Il commercio elettronico, ovvero
l'acquisto di beni e/o servizi via internet, nel nostro Paese vale
circa 15 miliardi di euro, divisi esattamente a metà, come affermano
i dati stimati dall'Osservatorio B2C Netcomm del Politecnico di
Milano, tra l'acquisto di beni e servizi: quest'anno per la prima
volta sarà raggiunta la parità tra i due segmenti di mercato. Dal
2007 l'incremento complessivo del comparto commerciale digitale, è
stato di tre volte superiore a quello iniziale per quell'anno, si è
passati dai 5,032 mld di Euro del 2007 ai 15,038 mld stimati per
quest'anno. L'intero periodo ha inoltre registrato un progressivo
assottigliamento della percentuale di acquisto dei servizi
(prevalente per i 2/3 del totale), iniziato nel 2012, percentuale
diminuita fino a raggiungere come detto la prevista parità per
quest'anno. Il vero exploit si è registrato nel settore
dell'abbigliamento, il cui contributo all'intero volume di acquisti
digitali equivale a 2,2 mld €: il 15% del totale, tiene
l'elettronica di consumo ed i grandi elettrodomestici, mentre sul
fronte servizi è in flessione il turismo (pacchetti viaggi,
biglietti e prenotazioni on-line) ma resistono invece le
assicurazioni. Infine la maggior parte delle transazioni avviene sui
cosiddetti marketplace alla Amazon, e-Bay, Booking ecc... che
rappresentano il 56% del totale dei luoghi d'acquisto virtuali
visitati dai consumatori Italiani. Nuove realtà e-com (imprese
produttrici e rivenditori specializzati) sono in crescita.
Fino qui la fotografia di questa specifica porzione di mercato in
forte espansione, che rappresenta sicuramente un'importante
opportunità per il consumatore: sia dal lato della maggiore e/o
migliore offerta (si aprono vetrine virtuali su ampie aree
geografiche mondiali) che sul fronte economico: si pensi al prezzo ed
alla concorrenza implicita nello strumento digitale comparativo; a
cui si accompagnano però anche i tipici rischi insiti in ogni
trattativa commerciale fisica: la difettosità del prodotto; la
difformità da quanto pubblicizzato ecc... Per proteggere i
consumatori e riequilibrare parzialmente il potere negoziale tra le
due parti contraenti, “mamma” Europa ha pensato bene di
armonizzare in tutti e 28 Paesi dell'Unione i diritti consumeristici,
in particolare agendo sulla legislazione disciplinante la materia dei
contratti a distanza, per esempio innalzando a 14 giorni lavorativi
il termine utile per esercitare il diritto di recesso nell'acquisto
di un bene o servizio elevabile ad un anno in caso di reticenza
informativa del venditore. Per problemi sorti negli acquisti
transfrontalieri è possibile contattare il Centro Europeo dei Consumatori. É in distribuzione presso la nostra sede l'utile guida:
I diritti dei consumatori on-line pubblicata nell'ambito del progetto
Consumatori 2.0 e per tutto il resto siamo a vostra completa
disposizione.Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 27 maggio 2015
mercoledì 20 maggio 2015
L'inflazione e la fiducia dei consumatori
Il quadro economico nazionale dipinto dai dati diffusi
periodicamente dall'Istat, disegna un Paese in affanno, fermo,
scoraggiato: in declino. L'inflazione langue intorno allo 0,2%. Nel
mese di aprile 2015, come rilevato dall'Istituto di statistica con il
valore pubblicato lo scorso 13 maggio, l'indice dei prezzi al consumo
registra un aumento di quest'entità, mentre la sua proiezione
annuale si attesta su una diminuzione dello 0,1% come nei due mesi
precedenti: è il quarto mese consecutivo che l'indice generale
registra una flessione su base annua. Le cose come detto, non vanno
affatto bene, si consideri che tra gli obiettivi della Banca Centrale
Europea c'è quello di stabilizzare il parametro inflattivo al 2%,
questo valore dell'indice dei prezzi è considerato indicativo di una
buona situazione economica e quello registrato nel nostro Paese è di
dieci volte inferiore. Secondo l'Istat questa persistente diminuzione
sarebbe dovuta al calo dei prezzi di beni energetici, di trasporti e
delle comunicazioni. L'elaborazione degli indici dei prezzi al
consumo: il Nic (relativo all'intera collettività) il Foi (per i
consumi registrati dalle famiglie di operai ed impiegati) e l'Ipca
(armonizzato per i Paesi Europei), avviene su rilevazioni
territoriali di prezzo dei beni e dei servizi riuniti in uno
specifico paniere. Sono 80 i comuni che concorrono alla rilevazione
territoriale dell'indice: 19 capoluoghi di regione e 61 capoluoghi di
provincia.
La fiducia dei consumatori assume come base di partenza il valore 100 del 2010 e l'ultimo dato disponibile di aprile 2015 diminuisce a 108,2 dal mese precedente in cui era 110,7. Il generale clima di fiducia dei consumatori espresso anche dai sotto indici che lo compongono: quello economico, personale, corrente e futuro registrano una generale diminuzione: i consumatori Italiani sono sfiduciati: ritengono che l'attuale stato di salute economico sia precario. L'indice viene determinato sottoponendo a 2000 abbonati sorteggiati dall'elenco telefonico e selezionati uniformemente su base territoriale, una serie di domande attraverso le quali possano esprimere il loro giudizio sulla situazione economica della famiglia, le opportunità di risparmio attuali e future, la propensione all'acquisto di beni durevoli e giudizi sul bilancio familiare. Si respira il clima di una crisi che dura ormai dal 2007 e da cui il nostro Paese stenta ad uscirne. Per maggiori approfondimenti sul tema vi rimando al sito Istat dove gli appassionati di statistica potranno soddisfare tutte le loro curiosità.
La fiducia dei consumatori assume come base di partenza il valore 100 del 2010 e l'ultimo dato disponibile di aprile 2015 diminuisce a 108,2 dal mese precedente in cui era 110,7. Il generale clima di fiducia dei consumatori espresso anche dai sotto indici che lo compongono: quello economico, personale, corrente e futuro registrano una generale diminuzione: i consumatori Italiani sono sfiduciati: ritengono che l'attuale stato di salute economico sia precario. L'indice viene determinato sottoponendo a 2000 abbonati sorteggiati dall'elenco telefonico e selezionati uniformemente su base territoriale, una serie di domande attraverso le quali possano esprimere il loro giudizio sulla situazione economica della famiglia, le opportunità di risparmio attuali e future, la propensione all'acquisto di beni durevoli e giudizi sul bilancio familiare. Si respira il clima di una crisi che dura ormai dal 2007 e da cui il nostro Paese stenta ad uscirne. Per maggiori approfondimenti sul tema vi rimando al sito Istat dove gli appassionati di statistica potranno soddisfare tutte le loro curiosità.
mercoledì 13 maggio 2015
Privacy e telefonate indesiderate
mercoledì 6 maggio 2015
La mediazione e le conciliazioni paritetiche
Il Decreto Legislativo 28 del 4 marzo
2010 dà attuazione all'articolo 60 della Legge numero 69 del 18
giugno 2009, in cui il Parlamento (di allora) delegava il Governo
all'emanazione di uno o più decreti attuativi in materia di
mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Lo strumento giuridico prodotto si muove all'interno del
quadro tracciato dalla direttiva Europea 52/2008, elaborata dalla
Commissione ed adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione
Europea con l'intento di risolvere le controversie transfrontaliere
in materia civile e commerciale. La mediazione, nelle intenzioni
dell'Unione, dovrebbe rappresentare un'efficace e rapida risoluzione
delle controversie, alternativa all'ordinario canale giurisdizionale,
a cui si potrebbe sempre ricorrere in caso di fallimento della
procedura. Due o più parti coinvolte in una controversia
deciderebbero volontariamente (vedremo tra breve che in realtà per
alcuni ambiti il ricorso alla mediazione è obbligatorio), di
risolvere il contenzioso con l'aiuto di un mediatore: la persona che
svolge la mediazione in modo efficace, imparziale e competente.
Secondo definizione la mediazione è l'attività svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa. Il percorso che conduce al raggiungimento
dell'accordo tra le parti, si snoda privilegiando tutti i loro
interessi e tralascia in secondo piano le formalità più
strettamente giuridiche: qui l'evidente diversità con il giudizio
processuale condotto in punta di diritto. Fin qui gli aspetti teorici
che hanno guidato i Legislatori nella formulazione delle norme, ora
entriamo più nel dettaglio degli elementi pratici ed attuativi. La
condizione di partenza è naturalmente l'esistenza di un conflitto
tra le parti (per quanto ci attiene il caso tipico è rappresentato
dal consumatore insoddisfatto o leso nei suoi diritti da un'impresa
e/o società commerciale). La strada maestra che ciascuno di noi
potrebbe legittimamente e costituzionalmente imboccare per vedere
rispettati i propri diritti, sarebbe proprio quella della Giustizia.
L'opinione diffusa però, suffragata per altro dalle statistiche che
certo incidono negativamente anche sul rischio d'impresa e
d'investimento, penalizzando così il nostro Paese rispetto ad altre
aree economiche, è l'eccessiva durata dei processi civili (la media
è decennale per i tre gradi di giudizio ammissibili), per non
parlare poi dei costi e dell'aleatorietà intrinseca del giudizio
medesimo. Ecco che allora il ricorso alla mediazione potrebbe trovare
una più rapida soluzione alla controversia (la durata massima
prevista è di 4 mesi), con una potenziale soddisfazione per entrambi
i soggetti ricorrenti, e naturalmente con un vantaggioso contenimento
dei costi. È il decreto ministeriale 180/2010 che disciplina
l'organizzazione e la statuizione degli organismi di mediazione,
inserendoli in un apposito elenco gestito dal Ministero della
Giustizia, la cui iscrizione degli enti preposti (siano essi pubblici
o privati) è vincolata al possesso di specifici requisiti economici
ed etici. Rientrano nella condizione di procedibilità, per cui la
mediazione è obbligatoria, tra le altre, le controversie in tema
condominiale, di locazione, di risarcimento del danno cagionato dalla
circolazione di veicoli, i temi bancario assicurativo e finanziario.
Le conciliazioni paritetiche sono
invece degli accordi (disciplinati da veri e propri protocolli
d'intesa) stipulati tra aziende o loro associazioni rappresentative
ed associazioni di consumatori, che si differenziano dalla mediazione
perché in queste procedure il terzo imparziale è assente, ma la
soluzione viene mediata tra un rappresentante del consumatore (il
conciliatore dell'associazione) e quello dell'impresa che hanno
spesso seguito un comune iter formativo e che possono così
confrontarsi su elementi condivisi. Le più comuni sono quelle in
vigore con le aziende telefoniche ed energetiche (guarda l'elenco completo).
Tutto chiaro? Non esitare a contattarci per ogni evenienza.
mercoledì 29 aprile 2015
Consumatori 2.0: le guide informative
Sono disponibili in sede (questo è un velato invito al ritiro: vieni a ritirare la tua copia nel giorno di sportello) le due guide pubblicate nell'ambito del progetto "Consumatori 2.0" Radicamento e Interattività. L'una curata da Confconsumatori e dal titolo: "I diritti dei consumatori online" (anche versioni inglese, francese ed arabo), in cui è possibile approfondire: i nostri diritti di consumatori digitali: quando acquistiamo online; come viene tutelata la nostra Privacy e la sicurezza sul web e quali servizi offre la Pubblica Amministrazione nell'era di internet. L'altra redatta da Unione Nazionale Consumatori sulla Sicurezza Alimentare in cui sono trattati i temi delle contaminazioni alimentari (sia fisiche che chimiche), quali azioni di prevenzione sono attuate da produttori e distributori e quali responsabilità restano in capo al consumatore (per esempio modalità di conservazione e/o cottura) per scongiurare il deterioramento dei cibi; delle patologie connesse all'alimentazione quali: obesità, anoressia, bulimia, ortoressia, drunkoressia e delle allergie ed intolleranze alimentari.
Il progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21 marzo 2013 e realizzato da cinque associazioni di consumatori: Assoutenti; Codacons; Confconsumatori; Movimento difesa del Cittadino e unione Nazionale Consumatori per approfondire...
Il progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21 marzo 2013 e realizzato da cinque associazioni di consumatori: Assoutenti; Codacons; Confconsumatori; Movimento difesa del Cittadino e unione Nazionale Consumatori per approfondire...
mercoledì 22 aprile 2015
Mutui e finanziamenti: la sospensione delle rate
Gli strumenti a cui ricorrere per sospendere le rate dei
finanziamenti in atto per cause di sopraggiunte difficoltà economiche,
come la perdita di lavoro o altro, sono essenzialmente due: Il fondo
di solidarietà Mutui prima casa e l'accordo raggiunto lo scorso 31 marzo 2015 tra l'Abi
(l'associazione Bancaria Italiana) e dieci Associazioni dei
Consumatori e detto moratoria famiglie.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.
L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.
L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.
mercoledì 15 aprile 2015
Automobile: tra sicurezza ed inquinamento
Nella consueta rubrica mensile dedicata ai trasporti, questa volta
parleremo della circolazione su strada con l'automobile e di come
l'immarcescibile Unione Europea abbia armonizzato in tutti e 28 i
paesi aderenti, le caratteristiche tecniche che i veicoli a motore
devono possedere per essere omologati ed immatricolati nel
continente. La strategia normativa punta a coniugare lo sviluppo
sostenibile dell'industria automobilistica (che contribuisce per il
3% al Pil Europeo e rappresenta un settore chiave dell'intera
economia) con la costante esigenza di progresso in materia di
sicurezza e tutela dell'ambiente. Il Regolamento Europeo 661/2009
disciplina la sicurezza generale dei veicoli a motore e prevede, in
sintesi, che i veicoli di categoria M (quelli dedicati al trasporto
di passeggeri, nella cui classe 1 rientra l'automobile – M1) siano
dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità, di
indicatori di cambio di marcia e di un sistema di controllo della
pressione degli pneumatici. Pneumatici che devono soddisfare
specifici requisiti relativamente all'aderenza sul bagnato, alla
resistenza ed alla rumorosità durante il rotolamento. La sicurezza
dei passeggeri è garantita da norme disciplinanti i componenti e le
entità tecniche dei veicoli come le citure di sicurezza ed i sistemi
di ritenuta per i bambini. Sul fronte ambientale la riduzione delle
emissioni inquinanti dei veicoli leggeri: quali gli ossidi di azoto
gli idrocarburi incombusti, il particolato ed il monossido di
carbonio, è normata dal regolamento (CE) 715/2007 che fissa i limiti
di emissione per la norma Euro 5 ed Euro 6 degli inquinanti detti, in
particolare prevede per i motori a benzina il limite di 1000 mg/km
per il CO e di 60 mg/km per gli NOx ecc...La norma Euro 5 era
applicabile dal I settembre 2009 per le nuove omologazioni e dal I
gennaio 2011 per l'immatricolazione e la vendita, mentre la Euro 6
dal I settembre 2014 e dal I settembre 2015 per la vendita. Dopo tale
data infatti i nuovi veicoli immatricolati e venduti dovranno
contenere le emissioni nocive entro i limiti previsti dalla Euro 6.
Per avere un'idea di quale sia la consistenza e la qualità
(l'anzianità dall'anno di prima immatricolazione), del parco
autovetture immatricolate in Italia, si può consultare la sezione
dedicata agli studi e ricerche del sito Aci ed allora emerge che solo
nella nostra provincia (quella di Monza e Brianza) al 31 dicembre
2014 erano censite 523.673 auto su 37.080.753 totali circolanti in
Italia. In relazione alla fasce di azianità (qui il dato è riferito
al 31 dicembre 2011) ed è Regionale, delle 5.875.403 automobili
Lombarde, 439.870 (il 7,5% del totale) aveva più di vent'anni mentre
quelle nuove (per allora: era la fine del 2011 ndr)
erano 344.860 (il 5,9%), assestando un valore medio di circa 8 anni.
Ovvero
il parco auto circolante in Lombardia è
mediamente conforme alla
direttiva Euro 4 (il riferimento è circoscritto alle sole
autovetture). L'argomento è ampio: entrerebbero in gioco i dati
sull'incedentalità, sulla sicurezza delle strade e sulla disciplina
degli automobilisti. Se è
la tecnica a
rendere
sicuri i veicoli, purtroppo la loro
pericolosità è ancora enormemente influenzata
dai comportamenti umani: da
quell'umanità che poggia le mani sul volante.
mercoledì 8 aprile 2015
Tariffe energetiche in calo anche nel II trimestre, breve guida su come orientarsi nella scelta del venditore energetico nel mercato libero
L'appuntamento trimestrale fisso sarà questo: l'aggiornamento
periodico delle tariffe energetiche: il costo di elettricità e gas,
fissato ogni tre mesi dall'Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico (AEEGSI), applicato ai clienti del mercato
tutelato. Anche in questo secondo trimestre: dal I aprile al 30
giugno 2015 (così come nel primo), assisteremo ad una diminuzione
dei costi energetici. Stimata in un risparmio complessivo di 75 euro,
spalmati sull'intero anno scorrevole (dal I luglio 2014 al 30 giugno
2015). Registreremo un calo dell'1,1% della tariffa elettrica, che
costerà 0,18516 €/Kwh per l'intero trimestre, determinando così
una spesa media per il cliente domestico tipo (potenza impegnata di 3
Kw e consumo annuo di 2.700 Kwh) pari a 510 €, con un risparmio di
circa 6 €. Più consistente sarà invece la diminuzione del costo
del gas, che scenderà del 4% attestandosi sul prezzo di 0,7846 €/m3
determinando una spesa media (il riferimento è sempre al cliente
tipo che consuma 1.400 m3/anno) di 1.135 € con un
risparmio di 70 € sull'anno scorrevole precedente.
Queste tariffe rappresentano inoltre i termini di paragone a cui devono riferirsi i venditori di energia del mercato libero quando propongono le proprie offerte. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al nuovo potenziale cliente c'è la scheda di confrontabilità: un'informativa fondamentale indispensabile alla sintetica valutazione, da parte del consumatore, della convenienza economica dell'offerta proposta. Qui sottoforma di tabella possiamo confrontare la spesa annua, stimata per le diverse fasce di consumo, nel segmento di mercato tutelato (le tariffe sono quelle stabilite dall'Autorità) con quella del mercato libero definita dall'offerta considerata. Le tipologie di offerte proposte dagli operatori, si possono raggruppare in due macro categorie: quelle con lo sconto applicato alle condizioni economiche dell'Autorità e quelle a prezzo fisso e costante per l'intera durata contrattuale (generalmente variabile tra uno o due anni). Nell'elettricità, la scelta può essere infine guidata dalle abitudini di consumo, che può far propendere per una scelta di tariffazione bi- o mono- oraria.
Dal I gennaio 2018, secondo le intenzioni Governative espresse nel Disegno di Legge Concorrenza (quello che ha fatto insorgere tassisti, notai e farmacisti), il mercato energetico sarà completamente liberalizzato, con buona pace delle tutele dei consumatori, che saranno messe a dura prova dall'adozione delle consuete pratiche commerciali scorrette (vedi alla voce cartelli tariffari, contratti non richiesti e bollette pazze) attuabili dai venditori più spregiudicati. Il dibattito è aperto. Contattaci per il tuo check-up energetico.
Queste tariffe rappresentano inoltre i termini di paragone a cui devono riferirsi i venditori di energia del mercato libero quando propongono le proprie offerte. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al nuovo potenziale cliente c'è la scheda di confrontabilità: un'informativa fondamentale indispensabile alla sintetica valutazione, da parte del consumatore, della convenienza economica dell'offerta proposta. Qui sottoforma di tabella possiamo confrontare la spesa annua, stimata per le diverse fasce di consumo, nel segmento di mercato tutelato (le tariffe sono quelle stabilite dall'Autorità) con quella del mercato libero definita dall'offerta considerata. Le tipologie di offerte proposte dagli operatori, si possono raggruppare in due macro categorie: quelle con lo sconto applicato alle condizioni economiche dell'Autorità e quelle a prezzo fisso e costante per l'intera durata contrattuale (generalmente variabile tra uno o due anni). Nell'elettricità, la scelta può essere infine guidata dalle abitudini di consumo, che può far propendere per una scelta di tariffazione bi- o mono- oraria.
Dal I gennaio 2018, secondo le intenzioni Governative espresse nel Disegno di Legge Concorrenza (quello che ha fatto insorgere tassisti, notai e farmacisti), il mercato energetico sarà completamente liberalizzato, con buona pace delle tutele dei consumatori, che saranno messe a dura prova dall'adozione delle consuete pratiche commerciali scorrette (vedi alla voce cartelli tariffari, contratti non richiesti e bollette pazze) attuabili dai venditori più spregiudicati. Il dibattito è aperto. Contattaci per il tuo check-up energetico.
lunedì 30 marzo 2015
Assemblea Annuale dei soci 2015
CONFCONSUMATORI
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
L'assemblea annuale degli associati è convocata nella sede sociale di
via Correggio, 59 c/o la Casa del Volontariato, giovedì 16 aprile ore 12, ed in seconda convocazione
Giovedì 16 aprile alle ore 16,00.
Ordine del giorno:
- relazione del Presidente sull'attività svolta;
- approvazione rendiconto economico-finanziario annuale;
- varie ed eventuali.
Raul Goffo
il Presidente
I consumatori e le loro Associazioni
In questo articolo richiamerò l'importanza del ruolo di consumatore che rivestiamo costantemente durante la nostra vita politico-economica e quale vantaggio possa derivare dall'organizzarsi in associazioni. Lo strumento legislativo di riferimento è il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) in cui è stato ordinato armonicamente tutto (o quasi) il diritto consumeristico Italiano. Prima la disciplina dei rapporti di consumo era frammentata nella normativa dello specifico settore, che recepiva disordinatamente le varie direttive Europee. Ora, dopo la pubblicazione di questa importante opera, possiamo avere raggruppato in un unico testo il quadro completo dei nostri diritti di Consumatori: dalla pubblicità alla corretta informazione; dalle pratiche commerciali aggressive alle clausole vessatorie; dalla disciplina in materia di multiproprietà e di turismo organizzato, alla garanzia post vendita dei beni di consumo. È l'articolo 3 del Codice del Consumo che ci definisce: il consumatore o l'utente è la persona fisica che agisce [economicamente] per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e gli riconosce uno specifico ruolo all'interno del mercato. Mi perdoneranno gli esperti economisti per la rude semplificazione: il mercato potremmo definirlo come il luogo (sia esso fisico o virtuale) d'incontro della domanda e dell'offerta (di beni e di servizi), esplicitate dal Consumatore e dall'Imprenditore rispettivamente, ed è regolato da un terzo soggetto (il Legislatore) il cui scopo è quello di equilibrare le forze in gioco. Lo spazio d'azione è attualmente quello Europeo ed ecco spiegato il perché l'attività di regolazione sia condotta dal massimo livello legislativo riconosciuto, che legifera per armonizzare i diritti dei Consumatori in tutti e 28 i paesi dell'Unione Europea. Qualche volta capita che tali diritti siano lesi ed agire da soli per ottenere giustizia può rivelarsi in molti casi costoso e dall'esito imprevedibile. Perciò risulta vantaggioso e conveniente organizzarsi ed associarsi (et voilà ecco servite le Associazioni di Consumatori) in modo da condividere i saperi e le professionalità di ciascun consumatore ed acquisire così maggior potere negoziale ed autorevolezza. La costituzione di questi organismi (le Associazioni), la loro rappresentatività ed il loro riconoscimento all'interno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti(CNCU), sono disciplinate dagli articoli 136 e seguenti del Codice del Consumo e dai regolamenti Ministeriali attuativi. Hanno come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, attualmente sono ben 19 quelle attive e riconosciute nel Consiglio Nazionale tra cui la nostra, che ha come forma organizzativa quella federata: la Confederazione Nazionale è il risultato della federazione di associazioni provinciali (i nuclei basali) a loro volta costituite all'interno del livello Regionale. Nessun finanziamento pubblico diretto è erogato alle Associazioni dei Consumatori, che sopravvivono grazie al prezioso impegno di collaboratori spesso volontari, delle quote associative erogate dagli aderenti ed attraverso l'attuazione di progetti informativi finanziati dal Mse e dalle regioni con i proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sostieni la nostra attività con una donazione o rinnova la tua quota associativa, fai un bonifico sul nostro conto corrente IBAN: IT56 E076 0101 6000 0101 4815 409 intestato a Confconsumatori Federazione Provinciale di Monza e Brianza.
mercoledì 25 marzo 2015
Efficienza energetica: obiettivo 20-20
Per migliorare l'efficienza energetica nei Paesi dell'Unione Europea ed introdurre i conseguenti benefici ambientali economici e sociali, indispensabili ad uno sviluppo sostenibile dell'area, la Commissione, il Parlamento ed il Consiglio Europei, hanno adottato la direttiva n.27/2012, che attraverso tre principali linee guida si pone l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica nella produzione e nei consumi di energia dai livelli registrati nel primo decennio del 2000 al traguardo del 2020. Sul lato della produzione si prevede l'introduzione e la diffusione d'impianti di cogenerazione: elettricità e calore e l'implementazione di reti di teleriscaldamento e raffreddamento. Mentre sul fronte del consumo s'incentivano i miglioramenti del patrimonio edilizio con gli edifici pubblici a condurre primariamente il processo innovativo ed una generale diffusione tra i consumatori di informazioni per una maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia. Nel nostro Paese è il decreto legislativo 52 del 2014 a recepire gli obiettivi Europei ed in esso si traccia la rotta per raggiungere lo scopo con l'indispensabile coinvolgimento di enti locali ( le Regioni) istituzioni pubbliche tecniche come l'ENEA, l'Autorità dell'energia ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e naturalmente le associazioni d'imprese e di consumatori. Il principale meccanismo per il finanziamento di questi buoni propositi, soprattutto per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, sembra essere quello della detrazione fiscale, che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 con l'ultima legge finanziaria, e che prevede la detrazione fino al 65% della spesa sostenuta, spalmabile su dieci anni di dichiarazione, per gli interventi finalizzati a diminuire il fabbisogno energetico degli immobili. Azioni che possono interessare l'involucro dello stabile (coibentazione delle pareti, infissi vetri ecc..) e/o l'impianto termico e la rete distributiva comune. I risparmi derivanti da queste innovazioni, in concorso con gli incentivi pubblici ed il coinvolgimento d'istituti finanziari e di esperti nei servizi energetici come le ESCO e gli audit energetici (qui l'impulso occupazionale), renderanno il processo innovativo autofinanziato ( sul lungo periodo: almeno nell'ordine di un decennio) innescando l'avvio di un circolo virtuoso. Anche la recente modifica delle norme in materia di condominio (il riferimento è alla modifica del codice civile di giugno 2013) ha semplificato le maggioranze assembleari necessarie alla deliberazione di innovazioni condominiali volte all'efficientamento energetico del condominio, riducendole alla semplice maggioranza: maggioranza dei millesimi di proprietà coniugata con la maggioranza degli intervenuti nell'assise. Per tutti gli approfondimenti sull'argomento vi rimando all'utilissimo sito dell'ENEA. Il fattore tempo è adesso determinante: solo un lustro ci separa dalla deadline fissata al 2020 e ciascuno dovrà fare la sua parte per non mancare l'obiettivo.
mercoledì 18 marzo 2015
Trasporto Ferroviario: diritti dei passeggeri e Trenord
I nostri diritti di passeggeri, quando viaggiamo con il treno, sono tutelati nell'intera Unione Europea. La politica dei trasporti all'interno dell'Unione è considerata strategica e mira a garantire la circolazione di persone e merci rendendola efficiente sicura e libera. I provvedimenti che adotterà nel prossimo futuro (da qui al 2050) sono descritti nel libro bianco del 2011: che comprende proprio una tabella di marcia (come recita il titolo) verso uno spazio unico europeo dei trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. La rete integrata sfrutterà tutte le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, per vie navigabili e per aereo) con l'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di gas serra attuali al traguardo del 2050 e di accrescere anche i livelli occupazionali. Realizzare uno spazio unico dei trasporti Europeo: cielo unico (aereo); cintura blu (nave); spazio ferroviario unico (treno) è il principale scopo della politica delineata nel libro bianco. Negli articoli precedenti (pubblicati su questo blog nei mesi scorsi), abbiamo visto i nostri diritti di passeggeri aerei e navali, qui daremo un'occhiata invece a quelli ferroviari. Il testo normativo di riferimento è il Regolamento Europeo 1371/2007 che per prima cosa definisce il contratto di trasporto: un contratto a titolo oneroso o gratuito concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto. Il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore nel luogo di destinazione. Come per ogni contratto che si rispetti diritti e doveri delle parti sono disciplinati dalle sue condizioni generali, che devono essere conoscibili dal passeggero. Il titolo di trasporto, di viaggio (il biglietto insomma), consegnato al viaggiatore, attesta la stipulazione del contratto stesso. Tra i principali diritti di cui gode il passeggerto c'è senza dubbio quello all'informazione: prima del viaggio dovrà poter conoscere le condizioni applicabili al contratto, gli orari e le tariffe; e durante il viaggio dovrà essere informato sui ritardi o sulle eventuali interruzioni del servizio. Inoltre le imprese ferroviarie devono informare i trasportati sulle procedure di presentazione dei reclami. In caso di ritardi e soppressioni, il regolamento Europeo prevede, quando il ritardo superi almeno l'ora, l'assistenza gratuita con bevande cibo e sistemazione in albergo o la riprotezione su di un mezzo alternativo (es. autobus). Matura il diritto al compenso minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti. Il risarcimento sale al 50% nel caso superi i 120 minuti. Biciclette: le imprese ferroviarie (così come previsto dal regolamento) consentono ai passeggeri di portare sul treno le biciclette se sono facili da maneggiare e se ciò non pregiudica il servizio ferroviario ed il materiale rotabile lo consente. Se le imprese disattendono l'articolo 5 sono sanzionate (a norma del D.L.vo 70/2014) dall'Autorità di regolazione dei Trasporti con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1000 € (applicabile con i criteri della legge 689/1981). Sul finale un breve cenno alla società Trenord (l'impresa che fa viaggiare il Malpensa Express) nata all'inizio di maggio 2011 dalla partecipazione di Trenitalia (divisione regionale Lombardia) e Gruppo Ferrovie Nord Milano (posseduta per il 57,57% da Regione Lombardia) dedicata esclusivamente al trasporto ferroviario pubblico sull'intera regione (unico esempio in Italia) dove si muovono col treno 650.000 persone ogni giorno. Il I dicembre 2014 ha adottato nuove condizioni generali di trasporto con l'intento di migliorare la trasparenza e l'informazione ai passeggeri.
mercoledì 11 marzo 2015
Credito al consumo: diritti; Taeg e Tegm
Il credito al consumo è un prestito finanziario concesso da
banche e altre società finanziarie ai consumatori, ovvero a quei
soggetti che operano nella propria attività economica al di fuori
della professione eventualmente svolta. Tale servizio è disciplinato
ed armonizzato nei paesi dell'Unione Europea dalla Direttiva 2008/48
CE recepita nella Legislazione Italiana dal D.Lgs.vo 141/2010. Il
prestito per rientrare nella definizione di credito al consumo e
perché così il richiedente/consumatore possa godere dei diritti
previsti dalla normativa, deve essere d'importo variabile tra il
limite minimo di 200 € e quello massimo di 75.000 €. Esistono
varie tipologie di finanziamento principalmente riconducibili a 4
varietà: il prestito non finalizzato: in cui il consumatore chiede
una certa disponibilità liquida da impiegare per le proprie e più
svariate esigenze; il credito collegato: in cui invece il
finanziamento è impiegato nell'acquisto di beni o servizi (in questo
caso il contratto finanziario può essere veicolato dallo stesso
venditore); l'apertura di credito in conto corrente e la carta di
credito revolving. Il costo del prestito è indicato dai tassi
d'interesse applicati: il Tan (il tasso annuo nominale) ovvero
l'indicazione pura del tasso d'interesse annuo applicato ed il Taeg
(tasso annuo effettivo globale) che comprende tutte le spese
accessorie ed indica il costo reale del finanziamento e rappresenta
l'indicatore di confrontabilità tra le varie offerte. Il Tegm è
invece il tasso effettivo globale medio e serve per valutare il
valore soglia usura per verificare l'eventuale illegalità del
prestito. Il finanziatore concedente il finanziamento deve consegnare
al consumatore, prima della stipula di qualsiasi contratto di
finanziamento, il modulo SECCI (lo Standard European Consumer Credit
Information) ovvero un modulo che contenga l'informazione di base sul credito per i consumatori
Europei, dove siano valutabili tutti gli elementi utili per una migliore e trasparente comprensione delle condizioni del prodotto proposto. In caso di ripensamento da parte
del consumatore egli potrà recedere dal contratto entro 14 giorni
solari dalla data della firma con le modalità indicate dal
finanziatore (via racc.a/r, fax, ecc...). Per un maggiore
approfondimento sul tema consulta la Guida della Banca d'Italia e per
ogni altra eventualità non esitare a contattarci.
mercoledì 4 marzo 2015
Rc-auto, i siti comparativi e l'indagine Ivass
La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i
terzi prevista dall'articolo 2054 delCodice Civile (“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla conduzione del veicolo [...]”) è obbligatoria. Le compagnie assicurative che offrono questo servizio nel nostro Paese (tra aziende propriamente Italiane ed estere autorizzate) sono 68, come certificato dall'Ivass (l'Istituto di vigilanza del settore) ed il conducente/consumatore deve destreggiarsi per trovare l'offerta con il premio migliore. Numerose sono le variabili che concorrono alla sua determinazione quali: il genere; l'età; la provincia e la regione di residenza. Nell'ultimo bollettino statistico del 20 febbraio 2015, l'Ivass ha analizzato le variazioni dei prezzi dei premi Rc-auto nel III trimestre 2014 e per esempio da esso emerge che nella nostra provincia: quella di Monza e Brianza, il costo medio registrato nel periodo è stato di 439,9 € in diminuzione dello 0,2% sul trimestre precedente. Per cercare di spuntare il miglior prezzo, i conducenti/consumatori (per lo meno quelli digitalmente evoluti) consultano i famosi siti comparatori, che sono proliferati come funghi nel panorama del sottobosco internettiano. L'istituto di vigilanza ha recentemente pubblicato un'indagine condotta a Novembre 2014 su 6 siti comparativi: Chiarezza.it; Comparameglio.it; Facile .it; Segugio.it; 6sicuro.it e Supermoney.eu ed ha evidenziato alcuni elementi di criticità. Sul piano del conflitto di interesse è emerso che i siti comparano solo (o prevalentemente) le imprese con cui hanno stipulato accordi e da cui percepiscono provvigioni sui contratti stipulati attraverso la loro intermediazione; infatti le società facenti capo alle pagine web risultano iscritte, nella loro qualità di Broker, al registro unico degli intermediari assicurativi (RUI). Il modello di comparazione è inoltre svolto esclusivamente sul prezzo del premio, trascurando invece i contenuti delle polizze come i massimali, le franchigie, le rivalse, le esclusioni ecc.. ed infine la trasparenza: il consumatore non ha l'immediata percezione che l'attività svolta dal comparatore sia di natura commerciale. Le conclusioni proposte dall'Ivass evidenziano una positiva potenzialità dello strumento a favore della concorrenza e dei possibili vantaggi per i consumatori a patto che vengano adottate specifiche misure correttive definiti come veri e propri interventi di Vigilanza. L'istituto ha chiesto di adottare entro il 31 gennaio 2015 i seguenti accorgimenti (qui riportati in sintesi): indicare in home page l'elenco delle imprese di assicurazione con cui sono stipulati accordi di partnership; indicare nell'output delle comparzioni le provvigioni corrisposte per ogni offerta comparata e proposta; modificare la procedura di raccolta del consenso per la privacy ed uniformare i messaggi pubblicitari alla vigente normativa in materia di pubblicità ingannevole. Più affidabile, imparziale e completo risulta essere invece il preventivatore istituzionale predisposto dall'Ivass e consultabile dal sito (TuoPreventivatore). Trasparenza del mercato e consapevolezza del consumatore sono, a mio avviso, caratteri indispensabili e migliorativi per ogni fiduciosa transazione commerciale. Non esitare a contattarci per ogni eventualità.
mercoledì 25 febbraio 2015
Il vino in etichetta: DOCG e DOC
“il vino è il prodotto della fermentazione alcolica operata dai lieviti presenti sulla buccia dell'acino, è una bevanda antichissima e tra i suoi numerossimi componenti ve ne sono di minori, se assunti in piccole quantità, che svolgono azioni positive sul nostro organismo: stimolano la digestione; la diuresi; abbassano il colesterolo; riducono l'invecchiamento cellulare, l'alcol etilico presente fluidifica il sangue, favorisce la prevenzione di malattie cardiovascolari e può fungere da parziale antidepressivo donando gioia all'organismo […] Nel 2013 (fonte Istat) sono stati prodotti 48 mln di ettolitri di cui il 36% rappresentato da produzioni Doc e Docg, il consumo procapite apparente è stato di 34 litri e le principali regioni produttrici sono risultate il Veneto e l'Emilia Romagna. Le produzioni di Origine Controllata e Garantita sono le denominazioni specifiche utilizzate dall'Italia per indicare le denominazioni di origine protetta (Dop) disciplinate dal Regolamento Europeo 1234/2007 (l'Italia conta ben 523 vini riconosciuti - consulta la E-Bacchus: il database europeo). Le produzioni vitivinicole che vogliano forgiarsi di questo marchio di qualità, devono produrre secondo standard disciplinati dai Consorzi di Tutela volontari a cui il Ministero delle Politiche Agricole riconosce anche poteri di vigilanza, ne sono censiti 92 variamente distribuiti tra le diverse regioni italiane. Per la Lombardia per esempio possiamo citare: il Consorzio Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese; quello del Franciacorta; dei Vini di Valtellina e quello del San Colombano al Lambro: l'unico vino Doc di Milano. Tipicamente le bottiglie dei vini tutelati sono riconoscibili dalla presenza delle immancabili “fascette” realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (contenenti il logo, la denominazione ecc... della docg) e sono distribuite ai consorziati dalle Camere di Commercio o su delega, dai consorzi stessi. L'apposizione della fascetta sulla bottiglia deve essere tale da poterne riscontrare l'avvenuta apertura. Sulle etichette devono inoltre trovare posto l'indicazione dell'imbottigliatore mediante l'utilizzo di espressioni quali: imbottigliato dall'azienda agricola... imbottiggliato all'origine dalla cantina sociale... imbottigliato nella zona di produzione... imbottigliato dal viticoltore... la dicitura integralmente prodotto può essere usata solo se il vino è ottenuto da uve raccolte nei vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate dalla stessa. Perciò occhio all'etichetta e bevete con moderazione, il vino è il gusto dei territori.
mercoledì 18 febbraio 2015
Il prezzo dei carburanti e quello del petrolio: loro variazioni
Nell'ultimo periodo le principali testate giornalistiche economiche riferiscono della favorevole combinazione astrale di tre fattori concomitanti, che potranno rappresentare il volano definitivo per il rilancio dell' economia nel nostro Paese. Mi riferisco al Quantative Easing (l'acquisto di Titoli di Stato) intrapreso dalla Bce (Banca Centrale Europea), alla svalutazione dell'euro ed al calo del prezzo del petrolio. In particolare mi soffermerò su quest'ultimo aspetto e confronterò la variazione del prezzo di acquisto del Brent (è la qualità di petrolio estratta nei giacimenti del Mare del Nord ed il valore di scambio dei contratti per lotti minimi di 1000 barili – 1 barile = 159 litri – negoziati sul Nymex, il mercato regolamentato di riferimento, rappresenta una delle quotazioni del greggio), con i prezzi alla pompa dei carburanti derivati. Consultando il grafico pubblicato nella sezione dedicata del sito de IlSole24Ore, si osserva come il prezzo di questa qualità di greggio: il Brent, abbia registrato una progressiva ed inesorabile diminuzione: si è passati dal suo valore massimo (il dato è riferito all'ultimo anno: 2014) di 110 $/barile raggiunto verso la fine di giugno, a quello minimo di 50 $/b registrato nell'intero mese di gennaio 2015, per poi risalire verso la soglia dei 60 $ superata nell'ultima negoziazione di venerdì. Il confronto che qui vorrei proporvi (miei cari lettori) è tra il prezzo dei carburanti (considererò solo benzina e gasolio) proposto ai consumatori nelle settimane del mese di luglio 2014, quando il prezzo del crude oil superava i 100 $ ed alla pompa la benzina verde veniva venduta ad un prezzo medio nazionale di 1,760 €/litro mentre il gasolio a 1,633 €/litro; con i costi dei carburanti offerti nelle settimane dello scorso mese di gennaio 2015, quando il “barile” veniva scambiato a 50 $ ed i suoi prodotti derivati invece venduti a 1,466 €/l la verde e 1,380 €/l il gasolio. I prezzi alla pompa sono quelli rilevati dall'osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico. Per svolgere alcune considerazioni è necessario premettere che le tariffe del litro di benzina e di gasolio sono formati per 2/3 da imposte (iva + accise) e che il restante terzo si compone del prezzo industriale e del margine lordo a copertura di tutti i costi (trasporto, margine gestore, pubblicità ecc...), perciò a fronte di un dimezzamento del costo industriale (il taglio netto della quotazione del barile) esso non si è tradotto in un analogo e proporzionale effetto sul costo alla pompa. Se ciò invece fosse avvenuto, la verde sarebbe dovuta costare 1,277 €/litro ed il gasolio 1,190 €/litro (secondo un mio semplice e modesto calcolo matematico), perciò gli unici soggetti a beneficiare dei bassi prezzi petroliferi sono in realtà le solite compagnie del settore, che incrementano ulteriormente il loro profitto, mentre ai consumatori lanciano solo le briciole. In chiusura vi segnalo, nel caso ancora non lo conosceste, l'utile strumento del MSE (Ministero Sviluppo Economico) per trovare l'esercente con il miglior prezzo alla pompa, è l'OsservaPrezziCarburanti dove confluiscono settimanalmente i prezzi praticati alla pompa con un dettaglio territoriale comunale.
mercoledì 11 febbraio 2015
Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo: il caso New Livingston S.p.a.
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| l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015 |
Le (dis)avventure economico/gestionali
delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri
(ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato
proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare)
ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far
valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali
regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi
voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea
New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va)
nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi
brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui
diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”,
illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo
261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della
Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda
Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni
novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà
del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per
volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La
New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente
Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo
(7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi
commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro
Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete
turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione
Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno.
L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella
Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente
economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno
determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo
della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni
di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con
la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo
presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente
originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della
flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a
terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti
inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004
si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza
avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre
all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in
un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco
(overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi
per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del
bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la
compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 €
in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o
internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500
km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia
aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione
Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà
interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per
qualsiasi eventualità.
mercoledì 4 febbraio 2015
Rent to buy: paghi l'affitto e compri casa
Vabbhè il titolo è volutamente accattivante, ma traduce in un
semplice slogan e rende subito l'idea di cosa possa essere questa nuova disciplina per l'acquisto della casa. La locuzione inglese Rent
to buy potrebbe suonare in Italiano Affitto con riscatto, in
“burocratese” invece è stata tradotta (come recita il titolo
dell'articolo 23 del Decreto Legge n.133/2014 detto “Sblocca
Italia”, che disciplina i relativi contratti) in: “Concessione
del godimento di immobili in funzione della successiva alienazione”.
Il meccanismo è piuttosto semplice, tuttavia la sua attuazione
richiede, come avviene per i canonici contratti di compravendita
immobiliare, l'assistenza di un professionista del campo (vedi alla
voce Notaio) per l'indispensabile formazione e trascrizione
dell'atto. Le parti in gioco sono il Concedente (che sarà il futuro
venditore ed attuale proprietario dell'immobile) ed il Conduttore (il
promissario acquirente), che si accordano per la stipula di un
cotratto “misto”: ovvero di un accordo costituito da due sezioni:
l'una che disciplina la conduzione dell'immobile (del tutto
assimilabile ad un comune contratto di locazione): in cui si
pattuiscono per esempio il canone periodico da corrispondere al
concedente in virtù del godimento immediato dell'immobile e la
durata della locazione stessa, che non potrà però superare dieci
anni; e l'altra porzione contrattuale che normerà invece i termini
per l'acquisto (come un vero e proprio contratto preliminare: detto
anche “compromesso”), dove sarà definito il prezzo di
alienazione dell'immobile, scontato della quota parte di canone ad
esso destinato e già corrisposto. L'ammontare dell'affitto sarà
perciò, probabilmente, superiore ai valori di mercato pubblicizzati
nella zona, proprio perché comprenderà anche la rata destinata
alla diminuzione del prezzo d'acquisto dell'appartamento. Per avere
un'idea pratica su come possa essere redatto un tipico contratto Rent
to buy e quali calusole possa
contenere, vi
consiglio la consultazione dell'ipotesi di schema pubblicata dal
Consiglio Nazionale del Notariato (Schema contrattuale pdf) e
l'utile
guida sulle 10 cose da sapere, da cui ho
preso spunto per questo
post. Per ulteriori approfondimenti non esitare a contattarci:
telefona allo 039 8943448 e prenota il tuo appuntamento.mercoledì 28 gennaio 2015
L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1169 emanato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento e dal Consiglio Europei per disciplinare le informazioni che devono contenere le etichette dei prodotti alimentari. La finalità di questa disciplina è duplice: da un lato quella di armonizzare la legislazione della materia in tutti i paesi dell'Unione e consentire così la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, dall'altra dotare i consumatori europei degli strumenti indispensabili ad una consapevole ed accorta scelta alimentare e di riflesso sanitaria se si considera il fondamentale ruolo giocato dall'alimentazione nel comune stile di vita (si pensi ad esempio al problema dell'obesità ed a quello delle allergie). Le informazioni obbligatorie, che le etichette impresse sugli alimenti preconfezionati devono contenere, sono elencate nell'articolo 9 del regolamento, eccole in dettaglio: devono essere esplicitate: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservzione e/o d'impiego; le istruzioni per l'uso nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto ed infine il paese di origine o luogo di provenienza, che deve essere indicato per le carni bovine, il latte e quando il consumatore possa essere indotto in errore sulla reale provenienza dell'alimento (come nei casi di italian sounding ndr). La dichiarazione nutrizionale, normata dalla sezione terza del regolamento, dovrà essere introdotta sull'etichetta obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, fino ad allora la sua introduzione avverrà solo su base volontaria. L'articolo 5 del regolamento Europeo prevede la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel caso in cui l'Unione voglia adottare qualunque misura in ambito di etichette alimentari che possa avere un impatto sulla salute pubblica. L'Autorità è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma in via Carlo Magno 1A e svolge valutazioni scientifiche su tutti i rischi associati alla catena alimentare per guidare le politiche delle istituzioni decisionali europee e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Dai un'occhiata al sito, molto interessante ;) EFSA (European Food SafetyAuthority): la scienza a tutela dei consumatori.
mercoledì 21 gennaio 2015
Il rischio dei Buoni Fruttiferi Postali
I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (la società per azioni a controllo pubblico: l'80% del capitale è in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze), che insieme ai libretti postali costituiscono il cosiddetto risparmio postale, e sono collocati attraverso i 14 mila Uffici postali diffusi su tutto il territorio Nazionale. I buoni fruttiferi vennero istituiti il 26 dicembre 1924 con il Regio Decreto Legge n.2106 e furono emessi dal I marzo 1926 nei tagli da 100, 500 e 1000 lire. Il saggio d'interesse corrisposto sui Buoni Fruttiferi Postali ha subito nel corso degli anni numerose variazioni collegate ai diversi indirizzi di politica economica seguiti dai Governi, e le diverse emissioni sono contraddistinte da lettere diverse. Tra le varie tipologie attualmente sottoscrivibili focalizzeremo l'attenzione su quelli Ordinari, che sono recentemente balzati all'onore delle cronache per la decurtazione degli interessi maturati e liquidati. Questo tipo di buoni ha iniziato il suo corso nel 1927 e fino al 27 dicembre 2000 erano titoli senza cedola con tassi di interesse crescente a capitalizzazione composta annuale fino al 20 esimo anno e poi semplice per i successivi 10 anni. Dal 28 dicembre 2000 con l'emissione della serie A1 la durata è stata fissata in vent'anni e si trovano ora solo in forma dematerializzata. Il caso è emerso dalla richiesta di liquidazione, avanzata dai risparmiatori detenenti questi titoli sottoscritti alla metà degli anni '80 attualmente in scadenza trentennale (per esempio i buoni della serie O emessi dal I settembre 1981 al 30 giugno 1984, o quelli della serie P emessi dal I luglio 1984 al 30 giugno del 1986) all'Ufficio postale di competenza, che si sono visti liquidare somme inferiori a quelle promesse e stampate sul retro del titolo stesso posseduto ancora in forma cartacea. La deludente sorpresa è l'effetto del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che in occasione dell'emissione della nuova serie Q ha esteso i rendimenti dei nuovi montanti maturati fino al I gennaio 1987 a tutte le serie di buoni emesse in precedenza, equiparando così i rendimenti delle serie precedenti (la O e la P per esempio) a quelli della serie Q. Il tasso nominale annuo lordo è diminuito fino a 4 punti percentuali, per i periodi di detenzione superiori al 15esimo anno, passando dal 16% della serie O al 12 della Q, generando le inattese perdite (vedi tabella). Le decisioni dei collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (l'istituto della Banca d'Italia che risolve stragiudizialmente le controversie bancario-finanziarie) sono contrastanti: a volte accolgono i ricorsi dei risparmiatori altre volte li rigettano. Mentre sul fronte giudiziario sembra molto attiva e determinata l'avvocato Marta Buffoni che ha promosso una serie di cause davanti al Tribunale di Novara ottenendo dal Giudice, in via preliminare, la liquidazione ai risparmiatori che assiste degli interessi promessi sul retro del titolo cartaceo, bisogna però adesso aspettare le sentenze per capire quale sarà l'orientamento della Giurisprudenza dice l'avvocato. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.
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