La compagnia aerea Irlandese low-cost
per antonomasia, la numero 1 in
Europa con i suoi 2000 voli giornalieri che connettono 33
destinazioni Europee e 13 mila dipendenti (fonti aziendali), il 15
settembre scorso ha annunciato la cancellazione di 40-50 voli
giornalieri. Nelle successive 6 settimane: da martedì 21 settembre a
martedì 31 ottobre, la compagnia di Dublino avrebbe cancellato 2.100
voli complessivi ed avvertito via e-mail tutti i 315 mila clienti
della possibilità di prenotare un volo alternativo o di ottenere il
rimborso del biglietto inutilizzato. Inoltre il successivo 27 settembre Ryanair ha
informato i passeggeri di un'altra ulteriore ondata di cancellazioni
di voli per tutta la stagione invernale del 2017/18; infatti alcuni
voli specifici interromperanno la loro operatività dal prossimo mese
di novembre 2017 fino al mese di marzo 2018. In questa seconda fase i
passeggeri coinvolti saranno 400 mila e come per gli altri,
contattati via e-mail, saranno adottati i rimedi previsti dal
Regolamento Europeo 261/2004 ovvero: la riprotezione su un altro volo
o il rimborso del biglietto e questa volta il vettore ha incluso
l'erogazione di un buono viaggio di 40 € (80 con il ritorno) da
spendere tra ottobre e marzo 2018.
Questo
episodio ci da lo spunto per richiamare quali diritti ha il
passeggero aereo Europeo e se Ryanair li abbia rispettati. Il testo
legislativo di riferimento è il Regolamento CE 261/2004 che
istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai
passeggeri nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di
ritardo prolungato. Per ragioni di semplicità farò riferimento alla
Carta dei Diritti dei passeggeri pubblicata dall'Enac (l'Ente
Nazionale di Aviazione Civile) per la prima volta nel 2001 ed
aggiornata costantemente, fino alla sesta edizione del gennaio 2010
in cui è recepita la sentenza della Corte Europea di Novembre 2009,
che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria per i
passeggeri che raggiungono la destinazione oltre le tre ore di
ritardo.
La
pubblicazione è disponibile in tutti gli aeroporti Italiani e nella
terza di copertina è consultabile un utile diagramma a blocchi in
cui sono riassunti schematicamente i rimedi a cui il passeggero ha
diritto in caso di cancellazione del volo. È necessario premettere
che questi si applicano a voli in partenza da un aeroporto Europeo.
Ebbene innanzitutto devono essere considerate le cause che hanno
determinato la cancellazione del volo: se fossero circostanze
eccezionali come scioperi, maltempo e altre indipendenti dalla
Compagnia Aerea, la compensazione pecuniaria sarebbe esclusa. Negli
altri casi invece, come quello recente di Ryanair, il passeggero
potrà scegliere: la riprotezione su un volo alternativo o il
rimborso del biglietto non usato, in entrambi i casi, il cliente
matura il diritto alla compensazione pecuniaria e all'assistenza come
la somministrazione di vitto e alloggio quando le improvvise
cancellazioni di voli avvengono con i viaggiatori già pronti per
l'imbarco. L'ammontare della compensazione pecuniaria varia in
funzione della distanza della tratta coperta: per voli
intracomunitari entro i 1500 km la somma da compensare è di 250 euro
se superiore si raggiunge l'ammontare di 400 €.
Nel caso Ryanair manca proprio
quest'ultimo tassello: la compensazione pecuniaria, perciò la nostra
Federazione, che giudica insufficiente l'erogazione del buono
viaggio, è disponibile ad assistere i propri associati nella
richiesta della spettante compensazione pecuniaria prevista dalle
norme. Prenota il tuo appuntamento.