l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015 |
Le (dis)avventure economico/gestionali
delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri
(ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato
proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare)
ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far
valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali
regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi
voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea
New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va)
nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi
brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui
diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”,
illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo
261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della
Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda
Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni
novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà
del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per
volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La
New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente
Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo
(7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi
commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro
Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete
turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione
Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno.
L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella
Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente
economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno
determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo
della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni
di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con
la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo
presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente
originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della
flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a
terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti
inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004
si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza
avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre
all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in
un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco
(overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi
per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del
bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la
compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 €
in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o
internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500
km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia
aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione
Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà
interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per
qualsiasi eventualità.