mercoledì 4 novembre 2020

Bonus internet e pc / tablet

Il Decreto Ministeriale, pubblicato il 7 agosto 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha dato avvio alla Fase 1 del Piano voucher digitale per le famiglie Italiane. Piano inserito nella più ampia strategia settennale (2014-2020) di sviluppo della Banda Ultralarga nel nostro Paese. Strategia approvata dal Consiglio dei Ministri nella sua adunanza del 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda digitale Europea 2020.
Il contributo stanziato per le famiglie meno abbienti (saranno beneficiari solo quei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro annui), erogherà uno sconto totale fino a 500 euro sul costo del canone di connessione a internet a una velocità minima garantita di 30 Mbit/s in download e sull'acquisto collegato di un personal computer (PC) o tablet, che consenta le fruizione del servizio.
L'attuazione di tutto il processo operativo, finalizzato all'erogazione del bonus, è affidato alla società del Ministero: Infratel Italia, che ha elaborato il manuale operativo a cui i provider dei servizi di connessione elettronica, dovranno scrupolosamente attenersi per la corretta distribuzione degli sconti.
In questo schema operativo, il beneficiario, riceverà lo sconto a cui avrà diritto, direttamente in bolletta telefonica sotto forma di rateazione del contributo dilazionato per 12 rate. Saranno infatti gli operatori a svolgere il ruolo di tramite con Infratel. Il consumatore dovrà solo preoccuparsi di possedere i requisiti patrimoniali richiesti dalla norma (ISEE inferiore a 20 mila euro/annui) e stipulare poi, con un operatore telefonico abilitato, un contratto di connessione internet a cui potrà essere agganciato l'acquisto di un terminale eventualmente fornito dall'operatore stesso.
Il contributo massimo di 500 euro verrà suddiviso tra: lo sconto sul canone di connessione per una somma di almeno 200 euro e quello per l'acquisto di un terminale fornito dall'operatore di una somma compresa tra i 100 e 300 euro massimo. Il livello del servizio di connettività dovrà rispettare il valore di velocità in download di almeno 30 Mbit/s con minimo di banda 15 Mbit/s e in upload di 15 Mbit/s con minimo garantito di 7,5 Mbit/s. Anche per tablet e PC si avranno specifiche tecniche minime elencate nell'allegato B del manuale operativo.
Gli operatori si registreranno al portale gestito da Infratel e qui gestiranno l'erogazione del bonus ai clienti che sottoscriveranno le offerte commerciali rispondenti ai requisiti tecnici richiesti. Il cliente che vorrà beneficiare dello sconto, dovrà aderire all'offerta proposta dall'operatore, fornire copia del documento d'identità e codice fiscale, inoltre produrrà un'autocertificazione in cui dichiarerà l'ammontare del suo ISEE, facilmente ottenibile dal sito INPS.
Sono disponibili 200 milioni di euro gravanti sul Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione (FSC) per 400 mila famiglie potenzialmente beneficiarie.
Ricapitoliamo la procedura per i consumatori:
  • verifica del possesso del requisito patrimoniale: ISEE inferiore a 20 mila euro per nucleo familiare;
  • ricerca dell'offerta di connessione internet a banda ultralarga tra i vari operatori (Tim, Fastweb, Vodafone, WindTre ecc...) aderenti all'iniziativa;

  • valutazione dell'eventuale acquisto del terminale (Pc o Tablet) di cui si verrà proprietari trascorsi 12 mesi, quando si concluderà la validità del bonus;

  • adesione all'offerta commerciale e verifica dei requisiti;

  • erogazione dello sconto dilazionato in fattura.

mercoledì 28 ottobre 2020

I provvedimenti dell'AGCM contro le compagnie aeree


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'inizio del mese di luglio appena trascorso, ha avviato alcuni procedimenti nei confronti di due compagnie aree: Alitalia e Volotea, per la vendita di biglietti aerei di voli poi cancellati a causa del Coronavirus, a cui si sono aggiunti quelli avviati, alla fine del mese di settembre, per la stessa ragione, nei confronti di Blue Panorama, Easy Jet, Rayan Air e Vueling.
L'Autorità, su impulso di molte segnalazioni ricevute dai consumatori e dalle loro associazioni rappresentative, nonché da rilevazioni effettuate dai propri uffici, ha proceduto contro le compagnie aeree per verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette.
I vettori aerei, come noto, durante il periodo di clausura, imposto dalle misure governative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19, sono state costrette a cancellare i voli già programmati, i cui biglietti erano già stati acquistati dai passeggeri.
L'ormai famoso articolo 88 bis del Decreto Cura Italia (D.L.18/2020) convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, in cui si disciplinano le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e dei pacchetti turistici, ha consentito alle compagnie aeree, di rimborsare i passeggeri, con l'emissione di un voucher, in caso di voli cancellati. Buoni che sarebbero stati spendibili entro 18 mesi dalla data in cui sarebbero cessate le misure di limitazione agli spostamenti delle persone e rimborsabili in denaro dopo 12 mesi dall'emissione.
Il 3 giugno 2020, gli aerei avrebbero potuto decollare normalmente, e in caso di annullamento del viaggio, le compagnie aeree avrebbero dovuto, in questi casi, rimborsare i passeggeri seguendo le norme del Regolamento Comunitario 261/2004 e non più quelle previste dalla norma emergenziale. Perciò in caso di cancellazione del volo, causata da circostanze eccezionali (provabili dalla compagnia), il passeggero potrà scegliere, come disciplinato dal regolamento UE, tra la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, a cui dovrà aggiungersi, naturalmente, l'assistenza necessaria.
Quello che è avvenuto invece, così come segnalato all'Autorità, sarebbe stata la messa in opera, da parte delle compagnie aeree, di una modalità di rimborso riferita solo a quella disciplinata dal decreto Cura Italia, in contravvenzione, in questo caso, con quella prevista dalla norma Comunitaria. Comportamento, giudicato dall'Authority, lesivo dei diritti dei passeggeri. Come se questi fossero stati dei bancomat per le società, a cui vendere titoli di viaggio per voli arbitrariamente cancellati in seguito, invocando le restrizioni imposte dalla pandemia, quando queste invece erano già cessate, e rimborsando i passeggeri con l'emissione del famigerato buono, mantenendo così in cassa i soldi già sborsati dagli stessi. L'indebito ammontare trattenuto dalla sola Alitalia, secondo alcune fonti, sarebbe di 60 mln di euro, equivalente a 260 mila richieste di rimborso inevase, proprio in un momento economico-sociale, come quello attuale, così difficile da affrontare.
I procedimenti dell'AGCM hanno costretto le compagnie aeree a correggere il loro comportamento.

mercoledì 21 ottobre 2020

Pagamenti digitali istantanei, l'app Bancomat Pay


I pagamenti digitali istantanei, sono la naturale evoluzione del sistema di pagamenti elettronici, ormai ampiamente diffuso nella nostra società, fortemente digitalizzata e tecnologicamente avanzata. Carte contactless, smartphone Nfc e dispositivi wearable (indossabili come orologi digitali eccetera), hanno ampliato i metodi di pagamento e ridotto i tempi delle transazioni economiche.
Dall'introduzione della moneta unica, nel 2002, la tendenza delle istituzioni Europee, e di tutti gli stati membri che appartengono all'Unione, è stata quella di armonizzare i vari sistemi di pagamento statali, per uniformarli a un sistema continentale unico: il SEPA (Single Euro Payment Area). Sistema di pagamento regolato dalla direttiva Europea 2015/2366 la cosiddetta PSD2 (Payment Services Directive), che tutti noi abbiamo cominciato a conoscere, quando la nostra banca ci ha informato, che per effetto di quella normativa, dal 12 settembre 2019, sarebbe stata implementata la sicurezza operativa dei pagamenti elettronici, disposti via Home banking.
L'incremento progressivo della velocità con cui avvengono le transazioni economiche nell'era del commercio elettronico, sommata all'esigenza, sempre più emergente degli ordinamenti statali di tracciare i pagamenti per combattere i reati finanziari di evasione fiscale e di riciclaggio, hanno determinato lo sviluppo dei pagamenti elettronici istantanei, come il bonifico istantaneo che dispone un trasferimento di denaro verso il beneficiario, in una decina di secondi.
Lo schema di funzionamento è garantito e uniformato dal consorzio dei pagamenti europeo (EPC European Payment Consortium) che raduna tra i suoi membri le principali banche Europee e le loro associazioni rappresentative.
In Italia, Bancomat S.p.a, l'azienda che da oltre trent'anni gestisce i circuiti di pagamento più diffusi: PagoBancomat e Bancomat, dal I gennaio 2019, ha ampliato la propria offerta con il circuito Bancomat Pay, per i pagamenti digitali. L'applicazione integrata nelle applicazioni mobili proprie delle principali banche Italiane: da Unicredit a Intesa San Paolo passando per Bnl, Ubi e Widiba, o disponibile, per le altre che adottano i circuiti Bancomat, come applicazione singola; consente di trasferire denaro ai contatti della propria rubrica telefonica che abbiano naturalmente attivo tale servizio e di pagare presso gli esercenti abilitati con il qr-code. Un modo rapido, sicuro e naturalmente tracciabile per regolare le transazioni tra pari e per saldare gli acquisti di beni e servizi, senza l'uso della carta, ma attraverso il proprio telefono.

mercoledì 14 ottobre 2020

Rimborso di abbonamenti a palestre e spettacoli


Gli ormai famosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (abbreviati in DPCM), che durante il periodo di chiusura totale delle attività economiche e sociali (cosiddetto lockdown), adottati con il fine di limitare la propagazione dell'epidemia causata dal Covid-19; oltre a limitare i viaggi e le vacanze, hanno imposto anche la sospensione delle attività sportive, l'accesso ai musei e ad altri luoghi di cultura nonché la messa in scena di spettacoli e concerti.
I Decreti Legge, emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza economica scatenata dalle misure di confinamento, hanno previsto forme d'indennizzo per chi fosse stato in possesso di abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi in genere e di titoli di accesso a musei, spettacoli e altri luoghi della cultura.
Il Decreto Rilancio (D.L.34/2020), convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 216 comma 4, disciplina lo schema di rimborso dei contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. La premessa, come ormai abbiamo imparato a conoscere dal caso dell'annullamento dei viaggi e dei pacchetti turistici, è la dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), dalla data di entrata in vigore dei DPCM che dichiaravano la chiusura totale delle attività economiche e sociali. Questa dichiarazione, implica che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata dalla prestazione dovuta (la palestra), non potrà chiedere la controprestazione (il pagamento dell'abbonamento) al consumatore, ma dovrà restituire quella che abbia già ricevuto. La norma, prevede che gli abbonati possano presentare istanza di rimborso della quota di abbonamento non fruita nei periodi di sospensione dell'attività sportiva. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, ovvero entro il 18 agosto 2020. Da parte sua, il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, potrà indennizzare il cliente, con l'emissione di un buono di pari valore, spendibile entro un anno dalla data di cessazione delle misure di confinamento.
Analogamente, per il rimborso dei titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, anche cinematografici e teatrali, biglietti d'ingresso a musei e agli altri luoghi della cultura; si è ricorsi all'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questa volta è il Decreto Cura Italia (18/2020) convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, che all'articolo 88 dispone le modalità di erogazione del rimborso degli spettacoli annullati. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: ovvero entro il 17 aprile 2020, o dalla data di cancellazione dell'evento, presenteranno all'organizzatore dello spettacolo, apposita istanza di rimborso, a cui l'organizzatore potrà provvedere con l'emissione del solito voucher di pari valore, utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.
Ora i termini di presentazione delle due tipologie d'istanza di rimborso, sono evidentemente scaduti, tuttavia siamo a disposizione per tutelare gli interessi di quei consumatori, che avendo seguito, entro i termini, lo schema di rimborso, si siano visti negati dal venditore i loro diritti.
Per appuntamento telefona allo 039 8943448

mercoledì 7 ottobre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici


Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria, risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30 giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che l'erogazione del voucher assolvesse completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese turistiche.
Il 13 maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti, come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione, infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori turistici.
I correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia, con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge 77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero l'erogazione del voucher senza che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori turistici nel frattempo falliti.

martedì 29 settembre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Sospensione Mutui prima casa



Il tema della prossima serie di post, che inizierà con la pubblicazione di questo articolo, avrà la presunzione di analizzare, quanto più dettagliatamente possibile, le misure legislative adottate dal Governo e approvate dal Parlamento Italiano, a favore dei consumatori in tema di aiuti economico-finanziari, indispensabili a fronteggiare l'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19.
Qui ci occuperemo degli articoli 54 e seguenti (D.L.18/2020 Cura Italia – convertito con modificazioni nella Legge 27/2020), che implementano il Fondo di Solidarietà “prima casa”, cosiddetto Fondo Gasparrini in onore della ex deputata, che presentò, come prima firmataria, nell'ormai lontano 29 marzo 2007, la legge di istituzione del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa; poi inserita nella Legge Finanziaria di quell'anno.
Perciò, prima di valutare il contenuto degli aggiornamenti e delle modifiche, apportate al regolamento del fondo, dalle recenti disposizioni normative, sarà bene ripassarne gli elementi costitutivi.
Come accennato, l'originaria proposta di legge, formulata dall'allora deputata Federica Rossi Gasparrini, venne recepita nella Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), con l'articolo 2 e i commi 475 e seguenti. S'istituì così, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Il mutuatario, ricorrendo a tale fondo, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per non più di due volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, durante l'esecuzione contrattuale. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate, sarà prorogata per un termine equivalente a quello della sospensione. Il regolamento ministeriale del 2010, ne affida la gestione amministrativa e operativa alla società pubblica Consap, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), e detta i requisiti patrimoniali dei richiedenti per accedere al fondo, che nel frattempo, con la legge finanziaria del 2012 (L.214/2011), ne incrementa le dotazioni di altri 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il succedersi di queste e altre vicissitudini, ci hanno portato, finalmente, a illustrare l'attuale procedura di ricorso a questo strumento di sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo sull'acquisto della prima casa, così come modificata dalle recenti novità normative.
Il primo passo da compiere è quello di collegarsi al sito internet istituzionale di Consap, davvero ricco di utili informazioni. Il secondo è quello di valutare i presupposti di accesso al fondo:
  • l'importo del contratto di mutuo, finalizzato all'acquisto della prima casa, dovrà essere inferiore o uguale a 400.000 euro;
  • l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate non deve superare i 90 giorni consecutivi;
  • si può agire anche nel caso di contratti cointestati.
Oltre ai presupposti, appena elencati, per poter accedere al beneficio, ci si dovrà trovare in una delle seguenti situazioni:
  • perdita del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato);
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell'orario lavorativo pari almeno al 20% dell'orario complessivo;
  • perdita di fatturato superiore al 33% per i lavoratori autonomi e/o professionisti;
  • riconoscimento di Handicap grave ovvero di invalidità civile di almeno l'80%;
  • morte del mutuatario.
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si potrà procedere alla compilazione del modulo di istanza, reperibile sul sito della concessionaria pubblica, che dovrà essere presentata alla Banca con cui si è stipulato il contratto di mutuo, accompagnata da tutta la documentazione comprovante lo stato economico del richiedente. Per esempio: nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, si dovrà produrre la lettera di licenziamento, e così via per le altre cause sopra elencate.
Siamo a disposizione per ogni eventualità. Prenota il tuo appuntamento allo 039 8943448. 

mercoledì 23 settembre 2020

Il caso Dentix


Dentix Italia S.r.l è una società a responsabilità limitata costituita nel mese di marzo 2014, con un capitale sociale di 110 mila euro. L'oggetto sociale è quello di costituire, sviluppare, gestire e amministrare cliniche odontoiatriche specializzate in odontoiatria generale, chirurgia orale, impiantologia e protesi dentali. È articolata in 57 unità locali attive sull'intero territorio Nazionale: dalle provincie di Milano, Monza, Como, Cremona e Pavia a quelle di Catania e Foggia, passando per Bologna, Firenze, Lucca fino a Genova, Imperia e Novara (per citare alcune tra le più rilevanti).
I numerosi pazienti, diventati clienti dei vari ambulatori sparsi tra le diverse province della penisola, hanno goduto delle prestazioni odontoiatriche concordate, fino all'inizio del mese di marzo ultimo scorso, quando a causa della nota pandemia virale, il Governo Italiano ha imposto misure di contenimento sanitario tra cui la chiusura di molte attività economiche.
Il 18 maggio, dopo l'allentamento delle normative restrittive, le attività delle cliniche Dentix, come quelle di tutti gli ambulatori odontoiatrici, avrebbero potuto riprendere e i pazienti, che avrebbero dovuto ultimare e/o iniziare le cure dentali pattuite, hanno cominciato a telefonare alle sedi di cura, che risultavano però irreperibili, anche il sito internet istituzionale era irraggiungibile, e fuori l'ingresso delle varie cliniche Dentix, si trovava un avviso di chiusura dell'attività.
La maggioranza dei pazienti in cura, aveva finanziato i costi delle prestazioni odontoiatriche, mediante la stipula di un prestito finalizzato, erogato da alcune società finanziarie. Così ora, si trovano a dover saldare le rate del prestito senza ricevere però le cure dentali concordate.
Alla fine dello scorso mese di giugno, Dentix Italia S.r.l., ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare, per accedere allo strumento del Concordato Preventivo previsto dalla Legge Fallimentare, e i Giudici della Sezione hanno concesso il termine del prossimo 23 novembre per la presentazione di una proposta definitiva di ristrutturazione dei debiti.
Le azioni che stiamo attuando per tutelare i diritti dei pazienti consumatori, prevedono la redazione e l'invio alla società Dentix, di una cosiddetta diffida ad adempiere alle pattuizioni contrattuali sottoscritte con i pazienti, entro il termine di 15 giorni previsto dal Codice Civile. Trascorso invano tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto e si potrà agire nei confronti della finanziaria, con cui si è contratto il prestito finalizzato, per ottenere l'annullamento anche di quel contratto.
Per fissare un appuntamento telefona allo 039 8943448. 



martedì 30 luglio 2019

Pagamenti all'estero in valuta corrente €


clicca per ingrandire
Ci siamo, le vacanze sono finalmente arrivate, ma prima di partire verso la destinazione esotica tanto sognata, è bene sapere in quale valuta effettuare i pagamenti o prelevare il denaro, quando si è all'estero, specialmente se nel paese scelto circola una moneta diversa dall'euro.
Decidere di prelevare con la carta o pagare direttamente attraverso il pos, potrebbe risultare più costoso nel caso si scelga di operare la transazione nella valuta propria ovvero in euro.
Colpa della cosiddetta Dynamic Currency Conversion, se da un lato il consumatore potrebbe trovare comodo pagare in moneta propria, così da poter fare un rapido confronto con i prezzi in patria e tenere sotto controllo le spese della vacanza, dall'altro il tasso di cambio dinamico applicato arbitrariamente dalla banca che offre il servizio di pagamento, risulta spesso svantaggioso per chi paga.
L'infografica riportata a lato, mostra un semplice caso pratico: il confronto tra la spesa per l'acquisto in valuta locale (qui è considerato il fiorino ungherese) e quello fatto in euro con il tasso di conversione dinamica applicato, emerge che in quest'ultimo caso il prodotto è costato di più.
Consiglio: pagate sempre in valuta locale quando siete all'estero e poi...Buone Vacanze!

lunedì 29 luglio 2019

Buy&Share: la faccia truffaldina dell'e-commerce


Buy and share si tradurrebbe letteralmente, dall'inglese all'italiano, con l'imperativo “compra e condividi”. Questo è diventato il motto di numerosi siti web dal nome accattivante, che promettono l'acquisto di telefoni, tablet, computer ecc.. a un prezzo scontatissimo: fino al 70% di ribasso sul prezzo di listino.
Il principio ispiratore, come dichiarato da una società di vendita, sarebbe quello che sta alla base della costituzione dei gruppi di acquisto: in cui numerosi consumatori si consorziano per ottenere dal venditore un numero consistente di beni ad un prezzo minore di quello che si otterrebbe con l'acquisto singolo.
Qui però, nel caso del buy&share, il buon proposito dell'acquisto collettivo, si deforma e sfocia invece in un sistema classico di tipo piramidale.
Il meccanismo che muove la proliferazione di tali siti web (nascono ogni giorno come i proverbiali funghi nel sottobosco digitale), così come accertato dalle istruttorie avviate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), risulta ingannevole e aleatorio per il consumatore. Tipicamente, il sito propone in vendita l'ultimo modello di i-phone ad un prezzo inferiore, anche di un terzo, rispetto a quello proposto da Apple. Il consumatore che decide di acquistarlo al valore scontato, versa la cifra ma non compie l'acquisto del bene, ma solo la sua prenotazione. Perché possa ricevere il prodotto desiderato, sarà necessario che altri consumatori come lui, in numero variabile deciso dal professionista, versino la stessa somma per l'acquisto dello stesso prodotto. Egli entrerà a far parte di una vera e propria lista, la cui scalata fino alla vetta (la posizione agognata che gli consentirà di ricevere il bene), dipenderà dai nuovi consumatori che si aggiungeranno dopo di lui. Il meccanismo funziona per i primi della lista, mentre già dopo breve tempo questa tende a bloccarsi e a rimanere così bloccata anche la somma già versata.
L'AGCM ha ritenuto scorrette ed ingannevoli tali pratiche di vendita e ha sanzionato le società proprietarie degli spazi digitali e imposto loro l'oscuramento dei siti web che se ne avvalgono.
Le società proprietarie delle varie pagine web proliferanti nel vasto mondo dell'internet, hanno la peculiarità di avere tutte la forma della Società di capitali a responsabilità limitata semplificata. Questo vuol dire che alle obbligazioni contratte dalla persona giuridica si risponde solo con il capitale sociale,  il cui ammontare, nella forma semplificata,  può essere di molto inferiore ai canonici diecimila euro necessari alla costituzione di una classica S.r.l, mentre il patrimonio personale dei soci non viene minimamente intaccato,. In sostanza può accadere che le somme versate dai consumatori e bloccate nelle liste, siano di gran lunga superiori all'ammontare dell'intero capitale sociale e si possa perciò facilmente presumere che la società non sia in grado di restituirle. Vere e proprie macchine dell'imbroglio.

mercoledì 3 luglio 2019

Tutto pronto per i saldi estivi 2019


I saldi estivi, nella nostra regione (la Lombardia), inizieranno il prossimo sabato 6 luglio. Il primo sabato del mese di luglio, così come impone la Delibera di Giunta Regionale n.IX/2667 del 14 dicembre 2011. Potranno avere una durata massima di sessanta giorni e termineranno perciò martedì 3 settembre 2019.
I saldi, ovvero le vendite di fine stagione, sono regolati dalla Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010. Questa tipologia di vendite è “effettuata dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento”. Possono svolgersi soltanto in due periodi dell'anno e avere una durata massima di sessanta giorni.
La legge regionale impone inoltre alcuni obblighi informativi in capo al venditore, informazioni che saranno a tutela del consumatore. In primo luogo, si dovranno obbligatoriamente esporre, sulla merce posta in saldo, il cartellino del prezzo di vendita e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà del commerciante indicare eventualmente il prezzo finale ribassato. Inoltre le merci in vendita di fine stagione, dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute in condizioni ordinarie, in modo che il consumatore non possa essere tratto in inganno. Infine, durante queste vendite straordinarie, il negoziante è comunque obbligato a sostituire i prodotti difettosi o rimborsarne il presso pagato, così come previsto dalle norme sulla garanzia post-vendita contenute nel Codice del Consumo.

mercoledì 20 marzo 2019

Bollette a 28 giorni: il calvario dei rimborsi


La battaglia condotta dalle compagnie telefoniche contro le delibere sanzionatorie assunte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei loro confronti, si sta combattendo da quasi due anni nelle aule della Giustizia Amministrativa: tra ricorsi al famigerato TAR del Lazio e appelli presentati al Consiglio di Stato.
L'ultima ordinanza pronunciata dal massimo organo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato, è stata pubblicata nella data odierna (20 marzo 2019), e ha lo scopo di prorogare al 21 maggio 2019, giorno in cui tornerà a riunirsi la sesta sezione giurisdizionale, la misura cautelare posta da un'ordinanza precedente, in cui si concede alle parti attrici (le quattro compagnie Telefoniche sanzionate dai provvedimenti dell'Agcom: TIM; Fastweb; Wind-Tre e Vodafone) la possibilità di procrastinare i rimborsi per gli utenti.
La questione annosa è quella della periodicità di fatturazione delle bollette telefoniche, che a partire dal 2015, con susseguente cadenza temporale, le principali aziende di telefonia, hanno attuato: ovvero la riduzione a 28 giorni per il periodo intercorrente tra l'emissione della fattura e la seguente.
Questo accorgimento avrebbe determinato un enorme vantaggio per le aziende di comunicazioni elettroniche, aggravando però i costi per gli utenti, che di fatto si sarebbero visti addebitare un conto in più all'anno (la tredicesima per le compagnie), con un aumento della spesa telefonica annua di circa l'8,6% .
L'agcom, con una sua delibera di marzo 2017 aveva; infatti imposto alle aziende una periodicità di fatturazione almeno mensile, e obbligato le stesse ad adeguarsi al provvedimento dal 23 giugno seguente.
L'autorità, successivamente, aveva rilevato l'inottemperanza delle compagnie telefoniche al suo provvedimento e le aveva perciò sanzionate con ordinanze ingiunzioni della fine del 2017. Le sanzioni avrebbero previsto il pagamento di una “multa” per circa 1 milione di euro per azienda e un indennizzo per i suoi clienti calcolato sui giorni di canone non fruiti dal 23 giugno 2017 fino al giorno di adeguamento della fatturazione mensile.
Il ricorso al Tar da parte delle compagnie ha ottenuto l'effetto di una riduzione delle sanzioni, e il differimento dell'emissione delle fatture senza alcun indennizzo monetario, ossia: i giorni di mancata fruizione del servizio se la fatturazione fosse stata mensile, verranno scalati dal periodo fatturato nella prima bolletta emessa alla fine del processo amministrativo, salvo che il Consiglio di Stato sentenzi diversamente.

giovedì 7 marzo 2019

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)


La legge di Bilancio 2019, la numero 145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1 commi 493 e seguenti, ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La finalità di questo fondo, sarà quella di indennizzare i risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche aventi sede in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del I gennaio 2018, pregiudizio derivante dalla violazione massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, previsti dalle norme in materia di intermediazione finanziaria.
Saranno risarciti quei risparmiatori che al momento di liquidazione delle banche: Marche; Etruria; CariFerrara e CariChieti ( in forza del provvedimento normativo del 15 novembre 2015 che dava attuazione alla direttiva del “bail-in”) e le due Banche Venete liquidate a luglio 2017, possedevano azioni e/o obbligazioni subordinate dei sei Istituti liquidati. I primi, gli azionisti, saranno risarciti per il 30% della somma investita fino a un massimo di 100.000 euro, mentre i secondi, gli obbligazionisti subordinati, vedranno restituita una percentuale pari al 95% del costo di acquisto degli strumenti finanziari, fino alla soglia massima di 100.000 euro.
Con decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge Finanziaria, ovvero entro il 31 gennaio 2019, si stabilirà la modalità di presentazione della domanda d'indennizzo e si istituirà una commissione tecnica composta da 9 membri, incaricata di esaminare le istanze pervenute entro 180 giorni dalla pubblicazione di tale decreto Ministeriale.
Fino qui le intenzioni della maggioranza governativa potrebbero essere più o meno condivisibili, ma il ritardo che sta segnando la pubblicazione del decreto attuativo, sarebbe da ricercarsi nella contrarietà espressa dalla commissaria Europea alla concorrenza: Margrethe Vestager, che in audizione davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato del 5 marzo 2019, ha ravvisato una possibile violazione alla direttiva BRRD (cosiddetta del Bail-in), in cui le perdite finanziarie di un istituto di credito devono ripartirsi tra azionisti, obbligazionisti e correntisti, senza coinvolgere la fiscalità generale. L'emanazione del provvedimento ministeriale dovrà perciò necessariamente tener conto delle rilevazioni commissariali.

mercoledì 6 febbraio 2019

Conti e depositi “dormienti”, scadenza dei termini


Il 7 agosto 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diramato un comunicato stampa, per ricordare agli aventi diritto, che nel mese di novembre seguente (2018), sarebbero iniziati a scadere i termini per l'esigibilità delle somme dei conti “dormienti” affluiti nell'apposito fondo dal mese di novembre 2008.
Il Fondo Rapporto Dormienti è stato istituito con la legge Finanziaria del 2006 (L.266/2005 - articolo 1 commi 343 e seguenti), con lo scopo di indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie ed è alimentato: dalle somme giacenti sui conti e sui rapporti bancari dormienti (ovvero quelli che non registrano movimentazioni da almeno 10 anni); dagli assegni circolari non riscossi entro la scadenza del relativo diritto; dagli importi dovuti ai beneficiari di assicurazioni sulla vita non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto e dagli importi dovuti ai beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale previsto.
La gestione di questo fondo è stata affidata dal Ministero alla Consap, sul cui sito web è possibile consultare l'elenco dei rapporti confluiti nel fondo e avanzare la richiesta di rimborso. Possono chiedere la restituzione delle somme affluite al fondo, i titolari o gli aventi causa (es. eredi) di rapporti dormienti: depositi di somme di danaro e depositi di strumenti finanziari, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dalla data di conferimento al Fondo Rapporti Dormienti. Mentre gli importi dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale e gli importi derivanti da un'assicurazione sulla vita non riscossi e affluiti nel fondo non saranno più rimborsabili.
Gli intermediari (Banche, Poste ecc...), presso cui sono aperti i rapporti di deposito somme (conti correnti) e/o deposito strumenti finanziari (conto titoli), hanno l'obbligo, al verificarsi dell'inattività decennale di tale rapporto, di invitare il titolare a movimentare le somme o gli strumenti finanziari giacenti sui conti dormienti, entro 180 giorni dalla data di ricezione della raccomandata con cui lo informano che il rapporto contrattuale è divenuto dormiente. Decorso tale termine la somma (che dovrà superare i cento euro) potrà alimentare il fondo gestito da Consap.
L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2017 era di 1,574 miliardi, da cui si dovranno detrarre le somme rimborsate, che dal 2008 ad oggi sono state nell'ordine del 10% del totale affluito (223 milioni sui circa 2 mld affluiti), proventi che alimenteranno il bilancio dello stato e che rappresenteranno un tesoretto prezioso per le dispendiose iniziative governative.

venerdì 4 gennaio 2019

Saldi invernali 2019


Puntuali come l'inizio di un nuovo anno, da sabato 5 gennaio 2019 inizieranno, in Regione Lombardia, i saldi invernali.
I saldi sono una particolare tipologia di vendita straordinaria, nello specifico sono classificati tecnicamente, come vendite di fine stagione. La loro definizione, deriva dalla legge regionale 6 del 2010, che ha riordinato tutta la disciplina del commercio, la cui regolazione è stata demandata alle Regioni da una legge statale del 1997.
L'articolo 115 della legge Regionale, definisce le vendite di fine stagione, come quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro un certo termine siano suscettibili di un notevole deprezzamento. Tali vendite si possono svolgere in soli due periodi dell'anno, decisi dalla Giunta Regionale (previa consultazione delle Camere di Commercio e delle associazioni maggiormente rappresentative di commercianti e consumatori), e possono avere una durata massima di 60 giorni.
La Delibera di Giunta regionale che fissa i periodi di svolgimento dei saldi (sia invernali che estivi) è la numero IX/2667 del 14 dicembre 2011, in cui la data d'inizio dei saldi invernali coincide con il primo giorno feriale antecedente l'Epifania.
I commercianti, infine, durante il regime di vendita straordinaria, devono obbligatoriamente fornire alcune informazioni basilari al consumatore (si veda l'articolo 117 L.R. 6/2010): devono esporre il prezzo di vendita normale e lo sconto o il ribasso applicato espresso in percentuale (è facoltativa l'indicazione del prezzo ribassato); le merci oggetto di vendite scontate, devono essere fisicamente separate da quelle poste in vendita a condizioni normali e in ultimo, il rivenditore, è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare il prezzo pagato, in ossequio alla disciplina della Garanzia post-vendita disciplinata dal Codice del Consumo.
Per il resto...caccia ai buoni affari.

martedì 30 ottobre 2018

La marca del distributore


Quando andiamo a fare la spesa, tra i prodotti offerti in bella mostra sugli scaffali del supermercato, troviamo, oltre a quelli delle marche più note, anche i beni propri commercializzati con il marchio della catena distributrice in cui stiamo facendo gli acquisti. Essi, naturalmente sono preparati da aziende industriali terze (in molti casi le stesse delle etichette più reclamizzate), ma venduti nella confezione del distributore.
La diffusione dei prodotti a marchio in Italia, si può far risalire alla metà degli anni '80, essi possono classificarsi in quattro macro categorie: i primi prezzi, dal costo inferiore, fino al 50% dell'analogo prodotto della marca leader, venduti con un nome di fantasia (esempio la linea Fidel di Esselunga); quelli a marca insegna, offerti a prezzi intorno al 25% meno della marca di riferimento; i prodotti premium, che costano anche il 30% in più ma in genere sono caratterizzati da alta qualità (come i prodotti tipici regionali, Dop e Igp) e infine le altre marche private (private label), che sono dedicate ai prodotti biologici, equo-solidali e per bambini.
Il valore di mercato dei prodotti a marca del distributore, è intorno al 19% ed in costante crescita (come si afferma nel XIV Rapporto annuale sulla marca del distributore Osservatorio Marca-Iri), se pensiamo che la media Europea è del 28% e che nei Paesi del Nord arriva a ritagliarsi una quota del 40%. Nel nostro Paese le percentuali di vendita maggiori, di questa tipologia di beni, si registrano nei discount, dove si raggiungono valori intorno al 57% del totale dei prodotti offerti e venduti. L'eliminazione degli intermediari e la riduzione delle spese di marketing,consentono a queste catene di supermercati di proporre a prezzi più bassi prodotti di qualità analoga a quella delle grandi marche.

mercoledì 17 ottobre 2018

Prorogata la fine del mercato energetico tutelato


La fine del mercato di maggior tutela per la fornitura di gas ed elettricità, è slittata al I luglio 2020, da questa data perciò, salvo ulteriori proroghe, tutte le utenze energetiche saranno servite in regime di mercato libero.
A dirlo è il Decreto Milleproroghe (D.L.91/2018), che proroga alcuni termini previsti da disposizioni legislative. In particolare, durante il processo parlamentare di conversione in legge (L.108/2018), sono stati approvati alcuni emendamenti, che hanno modificato l'articolo 3 del decreto aggiungendovi il comma 1 bis lettere a) e b). Insomma per farla breve e per non perdersi nei meandri dei tecnicismi normativi, dal I luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente smetterà di determinare i prezzi di riferimento per la vendita di elettricità e gas ai clienti domestici.
Originariamente, la fine del mercato tutelato era stata fissata per il I luglio 2018, così come stabiliva il Decreto Legislativo 93/2011, che dava e da' attuazione a due direttive Comunitarie in materia di norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Poi la prima proroga l'abbiamo avuta con l'entrata in vigore (il 14 agosto 2017), della prima travagliata Legge annuale per il mercato e la concorrenza, che ha spostato tale termine al I luglio 2019. Infine il Milleproroghe ha ulteriormente rimandato la fine del mercato tutelato di un altro anno: al I luglio 2020.
La decisione politica di questa ulteriore proroga, sarebbe da ricercarsi, secondo alcune fonti di stampa, nel ritardo d'implementazione della riforma: mancherebbe il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico nel quale si dovrebbero definire (così come disposto dalla Legge sulla concorrenza – art.1 comma 68), “le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi e l'ingresso consapevole dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori ed offerte, nel libero mercato”.
Nel frattempo, è già operativo il Portale Offerte, per cominciare ad impratichirsi con i criteri di scelta della migliore proposta commerciale di fornitura energetica.

mercoledì 3 ottobre 2018

Tariffe di pedaggio autostradale


Il crollo del ponte Morandi alla vigilia di ferragosto 2018 (tratto cittadino sopraelevato sul torrente Polcevera - città di Genova - del tronco autostradale A10 Genova-Savona), ha acceso il dibattito pubblico sul tema delle concessioni autostradali e sull'ammontare dei pedaggi riscossi dai concessionari.
L'affidamento della gestione, manutenzione e innovazione dei tratti autostradali a società private (i concessionari), s'inserisce nell'ampio ciclo di privatizzazioni che ha interessato numerosi enti e società pubbliche dal 1996 ai primi anni 2000, avviato con l'intenzione di risanare il disastrato bilancio statale ed erodere la montagna di debito pubblico che ancora oggi ci sovrasta.
La storia viaria del nostro Paese è stata guidata, almeno negli ultimi 90 anni, dall'ANAS (istituita nel 1928 e trasformata nel 1946 in Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e poi nel 2002 in Società per Azioni, dal I gennaio 2018 è parte del Gruppo FS Italiane), che ha realizzato strade, ponti, gallerie e ne ha curato la loro manutenzione. Oggi la gestione di tale rete è parzialmente affidata ai privati, mediante la stipula di apposite convenzioni, originariamente contrattate tra ANAS (concedente) e concessionario autostradale e successivamente modificate e aggiornate dalla Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti operativa dal I ottobre 2012, che ha sostituito nel suo ruolo l'Anas.
Il tanto bistrattato CIPE (il Comitato interministeriale per la programmazione Economica), il 15 giugno 2007 ha emanato una direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale, in cui si è definita la formula tariffaria per calcolare la percentuale di variazione annuale a cui ciascun concessionario può adeguare il costo del pedaggio della tratta autostradale affidatagli. L'ammontare dell'adeguamento tariffario annuale applicabile, si ottiene sottraendo dal tasso di inflazione programmato, un parametro, espresso in percentuale, che tenga conto (semplificando) di costi ed investimenti sostenuti dal concessionario.
Così: puntualmente, all'inizio di ogni anno assistiamo ad un più o meno oneroso incremento delle tariffe dei pedaggi autostradali.

mercoledì 26 settembre 2018

Diamanti da investimento: aggiornamento


Il caso dei diamanti da investimento è esploso nel mese di ottobre 2016, quando la puntata della trasmissione Report, divulgava e approfondiva i contorni di una diffusa pratica di compravendita delle pietre preziose. Le gemme, certificate e classificate nelle loro caratteristiche fisico-chimiche da enti accreditati, venivano proposte come strumento di investimento ai risparmiatori clienti di alcune banche italiane, con lo scopo di diversificare il patrimonio accantonato. Le due principali aziende del settore sono la Intermarket Diamond Business (IDB), che vendeva le sue pietre attraverso gli sportelli di Unicredit e Banco Bpm; e Diamond Private Investment (DPI) che si appoggiava invece al Monte dei Paschi di Siena (MpS) e a Intesa Sanpaolo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con due provvedimenti emanati il 20 settembre 2017, ha sanzionato tutti gli attori della filiera: le società venditrici e le banche collocatrici, per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro, colpevoli di aver attuato pratiche di vendita gravemente ingannevoli e omissive. I diamanti venduti ad un prezzo presentato come quotazione di mercato, era invece stabilito arbitrariamente dai professionisti (Idb e Dpi) e risultava fortemente maggiorato rispetto al costo di acquisto della pietra stessa. Inoltre anche l'incremento del valore dell'investimento, pubblicato sui più diffusi quotidiani economici, era frutto di elaborazioni arbitrariamente redatte dai venditori. Infine la prospettata liquidità del mercato si riduceva alla possibilità che il professionista trovasse altri acquirenti all'interno del proprio circuito di vendita.
Ora, i risparmiatori ingannati da quelle mirabolanti promesse di guadagno, si ritrovano proprietari di gemme preziose dal valore inferiore a quello sborsato per l'acquisto. La loro vendita, ad un prezzo fissato dal mercato istituzionale, genererebbe un'ingente perdita di patrimonio investito.
I reclami spediti dai consumatori e dalle loro associazioni, direttamente alle società di vendita e alle banche intermediarie, hanno ricevuto risposte diverse: quasi tutti si sono dimostrati subito disposti a costituire tavoli di conciliazione per risolvere extra giudizialmente i contenziosi. Quelli più proficui sembrano essere le conciliazioni bancarie: Unicredit; Intesa Sanpaolo e MpS, con ritualità diverse, arrivano a rimborsare l'intera somma investita, mentre Banco Bpm risarcirebbe fino al 50% del prezzo d'acquisto delle pietre e lascerebbe la loro proprietà ai risparmiatori. Le società di vendita, convinte di aver agito correttamente, hanno ricorso la procedura sanzionatoria applicata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e hanno adito il Tribunale Amministrativo: il Tar del Lazio in questo caso, la cui pronuncia è attesa per il prossimo 17 ottobre 2018. La decisione dell'organo amministrativo, nel caso confermasse la sanzione dell'Autorità, potrà rappresentare un elemento favorevole per il consumatore da far valere in un eventuale causa di giudizio.

giovedì 13 settembre 2018

Il conto corrente di base


Il conto di base, è uno specifico servizio di pagamento obbligatoriamente offerto ai consumatori, dalle banche, dalla società Poste Italiane S.p.a e da tutti gli altri prestatori di servizi abilitati. Il conto denominato in euro ha caratteristiche di base e deve necessariamente includere le seguenti operazioni e servizi: apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; accreditamento di fondi sul conto (deposito di contante e ricezione di bonifici); emissione, rinnovo e sostituzione della carta di debito ed altre operatività espletabili all'interno dell'intera Unione Europea.
L'istituzione di questa specifica tipologia di conto corrente, deriva dalla direttiva Europea del 2014: la numero 92, che è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto Legislativo 37/2017, che ha introdotto una specifica sezione nel Testo Unico Bancario e ha dato attuazione alla disciplina per la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, alle modalità di trasferimento da un prestatore di servizi all'altro e l'accesso al conto di base, così come previsto dal provvedimento comunitario.
Il conto di base ha un canone annuale onnicomprensivo ed il Decreto Ministeriale 70 del 3 maggio 2018 (il Ministero è quello dell'economia e delle finanze), ne regolamenta il costo e il numero di operazioni annue effettuabili senza l'addebito di ulteriori spese aggiuntive. L'ammontare del canone, deciso in regime di libero mercato e determinato autonomamente da Istituti di credito e/o prestatori di servizi di pagamento, ha l'unico limite di dover essere ragionevole e coerente con la finalità di inclusione finanziaria, e questa coerenza si verifica se l'importo del canone è uguale o superiore ai costi sostenuti dalla banca per effettuare le operazioni e i servizi compresi e previsti nell'offerta di base, e che in ogni caso non eccedano l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente a tutti gli altri consumatori suoi clienti per le analoghe operazioni di pagamento.
L'offerta del conto base deve consentire un certo numero di operazioni annuali definite dal regolamento ministeriale: per esempio i prelievi potranno essere illimitati sul territorio nazionale dagli ATM del proprio Istituto di credito, mentre saranno limitate a 12 per i prelievi dagli sportelli Bancomat di altre banche. Saranno limitati a 36 il numero di pagamenti ricevibili tramite bonifico SEPA (compreso l'accredito di stipendio o pensione), inclusi nel canone annuale o ancora: 6 i prelievi di contante allo sportello.
Sono infine previste due fasce di esenzione che permettono l'accesso al conto corrente di base in regime di gratuità, e queste sono: i consumatori con un ISEE inferiore a 11.600 euro e i pensionati con un trattamento annuo lordo fino a 18.000 euro.
Il decreto legislativo di marzo 2017 (inglobato, come detto, nel testo unico bancario) prevede all'articolo 126-terdecies, la costituzione di siti web di confronto dei costi dei conti correnti offerti ai consumatori a cui i prestatori di servizi di pagamento partecipano, che possono essere realizzati dalle associazioni di categoria o da associazioni di consumatori e ne danno indicazione sul proprio sito web ove disponibile. Comparaconti.it, il sito di confronto promosso dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi), è attualmente sospeso, in attesa di uniformare le proprie specifiche tecniche alle prescrizioni previste dal dettato normativo.

mercoledì 5 settembre 2018

Le offerte commerciali per le connessioni in FIBRA


L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l'AGCOM), lo scorso 19 luglio, ha deliberato il provvedimento 292/18/cons, di attuazione dell'articolo 19 quindecies del Decreto Legge 148/2017 (convertito con modificazioni nella legge 172/2017), che impone agli operatori telefonici l'obbligo di fornire informazioni chiare e trasparenti sulle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura fisica di rete utilizzata per l'erogazione del servizio. In particolare l'offerta commerciale proposta con la dicitura: "collegamento in fibra ottica" potrà essere utilizzata, nella propaganda commerciale, solo se i filamenti vetrosi (le fibre ottiche) raggiungono l'edificio o l'unità immobiliare del cliente. Tutte le altre connessioni ibride: fiber to the cabinet (FTTC): misto fibra/rame e fixed access wireless (FWA): misto fibra/radio, dovranno prevedere una specifica denominazione pubblicizzata nell'offerta, diversamente si configurerà una pratica commerciale scorretta così come definita nel codice del consumo.
La delibera dell'Autorità si compone di otto articoli e relativi allegati: nei primi sei si specificano e precisano le caratteristiche tecniche di ciascuna modalità trasmissiva e la sua sigla identificativa; nell'articolo sette si tracciano le disposizioni generali per un'efficace e corretta comunicazione all'utente finale: nella pubblicità generalizzata e mirata al pubblico indistinto, l'offerta commerciale dovrà presentare un bollino colorato (modello semaforo) con lettera sottotitolata: F di fibra su sfondo verde per le connessioni in fibra ottica che raggiungono l'edificio (FTTB) o l'unità immobiliare (FTTH) del cliente; FR di fibra/rame o radio su sfondo giallo se l'infrastruttura è mista: fibra fino alla cabina e ultimo miglio in rame o con trasmettitore radio e infine R di rame o radio su sfondo rosso quando la connessione avviene con un'infrastruttura che non supporta prestazioni a banda ultralarga: solo rame o radio. L'operatore renderà disponibile inoltre sui canali mirati, in fase pre-contrattuale e contrattuale, informazioni approfondite sulla tipologia di collegamento, predisponendo sezioni del sito web attraverso cui il cliente, inserendo il proprio numero telefonico o l'indirizzo, possa conoscere la tecnologia e la tipologia di architettura fisica di rete accessibile dalla sua postazione fissa.