Numerosi sono i casi di ritardata
fatturazione dei consumi energetici domestici. Molti venditori di gas
ed elettricità, in passato, ma anche attualmente, hanno sospeso o
interrotto il normale ciclo di emissione della fattura per periodi
più o meno lunghi (a volte la stasi è stata annuale), ed hanno
imputato la causa di questa interruzione a non meglio specificati
guasti tecnici ai propri sistemi contabili informatici. La frequenza
con cui devono essere emesse le bollette è almeno bimestrale per
quelle riferite ai consumi di elettricità, mentre per quelle del gas
essa dipende dall'ammontare dei consumi annui. Per una famiglia
tipo, questi consumi annuali, sono stimati in 1.400 m3/anno,
e anche per loro la periodicità sarà bimestrale. Se le utenze sono
invece servite da venditori energetici del mercato libero, la
frequenza di emissione potrà essere maggiore: mensile, in ogni caso
dipenderà dalle clausole contrattuali di ciascuna fornitura. I
consumi energetici esposti in bolletta, potranno avere diversa
natura: ci saranno quelli stimati dal venditore (calcolati secondo
specifiche variabili come lo storico dei consumi registrati in
precedenza); i dati forniti direttamente dal cliente con
l'autolettura dei misuratori ed infine quelli rilevati dal
distributore.
La sospensione dell'emissione della
periodica fattura, potrebbe creare rilevanti disagi al consumatore:
nell'immediato; infatti egli forse ne ricaverebbe un implicito
vantaggio derivante dalla posticipazione del pagamento, ma sul lungo
periodo, quando l'imprevisto sarà risolto, ed il normale ciclo di
emissione riprenderà con la sua canonica periodicità, si potrà
trovare nel dover saldare bollette d'importo stratosferico
(nell'ordine delle migliaia di euro). In alcuni casi, le fatture di
conguaglio dei consumi o quelle relative alla disattivazione della
fornitura energetica, potrebbero addebitare i costi registrati in
anni passati. Qui però c'è un limite temporale entro cui le imprese
energetiche potranno legittimamente fatturare i consumi passati e
tale limite risulta essere quinquennale: “Si prescrivono in 5 anni (come
detta il Codice Civile all'articolo 2948 comma 4) tutto ciò che deve
pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Se perciò,
miei cari lettori, dovessero recapitarvi una bolletta energetica in
cui siano esposti i costi riferiti a periodi passati che superino i 5
anni calcolati dalla data di emissione della bolletta stessa, sarebbe
lecito e doveroso, a mio avviso, invocare l'istituto della
prescrizione.
L'ultima novità in tema di termine per
l'emissione della fattura di chiusura contrattuale (relativamente
recente perché la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica,
il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) sul tema è del 10 marzo 2016 –
n.100/2016/R/com), prevede che il venditore di energia elettrica e/o
gas, dovrà recapitare al consumatore, la fattura di chiusura entro 6
settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Nel
caso in cui questo termine fosse disatteso saranno riconosciuti
indennizzi automatici calcolati sui giorni di ritardo registrati,
fino ad un massimo di 22 euro per ritardi superiori ai 90 giorni
solari.
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