Il Decreto Legislativo 28 del 4 marzo
2010 dà attuazione all'articolo 60 della Legge numero 69 del 18
giugno 2009, in cui il Parlamento (di allora) delegava il Governo
all'emanazione di uno o più decreti attuativi in materia di
mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Lo strumento giuridico prodotto si muove all'interno del
quadro tracciato dalla direttiva Europea 52/2008, elaborata dalla
Commissione ed adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione
Europea con l'intento di risolvere le controversie transfrontaliere
in materia civile e commerciale. La mediazione, nelle intenzioni
dell'Unione, dovrebbe rappresentare un'efficace e rapida risoluzione
delle controversie, alternativa all'ordinario canale giurisdizionale,
a cui si potrebbe sempre ricorrere in caso di fallimento della
procedura. Due o più parti coinvolte in una controversia
deciderebbero volontariamente (vedremo tra breve che in realtà per
alcuni ambiti il ricorso alla mediazione è obbligatorio), di
risolvere il contenzioso con l'aiuto di un mediatore: la persona che
svolge la mediazione in modo efficace, imparziale e competente.
Secondo definizione la mediazione è l'attività svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa. Il percorso che conduce al raggiungimento
dell'accordo tra le parti, si snoda privilegiando tutti i loro
interessi e tralascia in secondo piano le formalità più
strettamente giuridiche: qui l'evidente diversità con il giudizio
processuale condotto in punta di diritto. Fin qui gli aspetti teorici
che hanno guidato i Legislatori nella formulazione delle norme, ora
entriamo più nel dettaglio degli elementi pratici ed attuativi. La
condizione di partenza è naturalmente l'esistenza di un conflitto
tra le parti (per quanto ci attiene il caso tipico è rappresentato
dal consumatore insoddisfatto o leso nei suoi diritti da un'impresa
e/o società commerciale). La strada maestra che ciascuno di noi
potrebbe legittimamente e costituzionalmente imboccare per vedere
rispettati i propri diritti, sarebbe proprio quella della Giustizia.
L'opinione diffusa però, suffragata per altro dalle statistiche che
certo incidono negativamente anche sul rischio d'impresa e
d'investimento, penalizzando così il nostro Paese rispetto ad altre
aree economiche, è l'eccessiva durata dei processi civili (la media
è decennale per i tre gradi di giudizio ammissibili), per non
parlare poi dei costi e dell'aleatorietà intrinseca del giudizio
medesimo. Ecco che allora il ricorso alla mediazione potrebbe trovare
una più rapida soluzione alla controversia (la durata massima
prevista è di 4 mesi), con una potenziale soddisfazione per entrambi
i soggetti ricorrenti, e naturalmente con un vantaggioso contenimento
dei costi. È il decreto ministeriale 180/2010 che disciplina
l'organizzazione e la statuizione degli organismi di mediazione,
inserendoli in un apposito elenco gestito dal Ministero della
Giustizia, la cui iscrizione degli enti preposti (siano essi pubblici
o privati) è vincolata al possesso di specifici requisiti economici
ed etici. Rientrano nella condizione di procedibilità, per cui la
mediazione è obbligatoria, tra le altre, le controversie in tema
condominiale, di locazione, di risarcimento del danno cagionato dalla
circolazione di veicoli, i temi bancario assicurativo e finanziario.
Le conciliazioni paritetiche sono
invece degli accordi (disciplinati da veri e propri protocolli
d'intesa) stipulati tra aziende o loro associazioni rappresentative
ed associazioni di consumatori, che si differenziano dalla mediazione
perché in queste procedure il terzo imparziale è assente, ma la
soluzione viene mediata tra un rappresentante del consumatore (il
conciliatore dell'associazione) e quello dell'impresa che hanno
spesso seguito un comune iter formativo e che possono così
confrontarsi su elementi condivisi. Le più comuni sono quelle in
vigore con le aziende telefoniche ed energetiche (guarda l'elenco completo).
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