mercoledì 23 dicembre 2020

La nuova TV digitale


Il passaggio al nuovo standard di trasmissione radiotelevisiva, denominato DVB-T2 (acronimo di Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial), sarà necessario per liberare la cosiddetta banda 700, ovvero la porzione di spettro elettromagnetico individuata dalle frequenze 694-790 Mhz, ora già assegnate ai servizi di trasmissione mobili 5G. La migrazione avverrà in due fasi, la prima a settembre 2021 e la seconda nel mese di giugno 2022.
Sarà necessario perciò, verificare se la televisione ora in dotazione, sia compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Apparecchi acquistati dopo il I gennaio 2017 saranno sicuramente utilizzabili, televisioni acquistate prima di tale data dovranno invece essere verificate. La prova tecnica si potrà svolgere semplicemente: nel caso siano già visibili i canali in alta definizione (HD) di Rai1, Canale 5 e La7, rispettivamente sintonizzati sul 501, 505 e 507, il primo passaggio di settembre 2021 sarà superato. Per valutare se la televisione superi anche la seconda prova, quella del passaggio definitivo previsto per giugno 2022, saranno i canali 100 e 200 quelli da sintonizzare e se apparirà la scritta: “Test HEVC Main10” il test sarà superato, diversamente sarà necessario, se si vorrà continuare a fruire dei soliti programmi televisivi, acquistare un nuovo apparecchio o un decoder compatibile.
È disponibile un bonus da 50 euro per nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro, per l'acquisto di un nuovo televisore o decoder, da utilizzare tra il 18 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2022.
Per maggiori informazioni: nuovatvdigitale.mise.gov.it

mercoledì 16 dicembre 2020

La rottamazione delle Cartelle Esattoriali


Tra gli ultimi provvedimenti normativi del governo Renzi (che durò in carica dal 22 febbraio 2014 al 7 dicembre 2016, torniamo alla XVII legislatura), ci fu il decreto fiscale numero 193, del 22 ottobre 2016 (ne parlammo qui), convertito nella Legge 225 il I dicembre seguente. La norma, oltre a contenere il finanziamento di esigenze indifferibili, introduceva importanti e urgenti misure in materia fiscale e di riscossione.
Questa fu la legge che decretò la fine dell'esperienza Equitalia e che istituì, con decorrenza I luglio 2017, l'attuale Agenzia della riscossione (controllata direttamente dall'agenzia delle entrate), oggi deputata all'attività di riscossione, appunto, dei debiti che i cittadini hanno pendenti con gli enti pubblici creditori.
In virtù di questa importante innovazione, il Governo di allora, decise di definire bonariamente e in modo agevolato, i carichi affidati dai vari enti agli agenti della riscossione nel periodo 2000 – 2016. Tale definizione agevolata, divenne comunemente nota come procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali. I debitori, con questo sistema di pagamento agevolato, avrebbero potuto pagare i debiti notificati, sgravandoli delle sanzioni aggiuntive eventualmente comminate per il mancato pagamento delle stesse imposte evase. Sarebbe così rimasto a loro carico, l'ammontare della sola tassa da versare e l'onere di riscossione sostenuto dall'agente riscossore (Equitalia prima e Agenzia della Riscossione poi), speso per svolgere la procedura esecutiva di recupero del credito.
Il pagamento sarebbe potuto anche essere dilazionato in più rate, su cui sarebbero stati applicati gli interessi, a patto che il 70% della somma dovuta (depurata dalle sanzioni), venisse pagata entro l'anno 2017 e il restante 30% nel 2018. L'adesione alla definizione agevolata, andava manifestata entro il 31 marzo 2017. Il mancato pagamento di una sola rata avrebbe determinato il decadimento di tutta la procedura.
Il decreto fiscale dell'anno successivo: il numero 148 del 16 ottobre 2017 (il Governo in carica era quello di Paolo Gentiloni, sempre XVII legislatura), estese la procedura di definizione agevolata, introdotta con la norma dell'anno prima, e inaugurò così la Rottamazione bis. In questo caso il termine per l'adesione sarebbe stato il 15 maggio 2018 e dal seguente mese di luglio, sarebbe iniziato il pagamento della prima rata.
Arriviamo così alla Rottamazione ter, istituita con il Decreto Fiscale 119 del 23 ottobre 2018 (siamo entrati nella XVIII legislatura con le elezioni del 13 marzo di quell'anno e il Governo allora in carica era il Conte I), in cui l'agevolazione per il contribuente moroso diventò molto conveniente. I carichi pendenti oggetto della rottamazione ter, sono identici a quelli definiti nel primo decreto del 2016, salvo la loro estensione temporale: vengono infatti ammessi quei debiti iscritti a ruolo dall'anno 2000 al 31 dicembre 2017. Il maggiore beneficio si ottiene con il pagamento rateale: le rate diventano massimo 18 consecutive, ciascuna d'importo pari al 10% della somma dovuta, le prime due con scadenza il 31 luglio 2019 e il 30 novembre 2019 e le restanti 16 pagabili in 4 comode rate annuali (l'ultimo giorno dei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre, rispettivamente), a partire dall'anno 2020. Entro il 30 aprile 2019 si sarebbe dovuta manifestare, all'agente riscossore, l'adesione alla terza procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali.
Per arrivare alle notizie di questi giorni, che riguardano gli aderenti all'ultima procedura di rottamazione, in cui con il decreto ristori (il quater: numero 157 del 30 novembre 2020, in fase di conversione – nel frattempo il Governo è cambiato: l'attuale è il Conte II, sempre XVIII legislatura), si prorogano le date di scadenza delle rate programmate per l'intero 2020, già rimandate con il decreto rilancio di maggio, alla fine di dicembre. Il nuovo termine è il I marzo 2021, quel giorno si dovranno pagare: le quattro rate scadute nel 2020 e la I del 2021. Salvo ulteriori eventuali proroghe.
Per ulteriori approfondimenti: Agenzia della Riscossione

mercoledì 9 dicembre 2020

Operazione cashless (senza contanti)


Limitare l'uso del contante nelle transazioni economico finanziarie, può avere numerose e rilevanti finalità lagalitarie. Prima fra tutte, risulterebbe utile per il contrasto all'evasione fiscale (ogni anno, secondo le valutazioni della commissione Giovannini, in Italia, sono evasi circa 35 miliardi di imposte sul valore aggiunto – Iva), poi rappresenterebbe sicuramente un argine al dilagare delle attività illecite agite dalla criminalità organizzata (in cui tipicamente, gli scambi economici illegali avvengono in denaro contante), ed infine sarebbe un'ulteriore misura di contrasto al terrorismo, le cui azioni sono finanziate in moneta sonante.
La possibilità di tracciare i pagamenti, mediante l'uso di strumenti elettronici, quali le carte di pagamento (di debito o credito) e altri sistemi digitali come la diffusione di applicazioni informatiche, è senza dubbio il principale strumento di contrasto all'illegalità.
L'Italia è tra i Paesi Europei, in cui la maggior parte dei pagamenti avviene in contanti, e le raccomandazioni del Consiglio Europeo per l'anno in corso, sono tra le altre, quella di limitarne proprio l'uso. Il Governo Italiano, ha deciso di attuare questa limitazione, con due strumenti: quella di porre una soglia limite al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi, che dal I luglio 2020 è di 2.000 euro e dal I gennaio 2022, si ridurrà a mille; e con l'incentivazione dell'uso della moneta elettronica (il piano cashless).
Questa lunga premessa per introdurre e illustrare il nuovo piano governativo d'incentivo all'uso dei pagamenti elettronici, pubblicizzato all'inizio del mese con il roboante ed esotico termine di Cashback (soldi indietro, nella traduzione più prosaica). Il meccanismo, differenziato in tre fasi, ha lo scopo di restituire fino a 300 euro annui su almeno 100 transazioni fatte con le carte di credito, debito e app.
Il lancio dell'iniziativa, che ha per il momento trovato grossi ostacoli tecnici, calendarizzato per l'8 dicembre 2020: è il CashBack di Natale: la prima fase. Con almeno 10 pagamenti saldati attraverso l'uso della moneta elettronica, fino al 31 dicembre 2020, si può maturare la restituzione di massimo 150 euro. Viene applicato lo sconto del 10% sul valore di ogni transazione fino al limite di 15 euro. Perciò per ottenere indietro la somma massima prevista, in questa prima fase sperimentale; di 150 euro, si dovranno fare almeno 10 pagamenti di 150 euro ciascuno, diversamente si riceverà l'accredito della somma degli sconti accumulati.
L'attuazione dell'incentivo prevede l'uso dell'applicazione IO: l'app dei servizi pubblici a cui accedere con la propria identità digitale (spid) o carta d'identità elettronica. Qui si registrano le carte o gli altri sistemi di pagamento abilitati, e l'Iban del conto corrente su cui verranno accreditati gli sconti accumulati con le transazioni economiche, finalizzate all'acquisto di beni e servizi in locali fisici (sono esclusi quelli on-line).
A regime, la seconda fase, ovvero dal I gennaio 2021, si prevede che l'accredito degli sconti accumulati, avverrà semestralmente fino ad un massimo di 150 euro a semestre per almeno 50 transazioni elettroniche effettuate. Infine, terza fase, tra i primi 100 mila partecipanti all'iniziativa, che nell'arco del semestre abbiano fatto il numero più alto di pagamenti tracciabili, potranno ricevere il Super Cash Back di 1.500 euro.

mercoledì 2 dicembre 2020

La lotteria degli scontrini


Al via il I gennaio 2021.
Il nostro Paese è vittima, annualmente, di un'evasione fiscale, quantificata complessivamente, in circa cento dieci miliardi di euro. L'imposta più evasa risulta essere l'IVA, con circa trentacinque miliardi di ammanco: pari al 2% del PIL nazionale. Questi sono i dati riportati nella Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, redatta ogni anno e pubblicata insieme alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef), dalla Commissione presieduta dal Prof. Enrico Giovannini.
Le raccomandazioni del Consiglio Europeo al Paese, inoltre, prevedono l'adozione di politiche volte a contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma della omessa fatturazione e a potenziare i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.
La lotteria degli scontrini è un'operazione strategica finalizzata al recupero dell'imposta evasa.
La sua istituzione, si può far risalire alla legge di bilancio per l'anno 2017 (Legge 232 dell'11 dicembre 2016 articolo 1 commi 540 e seguenti), e il suo avvio sarebbe dovuto avvenire, originariamente, il I gennaio 2018. Alcuni provvedimenti normativi, ne hanno continuamente rinviato l'avvio, fino ad oggi, quando sembra ormai certo che il I gennaio 2021, cominceranno le estrazioni dei premi messi in palio.
Il meccanismo per partecipare è molto semplice: si raggiunge il portale omonimo: lotteriadegliscontrini.gov.it, si sceglie: “Partecipa Ora”, si inserisce il proprio codice fiscale e viene così generato il proprio codice lotteria (stampabile o salvabile sul proprio smartphone), da mostrare al negoziante prima che emetta lo scontrino di acquisto di beni e/o servizi d'importo superiore a 1 euro.
Lo scontrino così generato, darà origine, a un numero di biglietti virtuali estraibili, pari a quello del suo importo, fino a un massimo di mille. Per esempio lo scontrino da 36,50 euro originerà 37 biglietti della lotteria potenzialmente estraibili. Più spendi maggiore sarà la probabilità di vincita.
Le estrazioni saranno: settimanali (il giovedì di ogni settimana, la prima calendarizzata per il 14 gennaio 2021), in cui saranno estratti i 7 premi da 5 mila euro ciascuno, tra i biglietti virtuali trasmessi dagli esercenti nella settimana precedente: dal 4 al 10 gennaio; mensili (avverranno il secondo giovedì del mese successivo: la prima l'11 febbraio 2021), tra gli scontrini emessi il mese precedente, in cui si assegneranno 3 premi da 30 mila euro e infine annuale (da calendarizzare con il provvedimento del Direttore generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che assegnerà un premio da 1 milione di euro allo scontrino estratto tra quelli emessi e trasmessi all'agenzia delle entrate dagli esercenti, nell'arco dell'anno precedente, escludendo quelli già risultati vincenti.
In più, se il pagamento avverrà con la moneta elettronica (carte di credito, debito, prepagate e app connesse), si parteciperà, oltre alle estrazioni ordinarie, a quelle dette: “zerocontanti”, in cui a vincere saranno il consumatore e l'esercente. In quelle settimanali sono 15 i premi ad essere assegnati: 25 mila euro per il consumatore e 5 mila per l'esercente. Nelle mensili ci sono 10 premi da 100 mila euro per i consumatori e 10 da 20 mila per gli esercenti. In quella annuale il premio sarà di 5 milioni per il consumatore e 1 per l'esercente.
Le vincite saranno comunicate dall'Agenzia delle dogane via lettera raccomandata o Pec, e ancora via sms se ci si registra nell'area riservata, che verrà attivata quando inizierà la lotteria.
Nel caso in cui l'esercente si rifiuti di registrare sullo scontrino in emissione, il codice lotteria personale, potrà essere segnalato dal consumatore, nell'area riservata del portale e sarà oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Con l'aiuto della dea fortuna contrastiamo l'evasione fiscale.

mercoledì 25 novembre 2020

La morosità delle bollette energetiche e idriche


Nel corso della prima ondata epidemiologica da Covid-19, che ha costretto il governo ad adottare provvedimenti di contenimento di diffusione della malattia: il cosiddetto periodo di lockdown (o clausura totale per dirlo in Italiano), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha emanato una delibera (la numero 60/2020/R/com del 12 marzo 2020), successivamente integrata dalle seguenti tre sullo stesso tema (la 117, 124 e 148), in cui si sono sospese le procedure d'interruzione delle forniture energetiche (elettricità e gas) e idriche per i clienti finali in stato di morosità.
Dal 10 marzo 2020 fino al 17 maggio 2020 (periodo di durata della prima chiusura), i fornitori di energia elettrica, gas e acqua, sono stati obbligati a sospendere le procedure d'interruzione di fornitura per i clienti finali che si trovavano già, alla data del 10 marzo, o si sono venuti a trovare in seguito, fino al 17 maggio, in uno stato d'insolvenza per il pagamento delle fatture. Così come avviene usualmente nei territori sconvolti da eventi sismici o da altre calamità naturali.
La notizia, ormai, fortunatamente superata, ci da lo spunto però per ripassare le diverse fasi procedurali, che si susseguono nel caso del mancato pagamento di una bolletta energetica entro la data di scadenza.
Se il cliente non paga la bolletta entro la data di scadenza, il fornitore ha il diritto di recuperare il proprio credito. Il primo passo che compie è quello di comunicare la messa in mora del cliente (da qui lo stato di morosità conseguente). Questa comunicazione avviene con lettera raccomandata o con PEC (posta elettronica certificata). Il venditore indicherà il termine ultimo entro cui effettuare il pagamento, decorso il quale chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. La sospensione può essere richiesta solo dopo che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo intimato per il pagamento e almeno 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica di costituzione in mora. Se la sospensione della fornitura avviene senza il rispetto dei termini indicati, il consumatore ha diritto a un indennizzo.
Per ulteriori approfondimenti sull'argomento e su altri di rilevante interesse, consiglio la consultazione dell'Atlante del Consumatore, disponibile nella sezione del sito istituzionale ARERA.

mercoledì 18 novembre 2020

L'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione: Spid e IO


Il recente decreto Semplificazione (per i cultori dell'approfondimento i riferimenti normativi sono: D.L.76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni nella Legge 120 dell' 11 settembre 2020), ha introdotto alcuni importanti aggiornamenti al Codice dell'amministrazione digitale (D.L.vo 82/2005): il testo legislativo base su cui si fonda il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Qui, troviamo definiti i concetti d'identità digitale e domicilio digitale, regole di comunicazione e organizzazione digitale tra gli enti istituzionali della Repubblica e ancora: modalità di fruizione e conservazione dei dati delle pubbliche amministrazioni, trasmissione informatica documentale e sistema pubblico di connettività.
Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), e la Carta d'identità Elettronica (CIE), dal prossimo 28 febbraio 2021, saranno le uniche credenziali utili per l'accesso ai servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione, da quella Nazionale alla territoriale (Regioni e Comuni) passando per gli enti pubblici e le agenzie. Perciò, per accedere, per esempio, alla dichiarazione dei redditi pre-compilata, ci si dovrà autenticare sul sito dell'agenzia delle entrate tramite Spid o Cie.
Ottenere un'identità digitale è piuttosto semplice: il primo passo da compiere è quello di visitare il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: spid.gov.it, possedere un indirizzo di posta elettronica (e-mail) , il numero di cellulare abitualmente in uso, carta d'identità e tessera sanitaria. Il secondo passo da compiere è quello della scelta dell'Identity Provider (l'impresa che materialmente offre e garantisce, in convenzione con l'agenzia governativa, il servizio d'identità digitale), sono 9 quelli accreditati, ciascuno dei quali fornisce diversi livelli di sicurezza, e modalità di riconoscimento: di persona; via webcam, o con firma digitale. Una volta espletate le formalità, al richiedente verrà assegnata la sua identità digitale, costituita da un nome utente e una password associata, validi per l'accesso a tutti i servizi resi disponibili dalla pubblica amministrazione. Una valida semplificazione se si pensa alla scocciatura di dover affrontare ogni volta una nuova procedura di registrazione per poter accedere ai diversi servizi digitali pubblici.
L'uso della Carta d'identità Elettronica prevede il possesso di un lettore da collegare al computer che riconosca i dati della smart card abilitata.
Un'altra importante novità, è rappresentata dall'intenzione d'implementare le potenzialità dell'applicazione per smartphone IO, realizzata dalla società pubblica PagoPa S.p.a con lo scopo di diffondere i servizi digitali in Italia. L'applicazione, diffusasi la scorsa estate per l'erogazione del Bonus Vacanze, diventerà il primo canale di accesso ai servizi pubblici tramite app. Qui, trovano già spazio, ed entro il prossimo febbraio dovranno renderli disponibili tutti gli enti locali, alcuni servizi di notifica e pagamento dei tributi comunali (come Tari, Tasi e Imu), attivi per i cittadini di Milano, Torino, Palermo, Venezia, Reggio Emilia, Roma e altri comuni minori.
Il futuro ci attende, servizi digitali semplici, accessibili e sicuri possono semplificarci la vita.

mercoledì 11 novembre 2020

Il Buono Mobilità


I principali provvedimenti normativi, emanati per fronteggiare l'emergenza economico – sociale, scatenatasi a valle delle restrizioni adottate per limitare l'espansione della pandemia da Covid-19, dal Decreto Cura Italia di marzo al Decreto Sviluppo di maggio, hanno istituito nuove forme di indennizzo economico da erogare sotto forma di buoni: da quello per le vacanze a quello per la mobilità, passando per i voucher turistici a quelli per palestre, musei e concerti. Il governo ha inaugurato la saga del buono (se posso permettermi una banale considerazione personale ndr).
In questo post, analizzeremo l'introduzione e le modalità di fruizione del buono, dedicato questa volta alla mobilità, il cui utilizzo ha mandato in tilt, come emerso dalle recenti cronache, alcune strutture informatiche pubbliche.
Iniziamo, dalla cornice normativa che istituisce l'adozione di alcune misure per incentivare la mobilità sostenibile. La norma di riferimento è il Decreto Legge 34/2020 (cosiddetto Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni nella legge 77 del 17 luglio 2020. L'articolo che ci interessa è il 229, in cui si disciplina il “Buono Mobilità”, riservato a residenti maggiorenni in capoluoghi di regione, città Metropolitane, nei capoluoghi di provincia ovvero in comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti. Si definiscono così i soggetti beneficiari. L'ammontare del buono sarà pari al 60% della spesa (fino a un massimo di 500 euro) sostenuta per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli a propulsione elettrica (per semplificare monopattini), ovvero per l'acquisto di servizi tipo bike sharing (servizi di mobilità individuale condivisa). Buono spendibile dal 4 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 e richiedibile una sola volta per le finalità suddette.
Il successivo Decreto Ministeriale, pubblicato dal Ministero dell'ambiente di concerto con quelli dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le modalità di fruizione di detto Buono. La finalità del programma, definito sperimentale, avrebbe il proposito di incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale, utili a fronteggiare le alterazioni climatiche indotte dalle attività antropiche, e quelle epidemiologiche provocate dalla diffusione del Covid-19.
Viene creata un'applicazione web accessibile, previa autenticazione, ai beneficiari dell'incentivo e ai fornitori di beni e servizi oggetto dello sconto finanziato, dal nome accattivante: “buonomobilita.it”.
Il decreto ministeriale, prevede che le risorse disponibili per l'intero 2020, pari a 210 milioni di euro, così come annunciato dal Ministro Costa, siano assegnati secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze. Per inoltrare la richiesta, sarà necessario accedere al portale, accreditarsi con lo SPID, e compilare l'autodichiarazione sul requisito di residenza, verrà così generato il buono spendibile entro 30 giorni dalla sua creazione, in uno dei fornitori di beni e servizi inseriti alla voce del sito: “Dove usare i Buoni”. 
Questa procedura è valida dal 3 novembre 2020 (dal sessantesimo giorno la data di pubblicazione del decreto, avvenuta il 5 settembre). Tutti gli acquisti, fatti dopo il 4 maggio e fino al 3 novembre, saranno rimborsati presentando la fattura di acquisto e il codice Iban su cui ricevere l'accredito del beneficio: 60% della spesa fino a un massimo di 500,00 euro. Risorse che però sono andate esaurite in poche ore. Da lunedì 9 novembre e fino al 9 dicembre prossimo, sarà possibile pre-registrarsi, di modo che il ministero dell'ambiente possa quantificare le risorse necessarie al rifinanziamento del programma.
Resta valida invece l'erogazione del buono, per cui saranno gli esercenti a chiederne il rimborso entro il 31 marzo 2021. 

mercoledì 4 novembre 2020

Bonus internet e pc / tablet

Il Decreto Ministeriale, pubblicato il 7 agosto 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), ha dato avvio alla Fase 1 del Piano voucher digitale per le famiglie Italiane. Piano inserito nella più ampia strategia settennale (2014-2020) di sviluppo della Banda Ultralarga nel nostro Paese. Strategia approvata dal Consiglio dei Ministri nella sua adunanza del 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda digitale Europea 2020.
Il contributo stanziato per le famiglie meno abbienti (saranno beneficiari solo quei nuclei familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro annui), erogherà uno sconto totale fino a 500 euro sul costo del canone di connessione a internet a una velocità minima garantita di 30 Mbit/s in download e sull'acquisto collegato di un personal computer (PC) o tablet, che consenta le fruizione del servizio.
L'attuazione di tutto il processo operativo, finalizzato all'erogazione del bonus, è affidato alla società del Ministero: Infratel Italia, che ha elaborato il manuale operativo a cui i provider dei servizi di connessione elettronica, dovranno scrupolosamente attenersi per la corretta distribuzione degli sconti.
In questo schema operativo, il beneficiario, riceverà lo sconto a cui avrà diritto, direttamente in bolletta telefonica sotto forma di rateazione del contributo dilazionato per 12 rate. Saranno infatti gli operatori a svolgere il ruolo di tramite con Infratel. Il consumatore dovrà solo preoccuparsi di possedere i requisiti patrimoniali richiesti dalla norma (ISEE inferiore a 20 mila euro/annui) e stipulare poi, con un operatore telefonico abilitato, un contratto di connessione internet a cui potrà essere agganciato l'acquisto di un terminale eventualmente fornito dall'operatore stesso.
Il contributo massimo di 500 euro verrà suddiviso tra: lo sconto sul canone di connessione per una somma di almeno 200 euro e quello per l'acquisto di un terminale fornito dall'operatore di una somma compresa tra i 100 e 300 euro massimo. Il livello del servizio di connettività dovrà rispettare il valore di velocità in download di almeno 30 Mbit/s con minimo di banda 15 Mbit/s e in upload di 15 Mbit/s con minimo garantito di 7,5 Mbit/s. Anche per tablet e PC si avranno specifiche tecniche minime elencate nell'allegato B del manuale operativo.
Gli operatori si registreranno al portale gestito da Infratel e qui gestiranno l'erogazione del bonus ai clienti che sottoscriveranno le offerte commerciali rispondenti ai requisiti tecnici richiesti. Il cliente che vorrà beneficiare dello sconto, dovrà aderire all'offerta proposta dall'operatore, fornire copia del documento d'identità e codice fiscale, inoltre produrrà un'autocertificazione in cui dichiarerà l'ammontare del suo ISEE, facilmente ottenibile dal sito INPS.
Sono disponibili 200 milioni di euro gravanti sul Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione (FSC) per 400 mila famiglie potenzialmente beneficiarie.
Ricapitoliamo la procedura per i consumatori:
  • verifica del possesso del requisito patrimoniale: ISEE inferiore a 20 mila euro per nucleo familiare;
  • ricerca dell'offerta di connessione internet a banda ultralarga tra i vari operatori (Tim, Fastweb, Vodafone, WindTre ecc...) aderenti all'iniziativa;

  • valutazione dell'eventuale acquisto del terminale (Pc o Tablet) di cui si verrà proprietari trascorsi 12 mesi, quando si concluderà la validità del bonus;

  • adesione all'offerta commerciale e verifica dei requisiti;

  • erogazione dello sconto dilazionato in fattura.

mercoledì 28 ottobre 2020

I provvedimenti dell'AGCM contro le compagnie aeree


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'inizio del mese di luglio appena trascorso, ha avviato alcuni procedimenti nei confronti di due compagnie aree: Alitalia e Volotea, per la vendita di biglietti aerei di voli poi cancellati a causa del Coronavirus, a cui si sono aggiunti quelli avviati, alla fine del mese di settembre, per la stessa ragione, nei confronti di Blue Panorama, Easy Jet, Rayan Air e Vueling.
L'Autorità, su impulso di molte segnalazioni ricevute dai consumatori e dalle loro associazioni rappresentative, nonché da rilevazioni effettuate dai propri uffici, ha proceduto contro le compagnie aeree per verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette.
I vettori aerei, come noto, durante il periodo di clausura, imposto dalle misure governative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19, sono state costrette a cancellare i voli già programmati, i cui biglietti erano già stati acquistati dai passeggeri.
L'ormai famoso articolo 88 bis del Decreto Cura Italia (D.L.18/2020) convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, in cui si disciplinano le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e dei pacchetti turistici, ha consentito alle compagnie aeree, di rimborsare i passeggeri, con l'emissione di un voucher, in caso di voli cancellati. Buoni che sarebbero stati spendibili entro 18 mesi dalla data in cui sarebbero cessate le misure di limitazione agli spostamenti delle persone e rimborsabili in denaro dopo 12 mesi dall'emissione.
Il 3 giugno 2020, gli aerei avrebbero potuto decollare normalmente, e in caso di annullamento del viaggio, le compagnie aeree avrebbero dovuto, in questi casi, rimborsare i passeggeri seguendo le norme del Regolamento Comunitario 261/2004 e non più quelle previste dalla norma emergenziale. Perciò in caso di cancellazione del volo, causata da circostanze eccezionali (provabili dalla compagnia), il passeggero potrà scegliere, come disciplinato dal regolamento UE, tra la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, a cui dovrà aggiungersi, naturalmente, l'assistenza necessaria.
Quello che è avvenuto invece, così come segnalato all'Autorità, sarebbe stata la messa in opera, da parte delle compagnie aeree, di una modalità di rimborso riferita solo a quella disciplinata dal decreto Cura Italia, in contravvenzione, in questo caso, con quella prevista dalla norma Comunitaria. Comportamento, giudicato dall'Authority, lesivo dei diritti dei passeggeri. Come se questi fossero stati dei bancomat per le società, a cui vendere titoli di viaggio per voli arbitrariamente cancellati in seguito, invocando le restrizioni imposte dalla pandemia, quando queste invece erano già cessate, e rimborsando i passeggeri con l'emissione del famigerato buono, mantenendo così in cassa i soldi già sborsati dagli stessi. L'indebito ammontare trattenuto dalla sola Alitalia, secondo alcune fonti, sarebbe di 60 mln di euro, equivalente a 260 mila richieste di rimborso inevase, proprio in un momento economico-sociale, come quello attuale, così difficile da affrontare.
I procedimenti dell'AGCM hanno costretto le compagnie aeree a correggere il loro comportamento.

mercoledì 21 ottobre 2020

Pagamenti digitali istantanei, l'app Bancomat Pay


I pagamenti digitali istantanei, sono la naturale evoluzione del sistema di pagamenti elettronici, ormai ampiamente diffuso nella nostra società, fortemente digitalizzata e tecnologicamente avanzata. Carte contactless, smartphone Nfc e dispositivi wearable (indossabili come orologi digitali eccetera), hanno ampliato i metodi di pagamento e ridotto i tempi delle transazioni economiche.
Dall'introduzione della moneta unica, nel 2002, la tendenza delle istituzioni Europee, e di tutti gli stati membri che appartengono all'Unione, è stata quella di armonizzare i vari sistemi di pagamento statali, per uniformarli a un sistema continentale unico: il SEPA (Single Euro Payment Area). Sistema di pagamento regolato dalla direttiva Europea 2015/2366 la cosiddetta PSD2 (Payment Services Directive), che tutti noi abbiamo cominciato a conoscere, quando la nostra banca ci ha informato, che per effetto di quella normativa, dal 12 settembre 2019, sarebbe stata implementata la sicurezza operativa dei pagamenti elettronici, disposti via Home banking.
L'incremento progressivo della velocità con cui avvengono le transazioni economiche nell'era del commercio elettronico, sommata all'esigenza, sempre più emergente degli ordinamenti statali di tracciare i pagamenti per combattere i reati finanziari di evasione fiscale e di riciclaggio, hanno determinato lo sviluppo dei pagamenti elettronici istantanei, come il bonifico istantaneo che dispone un trasferimento di denaro verso il beneficiario, in una decina di secondi.
Lo schema di funzionamento è garantito e uniformato dal consorzio dei pagamenti europeo (EPC European Payment Consortium) che raduna tra i suoi membri le principali banche Europee e le loro associazioni rappresentative.
In Italia, Bancomat S.p.a, l'azienda che da oltre trent'anni gestisce i circuiti di pagamento più diffusi: PagoBancomat e Bancomat, dal I gennaio 2019, ha ampliato la propria offerta con il circuito Bancomat Pay, per i pagamenti digitali. L'applicazione integrata nelle applicazioni mobili proprie delle principali banche Italiane: da Unicredit a Intesa San Paolo passando per Bnl, Ubi e Widiba, o disponibile, per le altre che adottano i circuiti Bancomat, come applicazione singola; consente di trasferire denaro ai contatti della propria rubrica telefonica che abbiano naturalmente attivo tale servizio e di pagare presso gli esercenti abilitati con il qr-code. Un modo rapido, sicuro e naturalmente tracciabile per regolare le transazioni tra pari e per saldare gli acquisti di beni e servizi, senza l'uso della carta, ma attraverso il proprio telefono.

mercoledì 14 ottobre 2020

Rimborso di abbonamenti a palestre e spettacoli


Gli ormai famosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (abbreviati in DPCM), che durante il periodo di chiusura totale delle attività economiche e sociali (cosiddetto lockdown), adottati con il fine di limitare la propagazione dell'epidemia causata dal Covid-19; oltre a limitare i viaggi e le vacanze, hanno imposto anche la sospensione delle attività sportive, l'accesso ai musei e ad altri luoghi di cultura nonché la messa in scena di spettacoli e concerti.
I Decreti Legge, emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza economica scatenata dalle misure di confinamento, hanno previsto forme d'indennizzo per chi fosse stato in possesso di abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi in genere e di titoli di accesso a musei, spettacoli e altri luoghi della cultura.
Il Decreto Rilancio (D.L.34/2020), convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 216 comma 4, disciplina lo schema di rimborso dei contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. La premessa, come ormai abbiamo imparato a conoscere dal caso dell'annullamento dei viaggi e dei pacchetti turistici, è la dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), dalla data di entrata in vigore dei DPCM che dichiaravano la chiusura totale delle attività economiche e sociali. Questa dichiarazione, implica che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata dalla prestazione dovuta (la palestra), non potrà chiedere la controprestazione (il pagamento dell'abbonamento) al consumatore, ma dovrà restituire quella che abbia già ricevuto. La norma, prevede che gli abbonati possano presentare istanza di rimborso della quota di abbonamento non fruita nei periodi di sospensione dell'attività sportiva. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, ovvero entro il 18 agosto 2020. Da parte sua, il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, potrà indennizzare il cliente, con l'emissione di un buono di pari valore, spendibile entro un anno dalla data di cessazione delle misure di confinamento.
Analogamente, per il rimborso dei titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, anche cinematografici e teatrali, biglietti d'ingresso a musei e agli altri luoghi della cultura; si è ricorsi all'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questa volta è il Decreto Cura Italia (18/2020) convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, che all'articolo 88 dispone le modalità di erogazione del rimborso degli spettacoli annullati. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: ovvero entro il 17 aprile 2020, o dalla data di cancellazione dell'evento, presenteranno all'organizzatore dello spettacolo, apposita istanza di rimborso, a cui l'organizzatore potrà provvedere con l'emissione del solito voucher di pari valore, utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.
Ora i termini di presentazione delle due tipologie d'istanza di rimborso, sono evidentemente scaduti, tuttavia siamo a disposizione per tutelare gli interessi di quei consumatori, che avendo seguito, entro i termini, lo schema di rimborso, si siano visti negati dal venditore i loro diritti.
Per appuntamento telefona allo 039 8943448

mercoledì 7 ottobre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici


Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria, risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30 giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che l'erogazione del voucher assolvesse completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese turistiche.
Il 13 maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti, come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione, infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori turistici.
I correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia, con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge 77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero l'erogazione del voucher senza che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori turistici nel frattempo falliti.

martedì 29 settembre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Sospensione Mutui prima casa



Il tema della prossima serie di post, che inizierà con la pubblicazione di questo articolo, avrà la presunzione di analizzare, quanto più dettagliatamente possibile, le misure legislative adottate dal Governo e approvate dal Parlamento Italiano, a favore dei consumatori in tema di aiuti economico-finanziari, indispensabili a fronteggiare l'emergenza sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19.
Qui ci occuperemo degli articoli 54 e seguenti (D.L.18/2020 Cura Italia – convertito con modificazioni nella Legge 27/2020), che implementano il Fondo di Solidarietà “prima casa”, cosiddetto Fondo Gasparrini in onore della ex deputata, che presentò, come prima firmataria, nell'ormai lontano 29 marzo 2007, la legge di istituzione del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa; poi inserita nella Legge Finanziaria di quell'anno.
Perciò, prima di valutare il contenuto degli aggiornamenti e delle modifiche, apportate al regolamento del fondo, dalle recenti disposizioni normative, sarà bene ripassarne gli elementi costitutivi.
Come accennato, l'originaria proposta di legge, formulata dall'allora deputata Federica Rossi Gasparrini, venne recepita nella Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), con l'articolo 2 e i commi 475 e seguenti. S'istituì così, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Il mutuatario, ricorrendo a tale fondo, può chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo, per non più di due volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi, durante l'esecuzione contrattuale. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate, sarà prorogata per un termine equivalente a quello della sospensione. Il regolamento ministeriale del 2010, ne affida la gestione amministrativa e operativa alla società pubblica Consap, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), e detta i requisiti patrimoniali dei richiedenti per accedere al fondo, che nel frattempo, con la legge finanziaria del 2012 (L.214/2011), ne incrementa le dotazioni di altri 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il succedersi di queste e altre vicissitudini, ci hanno portato, finalmente, a illustrare l'attuale procedura di ricorso a questo strumento di sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo sull'acquisto della prima casa, così come modificata dalle recenti novità normative.
Il primo passo da compiere è quello di collegarsi al sito internet istituzionale di Consap, davvero ricco di utili informazioni. Il secondo è quello di valutare i presupposti di accesso al fondo:
  • l'importo del contratto di mutuo, finalizzato all'acquisto della prima casa, dovrà essere inferiore o uguale a 400.000 euro;
  • l'eventuale ritardo nel pagamento delle rate non deve superare i 90 giorni consecutivi;
  • si può agire anche nel caso di contratti cointestati.
Oltre ai presupposti, appena elencati, per poter accedere al beneficio, ci si dovrà trovare in una delle seguenti situazioni:
  • perdita del rapporto di lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato);
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione dell'orario lavorativo pari almeno al 20% dell'orario complessivo;
  • perdita di fatturato superiore al 33% per i lavoratori autonomi e/o professionisti;
  • riconoscimento di Handicap grave ovvero di invalidità civile di almeno l'80%;
  • morte del mutuatario.
Verificato il possesso dei requisiti richiesti, si potrà procedere alla compilazione del modulo di istanza, reperibile sul sito della concessionaria pubblica, che dovrà essere presentata alla Banca con cui si è stipulato il contratto di mutuo, accompagnata da tutta la documentazione comprovante lo stato economico del richiedente. Per esempio: nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, si dovrà produrre la lettera di licenziamento, e così via per le altre cause sopra elencate.
Siamo a disposizione per ogni eventualità. Prenota il tuo appuntamento allo 039 8943448. 

mercoledì 23 settembre 2020

Il caso Dentix


Dentix Italia S.r.l è una società a responsabilità limitata costituita nel mese di marzo 2014, con un capitale sociale di 110 mila euro. L'oggetto sociale è quello di costituire, sviluppare, gestire e amministrare cliniche odontoiatriche specializzate in odontoiatria generale, chirurgia orale, impiantologia e protesi dentali. È articolata in 57 unità locali attive sull'intero territorio Nazionale: dalle provincie di Milano, Monza, Como, Cremona e Pavia a quelle di Catania e Foggia, passando per Bologna, Firenze, Lucca fino a Genova, Imperia e Novara (per citare alcune tra le più rilevanti).
I numerosi pazienti, diventati clienti dei vari ambulatori sparsi tra le diverse province della penisola, hanno goduto delle prestazioni odontoiatriche concordate, fino all'inizio del mese di marzo ultimo scorso, quando a causa della nota pandemia virale, il Governo Italiano ha imposto misure di contenimento sanitario tra cui la chiusura di molte attività economiche.
Il 18 maggio, dopo l'allentamento delle normative restrittive, le attività delle cliniche Dentix, come quelle di tutti gli ambulatori odontoiatrici, avrebbero potuto riprendere e i pazienti, che avrebbero dovuto ultimare e/o iniziare le cure dentali pattuite, hanno cominciato a telefonare alle sedi di cura, che risultavano però irreperibili, anche il sito internet istituzionale era irraggiungibile, e fuori l'ingresso delle varie cliniche Dentix, si trovava un avviso di chiusura dell'attività.
La maggioranza dei pazienti in cura, aveva finanziato i costi delle prestazioni odontoiatriche, mediante la stipula di un prestito finalizzato, erogato da alcune società finanziarie. Così ora, si trovano a dover saldare le rate del prestito senza ricevere però le cure dentali concordate.
Alla fine dello scorso mese di giugno, Dentix Italia S.r.l., ha presentato ricorso al Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare, per accedere allo strumento del Concordato Preventivo previsto dalla Legge Fallimentare, e i Giudici della Sezione hanno concesso il termine del prossimo 23 novembre per la presentazione di una proposta definitiva di ristrutturazione dei debiti.
Le azioni che stiamo attuando per tutelare i diritti dei pazienti consumatori, prevedono la redazione e l'invio alla società Dentix, di una cosiddetta diffida ad adempiere alle pattuizioni contrattuali sottoscritte con i pazienti, entro il termine di 15 giorni previsto dal Codice Civile. Trascorso invano tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto e si potrà agire nei confronti della finanziaria, con cui si è contratto il prestito finalizzato, per ottenere l'annullamento anche di quel contratto.
Per fissare un appuntamento telefona allo 039 8943448.