La provvidenziale legge di stabilità
2016, quella che detta le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, l'ormai famigerata Legge n.208/2015, apporta alcune importanti modifiche ad un'altra Legge di
Stabilità: quella del 2014, che introduceva nel nostro ordinamento
la IUC (l'imposta Unica Comunale).
Prima però di addentrarci negli
impenetrabili aspetti tecnici della normativa, possiamo fare un
rapido sforzo mnemonico ed inquadrare il ritratto politico allora
tracciato. Il breve (per durata) governo Letta (Enrico) svolgeva la sua azione
esecutiva dopo il tormentato insediamento seguito alle Elezioni
politiche del 24 Febbraio 2013, a loro volta indette alla fine
dell'esperienza risanatrice operata dal governo dei tecnici guidato
dell'osannato professor Monti (Mario) in carica da novembre del 2011,
e la prova della Stabilità rappresentava il primo vero e concreto
atto politico della nuova guida governativa.
Iniziamo dalle attuali modifiche e
ricordiamo la data del 16 giugno come quella in cui avveniva il
versamento della prima rata della TASI (la Tassa sui Servizi
Indivisibili erogati dal Comune), da quest'anno abolita per le abitazioni principali. Dal I gennaio 2016, da quando è in
vigore la legge di Stabilità, il comma 14 lettera b (dell'unico
articolo che la compone), ha sostituito il comma 669 della legge di
Stabilità 2014 (la 147 del 2013 anch'essa formata da un singolo
articolo), che disciplina il presupposto impositivo della TASI. Il
comma riformato recita testualmente: “il presupposto è: il possesso
o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e
dell'abitazione principale […] escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero abitazioni di tipo
signorile, ville, palazzi storici ed artistici e castelli. Prima
della modifica erano esclusi dal pagamento del balzello i soli
terreni agricoli.
Quel fondamentale atto legislativo (la legge di Stabilità 2014) elaborato dal governo Letta segnava, almeno nelle intenzioni, la
correzione al primo provvedimento proposto dall'esecutivo Monti nella
forma di Decreto Legge (il numero 201 del 6 dicembre 2011),
ribattezzato Salva Italia, in cui insieme ad altre misure e
disposizioni per il risanamento dei conti pubblici e per il rilancio
della crescita economica del Paese, ve ne era una, regolata
dall'articolo 13, che prevedeva l'introduzione sperimentale
dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal I gennaio 2012
e fino all'intero 2014; il cui presupposto impositivo sarebbe stato
proprio quello di possedere immobili compresa l'abitazione principale e le
pertinenze ad essa collegata.
L'istituzione della IUC (l'Imposta unica Comunale) avrebbe escluso
l'imposizione IMU sulle abitazioni principali, ma introdotto il
pagamento della TASI per esse, a cui si sarebbe aggiunta la TARI (la
Tassa per la raccolta dei Rifiuti). Ora invece l'ultima legge di
stabilità (2016) ha destrutturato totalmente la composizione della IUC:
escludendo dalla sua determinazione, almeno per le abitazioni
principali, la TASI, perciò l'unica componente che la costituisce è
rimasta la TARI, i cui criteri determinativi (ammontare, modalità di
calcolo ecc...) sono demandati all'emanazione di regolamenti comunali
da approvare nel rispetto delle linee guida tracciate dalle norme
Nazionali.