La più diffusa applicazione di
messaggistica istantanea e chiamate via internet, è finita nel
mirino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Italiana, lo scorso 28 ottobre 2016, quando l'Antitrust ha avviato
una consultazione pubblica in materia di clausole vessatorie. Oggetto
di valutazione sono alcuni elementi componenti i termini di utilizzo
del servizio imposti dall'azienda. In particolare sono sotto la lente
d'attenzione clausole riguardanti esclusioni e limitazioni di
responsabilità del professionista nei confronti del consumatore, il
foro competente e la legge applicabile per la soluzione delle
controversie, che risulterebbero quelli in vigore nello Stato della
California ed altri come costi, tasse ecc...
L'Authority considera queste clausole
vessatorie ai sensi dell'articolo 33 del Codice del Consumo (D.L.vo
206/2005), perché determinano a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
contratto con la società. Inoltre nello specifico essa rileva un
carattere di vessatorietà implicito nelle clausole in cui si
escludono o limitano i diritti del consumatore in caso di
inadempimento da parte del professionista, e dove quest'ultimo possa
modificare unilateralmente i termini di utilizzo e risolvere il
contratto senza alcun preavviso e senza un giustificato motivo ed
infine, presume, in accordo con la norma, certamente vessatoria la
clausola in cui si stabilisce che la sede del foro competente per la
soluzione delle controversie, sia diversa da quella di residenza del
consumatore.
La procedura di consultazione a cui è
ricorsa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, è
disciplinata dall'articolo 37 bis del Codice del Consumo e mira a
raccogliere, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, informazioni,
dati di esperienza, osservazioni e commenti in merito alle clausole
oggetto di analisi. I soggetti legittimati a partecipare alla
consultazione (definiti dall'apposito regolamento) sono: le
associazioni di categoria professionali; le camere di commercio e le
associazioni rappresentative dei consumatori (riconosciute dal
Ministero dello Sviluppo Economico). La raccolta di questi dati
consentirà una migliore e precisa valutazione sul carattere
vessatorio delle clausole analizzate e contenute nei termini di
utilizzo del servizio WhatsApp.
Cari lettori, se volete partecipare alla consultazione fatevi
avanti: lasciate i commenti nella sezione del post dedicata o
contattateci direttamente via e-mail e noi ci faremo promotori delle
vostre istanze.