domenica 30 luglio 2017

Il Contratto d'albergo

Il periodo più desiderato dell'anno è finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49% dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive on-line.
La regolazione organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi, bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour operator, e ancora via internet. Con la prenotazione, l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni economici per il consumatore.
Durante la fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori, contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore. Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione, la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i beni custoditi.

mercoledì 12 luglio 2017

Le tariffe, la Tutela Simile e la fine del mercato energetico tutelato

L'evoluzione del mercato energetico Nazionale, deriva, in massima parte, dall'accoglimento nel nostro ordinamento giuridico, di tutta la serie di provvedimenti regolatori, emanati dalle diverse istituzioni Europee nell'ultimo ventennio. La prima importante disposizione normativa, in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è stato il Decreto Legge n.73 del 18 giugno 2007, convertito con modificazioni nella Legge n.125 del 3 agosto 2007 e successivamente aggiornata ai dettami imposti dalle direttive Europee del 2009. Questa norma ha diviso il mercato energetico in due segmenti: quello libero (in cui le condizioni economiche e le clausole contrattuali sono negoziate liberamente tra venditore e consumatore); e quello tutelato (dove invece le regole e i prezzi sono definiti dall'Autorità di settore: AEEGSI).
Nel mercato Tutelato, che rappresenta più del 65% delle utenze elettriche Nazionali (24 milioni e 208 mila punti di prelievo censiti a fine 2015, contro i 12 mln circa del mercato libero), le tariffe energetiche, sono fissate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il trimestre corrente, iniziato lo scorso I luglio, ha visto un aumento del prezzo dell'energia elettrica del 2,8% sul trimestre precedente, mentre si registra una diminuzione per il costo del gas sceso a -2,9%. Tradotto in spesa corrente (il riferimento è a una famiglia tipo che consuma 2.700 Kwh/anno e 1.400 m3/anno calcolati sull'anno scorrevole: I ottobre 2016 – 30 settembre 2017), il costo della bolletta elettrica sarà 512,52 euro: 9 euro in più dell'anno scorrevole precedente; mentre per il gas, la famiglia tipo, pagherà 1.029 euro: corrispondente a un risparmio di circa 40 euro/anno.
Sarebbe utile, a questo punto, poter confrontare l'andamento dei prezzi nel mercato libero, così da riuscire a valutare oggettivamente la migliore convenienza economica dell'uno o dell'altro settore.
La totale liberalizzazione del mercato energetico, ovvero l'abolizione del servizio di Maggior Tutela, sarebbe, nelle intenzioni Governative, un forte stimolo per la concorrenza, a tutto vantaggio (almeno negli intendimenti) dei consumatori, tanto che nell'ormai famigerato Disegno di Legge omonimo (sulla concorrenza ndr), bloccato nell'eterno palleggio tra i due rami del Parlamento, in attesa dell'agognata conversione in legge, sarà previsto “il superamento delle residue regolamentazioni di prezzo per il gas naturale e per l'energia elettrica” a partire dal I giugno 2019, sempre che non intervengano ulteriori posticipi.
Con l'intenzione di accompagnare i consumatori verso la totale apertura del mercato energetico, l'Autorità di settore ha istituito (dallo scorso gennaio) una particolare forma contrattuale: la cosiddetta Tutela Simile, in cui le condizioni economiche sono simili alle attuali tutelate, la durata è di 12 mesi non rinnovabili ed è previsto un bonus applicato sulla prima bolletta.

mercoledì 5 luglio 2017

Saldi estivi 2017

L'inizio del mese di luglio, segna, da qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi. Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere, che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura: la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!

mercoledì 28 giugno 2017

Veneto Banca e Popolare Vicenza: in liquidazione

Si chiude così: con la liquidazione coatta amministrativa, decisa dal Governo in una riunione convocata nel pomeriggio di un'afosa domenica di giugno, la storia secolare delle due banche Venete. Nate con la forma delle società cooperative: l'una (Veneto Banca) a Montebelluna (Tv) nel 1877 e l'altra a Vicenza nel 1866, hanno contribuito entrambe alla crescita e allo sviluppo economico del florido Nord-est.
La decisione governativa è maturata in seguito alle determinazioni assunte nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) dello scorso 23 giugno, in cui l'organismo di vigilanza continentale “ha accertato che Veneto Banca S.p.a e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza”. Lo stretto monitoraggio a cui gli Istituti Veneti erano sottoposti già dal 2014, ha evidenziato forti carenze patrimoniali e nonostante tutti gli aumenti di capitale proposti nel corso degli anni, la situazione finanziaria delle due banche si è ulteriormente deteriorata nel 2017. Gli ultimi piani industriali sottoposti al vaglio della Banca Centrale non sono stati ritenuti credibili. Inoltre il Single Resolution Board (SRB), il comitato Europeo che garantisce la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con un minimo di impatto sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati Europei, ha considerato Veneto Banca e Pop Vicenza escluse dal suo meccanismo di risoluzione, e ha demandato alle Autorità Nazionali il compito di guidare una liquidazione ordinata e amministrata delle due società Venete.
Nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri Italiano si è riunito nella sua sede di Palazzo Chigi ed ha deliberato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Decreto legge n.99 dettante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a. Il provvedimento normativo (che dovrà superare la conversione parlamentare in legge), presenta alcune misure costituenti aiuti di Stato, così come esplicitato nel suo articolo 1, compatibili però con la disciplina in materia contenuta nei trattati sul funzionamento dell'Unione Europea. La liquidazione delle due banche è disposta materialmente attraverso decreti Ministeriali concordati con la Banca d'Italia a cui riferiscono i commissari liquidatori designati. Innanzitutto, come previsto dal Decreto Legge, i commissari liquidatori avranno il compito di individuare un soggetto: il cessionario che acquisirà l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in blocco o parziali. Saranno invece escluse dalla cessione alcune specifiche tipologie di passività, i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti in relazione alle offerte transattive dell'ultimo periodo e passività insorte a seguito di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione che rimarranno in capo alla liquidazione. Il cessionario individuato è Intesa SanPaolo S.p.a, che con contratto di cessione di ramo di aziende bancarie, ha formalizzato l'acquisto simbolico delle attività buone dei due istituti dissestati.
Gli interventi finanziari dello Stato garantiranno per un massimo di 6,352 miliardi di euro gli obblighi di rimborso, in capo al soggetto in liquidazione, che dovessero emergere a seguito del finanziamento erogato dal cessionario (Intesa SanPaolo) a copertura di un eventuale sbilanciamento di cessione emergente da una ulteriore due diligence ovvero da una successiva accurata verifica sui bilanci delle aziende cedute. Inoltre la finanza pubblica garantirà per altri 4 mld il cessionario per i crediti ad alto rischio che lo stesso potrà retrocedere entro 3 anni al soggetto in liquidazione e altri complessivi 7 mld circa per garantire altre eventualità.
I crediti deteriorati accumulati dalle due banche Venete vengono ceduti alla Società per la Gestione di Attività (SGA): veicolo del Ministero del Tesoro impiegato per la valorizzazione dei crediti inesigibili, con l'obiettivo di massimizzarne il recupero.
Gli obbligazionisti subordinati potranno accedere al Fondo di solidarietà, mentre per gli azionisti non è previsto alcun ristoro, i loro diritti, come recitano i comunicati stampa dei due istituti, resteranno in capo alla liquidazione.

mercoledì 21 giugno 2017

Sospensione delle rate: l'accordo ABI – Consumatori [31-03-2015]

Il persistente stato di crisi in cui versa da quasi un decennio l'economia Italiana, sta generando gravi e devastanti ripercussioni negative sull'intera società Nazionale, tanto da far precipitare un numero sempre più alto di famiglie in una condizione di povertà.
Alcuni strumenti finanziari pubblici a sostegno del reddito e contro la povertà, attualmente oggetto di dibattito parlamentare e si spera di prossima emanazione, si propongono di sanare le disuguaglianze economiche dilaganti tra le famiglie italiane.
Tra questi rimedi proviamo ad analizzare l'accordo stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 10 associazioni dei Consumatori, il 31 marzo 2015, per attuare una disposizione normativa. Il protocollo d'intesa è nato sull'impulso dei Ministeri dell'economia e delle finanze (MEF) e quello dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del comma 246 dell'unico articolo che compone la legge di stabilità 2015 (la numero 190 del 23 dicembre 2014), in cui il legislatore aveva incaricato le due entità governative di promuovere e concordare con gli attori in gioco: banche; consumatori e imprese, tutte le misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti a medio e lungo termine, con la possibilità di allungare il piano di ammortamento, nel biennio 2015-2017.
I termini dell'accordo risultante da quest'intesa prevedono la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti al consumo aventi una durata superiore a 24 mesi, e di mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale. La richiesta di sospensione può essere inviata al proprio finanziatore entro il 31 dicembre 2017 a patto che sia inserito nell'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo. Inoltre è necessario che si sia verificato, nell'arco dei due anni precedenti l'invio dell'istanza, almeno uno dei seguenti eventi in capo al richiedente: aver perso il posto di lavoro; in caso di morte del mutuatario la richiesta di sospensione potrà essere avviata dai cointestatari o dagli eredi; nel caso in cui sorga un handicap o una grave situazione di non autosufficienza o ancora se sia avvenuta la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Gli istituti di credito aderenti all'accordo s'impegnano ad informare i propri clienti sulle consuete comunicazioni periodiche e attraverso i propri siti internet, in cui mettono a disposizione il modulo per inoltrare la richiesta loro tramite.

mercoledì 14 giugno 2017

Veneto Banca sanzionata per 5 milioni di euro

Le vicende delle due banche Venete catturano ancora l'attenzione della cronaca. Questa volta oggetto di un provvedimento sanzionatorio comminato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette, è Veneto Banca. Nell'adunanza del 24 maggio ultimo scorso (2017), l'Autority ha condannato al pagamento di 5 milioni di euro complessivi, la Banca di Montebelluna, per aver commercializzato mutui e conti correnti tra i consumatori in cambio della sottoscrizione di azioni dell'Istituto di credito.
L'attività commerciale finita sotto la lente dell'Antitrust era iniziata nel secondo semestre del 2012 ed era proseguita fino alla fine del 2014. Lungo tutto questo arco temporale indagato dall'attività ispettiva promossa dall'Autorità stessa e iniziata alla fine di ottobre 2016, è emerso che le varie filiali di Veneto Banca, attive su tutto il territorio nazionale, proponevano ai consumatori richiedenti, mutui a condizioni agevolate, indicati con il termine prodotto di “Mutui Soci”, a patto che sottoscrivessero almeno 200 azioni emesse dalla Banca, dal valore nominale di 3 euro ciascuna, al prezzo di collocamento di 36 euro l'una e poi di 39,50 nel 2014, equivalente ad un esborso complessivo pari a circa 8 mila euro. Inoltre i funzionari condizionavano l'acquisto e la detenzione di tali prodotti finanziari all'apertura di un conto corrente e del relativo conto di deposito titoli.
Il contesto macro finanziario-giuridico in cui si è trovata ad operare la banca Veneta tra il 2012 e il 2014, era quello del recepimento del pacchetto di norme cosiddette Basilea 3, proposto dal Comitato interbancario Svizzero; quello di essere inserita tra le 15 banche Italiane considerate sistemiche a livello Europeo e di ricadere perciò all'interno del perimetro di vigilanza della BCE ed infine la chiusura del bilancio negativa. La concomitanza di tutti questi fattori ha imposto il lancio di un aumento di capitale, da deliberare una o più volte nell'arco di 5 anni (decorrenti dall'aprile 2012) con l'emissione di 15 milioni di azioni per complessivi 45 milioni di euro alla volta. L'intenzione di questa strategia era quella di raggiungere il necessario rafforzamento patrimoniale prescritto dalla nuova regolazione. I documenti acquisiti dall'Autorità durante la fase istruttoria del procedimento, hanno evidenziato come i funzionari di filiale fossero fortemente pressati dai loro vertici per collocare a qualunque costo le azioni di nuova emissione e garantire così il successo dell'operazione di patrimonializzazione, essi erano indotti a condizionare l'apertura di un qualunque rapporto bancario (dall'accensione del mutuo alla sottoscrizione di un conto corrente), all'acquisizione dello status di socio della Banca.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto queste pratiche commerciali scorrette “in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di scelta del medesimo in relazione ai prodotti di mutuo, facendovi accedere solo sottoscrivendo titoli della Banca e che fosse necessario instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo”. Per questi motivi ha irrogato una sanzione pecuniaria di 2,9 mln € relativamente alla concessione di mutuo subordinata all'acquisto delle azioni e di 2,1 mln di € per il fatto di avere condizionato tale concessione all'apertura di un conto corrente.
Il provvedimento ad oggi (data di pubblicazione del post ndr), può essere ancora impugnato presso il TAR del Lazio, e se il Tribunale Amministrativo dovesse confermarlo, i proventi andranno ad alimentare il fondo amministrato dal Ministero per lo sviluppo economico di finanziamento per i progetti a favore dei consumatori attuati dalle loro associazioni, dalle Regioni a dagli enti camerali. Saranno da valutare le eventuali conseguenze che un'azione giuridica potrà sortire sulla valenza contrattuale degli strumenti negoziati alla luce di questa condanna amministrativa.

mercoledì 7 giugno 2017

Il prestito vitalizio ipotecario

Questa particolare forma di finanziamento, mutuata dall'esperienza internazionale di matrice anglosassone (lì indicata con i termini lifetime mortgage o reverse mortgage ossia mutuo vitalizio o mutuo al contrario), prevede la possibilità, limitata a proprietari di casa con un'età superiore ai 60 anni, di chiedere, ad istituti bancari, un finanziamento d'importo massimo pari al valore di mercato dell'immobile di proprietà, rimborsabile a scadenza o alla morte del finanziato.
La prima apparizione normativa che ha regolato il prestito vitalizio, si può far risalire al lontano 2005 quando un decreto legge (il n.203 del 30 settembre 2005) del Governo Berlusconi II, promulgato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, contenente misure urgenti per contrastare l'odiato fenomeno dell'evasione fiscale; introduceva nel nostro ordinamento, con l'articolo 11-quaterdecies comma 12, un prestito a medio-lungo termine, rimborsabile a scadenza, riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni, assistito da ipoteca di primo grado iscritta su immobili residenziali. La conversione in legge di quel decreto, l'attuazione della legge 44/2015 riformatrice dell'ambito e da ultimo l'emanazione recente del Decreto Ministeriale (il Ministero è quello dello Sviluppo Economico) datata 2 marzo 2016, hanno reso finalmente operativo il Prestito Vitalizio Ipotecario.
Vediamo quali sono gli elementi essenziali costituenti il Prestito Vitalizio Ipotecario: l'età: il richiedente deve avere almeno 60 anni compiuti; la proprietà di un immobile messo a garanzia del finanziamento; il rimborso integrale della somma finanziata potrà avvenire in un'unica soluzione alla morte del finanziato o alla scadenza contrattuale (esistono naturalmente clausole contrattuali di salvaguardia per il finanziatore nel caso mutino i diritti reali sull'immobile); regime fiscale agevolato e consolidati criteri di trasparenza nell'offerta del prestito esplicitati e garantiti dal regolamento ministeriale.

martedì 30 maggio 2017

La nuova Camera di Commercio Metropolitana

Le province di Milano, Monza e Lodi, saranno l'ambito territoriale in cui agirà il nuovo Ente Camerale, derivante dall'accorpamento delle tre Camere di Commercio oggi esistenti, che diverranno una sola con sede legale a Milano e distaccamenti a Monza e Lodi.
La Camera di Commercio Metropolitana, sarà formalmente costituita e diverrà operativa quando sarà designato il Consiglio direttivo formato dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori e resterà in carica 5 anni (dal 2017 al 2022). La procedura tecnica operativa che condurrà alla piena e operativa istituzione della Camera Metropolitana, è affidata ad un commissario ad acta incaricata dal Ministro dello Sviluppo Economico ed individuata nella persona di Elena Vasco attuale Segretario Generale della Camera di Commercio di Milano.
Le funzioni svolte dal nuovo ente saranno quelle previste dalla legge di riordino delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura la n.580/1993 così come modificata dal D.L.vo 219/2016 e nello specifico si occuperà di: tenere il registro legale generale delle imprese; tutela del consumatore e della fede pubblica ; sostegno alla competitività delle imprese e molto altro.

mercoledì 17 maggio 2017

DDL Concorrenza in dirittura d'arrivo (forse)

La legge annuale per il mercato e la concorrenza è stato un ambizioso progetto elaborato dal terzo governo Berlusconi e rimasto tuttora inattuato. La norma che la istituisce è la numero 99 del 23 luglio 2009, al cui interno, oltre ad emanare alcune “disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, dispone l'adozione annuale della legge per il mercato e la concorrenza, con lo scopo di rimuovere ostacoli regolatori (normativi e amministrativi) all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori. Il Disegno di Legge (DDL), che il Governo, su proposta del suo Ministro dello Sviluppo Economico, deve presentare al Parlamento per l'approvazione, deve avere appunto cadenza annuale e deve essere trasmesso all'organo legislativo entro 60 giorni dalla data di presentazione, al “Primo Ministro”, della Relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che avviene entro il 31 marzo di ogni anno. Per essere più chiari: il Governo, entro la fine del mese di maggio, deve trasmettere, al Parlamento, il Disegno di Legge in parola.
Lo stato di fatto? Il primo documento elaborato dal Governo (dal lontano 2009) è stato redatto dal Ministro Federica Guidi e presentato alla Camera dei Deputati il 3 aprile 2015. Trasmesso poi al Senato l'8 ottobre 2015, dopo la sua approvazione, da dove è uscito modificato il 5 maggio 2017 e ora giace, in attesa di essere calendarizzato nella discussione generale dell'assemblea Camerale, sui tavoli delle Commissioni Finanze e Attività Produttive di quel ramo del parlamento, riunite in sede referente.
Il testo disponibile, in attesa di un'approvazione definitiva (sì perché l'Iter di passaggio tra un ramo e l'altro del Parlamento – la cosiddetta navetta – può continuare fino a quando le due “camere” non siano d'accordo su un testo identico e condiviso), è organizzato in 9 capitoli (capi in gergo tecnico). Il primo si riferisce al grande tema delle Assicurazioni e dei fondi pensione, si prosegue con quello delle Comunicazioni, a cui seguono modifiche normative per i Servizi Postali, l'Energia, l'Ambiente, i Servizi Bancari, quelli Professionali, Sanitari ed infine variano alcune regole nel campo del Turismo e dei Servizi di Trasporto.
L'approvazione del Testo legislativo modificato al Senato, e quindi trasmesso alla Camera per la seconda lettura, è avvenuta con la posizione del voto di fiducia da parte del Governo. Un forte segnale politico che potremmo interpretare con una ferma volontà esecutiva a voler terminare in tempi rapidi la promulgazione della Legge, senza l'apporto di altre ulteriori variazioni. Questa fretta si è anche però già rivelata una scelta deludente per il Garante della Privacy: Antonello Soro, che nel testo provvisorio della norma non ha trovato la proposta discussa in commissione parlamentare per limitare e regolare le ormai fastidiose telefonate indesiderate, che avrebbe visto l'implementazione del Registro delle Opposizioni, con l'estensione alla possibilità d'iscrizione delle numerazioni mobili. Il giudizio complessivo espresso pubblicamente da Federconsumatori-Adusbef bolla come inutile e dannosa per i consumatori l'atto uscito dal Senato.
Noi ci riserveremo un'analisi minuziosa del testo definitivamente approvato, prima di esprimere una complessiva valutazione sull'utilità ed efficacia delle modifiche normative introdotte.

mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

mercoledì 3 maggio 2017

Privacy, nuovo Regolamento Europeo

Il trattamento dei nostri dati personali risulta sempre più spesso fuori dal nostro controllo. Frequentemente ignoriamo o consideriamo con troppa leggerezza i passaggi di mano, il trasferimento, l'uso e perché no il commercio che i titolari e responsabili incaricati del trattamento dei nostri dati personali fanno con essi, a volte, senza il nostro consenso e a nostra insaputa. Inoltre i moderni strumenti tecnologici e la mole di informazioni che transita in ogni momento sulle autostrade informatiche e sui nostri dispositivi connessi alla rete, combinati con la continua espansione dei confini nazionali divenuti ormai continentali, Europei, impongono una revisione organica ed armonizzata alla disciplina della Privacy.
Per tutti questi motivi, nel mese di gennaio 2012 la Commissione Europea, ha presentato il cosiddetto “Pacchetto protezione dati”, composto da due principali strumenti legislativi: il Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2016/680, che diverranno pienamente operativi in tutti gli Stati membri entro il 25 maggio 2018. Il Regolamento disciplina la protezione e la circolazione dei dati personali riferiti a persone fisiche; mentre la Direttiva norma l'uso di questi dati da parte delle Autorità competenti per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
L'indispensabile guida informativa sull'argomento redatta ed elaborata dal Garante della Privacy (la nostra Autorità Nazionale in materia di protezione dei dati personali), a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti necessari, individua ed evidenzia sei macro capitoli oggetto di modifiche e variazioni introdotte dal Regolamento Europeo rispetto alla normativa attuale. Nel primo: i Fondamenti di liceità del trattamento, si conferma che ogni trattamento del dato personale (che secondo definizione è considerato tale una qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come il nome, l'ubicazione, un identificativo on-line o elementi caratteristici della sua identità fisica, economica, politica e sociale), ogni trattamento dicevamo, deve avere un'idonea base giuridica che potrà essere: il consenso; l'adempimento ad obblighi contrattuali; gli interessi vitali della persona; l'interesse pubblico ecc...Nella sezione dedicata all'informativa, si introducono elementi di maggiore trasparenza a carico del titolare a cui conferiremo i nostri dati: egli dovrà sempre fornire all'interessato i suoi contatti, dirgli se trasferirà i dati in Paesi terzi e con quali strumenti e il loro periodo di conservazione ed informarlo sul diritto a presentare reclamo all'Autorità di controllo. Nel terzo capitolo sono analizzati i diritti degli interessati e le modalità con cui esercitarli. Nel quarto abbiamo gli obblighi disciplinanti il comportamento del titolare, responsabile, incaricato del trattamento. Con il quinto capitolo si introduce la novità più sostanziale del provvedimento regolamentare in materia di privacy: un approccio alla gestione del trattamento dei dati personali in capo ai titolari, basato sull'adozione di misure responsabilizzanti (accountability) atte alla riduzione del rischio che il patrimonio di informazioni raccolte, venga usato in modo difforme a quanto disposto. Infine nell'ultima sezione si disciplina il trasferimento dei dati verso paesi terzi e organismi internazionali.
L'argomento è certamente complesso e questa è solo una breve introduzione che avrebbe però lo scopo di stimolare un minimo approfondimento, affinché si possano esercitare consapevolmente i nostri diritti in materia di protezione dei dati personali.

venerdì 28 aprile 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: donaci il tuo 5 per mille

S'incammina verso il traguardo del terzo anno la dichiarazione dei redditi precompilata e si arricchisce di nuove voci di spesa da portare direttamente in detrazione come quelle sostenute per l'acquisto di farmaci, per le visite sanitarie presso psicologi, ottici, radiologi e per i costi delle ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni del condominio e comunicate all'Agenzia delle Entrate dagli amministratori.
Il 730 precompilato è consultabile on-line nell'area riservata del sito dell'Agenzia Fiscale, a cui è possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi (a patto di possedere idoneo lettore elettronico) oppure tramite SPID (il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale) o ancora con i consueti Pin e/o password dei servizi web. La dichiarazione dei redditi 2017 (riferita ai compensi percepiti nel 2016) è disponibile per la sola lettura dallo scorso 18 aprile, mentre dal prossimo 2 maggio sarà modificabile ed integrabile con eventuali dati mancanti. Il 24 luglio 2017 sarà la data di scadenza fissata per il suo invio.
L'anno scorso (precompilata 2016 – redditi 2015) sono stati circa 19 milioni i contribuenti destinatari del modello dichiarativo già compilato, a cui si sono aggiunti, come anche per quest'anno, i restanti 16 milioni utilizzatori del modello Redditi (ex Unico), che fanno perciò stimare in 30 milioni complessivi i componenti della platea di cittadini-contribuenti percettori di reddito su cui calcolare le imposizioni fiscali. Nel 2016, dicevamo, come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate in un suo Comunicato Stampa del 27 luglio 2016, 2 milioni di contribuenti hanno trasmesso il modello autonomamente e nella geografia di utilizzo del servizio a livello provinciale spicca la nostra provincia: Monza e Brianza dove il 16,8% dei cittadini ha scelto questo modo innovativo per adempiere ai propri obblighi fiscali. Vedremo quest'anno quale sarà il tasso di gradimento che riscuoterà questa semplice modalità di adempimento dichiarativo giunta ormai al terzo anno di sperimentazione.
Sul finire vi ricordo, miei cari lettori, di sostenere le nostre attività di consulenza e tutela dei diritti dei consumatori, destinandoci il vostro 5 per mille: CONFCONSUMATORI LOMBARDIA c.f.97295970152

mercoledì 26 aprile 2017

Tariffe di Roaming, addio dal 15 giugno 2017

Dal 15 giugno 2017 si potranno utilizzare i propri dispositivi mobili negli spostamenti all'interno dell'UE pagando lo stesso prezzo che nel proprio paese di origine, ovvero il roaming alle tariffe nazionali.
Il roaming (sostantivo di origine inglese – to roam – che tradurremmo letteralmente con il verbo girovagare, vagare) è l'accordo tra due operatori fornitori del servizio di telefonia mobile, operanti in paesi diversi, in base al quale gli utenti di una società possono utilizzare la rete delle altre.
Prima che la Commissione Europea regolasse il mercato delle tariffe internazionali (con il Regolamento 717 del 2007), i costi che un viaggiatore continentale poteva sostenere per effettuare telefonate con il proprio telefono mobile da un Paese all'altro, variavano notevolmente in funzione della nazionalità raggiunta. Per cercare di uniformare tali spese e nell'ottica di raggiungere una connessione continentale, la Commissione Europea, ha cominciato, appunto nel 2007, a regolare la giungla delle tariffe di roaming, fissando dei “tetti” massimi per questi costi, sia per il consumatore al dettaglio (retail), che per le aziende all'ingrosso (wholesale). Successivi e susseguenti provvedimenti regolatori (come i Regolamenti Ue 531 e 1203 del 2012), hanno ulteriormente ridotto le tariffe di roaming regolamentate: nel 2007 una chiamata internazionale mobile in uscita sarebbe costata 0,49 €/min, ora dal prossimo 15 giugno costerà 0,032 €/min. Un centesimo sarà il costo per SMS inviato mentre per il traffico dati la riduzione sarà più graduale: nell'arco di 5 anni; infatti dal costo di 7,7 €/GB del 15 giugno 2017, si arriverà a 2,5 €/GB dal I gennaio 2022. Tali spese saranno conteggiate come utilizzo nazionale dello smartphone nel caso di opzioni tariffarie a pacchetto.
La regolazione dei prezzi internazionali avrebbe, secondo autorevoli osservatori economici, svolto un importante ruolo nella diminuzione generale delle tariffe telefoniche, in barba a tutti i detrattori delle funzioni e delle potestà legislative in capo alla vituperata Unione Europea.
Infine per i più curiosi, segnalo un simulatore (excel) in grado di confrontare i costi di alcune tariffe a pacchetto offerte dai 28 Stati membri dell'Unione.

lunedì 24 aprile 2017

Prenotazione delle vacanze on-line

Trascorsa la Pasqua ed i brevi “ponti” festivi collegati alle imminenti ricorrenze Istituzionali (25 aprile, I maggio e 2 giugno), che consentono la pianificazione di viaggi e soggiorni “mordi e fuggi”, il prossimo traguardo di riposo dalle fatiche lavorative, e che consentirà una programmazione di più ampio respiro, sarà l'arrivo delle tanto attese ferie estive
La prenotazione delle vacanze avviene sempre più frequentemente attraverso la consultazione di siti web che offrono servizi di comparazione tra i vari elementi costitutivi di un pacchetto turistico. Grazie proprio a questi moderni strumenti, il consumatore può costruirne uno adatto e personalizzato alle proprie specifiche esigenze: dalla scelta di prenotazione del volo a quella dell'alloggio e di tutte le altre tipiche componenti che formano il viaggio.
Nell'ambito delle politiche di rafforzamento della tutela dei consumatori Europei, sviluppate dal Dipartimento Giustizia, Consumatori e Parità di Genere della Commissione Europea e guidato dalla Commissaria Věra Jourová, sono svolti periodicamente i cosiddetti SWEEPS, ovvero delle analisi (screening per usare il termine Inglese) sul rispetto della normativa Europea in ambito consumeristico da parte dei siti web attivi nel continente. L'ultimo monitoraggio effettuato all'inizio di ottobre 2016 e pubblicato lo scorso 7 aprile (2017), ha analizzato la conformità di 352 siti web specializzati nell'offerta di servizi per la comparazione di viaggi e per la prenotazione degli stessi, operanti in 26 paesi della UE più Norvegia ed Islanda. L'analisi ha rilevato che solo 117 (dei 352 monitorati) hanno superato l'esame di conformità e trasparenza della legge Europea, mentre il restante 67 % (235 siti: due terzi del totale) è stato segnalato per ulteriori approfondimenti. I principali tipi di problemi emersi hanno riguardato il prezzo delle offerte, le informazioni, ed il metodo di copertura delle comparazioni. Nel 32,1% dei casi (113 siti) il prezzo presentato nella lista di confronto tra le offerte è risultato diverso da quello finale calcolato all'atto della prenotazione. In altri 106 il metodo di calcolo per ottenere l'ammontare del prezzo finale è stato poco chiaro. Per 91 siti web l'ingannevole disponibilità limitata dell'offerta lascia il dubbio se questa limitazione sia propria del portale o dell'offerente stesso, introducendo un certo grado di scorrettezza commerciale nella stipula contrattuale. Infine molti websites presentano difetti informativi tra cui quelli basilari d'identificazione e localizzazione dello stabilimento di soggiorno. Il prossimo passo sarà quello di contattare i referenti dei siti irregolari per invitarli a regolarizzarsi, diversamente le autorità Nazionali preposte alla tutela dei consumatori (in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) avvieranno procedimenti amministrativi e giudiziari.
Perciò miei cari lettori, quando comprate viaggi on-line seguite questi 7 semplici consigli della Commissione Europea e minimizzerete il rischio che insorgano problemi: 1) Il venditore del servizio di viaggio è contattabile? 2) Hai tutte le informazioni che ti servono sul volo, sull'Hotel ecc..? 3) Sai esattamente quanto ti costerà il servizio? 4) Hai qualche diritto di rimborso se cancelli la tua prenotazione? 5) I termini contrattuali sono consultabili facilmente? 6) Hai riscontrato problemi? 7) Cosa è previsto se il tuo volo ritarda?
Occhio alla penna e buon viaggio.

mercoledì 5 aprile 2017

Veneto Banca – aggiornamento [aprile 2017]

Il caso Veneto Banca e quello della sua cugina Popolare di Vicenza, sono l'ultimo emblema (in ordine di tempo) di risparmio tradito. Per farla breve, i numerosi risparmiatori azionisti della Banca di Montebelluna (nata con la forma della Società Cooperativa e trasformatasi alla fine del 2015 in società per azioni), acquistavano azioni, classificate dalla Consob tra gli strumenti finanziari largamente diffusi tra gli investitori ma illiquidi, a prezzi (deliberati direttamente dal Consiglio di Amministrazione) superiori ai 35 euro/azione, e raggiungevano il loro valore massimo alla fine del 2012, quando venivano vendute a 40,75 €/azione.
Poi... il declino.
La pessima gestione finanziaria dell'Istituto di credito, ha causato la costante e annuale chiusura dei bilanci in perdita ed il conseguente deprezzamento dei valori azionari, fino al varo del necessario aumento di capitale, indispensabile alla sopravvivenza della società stessa. Aumento di capitale formalizzatosi il 30 giugno 2016 con la svalutazione delle 114 milioni di azioni già collocate, e trasformate in “Nuove Azioni” all'irrisorio valore attuale di 0,10 €/azione, in più, questa operazione societaria, è avvenuta con l'emissione di 9,88 miliardi circa di nuove azioni, sottoscritte per l'equivalente di 988 milioni di euro dal Fondo Atlante, che è divenuto così il principale azionista della Banca, con una partecipazione al capitale sociale  pari al 97,64 %.
Per gli investitori un' immane svalutazione e perdita di valore dell'azione, calcolata intorno al 99%. Tradotto in altri termini: chi avesse investito in questi strumenti finanziari nel corso dell'ultimo decennio, dopo il I luglio 2016 avrebbe visto quasi azzerato il suo patrimonio.
Da qui, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, si è impegnato nel risanamento e rilancio dell'Istituto, avallando l'azione di responsabilità (deliberata dall'assemblea dei soci il 16 novembre 2016) contro i precedenti amministratori, e promuovendo tra gli azionisti (75 mila) un'offerta di transazione, ovvero di rimborso pari al 15 % della perdita teorica stimata.
Nel comunicato stampa del 28 marzo 2017, la Banca ha annunciato di aver registrato un'ampia adesione all'offerta proposta: 54.359 azionisti (pari al 73 % circa del totale) e si è detta pronta a rinunciare alla condizione sospensiva del raggiungimento dell'80%, per dare corso agli indennizzi promessi.
Intanto il bilancio 2016 registra un segno rosso per 1,5 miliardi di euro ed il vero risanamento (leggi ricapitalizzazione) procederà ricorrendo alle garanzie pubbliche possibili con il Decreto Salva Risparmio, sempre che gli organi di vigilanza (Banca d'Italia, BCE e Commissione Europea) rilascino il loro assenso. L'evoluzione della vicenda è tutta in divenire, si prospetta anche un'imminente fusione con la Popolare di Vicenza.
Gli azionisti rimasti fuori dalla transazione perché privi dei requisiti o perché contrari nei termini a questa magra consolazione, potranno adire le vie legali nel caso ricorrano inadempimenti regolamentari nella negoziazione dei titoli azionari. Ciascun caso potrà essere valutato dai nostri avvocati. Prenota l'appuntamento al nostro sportello.

mercoledì 29 marzo 2017

La luce sul canone

Il titolo di questo post è la denominazione di un progetto per l'assistenza informativa sul canone TV riscosso nella bolletta elettrica, rivolto ai consumatori ed attuato da un gruppo di associazioni: Cittadinanzattiva (capofila); Movimento Consumatori e Confconsumatori, finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Insieme ad esso, ne sono stati approvati altri 5, tutti riferibili ad altrettanti raggruppamenti delle 20 associazioni di Consumatori che formano il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). Seguendo questo link La Luce sul Canone potrete rispondere ad un breve questionario e valutare quanto siete ferrati in materia di Canone Tv ed eventualmente risolvere eventuali dubbi che dovessero insorgere durante la compilazione, contattando il numero verde 800 82 1614 o la casella e-mail: canonerai@confconsumatori.it.
Ricordiamo brevemente gli elementi normativi essenziali che hanno introdotto l'applicazione del balzello direttamente nel costo della fattura elettrica, così da rinfrescarci la memoria e prepararci alle risposte del questionario. Dobbiamo ritornare con la mente alla fine del 2015, quando il Parlamento approvava la Legge di stabilità 2016, al cui comma 153 dell'unico articolo che la compone, si modificava il Decreto Regio del 1938 (provvedimento istitutivo dell'abbonamento radio-televisivo), introducendo la presunzione di detenzione di un apparecchio TV laddove fosse presente un'utenza elettrica. Sarebbe stato l'abbonato, mediante compilazione e presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita Dichiarazione Sostitutiva, dispensarsi dal pagamento dell'abbonamento allora fissato nell'ammontare di euro 100 e dilazionato in 10 rate mensili. La prima buona notizia è che quest'anno (2017) l'ammontare del canone Tv è diminuito a 90 euro: così come previsto dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2017 (che tra parentesi continua a cambiare nome: adesso si chiama, -per aggiornare i più distratti -: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) e la seconda buona notizia è che … no, in effetti non ce ne sono altre.
Il questionario del progetto ha anche la finalità di raccogliere alcune opinioni dei consumatori che potranno esprimersi sulla destinazione dell'extra gettito ricavato dalla nuova modalità di esazione.

giovedì 23 marzo 2017

L'Educazione Finanziaria

Gli scandali finanziari che hanno funestato il nostro mercato Nazionale del risparmio (vedi alla voce Bond Argentina; caso Parmalat ed altri) e che continuano a minarne la sua credibilità strutturale e la sana trasparenza (risoluzione dei quattro istituti di credito: Banca Marche; Etruria & C.; caso MpS per arrivare ai più recenti delle due popolari Venete), hanno evidenziato, oltre ad uno scorretto comportamento degli amministratori nella gestione delle società emittenti i titoli d'investimento, ed in alcuni casi le inadempienze normative attuate dagli intermediari collocatori di tali strumenti, hanno evidenziato dicevamo, anche una rilevante carenza culturale finanziaria diffusa tra i risparmiatori. Potremmo parlare di un generale analfabetismo finanziario, causa, secondo alcuni osservatori, dell'immobilità registrata in alcuni settori economici e della scarsa dimestichezza con i termini indicatori economici più comuni come Inflazione, tassi d'interesse, volatilità eccetera. Tale analfabetismo impedirebbe anche la comprensione delle politiche economiche attuate dal Governo, e si rifletterebbe sulla libera e consapevole espressione dei diritti elettorali, con la conseguente dilagante proliferazione dei movimenti populisti.
Per tradurre in termini statistici il livello di educazione finanziaria (Financial Literacy) del nostro Paese, possiamo considerare l'indice elaborato da Standard & Poor's (la famosa agenzia di Rating), che valuta, su un campione di 150 mila persone disperse in 140 paesi del mondo, la conoscenza di 4 concetti finanziari fondamentali: la diversificazione del rischio; l'inflazione; l'uso del denaro ed il computo degli interessi. Secondo questa valutazione: il “Global Financial Literacy Survey” :la percentuale di Adulti ferrati su temi finanziari in Italia sarebbe pari al 37% del totale, mentre in Gran Bretagna, per fare alcuni confronti, tale valore raggiungerebbe il 67%, il 66% in Olanda e Germania, il 49% in Spagna, il 45% in Grecia e solo il 26% in Portogallo.
Il quadro desolante appena tracciato ed alcuni altri stimoli: per esempio la pubblicazione della Banca d'Italia che ha rilevato e censito le iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14, hanno spronato Governo e Parlamento a disegnare ed elaborare una Strategia Nazionale per l'educazione Finanziaria. La normativa di riferimento è inclusa nel Decreto Salva Risparmio, convertito nella legge n.15/2017 entrata in vigore lo scorso 22 febbraio, che all'articolo 24 bis traccia le disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riconoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore. In accordo con la definizione data dall'OCSE (l'Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica), l'educazione finanziaria è definita come quel “processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie”. Per dare attuazione alla strategia di programmazione delle iniziative di istruzione in materia finanziaria, il Governo attraverso alcuni suoi ministeri: Economia e Finanza, Sviluppo Economico ed Istruzione, costituisce, entro 6 mesi dalla data di approvazione della legge, un Comitato presieduto da un direttore nominato dal Ministero delle Finanze e composto da 11 membri scelti, tra personalità di comprovata esperienza e competenza nel settore, e designati da Consob, Ivass, Covip, Ocf, Banca d'Italia, Ministero del Lavoro, dell'Istruzione, dello Sviluppo Economico e dal CNCU. Le attività del comitato che si insedierà saranno finanziate con un milione di euro annui.
Valuteremo alla prova dei fatti se questa nuova Strategia Nazionale si rivelerà efficace.

mercoledì 8 marzo 2017

La prescrizione delle bollette energetiche

Numerosi sono i casi di ritardata fatturazione dei consumi energetici domestici. Molti venditori di gas ed elettricità, in passato, ma anche attualmente, hanno sospeso o interrotto il normale ciclo di emissione della fattura per periodi più o meno lunghi (a volte la stasi è stata annuale), ed hanno imputato la causa di questa interruzione a non meglio specificati guasti tecnici ai propri sistemi contabili informatici. La frequenza con cui devono essere emesse le bollette è almeno bimestrale per quelle riferite ai consumi di elettricità, mentre per quelle del gas essa dipende dall'ammontare dei consumi annui. Per una famiglia tipo, questi consumi annuali, sono stimati in 1.400 m3/anno, e anche per loro la periodicità sarà bimestrale. Se le utenze sono invece servite da venditori energetici del mercato libero, la frequenza di emissione potrà essere maggiore: mensile, in ogni caso dipenderà dalle clausole contrattuali di ciascuna fornitura. I consumi energetici esposti in bolletta, potranno avere diversa natura: ci saranno quelli stimati dal venditore (calcolati secondo specifiche variabili come lo storico dei consumi registrati in precedenza); i dati forniti direttamente dal cliente con l'autolettura dei misuratori ed infine quelli rilevati dal distributore.
La sospensione dell'emissione della periodica fattura, potrebbe creare rilevanti disagi al consumatore: nell'immediato; infatti egli forse ne ricaverebbe un implicito vantaggio derivante dalla posticipazione del pagamento, ma sul lungo periodo, quando l'imprevisto sarà risolto, ed il normale ciclo di emissione riprenderà con la sua canonica periodicità, si potrà trovare nel dover saldare bollette d'importo stratosferico (nell'ordine delle migliaia di euro). In alcuni casi, le fatture di conguaglio dei consumi o quelle relative alla disattivazione della fornitura energetica, potrebbero addebitare i costi registrati in anni passati. Qui però c'è un limite temporale entro cui le imprese energetiche potranno legittimamente fatturare i consumi passati e tale limite risulta essere quinquennale: “Si prescrivono in 5 anni (come detta il Codice Civile all'articolo 2948 comma 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Se perciò, miei cari lettori, dovessero recapitarvi una bolletta energetica in cui siano esposti i costi riferiti a periodi passati che superino i 5 anni calcolati dalla data di emissione della bolletta stessa, sarebbe lecito e doveroso, a mio avviso, invocare l'istituto della prescrizione.
L'ultima novità in tema di termine per l'emissione della fattura di chiusura contrattuale (relativamente recente perché la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) sul tema è del 10 marzo 2016 – n.100/2016/R/com), prevede che il venditore di energia elettrica e/o gas, dovrà recapitare al consumatore, la fattura di chiusura entro 6 settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Nel caso in cui questo termine fosse disatteso saranno riconosciuti indennizzi automatici calcolati sui giorni di ritardo registrati, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi superiori ai 90 giorni solari.
I nostri esperti sono a tua disposizione per ogni eventualità, prenota l'appuntamento allo sportello.

lunedì 27 febbraio 2017

L'e-commerce e l'ODR

Si, certo miei cari lettori, me ne rendo conto, il titolo di questo post non assolve esattamente alla sua funzione, quella cioè (come farebbe invece un'intestazione degna del suo nome) di introdurre il lettore all'argomento oggetto dell'articolo. Così lo spiego in questa breve introduzione: si parlerà di commercio elettronico e di risoluzione delle controversie on-line.
Iniziamo dall'e-commerce, dall'attività di acquisto di beni e servizi che i consumatori fanno attraverso i propri dispositivi digitali: pc; smartphone e tablet. Alcuni dati sul fenomeno, che ho tratto dalla periodica pubblicazione di Ecommerce Foundation e riferiti al 2015, riportano per il solo contesto Europeo comprendente la Russia, la presenza di 685 milioni di abitanti di età superiore ai 15 anni di cui il 75% (516 mln) utilizzatori di internet. Tra loro gli e-shoppers sono stati 296 mln: il 43% della popolazione connessa. Il giro d'affari stimato in Europa (in costante e progressivo aumento) è di 505,1 miliardi di dollari: circa un quarto di quello globale ed è stimata nell'8% la quota di vendite on-line rispetto al totale degli acquisti retail. In Italia il 34% di fruitori dell'internet: 17,7 milioni di persone, sono acquirenti digitali. Il volume di scambi è stimato in 18 miliardi di dollari e rappresenta il 2,6% degli acquisti totali fatti dai consumatori. Si acquista principalmente abbigliamento, accessori per la casa ed intrattenimento digitale. Tra i servizi invece il più gettonato è l'acquisto di viaggi, seguito a notevole distanza da quello assicurativo. Un altro dato interessante, derivante dal Flash Eurobarometer 397 (il servizio della Commissione Europea che sonda le tendenze dell'opinione pubblica continentale) è la distribuzione degli acquisti transfrontalieri. Emerge così che il 58 % degli acquisti on-line avviene da aziende domestiche, il 19% è indirizzato verso venditori residenti in altri paesi Ue e solo l'11% è la quota di acquisti da paesi extra-Ue. Sondando il tasso di gradimento, di fiducia degli acquirenti elettronici, l'Eurobarometro registra come 4 consumatori su 10 (il 39%) abbiano ottenuto la merce comprata in ritardo rispetto al termine preventivato, il 22% afferma di aver ricevuto il prodotto danneggiato e l'11% di non averlo ricevuto affatto.
Da qui la necessità di istituire degli organismi di risoluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria, che abbiano l'intento di velocizzare la soluzione dei reclami e di dare attuazione all'obiettivo di un mercato unico digitale al cui interno tutti gli attori in gioco traggano reali benefici dalla sua istituzione, in accordo ad un consolidato concetto di mercato interno: “uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. L'articolo 14 del cosiddetto Regolamento ODR (On-line Dispute Resolution 524/2013 Ue) adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 21 maggio 2013, impone alle aziende che svolgono l'attività di commercio elettronico all'interno dell'Unione Europea, di informare i consumatori loro clienti della possibilità di risolvere attraverso la piattaforma ODR eventuali controversie che dovessero nascere nel rapporto commerciale instaurato. L'informativa dovrà essere esplicita ed indicata sul sito internet dell'azienda con l'introduzione di un banner- link che conduca direttamente alla piattaforma ODR. La procedura è semplice e veloce: facciamo un esempio: il consumatore riceve il bene acquistato on-line ma poniamo che risulti difettoso, reclamerà attraverso la piattaforma ODR, questa trasmetterà la doglianza all'azienda (tradotta nella sua lingua) ed entro 30 giorni il venditore proporrà al consumatore quale organismo di risoluzione adire tra quelli elencati ed abilitati dall'Unione Europea. Una volta scelto “l'arbitro” questo proporrà alle parti una soluzione entro 90 giorni... e vivranno tutti felici e contenti :)
Per assistenza e informazione rivolgiti ai nostri esperti, prenota l'appuntamento.

mercoledì 22 febbraio 2017

I fondi immobiliari, Olinda, Obelisco, Alpha e gli altri

Immobile del Fondo Obelisco, viale Richard Torre E5 Milano
I fondi comuni di investimento immobiliare, presenti in Italia dal 1998, sono una particolare tipologia, classe di prodotti finanziari, caratterizzati da un'attività di investimento prevalente: in misura non inferiore ai 2/3 del proprio patrimonio, nell'acquisto e gestione di immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Sono definiti anche fondi di tipo chiuso, perché la quota di partecipazione al patrimonio del fondo, acquisita nella fase di sottoscrizione ed istituzione del fondo immobiliare stesso, non è rimborsabile fino alla scadenza naturale del ciclo di vita dello strumento finanziario. In alcuni casi però, le quote possono essere negoziate sul mercato regolamentato. Generalmente la durata di un fondo immobiliare è di almeno 10 anni e si articola in due fasi temporali ben distinte: nella prima, la Società di Gestione del Risparmio (SGR) che istituisce e gestisce appunto il fondo, avvia la raccolta di denaro presso i sottoscrittori investitori fino al raggiungimento dell'ammontare di capitale prefissato, che rappresenterà il patrimonio proprio del fondo; collocate così tutte le quote, si darà avvio alla seconda fase: l'attività di selezione e conferimento degli immobili, scelti in base alla loro destinazione d'uso: residenziale; commerciale o aree edificabili, in conformità alle linee guida di gestione formalizzate nel regolamento istitutivo del fondo immobiliare. L'investimento in questa asset class ha un orizzonte temporale medio-lungo, e questo può rappresentare uno svantaggio per l'investitore se lo si somma alla ridotta liquidità e liquidabilità che lo caratterizzano. Di contro, il principale vantaggio potrebbe essere rappresentato dal fatto che il rendimento del fondo risulterebbe svincolato dalle fluttuazioni dei principali indici, indicatori finanziari, che influenzano invece altri strumenti più tradizionali come le azioni e le obbligazioni.
Recentemente le cronache economico-finanziarie raccontano, con sempre più frequenza, i casi di piccoli risparmiatori cosiddetti retail, che sono rimasti vittime di ingenti perdite patrimoniali, causate dalle rilevanti svalutazioni nel valore degli immobili afferiti a questi organismi comuni di gestione del risparmio, che si sono tradotte in un forte deprezzamento della quota di partecipazione al fondo nel momento della sua liquidazione. Passiamone in rassegna alcuni.
Olinda. Il nome suggestivo di questo fondo immobiliare, costituito nel 2004 mediante l'apporto di immobili e la sottoscrizione in denaro di parte delle quote, è inspirato, come recita la nota sul sito istituzionale, al nome di una delle città invisibili immaginate da Italo Calvino, caratterizzata dall'essere una città in continua espansione per cerchi concentrici, dove le mura si espandono portando con sé vecchi edifici, lasciando spazio ad un centro sempre nuovo. 496 mila quote del fondo al prezzo nominale di 500 euro ciascuna, hanno rappresentato la porzione offerta al pubblico, le restanti 522 mila circa sono state quelle assegnate in sede di apporto degli immobili. Il lotto minimo sottoscrivibile era rappresentato da almeno 6 quote e la società di gestione è stata Prelios SGR subentrata all'originaria Pirelli Re. La liquidazione dell'investimento è avvenuto il 31 dicembre 2014 e ha visto assegnare complessivamente 113,15 euro per quota sottoscritta, originando perdite per i quotisti maggiori del 75% del capitale investito. Azioni legali sono in corso di svolgimento.
I 4 Fondi Postali. Usiamo impropriamente questa terminologia semplificativa, per riferirci a quel gruppo di Fondi Immobiliari gestiti da società terze, le cui quote sono state collocate, attraverso la propria rete di uffici Postali, dall'azienda pubblica dei recapiti, sempre più focalizzata sull'attività finanziaria. Tra essi possiamo annoverare i fondi Irs e Obelisco di InvestireRe Sgr, Alpha di IdeaFimit ed Europa Immobiliare1 di Vegagest.
Obelisco è un fondo immobiliare di tipo chiuso alimentato in denaro con il patrimonio derivante dalla sottoscrizione di 100 mila quote nominali, del valore di 2.500 euro ciascuna. Istituito nel 2005 la sua durata, inizialmente stabilita in 10 anni, è stata prorogata di altri 3 fino al 31 dicembre 2018. Dal 14 giugno 2006 le quote del fondo sono negoziabili sul listino dedicato di Borsa Italiana e per avere un'idea di come proceda l'investimento basti pensare che oggi (21 febbraio 2017), l'ultimo prezzo in acquisto è stato di 163,20 €: una perdita potenziale per quota di circa il 94% del valore nominale, sebbene il valore contabile sia stimato in 1.118,33 €.
Irs:Invest Real Security è stato liquidato il 31 dicembre 2016, nato a settembre 2003 era costituito da un patrimonio iniziale di 141 milioni di euro suddiviso in 56.400 quote da 2.500 euro ciascuna. I partecipanti al fondo, così come annunciato dalla società di gestione InvestiRE, saranno rimborsati entro il 31 marzo 2017 con 390 euro per quota (una perdita di circa il 90% del capitale investito!), e Poste, tra i maggiori collocatori, ha già predisposto un piano di ristoro per i suoi clienti, che prevede la stipula di una polizza assicurativa sulla vita del Ramo I della durata di 5 anni, alimentata con il premio derivato dal rimborso delle quote del fondo, a cui Poste aggiungerà la differenza rimanente per arrivare all'intero ammontare del capitale originariamente investito.
Immobile del Fondo Obelisco - Roma
FondoAlpha Il patrimonio immobiliare di questo fondo risulta locato ad enti della pubblica amministrazione, collocato a giugno 2002 ha visto la sottoscrizione di 103.875 quote al prezzo di collocamento di 2.600 euro. A giugno 2016 è stato oggetto di un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa da Blado Investment S.C.A. per 1.156,25 € /quota, attualmente il suo valore di borsa è 1.301 €/quota. La durata iniziale di 15 anni è stata prorogata di altri 15, la scadenza del fondo è così fissata al 27 giugno 2030. Il prossimo 23 febbraio sarà convocata un'assemblea dei partecipanti al fondo con lo scopo di introdurre nel regolamento questo nuovo organo assembleare.
Fondo Europa Immobiliare 1 Le quote di questo fondo immobiliare 113.398 sono state collocate tra settembre e novembre 2004, al prezzo di 2.500 euro ciascuna, la specificità del fondo è quella di investire in immobili situati all'estero: essenzialmente in Paesi dell'Unione Europea. Originariamente fissata in dieci anni la durata di vita del fondo, è stata prorogata per ulteriori 3, e la scadenza è ora prevista al 31 dicembre 2017. In borsa la quota è scambiata a 976,5 € ed il suo valore contabile stimato nel rendiconto semestrale della società di gestione è di 1.314,56 €
Conclusioni. Gli investimenti sommariamente analizzati (tutti gli approfondimenti sono disponibili sui siti internet delle società di gestione), rivelano un sostanziale fallimento nell'attività immobiliare sottostante alla valorizzazione delle quote dei vari fondi, che ne hanno prodotto una cospicua svalutazione a danno dei soliti risparmiatori. Le linee di azione (stragiudiziali prima e giudiziali eventuali in seguito), potrebbero considerare in prima battuta l'osservazione degli obblighi informativi a cui è vincolato l'intermediario finanziario (l'ente cioè che negozia o distribuisce) gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento: Banca; Banco Posta; Sim ecc... e contemporaneamente valutare i regolamenti dei fondi per rilevare eventuali difformità nell'applicazione delle facoltà esercitabili dai vari organi decisionali riconosciuti, come per esempio l'assemblea dei partecipanti al fondo.
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