lunedì 30 ottobre 2017

Ryanair e i voli cancellati

La compagnia aerea Irlandese low-cost per antonomasia, la numero 1 in Europa con i suoi 2000 voli giornalieri che connettono 33 destinazioni Europee e 13 mila dipendenti (fonti aziendali), il 15 settembre scorso ha annunciato la cancellazione di 40-50 voli giornalieri. Nelle successive 6 settimane: da martedì 21 settembre a martedì 31 ottobre, la compagnia di Dublino avrebbe cancellato 2.100 voli complessivi ed avvertito via e-mail tutti i 315 mila clienti della possibilità di prenotare un volo alternativo o di ottenere il rimborso del biglietto inutilizzato. Inoltre il successivo 27 settembre Ryanair ha informato i passeggeri di un'altra ulteriore ondata di cancellazioni di voli per tutta la stagione invernale del 2017/18; infatti alcuni voli specifici interromperanno la loro operatività dal prossimo mese di novembre 2017 fino al mese di marzo 2018. In questa seconda fase i passeggeri coinvolti saranno 400 mila e come per gli altri, contattati via e-mail, saranno adottati i rimedi previsti dal Regolamento Europeo 261/2004 ovvero: la riprotezione su un altro volo o il rimborso del biglietto e questa volta il vettore ha incluso l'erogazione di un buono viaggio di 40 € (80 con il ritorno) da spendere tra ottobre e marzo 2018.
Questo episodio ci da lo spunto per richiamare quali diritti ha il passeggero aereo Europeo e se Ryanair li abbia rispettati. Il testo legislativo di riferimento è il Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Per ragioni di semplicità farò riferimento alla Carta dei Diritti dei passeggeri pubblicata dall'Enac (l'Ente Nazionale di Aviazione Civile) per la prima volta nel 2001 ed aggiornata costantemente, fino alla sesta edizione del gennaio 2010 in cui è recepita la sentenza della Corte Europea di Novembre 2009, che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri che raggiungono la destinazione oltre le tre ore di ritardo.
La pubblicazione è disponibile in tutti gli aeroporti Italiani e nella terza di copertina è consultabile un utile diagramma a blocchi in cui sono riassunti schematicamente i rimedi a cui il passeggero ha diritto in caso di cancellazione del volo. È necessario premettere che questi si applicano a voli in partenza da un aeroporto Europeo. Ebbene innanzitutto devono essere considerate le cause che hanno determinato la cancellazione del volo: se fossero circostanze eccezionali come scioperi, maltempo e altre indipendenti dalla Compagnia Aerea, la compensazione pecuniaria sarebbe esclusa. Negli altri casi invece, come quello recente di Ryanair, il passeggero potrà scegliere: la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, in entrambi i casi, il cliente matura il diritto alla compensazione pecuniaria e all'assistenza come la somministrazione di vitto e alloggio quando le improvvise cancellazioni di voli avvengono con i viaggiatori già pronti per l'imbarco. L'ammontare della compensazione pecuniaria varia in funzione della distanza della tratta coperta: per voli intracomunitari entro i 1500 km la somma da compensare è di 250 euro se superiore si raggiunge l'ammontare di 400 €.
Nel caso Ryanair manca proprio quest'ultimo tassello: la compensazione pecuniaria, perciò la nostra Federazione, che giudica insufficiente l'erogazione del buono viaggio, è disponibile ad assistere i propri associati nella richiesta della spettante compensazione pecuniaria prevista dalle norme. Prenota il tuo appuntamento.