mercoledì 25 aprile 2018

La prescrizione biennale dei consumi idrici ed energetici


La legge di bilancio dello stato (2018) la numero 205 del 27 dicembre 2017 al comma 4 del suo articolo 1, prevede che nei contratti di fornitura del servizio idrico, di energia elettrica e gas, il diritto a riscuoterne il corrispettivo si prescriva in due anni e non più in cinque come dettato dall'articolo 2948 del Codice Civile. Questo nuovo termine di prescrizione, in vigore dal I marzo 2018 per il settore elettrico, si applica ai contratti stipulati tra i consumatori, le microimprese e i professionisti con i venditori energetici, e da questi ultimi con i loro distributori. Al successivo comma 10, dell'articolo 1 della legge finanziaria, si specifica che la prescrizione biennale si applica, come detto, alle fatture elettriche la cui scadenza è successiva al primo marzo 2018, mentre per quelle del settore gas dal I gennaio 2019 e per quelle del sistema idrico dal I gennaio 2020.
L'implementazione di questa disposizione normativa, è stata affidata all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che con la sua delibera del 22 febbraio 2018: la 97/2018/R/com, ha dato attuazione al dettato legislativo. In dettaglio ha precisato che la prescrizione biennale decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio (il venditore) ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione, ovvero entro il termine di 45 giorni dall'ultima data di consumo esposta in bolletta. Inoltre il venditore dovrà informare il cliente sulla possibilità di eccepire la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima (nei casi di rilevanti ritardi); e del diritto a non versare importi fatturati relativi a rettifiche di misure di periodi superiori a due anni.
Lo scopo di questo provvedimento legislativo è quello di proteggere alcune categorie di soggetti: consumatori domestici e imprese di minima dimensione, dal rischio di vedersi fatturate le cosiddette maxi bollette ossia vedersi richiedere importi molto superiori al consueto derivanti: dal blocco della fatturazione; da rettifiche di misurazione e conguagli comunicati in ritardo o dalla totale assenza di letture del misuratore. Il nuovo termine di prescrizione biennale dovrebbe migliorare l'efficienza dell'intera filiera e garantire i consumatori da richieste esorbitanti di pagamenti a sorpresa.

mercoledì 18 aprile 2018

La nuova direttiva UE per i servizi di pagamento (PSD2)


Negli ultimi mesi, i prestatori dei servizi di pagamento (Banche; Banco Posta e Istituti di emissione di moneta elettronica), stanno aggiornando e modificando le condizioni contrattuali disciplinanti l'erogazione e fruizione di tali servizi, sottoscritte originariamente dai loro clienti. La proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che deve essere sottoposta all'approvazione del consumatore e da cui egli può svincolarsi risolvendo il contratto entro 60 giorni dalla ricezione, è all'origine dell'invio delle numerosissime missive da parte degli Istituti Bancari indirizzate ai propri clienti. L'introduzione delle necessarie modifiche contrattuali derivano dal recepimento, nel nostro ordinamento giuridico, della Direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (Payment Services Directive - PSD2), che abroga la precedente del 2007 (da qui il 2 nell'acronimo: è infatti la seconda direttiva in materia).
Il Decreto Legislativo 218 del 15 dicembre 2017, recependo la direttiva in parola, introduce alcune variazioni migliorative per il consumatore dei servizi di pagamento, e modifica il D.L.vo 11/2010 che è lo strumento legislativo di attuazione della prima direttiva in merito.
Innanzitutto si riduce la franchigia prevista a carico dei clienti (da 150 euro a 50) in caso di pagamenti non autorizzati effettuati con strumenti di pagamento smarriti o rubati o utilizzati indebitamente; se il pagamento è fatto con carta il cliente non sopporta alcuna perdita: non si applica la franchigia stabilita dai circuiti di pagamento internazionali. Rimane invece tutto a carico del cliente se le perdite derivanti da operazioni non autorizzate rivelino un comportamento fraudolento con dolo o colpa grave attuato dal consumatore dei servizi.
Si riducono i tempi di risposta ai reclami dei clienti aventi ad oggetto i servizi di pagamento: da 30 giorni solari a 15 giorni lavorativi bancari.
Infine il Regolamento Europeo 751/2015 sul limite alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, viene implementato nel D.L.vo 11/2010 con un titolo dedicato: il IV bis.
La nuova disciplina normativa è in vigore dal 13 gennaio 2018 ed entro il 12 marzo tutti gli istituti di pagamento devono adeguare i propri schemi contrattuali alle novità introdotte.

mercoledì 11 aprile 2018

Qual è il momento migliore per acquistare il biglietto aereo?


La pianificazione di un viaggio, per motivi di svago o di lavoro, costringe sempre il viaggiatore ad una prima fondamentale scelta strategica, guidata dall'indole stessa dell'attore o da altri fattori contingenti del momento, ovvero: acquistare il pacchetto viaggio completo? o assemblarlo personalmente? Adottare una filosofia off-line (schema classico: agenzia viaggi; acquisto pacchetto turistico e godimento della vacanza), ci risparmia dall'attività di ricerca e confronto che svolge invece il turista on-line, a cui potrebbero interessare alcuni consigli utili per risparmiare sul costo del viaggio nella fase di acquisto del biglietto aereo.
Il rapporto annuale sul trasporto aereo, giunto alla sua quarta edizione, elaborato e pubblicato a dicembre 2017 da ARC (Airline Reporting Corporation: società Americana di servizi per le compagnie Aeree e le Agenzie di viaggio) e Expedia Group (agenzia di viaggi on-line proprietaria del marchio Trivago), si basa sull'analisi di un'ingente mole di dati, relativa ai prezzi dei voli venduti dalle compagnie aeree mondiali per le diverse classi di destinazione: domestiche ed internazionali, raccolti tra il I settembre 2016 e il 31 agosto 2017.
Acquistare il biglietto aereo almeno 30 giorni prima della data di partenza, generalmente, garantisce un certo risparmio sul costo del volo e viaggiare in classe business (per i turisti) risulta più conveniente se l'acquisto e il viaggio sono svolti nel fine settimana: quando i viaggiatori d'affari scarseggiano.
Il rapporto fornisce alcune tabelle di sintesi in cui è possibile, in base al paese di origine, valutare in quale giorno della settimana risulti più conveniente prenotare il volo e quello in cui iniziare il viaggio. Esaminando il caso Italiano emerge che il giorno migliore per la prenotazione di un volo internazionale è la domenica (il peggiore il venerdì), mentre per iniziare il viaggio è consigliato scegliere il venerdì (risulterebbe invece svantaggioso partire il sabato). Nei voli domestici il maggior risparmio si otterrebbe prenotando la domenica e partendo il sabato, sconsigliati il venerdì e il mercoledì per la prenotazione e la partenza rispettivamente.
Infine il mese migliore per l'acquisto di un volo internazionale sarebbe marzo, i peggiori: dicembre e agosto. Per volare su destinazioni domestiche, il miglior prezzo si spunterebbe in dicembre e il peggiore in luglio.
In conclusione: si ottengono i maggiori risparmi sul prezzo d'acquisto del biglietto aereo se la prenotazione avviene almeno un mese (30 giorni) prima della partenza e di domenica, scegliendo il volo del venerdì (per destinazioni internazionali).

venerdì 30 marzo 2018

Assegni non trasferibili e procedura sanzionatoria


L'assegno è un titolo di credito cartaceo in cui il Traente (colui che emette l'assegno) impone al Trattario (la banca o altro istituto obbligato al pagamento con cui intrattiene rapporti commerciali), il pagamento di una somma verso terzi: il beneficiario. La disciplina normativa che regola gli aspetti di emissione e forma dell'assegno bancario, è il Regio Decreto 1736 del 21 dicembre 1933, in cui si prescrivono gli elementi essenziali che dovranno formare il titolo: data; luogo di emissione; firma del traente ecc... Gli assegni bancari (a cui sono equiparati, per tutti gli effetti di legge, gli assegni postali) si dividono in bancari veri e propri (in cui è il correntista che ordina alla propria banca di pagare una certa somma a terzi) e quelli circolari dove invece è la banca che mette a disposizione del beneficiario una certa cifra incassabile al momento di emissione del titolo.
Il Decreto Legislativo 231 del 21 novembre 2007, ha recepito e attuato nel nostro ordinamento Nazionale, le direttive 2005/60 CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo e la direttiva 2006/70 CE che reca le misure di esecuzione. L'articolo 49 in particolare, introduce limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore: esso prevede (al comma 1) che sia vietato il trasferimento di denaro contante, tra soggetti diversi, per un importo pari o superiore a 3.000 euro. Tale limite, per onor di cronaca, ha subito alcune variazioni nel corso del tempo, coincidenti con l'avvicendamento dei governi Nazionali: inizialmente (al varo del Decreto: novembre 2007), la limitazione all'uso del contante era di 5.000 euro (governo Prodi II); con l'avvento del Berlusconi III (giugno 2008), la soglia è stata incrementata a 12.500 euro per poi essere riportata al valore originale verso la fine del 2011; il Decreto Salva Italia del governo Monti l'ha ridotto ulteriormente a 1.000 euro e infine la finanziaria del 2015 (governo Renzi) lo ha innalzato agli attuali 3.000 euro.
Tornando all'esame del provvedimento normativo: art.49 D.L.vo 231/2007, ai commi 4 e seguenti, abbiamo le prescrizioni per l'emissione degli assegni bancari e postali. Innanzitutto i moduli (i blocchetti, i carnet per dirlo alla francese) distribuiti da banche e Poste ai propri clienti, dovranno riportare obbligatoriamente la clausola di non trasferibilità del titolo di credito, inoltre per quelli di importo pari o superiore a 1.000 euro si dovrà indicare esplicitamente il nome del beneficiario (persona fisica o giuridica che sia). Moduli in forma libera (senza clausola) possono essere richiesti alla propria banca, previo pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro a blocchetto, e che vengano utilizzati solo per lo scambio di somme inferiori a 1.000 euro.
L'ultima premessa necessaria prima di giungere alla conclusione finale, è quella riferita all'aspetto sanzionatorio in caso di trasgressione alle prescrizioni sopra illustrate. L'inosservanza di esse: ovvero il superamento della soglia limite per la circolazione del contante (3.000 euro); l'omessa indicazione della clausola di non trasferibilità per assegni di importo superiore a 1.000 euro o l'assenza del beneficiario, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra i 3.000 e 50.000 euro a carico del traente e di colui che incassa il titolo di credito. Anche l'impianto sanzionatorio, per dovere di cronaca, ha subito varie modifiche: originariamente la sanzione era commisurata all'importo della somma scambiata e variava in percentuale tra l'1 e il 40% mentre dal 4 luglio 2017 si applicano i valori fissi suddetti.
Il soggetto che irroga la sanzione è il Ministero dell'economia e delle Finanze e secondo quanto pubblicato in una sua nota stampa, il numero di violazioni accertate (per assegni non conformi agli obblighi normativi) sono, per il periodo 4 luglio 2017 – 4 marzo 2018, 1.692 di cui 107 con oblazioni già pagate. Il procedimento sanzionatorio amministrativo, alla conclusione del quale si determinerà l'importo pecuniario della sanzione, è preceduto dalla cosiddetta estinzione oblativa: ovvero l'estinzione del procedimento avverrà a fronte del pagamento di un'oblazione pecuniaria di ammontare pari a 6.000 euro (l'importo più favorevole tra il doppio del minimo e un terzo del massimo edittali – in questo caso 3.000 e 50.000 euro rispettivamente) entro 60 giorni dalla contestazione.
Nella medesima nota, è sempre il Ministero che informa gli interessati (i sanzionati) che il pagamento dell'oblazione è solo una delle soluzioni possibili, l'altra sarebbe quella di attendere gli esiti del procedimento sanzionatorio all'interno del quale il trasgressore potrà fornire le proprie osservazioni e giustificazioni difensive e laddove ne ricorrano gli estremi (da valutare per ogni caso specifico) ottenere nel migliore dei casi un provvedimento di scioglimento.

mercoledì 7 marzo 2018

Oneri generali del sistema elettrico: riscossione e versamento

Recentemente (nello scorso mese di febbraio), le cronache e gli approfondimenti giornalistici: il dibattito pubblico generale, prima che venisse monopolizzato dalla campagna elettorale delle ultime elezioni politiche (4 marzo 2018), era focalizzato sul falso tema dell'addebito a tutti i clienti finali di energia elettrica (tra cui i consumatori), dei costi delle bollette elettriche degli altri utenti inadempienti e morosi. La confusione generata da una trattazione forse troppo superficiale del problema emerso, merita a questo punto un maggiore approfondimento che tenterò di svolgere in questo articolo.
Iniziamo con la definizione degli oneri di sistema, che rappresentano il 20% circa della tariffa elettrica: ovvero considerando il costo del Kilowattora stabilito dall'Autorità (che dal I gennaio 2018 per effetto della legge di bilancio ha incrementato le sue funzioni di regolazione e vigilanza e ora è denominata ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), per il primo trimestre 2018, pari a circa 21 centesimi di euro, 4,2 centesimi (il 20% di 21) per ogni kWh consumato, vengono utilizzati per finanziare gli oneri di sistema, costituiti da: incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione; agevolazioni alle imprese energivore; promozione dell'efficienza energetica; spese per la messa in sicurezza delle scorie nucleari; bonus elettrico e tariffe speciali applicate alla società di gestione della Rete ferroviaria italiana.
La bolletta elettrica, nel suo formato 2.0, suddivide la tariffa applicata nelle voci che la compongono: spesa per la materia energia; spesa per trasporto e gestione del contatore; spesa per oneri di sistema e imposte. Gli attori della filiera elettrica: utente; venditore e distributore sono legati reciprocamente da accordi commerciali (contratti), che regolano diritti e doveri tra le parti. In particolare l'utente è legato al venditore energetico da un contratto di fornitura, mentre il venditore si legherà al distributore con un contratto di trasporto, e a quest'ultimo devolverà gli oneri di sistema riscossi in fattura dal cliente finale (un po' come avviene per la riscossione del canone Rai). Il distributore verserà tali proventi alla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA) che li suddividerà tra le diverse voci, oppure direttamente al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la sola componente che finanzia gli incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione a cui è destinato il 70% degli oneri riscossi. Il tutto regolato dal Codice di rete emanato dall'Autorità.
In questo quadro regolatorio, l'impianto generale è costruito sull'obbligo, di tutti i soggetti della filiera elettrica, di pagare alla propria controparte gli oneri generali, indipendentemente dal loro effettivo incasso, così da mantenere in capo a ciascun attore coinvolto (venditore e distributore) il rischio di morosità della propria controparte. Il Codice di rete ha uniformato i rapporti contrattuali tra venditori e distributori di energia elettrica, introducendo un sistema di garanzie per la fatturazione dei servizi di trasporto inclusi gli oneri di sistema.
Recentemente tale sistema di garanzie (così come denunciato dall'Autorità in una sua nota) è stato scardinato dalle decisioni del giudice amministrativo (Tar Lombardia e Consiglio di Stato), a cui sono ricorsi tre venditori energetici: Gala S.p.a; Green Network S.p.a; Esperia S.p.a e una loro associazione: Aiget; per contestare proprio quella porzione del Codice di rete che disciplina la riscossione degli oneri generali. Le sentenze hanno individuato nel cliente finale l'unico soggetto obbligato a pagare tali oneri e hanno stabilito che l'Autorità non ha titolo per imporre un tale sistema di obblighi in capo ai venditori, che dovrebbe invece derivare da una disposizione legislativa. I venditori di energia elettrica potranno così ora versare ai distributori solo gli oneri effettivamente incassati.
Per evitare un aumento in bolletta della spesa per oneri di sistema, conseguente ad una diminuzione del gettito incassato, l'Autorità è intervenuta con due deliberazioni che istituiscono due meccanismi di rimborso: distributori – venditori e venditori – utenti finali per gli oneri non riscossi, alimentati dal “Conto per la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi agli oneri generali di sistema”, gestito da CSEA e finanziato con i contributi di tutti gli utenti elettrici, che inciderà, secondo i primi calcoli, per 2 euro l'anno sulla spesa elettrica dei consumatori.

mercoledì 31 gennaio 2018

Bollette a 28 giorni: com'è finita

Gli operatori telefonici, tutti indistintamente, si sono progressivamente uniformati ad una cadenza di fatturazione dei servizi a 28 giorni. Hanno prima adeguato la periodicità sui servizi mobili e poi l'hanno estesa anche a quelli fissi. La prima variazione è stata registrata da Wind nel mese di marzo 2015 e successivamente Vodafone e Tim hanno seguito la stessa via. L'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (l'Agcom), aveva posto un freno alla tendenza dilagante, ed in un suo provvedimento della scorsa estate, poi impugnato dalle compagnie presso il Tar, aveva imposto che la fatturazione a quattro settimane sarebbe stata permessa solo nei servizi di telefonia mobile, mentre per quelli fissi la periodicità di esposizione dei costi al consumatore, sarebbe dovuta essere almeno mensile. Il periodo di stasi, seguito all'impugnazione del provvedimento autoritativo presso il Tribunale Amministrativo, aveva di fatto, lasciato immutate le condizioni economiche applicate dalle compagnie, comportamento sanzionato dall'Agcom il 20 dicembre 2017.
L'inizio dello scorso autunno, in concomitanza con la discussione in Parlamento del cosiddetto Decreto Fiscale, ha segnato il ritorno nel dibattito pubblico, del tanto odiato aumento surrettizio delle bollette telefoniche. Il provvedimento legislativo che ha definitivamente regolato la periodicità di emissione delle fatture è il Decreto Leggen.148/2017 del sedici ottobre 2017, poi convertito nella legge n.172 del 4 dicembre successivo.
L'articolo di riferimento: il 19 quinquiesdecies introduce alcune misure urgenti a tutela degli utenti dei servizi di comunicazioni elettroniche (telefonia e reti televisive) in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi, e fissa subito, nel primo comma, una periodicità mensile o multipla di essa. Nel secondo comma, s'impone un adeguamento alla nuova disposizione, per tutti gli operatori del settore, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento (entro il prossimo 5 aprile 2018). Sono previsti infine, indennizzi per gli utenti nel caso in cui l'operatore telefonico dovesse disattendere lo standard di periodicità mensile fissato nelle condizioni contrattuali e nella carta dei servizi collegata.
Wind-Tre, Tim, Vodafone e Fastweb, hanno già annunciato ai propri clienti gli obblighi imposti dalla legge 172 del 4 dicembre, e ritorneranno perciò ad una periodicità di fatturazione e di rinnovo delle promozioni mensile, mantenendo però inalterato l'aumento tariffario introdotto dalla fatturazione a 28 giorni. Spalmeranno; infatti l'incremento dell'8,6% così raggiunto, sul costo dei servizi esposto nelle canoniche 12 bollette mensili.
L'unica cosa ad essere rimasta inalterata, per un verso o per l'altro, è proprio questo aumento tariffario: prima mascherato con l'emissione della tredicesima bolletta (la fatturazione quadri settimanale) e ora stabilizzato con il ritorno alla cadenza mensile.

mercoledì 24 gennaio 2018

“Leggi l'etichetta: c'è l'origine del latte”

Leggi l'etichetta: c'è l'origine del latte, è la campagna informativa avviata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (guidato dal Ministro Maurizio Martina), per pubblicizzare l'emanazione di un DecretoMinisteriale congiunto al Ministero dello Sviluppo Economico (Ministro Carlo Calenda), che imponga ai produttori e commercianti di latte e suoi prodotti derivati, l'indicazione in etichetta dell'origine del latte: ovvero il paese in cui è avvenuta la mungitura e quello in cui si è trasformato l'alimento caseario venduto.
L'imposizione, che rappresenta un utile strumento informativo per i consumatori, che possono scegliere così: con maggiore consapevolezza il prodotto acquistato; trae origine dal Regolamento Europeo n.1169/2011 UE relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il Decreto Interministeriale che ne è derivato del 9 dicembre 2016, individua l'ambito di applicazione: sono soggetti all'indicazione del paese di mungitura tutti i tipi di latte (vaccino, bufalino, ovino-caprino, d'asina e di altra origine animale); sia fresco che a lunga conservazione e i prodotti derivati quali burro, yogurt e altre tipiche creme di latte fermentate nonché formaggi, latticini e cagliate.
L'indicazione in etichetta, che dovrà seguire le linee guida emanate dallo stesso ministero, del paese di mungitura del latte, seguirà la dicitura: “paese di mungitura” e quello in cui è avvenuta la trasformazione o il condizionamento sarà indicato nella sezione: “Paese di condizionamento o di trasformazione”. Nel caso in cui i due paesi (leggi: stati Europei) coincidano: ovvero mungitura e trasformazione sono avvenuti in un unico paese, sarà sufficiente indicare: “origine del latte”. Infine le generiche diciture: “latte di Paesi UE” e “non UE” indicheranno se le operazioni di mungitura siano avvenute in più paesi Europei o esterni al mercato unico rispettivamente, e così per la trasformazione: “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” o “non UE”.
Da febbraio (promettono al ministero) sapremo il paese di origine del grano con cui viene prodotta la pasta e dove è coltivato il riso commercializzato e a giugno toccherà ai derivati del pomodoro.

mercoledì 17 gennaio 2018

Aumentano le tariffe energetiche nel I trimestre 2018

Puntuale, come ogni fine trimestre che cadenza lo scorrere del tempo, in concomitanza con la fine dell'anno e l'inizio del nuovo: 2018, è arrivato l'aggiornamento delle tariffe energetiche, deciso, come prescritto dalle norme, dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI). I prezzi dell'energia elettrica ed il gas, per gli utenti del regime di maggior tutela, nel primo trimestre 2018 (I gennaio – 31 marzo) aumenteranno rispettivamente del 5% e del 5,3% rispetto a quelli in vigore nel trimestre precedente: il IV del 2017.
In dettaglio il KWh costerà 20,626 centesimi di euro tasse incluse. Prezzo che si tradurrà in un aumento della spesa annuale media (calcolata per una famiglia tipo che consuma 2.700 Kwh/anno e impegna 3 KW di potenza, nell'anno scorrevole I aprile 2017 – 31 marzo 2018) di 37 €/anno rispetto allo stesso periodo passato, generando un costo complessivo di 535 €/anno. Nello stesso intervallo temporale invece, la spesa per la bolletta del gas della famiglia tipo (che consuma 1.400 m3) sarà di 1.044 € con un aumento di 22 € rispetto ai 12 mesi precedenti per un costo al metro cubo di 76,69 centesimi di euro.
Il repentino e sostenuto aumento del costo dell'elettricità è stato giustificato, dall'Autorità di settore, anche con la scarsità idrica dell'anno appena trascorso, che è stato il più arido degli ultimi 200 anni. Questa generale povertà idraulica ha determinato una diminuzione delle attività degli impianti idroelettrici a tutto vantaggio delle centrali termiche, la cui combustione di gas rende più oneroso il costo di produzione del KWh. L'aumento del gas è stato collegato all'aumento della domanda di idrocarburo tipica dei mesi invernali.

mercoledì 3 gennaio 2018

Saldi invernali 2018

La fine delle festività Natalizie, segna l'inizio delle vendite straordinarie, e come di consueto, il primo post dell'anno, ha l'intenzione d'informare i consumatori sulle regole che disciplinano i saldi e preparali così ad acquisti informati e consapevoli. Le vendite di fine stagione, così come previsto dalla normativa Regionale lombarda in materia di commercio e fiere: la legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), al suo articolo 115, le definisce come quelle vendite a carattere straordinario effettuate dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo, prodotti non alimentari di carattere stagionale (generalmente articoli di moda), che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento. Le vendite di fine stagione, si svolgono in due periodi dell'anno della durata di 60 giorni ciascuno, decisi dalla Giunta Regionale sentite le Camere di Commercio e le associazioni di commercianti e consumatori. La delibera di giunta Regionale del 14 dicembre 2011 (D.G.R. n.IX/2667), ha prescritto che l'inizio dei saldi invernali, per ogni anno, avvenga il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno coincidente con venerdì 5 gennaio 2018 per terminare il successivo 6 marzo.
La normativa Regionale prescrive inoltre tutta una serie di obblighi informativi a tutela dei consumatori; infatti i commercianti (art.117) dovranno esporre il prezzo normale di vendita iniziale e la percentuale di sconto applicata, sarà loro facoltà indicare eventualmente il prezzo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita straordinaria dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute a condizioni ordinarie cosicché il consumatore non sia tratto in inganno ed infine il venditore dovrà comunque rispettare la normativa sulla garanzia post-vendita e quindi sostituire prodotti difettosi o rimborsare il prezzo pagato.
Buon 2018 e affari proficui .

mercoledì 29 novembre 2017

Liquidazione Coatta Amministrativa – Veneto Banca e Pop Vicenza

Avevamo lasciato in sospeso il caso delle due banche Venete, in attesa che si esplicitassero gli effetti delle decisioni governative assunte alla fine del mese di giugno ultimo scorso. Con il Decreto Legge 99 del 25 giugno 2017 poi convertito nella Legge 121 del 31 luglio 2017, il Governo e il Parlamento avevano disposto la Liquidazione Coatta Amministrativa (LCA) della Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a.
Il patrimonio rimasto dopo la cessione delle attività ad Intesa Sanpaolo, verrà ripartito e liquidato tra i creditori aventi diritto secondo la procedura normata dagli articoli 80 e seguenti del Testo Unico Bancario (TUB – D.L.vo 385/1993) combinato, quando compatibile, con la legge fallimentare. Senza la pretesa di svolgere un compendio sulla materia, ma con un puro fine divulgativo, proveremo ad affrontare le varie fasi e le scadenze temporali che segneranno l'intero processo liquidatorio.
L'avvio della procedura di liquidazione bancaria avviene in generale con l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia. Nel nostro caso i Decreti Ministeriali del 25 giugno 2017 numeri 185 (per Popolare Vicenza) e 186 (per Veneto Banca), hanno segnato l'inizio della liquidazione dei due istituti di credito. Gli organi della procedura nominati dalla Banca d'Italia sono rappresentati da uno o più commissari liquidatori e dal comitato di sorveglianza composto da tre o cinque membri al cui interno viene eletto il presidente. I primi assumono la rappresentanza legale della banca ed esercitano tutte le azioni ad essa spettanti comprese le operazioni di liquidazione, mentre il secondo assiste i commissari nell'esercizio delle loro funzioni e ne controlla l'operato.
Dopo l'insediamento degli organi della procedura di liquidazione, gli stessi avviano l'accertamento del passivo. Nel nostro caso specifico, siccome la cessione delle attività delle due Banche Venete a Intesa Sanpaolo, è stata subordinata allo svolgimento di una più accurata due diligence cioè una più dettagliata ricognizione dello stato patrimoniale delle banche cedenti, conclusasi salvo proroghe lo scorso 15 novembre 2017; i termini di: un mese per comunicare a tutti i creditori le somme risultanti a loro credito e quello di sessanta giorni per tutti gli altri aventi diritto, decorreranno dalla data che i liquidatori pubblicheranno in un prossimo comunicato stampa. Trascorsi tali termini, i commissari liquidatori, presenteranno alla Banca d'Italia l'elenco dei creditori ammessi alla procedura e le somme loro riconosciute e l'elenco di quelli invece a cui sia stata negata ogni pretesa.
Una volta liquidato l'attivo, gli organi della procedura procederanno alla restituzione dei beni e al riparto delle somme tra i creditori secondo un ordine prioritario definito dalle norme.
I risparmiatori che hanno investito in strumenti finanziari emessi dalle due banche Venete, riceveranno un diverso trattamento: nel caso siano obbligazionisti detentori di titoli subordinati, potranno ricevere un ristoro dal Fondo di Solidarietà istituito per le quattro banche risolte (Banca Etruria & Co.), mentre gli azionisti dovranno prima agire giudizialmente per ottenere la nullità dalla compravendita delle azioni e poi, in caso di sentenza favorevole, presentare il diritto di credito allo stato passivo della liquidazione. Un'auspicabile decisione politica inserita come emendamento nella prossima legge finanziaria (mi permetto di suggerire) potrebbe alleggerire il peso delle enormi perdite subite dai piccoli azionisti e alleviargli le pene di quello che sembra presentarsi come un tortuoso percorso giudiziario.

mercoledì 15 novembre 2017

Il caso della TARI gonfiata: come ottenere i rimborsi

La TARI è la tassa sui rifiuti, istituita con la legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha sostituito la TARES in vigore solo per l'anno 2013 a sua volta erede delle più antiche TARSU, TIA1 e TIA2. Il presupposto per la sua applicazione, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è calcolata e corrisposta in base ad una tariffa riferita all'anno solare, determinata con il cosiddetto criterio normalizzato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. L'importo di questo tributo è definito con delibera regolamentare del Consiglio Comunale e rinnovato annualmente con un'analoga decisione dell'assemblea cittadina. In particolare la metodologia tariffaria si articola in quattro fasi: nella prima si individuano e classificano i costi del servizio (la tassa dovrà sostenerli interamente); nella seconda fase avviene la suddivisione tra costi fissi e variabili; nella terza la ripartizione dei costi è basata sulla tipologia di utenza (domestica e non domestica) e nell'ultima (quella su cui focalizzeremo l'attenzione) avviene il calcolo delle voci tariffarie fisse e variabili, da attribuire alle singole tipologie di utenza, secondo formule e coefficienti definite dal metodo illustrato nell'allegato 1 del DPR 158/1999.
L'interrogazione parlamentare. Il caso dei costi gonfiati è tornato all'ordine del giorno lo scorso 18 ottobre 2017, quando il Sottosegretario di Stato all'Economia e alle Finanze Pier Paolo Baretta ha risposto ad un'interrogazione formulata dal deputato pentastellato Giuseppe L'Abate. L'esponente grillino, richiamando un articolo apparso su Il Sole 24 ore del 4 dicembre 2014, in cui si evidenziavano errori nel calcolo della quota variabile della Tari applicata alle utenze domestiche, commessi da vari Comuni; ha chiesto ai Ministri dell'Economia e dell'Ambiente, se: “la quota variabile della Tassa sui Rifiuti (TARI) vada calcolata una sola volta per tipologia di occupazione (per esempio per un'utenza domestica), pur se questa risulti costituita da più superfici”. La risposta del Sottosegretario è stata affermativa: si, la componente variabile della tariffa, che tiene conto del numero di occupanti gli immobili, a differenza della quota fissa che viene invece calcolata sull'estensione superficiale; deve essere applicata una sola volta sull'intera superficie immobiliare, comprendente quella propria dell'abitazione e la somma di quelle rappresentate dalle singole pertinenze: cantine; solai e box. Tutti quei Comuni che nei loro regolamenti abbiano adottato una metodologia di calcolo diversa (per esempio quello di Milano valuta la quota variabile anche sulla superficie dei box considerando il numero di occupanti proporzionato all'estensione dell'autorimessa), hanno determinato dei sovracosti ingiustificati che dovranno essere rimborsati ai loro contribuenti e naturalmente, questi Enti Locali, dovranno correggere i loro regolamenti con la probabile conseguenza però di aumenti generalizzati sulla quota fissa unitaria (euro/metro quadro) per il prossimo futuro.
Il rimborso. Il punto di partenza per verificare l'esistenza del presupposto su cui basare la richiesta di rimborso (che può spingersi fino al tributo esposto nel 2012: prescrizione del diritto quinquennale), è l'analisi del regolamento Comunale disciplinante la determinazione della TARI. In particolare si dovrà valutare se nel calcolo della tariffa per le utenze domestiche, la quota variabile (che tiene conto del numero di occupanti), sia applicata alla sola superficie dell'abitazione (come avviene per esempio nei Comuni di Monza, Seregno e altri dove per le pertinenze è considerata la sola quota fissa), e per estensione dell'autentica interpretazione Ministeriale a tutta la superficie lorda dell'immobile (abitazione+pertinenze): conteggiata una sola volta; o se invece illegittimamente tale quota variabile venga calcolata più volte per più superfici pertinenziali. Una volta individuato il presupposto si potrà procedere con la richiesta di rimborso formale rivolta al Comune di competenza, se si dovessero incontrare resistenze opposte dall'Ente, si potrà adire la Commissione Tributaria Provinciale. Sono aperte le trattative per l'istituzione di un tavolo di conciliazione Anci – Associazioni dei Consumatori per cercare una composizione bonaria del contenzioso ricorrendo ai noti organismi di mediazione.
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mercoledì 8 novembre 2017

Diamanti da investimento

screenshot della Puntata di Report del 17-10-2016
I diamanti da investimento sono una particolare tipologia di pietre preziose con specifiche caratteristiche di classificazione e rappresentano il 2% del totale delle gemme commercializzate in gioielleria. La loro classificazione si basa sul valore dei quattro parametri identificativi detti 4C, secondo la terminologia inglese, e sono: Carati (il loro peso – 1k = 0,2g); Clarity (la purezza); Cut (il taglio) e Color (il colore). I diamanti da investimento hanno un peso compreso tra 0,5 e 2 carati (k), una purezza FL (flawless) perfetto, IF (internal flawless) puro e VVS (very very small) se presenta inclusioni identificabili da un esperto con una lente d'ingrandimento 10x. Il taglio è a brillante ed il colore, secondo una scala alfabetica (da D incolore a Z con evidente tinta gialla), compreso tra le lettere D (bianco azzurro) e I (bianco leggermente tinto). Sono infine diamanti etici e identificati con un certificato gemmologico. Il loro valore di mercato mondiale è stabilito dal listino Rapaport e dagli indici IDEX (International diamond Exchange): la principale borsa in cui vengono scambiati i diamanti all'ingrosso.
Il mercato Italiano. In Italia, la commercializzazione dei diamanti da investimento, è svolta da due principali società: la IDB S.p.a (Intermarket Diamond Business), che opera attraverso gli sportelli bancari di Unicredit e Banco Bpm; e DPI S.p.a (Diamond Private Investment) che si avvale invece dei canali di vendita bancari di Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. IDB è attiva sul mercato dei diamanti dagli inizi degli anni '70 e la sua continua espansione commerciale nel canale bancario gli ha permesso di raggiungere il picco di vendite dei preziosi registrato negli anni 2015/2016. DPI opera invece dal 2005 e ha visto triplicare le proprie vendite di gemme quando sono decollati gli accordi bancari.
Le dolenti note e le sanzioni. La puntata della trasmissione Report, andata in onda il 17 ottobre 2016, ha evidenziato macroscopiche anomalie nel mercato dei diamanti da investimento, e ha innescato una segnalazione di Altroconsumo inviata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) il 16 novembre 2016, culminata con i provvedimenti sanzionatori del 20 settembre 2017. In cui i due gruppi hanno subito l'irrogazione della sanzione pecuniaria complessiva di 15 milioni di euro così distribuiti: IDB, Unicredit e Banca Bpm 9,35 mln in totale (2 per IDB. 4 per Unicredit e 3,35 per Banco Bpm); DPI; Intesa Sanpaolo e Mps per 6 mln (1 mln per DPI; 3 milioni per Banca Intesa e 2 per Mps). Per avere infranto alcuni articoli del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, diritto di recesso per gli acquisti fuori sede e per la scelta del foro competente.
L'attività sanzionata. Il canale di vendita bancario, scelto dalle due principali società di commercializzazione dei diamanti da investimento, si è rivelato, per tutti gli attori in gioco, molto remunerativo a danno però dei diritti dei consumatori/risparmiatori. Il prezzo di vendita; infatti è risultato, dalle evidenze emerse nell'istruttoria avviata dalla AGCM, sovrastimato rispetto ai correnti valori di mercato. In banca la proposta di investimento, che per inciso non è sottoposta al regime regolatorio prescritto per la compravendita dei più diffusi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni ecc...), così come chiarito dalla Consob nella sua newsletter settimanale del 6 febbraio 2017; era offerta prospettando una rendita certa, una continua e costante crescita del valore delle pietre. Peccato però che i grafici riportanti tali rivalutazioni di prezzo nel corso del tempo, fossero costruiti su ipotetici valori dei diamanti stabiliti arbitrariamente dalle stesse società di vendita e che la liquidabilità dell'investimento si sarebbe rivelata difficile se non impossibile in alcuni casi. Così il risparmiatore convinto dalla persuasività dei suoi fidati funzionari bancari, acquistava un certo numero di pietre preziose (5.000 euro l'investimento minimo) e si trovava proprietario di diamanti dal valore reale di mercato molto inferiore al prezzo d'acquisto pagato, con evidente perdita immediata di risparmio, salvo che non fosse riuscito a trovare un altro acquirente a cui passare la patata bollente in un infinito gioco di scarica barile perpetuo.
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lunedì 30 ottobre 2017

Ryanair e i voli cancellati

La compagnia aerea Irlandese low-cost per antonomasia, la numero 1 in Europa con i suoi 2000 voli giornalieri che connettono 33 destinazioni Europee e 13 mila dipendenti (fonti aziendali), il 15 settembre scorso ha annunciato la cancellazione di 40-50 voli giornalieri. Nelle successive 6 settimane: da martedì 21 settembre a martedì 31 ottobre, la compagnia di Dublino avrebbe cancellato 2.100 voli complessivi ed avvertito via e-mail tutti i 315 mila clienti della possibilità di prenotare un volo alternativo o di ottenere il rimborso del biglietto inutilizzato. Inoltre il successivo 27 settembre Ryanair ha informato i passeggeri di un'altra ulteriore ondata di cancellazioni di voli per tutta la stagione invernale del 2017/18; infatti alcuni voli specifici interromperanno la loro operatività dal prossimo mese di novembre 2017 fino al mese di marzo 2018. In questa seconda fase i passeggeri coinvolti saranno 400 mila e come per gli altri, contattati via e-mail, saranno adottati i rimedi previsti dal Regolamento Europeo 261/2004 ovvero: la riprotezione su un altro volo o il rimborso del biglietto e questa volta il vettore ha incluso l'erogazione di un buono viaggio di 40 € (80 con il ritorno) da spendere tra ottobre e marzo 2018.
Questo episodio ci da lo spunto per richiamare quali diritti ha il passeggero aereo Europeo e se Ryanair li abbia rispettati. Il testo legislativo di riferimento è il Regolamento CE 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri nei casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Per ragioni di semplicità farò riferimento alla Carta dei Diritti dei passeggeri pubblicata dall'Enac (l'Ente Nazionale di Aviazione Civile) per la prima volta nel 2001 ed aggiornata costantemente, fino alla sesta edizione del gennaio 2010 in cui è recepita la sentenza della Corte Europea di Novembre 2009, che stabilisce il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri che raggiungono la destinazione oltre le tre ore di ritardo.
La pubblicazione è disponibile in tutti gli aeroporti Italiani e nella terza di copertina è consultabile un utile diagramma a blocchi in cui sono riassunti schematicamente i rimedi a cui il passeggero ha diritto in caso di cancellazione del volo. È necessario premettere che questi si applicano a voli in partenza da un aeroporto Europeo. Ebbene innanzitutto devono essere considerate le cause che hanno determinato la cancellazione del volo: se fossero circostanze eccezionali come scioperi, maltempo e altre indipendenti dalla Compagnia Aerea, la compensazione pecuniaria sarebbe esclusa. Negli altri casi invece, come quello recente di Ryanair, il passeggero potrà scegliere: la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, in entrambi i casi, il cliente matura il diritto alla compensazione pecuniaria e all'assistenza come la somministrazione di vitto e alloggio quando le improvvise cancellazioni di voli avvengono con i viaggiatori già pronti per l'imbarco. L'ammontare della compensazione pecuniaria varia in funzione della distanza della tratta coperta: per voli intracomunitari entro i 1500 km la somma da compensare è di 250 euro se superiore si raggiunge l'ammontare di 400 €.
Nel caso Ryanair manca proprio quest'ultimo tassello: la compensazione pecuniaria, perciò la nostra Federazione, che giudica insufficiente l'erogazione del buono viaggio, è disponibile ad assistere i propri associati nella richiesta della spettante compensazione pecuniaria prevista dalle norme. Prenota il tuo appuntamento.

mercoledì 25 ottobre 2017

Bollette a 28 giorni: la tredicesima per le compagnie telefoniche

In principio fu il settore della telefonia mobile ad introdurre la fatturazione ed il rinnovo dei servizi a 28 giorni. Il ruolo di battistrada venne svolto da Wind-Infostrada (dal I gennaio 2017 integratasi con Tre), quando all'inizio del mese di marzo 2015, introdusse nelle clausole contrattuali dei piani tariffari di nuova attivazione, la fatturazione a 28 giorni. Seguì da lì a breve l'adeguamento alla nuova periodicità di Vodafone e Tim.
Le variazioni contrattuali unilaterali, in rapporti di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, sono disciplinati dall'articolo 70 del Decreto Legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Al comma 4 si prevede; infatti che il contraente abbia la facoltà di recedere dal contratto senza l'addebito di penali né di costi per la disattivazione del servizio, qualora le modifiche contrattuali imposte dall'operatore non siano da egli accettate. Il fornitore, dal canto suo, dovrà informare l'utente con adeguato preavviso: di almeno trenta giorni, nelle forme stabilite dall'Autorità garante delle comunicazioni e illustrargli compiutamente le modalità di esercizio di tale recesso.
Dopo avere aperto il varco nel muro della periodicità di fatturazione dei servizi mobili, le principali compagnie telefoniche hanno deciso di sperimentare e mutuare il meccanismo anche nel segmento della telefonia fissa. Il precursore questa volta è stata Vodafone (dal 27 maggio 2016) seguita da Wind (settembre 2016 – sanzionata, per inciso, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per 500 mila euro con il suo provvedimento dello scorso agosto, in quanto non avrebbe adeguatamente informato i suoi clienti sulle imminenti variazioni contrattuali e li avrebbe così esposti ad una pratica commerciale scorretta), Tim (I aprile 2017) e Fastweb (I maggio 2017).
Questa semplice modifica contrattuale si è trasformata in un aumento generalizzato della spesa per la bolletta telefonica ai danni dei consumatori, quantificabile nell'8,6% in più su base annua, introducendo di fatto una tredicesima fattura. Mentre secondo alcune stime, il maggior fatturato incassato dalle quattro società di telefonia sarebbe intorno alla cifra di 1,20 miliardi di euro.
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha tentato di porre un freno a questa pratica così diffusa, per scongiurare anche l'introduzione della tredicesima mensilità in altri ambiti, come quello della pay-tv in cui Sky sembrerebbe intenzionata all'adozione. Con la delibera 121/17/CONS emanata dall'Autorità nella sua riunione del 15 marzo 2017, che ha modificato un suo precedente documento (252/16/CONS in cui si introducono maggiori tutele per i consumatori in materia di trasparenza e confrontabilità delle offerte telefoniche), l'Agcom ha aggiunto il comma 10 all'articolo 3 in cui si esplicita chiaramente che il rinnovo delle offerte e della fatturazione nella telefonia fissa dovrà avere cadenza mensile o multipli di quella base, mentre per il settore mobile non potrà essere inferiore alle quattro settimane.
Attualmente però la recente integrazione è rimasta inapplicata, in attesa di alcune pronunce del Tar a cui gli operatori sarebbero ricorsi, mentre l'Agcom ha già avviato un'istruttoria che potrebbe concludersi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (di ammontare proporzionato all'entità dei fatturati delle aziende) se le compagnie non si adegueranno ai precetti amministrativi. Notizie di stampa riferiscono di un probabile intervento legislativo nella prossima legge di bilancio o nell'iter di conversione del Decreto Fiscale visto che il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda ha giudicato inaccettabile la fatturazione a 28 giorni. Sul fronte parlamentare la deputata del Pd Alessia Morani ha già presentato una proposta di legge in cui si preveda il divieto per tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza di Authority, di emettere fatture a quattro settimane.

mercoledì 4 ottobre 2017

Lo scandalo protesi ortopediche a Monza

La cronaca. Il 14 settembre ultimo scorso (2017) i finanzieri del Comando Provinciale di Milano, hanno eseguito 21 ordinanze di misure cautelari nei confronti di altrettanti medici e chirurghi. Disposte dal Gip di Monza Federica Centonze, nell'ambito dell'inchiesta “disturbo” coordinata dai Pubblici Ministeri Manuela Massenz e Giulia Rizzo con la supervisione della Procuratrice Capo Luisa Zanetti. L'indagine ha condotto in carcere tre stimati chirurghi ortopedici Monzesi operanti in città: due (Marco Valadè e Fabio Bestetti) attivi nel Policlinico di Monza e l'altro (Claudio Manzini) nella Clinica Zucchi. Sono stati inoltre arrestati i due promoter di Ceraver (filiale Italiana della società Francese produttrice di protesi ortopediche): Marco Camnasio e Denis Panico, mentre per gli altri coinvolti (medici di base delle più svariate province Italiane) sono scattati gli arresti domiciliari e le denunce a piede libero. Le accuse vanno dalla corruzione all'associazione per delinquere passando per il falso ideologico. Il sistema corruttivo, così come ricostruito dagli investigatori, vedeva tra i principali promotori gli agenti commerciali di zona della Ceraver, che per piazzare i loro prodotti (ginocchia, anche e femori artificiali), promettevano ai medici chirurghi cene, viaggi, partecipazioni a convegni di ogni tipo oltre che denaro. Lo scopo dell'associazione, che vedeva la complicità di alcuni medici di base, era dirottare il maggior numero possibile di pazienti verso i tre compiacenti luminari Monzesi, che definivano le protesi impiantate di pessima qualità. Secondo i Procuratori della Repubblica, l'attività perpetrata dal 2014 avrebbe aumentato il rischio sanitario pubblico per mero tornaconto personale. Sono attualmente in corso gli interrogatori di garanzia e dovremo necessariamente seguire l'evoluzione del procedimento.
I pazienti/Consumatori. La nostra Federazione ha già attivato i propri Legali per cominciare a delineare possibili strategie di azioni risarcitorie per i pazienti che avessero subito danni dal comportamento criminoso, per il momento solo ipotizzato, attuato dai medici e chirurghi indagati. Principalmente sarà necessario sapere se l'intervento d'impianto protesico fosse realmente necessario; poi valutare le caratteristiche tecnico-costruttive del manufatto impiantato al fine di conoscere quali garanzie di conformità e salubrità fornirebbe l'azienda costruttrice-venditrice.
Siamo a disposizione per ogni eventualità, contattaci allo 039 8943448 o al 333 9511555.

domenica 30 luglio 2017

Il Contratto d'albergo

Il periodo più desiderato dell'anno è finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49% dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive on-line.
La regolazione organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi, bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour operator, e ancora via internet. Con la prenotazione, l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni economici per il consumatore.
Durante la fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori, contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore. Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione, la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i beni custoditi.

mercoledì 12 luglio 2017

Le tariffe, la Tutela Simile e la fine del mercato energetico tutelato

L'evoluzione del mercato energetico Nazionale, deriva, in massima parte, dall'accoglimento nel nostro ordinamento giuridico, di tutta la serie di provvedimenti regolatori, emanati dalle diverse istituzioni Europee nell'ultimo ventennio. La prima importante disposizione normativa, in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è stato il Decreto Legge n.73 del 18 giugno 2007, convertito con modificazioni nella Legge n.125 del 3 agosto 2007 e successivamente aggiornata ai dettami imposti dalle direttive Europee del 2009. Questa norma ha diviso il mercato energetico in due segmenti: quello libero (in cui le condizioni economiche e le clausole contrattuali sono negoziate liberamente tra venditore e consumatore); e quello tutelato (dove invece le regole e i prezzi sono definiti dall'Autorità di settore: AEEGSI).
Nel mercato Tutelato, che rappresenta più del 65% delle utenze elettriche Nazionali (24 milioni e 208 mila punti di prelievo censiti a fine 2015, contro i 12 mln circa del mercato libero), le tariffe energetiche, sono fissate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il trimestre corrente, iniziato lo scorso I luglio, ha visto un aumento del prezzo dell'energia elettrica del 2,8% sul trimestre precedente, mentre si registra una diminuzione per il costo del gas sceso a -2,9%. Tradotto in spesa corrente (il riferimento è a una famiglia tipo che consuma 2.700 Kwh/anno e 1.400 m3/anno calcolati sull'anno scorrevole: I ottobre 2016 – 30 settembre 2017), il costo della bolletta elettrica sarà 512,52 euro: 9 euro in più dell'anno scorrevole precedente; mentre per il gas, la famiglia tipo, pagherà 1.029 euro: corrispondente a un risparmio di circa 40 euro/anno.
Sarebbe utile, a questo punto, poter confrontare l'andamento dei prezzi nel mercato libero, così da riuscire a valutare oggettivamente la migliore convenienza economica dell'uno o dell'altro settore.
La totale liberalizzazione del mercato energetico, ovvero l'abolizione del servizio di Maggior Tutela, sarebbe, nelle intenzioni Governative, un forte stimolo per la concorrenza, a tutto vantaggio (almeno negli intendimenti) dei consumatori, tanto che nell'ormai famigerato Disegno di Legge omonimo (sulla concorrenza ndr), bloccato nell'eterno palleggio tra i due rami del Parlamento, in attesa dell'agognata conversione in legge, sarà previsto “il superamento delle residue regolamentazioni di prezzo per il gas naturale e per l'energia elettrica” a partire dal I giugno 2019, sempre che non intervengano ulteriori posticipi.
Con l'intenzione di accompagnare i consumatori verso la totale apertura del mercato energetico, l'Autorità di settore ha istituito (dallo scorso gennaio) una particolare forma contrattuale: la cosiddetta Tutela Simile, in cui le condizioni economiche sono simili alle attuali tutelate, la durata è di 12 mesi non rinnovabili ed è previsto un bonus applicato sulla prima bolletta.

mercoledì 5 luglio 2017

Saldi estivi 2017

L'inizio del mese di luglio, segna, da qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi. Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere, che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura: la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!

mercoledì 28 giugno 2017

Veneto Banca e Popolare Vicenza: in liquidazione

Si chiude così: con la liquidazione coatta amministrativa, decisa dal Governo in una riunione convocata nel pomeriggio di un'afosa domenica di giugno, la storia secolare delle due banche Venete. Nate con la forma delle società cooperative: l'una (Veneto Banca) a Montebelluna (Tv) nel 1877 e l'altra a Vicenza nel 1866, hanno contribuito entrambe alla crescita e allo sviluppo economico del florido Nord-est.
La decisione governativa è maturata in seguito alle determinazioni assunte nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) dello scorso 23 giugno, in cui l'organismo di vigilanza continentale “ha accertato che Veneto Banca S.p.a e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza”. Lo stretto monitoraggio a cui gli Istituti Veneti erano sottoposti già dal 2014, ha evidenziato forti carenze patrimoniali e nonostante tutti gli aumenti di capitale proposti nel corso degli anni, la situazione finanziaria delle due banche si è ulteriormente deteriorata nel 2017. Gli ultimi piani industriali sottoposti al vaglio della Banca Centrale non sono stati ritenuti credibili. Inoltre il Single Resolution Board (SRB), il comitato Europeo che garantisce la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con un minimo di impatto sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati Europei, ha considerato Veneto Banca e Pop Vicenza escluse dal suo meccanismo di risoluzione, e ha demandato alle Autorità Nazionali il compito di guidare una liquidazione ordinata e amministrata delle due società Venete.
Nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri Italiano si è riunito nella sua sede di Palazzo Chigi ed ha deliberato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Decreto legge n.99 dettante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a. Il provvedimento normativo (che dovrà superare la conversione parlamentare in legge), presenta alcune misure costituenti aiuti di Stato, così come esplicitato nel suo articolo 1, compatibili però con la disciplina in materia contenuta nei trattati sul funzionamento dell'Unione Europea. La liquidazione delle due banche è disposta materialmente attraverso decreti Ministeriali concordati con la Banca d'Italia a cui riferiscono i commissari liquidatori designati. Innanzitutto, come previsto dal Decreto Legge, i commissari liquidatori avranno il compito di individuare un soggetto: il cessionario che acquisirà l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in blocco o parziali. Saranno invece escluse dalla cessione alcune specifiche tipologie di passività, i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti in relazione alle offerte transattive dell'ultimo periodo e passività insorte a seguito di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione che rimarranno in capo alla liquidazione. Il cessionario individuato è Intesa SanPaolo S.p.a, che con contratto di cessione di ramo di aziende bancarie, ha formalizzato l'acquisto simbolico delle attività buone dei due istituti dissestati.
Gli interventi finanziari dello Stato garantiranno per un massimo di 6,352 miliardi di euro gli obblighi di rimborso, in capo al soggetto in liquidazione, che dovessero emergere a seguito del finanziamento erogato dal cessionario (Intesa SanPaolo) a copertura di un eventuale sbilanciamento di cessione emergente da una ulteriore due diligence ovvero da una successiva accurata verifica sui bilanci delle aziende cedute. Inoltre la finanza pubblica garantirà per altri 4 mld il cessionario per i crediti ad alto rischio che lo stesso potrà retrocedere entro 3 anni al soggetto in liquidazione e altri complessivi 7 mld circa per garantire altre eventualità.
I crediti deteriorati accumulati dalle due banche Venete vengono ceduti alla Società per la Gestione di Attività (SGA): veicolo del Ministero del Tesoro impiegato per la valorizzazione dei crediti inesigibili, con l'obiettivo di massimizzarne il recupero.
Gli obbligazionisti subordinati potranno accedere al Fondo di solidarietà, mentre per gli azionisti non è previsto alcun ristoro, i loro diritti, come recitano i comunicati stampa dei due istituti, resteranno in capo alla liquidazione.

mercoledì 21 giugno 2017

Sospensione delle rate: l'accordo ABI – Consumatori [31-03-2015]

Il persistente stato di crisi in cui versa da quasi un decennio l'economia Italiana, sta generando gravi e devastanti ripercussioni negative sull'intera società Nazionale, tanto da far precipitare un numero sempre più alto di famiglie in una condizione di povertà.
Alcuni strumenti finanziari pubblici a sostegno del reddito e contro la povertà, attualmente oggetto di dibattito parlamentare e si spera di prossima emanazione, si propongono di sanare le disuguaglianze economiche dilaganti tra le famiglie italiane.
Tra questi rimedi proviamo ad analizzare l'accordo stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 10 associazioni dei Consumatori, il 31 marzo 2015, per attuare una disposizione normativa. Il protocollo d'intesa è nato sull'impulso dei Ministeri dell'economia e delle finanze (MEF) e quello dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del comma 246 dell'unico articolo che compone la legge di stabilità 2015 (la numero 190 del 23 dicembre 2014), in cui il legislatore aveva incaricato le due entità governative di promuovere e concordare con gli attori in gioco: banche; consumatori e imprese, tutte le misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti a medio e lungo termine, con la possibilità di allungare il piano di ammortamento, nel biennio 2015-2017.
I termini dell'accordo risultante da quest'intesa prevedono la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti al consumo aventi una durata superiore a 24 mesi, e di mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale. La richiesta di sospensione può essere inviata al proprio finanziatore entro il 31 dicembre 2017 a patto che sia inserito nell'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo. Inoltre è necessario che si sia verificato, nell'arco dei due anni precedenti l'invio dell'istanza, almeno uno dei seguenti eventi in capo al richiedente: aver perso il posto di lavoro; in caso di morte del mutuatario la richiesta di sospensione potrà essere avviata dai cointestatari o dagli eredi; nel caso in cui sorga un handicap o una grave situazione di non autosufficienza o ancora se sia avvenuta la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Gli istituti di credito aderenti all'accordo s'impegnano ad informare i propri clienti sulle consuete comunicazioni periodiche e attraverso i propri siti internet, in cui mettono a disposizione il modulo per inoltrare la richiesta loro tramite.