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mercoledì 4 novembre 2020

Bonus internet e pc / tablet

Il Decreto Ministeriale, pubblicato il 7 agosto 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha dato avvio alla Fase 1 del Piano voucher digitale per le famiglie Italiane. Piano inserito nella più ampia strategia settennale (2014-2020) di sviluppo della Banda Ultralarga nel nostro Paese. Strategia approvata dal Consiglio dei Ministri nella sua adunanza del 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda digitale Europea 2020.
Il contributo stanziato per le famiglie meno abbienti (saranno beneficiari solo quei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro annui), erogherà uno sconto totale fino a 500 euro sul costo del canone di connessione a internet a una velocità minima garantita di 30 Mbit/s in download e sull'acquisto collegato di un personal computer (PC) o tablet, che consenta le fruizione del servizio.
L'attuazione di tutto il processo operativo, finalizzato all'erogazione del bonus, è affidato alla società del Ministero: Infratel Italia, che ha elaborato il manuale operativo a cui i provider dei servizi di connessione elettronica, dovranno scrupolosamente attenersi per la corretta distribuzione degli sconti.
In questo schema operativo, il beneficiario, riceverà lo sconto a cui avrà diritto, direttamente in bolletta telefonica sotto forma di rateazione del contributo dilazionato per 12 rate. Saranno infatti gli operatori a svolgere il ruolo di tramite con Infratel. Il consumatore dovrà solo preoccuparsi di possedere i requisiti patrimoniali richiesti dalla norma (ISEE inferiore a 20 mila euro/annui) e stipulare poi, con un operatore telefonico abilitato, un contratto di connessione internet a cui potrà essere agganciato l'acquisto di un terminale eventualmente fornito dall'operatore stesso.
Il contributo massimo di 500 euro verrà suddiviso tra: lo sconto sul canone di connessione per una somma di almeno 200 euro e quello per l'acquisto di un terminale fornito dall'operatore di una somma compresa tra i 100 e 300 euro massimo. Il livello del servizio di connettività dovrà rispettare il valore di velocità in download di almeno 30 Mbit/s con minimo di banda 15 Mbit/s e in upload di 15 Mbit/s con minimo garantito di 7,5 Mbit/s. Anche per tablet e PC si avranno specifiche tecniche minime elencate nell'allegato B del manuale operativo.
Gli operatori si registreranno al portale gestito da Infratel e qui gestiranno l'erogazione del bonus ai clienti che sottoscriveranno le offerte commerciali rispondenti ai requisiti tecnici richiesti. Il cliente che vorrà beneficiare dello sconto, dovrà aderire all'offerta proposta dall'operatore, fornire copia del documento d'identità e codice fiscale, inoltre produrrà un'autocertificazione in cui dichiarerà l'ammontare del suo ISEE, facilmente ottenibile dal sito INPS.
Sono disponibili 200 milioni di euro gravanti sul Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione (FSC) per 400 mila famiglie potenzialmente beneficiarie.
Ricapitoliamo la procedura per i consumatori:
  • verifica del possesso del requisito patrimoniale: ISEE inferiore a 20 mila euro per nucleo familiare;
  • ricerca dell'offerta di connessione internet a banda ultralarga tra i vari operatori (Tim, Fastweb, Vodafone, WindTre ecc...) aderenti all'iniziativa;

  • valutazione dell'eventuale acquisto del terminale (Pc o Tablet) di cui si verrà proprietari trascorsi 12 mesi, quando si concluderà la validità del bonus;

  • adesione all'offerta commerciale e verifica dei requisiti;

  • erogazione dello sconto dilazionato in fattura.

mercoledì 19 ottobre 2016

Il rimborso delle pensioni (lavori in corso)

Il tema del rimborso sull'ammontare dell'assegno pensionistico, è tornato all'onore delle cronache grazie ad un misero e grottesco servizio televisivo trasmesso da canale 5 nel programma Striscia la Notizia il 10 ottobre 2016.
La vicenda si riferisce alla possibilità di avviare presso l'INPS e di proseguire eventualmente nelle aule giudiziarie, la richiesta di rimborso per il mancato adeguamento all'inflazione (perequazione) del proprio assegno pensionistico.
Il decreto legge emanato dal Governo Monti il 6 dicembre 2011 (il n.201), contenente alcune disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito nella legge n.214 il 22 dicembre 2011), ha previsto, con il lunghissimo articolo 24, che fa capo alle misure di riduzione per la spesa pensionistica, al comma 25, la modifica del meccanismo di rivalutazione automatica del trattamento pensionistico, fino ad allora regolato dalla legge 388 del 2000. In sintesi, la norma, ha riconosciuto per gli anni 2012 e 2013, la piena perequazione pensionistica, applicata nella misura del 100%, ai soli trattamenti d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento pensionistico minimo INPS e l'ha invece bloccata per tutti gli altri assegni d'importo superiore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione legislativa, ed il Governo Renzi, con il decreto legge 65/2015, ha corretto il tiro, tentando con l'articolo 1, di dare attuazione ai principi enunciati dalla Consulta. Il nuovo comma 25 ha sbloccato l'adeguamento pensionistico secondo specifici coefficienti percentuali, nel dettaglio: ha fissato nella misura del 40% l'adeguamento per gli assegni superiori a tre volte il minimo; al 20% per quelli superiori a quattro volte il minimo e pari o inferiori a cinque; al 10% quelli superiori a cinque volte il minimo ma pari o inferiori a sei ed infine ha lasciato completamente bloccato l'adeguamento al potere d'acquisto certificato dall'Istat, le pensioni d'importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS. Questa correzione ha originato i famosi rimborsi una tantum comparsi nei “cedolini” pensionistici di agosto 2015, ma che alcuni esimi giuristi hanno considerato inadeguati e non pienamente attuativi delle disposizioni sancite nella sentenza della Corte Costituzionale ed hanno perciò proposto ricorso in alcuni Tribunali.