mercoledì 22 giugno 2016

Green Network di nuovo nel mirino dell'Antitrust

Green Network, la società venditrice di energia elettrica e gas attiva sul mercato Italiano dell'energia dal 2003, fondata da Piero Saulli (ex manager Enel) e dalla moglie Sabrina Corbo, che si appresterebbe a sbarcare anche sul mercato Inglese e che punterebbe all'obiettivo di raggiungere 400 mila clienti nei due mercati energetici; è finita nuovamente tra le grinfie dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). Questa volta l'Antitrust, nella sua adunanza dell'8 giugno 2016, ha contestato alla società energetica la violazione dell'articolo 27 comma 12 del Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005): ovvero l'inottemperanza alle disposizioni ed ai provvedimenti impartiti con una sua precedente delibera la n.25708 dell'11 novembre 2015 in cui l'Istituzione regolatoria intimava a Green Network l'immediata cessazione di pratiche commerciali considerate scorrette. Le modalità di procacciamento dei clienti attraverso i canali teleselling (telefonici) e door to door (porta a porta) sono risultate in palese violazione dei diritti dei consumatori, spesso dando avvio a forniture non richieste ed anche l'informativa per l'esercizio del diritto di recesso (applicabile ai casi dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali: quelli cioè negoziati a distanza) è risultata carente ed opaca, limitando appunto l'azione di autotutela dei consumatori medesimi.
Per questi ed altri motivi l'Autorità ha sanzionato Green Network al pagamento di complessivi 340 mila euro ed ora, considerato che le attività di pratiche commerciali scorrette sarebbero continuate, rischia un'ulteriore sanzione amministrativa compresa tra 10 mila e 5 milioni di euro, il cui ammontare sarà determinato in base all'entità del fatturato della società.
I fondi derivanti dall'irrogazione di queste sanzioni finanziano i progetti per la tutela dei consumatori, attuati dalle loro associazioni rappresentative tramite anche le istituzioni Regionali. Perciò il consiglio è quello di segnalare ogni comportamento scorretto all'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato attraverso il numero verde 800 166 661 o mediante gli altri canali messi a disposizione dallo Sportello Antitrust.

mercoledì 15 giugno 2016

L'abolizione della TASI per l'abitazione principale

La provvidenziale legge di stabilità 2016, quella che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l'ormai famigerata Legge n.208/2015, apporta alcune importanti modifiche ad un'altra Legge di Stabilità: quella del 2014, che introduceva nel nostro ordinamento la IUC (l'imposta Unica Comunale).
Prima però di addentrarci negli impenetrabili aspetti tecnici della normativa, possiamo fare un rapido sforzo mnemonico ed inquadrare il ritratto politico allora tracciato. Il breve (per durata) governo Letta (Enrico) svolgeva la sua azione esecutiva dopo il tormentato insediamento seguito alle Elezioni politiche del 24 Febbraio 2013, a loro volta indette alla fine dell'esperienza risanatrice operata dal governo dei tecnici guidato dell'osannato professor Monti (Mario) in carica da novembre del 2011, e la prova della Stabilità rappresentava il primo vero e concreto atto politico della nuova guida governativa.
Iniziamo dalle attuali modifiche e ricordiamo la data del 16 giugno come quella in cui avveniva il versamento della prima rata della TASI (la Tassa sui Servizi Indivisibili erogati dal Comune), da quest'anno abolita per le abitazioni principali. Dal I gennaio 2016, da quando è in vigore la legge di Stabilità, il comma 14 lettera b (dell'unico articolo che la compone), ha sostituito il comma 669 della legge di Stabilità 2014 (la 147 del 2013 anch'essa formata da un singolo articolo), che disciplina il presupposto impositivo della TASI. Il comma riformato recita testualmente: “il presupposto è:  il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale […] escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, palazzi storici ed artistici e castelli. Prima della modifica erano esclusi dal pagamento del balzello i soli terreni agricoli.
Quel fondamentale atto legislativo (la legge di Stabilità 2014) elaborato dal governo Letta segnava, almeno nelle intenzioni, la correzione al primo provvedimento proposto dall'esecutivo Monti nella forma di Decreto Legge (il numero 201 del 6 dicembre 2011), ribattezzato Salva Italia, in cui insieme ad altre misure e disposizioni per il risanamento dei conti pubblici e per il rilancio della crescita economica del Paese, ve ne era una, regolata dall'articolo 13, che prevedeva l'introduzione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a decorrere dal I gennaio 2012 e fino all'intero 2014; il cui presupposto impositivo sarebbe stato proprio quello di possedere immobili compresa l'abitazione principale e le pertinenze ad essa collegata.
L'istituzione della IUC (l'Imposta unica Comunale) avrebbe escluso l'imposizione IMU sulle abitazioni principali, ma introdotto il pagamento della TASI per esse, a cui si sarebbe aggiunta la TARI (la Tassa per la raccolta dei Rifiuti). Ora invece l'ultima legge di stabilità (2016) ha destrutturato totalmente la composizione della IUC: escludendo dalla sua determinazione, almeno per le abitazioni principali, la TASI, perciò l'unica componente che la costituisce è rimasta la TARI, i cui criteri determinativi (ammontare, modalità di calcolo ecc...) sono demandati all'emanazione di regolamenti comunali da approvare nel rispetto delle linee guida tracciate dalle norme Nazionali.

mercoledì 8 giugno 2016

Mutui a tasso variabile e la clausola floor

Gli intestatari di un contratto di mutuo a tasso variabile, considerati gli attuali valori dei saggi d'interesse a cui essi sono indicizzati, stanno beneficiando di una considerevole diminuzione dell'ammontare della loro rata periodica. L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate cioè il tasso interbancario a cui le banche si prestano denaro tra loro), considerato ed utilizzato nella quasi totalità dei contratti di mutuo a tasso variabile (a 1 mese, 3 mesi, 6 e 1 anno), è sprofondato in territorio negativo. In particolare la soglia psicologica del suo valore nullo (lo zero) è stata superata verso il basso, per la prima volta, all'inizio della primavera dello scorso anno (2015) e attualmente (maggio 2016) il suo valore ad 1 mese si attesta a -0,35%, mentre quello a 3 mesi è a -0,26%. Questi valori negativi incidono positivamente, per il consumatore, nel calcolo della rata variabile del mutuo, perché decrementa il tasso d'interesse complessivo pattuito, che comprende appunto il tasso interbancario di riferimento (Euribor) a cui viene sommato il cosiddetto spread bancario: il margine di guadagno vero e proprio dell'intermediario creditore. La somma algebrica dei due valori considerati, erode proprio questo ultimo parametro (lo spread) generando la nota condizione di favore per il mutuatario.
Le banche sono subito corse ai ripari, introducendo nei nuovi contratti di mutuo una specifica clausola detta del floor (pavimento in inglese): ovvero se l'indice di riferimento interbancario, dovesse risultare negativo, questo verrebbe considerato semplicemente nullo, nel calcolo del tasso d'interesse da applicare alla determinazione della rata del mutuo, senza incidere ne scalfire l'intero valore dello spread. Per la verità risultano casi in cui questo floor sia stato surrettiziamente ed arbitrariamente applicato (senza cioè che fosse specificato esplicitamente nelle clausole contrattuali disciplinanti il rapporto di mutuo) da alcune banche, tanto che è risultata necessaria l'emanazione di una comunicazione da parte della Banca d'Italia (l'organismo di controllo del settore) indirizzata agli intermediari creditizi il 3 febbraio 2016, in cui si invitano gli intermediari a rispettare scrupolosamente la normativa e la trasparenza nonché la puntuale applicazione delle clausole contrattuali pattuite con la clientela, l'aggiornamento e la verifica degli applicativi utilizzati nel calcolo delle rate.
Perciò miei cari lettori, se avete in corso un mutuo a tasso variabile e notate che l'ammontare della rata non abbia beneficiato delle favorevoli diminuzioni dei tassi, non esitate! fissate un appuntamento per valutare insieme le condizioni contrattuali del mutuo.






lunedì 30 maggio 2016

aumenta a 40 € la quota associativa

Cari associati, il consiglio direttivo di questa Federazione Provinciale della Confconsumatori, riunitosi nella giornata del 19 maggio 2016, ha deliberato l'aumento della quota associativa annuale: dagli attuali euro 30 ad euro 40. L'aumento sarà efficace dal prossimo I giugno 2016 ed è determinato dall'esigenza di raggiungere una certa uniformità territoriale (auspicabilmente almeno a livello regionale) espresso nell'assise Regionale Lombarda. I servizi a cui i soci avranno diritto, resteranno immutati e consisteranno in una prima consulenza per tutte le questioni e/o controversie di natura consumeristica che dovessero coinvolgervi nell'intero anno solare di validità dell'iscrizione, nonché in una prima lettera di reclamo che dovesse occorrere. Nelle controversie energetiche e telefoniche l'assistenza è compresa fino al completamento del tentativo di conciliazione laddove richiesto obbligatoriamente. Successivamente si potrà beneficiare dell'assistenza del legale dell'Associazione, previa definizione degli onorari direttamente con lo stesso. RingraziandoVi per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni eventualità, Vi saluto cordialmente.
Raul Goffo
Presidente Provinciale.

mercoledì 25 maggio 2016

Il grano: duro e tenero

Il nome scientifico del grano è Triticum, un genere che raggruppa più di venti specie diverse di piante e che si inserisce nella famiglia delle Poaceae, più nota forse come famiglia delle Graminacee. È un cerale di antica coltura, si ritiene infatti che la sua coltivazione, localizzata principalmente nella Mezzaluna Fertile (la regione della Mesopotamia: comprendente le valli in cui scorrono i quattro grandi fiumi: Nilo; Giordano; Tigri ed Eufrate), abbia dato inizio alla prima nazione dell'antichità: i Sumeri più di 5.000 anni prima della nascita di Cristo. La produzione mondiale di grano supera le 700 milioni di tonnellate l'anno ed il maggiore produttore è la Cina, seguito da India, Stati Uniti, Russia e Francia. L'Italia coltiva e raccoglie circa 8 milioni di tonnellate di frumento, principalmente concentrate nella provincia di Foggia, nota anche come Granaio d'Italia. Le varietà più diffuse e coltivate nel nostro Paese, sono il Triticum durum (grano duro) e Triticum aestivum (grano tenero). Il principale criterio di distinzione è la facilità di macinazione dei cariossidi (i chicchi ndr), che è naturalmente più facile per la varietà tenera, da cui si ricava la farina con cui fare il pane, la pizza ed altre deliziose specialità dolciarie da forno, mentre dalla macinazione della qualità dura si ottiene la semola che è invece l'ingrediente base della pasta.
Vi propongo la ricetta degli Spaghetti alla Carbonara (mi scuseranno i vegetariani) come li preparo io, le quantità saranno volutamente trascurate perché si dovranno proporzionare al numero di commensali invitati. Inizio dalla pasta: scelgo il nuovo formato di spaghetti quadri, bhè trascuro ovviamente la parte dedicata alla cottura (acqua calda portata ad ebollizione; manciata di sale grosso e giù gli spaghetti come fossero un mazzo di shangai), fase in cui si ha però il tempo di preparare il condimento: nella padella faccio soffriggere lo scalogno tritato, aggiungo la pancetta affumicata tagliata a cubetti, stempero con acqua di cottura, spolvero con peperoncino Calabrese e lascio cuocere a fuoco lento fino all'asciugatura del fondo. Nel frattempo sbatto le uova a cui aggiungo copiose quantità di pecorino romano (rigorosamente Dop) grattugiato. Scolo gli spaghetti, li tuffo nella padella con la pancetta, aggiungo le uova sbattute con il formaggio, salto qualche secondo sul fuoco et voilà il piatto è servito.
Scusate la digressione miei cari lettori, ma cosa c'è di meglio di un'applicazione pratica per capire l'importanza ed il ruolo fondamentale svolto dal grano e dai cereali in genere, nella nostra alimentazione e nella nostra vita.
[puoi proporre originali ricette nei commenti – grazie per la collaborazione]

mercoledì 18 maggio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica, aggiornamento definitivo

In quest'ultimo post della serie Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione, dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100 € da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate (70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio 2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico, alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole) dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016, ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016 -n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio. Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.

mercoledì 11 maggio 2016

Il decreto banche e le misure a favore dei risparmiatori

Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si dettano le misure a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria; CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del 2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà (gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100 mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile, determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i documenti comprovanti la compravendita finanziaria e un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.

mercoledì 4 maggio 2016

La fiducia dei consumatori (aprile 2016)

Il 27 aprile scorso l'Istat (l'Istituto Nazionale di Statistica) ha diffuso (come avviene ogni mese dal 1982) i dati mensili (riferiti ad Aprile 2016) del clima di fiducia espresso da consumatori e imprese. L'indice per i consumatori nel mese di aprile diminuisce leggermente rispetto al valore registrato nel mese precedente: passando a 114,2 da 114,9 del mese di marzo, la base 100 è coincidente con gennaio 2010. Il dato viene determinato secondo una precisa nota metodologica armonizzata a livello Europeo, che prevede la raccolta, nei primi 12 giorni del mese di riferimento, dei risultati delle interviste telefoniche effettuate con il metodo Cati (ovvero con l'assistenza del computer durante l'intervista), rivolte a circa 2000 persone selezionate tra gli abbonati iscritti nell'elenco telefonico. I consumatori così individuati sono chiamati a rispondere a nove principali domande, su cui esprimono giudizi e attese. In particolare valutano soggettivamente la situazione economica dell'Italia, le attese sulla disoccupazione, la situazione economica della Famiglia, le opportunità attuali e future di risparmio, la propensione all'acquisto di beni durevoli ed esprimono giudizi sul proprio bilancio familiare. L'aggregazione delle risposte, permette l'elaborazione di sottoindici che concorrono insieme alla determinazione del clima di fiducia complessivo. Nel dettaglio possiamo osservare che il clima economico attuale, ovvero il giudizio espresso sullo stato dell'economia Nazionale, è in continua flessione da inizio anno: siamo scesi a 140,5 da 142,7 di marzo, e da 152,4 di gennaio 2016. Anche lo stato del clima personale: il termometro che misura i giudizi e le attese sulla propria situazione economica, volge al depresso: il dato è di poco superiore (104,8) a quello registrato a dicembre 2015 (104,5), ma in discesa dal picco di gennaio, quando era a 107,6: allora i consumatori avevano una visione decisamente più ottimistica della loro condizione patrimoniale. La fiducia riposta nel futuro è anch'essa in calo, il suo valore è 120,2, mentre a gennaio si attestava su un più fiducioso 127,1. In generale possiamo però consolarci se pensiamo che il peggio sembri essere passato: le serie storiche dell'indice, evidenziano infatti un valore stagnante su quota 80, mantenuto per un intero anno: dall'inizio del secondo trimestre 2012 alla fine del primo trimestre 2013, quando forse l'instabilità politica (ricordate? Terminava il sostegno parlamentare al Governo Monti e ci si preparava ad affrontare le nuove elezioni politiche) aveva minato l'intero clima di fiducia riposto dai consumatori nel sistema economico Nazionale.

mercoledì 27 aprile 2016

Il Riso e le sue varietà

Risaia Vercellese Tenuta Colombara
Il nome scientifico della pianta di riso è Oryza Sativa ed è classificata nella famiglia delle Gramineae o Graminacee. Viene coltivata nei cinque continenti e non può fare a meno dell'acqua in cui la piantina cresce dalla primavera alla fine dell'estate, compiendo un ciclo vegetativo che può durare tra i 150 e 180 giorni. Le fasi della coltivazione sono sostanzialmente quattro: la preparazione del terreno; la sommersione degli appezzamenti e semina; l'eliminazione delle erbe infestanti e la mietitura. In Italia viene coltivata principalmente in Piemonte e Lombardia: nel cosiddetto triangolo d'oro delle province di Vercelli Novara e Pavia, anche in Veneto (nel Veronese e nel Vicentino), in Sardegna nella valle del Tirso e in Calabria nella Piana di Sibari. Nel 2014 la produzione di risone greggio si è attestata a 1,415 milioni di tonnellate, da cui si sono prodotte 870 mila tonnellate di riso trasformato e vendibile. Il nostro paese si piazza al ventisettesimo posto nella classifica mondiale dei maggiori produttori di riso guidata da Cina, India, Indonesia e dagli altri paesi Asiatici in cui si ritiene abbia avuto origine, più di settemila anni fa, il consumo e la coltivazione del prezioso cereale.
Il riso è classificato merceologicamente in quattro varietà in base alla lunghezza e grossezza del chicco, al suo aspetto a alla sua reazione durante la cottura: i chicchi dei risi comuni hanno una lunghezza inferiore a 5,4 mm; i semifini misurano tra 5,4 e 6,4 mm; mentre i fini e superfini si estendono oltre i 6,4 mm, esistono inoltre talune varietà Orientali che possono avere un aspetto aghiforme e raggiungere lunghezze anche maggiori.
Un'altra classificazione più strettamente collegata alle proprietà nutrizionali, alla preparazione alimentare e al consumo oltre che alla zona di produzione, prevede le denominazioni: Carnaroli (considerato tra i migliori risi italiani secondo rinomati ristoratori); Arborio; Roma; Baldo; Ribe ecc... Sono riconosciute nell'Unione Europea due specialità Italiane di riso ad Indicazione Geografica Protetta (IGP): Il riso Nano Vialone Veronese (riconosciuto e tutelato dal 1996) e quello del Delta del Po (dal 2009); mentre il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese è considerata una Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Infine l'Ente Nazionale Risi promuove il marchio Riso Italiano con lo scopo di garantire l'origine, la natura e la qualità del riso commercializzato dagli operatori italiani.
Ora che abbiamo queste spicciole nozioni di base possiamo con maggiore consapevolezza sperimentare la preparazione di nuove e succulente ricette a base di riso.

mercoledì 20 aprile 2016

Il rimborso del sinistro stradale tramite Consap

L'articolo 189 del Nuovo Codice della Strada (nuovo si fa per dire perché il D.L.vo 285 è del 30 aprile 1992 e tra pochi giorni; infatti taglierà il traguardo delle 24 primavere), disciplina il comportamento a cui si deve strettamente attenere l'utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento. Per semplificare la trattazione della fattispecie e per rimanere nel tema oggetto di questo post, ci limiteremo a considerare i casi di sinistro in cui siano rilevabili danni alle sole cose: danneggiamenti ad oggetti trasportati sul veicolo e danni al veicolo stesso, causati dall'incauta condotta di guida del conducente. Il primo comportamento da adottare (come sancito dal Codice della Strada), nel caso di sinistri “lievi”, è evitare intralcio alla circolazione, il secondo obbliga in ogni caso i conducenti a fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili ai fini risarcitori, alle persone danneggiate, o se queste non siano presenti comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati […].
Generalmente il cosiddetto scambio dati avviene mediante la compilazione del C.A.I (il modulo di constatazione amichevole), che se sottoscritto congiuntamente dalle parti, ha un duplice vantaggio: assolvere l'obbligo legislativo sopra richiamato e dimezzare i tempi per il risarcimento dei danni. È sempre il Codice della Strada (art.193) a prevedere l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per tutti i veicoli a motore posti in circolazione sulla strada e dal I febbraio 2007, nel caso d'incidente in cui ci siano danni alle sole cose e/o lesioni non gravi (quelle cioè che producono sulla persona un grado di invalidità permanete inferiore al 9%), è in vigore la procedura di risarcimento diretto: ossia nel caso in cui siano coinvolti solo due veicoli il risarcimento dei danni subiti sarà richiesto alla propria compagnia assicuratrice.
Il regolamento per l'indennizzo diretto prevede che entro il termine di 60 giorni, l'assicuratore formuli un'offerta risarcitoria (90 giorni nel caso di danni alle persone), 30 se la denuncia di sinistro viene comunicata con il modulo C.A.I. La responsabilità in caso di sinistro stradale determina spesso un incremento della classe di merito presso il proprio assicuratore, con il conseguente aumento del premio annuale di polizza.
In alcuni casi, in cui per esempio l'ammontare del danno causato sia inferiore all'aumento del costo preventivato del premio assicurativo, potrebbe convenire procedere direttamente al rimborso del sinistro. La procedura da seguire è gestita da Consap (la concessionaria servizi assicurativi pubblici partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), che tra i suoi servizi assicurativi prevede proprio il rimborso del sinistro. I sinistri riscattabili sono quelli avvenuti dopo il I febbraio 2007 (dall'entrata in vigore del risarcimento diretto) avvenuti tra due veicoli con danno alle sole cose o persone (lesioni non gravi). Le modalità da seguire sono ben illustrate sul sito internet della Società e prevede l'attivazione dell'iter attraverso diversi canali: quello on-line garantirebbe l'evasione della richiesta in tempi rapidissimi (2 giorni lavorativi).
La compilazione della richiesta prevede la comunicazione di alcuni dati relativi al sinistro: la data in cui è avvenuto; le targhe dei due veicoli coinvolti; le compagnie assicurative del responsabile e del danneggiato oltre i dati anagrafici del contraente la polizza del veicolo responsabile. Consap risponderà al richiedente con una comunicazione indicante l'importo della somma rimborsata al danneggiato e le modalità di pagamento della stessa tramite bonifico bancario. A saldo avvenuto, la Concessionaria rilascerà inoltre al richiedente l'attestato di avvenuta compensazione, che gli permetterà di negoziare la classificazione del contratto presso il proprio assicuratore.  

mercoledì 13 aprile 2016

Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici: cos'è e quando usarlo

La detrazione fiscale per l'acquisto di Mobili e di Grandi Elettrodomestici, riservata ai contribuenti che già fruiscono dello sconto d'imposta collegato alle spese sostenute per interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica degli edifici, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Leggen.63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni nella legge 90 del 3 agosto 2013. Il provvedimento ha avuto la finalità di recepire la Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Per definire le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione Europea ai danni dell'Italia, il Governo di allora ha scelto di incentivare, con lo strumento degli sgravi fiscali, l'efficientamento energetico dell'intero patrimonio edilizio Nazionale, aumentando la base imponibile (da 48 mila euro a 96 mila) e l'aliquota di detrazione (dal 36% al 50%), le misure incentivanti già previste nel testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R.917/1986 art.16-bis). Sono detraibili con i nuovi valori le spese edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 e fino, termine prorogato dall'ultima legge di stabilità (208/2015 art.1 comma 74), al 31 dicembre 2016.
Il contribuente che abbia così ottenuto lo sconto fiscale per gli interventi edili operati sul suo immobile, potrà beneficiare, anche per quest'anno, della detrazione sull'imposta lorda per l'equivalente di spesa (fino ad un massimo di 10.000 euro) sostenuta e finalizzata all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e A per i forni, che comporranno l'arredo dell'immobile oggetto della ristrutturazione, spesa detraibile al 50% e ripartita su dieci quote annuali equivalenti .
In più, sempre la legge finanziaria, estende il bonus mobili alle giovani coppie in cui uno dei due componenti sia minore di 35 anni, che abbiano acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, e che sostengano la spesa per l'arredo della casa stessa dal I gennaio al 31 dicembre 2016, in questo caso la somma massima da portare in detrazione sarà di 16 mila euro, rimborsabile al 50% sullo stesso intervallo temporale decennale. La circolare 7/E dell'Agenzia delle Entrate (del 31 marzo 2016), a cui vi rimando per gli opportuni approfondimenti del caso, specifica nel dettaglio gli adempimenti da eseguire e i soggetti beneficiari del bonus.

mercoledì 6 aprile 2016

In calo le tariffe energetiche per il secondo trimestre dell'anno

L'aggiornamento delle tariffe di elettricità e gas che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) svolge trimestralmente, prevede una diminuzione dei costi di approvvigionamento energetico per il secondo trimestre dell'anno (I aprile – 30 giugno 2016), a vantaggio dei consumatori energivori appartenenti al mercato di maggior tutela. Nel dettaglio un Kilo Watt ora (KWh) di energia elettrica costerà complessivamente 17,91 centesimi di euro (0,1791 €/KWh), mentre per un metro cubo (m3) di gas naturale (metano) pagheremo 69,38 centesimi (0,6938 €/m3). Il nuovo costo tariffario determinerà un risparmio per la famiglia tipo (quella che consuma in media, annualmente, 2.700 KWh di elettricità e 1.400 m3 di gas), proiettato sull'intero anno scorrevole (I luglio 2015 – 30 giugno 2016), di 8 euro per l'elettricità (la spesa sarà di 502 € in decremento dell'1,6% sull'anno scorrevole precedente: I luglio 2014 – 30 giugno 2015) e di 59 € per il gas (1.076 € con una diminuzione del 5,2% sull'anno trascorso). La diminuzione tariffaria complessiva è dominata dal calo del prezzo della componente materia prima, che complice la congiuntura economica internazionale, è favorita nel suo acquisto dal basso costo registrato sui mercati borsistici di riferimento. Componente energetica che incide nel suo complesso per il 42,24 % (comprendendo il prezzo dell'energia negoziato sul mercato, quello per il dispacciamento, la commercializzazione e la perequazione) nella determinazione totale del costo del KWh, il restante 57,76% è suddiviso tra le imposte (Iva e accise) che incidono per il 13,60% (0,0243 €/KWh), la spesa per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore pari al 18,42% - 0,0300 €/KWh e la spesa per gli oneri di sistema pari a 0,0461 €/KWh: il 25,74% del totale.
Tra gli oneri di sistema, ovvero circa quel quarto di torta con cui potremmo rappresentare l'intero costo del KWh, si annoverano 6 componenti che si spartiscono, in proporzioni variabili, lo spicchio appena definito. La parte del leone è interpretata dalla componente A3, che remunera gli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate e che si mangia l'85,77% pari a 0,0395 €/KWh, dell'intera spesa per gli oneri di sistema. Tradotto: la famiglia tipo, che consuma 2.700 KWh all'anno, contribuisce al finanziamento del Conto Energia (il sistema di remunerazione per l'energia elettrica prodotta dalle fonti eco-friendly), con 106,76 €/anno, che moltiplicato per le 36 milioni di utenze domestiche attive nel nostro Paese, permette al Governo di raggranellare per difetto l'astronomica somma annuale di circa 4 miliardi, con cui finanziare ed incentivare la produzione di energia elettrica verde. La componente A2 e MTC si mangiano il 6,39% della fetta e comprendono oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali, comprensivi di 135 mln/anno destinati al bilancio dello stato. Con il 5,27% la componente UC7 finanzia la promozione dell'efficienza energetica, la A4 (che incide per l'1,30%) sostiene i regimi tariffari speciali per la società Rete Ferroviaria Italiana, la UC4 con lo 0,69% finanzia le compensazioni per le imprese elettriche minori, la A5 (0,43%) sostiene la ricerca di sistema, la As (0,15%) per il bonus elettrico (contributo di solidarietà per le famiglie a basso reddito con difficoltà economiche) e la componente Ae ora azzerata ,che pagava le agevolazioni per le imprese manifatturiere a forte consumo di energia elettrica.
Sul fronte del gas naturale invece la spesa per la materia prima rappresenta il 37,77% del costo del m3, mentre qui sono le imposte, con il 40,13%, a rappresentare la fetta più grande della torta. Gli oneri di sistema incidono per 2,89% sull'intera tariffa e la spesa per il trasporto dell'idrocarburo e la gestione del contatore assorbono il 19,21% del prezzo al m3.

mercoledì 30 marzo 2016

Canone Rai: istruzioni e modello per la dichiarazione sostitutiva

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, è finalmente arrivato. Pubblicato il 24 marzo 2016 sul sito dell'Agenzia Governativa, definisce le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di non detenzione di alcun apparecchio Tv per uso privato. Gli intestatari di forniture elettriche che non possiedano alcun televisore, dovranno compilare e spedire all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, entro il prossimo 30 aprile (se spedito con plico raccomandato o 10 maggio se inoltrato telematicamente), l'apposito modulo predisposto e disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate, della Rai e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Eviteranno così l'addebito dell'abbonamento alla televisione nelle bollette elettriche, che dal prossimo Luglio (sulle quali, eccezionalmente per quest'anno, saranno concentrate tutte e 7 le rate fin'allora scadute per complessivi 70 euro), vedranno il debutto della nuova modalità di riscossione del canone Rai.
Il modulo si compone di 3 pagine: nella prima c'è l'informativa sul trattamento dei dati personali; la seconda è dedicata ai dati generali del dichiarante e nella terza si trovano il quadro A per la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, in cui il titolare di utenza elettrica dichiara che in nessuna delle abitazioni in cui è attivo un contratto elettrico a lui intestato, è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oppure che non esista altro apparecchio oltre a quello per cui si è già presentata (al 31 dicembre 2015) denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento. Nel quadro B invece si dichiara che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato su alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante perché viene già corrisposto sulle bollette elettriche di un altro componente della stessa famiglia anagrafica. Per ulteriori informazioni o per assistenza nella compilazione del modello, non esitare a contattarci 039 8943448.

mercoledì 23 marzo 2016

Il fondo di solidarietà per le vittime del Salva Banche

Entro la fine del corrente mese di marzo, il Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con quello della Giustizia, dovrà emanare uno o più decreti con cui definire le modalità di gestione del Fondo di Solidarietà, istituito con la legge di stabilità 2016 al comma 855 dell'unico articolo che la compone. Questo fondo solidale, gestito e alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, sino a un massimo di 100 milioni di euro, erogherà prestazioni economiche in favore di investitori che al 22 novembre 2015 (data di entrata in vigore del cosiddetto Salva Banche D.L.183/2015 – abrogato e poi confluito nella legge di Stabilità), detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche risolte: Banca delle Marche S.p.a; Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Cooperativa; Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.a. Tali decreti disciplineranno inoltre: le condizioni di accesso al fondo (riservato ai risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, agricoli o coltivatori diretti); i criteri di quantificazione delle prestazioni determinate in importi corrispondenti alla perdita subita; le procedure da esperire per ottenere la prestazione, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale e ulteriori disposizioni per l'attuazione operativa del fondo di solidarietà.
Nel caso in cui il risparmiatore danneggiato decida di adire la procedura arbitrale, l'erogazione della somma perduta nell'investimento, sarà subordinata all'accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi di informazione, diligenza correttezza e trasparenza (previsti dal D.L.vo 58/1998 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-) nell'erogazione del servizio finanziario prestato. Sarà il Presidente del Consiglio (Matteo Renzi) su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze (Pier Carlo Padoan) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, a nominare, con apposito decreto, gli arbitri o a definire i loro criteri di nomina, che saranno scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità. Nello stesso provvedimento saranno disciplinate anche le modalità di funzionamento del collegio arbitrale e il supporto organizzativo funzionale all'istituto che potrà svolgersi presso organismi arbitrali già esistenti, i cui costi operativi sarebbero coperti dal Fondo di Solidarietà. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno seguendo le canoniche vie giudiziarie, ma considerando i tempi biblici con cui la nostra giustizia civile redime le controversie, vale forse la pena tentare lo strumento di risoluzione alternativa: la Camera Arbitrale.

mercoledì 16 marzo 2016

Le sanzioni Antitrust e i progetti per i consumatori

La legge finanziaria del 2001 (legge 388/2000), all'articolo 148 prevede che: le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della concorrenza e il mercato (detta anche Antitrust), siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori […]. Il Ministero del Tesoro, con apposito decreto, destina tali proventi ad un fondo costituito nello stato previsionale di spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), per essere destinati appunto ad iniziative a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto Ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari (di fatto le commissioni decima: Attività produttive, commercio e turismo, di Camera e Senato).
Il Decreto Ministeriale del 6 agosto2015  individua l'ammontare dei fondi da destinarsi a tali iniziative (25 milioni di €), e le aree di azione su cui ripartirli. 3 mln vengono destinati alla Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (DGMCCVNT) per svolgere attività di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti. La Direzione stipulerà convenzioni con UnionCamere, Agenzia dei Monopoli e delle dogane, Istituto Superiore di Sanità e altri enti pubblici, per la realizzazione degli interventi previsti. 4 mln finanzieranno l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale ed Europea in materia di ADR (Alternative Dispute Resolution), ODR (On-line Dispute Resolution) e rete ECC-NET (organismi di risoluzione delle controversie transfrontaliere), in questo caso la Direzione Generale agirà in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). I fondi per le associazioni di consumatori iscritte nell'elenco del Ministero, per la copertura economica delle iniziative dirette a garantire l'assistenza ai consumatori nell'esercizio dei loro diritti, ammonteranno a 4,5 mln di €. Alle Regioni saranno assegnati 10 mln di € ed infine 3,5 milioni di euro verranno usati per restituire ai beneficiari le somme versate per le cosiddette polizze dormienti.
Il direttore generale Gianfrancesco Vecchio, il 30 settembre 2015 ha decretato le regole e le modalità di ottenimento dei finanziamenti e di presentazione dei progetti che le Associazioni dei Consumatori proporranno in tema di facilitazione dell'esercizio dei diritti dei consumatori e la divulgazione della conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), in accordo con le linee guida del Decreto Ministeriale. La Commissione di valutazione ha già attribuito un punteggio ad ogni iniziativa e stilato la relativa graduatoria di merito di ciascun progetto, non ci resta altro da fare che avviare le attività promesse.

mercoledì 9 marzo 2016

Direttiva Mutui: la battaglia parlamentare

La settimana scorsa (mercoledì 2 marzo 2016) nel palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, alcuni onorevoli del Movimento 5 Stelle, hanno manifestato pubblicamente contro lo schema di Decreto Legislativo proposto dal Governo, con cui si recepisce nel nostro ordinamento i contenuti della direttiva Europea 2014/17/UE sul credito ipotecario (Mortgage Credit Directive – MCD). La protesta si è consumata nei corridoi del palazzo: impedendo l'accesso alla sala riunioni dei componenti della Commissione Finanze ed in aula: nel semiciclo legislativo: determinando l'espulsione dei dissidenti dall'attività dell'assemblea. L'oggetto del dissenso sarebbe principalmente l'articolo 120-quinquesdecies di nuova introduzione nel Testo Unico Bancario (D.L.vo 385/1993), già perché la direttiva sui mutui verrebbe adottata nel nostro Paese con l'introduzione di 14 nuovi articoli (dal 120-quinques al 120-noviesdecies) nel TUB. L'articolo incriminato, su cui è montata la polemica, dà attuazione all'articolo 28 della MCD, che disciplina i casi in cui il consumatore sia in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del credito e si proceda così all'avvio delle procedure esecutive. In particolare le parti del contratto possono convenire, al momento della stipula del contratto di credito o successivamente, che in caso di inadempimento del consumatore, i proventi della vendita del bene immobile oggetto di garanzia reale, estinguano il debito, fermo restando il diritto del consumatore all'eccedenza eventualmente risultante. Mentre in assenza di questa clausola dall'accordo, nel caso i ricavi della vendita siano insufficienti alla copertura del debito residuo, sarà il debitore obbligato al pagamento dopo 6 mesi dalla conclusione dell'intera procedura esecutiva. Il valore dell'immobile verrebbe stimato da un perito scelto di comune accordo tra le parti dopo la conclamazione dello stato d'insolvenza del consumatore. I “Grillini” sostengono che questo comma: ovvero la possibilità di introdurre nel contratto la clausola di estinzione del debito con la vendita della casa, faciliti le banche nell'azione di esproprio dell'immobile in caso di inadempienza del debitore, che potrebbero procedere alla vendita del bene senza attivare il lunghissimo iter giudiziario. Inoltre lo stato di inadempienza si manifesterebbe dopo il mancato pagamento di 7 rate ora corrette a 18 dopo le proteste Parlamentari.
In realtà il provvedimento normativo (atto 256 del Governo i cui contenuti sono sintetizzati nell'ottimo dossier del servizio studi parlamentari) contiene tante altre disposizioni che dovrebbero favorire il flusso informativo e la tutela dei consumatori introducendo maggiore trasparenza nei contratti di mutuo per l'acquisto della casa, d'altronde la finalità della Direttiva sarebbe proprio quella di garantirci un elevato livello di protezione.
Ora la parola passa al Senato i cui organi consultivi dovranno esprimere un parere sull'atto normativo prima dell'approvazione definitiva fissata per il 21 marzo 2016.

mercoledì 2 marzo 2016

Cure odontoiatriche: da Vitaldent all'inchiesta Smile

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l'assistenza odontoiatrica ai bambini e ragazzi fino a 14 anni di età, alle persone con particolare vulnerabilità sanitaria e sociale e a tutti i cittadini per il trattamento delle urgenze. Per accedere alla prestazione è necessaria la prescrizione del medico di famiglia […]. Così recita il sito web del Ministero della Salute, ma in realtà quanti di noi, in caso di interventi di cura al cavo orale, ricorrono alle strutture pubbliche? Già nel 2001 un'inchiesta giornalistica del programma Report, evidenziava che meno del 7% dei pazienti con problemi dentali e di questo solo l'1%, riuscisse a portare a termine l'intero ciclo di cure in una struttura pubblica, il servizio odontoiatrico pubblico presenta gravi inefficienze. La realtà è che la maggior parte di noi, quando si tratta di cure dentali, vuoi per abitudine, per convenienza, comodità, cultura o altro, preferisce scegliere tra i numerosissimi professionisti privati che offrono le loro prestazioni sul libero mercato. Tali scelte determinano però ingenti costi economico-sociali: le tariffe dei servizi odontoiatrici privati possono superare di 5 volte quelle pubbliche Nazionali, ed il rischio d'incappare in medici dentisti improvvisati o dal codice etico assai discutibile è sempre più elevato.
I due casi spunto del titolo, sono due facce della stessa deteriorata medaglia: nel primo: in Vitaldent emergono tutte le storture e le pieghe inaspettate che può assumere l'attività odontoiatrica in un settore privato privo di regole e controlli; mentre il secondo mostra l'indeclinabile stile italico votato alla corruzione ed al malaffare nella gestione dei beni e dei servizi pubblici.
Vitaldent: la catena di cliniche dentali più diffusa in Spagna (se ne contano 350) ed anche in Italia (100), è balzata agli onori delle cronache per l'arresto del suo fondatore: l'uruguaiano Colman Meno Ernesto, avvenuto il 16 febbraio 2016 in terra Iberica con l'accusa di riciclaggio e distrazione di capitale sociale. Il modello societario adottato anche in Italia, per l'esercizio della professione odontoiatrica, prevede la creazione di specifiche società a responsabilità limitata, con esiguo capitale sociale versato: nell'ordine delle decine di migliaia di euro, che hanno lo scopo di organizzare (affittando i locali, l'attrezzatura, assumendo il personale amministrativo paramedico e medico ecc...) la tipica attività di uno studio dentistico. Queste società si affiliano mediante appositi accordi in franchising alla capogruppo Vitaldent e sono autorizzate ad operare sotto il noto marchio. I guai cominciano quando la società cessa l'attività odontoiatrica ed i pazienti che avevano già pagato in anticipo tutte le cure/prestazioni dentali (in contanti o con l'accensione di finanziamenti) si trovano con i lavori parzialmente o malamente eseguiti. Cliniche di tal genere fioriscono sempre più numerose nelle nostre città.
Smile l'inchiesta: qui il già vituperato sistema odontoiatrico pubblico subisce un ulteriore declassamento qualitativo, per dirottare i pazienti verso il sistema privato: liste d'attesa artatamente allungate e prestazioni di infima qualità, hanno assestato il colpo di grazia ai servizi odontoiatrici fornite dalle aziende ospedaliere Brianzole. Artefice del marchingegno l'imprenditrice Monzese Paola Canegrati, che grazie ad attività illecite di corruzione e concussione ai danni del consigliere regionale Lombardo Fabio Rizzi (autore dell'attuale riforma sanitaria Lombarda), riusciva a vincere, con le proprie aziende, le gare di appalto per l'affidamento del servizio odontoiatrico ospedaliero.
I tempi sembrano maturi per illuminare pienamente il settore odontoiatrico Nazionale e riformarlo con criteri etici, efficienti ed economici.


mercoledì 17 febbraio 2016

Servizi di pagamento: bonifici; carte e Rid

La direttiva Europea 2007/64 Ce sui servizi di pagamento, nota anche con l'acronimo PSD (Payment Services Directive), ha la finalità di armonizzare in tutti i paesi dell'Unione Europea regole e diritti disciplinanti i rapporti commerciali tra utenti e prestatori di servizi. Nel nostro ordinamento la sua attuazione è avvenuta con il Decreto Legislativo 11/2010, che ha introdotto importanti novità nel panorama bancario finanziario: dall'identificazione del conto corrente mediante il codice IBAN (un codice alfanumerico di 27 cifre) che permette l'individuazione internazionale di uno specifico conto di pagamento e per semplificare: date di accredito e di valuta certe per le operazioni di trasferimento fondi (bonifici), alle maggiori tutele nell'utilizzo di carte di credito e Pagobancomat. Prima però di analizzare i benefici che la norma ha adottato a favore dei consumatori, ma più in generale per gli utilizzatori di servizi di pagamento, è opportuno richiamare alcune definizioni, che lo stesso decreto legislativo elenca: su quali siano i soggetti e le attività da essi svolte regolate dal provvedimento. Iniziamo con la definizione di Sistema di pagamento: è un sistema di trasferimento di fondi (per fondi s'intendono: banconote e monete; moneta elettronica e moneta scritturale) che avviene attraverso meccanismi di funzionamento formali e standardizzati basati su regole comuni per il regolamento e la compensazione delle operazioni di pagamento. Nel sistema di pagamento sono compresi i servizi di pagamento: ovvero l'attività di prelievo o deposito di contante nonché lo svolgimento di tutte quelle operazioni richieste per la gestione di un conto corrente anche mediante l'utilizzo di carte di pagamento o strumenti simili detti appunto strumenti di pagamento. Ed infine veniamo all'individuazione degli attori che svolgono questi servizi: i prestatori dei servizi di pagamento, che possono essere Istituti di moneta elettronica, banche, Poste Italiane S.p.a, la Banca Centrale e quelle Nazionali quando svestono i panni di Autorità monetarie e le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando smettono il ruolo pubblico assegnatogli. L'articolo 7 del D.L.vo 11/2010 indica gli obblighi che l'utilizzatore dei servizi di pagamento deve adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto stipulato e previsto nel contratto quadro regolatore del servizio, a tal fine custodirà in totale sicurezza i mezzi personalizzati che ne consentano l'utilizzo: quali per esempio i codici di accesso all'operatività del sistema (banca on-line), o il PIN delle carte. Nell'articolo seguente sono elencati invece gli obblighi a carico del prestatore di servizi in relazione agli strumenti di pagamento e tra questi assicurarsi che i sistemi siano sicuri: ossia inaccessibili ad utenti diversi dall'utilizzatore designato, dovrà astenersi dall'inviare al consumatore strumenti non richiesti ecc...Nel caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l'utilizzatore dei servizi di pagamento dovrà comunicare al prestatore (banca, istituto, poste ecc...) il disconoscimento dell'operazione entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito errato. Sarà onere del prestatore dei servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Nel caso di pagamenti ricorrenti Rid ora Sepa, l'utilizzatore ha 8 settimane di tempo, dalla data di addebito, per richiamare il bonifico ed entro 10 giorni la banca dovrà accreditargli l'importo. In caso di controversia o di mancato rispetto delle norme, si potrà ricorrere con esposti alla Banca d'Italia o adire l'Arbitro Bancario Finanziario, senza pregiudicare tuttavia la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

mercoledì 10 febbraio 2016

Povertà e Carità

L'Istituto Nazionale di statistica (Istat) definisce la soglia di povertà assoluta il valore monetario, a prezzi correnti, attribuito al paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, classificata in base al numero e all'età dei suoi componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza [...]. Perciò una famiglia è definita assolutamente povera se sostiene una spesa mensile pari o inferiore a tale valore monetario. Il paniere considerato essenziale è costituito da 3 macrocomponenti: alimentare, abitazione e residuale (vestirsi, muoversi sul territorio, istruirsi, informarsi ecc...) ed in funzione della composizione del nucleo familiare e della sua area territoriale di residenza: nord; centro e mezzogiorno e dell'ampiezza del Comune in cui dimora: area metropolitana (oltre 250 mila abitanti); grande comune (tra i 50 mila e i 250 mila abitanti) o piccolo Comune (con popolazione residente inferiore a 50 mila unità), il calcolo del valore soglia originerà risultati diversi tra loro. Le stime diffuse dall'Istat quantificano in 1 milione e 470 mila le famiglie Italiane che si trovano in uno stato di povertà assoluta, pari al 5,7% di quelle residenti totali, equivalenti a 4 milioni e 102 mila persone, concentrate nel mezzogiorno del Paese dove la percentuale sale all'8,6%. Quante sono invece nella nostra provincia le famiglie considerate assolutamente povere? Il dato specifico disaggregato non risulta disponibile, però potremmo calcolarlo dai valori statistici percentuali Istat forniti per l'area geografica Nord della Nazione, in cui le famiglie povere sono il 4,2 % delle residenti e proporzionarli agli abitanti del nostro territorio: che al I gennaio 2015 erano 862.684, organizzati, possiamo supporre, in circa 310 mila nuclei familiari. Ipotizzando un'incidenza del 4,2% stimeremmo in circa 13 mila famiglie quelle sotto la soglia di povertà assoluta, tra cui si dovranno naturalmente distinguere le diverse intensità di povertà. Il dato è tuttavia incerto mancando l'ufficialità della fonte.
L'osservatorio Diocesano delle Povertà e delle risorse (Centro di ricerche e studi della Caritas Ambrosiana) con la sua pubblicazione dei dati suddivisi nelle 7 zone pastorali in cui è articolato l'ente (quella di Monza è la quinta) e relativi alle richieste di assistenza ricevute nei propri centri di ascolto (differenziate per tipologie di bisogni), ha rilevato un incremento di attività da parte dei cittadini Italiani, che nella nostra zona si sono rivolti alla Caritas in 736, risultando il 38,7 % su un totale di 1.902 contatti, aumentati di 130 unità rispetto all'anno precedente: il 2013. La prima richiesta rivolta ai 7 centri del territorio è la fornitura di beni materiali e servizi: sono gli alimentari che soddisfano il principale bisogno richiesto.
Questo post avrebbe la pretesa di stimolare un approfondimento politico-economico-sociale sull'origine della ricchezza e della sua distribuzione su scala provinciale.

mercoledì 3 febbraio 2016

La legge annuale per la concorrenza e il mercato

Tra i volumi che raccolgono gli atti normativi promulgati dagli organi costituzionali dello Stato e conservati nell'archivio centrale Nazionale, ce n'è uno a cui il governo, nella fattispecie il Ministro dello Sviluppo Economico: Federica Guidi, ha deciso di dedicare la giusta attenzione. La norma oggetto di nuovo spolvero era sepolta dal 23 luglio 2009 ed è la legge numero 99, che tra le disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, prevede, all'articolo 47 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), la presentazione da parte del Governo su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità della concorrenza e del mercato (adempimento da svolgere entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 15 agosto 2009), l'Esecutivo presenterà al parlamento il disegno di legge in parola con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori [...]
Per la prima volta da quando il provvedimento è in vigore ovvero dal 15 agosto 2009, il Governo attualmente in carica: il Renzi-I, ha finalmente eseguito il dettame legislativo ed il 3 aprile 2015 il disegno di legge per l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera dei Deputati, da cui è uscito con alcune modificazioni rispetto al testo Ministeriale. Il 7 ottobre 2015 ha iniziato il suo corso nell'altro ramo del Parlamento: il Senato, in cui  ora è all'esame (al 28 gennaio 2016) della decima commissione permanente Industria, Commercio, Turismo.
Tra i settori trattati dal ddl si trovano: i fondi pensione; le assicurazioni; le comunicazioni e i servizi postali; l'energia e la distribuzione dei carburanti e gas naturale; le banche e le professioni; la distribuzione farmaceutica, insieme a rifiuti, servizi pubblici locali, trasporto pubblico, porti e aeroporti. Le novità introdotte in ciascun settore saranno oggetto di approfondimento nei prossimi articoli quando la normativa sarà promulgata, per il momento non resta altro da fare che seguire i lavori parlamentari.



mercoledì 27 gennaio 2016

Conversione Lire/Euro: riaperti i termini di prescrizione

La sentenza 216/2015 della Corte Costituzionale depositata lo scorso novembre, ha giudicato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del Decreto Legge 201/2001 (noto come decreto Salva Italia, -siamo all'inizio dell'attività del Governo Monti- ndr), che tra le misure adottate per la riduzione del debito pubblico e contemplate nel provvedimento legislativo, introdusse la prescrizione anticipata delle lire in circolazione: anticipò infatti la possibilità di convertirle in euro al 6 dicembre 2011, invece del 28 febbraio 2012 come previsto dalle disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento Nazionale (art.52 ter D.L.vo 213/1998). Il controvalore, stimato in 1,3 miliardi di euro, venne contabilizzato nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Nel comunicato della Banca d'Italia datato 21 gennaio 2016, si annuncia che presso le filiali in cui si svolge il servizio di tesoreria dello Stato (nella nostra Regione in quella di Milano) sarà possibile dal 22 gennaio 2016 convertire banconote e monete del vecchio conio in euro a patto di produrre idonea documentazione che attesti la volontà di conversione svolta allora, ma rifiutata dalla banca.
Il mio consiglio è quello di tentare comunque l'operazione di cambio ed in caso di diniego farsi rilasciare almeno un'attestazione scritta che certifichi il tentativo, per interrompere così i termini di prescrizione in previsione di un'eventuale azione giudiziaria.

mercoledì 20 gennaio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica

Nella legge di stabilità 2016 (la n.208 del 28 dicembre 2015), che contempla le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e che per inciso si compone di un solo articolo suddiviso in quasi 1000 commi (sono 999 per la precisione), viene introdotta un'importante novità in materia di canone per l'abbonamento alla televisione. Sono i commi dal 152 e seguenti che dettano le nuove regole per il pagamento del canone Rai. Innanzitutto determinano il suo ammontare, che decresce da 113,50 € previsti per il 2015 alla cifra tonda di 100 € per il 2016. Poi la modalità di pagamento: viene suddiviso in 10 rate, ciascuna delle quali addebitata nella bolletta elettrica successiva alla scadenza. In particolare le rate s'intendono scadute il primo giorno del mese da gennaio ad ottobre ed in fattura troveremo una distinta indicazione dal resto del documento. Per consentire alle aziende elettriche di adeguare il processo di fatturazione, nelle prossime bollette elettriche, quelle estive: emesse successivamente al I luglio 2016, troveremo l'ammontare delle 7 rate fin'allora scadute (da gennaio a luglio: ovvero l'addebito di 70 €). Il regio decreto del 1938 il n.246 poi convertito nella legge 880 del 4 giugno 1938 che ha istituito per la prima volta la tassa di possesso dell'apparato radiotelevisivo, subisce alcune rilevanti modificazioni: in particolare si presume la presenza di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale radio-televisivo in ogni abitazione in cui sia attiva un'utenza elettrica e sarà tenuto al pagamento il soggetto intestatario della corrente che abbia in quella dimora stabilito la propria residenza anagrafica. Perciò tutti gli enti pubblici e privati: il Ministero dell'Interno; i Comuni; l'Autorità di settore e le imprese elettriche, potranno scambiarsi informazioni per individuare i soggetti obbligati all'addebito del canone in bolletta. Non sarà più possibile chiedere il suggellamento dell'apparecchio e la dichiarazione di non possesso dovrà essere spedita all'Agenzia delle Entrate con la forma dell'autocertificazione e sarà valida solo per l'anno in cui viene presentata. Infine sale a 8000 euro la soglia di reddito annuo che dispensa i 75 enni dal pagamento del canone. Per tutte le altre novità non ci resta che attendere la scadenza del prossimo luglio.

mercoledì 13 gennaio 2016

Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità

Nel comunicato stampa diffuso dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AGEESI) il 28 dicembre 2015: l'appuntamento fisso di fine anno in cui si pubblicano le nuove tariffe per il primo trimestre di quello nuovo, si annuncia la diminuzione dei costi del kilowattora e del metro cubo di gas metano. In particolare dal I gennaio 2016 fino al 31 marzo 2016 il costo complessivo (in tutte le sue componenti: quota energia; oneri di commercializzazione, distribuzione ecc...) del Kilowattora di energia elettrica per i clienti del mercato “tutelato” sarà di 18,84 centesimi di €, mentre per un m3 di gas naturale sborseremo 76,93 centesimi di €. Queste le tariffe per il cliente domestico/famiglia tipo che consuma mediamente 2.700 KWH l'anno con potenza impegnata di 3KW e brucia con riscaldamento autonomo 1.400 m3 di gas naturale e che vedrà un risparmio sulla bolletta di quasi 60 euro sull'intero anno scorrevole (dal I aprile 2015 al 31 marzo 2016). Il I gennaio 2016 segna anche altre due importanti novità nel mercato energetico: le nuove regole per la trasmissione, distribuzione e misura nel settore elettrico, improntate ad una gestione più “intelligente” (smart) ed efficiente delle reti, che porterà un risparmio stimato per l'intero sistema di circa 700 milioni di euro per il solo 2016 e che congiunto agli analoghi risparmi ottenibili dal settore gas farà lievitare la diminuzione complessiva degli oneri generali di rete a circa 1 miliardo, con ovvi benefici economici distribuiti anche sui consumatori finali. È in arrivo la bolletta 2.0 dal formato semplificato e più leggibile, inoltre per incentivare la distribuzione on-line delle fatture, i consumatori tutelati che avranno l'addebito automatico delle bollette sul proprio conto corrente, le riceveranno solo digitali ed avranno uno sconto annuale di 6 euro sui consumi.
L'immagine grafica che accompagna il post, mostra le variazioni percentuali delle tariffe di gas ed elettricità dal I trimestre 2009 quando il Kwh costava 17,147 c€ ed il gas 79,33 c€/m3 già in diminuzione del 5,1% e dell'1% rispettivamente, sui costi dell'anno scorrevole precedente (I aprile 2008 – 31 marzo 2009), così giusto per mera curiosità statistica.

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mercoledì 6 gennaio 2016

Saldi invernali 2016: consigli per gli acquisti

I primi giorni dell'anno di ogni nuovo inizio sono caratterizzati dal più importante e diffuso evento commerciale della stagione: i Saldi invernali, che si distinguono da quelli estivi per l'ovvia periodicità in cui essi ricadono. La data di avvio della caccia agli sconti e della loro pubblicizzazione da parte degli operatori commerciali, è decisa da ciascuna Regione a cui è delegata la legislazione in materia commerciale. Nella nostra: la Lombardia, è la Delibera di Giunta Regionale 2667 del 14 dicembre 2011 che ha stabilito la data d'inizio dei saldi invernali nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania: quest'anno coincidente con martedì 5 gennaio. Il periodo di “svendita” durerà 60 giorni: fino all'inizio del prossimo marzo. Oggetto delle vendite straordinarie (quelle scontate) potranno essere tutti quei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento.
I negozianti sono obbligati a fornire specifiche informazioni a tutela del consumatore (ex art.117 L.R.6 del 2 febbraio 2010) quali: l'indicazione del prezzo normale di vendita iniziale del bene e lo sconto o ribasso applicato espresso in percentuale, è facoltativa l'esposizione del prezzo scontato; la merce soggetta a sconto e/o ribasso deve essere fisicamente separata dalla restante merce posta in vendita a condizione di prezzo normale; in caso il prodotto acquistato risulti difettoso il consumatore avrà diritto alla sua riparazione o sostituzione o ancora al rimborso del prezzo nel caso in cui i due rimedi siano inattuabili, così come previsto dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (D.L.vo206/2005) sulla garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.
La recente indagine realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza in collaborazione con DigiCamere sulle abitudini di acquisto delle famiglie Brianzole e Lombarde dal titolo: “ Le famiglie e le Festività Natalizie. Monza e Brianza e Lombardia. Dicembre 2015”, ha evidenziato come il budget medio regionale destinato agli acquisti di abbigliamento e calzature nel periodo di saldi sia di 175 € per acquirente, in aumento di 40 € su quello dell'anno scorso. Saranno i consumatori Varesini i più “spendaccioni” della regione con un budget previsto di 194 €, mentre quelli Brianzoli si fermeranno a 169 €.
Non mi resta che augurarvi buoni acquisti miei cari lettori e contattateci per ogni necessità.

mercoledì 9 dicembre 2015

Il “Salva Banche”: prove tecniche di Bail-in


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Nella riunione domenicale del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2015, il Governo ha proposto al Presidente della Repubblica l'emanazione del Decreto Legge n.183/2015 dal titolo: “Disposizioni urgenti per il settore creditizio” subito ribattezzato “Salva Banche” entrato in vigore il giorno seguente: lunedì 23 novembre 2015.
Il provvedimento legislativo detta le regole per risolvere il grave stato di insolvenza di 4 banche Italiane, che insieme rappresentano, per numero di clienti, di patrimonio dei depositi e di strumenti finanziari gestiti, l'1% dell'intero sistema creditizio Italiano: Banca Marche S.p.a, Banca Etruria e del Lazio Società Cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. I 4 enti si trovavano già in uno stato di commissariamento determinato ed amministrato dalla Banca d'Italia (le cause scatenanti saranno oggetto dei prossimi post Ndr) ed il meccanismo di risoluzione qui proposto si muove all'interno della cornice disegnata dalla direttiva Europea 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD). Attuata nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 180/2015 del 16 novembre scorso, cosiddetta del Bail-in: perché dal I gennaio 2016 gli enti creditizi e le imprese di investimento che si trovassero in uno stato di crisi finanziaria, saranno garantiti e risanati con il patrimonio detenuto dagli azionisti, dagli obbligazionisti e dai correntisti con depositi liquidi superiori a 100 mila euro. Questa nuova modalità risolutiva si contrappone a quella finora adottata di Bail-out in cui era l'intervento Pubblico a sanare le insolvenze creditizie innescate dal dilagante crollo economico iniziato alla fine del 2007.
Il nuovo meccanismo di risoluzione istituisce 4 banche ponte (Bridge-Bank o anche Good Bank), aventi la forma societaria di S.p.a, a cui sono conferite tutte le attività “buone” degli enti in liquidazione (depositi, lavoratori, crediti ecc...), con capitale interamente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione (ex art.78 D.L.vo 180/2015): Nuova Banca Marche S.p.a (capitale da 1,041 mld € ripartito in 10 mln di azioni); Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a (442 mln € per 10 mln di azioni); Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a (191 mln € per 10 mln di azioni) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a (141 mln € per 10 mln di azioni). La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotterà lo Statuto di queste 4 nuove società e nominerà i componenti degli organi di amministrazione e controllo. La sede legale sarà per tutte in via Nazionale 91 ed avranno un unico presidente: Roberto Nicastro. L'attività bancaria dei 4 nuovi istituti sarà esercitata senza soluzione di continuità con quella operata dai vecchi enti posti ora in liquidazione coatta amministrativa ed avrà la finalità di costituire solide realtà bancarie pronte per l'acquisizione da parte di Istituti creditizi di più grandi dimensioni e con un maggiore volume d'affari. Tutte le perdite di esercizio accumulate nel corso delle pessime gestioni succedutesi nel corso di tutti questi anni e che hanno portato queste banche al fallimento, rappresentate principalmente da crediti sofferenti, inesigibili (No performing loans NPL), saranno invece tutti trasferiti in una sola Bad-Bank (ente privo di licenza bancaria), dopo essere stati svalutati a 1,5 mld € dagli originali 8,5 Mld, ed una volta che saranno assorbite le perdite di azioni ed obbligazioni subordinate ora azzerate, saranno ceduti ad imprese specializzate nella riscossione del credito, per retrocedere il ricavato al Fondo di Risoluzione Nazionale.
Il Decreto Legge rappresenta un primo assaggio di quello che sarà lo scenario del mercato finanziario dal prossimo I gennaio 2016 in cui gli investitori saranno chiamati a rispondere con il proprio patrimonio alla mala gestio nell'amministrazione di enti creditizi ed imprese di investimento. Per evitare di giungere al traguardo impreparati tutti i soggetti operanti nel mercato finanziario dovranno svolgere diligentemente il proprio ruolo, improntarlo ad una maggiore eticità nei comportamenti di promotori/venditori/intermediari e verso una più larga diffusione, soprattutto tra i piccoli risparmiatori, di una migliore e più profonda cultura finanziaria. In questo frangente sono 130 mila i risparmiatori coinvolti ed è allo studio la costituzione di un fondo governativo da 100 mln di euro che potrebbe ristorare i più danneggiati, ma la prossima volta questo sostegno mancherà.
La nostra associazione è attiva nel vasto settore del risparmio e possiamo verificare se l'acquisto dei titoli ora azzerati (azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle 4 banche in questione) sia avvenuto nel rispetto di tutte le norme previste dalla legge che obbligano gli intermediari ad un rigido dovere informativo verso il cliente. Contattaci per tutte le necessità del caso.

mercoledì 2 dicembre 2015

CBILL: il sistema di pagamento digitale delle bollette

CBILL è un servizio di consultazione e pagamento on-line di bollette, tasse, multe, bolli, ticket sanitari e altro ancora emesse dai cosiddetti fatturatori: le aziende di servizi e le Pubbliche Amministrazioni. Attraverso l'home banking e gli altri canali digitali operativi attivati sul nostro conto corrente (smartphone, tablet e ATM), resi disponibili dal proprio istituto finanziario, è possibile, una volta ricevuta la richiesta di pagamento, assolvere all'obbligo in modo rapido e sicuro. Il servizio è ideato e gestito dal Consorzio CBI (Customer to Business Interaction) che ne definisce in ambito cooperativo le regole, gli standard tecnici e normativi. I consorziati aderenti sono più di 600 istituti finanziari che servono 15 milioni di utenti attivi su Internet Banking e 5 milioni sul Mobile Banking, il sistema punta ad una completa dematerializzazione della fatturazione . Attualmente il pagamento on-line è possibile solo se il fatturatore ha un accordo specifico con la nostra banca mentre con CBILL è possibile consultare e pagare ogni bolletta su qualsiasi conto in pochi secondi e con il canale digitale che preferiamo: internet, smartphone, tablet e ATM. Inoltre chi riceve il pagamento ha la possibilità di gestire automaticamente i dati che gli servono per riconoscere la nostra operazione senza possibilità di errore. Se consideriamo che annualmente in Italia vengono stampati e recapitati 630 milioni bollettini, la loro digitalizzazione introdurrebbe un rilevante risparmio energetico, quantificato in una diminuzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) pari a 21.420 tonnellate solo per la produzione della carta necessaria, a cui si aggiungerebbero quelle risparmiate nei processi di stampa e consegna. Perciò forza miei cari lettori fatevi sotto: un po' di coraggio e preparatevi a sperimentare nuove ed evolute modalità di pagamento, che in caso di problemi siamo preparati ad offrirvi tutta la tutela possibile.