mercoledì 28 gennaio 2015

L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA)


Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1169 emanato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento e dal Consiglio Europei per disciplinare le informazioni che devono contenere le etichette dei prodotti alimentari. La finalità di questa disciplina è duplice: da un lato quella di armonizzare la legislazione della materia in tutti i paesi dell'Unione e consentire così la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, dall'altra dotare i consumatori europei degli strumenti indispensabili ad una consapevole ed accorta scelta alimentare e di riflesso sanitaria se si considera il fondamentale ruolo giocato dall'alimentazione nel comune stile di vita (si pensi ad esempio al problema dell'obesità ed a quello delle allergie). Le informazioni obbligatorie, che le etichette impresse sugli alimenti preconfezionati devono contenere, sono elencate nell'articolo 9 del regolamento, eccole in dettaglio: devono essere esplicitate: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservzione e/o d'impiego; le istruzioni per l'uso nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto ed infine il paese di origine o luogo di provenienza, che deve essere indicato per le carni bovine, il latte e quando il consumatore possa essere indotto in errore sulla reale provenienza dell'alimento (come nei casi di italian sounding ndr). La dichiarazione nutrizionale, normata dalla sezione terza del regolamento, dovrà essere introdotta sull'etichetta obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, fino ad allora la sua introduzione avverrà solo su base volontaria. L'articolo 5 del regolamento Europeo prevede la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel caso in cui l'Unione voglia adottare qualunque misura in ambito di etichette alimentari che possa avere un impatto sulla salute pubblica. L'Autorità è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma in via Carlo Magno 1A e svolge valutazioni scientifiche su tutti i rischi associati alla catena alimentare per guidare le politiche delle istituzioni decisionali europee e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Dai un'occhiata al sito, molto interessante ;) EFSA (European Food SafetyAuthority): la scienza a tutela dei consumatori.

mercoledì 21 gennaio 2015

Il rischio dei Buoni Fruttiferi Postali


I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (la società per azioni a controllo pubblico: l'80% del capitale è in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze), che insieme ai libretti postali costituiscono il cosiddetto risparmio postale, e sono collocati attraverso i 14 mila Uffici postali diffusi su tutto il territorio Nazionale. I buoni fruttiferi vennero istituiti il 26 dicembre 1924 con il Regio Decreto Legge n.2106 e furono emessi dal I marzo 1926 nei tagli da 100, 500 e 1000 lire. Il saggio d'interesse corrisposto sui Buoni Fruttiferi Postali ha subito nel corso degli anni numerose variazioni collegate ai diversi indirizzi di politica economica seguiti dai Governi, e le diverse emissioni sono contraddistinte da lettere diverse. Tra le varie tipologie attualmente sottoscrivibili focalizzeremo l'attenzione su quelli Ordinari, che sono recentemente balzati all'onore delle cronache per la decurtazione degli interessi maturati e liquidati. Questo tipo di buoni ha iniziato il suo corso nel 1927 e fino al 27 dicembre 2000 erano titoli senza cedola con tassi di interesse crescente a capitalizzazione composta annuale fino al 20 esimo anno e poi semplice per i successivi 10 anni. Dal 28 dicembre 2000 con l'emissione della serie A1 la durata è stata fissata in vent'anni e si trovano ora solo in forma dematerializzata. Il caso è emerso dalla richiesta di liquidazione, avanzata dai risparmiatori detenenti questi titoli sottoscritti alla metà degli anni '80 attualmente in scadenza trentennale (per esempio i buoni della serie O emessi dal I settembre 1981 al 30 giugno 1984, o quelli della serie P emessi dal I luglio 1984 al 30 giugno del 1986) all'Ufficio postale di competenza, che si sono visti liquidare somme inferiori a quelle promesse e stampate sul retro del titolo stesso posseduto ancora in forma cartacea. La deludente sorpresa è l'effetto del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che in occasione dell'emissione della nuova serie Q ha esteso i rendimenti dei nuovi montanti maturati fino al I gennaio 1987 a tutte le serie di buoni emesse in precedenza, equiparando così i rendimenti delle serie precedenti (la O e la P per esempio) a quelli della serie Q. Il tasso nominale annuo lordo è diminuito fino a 4 punti percentuali, per i periodi di detenzione superiori al 15esimo anno, passando dal 16% della serie O al 12 della Q, generando le inattese perdite (vedi tabella). Le decisioni dei collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (l'istituto della Banca d'Italia che risolve stragiudizialmente le controversie bancario-finanziarie) sono contrastanti: a volte accolgono i ricorsi dei risparmiatori altre volte li rigettano. Mentre sul fronte giudiziario sembra molto attiva e determinata l'avvocato Marta Buffoni che ha promosso una serie di cause davanti al Tribunale di Novara ottenendo dal Giudice, in via preliminare, la liquidazione ai risparmiatori che assiste degli interessi promessi sul retro del titolo cartaceo, bisogna però adesso aspettare le sentenze per capire quale sarà l'orientamento della Giurisprudenza dice l'avvocato. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.

mercoledì 14 gennaio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia

L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite economiche. Il caso GO in Sardinia ha interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29 agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010 disciplina i diritti dei passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo informativo: nel caso di cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti dall'orario di partenza programmato. L'assistenza ai passeggeri: in caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90 minuti,

mercoledì 7 gennaio 2015

Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità per i clienti del mercato tutelato nel I trimestre 2015


L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico con le delibere 671/2014/R/eel e 672/2014/R/gas del 29 dicembre 2014 ha aggiornato le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica e gas naturale per il servizio di maggior tutela. In particolare dal I gennaio 2015 la bolletta elettrica registrerà una flessione del 3% sul trimestre precedente mentre per il gas naturale la riduzione sarà dello 0,3%. Per una famiglia tipo (che registri un consumo di elettricità annuo pari a 2.700 kWh e di gas pari a 1.400 m3) la spesa per l'anno “scorrevole” (l'anno che comprende il trimestre attuale e gli ultimi 3 precedenti: aprile 2014 – marzo 2015) sarà di 513 euro per l'elettricità e di 1.143 euro per il gas con un risparmio stimato (sull'anno scorrevole precedente) di 72 euro. Nel dettaglio, come recita il comunicato stampa pubblicato dall'Autorità, il prezzo di riferimento per l'energia elettrica del cliente tipo sarà di 18,72 centesimi di euro per kilowattora tasse incluse, mentre quello del gas di 81,73 centesimi di euro. Questi i prezzi dell'energia per i clienti serviti dal mercato di maggior tutela, che secondo i dati diffusi dall'Autorità, aggiornati al 2012, sarebbero 23 milioni circa: i clienti domestici nel mercato elettrico: pari al 70% sul totale del segmento, che comprendendo anche gli altri 6 milioni attivi nel mercato libero, ammonterebbero a 29 milioni di totali utenze attive. Mentre per il gas sono disponibili i dati relativi al solo consumo dell'idrocarburo: in Lombardia per esempio nel 2012 i soli clienti domestici hanno consumato circa 4 milioni di m3. Da ciò emerge come la transizione verso la liberalizzazione del mercato energetico, iniziata il I luglio 2007, si trovi ancora in una fase stagnante a causa forse della scarsa informazione e consapevolezza dei consumatori sull'argomento e dell'esiguo risparmio effettivo contabilizzabile sulle offerte proposte dai vari operatori nel mercato libero: mediamente stimabile sui 24 € annui circa per le migliori proposte elettriche. Prenota il tuo appuntamento allo sportello per valutare insieme al nostro esperto la migliore offerta energetica adatta ai Tuoi consumi ed alle tue esigenze, telefona allo 039 8943448. A presto.

mercoledì 31 dicembre 2014

Saldi Invernali 2015: breve guida all'acquisto

In regione Lombardia le vendite straordinarie di fine stagione sono disciplinate dalla Legge regionale n.6 del 2 febbraio 2010 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) più precisamente al titolo III (Regolazione della condotta) e capo II (vendite straordinarie) articoli 113 e seguenti. In particolare l'articolo 115 recita che le vendite di fine stagione sono effettuate dal commerciante al fine di smerciare più facilmente prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole deprezzamento. Queste vendite di fine stagione possono essere svolte soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni ciascuno, periodi che vengono determinati dalla Giunta Regionale sentiti i pareri delle Camere di Commercio, delle Associazioni dei commercianti e di quelle dei consumatori. La prima delibera di Giunta Regionale volta ad individuare i suddetti periodi dopo l'approvazione della legge è stata quella del 17 novembre 2010 (la n.IX/785) in cui si fissava l'inizio dei saldi invernali il giorno 6 gennaio di ogni anno e quelli estivi il primo sabato del mese di luglio. Nella delibera di Giunta del 14 dicembre 2011 (la n. IX/2667) si sostituiva la data d'inizio dei saldi invernali con il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio per quelli estivi. Quest'anno (2015), secondo la regola i saldi sarebbero dovuti iniziare lunedì 5 gennaio, mentre la Giunta regionale con l'immancabile delibera 2946 del 19 dicembre, ha anticipato a sabato 3 gennaio la possibilità per i commercianti di svolgere le previste vendite straordinarie (saldi) con l'intento di favorire lo shopping prefestivo e proseguiranno fino al 3 marzo 2015.
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:

giovedì 4 settembre 2014

E@sy Commerce, il progetto per i consumatori digitali

La nostra associazione, in collaborazione con Assoutenti, Cittadinanzattiva, Movimento difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori, ha realizzato il progetto E@sy Commerce [scopri di più...] per valutare opportunità e rischi dell'acquisto on-line.
Il progetto contempla un'indagine statistica avviata tra i consumatori Lombardi per conoscere la diffusione e la consapevolezza tra gli stessi di questo canale d'acquisto alternativo.
Partecipa alla raccolta dati compilando il questionario on-line (occuperà solo pochi minuti del tuo tempo), potrai farlo entro il 15 settembre prossimo venturo.
Grazie per la collaborazione.

sabato 23 novembre 2013

"PRENDITI CURA DEL TUO DENARO" - martedì 26 novembre ore 14,30 Casa del Volontariato

Siete invitati all'incontro organizzato dalle Associazioni dei Consumatori con il contributo del Consorzio Patti Chiari del prossimo martedì 26 novembre 2013 alle ore 14,30 presso la Casa del Volontariato in via Correggio, 59 a Monza. Si parlerà di carte di pagamento, conti corrente e Arbitro Bancario Finanziario. Vi aspettiamo.

mercoledì 26 giugno 2013

Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto prima casa

Dal 27 aprile scorso è di nuovo operativo il fondo di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima casa. Rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia. Il beneficio consiste nella possibilità di sospendere il pagamento delle rate per 2 volte e per una durata complessiva di 18 mesi, il fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.

mercoledì 19 giugno 2013

Carte Fedeltà: dal marketing alle operazioni a premi

il mio portafogli (immagine presa dalla rete)
Questo post prende spunto da una semplice osservazione constatazione: ma quante card ho nel mio portafoglio? Forza su, miei cari lettori, provate anche voi a porvi la stessa domanda, potremmo aprire un sondaggio informale nei commenti, in cui potreste magari segnalare il numero di tessere collezionate. Proviamo insieme a guardare tra le mie: c'è la mitica Fìdaty dell'Esselunga (forse tra le prime ad avviare la moda, è distribuita dal 1994); quella del negozio di elettronica preferito; di abbigliamento e quella per libri e dischi, ah c'è anche quella per il rifornimento di carburanti. Le categorie principali sono queste, poi la volta che decidi di cambiare posto, alla cassa ti propongono la solita e fatidica domanda: la tessera ce l'ha?, e tu rispondi: no, vuole farla? Se dici si, avrai l'ennesima a cui cercare spazio e forse deciderai in futuro di tornare lì: il gioco del venditore sarà fatto.
Come certamente saprete, la diffusione delle card (adesso anche smart: dotate di microchip) è una delle principali componenti della più ampia strategia di fidelizzazione che ogni attività commerciale (almeno tra quelle di medie e grandi dimensioni) adottano per mantenere una stretta e costante relazione con i propri clienti, ed indurli a fare i propri acquisti in quel tal negozio. Gli strateghi la chiamano CRM (customer relationship marketing). Il primo passo è la raccolta dei dati personali: nome cognome; indirizzo ma sopratutto numero di cellulare ed e-mail attraverso cui veicolare poi, offerte e proposte di acquisto con sconto. In questa fase di compilazione dei moduli di richiesta della carta, è importante prestare attenzione alle caselle che si decideranno di barrare (occhio alla Privacy) perché è qui che si deciderà il destino dei nostri contatti: ovvero la loro eventuale diffusione presso altri soggetti.
L'altro aspetto collegato a queste strategie di marketing e che di per se stessa ne rappresenta un'altra forma, è la raccolta punti per il raggiungimento della quota utile al ritiro di un premio, quelle che in gergo tecnico sono chiamate operazioni a premi. Esiste una specifica disciplina giuridica per regolamentare quest'attività, che demanda il ruolo di regolatore e controllore al Ministero dello Sviluppo Economico a cui l'azienda promotrice del concorso o dell'operazione, dovrà comunicare l'avvio, il contenuto ed il regolamento stesso che dovrà anche essere pubblicizzato tra i consumatori destinatari finali dei premi.
Questo è tutto, l'origine e l'evoluzione del fenomeno: “Fidelizzazione dei clienti” sarebbe poi un'altra storia.
Per approfondimenti e specifiche valutazioni, siamo sempre a disposizione presso lo sportello, telefona e prenota il tuo appuntamento.

lunedì 6 maggio 2013

Assemblea annuale dei soci

Gentili Associati,
E' CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI della
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA DI CONFCONSUMATORI,
il 15 MAGGIO 2013 in prima convocazione alle ore 10,30 ed in SECONDA ALLE ORE 11.
Potranno partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota associativa annuale corrente.
ORDINE DEL GIORNO:
  1. relazione del presidente sull'attività svolta;
  2. approvazione del rendiconto annuale 2012;
  3. nomina delegati per le assemblee: regionale e nazionale;
  4. varie ed eventuali.
Confidando in una consistente partecipazione colgo l'occasione per salutar Vi cordialmente.
Raul Goffo
(il presidente)

giovedì 2 maggio 2013

Rc auto: contratto base e preventivatore


La copertura assicurativa sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, è obbligatoria. Essa; infatti garantisce il risarcimento, entro importi massimali definiti dalla legge, di danni cagionati a persone, animali e cose dovuti alla conduzione di auto, moto, ciclomotori ecc... I costi dell'assicurazione sui veicoli posseduti dalla famiglia media italiana, incidono annualmente per il 2% sull'intero paniere di spesa ed equivale a circa 600 euro l'anno, così come stimato dalla CGIA di Mestre su dati Istat elaborati.
Esistono poi forti disparità di trattamento tra automobilisti residenti nelle varie provincie del Paese, quelle classificate ad alta incidentalità registrano costi delle polizze che possono lievitare e superare anche i 1000 euro. Nel corso degli anni, diversi sono stati i provvedimenti governativi tesi a liberalizzare il settore, con l'intento di promuovere maggiore concorrenza tra le imprese assicurative e favorire le tasche dei consumatori. Si ricorderanno i benefici della legge 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani) in cui si attribuisce valore alla classe di merito: mutuando per esempio quella minore assegnata ad un familiare convivente per assicurare un nuovo veicolo della stessa categoria (auto-auto; moto-moto ecc...) e l'introduzione di un comparatore elettronico, consultabile sul sito dell'Ivass (l'autorità di vigilanza) che permetta un facile confronto tra le offerte delle varie compagnie,. L'introduzione dell'agente plurimandatario e l'obbligo dello stesso di sottoporre al cliente almeno tre preventivi di polizza proposte dalle diverse società, completano il quadro novellato. L'ultima variazione del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 209/2005) è stata introdotta con l'articolo 22 del D.L.179/2012 (poi convertito in legge) il cosiddetto Sviluppo Bis (c'era ancora Monti alla guida dell'esecutivo), che introduce l'articolo 170bis: Durata del contratto. Dal I gennaio 2013 la durata sarà annuale, abrogata ogni forma di tacito ed automatico rinnovo. Resterà la copertura di quindici giorni dopo la scadenza. Trenta giorni prima della fatale data, la società assicurativa dovrà informare il contraente dell'imminente decesso contrattuale. Nel Decreto Sviluppo Bis, s'introduce inoltre una nuova tipologia contrattuale: il Contratto Base per l'Rc auto, le cui clausole e specifiche saranno (sono: imminente sarà la pubblicazione del D.M e la pubblicizzazione di detta forma contrattuale) elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con l'Ania (l'associazione delle imprese) e le più rappresentative associazioni di consumatori. Definiti gli elementi base della polizza, ciascuna compagnia potrà venderla al prezzo più opportuno, facilitando così, nelle intenzioni governative, ancor più il consumatore nel conveniente confronto. Con la diffusione nell'uso degli strumenti offerti da Internet, sono proliferati portali-siti dedicati alla comparazione delle offerte: da Facile a Segugio passando per SuperMoney e 6sicuro, anche se il più affidabile e completo rimane sempre quello istituzionale: ilTuoPreventivatore, che permette il confronto tra tutte le compagnie assicurative e non si limita invece a considerarne solo alcune, come fanno i portali detti, che svolgono spesso anche l'attività di mediatore. Qui allo sportello possiamo insieme valutare l'offerta migliore per Te, prenota l'appuntamento.

mercoledì 17 aprile 2013

SpecialCash Postepay e Credito al Consumo

Questo post avrà inizialmente un taglio confidenziale ed avvincente per introdurre il tema, ma poi proseguendo la lettura assumerà uno stile più consono: professionale e divulgativo, meglio adatto ad un blog del genere.
L'introduzione leggera e lo spunto sull'argomento. L'altro giorno mi trovavo all'ufficio postale di Triante, si, quello che affaccia sul nuovo tunnel della Statale 36 e che i Monzesi senz'altro conosceranno. È quello da cui mi servo per spedire tutta la corrispondenza, in special modo le raccomandate, che la nostra attività di tutela dei diritti di utenti e consumatori genera. Attendevo che la spedizione venisse completata e nel frattempo venivo attratto dal volantino pubblicitario esposto in bella mostra proprio sul bancone dello sportello. La brouchure pubblicizzava un particolare contratto di credito al consumo, riservato ai soli titolari di carta Postepay (la famosa carta prepagata distribuita da Poste Italiane). Inizialmente pensavo all'ennesima proposta di Carta Revolving, ma no, leggendo meglio scoprivo la fattispecie contrattuale rientrante nella forma di Credito al Consumo. Da qui lo spunto per richiamare la disciplina di settore. Prima però vediamo una breve descrizione della pubblicazione, utile per familiarizzare con alcuni soggetti/attori e termini/elementi che meglio approfondiremo nella seconda parte più seria e nozionistica, riservata alla legislazione. Sul volantino si riconoscono gli attori: i consumatori (i titolari della citata carta); l'intermediario creditizio (Poste Italiane S.p.a), che distribuisce il prestito in virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto con Compass S.p.a (il creditore). Gli elementi essenziali del contratto, quali il Tasso Effettivo Globale (Taeg per gli amici), e lo schema esemplificativo di costo contrattuale, sono ben rappresentati in accordo con la direttiva Europea del settore. Nel merito il finanziamento SpecialCash prevede 3 piani di ricarica: da 750; 1.000 e 1.500 euro (l'importo scelto è subito accreditato sulla card), che verrà restituito in 15; 20 e 24 rate mensili, rispettivamente, con indici di costo pari al: 17,83%; 16,29% e 15,34%, decrescenti al crescere dell'importo e della durata contrattuale. Le rate potranno essere addebitate direttamente sul conto corrente postale o versate con appositi bollettini. L'informativa pubblicitaria è schematica e trasparente, c'è anche il rimando al documento reperibile negli uffici abilitati denominato: Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori.
Gli aspetti legislativi: Direttiva e D.L.vo 141/2010. La direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo è la 2008/48/CE che abroga la precedente 87/102/CEE ed introduce l'armonizzazione legislativa di tutela per i consumatori nei contratti di Credito al Consumo, così da favorire la concorrenza e l'apertura dei mercati nazionali verso quello unico della Comunità Europea. L'intento è fornire uguali diritti a tutti i

mercoledì 10 aprile 2013

Diminuiscono le bollette di elettricità e gas

Prima di entrare nel merito della notizia pubblicizzata nel titolo, è bene fare una breve premessa e distinguere i clienti energetici (indichiamo così i consumatori di elettricità e gas) del mercato tutelato, da quelli che invece sono attori in quello liberalizzato. Ricordiamolo brevemente: la liberalizzazione dei mercati energetici è avvenuta attraverso direttive dell'Unione Europea che hanno dapprima aperto alla concorrenza il settore del gas nel 2003 e poi quello elettrico dalla metà del 2007. I clienti liberalizzati saranno esclusi dai benefici tariffari decisi dall'Autorità, per la verità essi sono al riparo (almeno per tutta la loro durata contrattuale) da ogni variazione di costo, mentre gli altri: i tutelati, beneficeranno per l'intero trimestre: iniziato lo scorso I aprile, di una diminuzione della bolletta elettrica pari all'1% e del 4,2% su quella del gas. La prima cospicua diminuzione dopo tre anni consecutivi di aumenti, come recita il comunicato stampa dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fissa un appuntamento in sede, porta le bollette e scegliamo la tariffa più conveniente per te.

mercoledì 3 aprile 2013

Canone Rai, scopri se sei esonerato dal suo pagamento

Hai più di 75 anni? Hai un reddito annuo inferiore a 6.714 euro? Siete tu ed il tuo coniuge? Se hai risposto si a tutte e tre le domande sei esonerato dal pagamento del canone Rai. La legge di riferimento è la n.244/2007 (Finanziaria 2008) che all'articolo 1 comma 132 prevede il beneficio detto. I requisiti anagrafici ed economici devono essere posseduti alle scadenze semestrali annuali: 31 gennaio e 31 luglio e devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate mediante il modulo reperibile sul sito ufficiale o direttamente negli Uffici territoriali e consegnato lì debitamente compilato o spedito: meglio se raccomandata. Il modulo deve essere inoltre accompagnato dalle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di reddito, valutati secondo i criteri emanati dalla circolare dell'Agenzia, per esempio sono esclusi i redditi esenti da Irpef (come le pensioni Inail o quelle di guerra), quelli derivanti dall'abitazione principale e sue pertinenze ecc... e dalla copia del documento d'identità. Con lo stesso modello è anche possibile richiedere il rimborso per gli anni precedenti (a partire dal 2008 naturalmente) a patto che si possedessero già i requisiti previsti ma si ignorava l'agevolazione. Per maggiori approfondimenti ed assistenza nella procedura di compilazione siamo a completa disposizione, contattaci attraverso i soliti canali e fissa l'appuntamento qui in sede.

mercoledì 27 marzo 2013

Scegliere il Conto corrente (un'introduzione)

Iniziamo dalla definizione empirica di Conto Corrente: è uno strumento di gestione del nostro denaro: attraverso esso possiamo accreditare lo stipendio; pagare le utenze; addebitare la rata del mutuo; ricaricare il telefono; eseguire pagamenti; disporre bonifici ecc... Secondo il Codice Civile (mi perdoneranno i giuristi per l'estrema semplificazione) è un vero e proprio contratto disciplinante i servizi finanziari. Esistono 3 macro tipologie. Conti Correnti Ordinari: ai costi fissi di tenuta del rapporto bancario, si aggiungono quelli relativi ad ogni operazione effettuata. Conti Correnti a Pacchetto: si paga un canone annuale che consente di svolgere un certo numero di attività. Conto Corrente di Base: rientra nel genere di quelli a pacchetto però le condizioni e le caratteristiche sono normate da un'apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione delle banche Italiane), operativa da giugno 2012 come previsto dall'articolo 12 del D.L.201/2011: contenente misure di contrasto all'uso del contante. Gli elementi da considerare nella scelta del Conto Corrente sono: quali e quante operazioni si svolgono e canale scelto per disporle: sportello e/o internet. Fatta questa breve introduzione siete pronti, cari consumatori, a cimentarvi con l'utile strumento fornito dal consorzio PattiChiari e scegliere il conto migliore per le Vostre esigenze. Ah! Dimenticavo: il confronto è semplificato dall'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (l'ISC), definito secondo specifici parametri regolati dalla Banca d'Italia. In ultimo ci sarà poi da sommare la sofferta imposta di Bollo pari a 34,20 euro, da cui saranno però esonerati i correntisti basici con un Isee sotto i 7.500 euro. Per consigli, valutazioni personalizzate, dubbi, perplessità o altro, non esitate: contattateci.

mercoledì 20 marzo 2013

Garanzie Post-Vendita (mini guida)

Quest’articolo prende spunto dalla campagna informativa “Guarda che Ti riguarda”  sponsorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito dei progetti finanziati per informare i consumatori ed ideata ed elaborata da 5 associazioni, tra cui la nostra. Esamineremo i diritti del consumatore e gli obblighi del venditore nel caso di compravendita di un bene mobile (sono infatti esclusi dalla disciplina i beni immobili, l’energia elettrica, l’acqua ed il gas quando non sono confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ed infine i beni oggetto di vendita forzata) che presenti difetti di conformità. La disciplina normativa di riferimento. Fino al 2002 (prima dell’emanazione della direttiva  1999/44/CE confluita nel Codice del Consumo D.L.vo 206/2005) la garanzia che il bene fosse venduto esente da vizi, era ed è (ancora per molte fattispecie) normata dagli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile, in cui il venditore garantisce per 1 anno che il bene venduto sia esente da vizi e che l’acquirente debba denunciare il vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. La norma speciale, introdotta con il recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva di cui sopra (art.128 e seguenti Codice Consumo), introduce maggiori tutele per il consumatore, definito come la persona fisica che agisce economicamente al di fuori  dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e prevede l’estensione della durata a 2 anni e a 2 mesi  il termine per denunciare il difetto. Quest’ultima disciplina (quella del Codice del Consumo) oltre alla figura del consumatore si applica solo se il venditore svolge quest’attività in forma professionale, per esempio nel caso di compravendita di un’auto, che avvenga tra privati, si applicherà la legge prevista dal Codice Civile. Il difetto di conformità. Nel Codice del Consumo viene introdotto il concetto di conformità del bene che deve essere non solo esente da vizi ma anche conforme al contratto di vendita, perciò: il bene deve possedere le qualità o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; rispondere alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; idoneo all’uso voluto dal consumatore (uso specificato dal venditore al momento dell’acquisto) e l’installazione dev’essere perfetta. I rimedi. Quando il bene acquistato presenta un difetto di conformità, il venditore è obbligato a sanarlo ed i diritti che il consumatore può richiedere sono la riparazione o la sua sostituzione (senza spese ed entro un congruo termine) oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale nel caso i rimedi primari non siano esperibili. Per maggiori approfondimenti vi rimando all’opuscolo informativo disponibile qui in sede e non esitate a contattarci per ogni eventualità.

mercoledì 13 febbraio 2013

Trasparenza e libertà di recesso dai contratti telefonici (c.d. Legge Bersani)

La cosiddetta Legge Bersani (la 40 del 2007), conversione del Decreto Legge 7/2007, conteneva e contiene due serie di misure urgenti: una per la tutela dei consumatori e l'altra per lo sviluppo imprenditoriale e la promozione della concorrenza. Non vi nascondo che riproporre una breve e sommaria analisi dei succitati provvedimenti (quelli a favore dei consumatori naturalmente), nel conteso clima elettorale di queste ultime settimane precedenti il voto, possa sembrare un endorsement (come dicono gli Inglesi), ossia un'adesione alle proposte politiche dell'ex ministro, ora candidato Premier, presentate nel proprio programma elettorale, chissà forse lo è. Bando alle ciance ed alle inutili precisazioni ed introduzioni! Entriamo nel nocciolo del provvedimento: l'art.1 richiamato nel titolo. La norma introduce anche importanti misure e strumenti come: la portabilità del mutuo (la surrogazione); la concorrenza nel mercato assicurativo e maggiore trasparenza nelle tariffe aeree. Questi argomenti potranno essere oggetto di successivi approfondimenti (perciò cari lettori restate collegati). Ancora preamboli? No, finalmente eccoci: i contratti stipulati con operatori di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore, infine il preavviso (per la risoluzione contrattuale) non può superare i trenta giorni. Chiaro? Prima di ciò gli operatori di telefonia chiedevano penali per l'estinzione anticipata del contratto, ora li chiamano costi per la disattivazione del servizio (si in effetti la solfa è sempre quella). Pertanto quando si decide di risolvere un contratto con un operatore di comunicazioni elettroniche, si deve mettere in conto il pagamento del contributo, che per inciso varia nell'ammontare tra i diversi soggetti. Forse le intenzioni della norma non saranno proprio state queste ed immagino che l'Autorità di vigilanza possa fare luce sull'oscuro fenomeno dei costi di disattivazione che dovrebbero essere documentati dagli Operatori, chiedendogli maggiore trasparenza..

mercoledì 6 febbraio 2013

Prodotti tipici: DOP; IGP e STG, un argine alla contraffazione alimentare


Il fenomeno della contraffazione, alterazione dei prodotti agroalimentari, rappresenta un grave danno inferto all'economia del nostro Paese. Il settore agroalimentare Italiano, terzo per importanza in Europa dopo quello Tedesco e Francese, genera un fatturato di 124 miliardi di euro ed è il secondo sistema manifatturiero, dopo il metalmeccanico, per incidenza sul Pil. Gli atti parlamentari della Commissione d'inchiesta istituita alla Camera dei Deputati, evidenziano le attività di contrasto adottate dalle forze di Polizia ed Autorità preposte. Un efficace argine al fenomeno e una maggiore garanzia di qualità e sicurezza per il consumatore, è inoltre rappresentato dalla marchiatura Europea:
Denominazione di Origine Protetta: le fasi di lavorazione del prodotto sono realizzate tutte nell'area geografica protetta e seguono i dettami del disciplinare tipo tutelato e controllato da un consorzio di tutela che riunisce i produttori;
Indicazione Geografica Protetta: almeno una fase della produzione avviene nella zona tutelata;
Specialità Tradizionale Garantita: l'alimento viene prodotto con metodi tradizionali da almeno 25 anni.
Il riconoscimento dei marchi di origine si ottiene seguendo l'iter previsto dal Regolamento Europeo ed il nostro Paese è il primo nella classifica per numero di prodotti tutelati: ne conta ben 246. In regione Lombardia se ne annoverano 26, di cui 17 Dop e 9 Igp: dai formaggi (il gorgonzola, il taleggio, il grana padano ed il parmigiano reggiano) ai salumi (la coppa di Parma, il salame Brianza, quello di Varzi ecc....) passando per gli olii e la frutta (la mela di Valtellina e la pera Mantovana).
Un semplice sguardo alla ricerca dei tre simboli raffigurati sui prodotti che preferiamo quando facciamo la spesa, può salvarci da spiacevoli mal di pancia.