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mercoledì 27 luglio 2016

Il Fondo di solidarietà per gli investitori di Banca Etruria & Co

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), l'Istituto che garantisce i correntisti delle banche Italiane con patrimonio in giacenza sul proprio conto corrente fino a 100 mila euro, nel caso di fallimento dell'ente creditizio; è lo strumento attraverso cui il Parlamento, con la legge 119/2016 (legge di conversione del Decreto Legge governativo n.59 del 3 maggio 2016 recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” detto Decreto Banche), ha individuato quale gestore del Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge di Stabilità 2016 (208/2015 art.1 c.855).
Originariamente previsto, dalla legge di bilancio istitutiva, con una dotazione limitata a 100 milioni di euro, ora, dopo la conversione del decreto legge, aumentata illimitatamente fino a coprire le esigenze finanziarie connesse all'erogazione delle prestazioni: ovvero fino alla copertura dei volumi delle richieste di rimborso che giungeranno al Fondo stesso; è alimentato dal patrimonio del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, che ne gestisce (come detto) anche gli aspetti operativi e amministrativi.
Il Fondo di Solidarietà è stato istituito per attenuare le perdite finanziarie subite dai risparmiatori che avevano comprato strumenti d'investimento emessi dalle 4 banche risolte: Banca Marche, Etruria, CariFerrara e CariChieti. Il risarcimento potrà arrivare fino all'80% del patrimonio investito, al netto di costi e rendimenti. Per ottenerlo sarà necessario avviare la procedura formalizzata dal Fondo Interbancario, che si sostanzia nella compilazione dell'apposito modulo predisposto e dall'invio come allegati, di alcuni documenti comprovanti l'acquisto dei titoli finanziari oltre ad un'autocertificazione in cui si dichiarino le condizioni patrimoniali e/o di reddito. Già perché l'indennizzo è riservato ad investitori che al 31 dicembre 2015 possedevano un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro, o alternativamente al risparmiatore che abbia dichiarato un reddito complessivo fino a 35 mila euro nell'anno d'imposizione fiscale 2014. Tutti i dettagli sono nella sezione del sito dedicata a cui vi rimando, e per inoltrare l'istanza ci sarà tempo fino al 3 febbraio 2017 (6 mesi decorrenti dal 3 luglio 2016: giorno di entrata in vigore della legge), pena decadenza del diritto. Il fondo liquiderà l'indennizzo nel termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Resta sempre valida, in alternativa a questa, la via giudiziaria canonica, anche se le lungaggini ed i costi legali potrebbero scoraggiarne il suo imbocco.
Siamo disponibili per tutta l'assistenza del caso, per fissare un appuntamento: tel.039 8943448.

mercoledì 11 maggio 2016

Il decreto banche e le misure a favore dei risparmiatori

Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si dettano le misure a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria; CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del 2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà (gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100 mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile, determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i documenti comprovanti la compravendita finanziaria e un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.