Come noto e come abbiamo potuto
sperimentare direttamente sulle nostre tasche, dal I gennaio di
quest'anno (2016), l'ammontare del costo per l'abbonamento alla
televisione è diminuito alla cifra tonda di 100 euro (da 113,50
dell'anno precedente), ma viene addebitato (in 10 comode rate
mensili) sulla bolletta elettrica, con buona pace dei recidivi
evasori. Il dibattito sulla correttezza ed efficacia, cioè sul
merito proprio, di quest'imposizione così generalmente odiata, sarà
forse oggetto di un altro capitolo, per il momento la norma è in
vigore e perciò degna di rispetto. Sì perché la legge di stabilità
2016, quell'insieme di disposizioni che formano il bilancio annuale e
pluriennale dello Stato e catalogata negli archivi Istituzionali al
numero 208 dell'anno 2015, prevede, ai commi 152 e seguenti (fino al
159), gli obblighi sommariamente descritti. La principale novità
introdotta dalla Finanziaria 2016, sul tema in discussione, è stata
l'introduzione della presunzione di detenzione di un apparecchio
televisivo dove fosse attiva un'utenza elettrica domestica. Sarà
cura dell'utente dichiarare il non possesso eventuale.
La dichiarazione sostitutiva relativa
al canone di abbonamento alla Tv per uso privato, predisposta dalla
direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, prevede due
soli casi in cui si possa essere dispensati dal pagamento dell'odiato
balzello: il primo è la mera dichiarazione di non detenzione della
televisione; ed il secondo è quello in cui il canone viene già
riscosso sull'utenza elettrica intestata ad un altro famigliare
convivente. Tutti gli altri casi, come per esempio quello della
titolarità di due utenze elettriche in capo allo stesso soggetto,
dovrebbero regolarsi automaticamente, grazie all'incrocio dei dati
anagrafici comunali con quelli in possesso degli altri enti
coinvolti: quali i distributori e i venditori di energia. Per questo
primo anno di sperimentazione della nuova modalità di riscossione
del canone Rai nella bolletta elettrica, l'autocertificazione si
sarebbe dovuta presentare entro il 16 maggio all'Agenzia delle
Entrate, dal prossimo anno (2017) invece e per gli anni a seguire, il
termine di scadenza di presentazione dell'istanza, se si vorrà
essere dispensati dal pagamento dal I gennaio corrente, sarà fissato
al 31 gennaio dell'anno in corso.
Nel caso in cui qualcosa si fosse
inceppato nel meccanismo della riscossione del canone e l'addebito
dello stesso in bolletta fosse avvenuto ingiustamente e/o per errore,
è possibile, già dallo scorso 15 settembre, presentare all'Agenzia
delle Entrate il modulo per la richiesta di rimborso. Questo andrà
compilato in ogni sua parte: nella prima sezione s'inseriranno i dati
generali del dichiarante; nella seconda si indicheranno gli estremi
dell'utenza elettrica e delle fatture relative su cui è avvenuto
l'addebito delle rate del canone ed il motivo della richiesta,
identificato con un numero da 1 a 6 a seconda dei casi che ricorrono.
Per esempio il caso in cui il richiedente abbia presentato la
dichiarazione sostitutiva di non detenzione sarà identificato con il
numero 5. Infine nel riquadro descrizione si potrà descrivere
sinteticamente il motivo dell'istanza.
Tutti i dettagli: istruzioni e moduli;
sono reperibili sui siti web dell'Agenzia delle Entrate e della Rai,
noi siamo a disposizione per l'assistenza nella compilazione dei
modelli, fissa il tuo appuntamento negli orari di sportello.