mercoledì 10 febbraio 2016

Povertà e Carità

L'Istituto Nazionale di statistica (Istat) definisce la soglia di povertà assoluta il valore monetario, a prezzi correnti, attribuito al paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, classificata in base al numero e all'età dei suoi componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza [...]. Perciò una famiglia è definita assolutamente povera se sostiene una spesa mensile pari o inferiore a tale valore monetario. Il paniere considerato essenziale è costituito da 3 macrocomponenti: alimentare, abitazione e residuale (vestirsi, muoversi sul territorio, istruirsi, informarsi ecc...) ed in funzione della composizione del nucleo familiare e della sua area territoriale di residenza: nord; centro e mezzogiorno e dell'ampiezza del Comune in cui dimora: area metropolitana (oltre 250 mila abitanti); grande comune (tra i 50 mila e i 250 mila abitanti) o piccolo Comune (con popolazione residente inferiore a 50 mila unità), il calcolo del valore soglia originerà risultati diversi tra loro. Le stime diffuse dall'Istat quantificano in 1 milione e 470 mila le famiglie Italiane che si trovano in uno stato di povertà assoluta, pari al 5,7% di quelle residenti totali, equivalenti a 4 milioni e 102 mila persone, concentrate nel mezzogiorno del Paese dove la percentuale sale all'8,6%. Quante sono invece nella nostra provincia le famiglie considerate assolutamente povere? Il dato specifico disaggregato non risulta disponibile, però potremmo calcolarlo dai valori statistici percentuali Istat forniti per l'area geografica Nord della Nazione, in cui le famiglie povere sono il 4,2 % delle residenti e proporzionarli agli abitanti del nostro territorio: che al I gennaio 2015 erano 862.684, organizzati, possiamo supporre, in circa 310 mila nuclei familiari. Ipotizzando un'incidenza del 4,2% stimeremmo in circa 13 mila famiglie quelle sotto la soglia di povertà assoluta, tra cui si dovranno naturalmente distinguere le diverse intensità di povertà. Il dato è tuttavia incerto mancando l'ufficialità della fonte.
L'osservatorio Diocesano delle Povertà e delle risorse (Centro di ricerche e studi della Caritas Ambrosiana) con la sua pubblicazione dei dati suddivisi nelle 7 zone pastorali in cui è articolato l'ente (quella di Monza è la quinta) e relativi alle richieste di assistenza ricevute nei propri centri di ascolto (differenziate per tipologie di bisogni), ha rilevato un incremento di attività da parte dei cittadini Italiani, che nella nostra zona si sono rivolti alla Caritas in 736, risultando il 38,7 % su un totale di 1.902 contatti, aumentati di 130 unità rispetto all'anno precedente: il 2013. La prima richiesta rivolta ai 7 centri del territorio è la fornitura di beni materiali e servizi: sono gli alimentari che soddisfano il principale bisogno richiesto.
Questo post avrebbe la pretesa di stimolare un approfondimento politico-economico-sociale sull'origine della ricchezza e della sua distribuzione su scala provinciale.

mercoledì 3 febbraio 2016

La legge annuale per la concorrenza e il mercato

Tra i volumi che raccolgono gli atti normativi promulgati dagli organi costituzionali dello Stato e conservati nell'archivio centrale Nazionale, ce n'è uno a cui il governo, nella fattispecie il Ministro dello Sviluppo Economico: Federica Guidi, ha deciso di dedicare la giusta attenzione. La norma oggetto di nuovo spolvero era sepolta dal 23 luglio 2009 ed è la legge numero 99, che tra le disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, prevede, all'articolo 47 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), la presentazione da parte del Governo su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità della concorrenza e del mercato (adempimento da svolgere entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 15 agosto 2009), l'Esecutivo presenterà al parlamento il disegno di legge in parola con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori [...]
Per la prima volta da quando il provvedimento è in vigore ovvero dal 15 agosto 2009, il Governo attualmente in carica: il Renzi-I, ha finalmente eseguito il dettame legislativo ed il 3 aprile 2015 il disegno di legge per l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha iniziato il suo iter di conversione in legge alla Camera dei Deputati, da cui è uscito con alcune modificazioni rispetto al testo Ministeriale. Il 7 ottobre 2015 ha iniziato il suo corso nell'altro ramo del Parlamento: il Senato, in cui  ora è all'esame (al 28 gennaio 2016) della decima commissione permanente Industria, Commercio, Turismo.
Tra i settori trattati dal ddl si trovano: i fondi pensione; le assicurazioni; le comunicazioni e i servizi postali; l'energia e la distribuzione dei carburanti e gas naturale; le banche e le professioni; la distribuzione farmaceutica, insieme a rifiuti, servizi pubblici locali, trasporto pubblico, porti e aeroporti. Le novità introdotte in ciascun settore saranno oggetto di approfondimento nei prossimi articoli quando la normativa sarà promulgata, per il momento non resta altro da fare che seguire i lavori parlamentari.



mercoledì 27 gennaio 2016

Conversione Lire/Euro: riaperti i termini di prescrizione

La sentenza 216/2015 della Corte Costituzionale depositata lo scorso novembre, ha giudicato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del Decreto Legge 201/2001 (noto come decreto Salva Italia, -siamo all'inizio dell'attività del Governo Monti- ndr), che tra le misure adottate per la riduzione del debito pubblico e contemplate nel provvedimento legislativo, introdusse la prescrizione anticipata delle lire in circolazione: anticipò infatti la possibilità di convertirle in euro al 6 dicembre 2011, invece del 28 febbraio 2012 come previsto dalle disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento Nazionale (art.52 ter D.L.vo 213/1998). Il controvalore, stimato in 1,3 miliardi di euro, venne contabilizzato nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Nel comunicato della Banca d'Italia datato 21 gennaio 2016, si annuncia che presso le filiali in cui si svolge il servizio di tesoreria dello Stato (nella nostra Regione in quella di Milano) sarà possibile dal 22 gennaio 2016 convertire banconote e monete del vecchio conio in euro a patto di produrre idonea documentazione che attesti la volontà di conversione svolta allora, ma rifiutata dalla banca.
Il mio consiglio è quello di tentare comunque l'operazione di cambio ed in caso di diniego farsi rilasciare almeno un'attestazione scritta che certifichi il tentativo, per interrompere così i termini di prescrizione in previsione di un'eventuale azione giudiziaria.

mercoledì 20 gennaio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica

Nella legge di stabilità 2016 (la n.208 del 28 dicembre 2015), che contempla le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e che per inciso si compone di un solo articolo suddiviso in quasi 1000 commi (sono 999 per la precisione), viene introdotta un'importante novità in materia di canone per l'abbonamento alla televisione. Sono i commi dal 152 e seguenti che dettano le nuove regole per il pagamento del canone Rai. Innanzitutto determinano il suo ammontare, che decresce da 113,50 € previsti per il 2015 alla cifra tonda di 100 € per il 2016. Poi la modalità di pagamento: viene suddiviso in 10 rate, ciascuna delle quali addebitata nella bolletta elettrica successiva alla scadenza. In particolare le rate s'intendono scadute il primo giorno del mese da gennaio ad ottobre ed in fattura troveremo una distinta indicazione dal resto del documento. Per consentire alle aziende elettriche di adeguare il processo di fatturazione, nelle prossime bollette elettriche, quelle estive: emesse successivamente al I luglio 2016, troveremo l'ammontare delle 7 rate fin'allora scadute (da gennaio a luglio: ovvero l'addebito di 70 €). Il regio decreto del 1938 il n.246 poi convertito nella legge 880 del 4 giugno 1938 che ha istituito per la prima volta la tassa di possesso dell'apparato radiotelevisivo, subisce alcune rilevanti modificazioni: in particolare si presume la presenza di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale radio-televisivo in ogni abitazione in cui sia attiva un'utenza elettrica e sarà tenuto al pagamento il soggetto intestatario della corrente che abbia in quella dimora stabilito la propria residenza anagrafica. Perciò tutti gli enti pubblici e privati: il Ministero dell'Interno; i Comuni; l'Autorità di settore e le imprese elettriche, potranno scambiarsi informazioni per individuare i soggetti obbligati all'addebito del canone in bolletta. Non sarà più possibile chiedere il suggellamento dell'apparecchio e la dichiarazione di non possesso dovrà essere spedita all'Agenzia delle Entrate con la forma dell'autocertificazione e sarà valida solo per l'anno in cui viene presentata. Infine sale a 8000 euro la soglia di reddito annuo che dispensa i 75 enni dal pagamento del canone. Per tutte le altre novità non ci resta che attendere la scadenza del prossimo luglio.

mercoledì 13 gennaio 2016

Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità

Nel comunicato stampa diffuso dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AGEESI) il 28 dicembre 2015: l'appuntamento fisso di fine anno in cui si pubblicano le nuove tariffe per il primo trimestre di quello nuovo, si annuncia la diminuzione dei costi del kilowattora e del metro cubo di gas metano. In particolare dal I gennaio 2016 fino al 31 marzo 2016 il costo complessivo (in tutte le sue componenti: quota energia; oneri di commercializzazione, distribuzione ecc...) del Kilowattora di energia elettrica per i clienti del mercato “tutelato” sarà di 18,84 centesimi di €, mentre per un m3 di gas naturale sborseremo 76,93 centesimi di €. Queste le tariffe per il cliente domestico/famiglia tipo che consuma mediamente 2.700 KWH l'anno con potenza impegnata di 3KW e brucia con riscaldamento autonomo 1.400 m3 di gas naturale e che vedrà un risparmio sulla bolletta di quasi 60 euro sull'intero anno scorrevole (dal I aprile 2015 al 31 marzo 2016). Il I gennaio 2016 segna anche altre due importanti novità nel mercato energetico: le nuove regole per la trasmissione, distribuzione e misura nel settore elettrico, improntate ad una gestione più “intelligente” (smart) ed efficiente delle reti, che porterà un risparmio stimato per l'intero sistema di circa 700 milioni di euro per il solo 2016 e che congiunto agli analoghi risparmi ottenibili dal settore gas farà lievitare la diminuzione complessiva degli oneri generali di rete a circa 1 miliardo, con ovvi benefici economici distribuiti anche sui consumatori finali. È in arrivo la bolletta 2.0 dal formato semplificato e più leggibile, inoltre per incentivare la distribuzione on-line delle fatture, i consumatori tutelati che avranno l'addebito automatico delle bollette sul proprio conto corrente, le riceveranno solo digitali ed avranno uno sconto annuale di 6 euro sui consumi.
L'immagine grafica che accompagna il post, mostra le variazioni percentuali delle tariffe di gas ed elettricità dal I trimestre 2009 quando il Kwh costava 17,147 c€ ed il gas 79,33 c€/m3 già in diminuzione del 5,1% e dell'1% rispettivamente, sui costi dell'anno scorrevole precedente (I aprile 2008 – 31 marzo 2009), così giusto per mera curiosità statistica.

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mercoledì 6 gennaio 2016

Saldi invernali 2016: consigli per gli acquisti

I primi giorni dell'anno di ogni nuovo inizio sono caratterizzati dal più importante e diffuso evento commerciale della stagione: i Saldi invernali, che si distinguono da quelli estivi per l'ovvia periodicità in cui essi ricadono. La data di avvio della caccia agli sconti e della loro pubblicizzazione da parte degli operatori commerciali, è decisa da ciascuna Regione a cui è delegata la legislazione in materia commerciale. Nella nostra: la Lombardia, è la Delibera di Giunta Regionale 2667 del 14 dicembre 2011 che ha stabilito la data d'inizio dei saldi invernali nel primo giorno feriale antecedente l'Epifania: quest'anno coincidente con martedì 5 gennaio. Il periodo di “svendita” durerà 60 giorni: fino all'inizio del prossimo marzo. Oggetto delle vendite straordinarie (quelle scontate) potranno essere tutti quei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento.
I negozianti sono obbligati a fornire specifiche informazioni a tutela del consumatore (ex art.117 L.R.6 del 2 febbraio 2010) quali: l'indicazione del prezzo normale di vendita iniziale del bene e lo sconto o ribasso applicato espresso in percentuale, è facoltativa l'esposizione del prezzo scontato; la merce soggetta a sconto e/o ribasso deve essere fisicamente separata dalla restante merce posta in vendita a condizione di prezzo normale; in caso il prodotto acquistato risulti difettoso il consumatore avrà diritto alla sua riparazione o sostituzione o ancora al rimborso del prezzo nel caso in cui i due rimedi siano inattuabili, così come previsto dagli articoli 128 e seguenti del Codice del Consumo (D.L.vo206/2005) sulla garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo.
La recente indagine realizzata dalla Camera di Commercio di Monza e Brianza in collaborazione con DigiCamere sulle abitudini di acquisto delle famiglie Brianzole e Lombarde dal titolo: “ Le famiglie e le Festività Natalizie. Monza e Brianza e Lombardia. Dicembre 2015”, ha evidenziato come il budget medio regionale destinato agli acquisti di abbigliamento e calzature nel periodo di saldi sia di 175 € per acquirente, in aumento di 40 € su quello dell'anno scorso. Saranno i consumatori Varesini i più “spendaccioni” della regione con un budget previsto di 194 €, mentre quelli Brianzoli si fermeranno a 169 €.
Non mi resta che augurarvi buoni acquisti miei cari lettori e contattateci per ogni necessità.

mercoledì 9 dicembre 2015

Il “Salva Banche”: prove tecniche di Bail-in


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Nella riunione domenicale del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2015, il Governo ha proposto al Presidente della Repubblica l'emanazione del Decreto Legge n.183/2015 dal titolo: “Disposizioni urgenti per il settore creditizio” subito ribattezzato “Salva Banche” entrato in vigore il giorno seguente: lunedì 23 novembre 2015.
Il provvedimento legislativo detta le regole per risolvere il grave stato di insolvenza di 4 banche Italiane, che insieme rappresentano, per numero di clienti, di patrimonio dei depositi e di strumenti finanziari gestiti, l'1% dell'intero sistema creditizio Italiano: Banca Marche S.p.a, Banca Etruria e del Lazio Società Cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a e Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. I 4 enti si trovavano già in uno stato di commissariamento determinato ed amministrato dalla Banca d'Italia (le cause scatenanti saranno oggetto dei prossimi post Ndr) ed il meccanismo di risoluzione qui proposto si muove all'interno della cornice disegnata dalla direttiva Europea 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive BRRD). Attuata nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo 180/2015 del 16 novembre scorso, cosiddetta del Bail-in: perché dal I gennaio 2016 gli enti creditizi e le imprese di investimento che si trovassero in uno stato di crisi finanziaria, saranno garantiti e risanati con il patrimonio detenuto dagli azionisti, dagli obbligazionisti e dai correntisti con depositi liquidi superiori a 100 mila euro. Questa nuova modalità risolutiva si contrappone a quella finora adottata di Bail-out in cui era l'intervento Pubblico a sanare le insolvenze creditizie innescate dal dilagante crollo economico iniziato alla fine del 2007.
Il nuovo meccanismo di risoluzione istituisce 4 banche ponte (Bridge-Bank o anche Good Bank), aventi la forma societaria di S.p.a, a cui sono conferite tutte le attività “buone” degli enti in liquidazione (depositi, lavoratori, crediti ecc...), con capitale interamente detenuto dal Fondo Nazionale di Risoluzione (ex art.78 D.L.vo 180/2015): Nuova Banca Marche S.p.a (capitale da 1,041 mld € ripartito in 10 mln di azioni); Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a (442 mln € per 10 mln di azioni); Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a (191 mln € per 10 mln di azioni) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a (141 mln € per 10 mln di azioni). La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotterà lo Statuto di queste 4 nuove società e nominerà i componenti degli organi di amministrazione e controllo. La sede legale sarà per tutte in via Nazionale 91 ed avranno un unico presidente: Roberto Nicastro. L'attività bancaria dei 4 nuovi istituti sarà esercitata senza soluzione di continuità con quella operata dai vecchi enti posti ora in liquidazione coatta amministrativa ed avrà la finalità di costituire solide realtà bancarie pronte per l'acquisizione da parte di Istituti creditizi di più grandi dimensioni e con un maggiore volume d'affari. Tutte le perdite di esercizio accumulate nel corso delle pessime gestioni succedutesi nel corso di tutti questi anni e che hanno portato queste banche al fallimento, rappresentate principalmente da crediti sofferenti, inesigibili (No performing loans NPL), saranno invece tutti trasferiti in una sola Bad-Bank (ente privo di licenza bancaria), dopo essere stati svalutati a 1,5 mld € dagli originali 8,5 Mld, ed una volta che saranno assorbite le perdite di azioni ed obbligazioni subordinate ora azzerate, saranno ceduti ad imprese specializzate nella riscossione del credito, per retrocedere il ricavato al Fondo di Risoluzione Nazionale.
Il Decreto Legge rappresenta un primo assaggio di quello che sarà lo scenario del mercato finanziario dal prossimo I gennaio 2016 in cui gli investitori saranno chiamati a rispondere con il proprio patrimonio alla mala gestio nell'amministrazione di enti creditizi ed imprese di investimento. Per evitare di giungere al traguardo impreparati tutti i soggetti operanti nel mercato finanziario dovranno svolgere diligentemente il proprio ruolo, improntarlo ad una maggiore eticità nei comportamenti di promotori/venditori/intermediari e verso una più larga diffusione, soprattutto tra i piccoli risparmiatori, di una migliore e più profonda cultura finanziaria. In questo frangente sono 130 mila i risparmiatori coinvolti ed è allo studio la costituzione di un fondo governativo da 100 mln di euro che potrebbe ristorare i più danneggiati, ma la prossima volta questo sostegno mancherà.
La nostra associazione è attiva nel vasto settore del risparmio e possiamo verificare se l'acquisto dei titoli ora azzerati (azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle 4 banche in questione) sia avvenuto nel rispetto di tutte le norme previste dalla legge che obbligano gli intermediari ad un rigido dovere informativo verso il cliente. Contattaci per tutte le necessità del caso.

mercoledì 2 dicembre 2015

CBILL: il sistema di pagamento digitale delle bollette

CBILL è un servizio di consultazione e pagamento on-line di bollette, tasse, multe, bolli, ticket sanitari e altro ancora emesse dai cosiddetti fatturatori: le aziende di servizi e le Pubbliche Amministrazioni. Attraverso l'home banking e gli altri canali digitali operativi attivati sul nostro conto corrente (smartphone, tablet e ATM), resi disponibili dal proprio istituto finanziario, è possibile, una volta ricevuta la richiesta di pagamento, assolvere all'obbligo in modo rapido e sicuro. Il servizio è ideato e gestito dal Consorzio CBI (Customer to Business Interaction) che ne definisce in ambito cooperativo le regole, gli standard tecnici e normativi. I consorziati aderenti sono più di 600 istituti finanziari che servono 15 milioni di utenti attivi su Internet Banking e 5 milioni sul Mobile Banking, il sistema punta ad una completa dematerializzazione della fatturazione . Attualmente il pagamento on-line è possibile solo se il fatturatore ha un accordo specifico con la nostra banca mentre con CBILL è possibile consultare e pagare ogni bolletta su qualsiasi conto in pochi secondi e con il canale digitale che preferiamo: internet, smartphone, tablet e ATM. Inoltre chi riceve il pagamento ha la possibilità di gestire automaticamente i dati che gli servono per riconoscere la nostra operazione senza possibilità di errore. Se consideriamo che annualmente in Italia vengono stampati e recapitati 630 milioni bollettini, la loro digitalizzazione introdurrebbe un rilevante risparmio energetico, quantificato in una diminuzione delle emissioni di CO2 (anidride carbonica) pari a 21.420 tonnellate solo per la produzione della carta necessaria, a cui si aggiungerebbero quelle risparmiate nei processi di stampa e consegna. Perciò forza miei cari lettori fatevi sotto: un po' di coraggio e preparatevi a sperimentare nuove ed evolute modalità di pagamento, che in caso di problemi siamo preparati ad offrirvi tutta la tutela possibile.

mercoledì 25 novembre 2015

La guerra del latte

Questo è l'allarmante titolo usato da Coldiretti per pubblicizzare tra l'opinione pubblica ed i consumatori Italiani, la battaglia commerciale che sta conducendo contro le principali aziende di trasformazione lattiero-caseario (vedi alla voce Lactalis) per il basso prezzo d'acquisto fissato alla stalla del litro di latte, sceso nel mese di ottobre a 34 centesimi/€ al litro, insufficiente persino per coprire le spese di produzione: comprese tra i 38 e 41 cent/€ litro nelle stalle della Lombardia. La contestazione degli allevatori ha raggiunto anche gli uffici dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), dove il 13 novembre scorso è stato “protocollato” un dossier pubblicato dalla stessa Coldiretti, che fotografa lo stato dell'intera filiera. Sulla scorta delle decisioni assunte dalle omologhe Autorità Francese e Spagnola (che hanno multato le aziende nazionali per pratiche anticoncorrenziali), gli allevatori nostrani auspicano che anche nel nostro Paese sia fatta piena luce sulla liceità e legittimità delle pratiche commerciali adottate dalle grandi multinazionali del latte. Roberto Moncalvo (presidente di Coldiretti) sostiene che durante il passaggio dalla stalla allo scaffale il prezzo per un litro di latte aumenti di 4 volte, determinando enormi profitti per le aziende di trasformazione e distribuzione, a scapito dei produttori, mentre una maggiore equità nella suddivisione dei margini di guadagno tra tutti gli attori del comparto, favorirebbe l'intera economia di settore senza gravare sul portafoglio del consumatore finale.

mercoledì 18 novembre 2015

Olio di oliva: classificazione e frodi

La redazione di questo post trae origine dalla notizia diffusa alla stampa, lo scorso 13 novembre 2015 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust – AGCM), sull'avvio di sette istruttorie volte all'accertamento dell'eventuale adozione di pratiche commerciali scorrette da parte di alcune aziende commercianti in Olio di oliva, che avrebbero venduto prodotto etichettato come Olio Extra-vergine di Oliva ma risultante, da analisi di laboratorio condotte dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, di qualità inferiore. I prodotti oggetto d'indagine sono: “Carapelli il frantoio”; “Bertolli Gentile”; “Sasso Classico”; “Carrefour Classico”; “Cirio 100% Italiano”; “De Cecco Classico”; “Prima Donna Lidl”; “Pietro Corricelli Selezione” e “Santa Sabina”.
La notizia ci da lo spunto per approfondire i criteri e le normative in vigore usate per la classificazione degli oli di oliva. Iniziamo proprio con la definizione del prodotto: la legge riconosce come oli di oliva vergini solo quelli ottenuti dal frutto dell'olivo, sottoposto a processi di spremitura che non causino alterazioni dell'olio e che non comprendano altri trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli elementi considerati per una loro classificazione sono: il punteggio organolettico (assegnato dalla commissione ufficiale di degustazione) e da un esame chimico-fisico del prodotto il cui risultato è espresso come contenuto di acido oleico. Per esempio l'extra-vergine di oliva (il più pregiato) si caratterizza per un punteggio organolettico che supera 6,5 ed un contenuto di acidità di 0,80 gr. di acido oleico per 100 gr. di olio. La qualità vergine invece raggiunge un punteggio massimo di 5,5 con una maggiore acidità: 2 gr di acido oleico per 100 gr. di prodotto.
La vendita degli olii d'oliva vergine deve avvenire mediante recipienti dalla capacità massima di 5 litri dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo il primo utilizzo, inoltre in etichetta devono essere indicati: la denominazione di vendita (extra, vergine ecc...); il nome del produttore e la sede di produzione o confezionamento; la quantità nominale; il lotto; il termine minimo di conservazione; l'origine delle olive e dell'olio indicando il Paese di provenienza se Europeo o extra.
La frode più usuale nel settore oleario è quella di miscelare olio di semi con quello di oliva e di farlo passare come extra-vergine con l'aggiunta di additivi quali clorofilla e batacarotene. L'adozione di alcune precauzioni durante l'acquisto di olio di oliva possono diminuire il rischio per il consumatore d'incappare in frodi e queste sono: leggere con attenzione l'etichetta e diffidare dalle confezioni che ne sono prive, valutare il rapporto qualità/prezzo, evitare la vendita porta-a-porta: spesso son persone che smerciano miscele di olii, cercare aziende che per serietà e notorietà possano ispirare fiducia sulla qualità dell'olio venduto.

mercoledì 11 novembre 2015

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo indipendente ed imparziale nelle sue decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128 bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n.262/2005, svolge la primaria attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie, che possono sorgere tra i clienti di banche e di intermediari dei servizi bancari e finanziari. Il sistema è organizzato in tre collegi territoriali: Milano; Roma e Napoli ciascuno dei quali formato da cinque membri: il presidente e quattro consiglieri. Il Presidente e due consiglieri sono designati dalla Banca d'Italia, uno dalle associazioni degli intermediari e l'ultimo dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Collegio di coordinamento decide su ricorsi di particolare rilevanza o che abbiano generato nei tre collegi territoriali orientamenti diversi, in modo da uniformarne le decisioni. Esso si compone dei tre Presidenti territoriali, un membro indicato dal Conciliatore Bancario Finanziario (associazione degli intermediari) appartenente ad un collegio territoriale e da un rappresentante dell'associazione dei clienti. Tutti gli organi decisori sono supportati nella loro attività dalle segreterie tecniche, che vagliano la regolarità e l'ammissibilità dei ricorsi.
Il primo passo da compiere in caso di controversia con la propria banca o intermediario di servizi bancari finanziari, è quello di spedirgli un reclamo. La banca dovrà rispondere entro 30 giorni, nel caso il temine fosse però disatteso o la risposta risultasse insoddisfacente, si potrà attivare (entro 12 mesi dalla data di spedizione dell'esposto) la procedura presso l'Arbitro. Le materie oggetto di ricorso saranno tutte quelle riguardanti operazioni e servizi bancari come mutui, conti corrente prestiti personali ecc..., saranno invece escluse quelle riferite ad attività d'investimento come l'acquisto e la vendita di azioni o di altri strumenti finanziari. Le decisioni dell'ABF non sono però vincolanti come quelle del giudice: se non trovano applicazione l'unica sanzione prevista per l'intermediario inadempiente è il pubblico dileggio; infatti egli dovrà, a sue spese, pubblicare su almeno due quotidiani nazionali di larga diffusione, l'inadempienza alla decisione arbitrale ed il suo nome comparirà anche nell'elenco degli inadempienti consultabile nella sezione del sito web dedicata. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando alla consultazione dell'utile sito ABF in cui è possibile consultare le decisioni dei collegi raggruppati per temi d'interesse e seguire il percorso guidato alla presentazione del reclamo. Possiamo prestarvi assistenza nella compilazione delle richieste, supportate dalle relative motivazioni, da presentare all'Arbitro nel modulo di ricorso predisposto.

mercoledì 4 novembre 2015

Il canone Rai in bolletta

Nella prossima legge di stabilità (la norma che detta le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), il canone della Rai sarà ridotto a 100 euro dagli attuali 113,50 e sarà addebitato direttamente nella bolletta elettrica. Per la verità attualmente di sicuro c'è solo l'annuncio diffuso pubblicamente dal premier Matteo Renzi nella sua intervista rilasciata al programma In Mezz'ora di Lucia Annunziata dello scorso 4 ottobre, perché il provvedimento normativo, che si trova ora nella sua forma di Disegno di Legge, dovrà essere esaminato ed approvato dal Parlamento e solo dopo questo vaglio diventerà legge.
Il canone Rai è un'imposta sulla detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi, istituita con il Regio Decreto Legge n.246 del 21 febbraio 1938. La richiesta del suo pagamento è basata sulla presunzione che in ogni abitazione sia presente almeno un televisore. L'ammontare dell'evasione di questa tassa, è stimato intorno ai 600 milioni di euro.
L'idea dell'addebito in bolletta ha già trovato fermi oppositori tra i produttori e fornitori di energia elettrica riuniti nell'associazione di categoria Assoelettrica, che tramite il proprio presidente Chicco Testa, ha espresso tutte le avversità alla proposta, che delineerebbe un ruolo di riscossore d'imposte incompatibile per le aziende elettriche, dedite ad un'attività di tutt'altra natura. Anche le associazioni dei consumatori esprimono la loro contrarietà alla nuova modalità di riscossione del canone, che si complicherebbe ulteriormente nel caso di stati di morosità e d'insolvenza dei consumi elettrici, inoltre non è sempre vero che ad ogni utenza elettrica corrisponda il possesso di una televisione e ancora: come si potrà scorporare la quota di canone da quella dell'elettricità nel caso di mancato possesso dell'apparecchio o di disdetta?
La mia opinione in merito è che la tassa sia ingiusta e che finanzi esclusivamente un servizio pubblico dai connotati sempre più simili a quello privato. La legge di riforma della Rai dovrebbe essere l'oggetto vero del dibattito e solo dopo si potrebbero valutare le forme del suo finanziamento.

mercoledì 28 ottobre 2015

I servizi telefonici premium e le pratiche commerciali scorrette

I servizi telefonici premium sono rappresentati dalla mera fornitura di contenuti sul proprio smartphone (quali immagini, video, servizi Sms, Chat ecc...), che vengono addebitati direttamente sul conto telefonico della sim prepagata o in bolletta nel caso di abbonamento. La loro attivazione avviene comunemente navigando su internet in mobilità e spesso in modo inconsapevole, come appurato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell'istruttoria avviata a giugno 2014 nei confronti dei principali operatori di telefonia mobile attivi nel nostro Paese: Tim; Vodafone; Wind e H3G. Indagine partita dalle segnalazioni di alcune associazioni di consumatori e degli stessi utenti/clienti delle società telefoniche vittime di addebiti ingiustificati. La pratica commerciale che si configura prevede la partecipazione di tre soggetti: l'operatore telefonico; il produttore di contenuti e l'ignaro consumatore. Sono le azioni e le preferenze di navigazione di quest'ultimo che innescano l'operazione: egli infatti può essere “guidato” verso siti internet su cui sono pubblicizzati, sotto forma di banner, contenuti accattivanti spesso caratterizzati dall'allettante sfondo erotico e l'utente più o meno consapevolmente (è sufficiente un semplice click: basterà sfiorare l'annuncio) potrà trovarsi abbonato a quel tal servizio. A quel punto l'azienda telefonica, su richiesta del fornitore di contenuti, addebiterà i costi del servizio direttamente sul conto telefonico del malcapitato, che solo allora si accorgerà del suo nuovo status di abbonato. Tale attività è stata ritenuta scorretta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che l'ha sanzionata mediante la sua delibera n.25265 del 13 gennaio 2015, imponendo agli operatori telefonici di sanare la scorrettezza di questa pratica commerciale predisponendo una propria landing page (una cosiddetta pagina di atterraggio) visualizzabile dal consumatore ogni qualvolta egli stia per sottoscrivere un servizio premium, su cui si rendano trasparenti tutte le operazioni che stanno per compiersi ed i relativi costi connessi, in modo da tutelare l'utente. Tale provvedimento è stato però disatteso da tre dei quattro colossi telefonici coinvolti nell'istruttoria (solo H3G secondo l'Agcm avrebbe ottemperato al provvedimento dal I ottobre 2015) e sono stati tutti sanzionati il 14 ottobre scorso al pagamento di una somma complessiva di 733 mila euro così suddivisa: 538 mila a Tim; 350 mila a Wind; 400 mila a Vodafone e 400 mila a H3G. Perciò mio caro lettore consumatore se anche tu sei rimasto vittima di questa pratica commerciale scorretta non esitare: contattaci e ti forniremo tutta l'assistenza necessaria per recuperare il maltolto.

mercoledì 21 ottobre 2015

I fondi pensione e la Covip

Le riforme del sistema pensionistico pubblico, succedutesi nel corso di tutti questi anni: dalla famosa riforma Dini (degli anni '90) alla più attuale legge Fornero, hanno sostanzialmente determinato un aumento dell'età pensionabile ed una diminuzione dell'assegno percepito dai neo pensionati. Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo ha spinto molti lavoratori a pianificare una rendita aggiuntiva per il futuro, da riscuotere raggiunta l'età di ritiro dal mercato del lavoro: il cosiddetto secondo pilastro: la previdenza complementare. Il quadro normativo di riferimento è delineato dal D.L.vo 252/2005 e prevede diverse tipologie di forme pensionistiche complementari. In linea generale il meccanismo di funzionamento dei fondi è il seguente: il contributo del lavoratore, sommato a quello del datore di lavoro (in caso di lavoratore dipendente) e al rendimento dell'investimento sui mercati finanziari (al netto dei costi di gestione), formeranno la posizione individuale, che trasformata in rendita al momento del pensionamento costituirà la pensione complementare. Esistono i Fondi Pensione Negoziali che sono istituiti dai sindacati dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale (ad esempio il fondo Cometa dei metalmeccanici appartiene a questa categoria); i Fondi Pensione Aperti che sono invece istituiti da Banche, assicurazioni, Società di Gestione del Risparmio (SGR) ed intermediazione mobiliare (SIM) e poi ci sono i cosiddetti PIP: i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo gestiti dalle imprese assicurative. La scelta tra le diverse categorie di fondi pensione sarà guidata dalla posizione lavorativa dell'aderente (lavoratore dipendente, autonomo o con contratti atipici) ed all'interno di ciascuna di esse la scelta dello strumento potrebbe essere condotta anche dal valore dell'indice dei costi di ciascun Fondo, sintetizzato nell'ISC (l'indice sintetico dei costi). A vigilare su tutto il sistema pensionistico complementare, fondato su un insieme di regole volte alla tutela del risparmio pensionistico, c'è la Covip (la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) che è una vera e propria Autorità di settore. Per approfondire l'argomento vi rimando all'utile guida introduttiva da cui ho preso spunto per questo post e a tutta l'area divulgativa del sito Covip.

mercoledì 7 ottobre 2015

Alzheimer e ricoveri in RSA

Il 21 settembre è la giornata mondiale per la lotta all'Alzheimer, una malattia degenerativa che colpisce le cellule cerebrali inducendo nel malato uno stato di demenza. Non esistono ancora farmaci in grado di debellare la malattia, che può essere al momento solo rallentata. In Italia sono più di un milione e duecentomila le persone con demenze e nella nostra provincia (quella di Monza e Brianza) se ne contano 7.298 over 65enni, di cui circa 5.000 affetti da Alzheimer. Nella maggioranza dei casi i malati sono difficilmente accudibili a domicilio dal proprio nucleo familiare perché richiedono una costante e permanente assistenza e cura, così, spesso, si decide per il ricovero in apposite strutture attrezzate: le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA).
Le strutture socio-sanitarie, nel nostro Paese, sono 6.526 di cui il 77% risultano private accreditate ed il restante 23% pubbliche. Tra esse si annoverano sia quelle sanitarie-assistenziali, in cui si erogano anche prestazioni sanitarie, che quelle puramente assistenziali in cui trovano invece ricovero anziani autosufficienti bisognosi solo di socialità. Nelle prime (quelle socio-sanitarie) le prestazioni mediche sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, mentre il malato paga solo il costo della quota di soggiorno per vitto e alloggio: la cosiddetta quota alberghiera. Tale quota parte potrà essere corrisposta, dipende dai casi, dal Comune di residenza sottoforma di contributo, proporzionato all'Isee del ricoverato, il cui metodo di calcolo è stato recentemente modificato.
Il costo della retta giornaliera del ricovero in RSA deve essere a carico esclusivamente del ricoverato, sostiene l'avvocato Giovanni Franchi di Confconsumatori Parma, le strutture non possono rivalersi sugli obbligati per legge (ovvero i parenti fino al quarto grado) nel caso d'indigenza del malato stesso, ma nella maggior parte dei casi ai familiari viene fatta sottoscrivere una “promessa di pagamento” che avrà efficacia in caso le sostanze dell'assistito diventassero insufficienti. Questo in linea generale per tutti i ricoveri, ma c'è di più: secondo l'avvocato Franchi; infatti i malati di Alzheimer ed i loro parenti non dovrebbero versare alcuna retta alle RSA, lo stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (la n. 4.558 del 2012), che ha ribadito come nel caso dell'Alzheimer le prestazioni socio-assistenziali siano inscindibili da quelle sanitarie e perciò tutto il costo del ricovero dovrebbe essere erogato dal Sistema Sanitario Nazionale.
Per affermare questo principio tuttavia è necessario agire giudizialmente contro la RSA e la nostra associazione può assistervi nell'impresa, chissà che l'eco di questa battaglia possa arrivare nei palazzi degli organi legislativi ed indurli così a modificare le norme sulla materia.

mercoledì 30 settembre 2015

Lo scandalo Volkswagen, origine e conseguenze

La casa automobilistica tedesca, nata dall'intuizione di un meccanico Cecoslovacco: Ferdinand Porsche a cui negli anni trenta Adolf Hitler commissionò l'auto del popolo: il celebre maggiolino, è ora al centro di uno scandalo esploso sul mercato dell'automotive Statunitense. Materia del contendere sono le emissioni di scarico dei motori TDI (turbo diesel) con cui sarebbero equipaggiati i diversi modelli di auto commercializzati con i vari marchi del gruppo (che è il primo produttore mondiale di autoveicoli seguito da Toyota). In particolare i 1.6 e 2.0 cc TDI di Golf, Passat, Tiguan, Skoda Yeti e Octavia, Audi Q3 e Seat Leon, rispettosi della direttiva Euro5 (venduti anche in Italia), sarebbero invece dotati di un software agente sulle centraline di comando dei propulsori in grado di falsare i risultati delle loro emissioni inquinanti in sede di omologazione. All'origine della scoperta c'è un'Organizzazione non Governativa (OnG) la International Council on Clean Trasportation (ICCT) dedicata a promuovere studi e ricerche sullo sviluppo di tecnologie pulite applicabili ai mezzi di trasporto. Uno dei suoi ricercatori: Peter Mock, convinto di mostrare come i modelli VolksWagen prodotti per il mercato Americano fossero meno inquinanti di quelli diffusi sul mercato Europeo ( i limiti di emissione degli ossidi di Azoto tollerati negli States sono più rigidi di quelli fissati nella Ue), ha testato due modelli VW: una passat e una jetta e una BMW X5 percorrendo la distanza che separa San Diego da Seattle (oltre 2000 Km) in diverse condizioni di guida e ha scoperto che le emissioni di NOx (ossidi di azoto) superavano di 15-30 volte i limiti dichiarati mentre la BMW restava nei parametri. I risultati della ricerca sono stati poi trasmessi all'Us Enviromental Protection Agency (Epa) che ha indagato sulla faccenda e costretto il colosso Tedesco a svelare il trucco. È così iniziata una campagna di richiamo dei veicoli incriminati da parte della casa automobilistica e una sospensione delle vendite delle autovetture Euro5 dotate di motore diesel tipo EA 189 comunicata ai concessionari Italiani con una lettera pubblicata anche dai maggiori organi di stampa. Vedremo nei fatti come sarà risolta l'anomalia e già si annunciano più realistiche prove tecniche di omologazione da adottare nel 2017.

mercoledì 23 settembre 2015

Banca Monte Paschi di Siena (BMPS), richiesta di risarcimento danni per gli azionisti

Il Monte dei Paschi di Siena è la più antica banca del mondo, nata nel 1472 come Monte di Pietà attivo tra la comunità Senese, si è sviluppata ed evoluta nei secoli fino ad occupare oggi il terzo posto nella classifica dei più importanti Istituti di credito operanti nel nostro Paese: preceduta da Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le vicende del Banco sono passate agli onori delle cronache nei primi mesi del 2012, quando l'assemblea degli azionisti certificava un bilancio 2011 in forte perdita: il documento registrava un passivo di 8,4 miliardi di euro. Il valore dell'azione della banca precipitava al prezzo di 5,378 € registrato il 17 gennaio 2012, da valori di più di un terzo superiori (si pensi che a gennaio 2011, solo un anno prima, il suo valore era 18,72 €), determinando tragiche svalutazioni nel patrimonio degli azionisti. Spregiudicate operazioni finanziarie, oggetto d'indagini delle Procure della Repubblica di Siena e Milano, considerate ad alto rischio: dall'acquisizione Antonveneta ai derivati Santorini ed Alexandria, ideate ed attuate dal Consiglio di amministrazione della Banca e dal suo presidente Giuseppe Mussari, ora imputato in almeno due processi penali rimasto in carica dal 2006 e sostituito da Alessandro Profumo nel 2012, hanno determinato il crollo dell'Istituto Toscano. La diminuzione del prezzo dell'azione bancaria è proseguita inesorabile, salvo due picchi sporadici che l'hanno portato a superare la soglia psicologica di 10 € in due sole occasioni successive: marzo 2012 e giugno 2014 (dati Borsa Italiana), ma nella chiusura di mercato della scorsa settimana: quella di venerdì 18 settembre, il titolo ha raggiunto il valore minimo assoluto di 1,673 €/azione.
Il Tribunale di Milano Sezione Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di rinvio a Giudizio presentata il 24 aprile 2015 dai Pubblici Ministeri Giordano Baggio e Stefano Civardi, al Giudice per l'udienza preliminare (Gup) Livio Cristofano che ha fissato la prima udienza per il prossimo 12 ottobre alle ore 9,30 nell'aula del Palazzo di Giustizia Meneghino [avviso di fissazione]. Gli imputati Giuseppe Mussari nel suo ruolo di presidente della banca Monte dei Paschi di Siena, Antonio Vigni in quello di direttore Generale e Baldassarri Gianluca come Responsabile Area Finanza del Monte, oltre a Sayeed Sadeq Ceo di Nomura e Picci Raffaele responsabile vendite per l'Europa sempre di Nomura (Banca d'affari Giapponese), sono accusati di aver violato l'articolo 2622 del Codice Civile, ovvero di avere comunicato ai soci fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, violazione punibile con la reclusione da tre a otto anni, e di aver commesso il fatto in associazione e in un contesto internazionale. In estrema sintesi i soggetti avrebbero falsificato il bilancio societario 2009 occultando le perdite derivate dalle cosiddette notes Alexandria, facendo apparire un avanzo di gestione di circa 150 milioni di euro nella presentazione del documento all'assemblea dei soci il 27 aprile 2010.
Il Giudice ha riconosciuto tra le persone offese dal reato gli Azionisti della Banca oltre ad alcune associazioni di consumatori e di piccoli azionisti come BuongovernoMps. Il ruolo di questa figura assunta nel processo, consente ad essa di costituirsi parte civile e di intraprendere una vera e propria azione risarcitoria volta al riconoscimento ed al conseguente risarcimento del danno che essa denuncerà di aver subito.

Tutto questo per informarvi, miei cari lettori azionisti del Monte Paschi di Siena, che la nostra associazione Nazionale e questa Federazione Provinciale hanno avviato una campagna di adesione alla costituzione di Parte civile nel processo di Milano, per informazioni su procedura e costi contattateci allo 039 8943448, al 333 9511555 o via e-mail ConfconsumatoriMonza entro il 2 ottobre.

mercoledì 16 settembre 2015

L'indicatore dei consumi di Confcommercio

Il 9 settembre ultimo scorso l'Ufficio studi di Confcommercio, l'associazione che rappresenta più di 700 mila imprese Italiane, ha diffuso la periodica pubblicazione “Consumi & Prezzi”. I dati in essa contenuti hanno avuto molta risonanza sulla stampa Nazionale, perché certificano il consolidarsi della ripresa economica, che appare sì debole ma meno fragile del quadro congiunturale delineatosi nell'ultimo periodo. In particolare l'indice di riferimento è l'ICC (indicatore dei consumi di Confcommercio), un parametro originale elaborato direttamente dall'Ufficio Studi dell'associazione, che ha registrato un incremento dello 0,4% sul mese precedente (giugno 2015) e il 2,1% sulla proiezione annua. Detti così questi dati potrebbero essere difficilmente decifrabili e traducibili in termini reali e concreti per la maggior parte di noi, forse il solo fatto di essere positivi potrebbero indurci ad un generale ed immotivato sentimento di fiducia. Per questa ragione ho cercato di capire quale sia il significato dello sbandierato indice e quali elementi esso consideri. Le risposte a tal proposito le ho trovate nella Nota metodologica del 25 marzo 2011 e da lì ho scoperto che l'ICC registra i consumi di 8 categorie di Beni e Servizi, ciascuna delle quali assume un certo peso nel calcolo dell'indicatore. Per esempio i beni e servizi ricreativi (cinema sport, libri, riviste spettacoli ecc..) hanno un peso dell'11,6%, all'interno dell'indice, mentre i beni e servizi per la casa, gli alimentari e i tabacchi pesano il 18,3 e il 18,8% rispettivamente; alberghi, pasti e consumazioni fuori casa incidono per il 17%, i beni e servizi per la mobilità (automobili, motocicli, carburanti, pedaggi e trasporti aerei) pesano il 12,4% ed il restante 21% è equamente suddiviso tra comunicazione, abbigliamento e calzature, e beni e servizi per la cura della persona. I consumi di beni e servizi classificati in queste 8 categorie, sono reperiti mensilmente dalle varie fonti che li monitorano: per esempio l'Anmca fornisce i dati mensili delle immatricolazioni di motocicli e ciclomotori; dall'Aiscat sono tratti i dati sui pedaggi e dal Ministero dello sviluppo Economico quello sui carburati e così via per le altre classi. Schematicamente il calcolo dell'ICC inizia dai dati grezzi delle varie fonti, elaborati per omogeneizzare il valore e depurati da deflatori, infine destagionalizzati. Naturalmente quella appena descritta è solo un'introduzione all'argomento e vuole essere uno stimolo all'approfondimento.

mercoledì 9 settembre 2015

Mutui, evoluzione normativa della surrogazione

L'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento della portabilità del mutuo o surrogazione, si deve al celeberrimo decreto legge: il numero 7, emanato dal II governo Prodi il 31 gennaio 2007, quando il posto di Ministro dello Sviluppo Economico era occupato dal tanto bistrattato Pier Luigi Bersani. Il provvedimento governativo venne convertito dal Parlamento nella legge 40 (c.d Legge Bersani) ed emanata il 2 aprile 2007. Essa contiene i semi delle liberalizzazioni (le lenzuolate) che sarebbero forse germogliati se il percorso di quel governo non fosse deragliato già all'inizio del 2008. Semi piantati in terreni di mercato cruciali allo sviluppo economico e alla tutela dei consumatori: dalle telecomunicazioni alle assicurazioni passando per le tariffe aeree arrivando alla pubblicità dei prezzi dei carburanti; all'estinzione dei mutui senza penali e alla portabilità degli stessi.
La portabilità del mutuo: la surrogazione, era disciplinata dall'articolo 8, che nel decreto originale (in vigore dal 2 febbraio al 2 aprile 2007) si componeva di soli 4 commi. Nel primo si concedeva la facoltà al debitore di ricorrere alla surrogazione (prevista dall'articolo 1202 del Codice Civile - ovvero la possibilità per un debitore di subentrare ad un mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di quest'ultimo) nel caso di credito non esigibile o con la pattuizione di un termine a favore del creditore. Nel secondo comma l'annotamento della surrogazione poteva essere chiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Il terzo prevedeva la nullità di ogni clausola e/o patto che impedisse l'esercizio della facoltà di surrogazione del debitore ed infine nel quarto si mantenevano i benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.
Il primo aggiornamento/modifica all'articolo si ebbe già con la conversione in legge, a cui vennero aggiunti i commi 4 bis, ter e quater che escludono (tuttora in vigore) l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dispongono il finanziamento per tale esclusione.
In seguito la legge finanziaria 2008 (la legge 244/2007) ha modificato il comma 3 introducendo la possibilità del debitore e del creditore di pattuire la variazione senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata; ed ha aggiunto il comma 3 bis in cui si prevede che il contratto di mutuo in essere venga trasferito alla banca surrogante (subentrante) alle nuove condizioni pattuite, con l'esclusione di penali o altri oneri, inoltre non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo relative all'istruttoria e agli accertamenti catastali, che si svolgono con procedure di collaborazione interbancaria.
Il recepimento della direttiva Europea 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha introdotto e traslato nel decreto Legislativo 385/1993 (il Testo Unico Bancario: TUB) i dettami della Legge 40; infatti adesso quelle disposizioni si trovano nel Titolo VI del Tub all'articolo 120 quater, che in più al comma 7 prevede il termine di trenta giorni entro cui si deve perfezionare la surrogazione dalla data della richiesta, pena un indennizzo del'1% dell'importo finanziabile per mese o frazione di mese di ritardo a favore del debitore-richiedente.
Grandi cambiamenti (peggiorativi secondo molti analisti) si affacciano all'orizzonte dei primi mesi del 2016, quando l'applicazione della direttiva 2014/17 Mortgage Credit Directive potrebbe minacciare la re-introduzione di un indennizzo (penale) a favore delle banche per l'estinzione anticipata del mutuo.
Questa è solo un'introduzione all'argomento che sarà approfondito nelle prossime “puntate” considerato l'alto tasso (il 64,4% del totale -manca però il dato assoluto- nel I semestre 2015 dati MutuiOnline) di richieste di mutuo finalizzate alla sostituzione e surroga del contratto in essere, complice il persistente calo dei tassi d'interesse.

mercoledì 2 settembre 2015

L'imposta di soggiorno: suo gettito

Miei cari affezionati lettori, l'inizio del mese di settembre sancisce la fine ufficiale delle vacanze estive, la riapertura delle scuole ed il ritorno dell'articolo del mercoledì, pubblicato su questo pioneristico blog. L'ambizioso argomento che qui vorrei trattare (facilmente intuibile dal titolo) riguarda l'imposta o tassa di soggiorno che abbiamo pagato durante la nostra permanenza nell'amena località turistica nazionale scelta per trascorrere le ferie. La necessaria premessa nozionistica prevede una breve cronistoria sulla nascita ed applicazione del balzello. Dobbiamo riportarci con la mente al lontano (?) 2009 quando il Parlamento di allora (era l'inizio del mese di maggio), approvava la legge numero 42 di Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In estrema sintesi la finalità del provvedimento, da attuare con uno o più decreti Legislativi di origine Governativa, era ed è quella di assicurare l'autonomia finanziaria di Comuni, province, città metropolitane e Regioni, attraverso la definizione di principi fondamentali di coordinamento con la finanza pubblica. L'imposta di soggiorno è istituita con l'articolo 4 del Decreto Legislativo numero 23 del 14 marzo 2011, e prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, l'unione di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità ed in proporzione al prezzo fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito ricavato sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo. Un utile approfondimento sull'argomento è rappresentato dal Rapporto di ricerca annuale dell'Osservatorio sulla fiscalità locale promosso da Federalberghi (al quale vi rimando per tutti i dettagli del caso), che si dichiara fermamente contraria all'imposizione della tassa. Dalla pubblicazione emerge che sono 735 i comuni che applicano l'imposta di soggiorno o sbarco (per le Isole) il 9,1% del totale, mentre potenzialmente potrebbero introdurla il 17,7%, si evidenzia inoltre che la maggior parte di essi si trova nel nord-est del Paese. Il gettito complessivo derivato dalla riscossione della tassa è stato di 337,3 milioni di euro nel 2014 e secondo i bilanci di previsione approvati dagli enti locali per il 2015 si dovrebbero raccogliere 428 milioni di euro. Infine la destinazione degli introiti riscossi: finanzia genericamente attività culturali ambientali che possono tuttavia indirettamente implementare la promozione turistica del territorio.