Cari lettori, come di consueto, in
questo periodo dell'anno (il primo post del 2017), rispolveriamo la
regolamentazione delle vendite di fine stagione: i saldi. Il quadro
normativo di riferimento Nazionale all'interno del quale si muovono
le disposizioni Regionali, è il Decreto Legislativo 114 del 31 marzo 1998, in cui si riforma la disciplina relativa al settore del
commercio. In Lombardia, il testo unico che norma la materia
(commercio e fiere) è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010 e gli
articoli che dobbiamo richiamare sono il 115 dal titolo: “Vendite
di fine stagione” ed il 117: “Informazione e tutela del
consumatore”. Iniziamo proprio dalla natura dei beni che potranno
essere oggetto della vendita di fine stagione da parte degli
operatori commerciali, la cui finalità è quella di smerciare
(esitare) prodotti non alimentari di carattere stagionale, articoli
di moda, che se non venduti entro breve tempo siano suscettibili di
una notevole diminuzione di prezzo. Questa particolare tipologia di
vendite (è sempre l'articolo 115 che lo sostiene), si potrà
svolgere in due soli periodi dell'anno, della durata massima di 60
giorni ciascuno, determinati dalla Giunta Regionale dopo aver consultato le
Camere di Commercio, le associazioni dei Commercianti e quelle dei
Consumatori. Dal gennaio 2012 l'inizio dei saldi invernali, così
come stabilito dalla Delibera di Giunta Regionale 2667 del 14 dicembre 2011, cade il primo giorno feriale antecedente l'Epifania,
quest'anno coincidente con giovedì 5 gennaio e calcolando la durata
bimestrale (60 giorni per la precisione), si concluderanno il 6 marzo
2017, per lasciare poi spazio a quelli estivi che inizieranno invece
il primo sabato del mese di luglio: il I.
Gli obblighi verso i
consumatori, che i venditori dovranno rispettare, sono quelli di
pubblicità del prezzo: dovrà essere infatti esposto il prezzo
iniziale del bene e la percentuale di sconto applicata, sarà facoltà
del negoziante indicare anche il costo finale ribassato. Le merci
oggetto di vendita straordinaria, dovranno essere fisicamente
separate dalle altre ed il consumatore dovrà avere la piena ed
univoca percezione di quali beni siano oggetto della vendita
scontata. Infine sarà sempre valida ed applicabile la norma sulla
garanzia legale post-vendita, in cui il rivenditore sarà tenuto a
sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
Gli organi di vigilanza cureranno il
rispetto delle norme sommariamente elencate e potranno punire le
violazioni con una sanzione pecuniaria amministrativa d'importo
variabile tra i 500 e 3000 euro.
Perciò occhio alla penna e buoni affari.