Il mese di agosto è alle porte, il caldo estivo ha fatto la sua prorompente comparsa accompagnato dalle più alte temperature del secolo e noi tutti ci stiamo preparando all'imminente ed agognato e perché no meritato periodo di ferie. Quale occasione migliore per ripassare insieme le regole che disciplinano i contratti di acquisto dei pacchetti turistici: quella combinazione (da chiunque ed in qualunque modo realizzata) di almeno due dei seguenti elementi: il trasporto; l'alloggio ed i servizi turistici accessori, contenute nel D.L.vo 79/2011 (il cosiddetto Codice del Turismo). Iniziamo dal contratto di vendita che deve essere redatto in forma scritta con termini chiari e precisi e copia di esso, sottoscritta anche dal venditore, deve essere rilasciata al turista. L'atto deve contenere tutta una serie di elementi doviziosamente elencati nell'art.36 dell'allegato 1 al testo normativo. Semplificando, il contratto d'acquisto del pacchetto turistico deve contenere: destinazione; durata; data di inizio e conclusione del soggiorno; prezzo del pacchetto turistico; itinerario, visite ed escursioni, categoria turistica ubicazione e livello dell'albergo, il nome del vettore che effettuerà il trasporto aereo ed il termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per inesatta esecuzione del contratto o suo inadempimento. Un ruolo importante è dedicato all'informazione del turista, comunicata direttamente dall'intermediario od organizzatore del viaggio e riferita per esempio al recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore contattabili in situazioni di difficoltà. In caso di mancato o inesatto adempimento alle obbligazioni assunte dall'organizzatore e venditore del pacchetto turistico, essi saranno tenuti al risarcimento del danno cagionato al consumatore/turista. La contestazione per ogni mancata esecuzione degli impegni contrattuali assunti, potrà essere immediatamente rivolta all'eventuale rappresentante locale che dovrà così porvi subito rimedio, oppure presentata direttamente all'organizzatore od intermediario venditore del pacchetto entro 10 giorni lavorativi dalla data di ritorno nel luogo di partenza. Dall'inadempimento o dalla mancata esecuzione delle prestazioni pattuite contrattualmente, potranno scaturire danni alla persona o diversi da quelli diretti alla persona che dovranno essere risarciti dal prestatore di servizi secondo le convenzioni internazionali. Il danno da vacanza rovinata (una specifica fattispecie) sarà correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta che si fossero determinati nel caso dell'inesatto adempimento alle clausole ed alle condizioni contrattuali.
Con l'occasione infine, miei cari lettori, vi auguro buone vacanze.
Le pubblicazioni riprenderanno a settembre.
Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 29 luglio 2015
mercoledì 22 luglio 2015
L'export agroalimentare e l'Italian Sounding
L'agroalimentare è il primo comparto del settore manifatturiero, con 58 mila imprese, 385 mila addetti diretti ed un fatturato di 132 miliardi di euro registrato nel 2014. Le nostre eccellenze alimentari: dai formaggi al vino; dalla pasta all'olio passando per la produzione ortofrutticola ed i suoi prodotti trasformati, sono tutelate dai marchi DOP, IGP, STG, DOC e DOCG, disciplinati da un apposito regolamento Europeo, che le protegge dalla devastante piaga della falsificazione e contraffazione. L'italia è il primo paese al mondo con il più alto numero di denominazioni riconosciute sia nel cibo che nel vino e questo è indice dell'alto livello che raggiunge la nostra produzione alimentare. La quota di export nazionale del settore a livello mondiale è pari al 3,1%, dietro a giganti di ben altro calibro quali la Cina con 4,6 % e gli Stati Uniti che da soli coprono il 10,3% dell'export globale. I paesi in cui esportiamo maggiormente sono la Germania (alimenti per 3,2 mld di €), Regno Unito e Stati Uniti (2,1 mld € per entrambi), Francia (2 mld €), Canada (475,9 mln€), Russia (419,6 mln €) e Cina (225,5 mln €) [fonte SACE].
La nostra favolosa cultura del buon cibo ha risonanza in tutte le parti del globo, tanto che i nostri prodotti sono tra i più imitati al mondo e destinati alla fascia di estimatori più raffinati. In occasione dell'assemblea nazionale di Coldiretti (la prima associazione Nazionale di imprenditori agricoli) ad Expo, è stato pubblicato uno studio elaborato dall'ente, in cui si evidenzia che un quarto dei Paesi rappresentati all'esposizione Universale di Milano, commercializza prodotti che richiamano nei marchi (e solo in quelli perché la qualità è totalmente inconfrontabile con quella degli originali), le nostre produzioni più famose, confondendo i meno avvezzi tra i consumatori stranieri. Dal Parmesan Russo al Caffè Mafiozzo Bulgaro, passando per i Tortelloni con polenta Austriaci e gli Chapagetti Coreani, senza dimenticare il Barbera ed il Chianti Bianco venduti in Romania e Svezia rispettivamente e la squisita Zottarella Tedesca, sfregiano il vero Made in Italy che Roberto Moncalvo (presidente dell'associazione) quantifica in 60 mld € il fatturato derivante da falsificazione e contraffazione dei veri prodotti Made in Italy. Secondo Paolo De Castro (Commissione Agricoltura e sviluppo rurale Parlamento Europeo) l'unica strada da percorrere per ottenere garanzie sul rispetto dei veri marchi e prodotti Italiani al di fuori dell'Unione è quella dei negoziati commerciali con i singoli Paesi.
Nel frattempo, miei cari lettori, non fatevi tentare: il Gorgonzillo non è un'esotica varietà di Gorgonzola.
La nostra favolosa cultura del buon cibo ha risonanza in tutte le parti del globo, tanto che i nostri prodotti sono tra i più imitati al mondo e destinati alla fascia di estimatori più raffinati. In occasione dell'assemblea nazionale di Coldiretti (la prima associazione Nazionale di imprenditori agricoli) ad Expo, è stato pubblicato uno studio elaborato dall'ente, in cui si evidenzia che un quarto dei Paesi rappresentati all'esposizione Universale di Milano, commercializza prodotti che richiamano nei marchi (e solo in quelli perché la qualità è totalmente inconfrontabile con quella degli originali), le nostre produzioni più famose, confondendo i meno avvezzi tra i consumatori stranieri. Dal Parmesan Russo al Caffè Mafiozzo Bulgaro, passando per i Tortelloni con polenta Austriaci e gli Chapagetti Coreani, senza dimenticare il Barbera ed il Chianti Bianco venduti in Romania e Svezia rispettivamente e la squisita Zottarella Tedesca, sfregiano il vero Made in Italy che Roberto Moncalvo (presidente dell'associazione) quantifica in 60 mld € il fatturato derivante da falsificazione e contraffazione dei veri prodotti Made in Italy. Secondo Paolo De Castro (Commissione Agricoltura e sviluppo rurale Parlamento Europeo) l'unica strada da percorrere per ottenere garanzie sul rispetto dei veri marchi e prodotti Italiani al di fuori dell'Unione è quella dei negoziati commerciali con i singoli Paesi.
Nel frattempo, miei cari lettori, non fatevi tentare: il Gorgonzillo non è un'esotica varietà di Gorgonzola.
mercoledì 15 luglio 2015
Mutui: tassi Euribor; Irs e BCE
Il mutuo, come tutti noi sappiamo, è il prestito della vita. È
il finanziamento cardine per ogni nucleo familiare che viene
generalmente avviato per l'acquisto della prima casa e che
rappresenta il punto di partenza per la costruzione di una nuova
cellula sociale. Ha una durata variabile tra un minimo di 5 anni ed
un massimo che in alcuni casi può raggiungere anche i 40, i valori
medi tuttavia si aggirano intorno ai vent'anni. Il piano di
ammortamento, ovvero la modalità con cui verranno rimborsate e
calcolate le rate a restituzione del prestito, si suddivide in due
principali categorie: a tasso fisso e variabile. Il primo utilizza
nel calcolo l'Eurirs detto anche Irs (è un tasso interbancario
calcolato e pubblicato dalla Federazione Bancaria Europea), il cui
valore di confronto è frequentemente l'Irs 20 (ovvero il tasso
impiegato nei mutui con durata ventennale), che ha raggiunto il
valore minimo storico il 27 aprile 2015 registrando il tasso di 0,78%
e che ora è in rapida ascesa essendosi già attestato a 1,76% nella
rilevazione di lunedì 13 luglio 2015. Si ricordi, per un rapido
raffronto, che tra la fine del 2007 e l'intero 2008, in piena crisi
dei tassi d'interesse scoppiata con il fallimento della banca Lehman
Brothers e culminata con la totale sfiducia interbancaria, i valori
di questo parametro restarono intorno al 5%, con il conseguente e
facilmente intuibile aggravio dei costi per le famiglie che
decidevano allora di affacciarsi sul mercato del credito. Il tasso
variabile è invece rappresentato dall'Euribor (determinato e
pubblicato giornalmente dalla solita FBE) che viene calcolato su base
mensile, trimestrale o semestrale. È questo (quello ad un mese) che
registra attualmente le migliori sorprese per i consumatori: è dalla
fine di agosto 2012 che si mantiene su valori prossimi allo zero ed è
sceso in territorio negativo alla metà di aprile 2015, accompagnato
dai positivi risvolti incassati dai consumatori attivi in questo
segmento del mercato creditizio. Il tasso BCE è quello fissato dalla
Banca Centrale Europea negli incontri periodici del board
guidato da Mario Draghi ed è una forma di mutuo a tasso variabile
con un maggiore grado di stabilità periodica dell'indice di
riferimento, attualmente il suo valore ricalca molto fedelmente
quello dell'Euribor: si trova anch'esso su valori nulli. Alcuni
osservatori prevedono che un tale andamento dei tassi d'interesse sarà mantenuto fino al
2020. La surroga, la possibilità di cambiare tipologia di mutuo (da
fisso a variabile e viceversa), insieme alla rinegoziazione saranno
oggetto di un prossimo post. Per tutte le informazioni specifiche su
ogni singolo caso e per ottenere una consulenza personalizzata, è
necessario fissare l'appuntamento durante lo sportello settimanale,
prenotati allo 039 8943448.
mercoledì 8 luglio 2015
Saldi estivi: i soliti accorgimenti per i consumatori
Sabato 4 luglio sono iniziati i saldi
estivi: il periodo di 60 giorni utile per fare acquisti scontati.
Quest'anno, secondo il settore studi di Confccommercio, le famiglie
italiane spenderanno in media 230 € per comprare abbigliamento e
calzature, una stima di 100 € pro-capite, pari ad un ammontare
complessivo di 3,6 mld €. Ridimensionate invece le stime di spesa
dei consumatori per il Codacons che le calcola intorno ai 67 €
pro-capite, 108 € secondo uno studio di Federconsumatori. Tutti gli
operatori del settore (e noi con loro) si augurano una forte ripresa
dei consumi calati negli ultimi due anni.
La merce offerta in prezzo di saldo
deve essere facilmente riconoscibile dal consumatore e fisicamente
separata da quella in vendita a prezzo pieno, per scongiurare ogni
minimo tranello. Il cartellino del prezzo dovrà riportare il costo
originario del bene e la percentuale di sconto applicata, resta
facoltà del venditore riportare anche il prezzo ribassato. Venditore che
dovrà altresì garantire la conformità della merce acquistata:
ovvero che sia (per semplificare) priva di vizi e difetti. Questo è
l'unico caso in cui il consumatore avrà diritto alla riparazione o
sostituzione del bene difettoso, cambi per sbagli di misure, colore, fantasia ecc...
non obbligano in alcun modo il commerciante, che solo per puro spirito
commerciale (vedi alla voce fidelizzazione del cliente) potrà essere
disposto a cambiare la taglia, colore della gonna acquistata od il numero dei sandali tanto desiderati.
Segnalazioni di scorrette pratiche
commerciali potranno essere rivolte al settore annonaria della
Polizia Locale del Comune in cui si è svolto l'acquisto.
Siamo sempre a disposizione per ogni
eventualità e buoni affari.
mercoledì 1 luglio 2015
Tariffe energetiche e falsi contratti
L'Autorità per l'energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico nella delibera dello scorso 25 giugno ha
fissato le tariffe di elettricità e gas per il terzo trimestre
dell'anno, in vigore da oggi I luglio 2015. Questi costi energetici
saranno applicati alle utenze servite nel segmento di mercato
tutelato. Complessivamente la famiglia tipo (quella che registra in
media consumi di elettricità pari a 2.700 Kwh/anno e 1.400 mc di gas
naturale consumati in un anno e che spenderebbe 506 € e 1.135 €
per i rispettivi consumi), registrerà un risparmio annuale, rispetto
all'anno precedente (il riferimento è però all'anno scorrevole che
decorre dal I ottobre 2014 al 30 setttembre 2015) di 65 € (8 per
l'elettricità e 57 per il gas). È il terzo trimestre consecutivo di
costante diminuzione delle tariffe energetiche, complice il basso
prezzo del petrolio a cui è legato il costo del gas all'ingrosso.
Per un maggiore approfondimento consulta il comunicato stampa dell'Autorità.
L'altro tema del titolo (i falsi
contratti) sembra trovare sempre più diffusione anche nelle cronache
locali. All'ordine del giorno sono le denuce raccolte dall'Autorità
Giudiziaria inerenti la stipula di falsi contratti per la fornitura
energetica. Agenti commerciali senza scrupoli attuano tecniche di
vendita al limite della legalità e carpiscono con subdoli
stratagemmi gli estremi identificativi dell'utenza elettrica e/o del
gas: è sufficiente entrare in possesso dell'innocua bolletta ed il
gioco è fatto. Ricopiano i dati utili sul modulo standard di
proposta contrattuale, falsificano la firma dell'ignaro cliente et
voilà: ci ritroviamo inconsapevoli clienti della tal società
energetica. Il rimedio a tutela di queste pratiche commerciali
scorrette che integrano una specifica fattispecie di reato (quello di
falsità in scrittura privata art.485 C.P), è querelare l'autore del
delitto e trasmettere copia della denuncia al nuovo fornitore
cosicchè renda efficace l'annullamento del contratto.
Siamo naturalmente a disposizione per qualsiasi informazione
consiglio ed altro anche per guidarti nella scelta del nuovo
venditore energetico più adatto al tuo profilo di consumo. Prenota
il tuo appuntamento 039 8943448.
mercoledì 24 giugno 2015
Polizze vita e mutui
Sembra ormai essere una prassi consolidata quella di proporre la stipula di un'assicurazione sulla vita quando si richiede un mutuo alla propria banca. Molto spesso infatti la concessione del prestito è condizionata alla sottoscrizione della polizza, che assicura il mutuatario contro il rischio morte e/o grave invalidità e subentra nella corresponsione delle rate e nell'estinzione del debito residuo al verificarsi dell'infausto evento. Solitamente l'Istituto bancario propone contratti assicurativi dell'impresa consociata, contravvenendo all'obbligo disposto dal decreto legge liberalizzazioni del 2012 poi convertito nella legge 27 del 2012, che prevede di sottoporre al consumatore almeno due preventivi proposti da gruppi assicurativi non riconducibili alla banca stessa, ed inoltre egli avrà la possibilità, in 10 giorni di tempo (dalla proposta), di cercare sul mercato contratti a condizioni più favorevoli che l'Istituto di credito dovrà accettare. Frequentemente il premio assicurativo, il cui ammontare si aggira intorno a qualche migliaia di euro, viene inglobato nella somma prestata, così da dilazionarlo surrettiziamente nelle rate del prestito da rimborsare ed alleggerire così, ma solo apparentemente, i costi affrontati dal consumatore nella fase di stipula del mutuo. Per far viaggiare velocemente l'iter di concessione del credito risulta perciò quasi obbligatorio ed in certi casi paradossalmente conveniente, contrarre anche l'assicurazione sulla vita, che potrà poi essere disdetta entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, presentando la solita lettera raccomandata all'impresa assicuratrice, la quale avrà, al pari, 30 giorni di tempo decorrenti dal ricevimento della missiva, per riaccreditare il premio versato al contraente. Si continuerà comunque a pagarlo nelle rate periodiche nel caso si fosse deciso di sommarlo alla cifra necessaria da chiedere per l'acquisto della casa. Questo è un diritto previsto dall'articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005 (il Codice delle Assicurazioni) in cui si prevede tra l'altro che l'informativa obbligatoria sul diritto di recesso debba trovare evidenza nelle clausole contrattuali. Posso garantirvi, miei cari lettori, che il "giochino" funziona avendolo sperimentato personalmente. Non esitate a contattarci per tutte le informazioni e l'assistenza che lo spinoso caso richiederebbe. Grazie per l'attenzione ed al prossimo aggiornamento.
mercoledì 17 giugno 2015
Crediti: dalla riscossione alla prescrizione
In questo articolo vedremo come nascono
le obbligazioni, quali sono gli strumenti giuridici a cui ricorrere
per ottenerne l'adempimento ed in quali termini esse si prescrivano.
Le obbligazioni derivano
da contratto, il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo
le regole della correttezza, in più il debitore nell'adempiere
all'obbligazione deve usare la diligenza del buon padre di famiglia
[…], questo l'incipit del Libro Quarto del Codice Civile che
disciplina il tema. Tipicamente, nell'ambito di mercato in cui agiamo
nel nostro ruolo di consumatori, e dall'esperienza maturata
nell'attività di sportello svolta in tutti questi anni, la maggior
parte dei contenziosi che sorgono in tema di obbligazioni riguardano
gli utenti dei servizi di telecomunicazioni e di fornitura
energetica, che non riescono a saldare le fatture emesse dalle
società di vendita. Anche nel settore dei servizi finanziari (vedi
alla voce prestiti e mutui), a causa del persistente stallo in cui
versa l'economia Italiana, assistiamo spesso ad una condizione di
morosità assunta dal debitore, che in alcuni casi può decadere dal
beneficio del termine, con la conseguente richiesta immediata della
prestazione (il saldo della somma prestata in un'unica soluzione) da
parte del creditore, quando appunto il debitore sia divenuto
insolvente. L'inadempimento delle obbligazioni (non pagare la fattura
elettrica alla data di scadenza, la rata del mutuo ecc...) pone il
debitore/consumatore in uno stato d'insolvenza e la prima mossa che
il creditore attua per esigere la prestazione è la cosiddetta
Costituzione in mora. Tale intimazione di pagamento deve avvenire in
forma scritta ed avvia tutta la procedura di riscossione
del credito
oggetto del paragrafo seguente.
L'attività
di recupero crediti è generalmente affidata ad aziende specializzate
nel settore, che per operare devono ottenere la licenza dal Questore
della provincia in cui hanno la sede operativa. Attraverso l'operato
di propri agenti incaricati riscuotono il credito per via
stragiudiziale mediante il recupero telefonico, domiciliare e con
comunicazioni epistolari. Se il recupero crediti conto terzi, non
dovesse trovare una soluzione stragiudiziale, le imprese sono in
grado di avviare l'attività legale vera e propria, con la notifica
di atti di citazione, il ricorso per decreto ingiuntivo, il processo
esecutivo ecc... Esistono associazioni di categoria rappresentative
delle imprese di recupero del credito, tra esse la più importante è
UNIREC (l'Unione Nazionale delle Imprese a Tutela del Credito) a sua
volta inserita nel sistema di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici, che dal 1998 rappresenta l'88% del mercato nazionale del
recupero crediti. Insieme ad alcune associazioni di Consumatori ha
costituito a giugno 2014 la Fondazione Forum Unirec-Consumatori, con
lo scopo di avviare un dialogo tra le due parti coinvolte nel
contenzioso. L'incontro ha prodotto buoni frutti: come la Guida del Consumatore ai servizi di Tutela del Credito, e la procedura di
conciliazione per risolvere le controversie.
Infine la prescrizione
che rappresenta il limite
temporale entro cui il creditore possa pretendere l'escussione della
somma dovuta e che nel caso dei consumi energetici o come prevede più
in generale l'art.2948 c4 Cod.Civ. il diritto si prescrive in cinque
anni per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in
termini più brevi.
mercoledì 10 giugno 2015
La fibra ottica e l'Italia digitale
Le fibre ottiche (la definizione è di Wikipedia) sono dei
filamenti di materiali vetrosi o polimerici del diametro del capello
(125 micrometri) in grado di condurre al loro interno la luce.
Trovano importanti applicazioni nelle telecomunicazioni, nella
diagnostica medica e nell'illuminotecnica. Recentemente le nostre
città (non so se ve siete accorti miei cari lettori) sono state
oggetto di importanti interventi di cablatura: in alcuni casi il
deturpamento del manto stradale è stato lieve, quando la tecnica
della micro trincea ha trovato applicazione, in altri invece
l'invasione è stata più marcata. I cosiddetti cabinet sono
spuntati più o meno ovunque come i classici funghi e ciascun
operatore del campo ha pensato bene di sviluppare una propria rete in
fibra. La tecnologia ottica consente di ottenere capacità
trasmissive nell'ordine delle centinaia di MegaBit per secondo, tali
da permettere la trasmissione del segnale tv via cavo.
L'ammodernamento della rete di telecomunicazioni si inserisce nel
quadro disegnato dalla Commissione Europea nel 2010 con la
pubblicazione dell'Agenda Digitale, che è una delle sette iniziative
principali della più ampia strategia EU2020. Attualmente lo stato di
cablatura del nostro territorio si trova nella fase FTTC (ovvero
Fiber To The Cabinet): la fibra dalla locale centrale
telefonica raggiunge la cabina stradale e l'ultimo miglio è ancora
coperto dal famoso doppino in rame. L'evoluzione punterebbe ad una
maggiore penetrazione della fibra ottica: con la FTTB (fiber to
the building): fino all'edificio e FTTH (fiber to the Home):
fino alla casalinga presa telefonica. In realtà la strategia
governativa, oggetto di pubblica consultazione (conclusasi qualche
mese fa), favorirebbe la convergenza delle diverse tecniche
trasmissive comprendenti quelle radio e satellitari, in particolare
queste ultime troverebbero impiego nelle aree del Paese in cui la
conformazione geomorfologica renderebbe svantaggioso economicamente
la posa del cavo. La maggiore disponibilità di banda dovrebbe
favorire la crescita economica e sociale. Intanto le offerte delle
connessioni in fibra sono già disponibili tra le maggiori imprese
telefoniche ed alcuni produttori di contenuti alla Sky hanno anche
già siglato accordi per la diffusione del proprio segnale.
mercoledì 3 giugno 2015
GDO: Grande Distribuzione Organizzata e Farmers' Market
Sul più autorevole quotidiano
economico finanziario Italiano (Il Sole 24 ore) di qualche settimana
fa, è apparso un breve trafiletto, che ha attirato la mia
attenzione. Il titolo: Se i consumatori bocciano la Gdo, sottotitolo:
modello in difficoltà. Nel suo articolo l'autore rilevava la crisi
profonda dei consumi e del suo effetto negativo esteso anche al
moderno modello distributivo: quello della grande distribuzione
organizzata ed evidenziava altresì che da un paio d'anni a questa
parte si è registrata una progressiva diminuzione della superficie
totale di vendita del settore tradottasi nella chiusura di alcuni
supermercati con lo scoppio della conseguente crisi occupazionale
collegata. Questo mi ha dato lo spunto per approfondire il tema e
grazie alla pubblicazione occasionale della Banca d'Italia nella
collana Questioni di Economia e Finanza intitolata: “La Grande distribuzione e l'industria alimentare in Italia” - marzo 2012 - ho
potuto trarre alcuni elementi utili ad inquadrare il modello di
attività commerciale. La pubblicazione comincia la trattazione
dell'argomento dall'analisi e dalla tipologia di imprese produttrici
alimentari e del loro contributo in termini occupazionali e di valore
aggiunto all'intero comparto manifatturiero dell'industria Italiana.
L'alimentare (i dati sono del 2007) rappresenta un valore aggiunto
dell' 8,9%, sul fronte occupazionale l'apporto è del 10,3% ed il
numero d'imprese sono il 13% del totale di settore. La maggior parte
di esse (il 92%) risulta essere micro o piccola impresa, composta
cioè dall'imprenditore e da 1 a 9 addetti. L'analisi prosegue
analogamente sulla distribuzione al dettaglio e segue con un focus
sugli operatori della Grande distribuzione Organizzata. Il modello
organizzativo prevede l'aggregazione in Centrali di acquisto per
avere maggiore potere negoziale con i produttori, che stilano accordi
quadro entro i cui perimetri i singoli componenti potranno poi
trattare ulteriori sconti di prezzo. Prima di analizzare la
diffusione provinciale di supermercati ed ipermercati alimentari e la
totale superficie di vendita da essi occupata sul nostro territorio,
è necessario premettere alcune definizioni (ex art. 4 D.L.vo
114/1998): prima fra tutte quella di superficie di vendita:
rappresenta l'area dell'esercizio commerciale occupata da banchi,
scaffalature e simili, sono esclusi gli uffici, i magazzini i
depositi ecc... La classificazione degli esercizi commerciali avviene
in base alle dimensioni di questa superficie: le grandi strutture di
vendita (quelle oggetto di questo post), la cui apertura per inciso è
condizionata dal parere della Conferenza dei servizi formata da
rappresentanti di Regione, Provincia e Comune; hanno una superficie
di vendita superiore a 2.500 mq se aperti in comuni con più di
10.000 abitanti, il limite scende a 1.500 mq per comuni con una
popolazione residente inferiore. La classifica dei principali
soggetti distributivi in Italia stilata su fatturato ed occupati
(dati 2010) è guidata da Carrefour con 8,4 mld € e 18 mila
lavoratori, seguita da Esselunga: 6,5 mld € il fatturato e 19.273
occupati, al terzo posto si piazza Auchan con una simile quantità di
occupati e 5,5 mld di fatturato, Coop Italia (dato aggregato) arriva
a 4,8 mld € e poco più di 20 mila impiegati. Nella nostra
provincia, quella di Monza e Brianza le Grandi strutture di vendita
nel settore alimentare (sup>2.500 mq) sono il Bennet di Brugherio
(3.851 mq), quello di Lentate (2.783 mq), il Globo di Busnago (5.736
mq) il Carrefour di Giussano (3.859 mq), quello di Limbiate (con
11.800 mq di superficie di vendita alimentare è il più grande della
provincia), gli Esselunga di Lissone (2.865 mq), Macherio (2.733 mq),
l'Iper di Monza (4.875 mq) l'Auchan (4.818 mq), il Gigante di
Villasanta (3.500 mq) e quello di Usmate Velate (2.628 mq) ed infine
le Torri Bianche di Vimercate con 3.000 mq per un totale Provinciale
di 52.448 mq di superficie di vendita di prodotti alimentari: l'equivalente di 5 campi da calcio.
L'alternativa a questo modello
d'acquisto, è rappresentata dal mercato del contadino, mutuato
dall'inglese Farmers' Market, più noto in Italia con il marchio Campagna Amica di Coldiretti, qui sono direttamente i produttori
(generalmente del territorio) che con una forma di commercio
itinerante (come per gli storici mercati di paese) propongono in
vendita generi alimentari propri, eliminando così l'intermediazione
della distribuzione.
In conclusione: lo sviluppo sociale e territoriale può essere
condizionato dal modello commerciale che noi consumatori decidiamo di
preferire e forse l'affermazione di questi grandi centri è già
l'indice di una scelta.
mercoledì 27 maggio 2015
E-commerce, quali diritti per i consumatori digitali
Il commercio elettronico, ovvero
l'acquisto di beni e/o servizi via internet, nel nostro Paese vale
circa 15 miliardi di euro, divisi esattamente a metà, come affermano
i dati stimati dall'Osservatorio B2C Netcomm del Politecnico di
Milano, tra l'acquisto di beni e servizi: quest'anno per la prima
volta sarà raggiunta la parità tra i due segmenti di mercato. Dal
2007 l'incremento complessivo del comparto commerciale digitale, è
stato di tre volte superiore a quello iniziale per quell'anno, si è
passati dai 5,032 mld di Euro del 2007 ai 15,038 mld stimati per
quest'anno. L'intero periodo ha inoltre registrato un progressivo
assottigliamento della percentuale di acquisto dei servizi
(prevalente per i 2/3 del totale), iniziato nel 2012, percentuale
diminuita fino a raggiungere come detto la prevista parità per
quest'anno. Il vero exploit si è registrato nel settore
dell'abbigliamento, il cui contributo all'intero volume di acquisti
digitali equivale a 2,2 mld €: il 15% del totale, tiene
l'elettronica di consumo ed i grandi elettrodomestici, mentre sul
fronte servizi è in flessione il turismo (pacchetti viaggi,
biglietti e prenotazioni on-line) ma resistono invece le
assicurazioni. Infine la maggior parte delle transazioni avviene sui
cosiddetti marketplace alla Amazon, e-Bay, Booking ecc... che
rappresentano il 56% del totale dei luoghi d'acquisto virtuali
visitati dai consumatori Italiani. Nuove realtà e-com (imprese
produttrici e rivenditori specializzati) sono in crescita.
Fino qui la fotografia di questa specifica porzione di mercato in
forte espansione, che rappresenta sicuramente un'importante
opportunità per il consumatore: sia dal lato della maggiore e/o
migliore offerta (si aprono vetrine virtuali su ampie aree
geografiche mondiali) che sul fronte economico: si pensi al prezzo ed
alla concorrenza implicita nello strumento digitale comparativo; a
cui si accompagnano però anche i tipici rischi insiti in ogni
trattativa commerciale fisica: la difettosità del prodotto; la
difformità da quanto pubblicizzato ecc... Per proteggere i
consumatori e riequilibrare parzialmente il potere negoziale tra le
due parti contraenti, “mamma” Europa ha pensato bene di
armonizzare in tutti e 28 Paesi dell'Unione i diritti consumeristici,
in particolare agendo sulla legislazione disciplinante la materia dei
contratti a distanza, per esempio innalzando a 14 giorni lavorativi
il termine utile per esercitare il diritto di recesso nell'acquisto
di un bene o servizio elevabile ad un anno in caso di reticenza
informativa del venditore. Per problemi sorti negli acquisti
transfrontalieri è possibile contattare il Centro Europeo dei Consumatori. É in distribuzione presso la nostra sede l'utile guida:
I diritti dei consumatori on-line pubblicata nell'ambito del progetto
Consumatori 2.0 e per tutto il resto siamo a vostra completa
disposizione.mercoledì 20 maggio 2015
L'inflazione e la fiducia dei consumatori
Il quadro economico nazionale dipinto dai dati diffusi
periodicamente dall'Istat, disegna un Paese in affanno, fermo,
scoraggiato: in declino. L'inflazione langue intorno allo 0,2%. Nel
mese di aprile 2015, come rilevato dall'Istituto di statistica con il
valore pubblicato lo scorso 13 maggio, l'indice dei prezzi al consumo
registra un aumento di quest'entità, mentre la sua proiezione
annuale si attesta su una diminuzione dello 0,1% come nei due mesi
precedenti: è il quarto mese consecutivo che l'indice generale
registra una flessione su base annua. Le cose come detto, non vanno
affatto bene, si consideri che tra gli obiettivi della Banca Centrale
Europea c'è quello di stabilizzare il parametro inflattivo al 2%,
questo valore dell'indice dei prezzi è considerato indicativo di una
buona situazione economica e quello registrato nel nostro Paese è di
dieci volte inferiore. Secondo l'Istat questa persistente diminuzione
sarebbe dovuta al calo dei prezzi di beni energetici, di trasporti e
delle comunicazioni. L'elaborazione degli indici dei prezzi al
consumo: il Nic (relativo all'intera collettività) il Foi (per i
consumi registrati dalle famiglie di operai ed impiegati) e l'Ipca
(armonizzato per i Paesi Europei), avviene su rilevazioni
territoriali di prezzo dei beni e dei servizi riuniti in uno
specifico paniere. Sono 80 i comuni che concorrono alla rilevazione
territoriale dell'indice: 19 capoluoghi di regione e 61 capoluoghi di
provincia.
La fiducia dei consumatori assume come base di partenza il valore 100 del 2010 e l'ultimo dato disponibile di aprile 2015 diminuisce a 108,2 dal mese precedente in cui era 110,7. Il generale clima di fiducia dei consumatori espresso anche dai sotto indici che lo compongono: quello economico, personale, corrente e futuro registrano una generale diminuzione: i consumatori Italiani sono sfiduciati: ritengono che l'attuale stato di salute economico sia precario. L'indice viene determinato sottoponendo a 2000 abbonati sorteggiati dall'elenco telefonico e selezionati uniformemente su base territoriale, una serie di domande attraverso le quali possano esprimere il loro giudizio sulla situazione economica della famiglia, le opportunità di risparmio attuali e future, la propensione all'acquisto di beni durevoli e giudizi sul bilancio familiare. Si respira il clima di una crisi che dura ormai dal 2007 e da cui il nostro Paese stenta ad uscirne. Per maggiori approfondimenti sul tema vi rimando al sito Istat dove gli appassionati di statistica potranno soddisfare tutte le loro curiosità.
La fiducia dei consumatori assume come base di partenza il valore 100 del 2010 e l'ultimo dato disponibile di aprile 2015 diminuisce a 108,2 dal mese precedente in cui era 110,7. Il generale clima di fiducia dei consumatori espresso anche dai sotto indici che lo compongono: quello economico, personale, corrente e futuro registrano una generale diminuzione: i consumatori Italiani sono sfiduciati: ritengono che l'attuale stato di salute economico sia precario. L'indice viene determinato sottoponendo a 2000 abbonati sorteggiati dall'elenco telefonico e selezionati uniformemente su base territoriale, una serie di domande attraverso le quali possano esprimere il loro giudizio sulla situazione economica della famiglia, le opportunità di risparmio attuali e future, la propensione all'acquisto di beni durevoli e giudizi sul bilancio familiare. Si respira il clima di una crisi che dura ormai dal 2007 e da cui il nostro Paese stenta ad uscirne. Per maggiori approfondimenti sul tema vi rimando al sito Istat dove gli appassionati di statistica potranno soddisfare tutte le loro curiosità.
mercoledì 13 maggio 2015
Privacy e telefonate indesiderate
mercoledì 6 maggio 2015
La mediazione e le conciliazioni paritetiche
Il Decreto Legislativo 28 del 4 marzo
2010 dà attuazione all'articolo 60 della Legge numero 69 del 18
giugno 2009, in cui il Parlamento (di allora) delegava il Governo
all'emanazione di uno o più decreti attuativi in materia di
mediazione e di conciliazione delle controversie civili e
commerciali. Lo strumento giuridico prodotto si muove all'interno del
quadro tracciato dalla direttiva Europea 52/2008, elaborata dalla
Commissione ed adottata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione
Europea con l'intento di risolvere le controversie transfrontaliere
in materia civile e commerciale. La mediazione, nelle intenzioni
dell'Unione, dovrebbe rappresentare un'efficace e rapida risoluzione
delle controversie, alternativa all'ordinario canale giurisdizionale,
a cui si potrebbe sempre ricorrere in caso di fallimento della
procedura. Due o più parti coinvolte in una controversia
deciderebbero volontariamente (vedremo tra breve che in realtà per
alcuni ambiti il ricorso alla mediazione è obbligatorio), di
risolvere il contenzioso con l'aiuto di un mediatore: la persona che
svolge la mediazione in modo efficace, imparziale e competente.
Secondo definizione la mediazione è l'attività svolta da un terzo
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una
controversia, anche con formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa. Il percorso che conduce al raggiungimento
dell'accordo tra le parti, si snoda privilegiando tutti i loro
interessi e tralascia in secondo piano le formalità più
strettamente giuridiche: qui l'evidente diversità con il giudizio
processuale condotto in punta di diritto. Fin qui gli aspetti teorici
che hanno guidato i Legislatori nella formulazione delle norme, ora
entriamo più nel dettaglio degli elementi pratici ed attuativi. La
condizione di partenza è naturalmente l'esistenza di un conflitto
tra le parti (per quanto ci attiene il caso tipico è rappresentato
dal consumatore insoddisfatto o leso nei suoi diritti da un'impresa
e/o società commerciale). La strada maestra che ciascuno di noi
potrebbe legittimamente e costituzionalmente imboccare per vedere
rispettati i propri diritti, sarebbe proprio quella della Giustizia.
L'opinione diffusa però, suffragata per altro dalle statistiche che
certo incidono negativamente anche sul rischio d'impresa e
d'investimento, penalizzando così il nostro Paese rispetto ad altre
aree economiche, è l'eccessiva durata dei processi civili (la media
è decennale per i tre gradi di giudizio ammissibili), per non
parlare poi dei costi e dell'aleatorietà intrinseca del giudizio
medesimo. Ecco che allora il ricorso alla mediazione potrebbe trovare
una più rapida soluzione alla controversia (la durata massima
prevista è di 4 mesi), con una potenziale soddisfazione per entrambi
i soggetti ricorrenti, e naturalmente con un vantaggioso contenimento
dei costi. È il decreto ministeriale 180/2010 che disciplina
l'organizzazione e la statuizione degli organismi di mediazione,
inserendoli in un apposito elenco gestito dal Ministero della
Giustizia, la cui iscrizione degli enti preposti (siano essi pubblici
o privati) è vincolata al possesso di specifici requisiti economici
ed etici. Rientrano nella condizione di procedibilità, per cui la
mediazione è obbligatoria, tra le altre, le controversie in tema
condominiale, di locazione, di risarcimento del danno cagionato dalla
circolazione di veicoli, i temi bancario assicurativo e finanziario.
Le conciliazioni paritetiche sono
invece degli accordi (disciplinati da veri e propri protocolli
d'intesa) stipulati tra aziende o loro associazioni rappresentative
ed associazioni di consumatori, che si differenziano dalla mediazione
perché in queste procedure il terzo imparziale è assente, ma la
soluzione viene mediata tra un rappresentante del consumatore (il
conciliatore dell'associazione) e quello dell'impresa che hanno
spesso seguito un comune iter formativo e che possono così
confrontarsi su elementi condivisi. Le più comuni sono quelle in
vigore con le aziende telefoniche ed energetiche (guarda l'elenco completo).
Tutto chiaro? Non esitare a contattarci per ogni evenienza.
mercoledì 29 aprile 2015
Consumatori 2.0: le guide informative
Sono disponibili in sede (questo è un velato invito al ritiro: vieni a ritirare la tua copia nel giorno di sportello) le due guide pubblicate nell'ambito del progetto "Consumatori 2.0" Radicamento e Interattività. L'una curata da Confconsumatori e dal titolo: "I diritti dei consumatori online" (anche versioni inglese, francese ed arabo), in cui è possibile approfondire: i nostri diritti di consumatori digitali: quando acquistiamo online; come viene tutelata la nostra Privacy e la sicurezza sul web e quali servizi offre la Pubblica Amministrazione nell'era di internet. L'altra redatta da Unione Nazionale Consumatori sulla Sicurezza Alimentare in cui sono trattati i temi delle contaminazioni alimentari (sia fisiche che chimiche), quali azioni di prevenzione sono attuate da produttori e distributori e quali responsabilità restano in capo al consumatore (per esempio modalità di conservazione e/o cottura) per scongiurare il deterioramento dei cibi; delle patologie connesse all'alimentazione quali: obesità, anoressia, bulimia, ortoressia, drunkoressia e delle allergie ed intolleranze alimentari.
Il progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21 marzo 2013 e realizzato da cinque associazioni di consumatori: Assoutenti; Codacons; Confconsumatori; Movimento difesa del Cittadino e unione Nazionale Consumatori per approfondire...
Il progetto è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del decreto 21 marzo 2013 e realizzato da cinque associazioni di consumatori: Assoutenti; Codacons; Confconsumatori; Movimento difesa del Cittadino e unione Nazionale Consumatori per approfondire...
mercoledì 22 aprile 2015
Mutui e finanziamenti: la sospensione delle rate
Gli strumenti a cui ricorrere per sospendere le rate dei
finanziamenti in atto per cause di sopraggiunte difficoltà economiche,
come la perdita di lavoro o altro, sono essenzialmente due: Il fondo
di solidarietà Mutui prima casa e l'accordo raggiunto lo scorso 31 marzo 2015 tra l'Abi
(l'associazione Bancaria Italiana) e dieci Associazioni dei
Consumatori e detto moratoria famiglie.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.
L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.
Il Fondo solidarietà Mutui Prima Casa è stato istituito con la legge Finanziaria 2008, che al comma 475 dell'articolo 2, ne ha conferito una dotazione di 10 milioni di euro per ciascun anno 2008-2009. L'operatività del fondo si è interrotta nel biennio seguente per poi riprendere con il decreto Salva Italia (2011) che lo ha rifinanziato con altri 10 milioni di euro per ogni anno del 2012 e 2013. Lo strumento consente la sospensione del pagamento delle rate del mutuo per due volte nell'arco dell'intera durata contrattuale e per un periodo complessivo massimo pari a 18 mesi. Il contratto di mutuo così sospeso e le garanzie ad esso collegate, si prorogano per un periodo equivalente a quello della sospensione. Al termine del beneficio, il pagamento delle rate riprenderà secondo i termini e gli importi originariamente statuiti. Per accedere al fondo è necessario però possedere alcuni requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n.37 del febbraio 2013 (il Ministero in questione è quello delle Finanze con il suo dipartimento del Tesoro) che ha modificato il precedente del 2010. Innanzitutto il contratto di mutuo da sospendere deve essere quello stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, l'importo non deve superare i 250 mila euro, dev'essere in ammortamento da almeno un anno ed il mutuatario deve possedere un ISEE fino a 30 mila euro. La sofferenza nel rimborso delle rate: ovvero lo stato di morosità nel ritardo dei pagamenti non deve superare i 90 giorni consecutivi e la sospensione è concessa solo se nei tre anni precedenti alla richiesta si è verificato almeno uno dei seguenti eventi spiacevoli : la perdita del lavoro; sopraggiunta invalidità o morte del mutuatario. Tutti i dettagli operativi: come compilare la domanda; quali documenti allegare e come inoltrarla sono ben illustrati sul sito Consap (la concessionaria pubblica affidataria della gestione del fondo) a cui vi rimando per tutti gli approfondimenti del caso.
L'accordo Abi – Associazioni dei Consumatori implementa (anticipandola) la disposizione normativa prevista dal comma 246 della Finanziaria 2015 (Legge di Stabilità) in cui per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole medie imprese; i Ministeri delle Finanze e dello Sviluppo Economico concordano, con i rappresentanti degli attori economici suddetti, tutte le misure necessarie a permettere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017. L'accordo ricalca nei requisiti quelli previsti dal Fondo di solidarietà per gli spiacevoli eventi: quindi perdita del lavoro; sospensione o riduzione dell'orario (Cassa Integrazione) ed invalidità o morte del debitore. I finanziamenti sospendibili sono quelli rientranti nella fattispecie del Credito al Consumo con durata superiore a 24 mesi e per cui il ritardo del pagamento non superi i 90 giorni. Il meccanismo del provvedimento prevede la sospensione della quota capitale costituente la rata (saranno pagati gli interessi previsti), per una sola volta nell'intera vita contrattuale del finanziamento e per un periodo massimo di 12 mesi da qui al 31 dicembre 2017. La sospensione allungherà la durata del processo di ammortamento. L'operatività pratica è però ancora in definizione: mancano i moduli di presentazione della domanda e l'iter della procedura, che saranno il frutto di un tavolo tecnico istituito nel progetto Trasparenza Semplice, così assicurano i firmatari dell'accordo.
mercoledì 15 aprile 2015
Automobile: tra sicurezza ed inquinamento
Nella consueta rubrica mensile dedicata ai trasporti, questa volta
parleremo della circolazione su strada con l'automobile e di come
l'immarcescibile Unione Europea abbia armonizzato in tutti e 28 i
paesi aderenti, le caratteristiche tecniche che i veicoli a motore
devono possedere per essere omologati ed immatricolati nel
continente. La strategia normativa punta a coniugare lo sviluppo
sostenibile dell'industria automobilistica (che contribuisce per il
3% al Pil Europeo e rappresenta un settore chiave dell'intera
economia) con la costante esigenza di progresso in materia di
sicurezza e tutela dell'ambiente. Il Regolamento Europeo 661/2009
disciplina la sicurezza generale dei veicoli a motore e prevede, in
sintesi, che i veicoli di categoria M (quelli dedicati al trasporto
di passeggeri, nella cui classe 1 rientra l'automobile – M1) siano
dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità, di
indicatori di cambio di marcia e di un sistema di controllo della
pressione degli pneumatici. Pneumatici che devono soddisfare
specifici requisiti relativamente all'aderenza sul bagnato, alla
resistenza ed alla rumorosità durante il rotolamento. La sicurezza
dei passeggeri è garantita da norme disciplinanti i componenti e le
entità tecniche dei veicoli come le citure di sicurezza ed i sistemi
di ritenuta per i bambini. Sul fronte ambientale la riduzione delle
emissioni inquinanti dei veicoli leggeri: quali gli ossidi di azoto
gli idrocarburi incombusti, il particolato ed il monossido di
carbonio, è normata dal regolamento (CE) 715/2007 che fissa i limiti
di emissione per la norma Euro 5 ed Euro 6 degli inquinanti detti, in
particolare prevede per i motori a benzina il limite di 1000 mg/km
per il CO e di 60 mg/km per gli NOx ecc...La norma Euro 5 era
applicabile dal I settembre 2009 per le nuove omologazioni e dal I
gennaio 2011 per l'immatricolazione e la vendita, mentre la Euro 6
dal I settembre 2014 e dal I settembre 2015 per la vendita. Dopo tale
data infatti i nuovi veicoli immatricolati e venduti dovranno
contenere le emissioni nocive entro i limiti previsti dalla Euro 6.
Per avere un'idea di quale sia la consistenza e la qualità
(l'anzianità dall'anno di prima immatricolazione), del parco
autovetture immatricolate in Italia, si può consultare la sezione
dedicata agli studi e ricerche del sito Aci ed allora emerge che solo
nella nostra provincia (quella di Monza e Brianza) al 31 dicembre
2014 erano censite 523.673 auto su 37.080.753 totali circolanti in
Italia. In relazione alla fasce di azianità (qui il dato è riferito
al 31 dicembre 2011) ed è Regionale, delle 5.875.403 automobili
Lombarde, 439.870 (il 7,5% del totale) aveva più di vent'anni mentre
quelle nuove (per allora: era la fine del 2011 ndr)
erano 344.860 (il 5,9%), assestando un valore medio di circa 8 anni.
Ovvero
il parco auto circolante in Lombardia è
mediamente conforme alla
direttiva Euro 4 (il riferimento è circoscritto alle sole
autovetture). L'argomento è ampio: entrerebbero in gioco i dati
sull'incedentalità, sulla sicurezza delle strade e sulla disciplina
degli automobilisti. Se è
la tecnica a
rendere
sicuri i veicoli, purtroppo la loro
pericolosità è ancora enormemente influenzata
dai comportamenti umani: da
quell'umanità che poggia le mani sul volante.
mercoledì 8 aprile 2015
Tariffe energetiche in calo anche nel II trimestre, breve guida su come orientarsi nella scelta del venditore energetico nel mercato libero
L'appuntamento trimestrale fisso sarà questo: l'aggiornamento
periodico delle tariffe energetiche: il costo di elettricità e gas,
fissato ogni tre mesi dall'Autorità per l'energia elettrica il gas
ed il sistema idrico (AEEGSI), applicato ai clienti del mercato
tutelato. Anche in questo secondo trimestre: dal I aprile al 30
giugno 2015 (così come nel primo), assisteremo ad una diminuzione
dei costi energetici. Stimata in un risparmio complessivo di 75 euro,
spalmati sull'intero anno scorrevole (dal I luglio 2014 al 30 giugno
2015). Registreremo un calo dell'1,1% della tariffa elettrica, che
costerà 0,18516 €/Kwh per l'intero trimestre, determinando così
una spesa media per il cliente domestico tipo (potenza impegnata di 3
Kw e consumo annuo di 2.700 Kwh) pari a 510 €, con un risparmio di
circa 6 €. Più consistente sarà invece la diminuzione del costo
del gas, che scenderà del 4% attestandosi sul prezzo di 0,7846 €/m3
determinando una spesa media (il riferimento è sempre al cliente
tipo che consuma 1.400 m3/anno) di 1.135 € con un
risparmio di 70 € sull'anno scorrevole precedente.
Queste tariffe rappresentano inoltre i termini di paragone a cui devono riferirsi i venditori di energia del mercato libero quando propongono le proprie offerte. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al nuovo potenziale cliente c'è la scheda di confrontabilità: un'informativa fondamentale indispensabile alla sintetica valutazione, da parte del consumatore, della convenienza economica dell'offerta proposta. Qui sottoforma di tabella possiamo confrontare la spesa annua, stimata per le diverse fasce di consumo, nel segmento di mercato tutelato (le tariffe sono quelle stabilite dall'Autorità) con quella del mercato libero definita dall'offerta considerata. Le tipologie di offerte proposte dagli operatori, si possono raggruppare in due macro categorie: quelle con lo sconto applicato alle condizioni economiche dell'Autorità e quelle a prezzo fisso e costante per l'intera durata contrattuale (generalmente variabile tra uno o due anni). Nell'elettricità, la scelta può essere infine guidata dalle abitudini di consumo, che può far propendere per una scelta di tariffazione bi- o mono- oraria.
Dal I gennaio 2018, secondo le intenzioni Governative espresse nel Disegno di Legge Concorrenza (quello che ha fatto insorgere tassisti, notai e farmacisti), il mercato energetico sarà completamente liberalizzato, con buona pace delle tutele dei consumatori, che saranno messe a dura prova dall'adozione delle consuete pratiche commerciali scorrette (vedi alla voce cartelli tariffari, contratti non richiesti e bollette pazze) attuabili dai venditori più spregiudicati. Il dibattito è aperto. Contattaci per il tuo check-up energetico.
Queste tariffe rappresentano inoltre i termini di paragone a cui devono riferirsi i venditori di energia del mercato libero quando propongono le proprie offerte. Tra le informazioni precontrattuali da fornire al nuovo potenziale cliente c'è la scheda di confrontabilità: un'informativa fondamentale indispensabile alla sintetica valutazione, da parte del consumatore, della convenienza economica dell'offerta proposta. Qui sottoforma di tabella possiamo confrontare la spesa annua, stimata per le diverse fasce di consumo, nel segmento di mercato tutelato (le tariffe sono quelle stabilite dall'Autorità) con quella del mercato libero definita dall'offerta considerata. Le tipologie di offerte proposte dagli operatori, si possono raggruppare in due macro categorie: quelle con lo sconto applicato alle condizioni economiche dell'Autorità e quelle a prezzo fisso e costante per l'intera durata contrattuale (generalmente variabile tra uno o due anni). Nell'elettricità, la scelta può essere infine guidata dalle abitudini di consumo, che può far propendere per una scelta di tariffazione bi- o mono- oraria.
Dal I gennaio 2018, secondo le intenzioni Governative espresse nel Disegno di Legge Concorrenza (quello che ha fatto insorgere tassisti, notai e farmacisti), il mercato energetico sarà completamente liberalizzato, con buona pace delle tutele dei consumatori, che saranno messe a dura prova dall'adozione delle consuete pratiche commerciali scorrette (vedi alla voce cartelli tariffari, contratti non richiesti e bollette pazze) attuabili dai venditori più spregiudicati. Il dibattito è aperto. Contattaci per il tuo check-up energetico.
lunedì 30 marzo 2015
Assemblea Annuale dei soci 2015
CONFCONSUMATORI
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
L'assemblea annuale degli associati è convocata nella sede sociale di
via Correggio, 59 c/o la Casa del Volontariato, giovedì 16 aprile ore 12, ed in seconda convocazione
Giovedì 16 aprile alle ore 16,00.
Ordine del giorno:
- relazione del Presidente sull'attività svolta;
- approvazione rendiconto economico-finanziario annuale;
- varie ed eventuali.
Raul Goffo
il Presidente
I consumatori e le loro Associazioni
In questo articolo richiamerò l'importanza del ruolo di consumatore che rivestiamo costantemente durante la nostra vita politico-economica e quale vantaggio possa derivare dall'organizzarsi in associazioni. Lo strumento legislativo di riferimento è il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) in cui è stato ordinato armonicamente tutto (o quasi) il diritto consumeristico Italiano. Prima la disciplina dei rapporti di consumo era frammentata nella normativa dello specifico settore, che recepiva disordinatamente le varie direttive Europee. Ora, dopo la pubblicazione di questa importante opera, possiamo avere raggruppato in un unico testo il quadro completo dei nostri diritti di Consumatori: dalla pubblicità alla corretta informazione; dalle pratiche commerciali aggressive alle clausole vessatorie; dalla disciplina in materia di multiproprietà e di turismo organizzato, alla garanzia post vendita dei beni di consumo. È l'articolo 3 del Codice del Consumo che ci definisce: il consumatore o l'utente è la persona fisica che agisce [economicamente] per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e gli riconosce uno specifico ruolo all'interno del mercato. Mi perdoneranno gli esperti economisti per la rude semplificazione: il mercato potremmo definirlo come il luogo (sia esso fisico o virtuale) d'incontro della domanda e dell'offerta (di beni e di servizi), esplicitate dal Consumatore e dall'Imprenditore rispettivamente, ed è regolato da un terzo soggetto (il Legislatore) il cui scopo è quello di equilibrare le forze in gioco. Lo spazio d'azione è attualmente quello Europeo ed ecco spiegato il perché l'attività di regolazione sia condotta dal massimo livello legislativo riconosciuto, che legifera per armonizzare i diritti dei Consumatori in tutti e 28 i paesi dell'Unione Europea. Qualche volta capita che tali diritti siano lesi ed agire da soli per ottenere giustizia può rivelarsi in molti casi costoso e dall'esito imprevedibile. Perciò risulta vantaggioso e conveniente organizzarsi ed associarsi (et voilà ecco servite le Associazioni di Consumatori) in modo da condividere i saperi e le professionalità di ciascun consumatore ed acquisire così maggior potere negoziale ed autorevolezza. La costituzione di questi organismi (le Associazioni), la loro rappresentatività ed il loro riconoscimento all'interno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti(CNCU), sono disciplinate dagli articoli 136 e seguenti del Codice del Consumo e dai regolamenti Ministeriali attuativi. Hanno come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, attualmente sono ben 19 quelle attive e riconosciute nel Consiglio Nazionale tra cui la nostra, che ha come forma organizzativa quella federata: la Confederazione Nazionale è il risultato della federazione di associazioni provinciali (i nuclei basali) a loro volta costituite all'interno del livello Regionale. Nessun finanziamento pubblico diretto è erogato alle Associazioni dei Consumatori, che sopravvivono grazie al prezioso impegno di collaboratori spesso volontari, delle quote associative erogate dagli aderenti ed attraverso l'attuazione di progetti informativi finanziati dal Mse e dalle regioni con i proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sostieni la nostra attività con una donazione o rinnova la tua quota associativa, fai un bonifico sul nostro conto corrente IBAN: IT56 E076 0101 6000 0101 4815 409 intestato a Confconsumatori Federazione Provinciale di Monza e Brianza.
mercoledì 25 marzo 2015
Efficienza energetica: obiettivo 20-20
Per migliorare l'efficienza energetica nei Paesi dell'Unione Europea ed introdurre i conseguenti benefici ambientali economici e sociali, indispensabili ad uno sviluppo sostenibile dell'area, la Commissione, il Parlamento ed il Consiglio Europei, hanno adottato la direttiva n.27/2012, che attraverso tre principali linee guida si pone l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica nella produzione e nei consumi di energia dai livelli registrati nel primo decennio del 2000 al traguardo del 2020. Sul lato della produzione si prevede l'introduzione e la diffusione d'impianti di cogenerazione: elettricità e calore e l'implementazione di reti di teleriscaldamento e raffreddamento. Mentre sul fronte del consumo s'incentivano i miglioramenti del patrimonio edilizio con gli edifici pubblici a condurre primariamente il processo innovativo ed una generale diffusione tra i consumatori di informazioni per una maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia. Nel nostro Paese è il decreto legislativo 52 del 2014 a recepire gli obiettivi Europei ed in esso si traccia la rotta per raggiungere lo scopo con l'indispensabile coinvolgimento di enti locali ( le Regioni) istituzioni pubbliche tecniche come l'ENEA, l'Autorità dell'energia ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e naturalmente le associazioni d'imprese e di consumatori. Il principale meccanismo per il finanziamento di questi buoni propositi, soprattutto per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, sembra essere quello della detrazione fiscale, che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 con l'ultima legge finanziaria, e che prevede la detrazione fino al 65% della spesa sostenuta, spalmabile su dieci anni di dichiarazione, per gli interventi finalizzati a diminuire il fabbisogno energetico degli immobili. Azioni che possono interessare l'involucro dello stabile (coibentazione delle pareti, infissi vetri ecc..) e/o l'impianto termico e la rete distributiva comune. I risparmi derivanti da queste innovazioni, in concorso con gli incentivi pubblici ed il coinvolgimento d'istituti finanziari e di esperti nei servizi energetici come le ESCO e gli audit energetici (qui l'impulso occupazionale), renderanno il processo innovativo autofinanziato ( sul lungo periodo: almeno nell'ordine di un decennio) innescando l'avvio di un circolo virtuoso. Anche la recente modifica delle norme in materia di condominio (il riferimento è alla modifica del codice civile di giugno 2013) ha semplificato le maggioranze assembleari necessarie alla deliberazione di innovazioni condominiali volte all'efficientamento energetico del condominio, riducendole alla semplice maggioranza: maggioranza dei millesimi di proprietà coniugata con la maggioranza degli intervenuti nell'assise. Per tutti gli approfondimenti sull'argomento vi rimando all'utilissimo sito dell'ENEA. Il fattore tempo è adesso determinante: solo un lustro ci separa dalla deadline fissata al 2020 e ciascuno dovrà fare la sua parte per non mancare l'obiettivo.
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