Entro la fine del corrente mese di
marzo, il Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con
quello della Giustizia, dovrà emanare uno o più decreti con cui
definire le modalità di gestione del Fondo di Solidarietà,
istituito con la legge di stabilità 2016 al comma 855 dell'unico
articolo che la compone. Questo fondo solidale, gestito e alimentato
dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, sino a un massimo di
100 milioni di euro, erogherà prestazioni economiche in favore di
investitori che al 22 novembre 2015 (data di entrata in vigore del
cosiddetto Salva Banche D.L.183/2015 – abrogato e poi confluito
nella legge di Stabilità), detenevano strumenti finanziari
subordinati emessi dalle quattro banche risolte: Banca delle Marche
S.p.a; Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Cooperativa; Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a e Cassa di Risparmio
della provincia di Chieti S.p.a. Tali decreti disciplineranno
inoltre: le condizioni di accesso al fondo (riservato ai
risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, agricoli o
coltivatori diretti); i criteri di quantificazione delle prestazioni
determinate in importi corrispondenti alla perdita subita; le
procedure da esperire per ottenere la prestazione, che possono essere
in tutto o in parte anche di natura arbitrale e ulteriori
disposizioni per l'attuazione operativa del fondo di solidarietà.
Nel caso in cui il risparmiatore danneggiato decida di adire la
procedura arbitrale, l'erogazione della somma perduta
nell'investimento, sarà subordinata all'accertamento della
responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli
obblighi di informazione, diligenza correttezza e trasparenza (previsti dal D.L.vo 58/1998 -Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria-) nell'erogazione del servizio
finanziario prestato. Sarà il Presidente del Consiglio (Matteo
Renzi) su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze (Pier
Carlo Padoan) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
sentite le competenti Commissioni parlamentari, a nominare, con
apposito decreto, gli arbitri o a definire i loro criteri di nomina,
che saranno scelti tra persone di comprovata imparzialità,
indipendenza, professionalità e onorabilità. Nello stesso
provvedimento saranno disciplinate anche le modalità di
funzionamento del collegio arbitrale e il supporto organizzativo
funzionale all'istituto che potrà svolgersi presso organismi
arbitrali già esistenti, i cui costi operativi sarebbero coperti dal
Fondo di Solidarietà. Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno seguendo le canoniche vie giudiziarie, ma considerando i tempi
biblici con cui la nostra giustizia civile redime le controversie, vale forse la pena tentare lo strumento di risoluzione alternativa:
la Camera Arbitrale.