Negli ultimi mesi, i prestatori dei
servizi di pagamento (Banche; Banco Posta e Istituti di emissione di
moneta elettronica), stanno aggiornando e modificando le condizioni
contrattuali disciplinanti l'erogazione e fruizione di tali servizi,
sottoscritte originariamente dai loro clienti. La proposta di
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che deve essere
sottoposta all'approvazione del consumatore e da cui egli può
svincolarsi risolvendo il contratto entro 60 giorni dalla ricezione,
è all'origine dell'invio delle numerosissime missive da parte degli
Istituti Bancari indirizzate ai propri clienti. L'introduzione delle
necessarie modifiche contrattuali derivano dal recepimento, nel
nostro ordinamento giuridico, della Direttiva UE 2015/2366 relativa
ai servizi di pagamento (Payment Services Directive - PSD2),
che abroga la precedente del 2007 (da qui il 2 nell'acronimo: è
infatti la seconda direttiva in materia).
Il Decreto Legislativo 218 del 15
dicembre 2017, recependo la direttiva in parola, introduce alcune
variazioni migliorative per il consumatore dei servizi di pagamento,
e modifica il D.L.vo 11/2010 che è lo strumento legislativo di
attuazione della prima direttiva in merito.
Innanzitutto si riduce la franchigia
prevista a carico dei clienti (da 150 euro a 50) in caso di pagamenti
non autorizzati effettuati con strumenti di pagamento smarriti o
rubati o utilizzati indebitamente; se il pagamento è fatto con carta
il cliente non sopporta alcuna perdita: non si applica la franchigia
stabilita dai circuiti di pagamento internazionali. Rimane invece
tutto a carico del cliente se le perdite derivanti da operazioni non
autorizzate rivelino un comportamento fraudolento con dolo o colpa
grave attuato dal consumatore dei servizi.
Si riducono i tempi di risposta ai
reclami dei clienti aventi ad oggetto i servizi di pagamento: da 30
giorni solari a 15 giorni lavorativi bancari.
Infine il Regolamento Europeo 751/2015
sul limite alle commissioni interbancarie sulle operazioni di
pagamento basate su carta, viene implementato nel D.L.vo 11/2010 con
un titolo dedicato: il IV bis.
La nuova disciplina normativa è in vigore dal 13 gennaio 2018 ed
entro il 12 marzo tutti gli istituti di pagamento devono adeguare i
propri schemi contrattuali alle novità introdotte.