Recentemente (nello scorso mese di
febbraio), le cronache e gli approfondimenti giornalistici: il
dibattito pubblico generale, prima che venisse monopolizzato dalla
campagna elettorale delle ultime elezioni politiche (4 marzo 2018),
era focalizzato sul falso tema dell'addebito a tutti i clienti finali
di energia elettrica (tra cui i consumatori), dei costi delle
bollette elettriche degli altri utenti inadempienti e morosi. La
confusione generata da una trattazione forse troppo superficiale del
problema emerso, merita a questo punto un maggiore approfondimento
che tenterò di svolgere in questo articolo.
Iniziamo con la definizione degli
oneri di sistema, che rappresentano il 20% circa della tariffa elettrica: ovvero considerando il costo del Kilowattora stabilito
dall'Autorità (che dal I gennaio 2018 per effetto della legge di
bilancio ha incrementato le sue funzioni di regolazione e vigilanza e
ora è denominata ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e
Ambiente), per il primo trimestre 2018, pari a circa 21 centesimi di
euro, 4,2 centesimi (il 20% di 21) per ogni kWh consumato, vengono
utilizzati per finanziare gli oneri di sistema, costituiti da:
incentivi alle fonti rinnovabili e di cogenerazione; agevolazioni
alle imprese energivore; promozione dell'efficienza energetica; spese
per la messa in sicurezza delle scorie nucleari; bonus elettrico e
tariffe speciali applicate alla società di gestione della Rete
ferroviaria italiana.
La bolletta elettrica, nel suo
formato 2.0, suddivide la tariffa applicata nelle voci che la
compongono: spesa per la materia energia; spesa per trasporto e
gestione del contatore; spesa per oneri di sistema e imposte. Gli
attori della filiera elettrica: utente; venditore e distributore sono
legati reciprocamente da accordi commerciali (contratti), che
regolano diritti e doveri tra le parti. In particolare l'utente è
legato al venditore energetico da un contratto di fornitura, mentre
il venditore si legherà al distributore con un contratto di
trasporto, e a quest'ultimo devolverà gli oneri di sistema riscossi
in fattura dal cliente finale (un po' come avviene per la riscossione
del canone Rai). Il distributore verserà tali proventi alla Cassa
per i servizi energetici ambientali (CSEA) che li suddividerà tra le
diverse voci, oppure direttamente al Gestore dei Servizi Energetici
(GSE) per la sola componente che finanzia gli incentivi alle fonti
rinnovabili e di cogenerazione a cui è destinato il 70% degli oneri
riscossi. Il tutto regolato dal Codice di rete emanato
dall'Autorità.
In questo quadro regolatorio,
l'impianto generale è costruito sull'obbligo, di tutti i soggetti
della filiera elettrica, di pagare alla propria controparte gli oneri
generali, indipendentemente dal loro effettivo incasso, così da
mantenere in capo a ciascun attore coinvolto (venditore e
distributore) il rischio di morosità della propria controparte. Il
Codice di rete ha uniformato i rapporti contrattuali tra venditori e
distributori di energia elettrica, introducendo un sistema di
garanzie per la fatturazione dei servizi di trasporto inclusi gli
oneri di sistema.
Recentemente tale sistema di garanzie
(così come denunciato dall'Autorità in una sua nota) è stato
scardinato dalle decisioni del giudice amministrativo (Tar
Lombardia e Consiglio di Stato), a cui sono ricorsi tre venditori
energetici: Gala S.p.a; Green Network S.p.a; Esperia S.p.a e una loro
associazione: Aiget; per contestare proprio quella porzione del
Codice di rete che disciplina la riscossione degli oneri generali. Le
sentenze hanno individuato nel cliente finale l'unico soggetto
obbligato a pagare tali oneri e hanno stabilito che l'Autorità non
ha titolo per imporre un tale sistema di obblighi in capo ai
venditori, che dovrebbe invece derivare da una disposizione
legislativa. I venditori di energia elettrica potranno così ora
versare ai distributori solo gli oneri effettivamente incassati.
Per evitare un aumento in bolletta della spesa per oneri di
sistema, conseguente ad una diminuzione del gettito incassato,
l'Autorità è intervenuta con due deliberazioni che istituiscono due
meccanismi di rimborso: distributori – venditori e venditori –
utenti finali per gli oneri non riscossi, alimentati dal “Conto per
la compensazione dei crediti altrimenti non recuperabili connessi
agli oneri generali di sistema”, gestito da CSEA e finanziato con i
contributi di tutti gli utenti elettrici, che inciderà, secondo i
primi calcoli, per 2 euro l'anno sulla spesa elettrica dei
consumatori.