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mercoledì 20 gennaio 2016
Canone Rai nella bolletta elettrica
Nella legge di stabilità 2016 (la n.208 del 28 dicembre 2015),
che contempla le disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato e che per inciso si compone di un solo
articolo suddiviso in quasi 1000 commi (sono 999 per la precisione),
viene introdotta un'importante novità in materia di canone per
l'abbonamento alla televisione. Sono i commi dal 152 e seguenti che
dettano le nuove regole per il pagamento del canone Rai. Innanzitutto
determinano il suo ammontare, che decresce da 113,50 € previsti per
il 2015 alla cifra tonda di 100 € per il 2016. Poi la modalità di
pagamento: viene suddiviso in 10 rate, ciascuna delle quali
addebitata nella bolletta elettrica successiva alla scadenza. In
particolare le rate s'intendono scadute il primo giorno del mese da
gennaio ad ottobre ed in fattura troveremo una distinta indicazione
dal resto del documento. Per consentire alle aziende elettriche di
adeguare il processo di fatturazione, nelle prossime bollette
elettriche, quelle estive: emesse successivamente al I luglio 2016,
troveremo l'ammontare delle 7 rate fin'allora scadute (da gennaio a
luglio: ovvero l'addebito di 70 €). Il regio decreto del 1938 il
n.246 poi convertito nella legge 880 del 4 giugno 1938 che ha
istituito per la prima volta la tassa di possesso dell'apparato
radiotelevisivo, subisce alcune rilevanti modificazioni: in
particolare si presume la presenza di un apparecchio atto o
adattabile alla ricezione del segnale radio-televisivo in ogni
abitazione in cui sia attiva un'utenza elettrica e sarà tenuto al
pagamento il soggetto intestatario della corrente che abbia in quella
dimora stabilito la propria residenza anagrafica. Perciò tutti gli
enti pubblici e privati: il Ministero dell'Interno; i Comuni;
l'Autorità di settore e le imprese elettriche, potranno scambiarsi
informazioni per individuare i soggetti obbligati all'addebito del
canone in bolletta. Non sarà più possibile chiedere il
suggellamento dell'apparecchio e la dichiarazione di non possesso
dovrà essere spedita all'Agenzia delle Entrate con la forma
dell'autocertificazione e sarà valida solo per l'anno in cui viene
presentata. Infine sale a 8000 euro la soglia di reddito annuo che
dispensa i 75 enni dal pagamento del canone. Per tutte le altre
novità non ci resta che attendere la scadenza del prossimo luglio.