Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore
il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia,
contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive
e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post
ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento
normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si
dettano le misure a favore degli investitori in banche in
liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro
banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria;
CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più
di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro
risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro
volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto
legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si
rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli
strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli
investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del
2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà
(gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei
depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari
subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del
provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti
beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a
parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica,
l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli
strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro
la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione
delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al
fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare
vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra
almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è
quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100
mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato
dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere
inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario
sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle
obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per
l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra
il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato
di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata
finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento
di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile,
determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo
dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i
documenti comprovanti la compravendita finanziaria e
un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere
verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa
procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto
Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale
del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni
di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora
alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di
prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto
l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella
procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.