Sembra ormai essere una prassi consolidata quella di proporre la stipula di un'assicurazione sulla vita quando si richiede un mutuo alla propria banca. Molto spesso infatti la concessione del prestito è condizionata alla sottoscrizione della polizza, che assicura il mutuatario contro il rischio morte e/o grave invalidità e subentra nella corresponsione delle rate e nell'estinzione del debito residuo al verificarsi dell'infausto evento. Solitamente l'Istituto bancario propone contratti assicurativi dell'impresa consociata, contravvenendo all'obbligo disposto dal decreto legge liberalizzazioni del 2012 poi convertito nella legge 27 del 2012, che prevede di sottoporre al consumatore almeno due preventivi proposti da gruppi assicurativi non riconducibili alla banca stessa, ed inoltre egli avrà la possibilità, in 10 giorni di tempo (dalla proposta), di cercare sul mercato contratti a condizioni più favorevoli che l'Istituto di credito dovrà accettare. Frequentemente il premio assicurativo, il cui ammontare si aggira intorno a qualche migliaia di euro, viene inglobato nella somma prestata, così da dilazionarlo surrettiziamente nelle rate del prestito da rimborsare ed alleggerire così, ma solo apparentemente, i costi affrontati dal consumatore nella fase di stipula del mutuo. Per far viaggiare velocemente l'iter di concessione del credito risulta perciò quasi obbligatorio ed in certi casi paradossalmente conveniente, contrarre anche l'assicurazione sulla vita, che potrà poi essere disdetta entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione, presentando la solita lettera raccomandata all'impresa assicuratrice, la quale avrà, al pari, 30 giorni di tempo decorrenti dal ricevimento della missiva, per riaccreditare il premio versato al contraente. Si continuerà comunque a pagarlo nelle rate periodiche nel caso si fosse deciso di sommarlo alla cifra necessaria da chiedere per l'acquisto della casa. Questo è un diritto previsto dall'articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005 (il Codice delle Assicurazioni) in cui si prevede tra l'altro che l'informativa obbligatoria sul diritto di recesso debba trovare evidenza nelle clausole contrattuali. Posso garantirvi, miei cari lettori, che il "giochino" funziona avendolo sperimentato personalmente. Non esitate a contattarci per tutte le informazioni e l'assistenza che lo spinoso caso richiederebbe. Grazie per l'attenzione ed al prossimo aggiornamento.