mercoledì 10 maggio 2017

Il credito ai consumatori con cessione del quinto

Il prestito ai consumatori contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti (pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il finanziamento.
La normativa di riferimento, disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come Testo Unico Bancario – TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati, prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito, viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale), calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.

In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la controversia e di certo le decisioni non mancano. Il 70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel 2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato sopra nell'art.125-sexies del TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario, agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli ulteriori oneri da scontare. Logico noh?

mercoledì 3 maggio 2017

Privacy, nuovo Regolamento Europeo

Il trattamento dei nostri dati personali risulta sempre più spesso fuori dal nostro controllo. Frequentemente ignoriamo o consideriamo con troppa leggerezza i passaggi di mano, il trasferimento, l'uso e perché no il commercio che i titolari e responsabili incaricati del trattamento dei nostri dati personali fanno con essi, a volte, senza il nostro consenso e a nostra insaputa. Inoltre i moderni strumenti tecnologici e la mole di informazioni che transita in ogni momento sulle autostrade informatiche e sui nostri dispositivi connessi alla rete, combinati con la continua espansione dei confini nazionali divenuti ormai continentali, Europei, impongono una revisione organica ed armonizzata alla disciplina della Privacy.
Per tutti questi motivi, nel mese di gennaio 2012 la Commissione Europea, ha presentato il cosiddetto “Pacchetto protezione dati”, composto da due principali strumenti legislativi: il Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2016/680, che diverranno pienamente operativi in tutti gli Stati membri entro il 25 maggio 2018. Il Regolamento disciplina la protezione e la circolazione dei dati personali riferiti a persone fisiche; mentre la Direttiva norma l'uso di questi dati da parte delle Autorità competenti per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
L'indispensabile guida informativa sull'argomento redatta ed elaborata dal Garante della Privacy (la nostra Autorità Nazionale in materia di protezione dei dati personali), a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti necessari, individua ed evidenzia sei macro capitoli oggetto di modifiche e variazioni introdotte dal Regolamento Europeo rispetto alla normativa attuale. Nel primo: i Fondamenti di liceità del trattamento, si conferma che ogni trattamento del dato personale (che secondo definizione è considerato tale una qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, come il nome, l'ubicazione, un identificativo on-line o elementi caratteristici della sua identità fisica, economica, politica e sociale), ogni trattamento dicevamo, deve avere un'idonea base giuridica che potrà essere: il consenso; l'adempimento ad obblighi contrattuali; gli interessi vitali della persona; l'interesse pubblico ecc...Nella sezione dedicata all'informativa, si introducono elementi di maggiore trasparenza a carico del titolare a cui conferiremo i nostri dati: egli dovrà sempre fornire all'interessato i suoi contatti, dirgli se trasferirà i dati in Paesi terzi e con quali strumenti e il loro periodo di conservazione ed informarlo sul diritto a presentare reclamo all'Autorità di controllo. Nel terzo capitolo sono analizzati i diritti degli interessati e le modalità con cui esercitarli. Nel quarto abbiamo gli obblighi disciplinanti il comportamento del titolare, responsabile, incaricato del trattamento. Con il quinto capitolo si introduce la novità più sostanziale del provvedimento regolamentare in materia di privacy: un approccio alla gestione del trattamento dei dati personali in capo ai titolari, basato sull'adozione di misure responsabilizzanti (accountability) atte alla riduzione del rischio che il patrimonio di informazioni raccolte, venga usato in modo difforme a quanto disposto. Infine nell'ultima sezione si disciplina il trasferimento dei dati verso paesi terzi e organismi internazionali.
L'argomento è certamente complesso e questa è solo una breve introduzione che avrebbe però lo scopo di stimolare un minimo approfondimento, affinché si possano esercitare consapevolmente i nostri diritti in materia di protezione dei dati personali.

venerdì 28 aprile 2017

Dichiarazione dei redditi 2017: donaci il tuo 5 per mille

S'incammina verso il traguardo del terzo anno la dichiarazione dei redditi precompilata e si arricchisce di nuove voci di spesa da portare direttamente in detrazione come quelle sostenute per l'acquisto di farmaci, per le visite sanitarie presso psicologi, ottici, radiologi e per i costi delle ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica effettuate sulle parti comuni del condominio e comunicate all'Agenzia delle Entrate dagli amministratori.
Il 730 precompilato è consultabile on-line nell'area riservata del sito dell'Agenzia Fiscale, a cui è possibile accedere con la Carta Nazionale dei Servizi (a patto di possedere idoneo lettore elettronico) oppure tramite SPID (il nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale) o ancora con i consueti Pin e/o password dei servizi web. La dichiarazione dei redditi 2017 (riferita ai compensi percepiti nel 2016) è disponibile per la sola lettura dallo scorso 18 aprile, mentre dal prossimo 2 maggio sarà modificabile ed integrabile con eventuali dati mancanti. Il 24 luglio 2017 sarà la data di scadenza fissata per il suo invio.
L'anno scorso (precompilata 2016 – redditi 2015) sono stati circa 19 milioni i contribuenti destinatari del modello dichiarativo già compilato, a cui si sono aggiunti, come anche per quest'anno, i restanti 16 milioni utilizzatori del modello Redditi (ex Unico), che fanno perciò stimare in 30 milioni complessivi i componenti della platea di cittadini-contribuenti percettori di reddito su cui calcolare le imposizioni fiscali. Nel 2016, dicevamo, come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate in un suo Comunicato Stampa del 27 luglio 2016, 2 milioni di contribuenti hanno trasmesso il modello autonomamente e nella geografia di utilizzo del servizio a livello provinciale spicca la nostra provincia: Monza e Brianza dove il 16,8% dei cittadini ha scelto questo modo innovativo per adempiere ai propri obblighi fiscali. Vedremo quest'anno quale sarà il tasso di gradimento che riscuoterà questa semplice modalità di adempimento dichiarativo giunta ormai al terzo anno di sperimentazione.
Sul finire vi ricordo, miei cari lettori, di sostenere le nostre attività di consulenza e tutela dei diritti dei consumatori, destinandoci il vostro 5 per mille: CONFCONSUMATORI LOMBARDIA c.f.97295970152

mercoledì 26 aprile 2017

Tariffe di Roaming, addio dal 15 giugno 2017

Dal 15 giugno 2017 si potranno utilizzare i propri dispositivi mobili negli spostamenti all'interno dell'UE pagando lo stesso prezzo che nel proprio paese di origine, ovvero il roaming alle tariffe nazionali.
Il roaming (sostantivo di origine inglese – to roam – che tradurremmo letteralmente con il verbo girovagare, vagare) è l'accordo tra due operatori fornitori del servizio di telefonia mobile, operanti in paesi diversi, in base al quale gli utenti di una società possono utilizzare la rete delle altre.
Prima che la Commissione Europea regolasse il mercato delle tariffe internazionali (con il Regolamento 717 del 2007), i costi che un viaggiatore continentale poteva sostenere per effettuare telefonate con il proprio telefono mobile da un Paese all'altro, variavano notevolmente in funzione della nazionalità raggiunta. Per cercare di uniformare tali spese e nell'ottica di raggiungere una connessione continentale, la Commissione Europea, ha cominciato, appunto nel 2007, a regolare la giungla delle tariffe di roaming, fissando dei “tetti” massimi per questi costi, sia per il consumatore al dettaglio (retail), che per le aziende all'ingrosso (wholesale). Successivi e susseguenti provvedimenti regolatori (come i Regolamenti Ue 531 e 1203 del 2012), hanno ulteriormente ridotto le tariffe di roaming regolamentate: nel 2007 una chiamata internazionale mobile in uscita sarebbe costata 0,49 €/min, ora dal prossimo 15 giugno costerà 0,032 €/min. Un centesimo sarà il costo per SMS inviato mentre per il traffico dati la riduzione sarà più graduale: nell'arco di 5 anni; infatti dal costo di 7,7 €/GB del 15 giugno 2017, si arriverà a 2,5 €/GB dal I gennaio 2022. Tali spese saranno conteggiate come utilizzo nazionale dello smartphone nel caso di opzioni tariffarie a pacchetto.
La regolazione dei prezzi internazionali avrebbe, secondo autorevoli osservatori economici, svolto un importante ruolo nella diminuzione generale delle tariffe telefoniche, in barba a tutti i detrattori delle funzioni e delle potestà legislative in capo alla vituperata Unione Europea.
Infine per i più curiosi, segnalo un simulatore (excel) in grado di confrontare i costi di alcune tariffe a pacchetto offerte dai 28 Stati membri dell'Unione.

lunedì 24 aprile 2017

Prenotazione delle vacanze on-line

Trascorsa la Pasqua ed i brevi “ponti” festivi collegati alle imminenti ricorrenze Istituzionali (25 aprile, I maggio e 2 giugno), che consentono la pianificazione di viaggi e soggiorni “mordi e fuggi”, il prossimo traguardo di riposo dalle fatiche lavorative, e che consentirà una programmazione di più ampio respiro, sarà l'arrivo delle tanto attese ferie estive
La prenotazione delle vacanze avviene sempre più frequentemente attraverso la consultazione di siti web che offrono servizi di comparazione tra i vari elementi costitutivi di un pacchetto turistico. Grazie proprio a questi moderni strumenti, il consumatore può costruirne uno adatto e personalizzato alle proprie specifiche esigenze: dalla scelta di prenotazione del volo a quella dell'alloggio e di tutte le altre tipiche componenti che formano il viaggio.
Nell'ambito delle politiche di rafforzamento della tutela dei consumatori Europei, sviluppate dal Dipartimento Giustizia, Consumatori e Parità di Genere della Commissione Europea e guidato dalla Commissaria Věra Jourová, sono svolti periodicamente i cosiddetti SWEEPS, ovvero delle analisi (screening per usare il termine Inglese) sul rispetto della normativa Europea in ambito consumeristico da parte dei siti web attivi nel continente. L'ultimo monitoraggio effettuato all'inizio di ottobre 2016 e pubblicato lo scorso 7 aprile (2017), ha analizzato la conformità di 352 siti web specializzati nell'offerta di servizi per la comparazione di viaggi e per la prenotazione degli stessi, operanti in 26 paesi della UE più Norvegia ed Islanda. L'analisi ha rilevato che solo 117 (dei 352 monitorati) hanno superato l'esame di conformità e trasparenza della legge Europea, mentre il restante 67 % (235 siti: due terzi del totale) è stato segnalato per ulteriori approfondimenti. I principali tipi di problemi emersi hanno riguardato il prezzo delle offerte, le informazioni, ed il metodo di copertura delle comparazioni. Nel 32,1% dei casi (113 siti) il prezzo presentato nella lista di confronto tra le offerte è risultato diverso da quello finale calcolato all'atto della prenotazione. In altri 106 il metodo di calcolo per ottenere l'ammontare del prezzo finale è stato poco chiaro. Per 91 siti web l'ingannevole disponibilità limitata dell'offerta lascia il dubbio se questa limitazione sia propria del portale o dell'offerente stesso, introducendo un certo grado di scorrettezza commerciale nella stipula contrattuale. Infine molti websites presentano difetti informativi tra cui quelli basilari d'identificazione e localizzazione dello stabilimento di soggiorno. Il prossimo passo sarà quello di contattare i referenti dei siti irregolari per invitarli a regolarizzarsi, diversamente le autorità Nazionali preposte alla tutela dei consumatori (in Italia l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) avvieranno procedimenti amministrativi e giudiziari.
Perciò miei cari lettori, quando comprate viaggi on-line seguite questi 7 semplici consigli della Commissione Europea e minimizzerete il rischio che insorgano problemi: 1) Il venditore del servizio di viaggio è contattabile? 2) Hai tutte le informazioni che ti servono sul volo, sull'Hotel ecc..? 3) Sai esattamente quanto ti costerà il servizio? 4) Hai qualche diritto di rimborso se cancelli la tua prenotazione? 5) I termini contrattuali sono consultabili facilmente? 6) Hai riscontrato problemi? 7) Cosa è previsto se il tuo volo ritarda?
Occhio alla penna e buon viaggio.

mercoledì 5 aprile 2017

Veneto Banca – aggiornamento [aprile 2017]

Il caso Veneto Banca e quello della sua cugina Popolare di Vicenza, sono l'ultimo emblema (in ordine di tempo) di risparmio tradito. Per farla breve, i numerosi risparmiatori azionisti della Banca di Montebelluna (nata con la forma della Società Cooperativa e trasformatasi alla fine del 2015 in società per azioni), acquistavano azioni, classificate dalla Consob tra gli strumenti finanziari largamente diffusi tra gli investitori ma illiquidi, a prezzi (deliberati direttamente dal Consiglio di Amministrazione) superiori ai 35 euro/azione, e raggiungevano il loro valore massimo alla fine del 2012, quando venivano vendute a 40,75 €/azione.
Poi... il declino.
La pessima gestione finanziaria dell'Istituto di credito, ha causato la costante e annuale chiusura dei bilanci in perdita ed il conseguente deprezzamento dei valori azionari, fino al varo del necessario aumento di capitale, indispensabile alla sopravvivenza della società stessa. Aumento di capitale formalizzatosi il 30 giugno 2016 con la svalutazione delle 114 milioni di azioni già collocate, e trasformate in “Nuove Azioni” all'irrisorio valore attuale di 0,10 €/azione, in più, questa operazione societaria, è avvenuta con l'emissione di 9,88 miliardi circa di nuove azioni, sottoscritte per l'equivalente di 988 milioni di euro dal Fondo Atlante, che è divenuto così il principale azionista della Banca, con una partecipazione al capitale sociale  pari al 97,64 %.
Per gli investitori un' immane svalutazione e perdita di valore dell'azione, calcolata intorno al 99%. Tradotto in altri termini: chi avesse investito in questi strumenti finanziari nel corso dell'ultimo decennio, dopo il I luglio 2016 avrebbe visto quasi azzerato il suo patrimonio.
Da qui, il nuovo Consiglio di Amministrazione della Banca, si è impegnato nel risanamento e rilancio dell'Istituto, avallando l'azione di responsabilità (deliberata dall'assemblea dei soci il 16 novembre 2016) contro i precedenti amministratori, e promuovendo tra gli azionisti (75 mila) un'offerta di transazione, ovvero di rimborso pari al 15 % della perdita teorica stimata.
Nel comunicato stampa del 28 marzo 2017, la Banca ha annunciato di aver registrato un'ampia adesione all'offerta proposta: 54.359 azionisti (pari al 73 % circa del totale) e si è detta pronta a rinunciare alla condizione sospensiva del raggiungimento dell'80%, per dare corso agli indennizzi promessi.
Intanto il bilancio 2016 registra un segno rosso per 1,5 miliardi di euro ed il vero risanamento (leggi ricapitalizzazione) procederà ricorrendo alle garanzie pubbliche possibili con il Decreto Salva Risparmio, sempre che gli organi di vigilanza (Banca d'Italia, BCE e Commissione Europea) rilascino il loro assenso. L'evoluzione della vicenda è tutta in divenire, si prospetta anche un'imminente fusione con la Popolare di Vicenza.
Gli azionisti rimasti fuori dalla transazione perché privi dei requisiti o perché contrari nei termini a questa magra consolazione, potranno adire le vie legali nel caso ricorrano inadempimenti regolamentari nella negoziazione dei titoli azionari. Ciascun caso potrà essere valutato dai nostri avvocati. Prenota l'appuntamento al nostro sportello.

mercoledì 29 marzo 2017

La luce sul canone

Il titolo di questo post è la denominazione di un progetto per l'assistenza informativa sul canone TV riscosso nella bolletta elettrica, rivolto ai consumatori ed attuato da un gruppo di associazioni: Cittadinanzattiva (capofila); Movimento Consumatori e Confconsumatori, finanziato con i proventi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Insieme ad esso, ne sono stati approvati altri 5, tutti riferibili ad altrettanti raggruppamenti delle 20 associazioni di Consumatori che formano il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). Seguendo questo link La Luce sul Canone potrete rispondere ad un breve questionario e valutare quanto siete ferrati in materia di Canone Tv ed eventualmente risolvere eventuali dubbi che dovessero insorgere durante la compilazione, contattando il numero verde 800 82 1614 o la casella e-mail: canonerai@confconsumatori.it.
Ricordiamo brevemente gli elementi normativi essenziali che hanno introdotto l'applicazione del balzello direttamente nel costo della fattura elettrica, così da rinfrescarci la memoria e prepararci alle risposte del questionario. Dobbiamo ritornare con la mente alla fine del 2015, quando il Parlamento approvava la Legge di stabilità 2016, al cui comma 153 dell'unico articolo che la compone, si modificava il Decreto Regio del 1938 (provvedimento istitutivo dell'abbonamento radio-televisivo), introducendo la presunzione di detenzione di un apparecchio TV laddove fosse presente un'utenza elettrica. Sarebbe stato l'abbonato, mediante compilazione e presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita Dichiarazione Sostitutiva, dispensarsi dal pagamento dell'abbonamento allora fissato nell'ammontare di euro 100 e dilazionato in 10 rate mensili. La prima buona notizia è che quest'anno (2017) l'ammontare del canone Tv è diminuito a 90 euro: così come previsto dal comma 40 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2017 (che tra parentesi continua a cambiare nome: adesso si chiama, -per aggiornare i più distratti -: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”) e la seconda buona notizia è che … no, in effetti non ce ne sono altre.
Il questionario del progetto ha anche la finalità di raccogliere alcune opinioni dei consumatori che potranno esprimersi sulla destinazione dell'extra gettito ricavato dalla nuova modalità di esazione.

giovedì 23 marzo 2017

L'Educazione Finanziaria

Gli scandali finanziari che hanno funestato il nostro mercato Nazionale del risparmio (vedi alla voce Bond Argentina; caso Parmalat ed altri) e che continuano a minarne la sua credibilità strutturale e la sana trasparenza (risoluzione dei quattro istituti di credito: Banca Marche; Etruria & C.; caso MpS per arrivare ai più recenti delle due popolari Venete), hanno evidenziato, oltre ad uno scorretto comportamento degli amministratori nella gestione delle società emittenti i titoli d'investimento, ed in alcuni casi le inadempienze normative attuate dagli intermediari collocatori di tali strumenti, hanno evidenziato dicevamo, anche una rilevante carenza culturale finanziaria diffusa tra i risparmiatori. Potremmo parlare di un generale analfabetismo finanziario, causa, secondo alcuni osservatori, dell'immobilità registrata in alcuni settori economici e della scarsa dimestichezza con i termini indicatori economici più comuni come Inflazione, tassi d'interesse, volatilità eccetera. Tale analfabetismo impedirebbe anche la comprensione delle politiche economiche attuate dal Governo, e si rifletterebbe sulla libera e consapevole espressione dei diritti elettorali, con la conseguente dilagante proliferazione dei movimenti populisti.
Per tradurre in termini statistici il livello di educazione finanziaria (Financial Literacy) del nostro Paese, possiamo considerare l'indice elaborato da Standard & Poor's (la famosa agenzia di Rating), che valuta, su un campione di 150 mila persone disperse in 140 paesi del mondo, la conoscenza di 4 concetti finanziari fondamentali: la diversificazione del rischio; l'inflazione; l'uso del denaro ed il computo degli interessi. Secondo questa valutazione: il “Global Financial Literacy Survey” :la percentuale di Adulti ferrati su temi finanziari in Italia sarebbe pari al 37% del totale, mentre in Gran Bretagna, per fare alcuni confronti, tale valore raggiungerebbe il 67%, il 66% in Olanda e Germania, il 49% in Spagna, il 45% in Grecia e solo il 26% in Portogallo.
Il quadro desolante appena tracciato ed alcuni altri stimoli: per esempio la pubblicazione della Banca d'Italia che ha rilevato e censito le iniziative di educazione finanziaria in Italia nel triennio 2012-14, hanno spronato Governo e Parlamento a disegnare ed elaborare una Strategia Nazionale per l'educazione Finanziaria. La normativa di riferimento è inclusa nel Decreto Salva Risparmio, convertito nella legge n.15/2017 entrata in vigore lo scorso 22 febbraio, che all'articolo 24 bis traccia le disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riconoscendo l'importanza dell'educazione finanziaria come strumento di tutela del consumatore. In accordo con la definizione data dall'OCSE (l'Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica), l'educazione finanziaria è definita come quel “processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie”. Per dare attuazione alla strategia di programmazione delle iniziative di istruzione in materia finanziaria, il Governo attraverso alcuni suoi ministeri: Economia e Finanza, Sviluppo Economico ed Istruzione, costituisce, entro 6 mesi dalla data di approvazione della legge, un Comitato presieduto da un direttore nominato dal Ministero delle Finanze e composto da 11 membri scelti, tra personalità di comprovata esperienza e competenza nel settore, e designati da Consob, Ivass, Covip, Ocf, Banca d'Italia, Ministero del Lavoro, dell'Istruzione, dello Sviluppo Economico e dal CNCU. Le attività del comitato che si insedierà saranno finanziate con un milione di euro annui.
Valuteremo alla prova dei fatti se questa nuova Strategia Nazionale si rivelerà efficace.

mercoledì 8 marzo 2017

La prescrizione delle bollette energetiche

Numerosi sono i casi di ritardata fatturazione dei consumi energetici domestici. Molti venditori di gas ed elettricità, in passato, ma anche attualmente, hanno sospeso o interrotto il normale ciclo di emissione della fattura per periodi più o meno lunghi (a volte la stasi è stata annuale), ed hanno imputato la causa di questa interruzione a non meglio specificati guasti tecnici ai propri sistemi contabili informatici. La frequenza con cui devono essere emesse le bollette è almeno bimestrale per quelle riferite ai consumi di elettricità, mentre per quelle del gas essa dipende dall'ammontare dei consumi annui. Per una famiglia tipo, questi consumi annuali, sono stimati in 1.400 m3/anno, e anche per loro la periodicità sarà bimestrale. Se le utenze sono invece servite da venditori energetici del mercato libero, la frequenza di emissione potrà essere maggiore: mensile, in ogni caso dipenderà dalle clausole contrattuali di ciascuna fornitura. I consumi energetici esposti in bolletta, potranno avere diversa natura: ci saranno quelli stimati dal venditore (calcolati secondo specifiche variabili come lo storico dei consumi registrati in precedenza); i dati forniti direttamente dal cliente con l'autolettura dei misuratori ed infine quelli rilevati dal distributore.
La sospensione dell'emissione della periodica fattura, potrebbe creare rilevanti disagi al consumatore: nell'immediato; infatti egli forse ne ricaverebbe un implicito vantaggio derivante dalla posticipazione del pagamento, ma sul lungo periodo, quando l'imprevisto sarà risolto, ed il normale ciclo di emissione riprenderà con la sua canonica periodicità, si potrà trovare nel dover saldare bollette d'importo stratosferico (nell'ordine delle migliaia di euro). In alcuni casi, le fatture di conguaglio dei consumi o quelle relative alla disattivazione della fornitura energetica, potrebbero addebitare i costi registrati in anni passati. Qui però c'è un limite temporale entro cui le imprese energetiche potranno legittimamente fatturare i consumi passati e tale limite risulta essere quinquennale: “Si prescrivono in 5 anni (come detta il Codice Civile all'articolo 2948 comma 4) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Se perciò, miei cari lettori, dovessero recapitarvi una bolletta energetica in cui siano esposti i costi riferiti a periodi passati che superino i 5 anni calcolati dalla data di emissione della bolletta stessa, sarebbe lecito e doveroso, a mio avviso, invocare l'istituto della prescrizione.
L'ultima novità in tema di termine per l'emissione della fattura di chiusura contrattuale (relativamente recente perché la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) sul tema è del 10 marzo 2016 – n.100/2016/R/com), prevede che il venditore di energia elettrica e/o gas, dovrà recapitare al consumatore, la fattura di chiusura entro 6 settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. Nel caso in cui questo termine fosse disatteso saranno riconosciuti indennizzi automatici calcolati sui giorni di ritardo registrati, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi superiori ai 90 giorni solari.
I nostri esperti sono a tua disposizione per ogni eventualità, prenota l'appuntamento allo sportello.

lunedì 27 febbraio 2017

L'e-commerce e l'ODR

Si, certo miei cari lettori, me ne rendo conto, il titolo di questo post non assolve esattamente alla sua funzione, quella cioè (come farebbe invece un'intestazione degna del suo nome) di introdurre il lettore all'argomento oggetto dell'articolo. Così lo spiego in questa breve introduzione: si parlerà di commercio elettronico e di risoluzione delle controversie on-line.
Iniziamo dall'e-commerce, dall'attività di acquisto di beni e servizi che i consumatori fanno attraverso i propri dispositivi digitali: pc; smartphone e tablet. Alcuni dati sul fenomeno, che ho tratto dalla periodica pubblicazione di Ecommerce Foundation e riferiti al 2015, riportano per il solo contesto Europeo comprendente la Russia, la presenza di 685 milioni di abitanti di età superiore ai 15 anni di cui il 75% (516 mln) utilizzatori di internet. Tra loro gli e-shoppers sono stati 296 mln: il 43% della popolazione connessa. Il giro d'affari stimato in Europa (in costante e progressivo aumento) è di 505,1 miliardi di dollari: circa un quarto di quello globale ed è stimata nell'8% la quota di vendite on-line rispetto al totale degli acquisti retail. In Italia il 34% di fruitori dell'internet: 17,7 milioni di persone, sono acquirenti digitali. Il volume di scambi è stimato in 18 miliardi di dollari e rappresenta il 2,6% degli acquisti totali fatti dai consumatori. Si acquista principalmente abbigliamento, accessori per la casa ed intrattenimento digitale. Tra i servizi invece il più gettonato è l'acquisto di viaggi, seguito a notevole distanza da quello assicurativo. Un altro dato interessante, derivante dal Flash Eurobarometer 397 (il servizio della Commissione Europea che sonda le tendenze dell'opinione pubblica continentale) è la distribuzione degli acquisti transfrontalieri. Emerge così che il 58 % degli acquisti on-line avviene da aziende domestiche, il 19% è indirizzato verso venditori residenti in altri paesi Ue e solo l'11% è la quota di acquisti da paesi extra-Ue. Sondando il tasso di gradimento, di fiducia degli acquirenti elettronici, l'Eurobarometro registra come 4 consumatori su 10 (il 39%) abbiano ottenuto la merce comprata in ritardo rispetto al termine preventivato, il 22% afferma di aver ricevuto il prodotto danneggiato e l'11% di non averlo ricevuto affatto.
Da qui la necessità di istituire degli organismi di risoluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria, che abbiano l'intento di velocizzare la soluzione dei reclami e di dare attuazione all'obiettivo di un mercato unico digitale al cui interno tutti gli attori in gioco traggano reali benefici dalla sua istituzione, in accordo ad un consolidato concetto di mercato interno: “uno spazio senza frontiere interne nel quale sia assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. L'articolo 14 del cosiddetto Regolamento ODR (On-line Dispute Resolution 524/2013 Ue) adottato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 21 maggio 2013, impone alle aziende che svolgono l'attività di commercio elettronico all'interno dell'Unione Europea, di informare i consumatori loro clienti della possibilità di risolvere attraverso la piattaforma ODR eventuali controversie che dovessero nascere nel rapporto commerciale instaurato. L'informativa dovrà essere esplicita ed indicata sul sito internet dell'azienda con l'introduzione di un banner- link che conduca direttamente alla piattaforma ODR. La procedura è semplice e veloce: facciamo un esempio: il consumatore riceve il bene acquistato on-line ma poniamo che risulti difettoso, reclamerà attraverso la piattaforma ODR, questa trasmetterà la doglianza all'azienda (tradotta nella sua lingua) ed entro 30 giorni il venditore proporrà al consumatore quale organismo di risoluzione adire tra quelli elencati ed abilitati dall'Unione Europea. Una volta scelto “l'arbitro” questo proporrà alle parti una soluzione entro 90 giorni... e vivranno tutti felici e contenti :)
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mercoledì 22 febbraio 2017

I fondi immobiliari, Olinda, Obelisco, Alpha e gli altri

Immobile del Fondo Obelisco, viale Richard Torre E5 Milano
I fondi comuni di investimento immobiliare, presenti in Italia dal 1998, sono una particolare tipologia, classe di prodotti finanziari, caratterizzati da un'attività di investimento prevalente: in misura non inferiore ai 2/3 del proprio patrimonio, nell'acquisto e gestione di immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Sono definiti anche fondi di tipo chiuso, perché la quota di partecipazione al patrimonio del fondo, acquisita nella fase di sottoscrizione ed istituzione del fondo immobiliare stesso, non è rimborsabile fino alla scadenza naturale del ciclo di vita dello strumento finanziario. In alcuni casi però, le quote possono essere negoziate sul mercato regolamentato. Generalmente la durata di un fondo immobiliare è di almeno 10 anni e si articola in due fasi temporali ben distinte: nella prima, la Società di Gestione del Risparmio (SGR) che istituisce e gestisce appunto il fondo, avvia la raccolta di denaro presso i sottoscrittori investitori fino al raggiungimento dell'ammontare di capitale prefissato, che rappresenterà il patrimonio proprio del fondo; collocate così tutte le quote, si darà avvio alla seconda fase: l'attività di selezione e conferimento degli immobili, scelti in base alla loro destinazione d'uso: residenziale; commerciale o aree edificabili, in conformità alle linee guida di gestione formalizzate nel regolamento istitutivo del fondo immobiliare. L'investimento in questa asset class ha un orizzonte temporale medio-lungo, e questo può rappresentare uno svantaggio per l'investitore se lo si somma alla ridotta liquidità e liquidabilità che lo caratterizzano. Di contro, il principale vantaggio potrebbe essere rappresentato dal fatto che il rendimento del fondo risulterebbe svincolato dalle fluttuazioni dei principali indici, indicatori finanziari, che influenzano invece altri strumenti più tradizionali come le azioni e le obbligazioni.
Recentemente le cronache economico-finanziarie raccontano, con sempre più frequenza, i casi di piccoli risparmiatori cosiddetti retail, che sono rimasti vittime di ingenti perdite patrimoniali, causate dalle rilevanti svalutazioni nel valore degli immobili afferiti a questi organismi comuni di gestione del risparmio, che si sono tradotte in un forte deprezzamento della quota di partecipazione al fondo nel momento della sua liquidazione. Passiamone in rassegna alcuni.
Olinda. Il nome suggestivo di questo fondo immobiliare, costituito nel 2004 mediante l'apporto di immobili e la sottoscrizione in denaro di parte delle quote, è inspirato, come recita la nota sul sito istituzionale, al nome di una delle città invisibili immaginate da Italo Calvino, caratterizzata dall'essere una città in continua espansione per cerchi concentrici, dove le mura si espandono portando con sé vecchi edifici, lasciando spazio ad un centro sempre nuovo. 496 mila quote del fondo al prezzo nominale di 500 euro ciascuna, hanno rappresentato la porzione offerta al pubblico, le restanti 522 mila circa sono state quelle assegnate in sede di apporto degli immobili. Il lotto minimo sottoscrivibile era rappresentato da almeno 6 quote e la società di gestione è stata Prelios SGR subentrata all'originaria Pirelli Re. La liquidazione dell'investimento è avvenuto il 31 dicembre 2014 e ha visto assegnare complessivamente 113,15 euro per quota sottoscritta, originando perdite per i quotisti maggiori del 75% del capitale investito. Azioni legali sono in corso di svolgimento.
I 4 Fondi Postali. Usiamo impropriamente questa terminologia semplificativa, per riferirci a quel gruppo di Fondi Immobiliari gestiti da società terze, le cui quote sono state collocate, attraverso la propria rete di uffici Postali, dall'azienda pubblica dei recapiti, sempre più focalizzata sull'attività finanziaria. Tra essi possiamo annoverare i fondi Irs e Obelisco di InvestireRe Sgr, Alpha di IdeaFimit ed Europa Immobiliare1 di Vegagest.
Obelisco è un fondo immobiliare di tipo chiuso alimentato in denaro con il patrimonio derivante dalla sottoscrizione di 100 mila quote nominali, del valore di 2.500 euro ciascuna. Istituito nel 2005 la sua durata, inizialmente stabilita in 10 anni, è stata prorogata di altri 3 fino al 31 dicembre 2018. Dal 14 giugno 2006 le quote del fondo sono negoziabili sul listino dedicato di Borsa Italiana e per avere un'idea di come proceda l'investimento basti pensare che oggi (21 febbraio 2017), l'ultimo prezzo in acquisto è stato di 163,20 €: una perdita potenziale per quota di circa il 94% del valore nominale, sebbene il valore contabile sia stimato in 1.118,33 €.
Irs:Invest Real Security è stato liquidato il 31 dicembre 2016, nato a settembre 2003 era costituito da un patrimonio iniziale di 141 milioni di euro suddiviso in 56.400 quote da 2.500 euro ciascuna. I partecipanti al fondo, così come annunciato dalla società di gestione InvestiRE, saranno rimborsati entro il 31 marzo 2017 con 390 euro per quota (una perdita di circa il 90% del capitale investito!), e Poste, tra i maggiori collocatori, ha già predisposto un piano di ristoro per i suoi clienti, che prevede la stipula di una polizza assicurativa sulla vita del Ramo I della durata di 5 anni, alimentata con il premio derivato dal rimborso delle quote del fondo, a cui Poste aggiungerà la differenza rimanente per arrivare all'intero ammontare del capitale originariamente investito.
Immobile del Fondo Obelisco - Roma
FondoAlpha Il patrimonio immobiliare di questo fondo risulta locato ad enti della pubblica amministrazione, collocato a giugno 2002 ha visto la sottoscrizione di 103.875 quote al prezzo di collocamento di 2.600 euro. A giugno 2016 è stato oggetto di un'Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) promossa da Blado Investment S.C.A. per 1.156,25 € /quota, attualmente il suo valore di borsa è 1.301 €/quota. La durata iniziale di 15 anni è stata prorogata di altri 15, la scadenza del fondo è così fissata al 27 giugno 2030. Il prossimo 23 febbraio sarà convocata un'assemblea dei partecipanti al fondo con lo scopo di introdurre nel regolamento questo nuovo organo assembleare.
Fondo Europa Immobiliare 1 Le quote di questo fondo immobiliare 113.398 sono state collocate tra settembre e novembre 2004, al prezzo di 2.500 euro ciascuna, la specificità del fondo è quella di investire in immobili situati all'estero: essenzialmente in Paesi dell'Unione Europea. Originariamente fissata in dieci anni la durata di vita del fondo, è stata prorogata per ulteriori 3, e la scadenza è ora prevista al 31 dicembre 2017. In borsa la quota è scambiata a 976,5 € ed il suo valore contabile stimato nel rendiconto semestrale della società di gestione è di 1.314,56 €
Conclusioni. Gli investimenti sommariamente analizzati (tutti gli approfondimenti sono disponibili sui siti internet delle società di gestione), rivelano un sostanziale fallimento nell'attività immobiliare sottostante alla valorizzazione delle quote dei vari fondi, che ne hanno prodotto una cospicua svalutazione a danno dei soliti risparmiatori. Le linee di azione (stragiudiziali prima e giudiziali eventuali in seguito), potrebbero considerare in prima battuta l'osservazione degli obblighi informativi a cui è vincolato l'intermediario finanziario (l'ente cioè che negozia o distribuisce) gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento: Banca; Banco Posta; Sim ecc... e contemporaneamente valutare i regolamenti dei fondi per rilevare eventuali difformità nell'applicazione delle facoltà esercitabili dai vari organi decisionali riconosciuti, come per esempio l'assemblea dei partecipanti al fondo.
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mercoledì 15 febbraio 2017

Uber, la protesta dei tassisti e la Sharing Economy

Uber è un'azienda Californiana lanciata sul mercato nel 2010 fondata da Travis Kalanick e Garret Camp. L'attività prevalente è quella di fornire un servizio di trasporto automobilistico privato attraverso un software: un'app. Uber favorisce l'incontro tra la domanda di mobilità dei passeggeri e l'offerta di tragitti degli autisti. Il costo del servizio viene calcolato in base alla distanza percorsa se la velocità è superiore a 17 km/h, o al tempo se dovesse essere invece inferiore, a cui sarà applicata una maggiorazione o una diminuzione in base alle richieste di trasporto ed alle offerte, relative a quella tratta, valutate in tempo reale (Uber surge pricing). La spesa per il trasporto viene addebitata direttamente sulla carta di credito del passeggero comunicata dal medesimo durante la fase di registrazione all'applicazione, ed allo stesso modo, questa volta però in accredito, sarà remunerato l'autista: non c'è alcuno scambio diretto di denaro tra gli utenti. Il servizio si articola in 6 fasce differenziate in base al modello di auto disponibile: dall'utilitaria al Suv passando per l'auto di lusso e il van a 6 posti. Uber Taxi e Uber Black rappresentano i classici servizi di Taxi e noleggio con conducente offerti direttamente dall'azienda.
Il segmento UberPop, quello che ha scatenato in tutta Europa l'insurrezione dei sindacati dei tassisti, è la vera innovazione proposta dalla società Americana. Gli autisti, non professionisti, sono arruolati attraverso l'applicazione, ed i requisiti richiesti sono davvero minimi: avere un'età maggiore di 21 anni; possedere una patente di guida; un'auto immatricolata almeno nel 2006 o più recente ed infine avere la fedina penale immacolata. I tassisti, il cui ruolo nell'ambito del trasporto pubblico Nazionale è regolato dalla specifica normativa di settore, si sono visti sottratti ampi segmenti di mercato, e si sentono così minacciati da quest'attività, che giudicano illegale per l'alto tasso di concorrenza sleale introdotto dal nuovo soggetto. Inoltre esistono forti dubbi sulla reale professionalità dei neo autisti e sulla garanzia nella sicurezza del trasporto. Attualmente UberPOP è considerata fuorilegge e la sua operatività è stata sospesa sull'intero territorio Nazionale dalla sentenza del Tribunale di Milano di luglio 2015, che avrebbe condannato l'azienda ad esercizio della professione senza licenza. Resta attivo il solo UberBLACK (il servizio di noleggio con conducente).
Uber rappresenta un valido esempio, applicato al trasporto, di quello che probabilmente ci riserverà il prossimo futuro: la Sharing Economy. Un modello economico basato sulla condivisione dei beni di consumo, fondato sul loro uso e ri-uso: sull'accesso al bene più che sulla sua proprietà. Anche le istituzioni Europee e le legislazioni Nazionali saranno sempre più impegnate a regolare questo nuovo modo di partecipare alla vita economica da parte dei consumatori, che rivestiranno il loro proprio ruolo, ma che potranno altresì ricoprire anche quello delle loro controparti: ovvero essere loro stessi fornitori di servizi. Sarà in grado questo nuovo modello economico di redistribuire la ricchezza prodotta più equamente di quanto faccia il modello capitalistico?

mercoledì 25 gennaio 2017

Sovraindebitamento e piano del consumatore

un sovraindebitato
La situazione di crisi economica generata dal sovraindebitamento può essere risolta ricorrendo alle procedure previste dalla legge 3 del 27 gennaio 2012. Per ragioni di semplicità e di conformità all'attività svolta da questa associazione di consumatori, focalizzeremo l'attenzione solo sulla modalità di composizione della crisi dedicata esclusivamente al consumatore. Iniziamo proprio dalla definizione di sovraindebitamento, così come enunciata nella disposizione normativa: il Sovraindebitamento è: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Semplificando: è quella condizione economica in cui non riusciamo più a saldare tempestivamente le rate del mutuo e/o dei finanziamenti contratti per l'acquisto dell'auto, dei mobili e degli elettrodomestici. Questa condizione potrebbe verificarsi a causa di un'eccessiva fiducia nelle proprie capacità di reddito e determinare così una forte propensione alla spesa della famiglia, con il conseguente raggiungimento dello stato di sovraindebitamento, che in questo caso potrà definirsi attivo. Nel sovraindebitamento passivo, invece saranno fattori traumatici esterni, congiunturali (come per esempio la perdita del lavoro) a provocare lo stato di insolvenza temporaneo.
La composizione della crisi. Preso coscienza dello stato di crisi in cui potremmo essere precipitati (bando allo sconforto, niente è perduto! Ndr) valutiamo ora quali meccanismi di risoluzione potremmo adottare per risalire la china. Prima di tutto (così prevede la legge) abbiamo bisogno di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che attraverso la figura del gestore (colui che materialmente ci accompagnerà verso l'emersione), provvederà alla redazione di un “piano” attraverso cui raggiungere un accordo di composizione dei debiti con i creditori. Gli Organismi sono accreditati presso il Ministero della Giustizia (se ne contano 89), organizzati nell'apposito registro, diviso nelle due sezioni: A e B, nella prima rientrano quegli enti riconosciuti di diritto (come per esempio quelli istituiti dalle Camere di Commercio o dai vari Ordini professionali: Commercialisti; Avvocati e Notai), mentre nella seconda (la sezione B) troviamo tutti gli altri, che rispettano ogni requisito previsto dal Decreto Ministeriale istitutivo.
Omologazione. Predisposto il piano di rientro, il Gestore della crisi, lo presenterà al Presidente del Tribunale del circondario giudiziario a cui afferisce il comune di residenza del consumatore, che dopo aver vagliato le condizioni di ammissibilità, pronuncerà il decreto di apertura, in cui si darà avvio alla fase in cui i
uno risolto
creditori valuteranno il piano proposto dal debitore (con l'ausilio dell'organo imparziale ed indipendente) ed accetteranno o meno la sua attuazione. Sarà necessario che almeno il 60% dei creditori accolga il prospetto perché si raggiunga l'accordo e perché il giudice omologhi l'intesa.
Costi. Naturalmente, come è ovvio, questo servizio ha un costo, che è però definito nei limiti massimi dal Decreto Ministeriale 202 del 24 settembre 2014 e potrebbe variare in funzione dell'Organismo scelto. Nel nostro circondario sono operativi gli Organismi di Composizione della Crisi istituiti dall'Ordine degli Avvocati di Milano, dagli ordini dei Commercialisti di Milano e di Monza e l'ultimo nato (iscritto nel registro del Ministero dal 14 settembre 2016): istituito dalla Camera Arbitrale di Milano a cui partecipa anche la Camera di Commercio di Monza e Brianza. L'avvio dell'istanza con l'OCC Camerale, per esempio, ha un costo iniziale (un acconto) di 244 euro iva inclusa a cui aggiungere 16 euro di marca da bollo. I costi da sommare durante le fasi di composizione della crisi, corrisponderanno ai valori minimi definiti dal Decreto Ministeriale e saranno scontati del 30% se il debitore riveste la qualifica di consumatore: ovvero aver contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta. In particolare tali costi varieranno in funzione della complessità del caso: numero dei creditori; entità dell'attivo; del passivo e attività accessorie svolte. Per il consumatore, i parametri oscilleranno tra lo 0,19% e lo 0,94% per i primi 81 mila euro circa di passivo accertato sul piano del consumatore omologato, e diminuiranno a 0,06% e 0,46% per le somme eccedenti tale limite.
I nostri esperti sono a disposizione per ogni eventualità, prenota il tuo appuntamento.

mercoledì 18 gennaio 2017

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie

Nel panorama arbitrale Italiano, figlio del più ampio filone giuridico classificabile tra i metodi alternativi per la risoluzione delle controversie economiche (negli ambiti più disparati: dai contenziosi telefonici a quelli energetici, senza tralasciare i bancari), alternativi alla Giustizia ordinaria (sempre più inefficiente e inefficace), possiamo gaudiosamente annunciare l'arrivo del nuovo nato: l'Arbitro per le controversie Finanziarie (Acf).
Il nuovo organismo, attivo presso la Consob (la Commissione Nazionale per le società e la Borsa, Autorità di vigilanza dei mercati finanziari), che ne ha definito il regolamento operativo ed individuato nel suo organigramma un proprio Ufficio (l'Ufficio di Segreteria Tecnica per l'Arbitro), è operativo da lunedì 9 gennaio 2017. L'Istituto da' attuazione alla direttiva Europea 2013/11/UE che disciplina le misure di risoluzione alternative delle controversie dei consumatori (Adr: Alternative dispute resolution), ed il Decreto Legislativo 130/2015 che la recepisce nel nostro ordinamento, modifica il codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), inserendo nella parte V della norma il nuovo Titolo II-bis: “Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie”, in cui si dettano le disposizioni generali di uniformità dei vari organismi dedicati alle Adr, tra cui quelli gestiti dalle Autorità di settore.
Adire l'Arbitro per le Controversie Finanziarie è gratuito per l'investitore retail (il classico piccolo risparmiatore) ed i requisiti per avviare il ricorso sono: l'ammontare della somma oggetto della controversia: fino a 500.000 euro; ed avere già inoltrato reclamo all'intermediario senza avere ottenuto risposta e/o riscontro insoddisfacente entro il termine di 60 giorni previsto dalla legge.
La presentazione del ricorso avviene on-line attraverso la sezione del sito dedicata ed un filmato esplicativo ne racconta tutte le fasi operative. Tutti gli intermediari: Banche; Sim; Sgr e altri, sono obbligati all'adesione alla procedura, che si concluderà nell'arco temporale massimo di 6 mesi dall'avvio.
Il collegio arbitrale è costituito da 5 membri: il Presidente Giampaolo Edoardo Barbuzzi (dirigente Consob); 2 di designazione Consob (Daniela Morgante e Marilena Rispoli Farina); 1 indicato dal Cncu (il Consiglio Nazionale di Consumatori e Utenti): Giorgio Afferni ed infine l'ultimo designato dagli intermediari: Giuseppe Guizzi. Sono poi stati nominati (il 19 dicembre scorso) 10 supplenti che evadano eventuali carichi di lavoro eccessivi attribuiti al solo collegio.
Le premesse perché lo strumento si riveli utile ed incisivo ci sono tutte, solo la prova sul campo, che certo non mancherà, considerate le numerose crisi finanziarie legate agli Istituti di credito nostrani (primi fra tutti le due Banche Venete), che hanno travolto alcune centinaia di migliaia di investitori, ci assicurerà sull'efficacia delle decisioni del nuovo Arbitro.
I nostri esperti sono a disposizione per tutta la consulenza e l'assistenza necessarie al caso.

mercoledì 11 gennaio 2017

Saldi Invernali 2017

Cari lettori, come di consueto, in questo periodo dell'anno (il primo post del 2017), rispolveriamo la regolamentazione delle vendite di fine stagione: i saldi. Il quadro normativo di riferimento Nazionale all'interno del quale si muovono le disposizioni Regionali, è il Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998, in cui si riforma la disciplina relativa al settore del commercio. In Lombardia, il testo unico che norma la materia (commercio e fiere) è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 e gli articoli che dobbiamo richiamare sono il 115 dal titolo: “Vendite di fine stagione” ed il 117: “Informazione e tutela del consumatore”. Iniziamo proprio dalla natura dei beni che potranno essere oggetto della vendita di fine stagione da parte degli operatori commerciali, la cui finalità è quella di smerciare (esitare) prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli di moda, che se non venduti entro breve tempo siano suscettibili di una notevole diminuzione di prezzo. Questa particolare tipologia di vendite (è sempre l'articolo 115 che lo sostiene), si potrà svolgere in due soli periodi dell'anno, della durata massima di 60 giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le Camere di Commercio, le associazioni dei Commercianti e quelle dei Consumatori. Dal gennaio 2012 l'inizio dei saldi invernali, così come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale 2667 del 14 dicembre 2011, cade il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, quest'anno coincidente con giovedì 5 gennaio e calcolando la durata bimestrale (60 giorni per la precisione), si concluderanno il 6 marzo 2017, per lasciare poi spazio a quelli estivi che inizieranno invece il primo sabato del mese di luglio: il I. 
Gli obblighi verso i consumatori, che i venditori dovranno rispettare, sono quelli di pubblicità del prezzo: dovrà essere infatti esposto il prezzo iniziale del bene e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà del negoziante indicare anche il costo finale ribassato. Le merci oggetto di vendita straordinaria, dovranno essere fisicamente separate dalle altre ed il consumatore dovrà avere la piena ed univoca percezione di quali beni siano oggetto della vendita scontata. Infine sarà sempre valida ed applicabile la norma sulla garanzia legale post-vendita, in cui il rivenditore sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Gli organi di vigilanza cureranno il rispetto delle norme sommariamente elencate e potranno punire le violazioni con una sanzione pecuniaria amministrativa d'importo variabile tra i 500 e 3000 euro.
Perciò occhio alla penna e buoni affari.

mercoledì 21 dicembre 2016

La TUTELA SIMILE nel mercato dell'energia elettrica

Dal I gennaio prossimo (2017), sarà operativo un nuovo segmento di mercato nell'ambito della fornitura di energia elettrica, che si inserirà a metà strada tra i due già operanti: quello di Maggior Tutela e quello Libero: sarà l'approvvigionamento elettrico in regime di Tutela Simile.
In previsione di una completa liberalizzazione del mercato energetico, avviata nel 2007 con il recepimento delle due direttive Europee in materia, che avverrà dal I luglio 2018 (salvo deroghe), la porzione di mercato in regime di Maggior Tutela, quello in cui le tariffe e le condizioni contrattuali sono definite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), andrà definitivamente in pensione, per lasciare spazio alla totale libertà economica (é il mercato bellezza! Ndr). Per accompagnare i consumatori, almeno quelli che in questi anni sono rimasti fedeli ai loro fornitori elettrici originari, sulla frontiera di questo nuovo mercato liberalizzato, l'Autorità per l'energia, ha escogitato una fase transitoria in cui i nuovi attori economici cominceranno a familiarizzare con l'agognata libertà, ed ha varato la Tutela Simile.
Il contratto di fornitura per l'energia elettrica di Tutela Simile potrà essere stipulato solo on-line (e qui l'immarcescibile regolatore ha riconosciuto la figura dei facilitatori: soggetti deputati -come le associazioni dei consumatori- a guidare il cliente finale nella scelta del fornitore più adeguato), durerà 12 mesi, ed avrà condizioni contrattuali definite dall'Autorità però con una maggiore convenienza economica: perché vedrà l'applicazione, da parte del venditore scelto, di un bonus una tantum, che sconterà la tariffa definita trimestralmente dall'Autorità per l'energia. La migrazione sarà volontaria e la scelta del nuovo venditore di energia elettrica potrà avvenire consultando il portale della Tutela Simile (portateTutelaSimile.it) gestito ed organizzato dall'Acquirente Unico. Alla scadenza dell'accordo commerciale, annuale, il cliente finale potrà scegliere se tornare nella Maggior Tutela (fino alla sua operatività ex lege) o stipulare un nuovo contratto nel mercato libero, ma se non compirà nessuna scelta rimarrà con il fornitore scelto, che applicherà le condizioni della sua offerta libera, corretta secondo una struttura definita dall'Autorità.
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mercoledì 14 dicembre 2016

La portabilità del Conto Corrente

Dalla fine del mese di giugno 2015 i prestatori di servizi di pagamento (le banche per intenderci), presso cui il consumatore detenga un rapporto di conto corrente (un conto di pagamento per la precisione ndr), sono obbligati a svolgere completamente il “servizio di trasferimento” entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente. Il servizio di trasferimento è l'insieme di quelle operazioni finanziarie autorizzate dal titolare del rapporto di conto: come il pagamento di bonifici ricorrenti (ad esempio il pagamento delle bollette energetiche e/o telefoniche, l'addebito della rata del mutuo ecc...), o bonifici in entrata: quali l'accredito dello stipendio, della pensione o altri redditi, incluso il saldo positivo, che il consumatore voglia portare da un Istituto ad un altro, senza necessariamente chiudere il conto corrente di origine.
L'intera procedura di trasferimento è normata dall'articolo 2 del Decreto Legge 3/2015, convertito con modificazioni nella legge 33 del 26 marzo 2015, che contiene inoltre una serie di provvedimenti urgenti per il sistema bancario e per gli investimenti, qui trova spazio, tra gli altri, la modifica della normativa in materia di Banche Popolari, molto discussa nelle cronache di questi ultimi giorni.
La prima azione che il consumatore dovrà compiere (per trasferire il conto corrente e tutte le disposizioni finanziarie correlate) sarà quella di autorizzare il nuovo prestatore di servizi scelto, a subentrare in tutti quei rapporti di pagamento già attivi sul conto corrente originario. Sarà la nuova banca a svolgere tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari al completamento dell'operazione di trasloco, da completare entro 12 giorni lavorativi.
In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di trasferimento dei servizi di pagamento, l'ente creditizio inadempiente dovrà indennizzare il cliente in misura proporzionata. Nella legge però la quantificazione di queste sanzioni viene demandata alla pubblicazione di uno o più decreti del Ministero dell'Economia che ancora latitano.
Questo provvedimento dovrebbe favorire la concorrenza nell'offerta dei servizi di pagamento a tutto vantaggio del consumatore.

mercoledì 7 dicembre 2016

VeganOK, l'autocertificazione vegana

Il Veganismo è un movimento etico e filosofico antispecista (lo specismo è la discriminazione delle altre specie viventi, l'equivalente del razzismo o del sessismo traslato sugli animali), che si fonda sulla pratica di uno stile di vita, agito nel limite del possibile e del praticabile, da cui sia escluso, in ogni forma, lo sfruttamento animale. Il suo ideatore è stato Donald Watson, che nell'agosto del 1944 insieme a Elsie Shrigley, entrambi appartenenti alla Vegetarian Society (la più antica comunità inglese di vegetariani), decisero di formare un coordinamento di consumatori vegetariani che escludessero i latticini dalla loro dieta. Da allora la filosofia vegana ha bandito ogni forma di sfruttamento animale, non solo nell'alimentazione ma anche nell'abbigliamento, nello spettacolo, nell'intrattenimento, nella sperimentazione medica, farmacologica e cosmetica.
In Italia l'associazione AssoVegan, che raggruppa i vegani nostrani, ha redatto un disciplinare che consenta alle aziende di autocertificare i loro prodotti secondo lo standard etico VeganOK e di sfoggiare sulle confezioni il simbolo dell'etichetta etica: due foglie a forma di V racchiuse in un cerchio verde. L'etichettatura opera secondo quanto previsto dalla normativa Europea UNI EN ISO 14021, che è una norma disciplinante l'autodichiarazione ambientale per la fabbricazione di un prodotto, ed i consumatori vegani potranno così avere un elemento in più nella scelta dei beni di consumo affini al loro ideale.

mercoledì 30 novembre 2016

Riscaldamento, valvole termostatiche e contabilizzazione dei consumi

Il prossimo 31 dicembre 2016 sarà il termine ultimo entro cui adeguare gli impianti termici delle nostre case alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva Europea 2012/27 UE sull'efficienza energetica, così come modificato dalle successive integrazioni introdotte dal D.L.vo 141 del luglio scorso necessario a completare l'attuazione della normativa Europea e a risolvere la procedura di infrazione avviata dalla Commissione continentale nei confronti dell'Italia.
L'articolo legislativo di riferimento è il numero 9 del D.L.vo 102/2014 dal titolo emblematico: “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, nello specifico al comma 5 (scusatemi l'eccessiva tecnicalità normativa, ma sono proprio queste disposizioni ad agire pervasivamente nelle nostre azioni personali, sociali e comunitarie ed è perciò indispensabile conoscerne almeno l'origine) si disciplinano gli aspetti regolatori tesi a favorire il contenimento dei consumi energetici registrati in ciascuna unità immobiliare, attraverso la contabilizzazione degli stessi e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivamente misurati.
Per raggiungere il proposito appena descritto, il legislatore ha imposto l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento del condominio alla rete di teleriscaldamento, e all'interno di ciascun condominio, i proprietari dovranno installare singoli sotto contatori per misurare l'effettivo consumo di calore di ogni appartamento. Quest'ultima installazione sarà obbligatoria anche in quegli edifici in cui il riscaldamento di ogni unità che lo compone, avvenga tramite una fonte centralizzata. Nel caso in cui il montaggio di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o i costi d'installazione siano sproporzionati rispetto ai vantaggi di risparmio energetico ottenibili, sarà necessario installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore su ogni singolo corpo scaldante (termosifone) presente all'interno di ciascuna unità immobiliare.
La norma disciplina anche la corretta suddivisione delle spese per i consumi energetici, che devono essere ripartiti tra tutti gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI 10200 dove applicabile. Nel caso in cui non lo fosse, la ripartizione potrebbe avvenire in base ai millesimi di proprietà di ciascun utente finale, ai metri quadri o cubi di consistenza dell'immobile normalizzati ai fabbisogni energetici medi dello stesso. Per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi suddetti, sarà concessa la ripartizione dei consumi per soli millesimi di proprietà.
La mancata ottemperanza alle disposizioni fin qui sommariamente illustrate, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro, irrogata dalla Regione o da Enti da essa delegati.

mercoledì 23 novembre 2016

Il costo dei Conti Correnti Bancari

L'annuale pubblicazione della Banca d'Italia, che indaga sul costo dei conti correnti bancari e postali, ha certificato una generale diminuzione della loro onerosità media nell'anno 2015. I risultati dell'indagine, diffusi il 16 novembre 2016, sono basati sull'analisi delle voci di costo addebitate sull'ultimo estratto conto trimestrale annuale recapitato ai titolari correntisti, suddivise tra spese fisse di tenuta conto (canone) e spese variabili correlate invece al numero di operazioni economiche finanziarie effettuate.
La rilevazione è avvenuta sui dati acquisiti da 13.200 conti attivi presso 622 sportelli di 178 banche e 46 dipendenze postali, ed hanno evidenziato una diminuzione di complessivi 5,8 euro rispetto all'anno precedente, ripartiti in un calo degli oneri fissi per 3,9 euro e di quelli variabili a -1,9 euro per conto, attestando così la spesa complessiva media annua a 76,5 euro. Il rapporto evidenzia inoltre una marcata differenza di costo tra i conti postali e bancari, a vantaggio dei primi, che possono, se scelti, produrre un risparmio medio di -27,5 euro con un costo totale annuo di 49 €.
Di tutt'altro tenore è la ricerca dell'Ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha raccolto i dati relativi ai ricavi netti provenienti dai margini di intermediazione dei servizi bancari forniti dall'intero sistema creditizio Italiano e li ha confrontati con quelli degli altri sistemi Europei. Lo studio ha rivelato che in 7 anni (dal 2008 al 2015), le commissioni nette ricavate dalle banche sulle prestazioni finanziarie erogate ai propri clienti, comprendendo oltre ai costi per i servizi di pagamento anche quelli di compravendita di strumenti finanziari, hanno inciso per più di un terzo (36,5 %) sul totale dei ricavi delle imprese creditizie: il valore più elevato tra gli altri Paesi Europei: in Francia è stato il 32,9 % ; il 27,3 % nel Regno Unito; il 26,2 % in Germania; il 22,8 % in Spagna ed il 17% nei Paesi Bassi. Il risultato di questo confronto ha portato il centro studi dell'associazione Artigiani e Piccole Imprese veneziana (CGIA di Mestre), a ritenere che tali costi, tutti ripartiti tra i clienti del sistema creditizio Italiano, siano i più cari del continente, facendo risultare così i clienti delle banche Italiane i più tartassati d'Europa.
Come se tutto ciò non bastasse, tre banche del nostro comparto creditizio Nazionale: Unicredit; Ubi e Banco Popolare, hanno deciso di aumentare unilateralmente il costo fisso per la tenuta del conto corrente. In tempi diversi: dal I luglio 2016 Unicredit; dal I ottobre Ubi e dal 31 dicembre 2016 il Banco Popolare, i correntisti di queste tre imprese vedranno attuata la modifica contrattuale, che le banche hanno giustificato con l'aggravio degli oneri imposti dalla legge, come per esempio il conferimento delle somme per la costituzione del fondo di risoluzione bancaria istituito dalla direttiva sul Bail-in, che le imprese bancarie hanno pensato bene di riversare sui propri correntisti.
Fortunatamente il Testo Unico Bancario tutela il consumatore dalle improvvide modifiche unilaterali alle clausole contrattuali decise dalle banche, consentendogli la risoluzione del rapporto commerciale senza alcuna penalità  entro 60 giorni dall'annuncio della variazione. Perciò questa miei cari lettori, potrebbe essere l'occasione buona per decidere di scegliere un altro conto corrente, che risponda alle nostre necessità in modo più conveniente. L'elemento da considerare per il confronto è l'ISC: l'Indicatore Sintetico di Costo e mi permetterei di segnalarvi l'utile comparatore: confrontaconti.it tra i tanti disponibili sul web.