un sovraindebitato |
La situazione di crisi economica
generata dal sovraindebitamento può essere risolta ricorrendo alle
procedure previste dalla legge 3 del 27 gennaio 2012. Per ragioni di
semplicità e di conformità all'attività svolta da questa
associazione di consumatori, focalizzeremo l'attenzione solo sulla
modalità di composizione della crisi dedicata esclusivamente al
consumatore. Iniziamo proprio dalla definizione di
sovraindebitamento, così come enunciata nella disposizione
normativa: il Sovraindebitamento è:
“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che determina la
rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la
definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Semplificando:
è quella condizione economica in cui non riusciamo più a saldare
tempestivamente le rate del mutuo e/o dei finanziamenti contratti per
l'acquisto dell'auto, dei mobili e degli elettrodomestici. Questa
condizione potrebbe verificarsi a causa di un'eccessiva fiducia nelle
proprie capacità di reddito e determinare così una forte
propensione alla spesa della famiglia, con il conseguente
raggiungimento dello stato di sovraindebitamento, che in questo caso
potrà definirsi attivo. Nel sovraindebitamento passivo, invece
saranno fattori traumatici esterni, congiunturali (come per esempio
la perdita del lavoro) a provocare lo stato di insolvenza temporaneo.
La composizione della crisi. Preso
coscienza dello stato di crisi in cui potremmo essere precipitati
(bando allo sconforto, niente è perduto! Ndr)
valutiamo
ora quali meccanismi di risoluzione potremmo adottare per risalire la
china. Prima di tutto (così prevede la legge) abbiamo bisogno di un
Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che attraverso la figura
del gestore (colui che materialmente ci accompagnerà verso
l'emersione), provvederà alla redazione di un “piano” attraverso
cui raggiungere un accordo di composizione dei debiti con i
creditori. Gli Organismi sono accreditati presso il Ministero della
Giustizia (se ne contano 89), organizzati nell'apposito registro,
diviso nelle due sezioni: A e B, nella prima rientrano quegli enti
riconosciuti di diritto (come per esempio quelli istituiti dalle
Camere di Commercio o dai vari Ordini professionali: Commercialisti;
Avvocati e Notai), mentre nella seconda (la sezione B) troviamo tutti
gli altri, che rispettano ogni requisito previsto dal Decreto
Ministeriale istitutivo.
Omologazione.
Predisposto
il piano di rientro, il Gestore della crisi, lo presenterà al
Presidente del Tribunale del circondario giudiziario a cui afferisce
il comune di residenza del consumatore, che dopo aver vagliato le
condizioni di ammissibilità, pronuncerà il decreto di apertura, in
cui si darà avvio alla fase in cui i
uno risolto |
Costi.
Naturalmente,
come è ovvio, questo servizio ha un costo, che è però definito nei
limiti massimi dal Decreto Ministeriale 202 del 24 settembre 2014 e
potrebbe variare in funzione dell'Organismo scelto. Nel nostro
circondario sono operativi gli Organismi di Composizione della Crisi
istituiti dall'Ordine degli Avvocati di Milano, dagli ordini dei
Commercialisti di Milano e di Monza e l'ultimo nato (iscritto nel
registro del Ministero dal 14 settembre 2016): istituito dalla Camera Arbitrale di Milano a cui partecipa anche la Camera di Commercio di
Monza e Brianza. L'avvio dell'istanza con l'OCC Camerale, per
esempio, ha un costo iniziale (un acconto) di 244 euro iva inclusa a
cui aggiungere 16 euro di marca da bollo. I costi da sommare durante
le fasi di composizione della crisi, corrisponderanno ai valori
minimi definiti dal Decreto Ministeriale e saranno scontati del 30%
se il debitore riveste la qualifica di consumatore: ovvero aver
contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
commerciale eventualmente svolta. In particolare tali costi
varieranno in funzione della complessità del caso: numero dei
creditori; entità dell'attivo; del passivo e attività accessorie
svolte. Per il consumatore, i parametri oscilleranno tra lo 0,19% e
lo 0,94% per i primi 81 mila euro circa di passivo accertato sul
piano del consumatore omologato, e diminuiranno a 0,06% e 0,46% per
le somme eccedenti tale limite.
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