Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
mercoledì 28 gennaio 2015
L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Dal 13 dicembre 2014 è entrato in vigore il regolamento Europeo n.1169 emanato il 25 ottobre 2011 dal Parlamento e dal Consiglio Europei per disciplinare le informazioni che devono contenere le etichette dei prodotti alimentari. La finalità di questa disciplina è duplice: da un lato quella di armonizzare la legislazione della materia in tutti i paesi dell'Unione e consentire così la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune, dall'altra dotare i consumatori europei degli strumenti indispensabili ad una consapevole ed accorta scelta alimentare e di riflesso sanitaria se si considera il fondamentale ruolo giocato dall'alimentazione nel comune stile di vita (si pensi ad esempio al problema dell'obesità ed a quello delle allergie). Le informazioni obbligatorie, che le etichette impresse sugli alimenti preconfezionati devono contenere, sono elencate nell'articolo 9 del regolamento, eccole in dettaglio: devono essere esplicitate: la denominazione dell'alimento; l'elenco degli ingredienti; la quantità netta dell'alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservzione e/o d'impiego; le istruzioni per l'uso nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto ed infine il paese di origine o luogo di provenienza, che deve essere indicato per le carni bovine, il latte e quando il consumatore possa essere indotto in errore sulla reale provenienza dell'alimento (come nei casi di italian sounding ndr). La dichiarazione nutrizionale, normata dalla sezione terza del regolamento, dovrà essere introdotta sull'etichetta obbligatoriamente dal 13 dicembre 2016, fino ad allora la sua introduzione avverrà solo su base volontaria. L'articolo 5 del regolamento Europeo prevede la consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel caso in cui l'Unione voglia adottare qualunque misura in ambito di etichette alimentari che possa avere un impatto sulla salute pubblica. L'Autorità è un'agenzia dell'Unione Europea con sede a Parma in via Carlo Magno 1A e svolge valutazioni scientifiche su tutti i rischi associati alla catena alimentare per guidare le politiche delle istituzioni decisionali europee e garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. Dai un'occhiata al sito, molto interessante ;) EFSA (European Food SafetyAuthority): la scienza a tutela dei consumatori.
mercoledì 21 gennaio 2015
Il rischio dei Buoni Fruttiferi Postali
I buoni fruttiferi postali sono strumenti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti (la società per azioni a controllo pubblico: l'80% del capitale è in mano al Ministero dell'Economia e delle Finanze), che insieme ai libretti postali costituiscono il cosiddetto risparmio postale, e sono collocati attraverso i 14 mila Uffici postali diffusi su tutto il territorio Nazionale. I buoni fruttiferi vennero istituiti il 26 dicembre 1924 con il Regio Decreto Legge n.2106 e furono emessi dal I marzo 1926 nei tagli da 100, 500 e 1000 lire. Il saggio d'interesse corrisposto sui Buoni Fruttiferi Postali ha subito nel corso degli anni numerose variazioni collegate ai diversi indirizzi di politica economica seguiti dai Governi, e le diverse emissioni sono contraddistinte da lettere diverse. Tra le varie tipologie attualmente sottoscrivibili focalizzeremo l'attenzione su quelli Ordinari, che sono recentemente balzati all'onore delle cronache per la decurtazione degli interessi maturati e liquidati. Questo tipo di buoni ha iniziato il suo corso nel 1927 e fino al 27 dicembre 2000 erano titoli senza cedola con tassi di interesse crescente a capitalizzazione composta annuale fino al 20 esimo anno e poi semplice per i successivi 10 anni. Dal 28 dicembre 2000 con l'emissione della serie A1 la durata è stata fissata in vent'anni e si trovano ora solo in forma dematerializzata. Il caso è emerso dalla richiesta di liquidazione, avanzata dai risparmiatori detenenti questi titoli sottoscritti alla metà degli anni '80 attualmente in scadenza trentennale (per esempio i buoni della serie O emessi dal I settembre 1981 al 30 giugno 1984, o quelli della serie P emessi dal I luglio 1984 al 30 giugno del 1986) all'Ufficio postale di competenza, che si sono visti liquidare somme inferiori a quelle promesse e stampate sul retro del titolo stesso posseduto ancora in forma cartacea. La deludente sorpresa è l'effetto del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che in occasione dell'emissione della nuova serie Q ha esteso i rendimenti dei nuovi montanti maturati fino al I gennaio 1987 a tutte le serie di buoni emesse in precedenza, equiparando così i rendimenti delle serie precedenti (la O e la P per esempio) a quelli della serie Q. Il tasso nominale annuo lordo è diminuito fino a 4 punti percentuali, per i periodi di detenzione superiori al 15esimo anno, passando dal 16% della serie O al 12 della Q, generando le inattese perdite (vedi tabella). Le decisioni dei collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (l'istituto della Banca d'Italia che risolve stragiudizialmente le controversie bancario-finanziarie) sono contrastanti: a volte accolgono i ricorsi dei risparmiatori altre volte li rigettano. Mentre sul fronte giudiziario sembra molto attiva e determinata l'avvocato Marta Buffoni che ha promosso una serie di cause davanti al Tribunale di Novara ottenendo dal Giudice, in via preliminare, la liquidazione ai risparmiatori che assiste degli interessi promessi sul retro del titolo cartaceo, bisogna però adesso aspettare le sentenze per capire quale sarà l'orientamento della Giurisprudenza dice l'avvocato. Non esitare a contattarci per ulteriori informazioni.
mercoledì 14 gennaio 2015
Diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo: il caso GO in Sardinia
L'estate appena trascorsa (quella del 2014 ndr) è stata
funestata da un importante evento nell'ambito del trasporto
marittimo, che ha coinvolto loro malgrado numerosi turisti
consumatori nella loro veste di viaggiatori/passeggeri, essi sono
stati sottoposti ad un carico di stress del tutto inaspettato ed
imprevisto, proprio in quel periodo dell'anno dedicato alle vacanze
ed al relax e sono inoltre rimasti vittime di rilevanti perdite
economiche. Il caso GO in Sardinia ha
interessato più di 20 mila passeggeri che dalla mattina del 29
agosto si sono trovati senza nave di ritorno nel porto di Olbia. La
compagnia di navigazione, nata da un consorzio di imprenditori
turistici ed alberghieri dell'isola per contrastare il caro traghetti
e favorire lo sbarco dei turisti nella regione, operava nella tratta
Olbia – Livorno grazie ad un accordo di noleggio per un traghetto
auto-passeggeri fornito dell'armatore Greco Anek. Seguenti
inadempienze intercorse tra i due operatori ( i greci lamentavano la
mancata corresponsione delle somme pattuite) attualmente oggetto di
un arbitrato internazionale trattato a Londra, determinava
l'interruzione del servizio e costringeva i malcapitati passeggeri a
ri-proteggersi su altri imbarchi, spesso con destinazione diversa da
quella del porto Toscano, anticipando anche i costi della tratta già
pagata a Go in Sardinia. Il regolamento Europeo 1177/2010
disciplina i diritti dei
passeggeri che viaggiano per mare e per vie navigabili interne i cui
porti d'imbarco e sbarco siano interni all'Unione Europea e sancisce
alcuni doveri per i fornitori del servizio, vediamoli. L'obbligo
informativo: nel caso di
cancellazione della partenza o di ritardo il vettore che fornisce il
servizio deve informare i passeggeri dell'imprevisto entro 30 minuti
dall'orario di partenza programmato. L'assistenza
ai passeggeri: in
caso di cancellazione o di ritardo che si protrae per più di 90
minuti,
mercoledì 7 gennaio 2015
Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità per i clienti del mercato tutelato nel I trimestre 2015
L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
con le delibere 671/2014/R/eel e 672/2014/R/gas del 29 dicembre 2014
ha aggiornato le condizioni economiche del servizio di vendita
dell'energia elettrica e gas naturale per il servizio di maggior
tutela. In particolare dal I gennaio 2015 la bolletta elettrica
registrerà una flessione del 3% sul trimestre precedente mentre per
il gas naturale la riduzione sarà dello 0,3%. Per una famiglia tipo
(che registri un consumo di elettricità annuo pari a 2.700 kWh e di
gas pari a 1.400 m3) la spesa per l'anno “scorrevole”
(l'anno che comprende il trimestre attuale e gli ultimi 3 precedenti:
aprile 2014 – marzo 2015) sarà di 513 euro per l'elettricità e di
1.143 euro per il gas con un risparmio stimato (sull'anno scorrevole
precedente) di 72 euro. Nel dettaglio, come recita il comunicato
stampa pubblicato dall'Autorità, il prezzo di riferimento per
l'energia elettrica del cliente tipo sarà di 18,72 centesimi di euro
per kilowattora tasse incluse, mentre quello del gas di 81,73
centesimi di euro. Questi i prezzi dell'energia per i clienti serviti
dal mercato di maggior tutela, che secondo i dati diffusi
dall'Autorità, aggiornati al 2012, sarebbero 23 milioni circa: i
clienti domestici nel mercato elettrico: pari al 70% sul totale del
segmento, che comprendendo anche gli altri 6 milioni attivi nel
mercato libero, ammonterebbero a 29 milioni di totali utenze attive.
Mentre per il gas sono disponibili i dati relativi al solo consumo
dell'idrocarburo: in Lombardia per esempio nel 2012 i soli clienti
domestici hanno consumato circa 4 milioni di m3. Da ciò
emerge come la transizione verso la liberalizzazione del mercato
energetico, iniziata il I luglio 2007, si trovi ancora in una fase
stagnante a causa forse della scarsa
informazione e consapevolezza dei consumatori sull'argomento e
dell'esiguo risparmio effettivo contabilizzabile sulle offerte
proposte dai vari operatori nel mercato libero: mediamente
stimabile sui
24 € annui circa per le migliori proposte
elettriche. Prenota
il tuo appuntamento allo sportello per valutare insieme al nostro esperto la
migliore offerta energetica adatta ai Tuoi consumi ed alle tue
esigenze, telefona allo 039 8943448. A presto.
mercoledì 31 dicembre 2014
Saldi Invernali 2015: breve guida all'acquisto
In regione Lombardia le vendite straordinarie di fine stagione
sono disciplinate dalla Legge regionale n.6 del 2 febbraio 2010
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
più precisamente al titolo III (Regolazione della condotta) e capo
II (vendite straordinarie) articoli 113 e seguenti. In particolare
l'articolo 115 recita che le vendite di fine stagione sono effettuate
dal commerciante al fine di smerciare più facilmente prodotti non
alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non
venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole
deprezzamento. Queste vendite di fine stagione possono essere svolte
soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni ciascuno,
periodi che vengono determinati dalla Giunta Regionale sentiti i
pareri delle Camere di Commercio, delle Associazioni dei commercianti
e di quelle dei consumatori. La prima delibera di Giunta Regionale
volta ad individuare i suddetti periodi dopo l'approvazione della
legge è stata quella del 17 novembre 2010 (la n.IX/785) in cui si
fissava l'inizio dei saldi invernali il giorno 6 gennaio di ogni anno
e quelli estivi il primo sabato del mese di luglio. Nella delibera di
Giunta del 14 dicembre 2011 (la n. IX/2667) si sostituiva la data
d'inizio dei saldi invernali con il primo giorno feriale antecedente
l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio per quelli estivi.
Quest'anno (2015), secondo la regola i saldi sarebbero dovuti
iniziare lunedì 5 gennaio, mentre la Giunta regionale con
l'immancabile delibera 2946 del 19 dicembre, ha anticipato a sabato 3
gennaio la possibilità per i commercianti di svolgere le previste
vendite straordinarie (saldi) con l'intento di favorire lo shopping
prefestivo e proseguiranno fino al 3 marzo 2015.
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:
giovedì 4 settembre 2014
E@sy Commerce, il progetto per i consumatori digitali
La nostra associazione, in collaborazione con Assoutenti,
Cittadinanzattiva, Movimento difesa del Cittadino e Unione Nazionale
Consumatori, ha realizzato il progetto E@sy Commerce [scopri di più...]
per valutare opportunità e rischi dell'acquisto on-line.
Il progetto contempla un'indagine statistica avviata tra i consumatori Lombardi per conoscere la diffusione e la consapevolezza tra gli stessi di questo canale d'acquisto alternativo.
Partecipa alla raccolta dati compilando il questionario on-line (occuperà solo pochi minuti del tuo tempo), potrai farlo entro il 15 settembre prossimo venturo.
Grazie per la collaborazione.
Il progetto contempla un'indagine statistica avviata tra i consumatori Lombardi per conoscere la diffusione e la consapevolezza tra gli stessi di questo canale d'acquisto alternativo.
Partecipa alla raccolta dati compilando il questionario on-line (occuperà solo pochi minuti del tuo tempo), potrai farlo entro il 15 settembre prossimo venturo.
Grazie per la collaborazione.
giovedì 24 aprile 2014
sabato 23 novembre 2013
"PRENDITI CURA DEL TUO DENARO" - martedì 26 novembre ore 14,30 Casa del Volontariato
Siete invitati all'incontro organizzato dalle Associazioni dei Consumatori con il contributo del Consorzio Patti Chiari del prossimo martedì 26 novembre 2013 alle ore 14,30 presso la Casa del Volontariato in via Correggio, 59 a Monza. Si parlerà di carte di pagamento, conti corrente e Arbitro Bancario Finanziario. Vi aspettiamo.
mercoledì 26 giugno 2013
Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto prima casa
Dal 27 aprile scorso è di nuovo operativo il fondo
di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima
casa. Rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia.
Il beneficio consiste nella possibilità di sospendere il pagamento
delle rate per 2 volte e per una durata complessiva di 18 mesi, il
fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.
mercoledì 19 giugno 2013
Carte Fedeltà: dal marketing alle operazioni a premi
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| il mio portafogli (immagine presa dalla rete) |
Come certamente saprete, la diffusione delle card (adesso anche smart: dotate di microchip) è una delle principali componenti della più ampia strategia di fidelizzazione che ogni attività commerciale (almeno tra quelle di medie e grandi dimensioni) adottano per mantenere una stretta e costante relazione con i propri clienti, ed indurli a fare i propri acquisti in quel tal negozio. Gli strateghi la chiamano CRM (customer relationship marketing). Il primo passo è la raccolta dei dati personali: nome cognome; indirizzo ma sopratutto numero di cellulare ed e-mail attraverso cui veicolare poi, offerte e proposte di acquisto con sconto. In questa fase di compilazione dei moduli di richiesta della carta, è importante prestare attenzione alle caselle che si decideranno di barrare (occhio alla Privacy) perché è qui che si deciderà il destino dei nostri contatti: ovvero la loro eventuale diffusione presso altri soggetti.
L'altro aspetto collegato a queste strategie di marketing e che di per se stessa ne rappresenta un'altra forma, è la raccolta punti per il raggiungimento della quota utile al ritiro di un premio, quelle che in gergo tecnico sono chiamate operazioni a premi. Esiste una specifica disciplina giuridica per regolamentare quest'attività, che demanda il ruolo di regolatore e controllore al Ministero dello Sviluppo Economico a cui l'azienda promotrice del concorso o dell'operazione, dovrà comunicare l'avvio, il contenuto ed il regolamento stesso che dovrà anche essere pubblicizzato tra i consumatori destinatari finali dei premi.
Questo è tutto, l'origine e l'evoluzione del fenomeno: “Fidelizzazione dei clienti” sarebbe poi un'altra storia.
Per approfondimenti e specifiche valutazioni, siamo sempre a disposizione presso lo sportello, telefona e prenota il tuo appuntamento.
martedì 28 maggio 2013
lunedì 6 maggio 2013
Assemblea annuale dei soci
Gentili
Associati,
E'
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI della
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA DI CONFCONSUMATORI,
il
15 MAGGIO 2013 in prima convocazione alle ore 10,30 ed in
SECONDA ALLE ORE 11.
Potranno
partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota
associativa annuale corrente.
ORDINE
DEL GIORNO:
- relazione del presidente sull'attività svolta;
- approvazione del rendiconto annuale 2012;
- nomina delegati per le assemblee: regionale e nazionale;
- varie ed eventuali.
Confidando
in una consistente partecipazione colgo l'occasione per salutar Vi
cordialmente.
Raul
Goffo
(il
presidente)
giovedì 2 maggio 2013
Rc auto: contratto base e preventivatore
La copertura assicurativa sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, è obbligatoria. Essa; infatti garantisce il risarcimento, entro importi massimali definiti dalla legge, di danni cagionati a persone, animali e cose dovuti alla conduzione di auto, moto, ciclomotori ecc... I costi dell'assicurazione sui veicoli posseduti dalla famiglia media italiana, incidono annualmente per il 2% sull'intero paniere di spesa ed equivale a circa 600 euro l'anno, così come stimato dalla CGIA di Mestre su dati Istat elaborati.
Esistono poi forti disparità di trattamento tra automobilisti residenti nelle varie provincie del Paese, quelle classificate ad alta incidentalità registrano costi delle polizze che possono lievitare e superare anche i 1000 euro. Nel corso degli anni, diversi sono stati i provvedimenti governativi tesi a liberalizzare il settore, con l'intento di promuovere maggiore concorrenza tra le imprese assicurative e favorire le tasche dei consumatori. Si ricorderanno i benefici della legge 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani) in cui si attribuisce valore alla classe di merito: mutuando per esempio quella minore assegnata ad un familiare convivente per assicurare un nuovo veicolo della stessa categoria (auto-auto; moto-moto ecc...) e l'introduzione di un comparatore elettronico, consultabile sul sito dell'Ivass (l'autorità di vigilanza) che permetta un facile confronto tra le offerte delle varie compagnie,. L'introduzione dell'agente plurimandatario e l'obbligo dello stesso di sottoporre al cliente almeno tre preventivi di polizza proposte dalle diverse società, completano il quadro novellato. L'ultima variazione del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 209/2005) è stata introdotta con l'articolo 22 del D.L.179/2012 (poi convertito in legge) il cosiddetto Sviluppo Bis (c'era ancora Monti alla guida dell'esecutivo), che introduce l'articolo 170bis: Durata del contratto. Dal I gennaio 2013 la durata sarà annuale, abrogata ogni forma di tacito ed automatico rinnovo. Resterà la copertura di quindici giorni dopo la scadenza. Trenta giorni prima della fatale data, la società assicurativa dovrà informare il contraente dell'imminente decesso contrattuale. Nel Decreto Sviluppo Bis, s'introduce inoltre una nuova tipologia contrattuale: il Contratto Base per l'Rc auto, le cui clausole e specifiche saranno (sono: imminente sarà la pubblicazione del D.M e la pubblicizzazione di detta forma contrattuale) elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con l'Ania (l'associazione delle imprese) e le più rappresentative associazioni di consumatori. Definiti gli elementi base della polizza, ciascuna compagnia potrà venderla al prezzo più opportuno, facilitando così, nelle intenzioni governative, ancor più il consumatore nel conveniente confronto. Con la diffusione nell'uso degli strumenti offerti da Internet, sono proliferati portali-siti dedicati alla comparazione delle offerte: da Facile a Segugio passando per SuperMoney e 6sicuro, anche se il più affidabile e completo rimane sempre quello istituzionale: ilTuoPreventivatore, che permette il confronto tra tutte le compagnie assicurative e non si limita invece a considerarne solo alcune, come fanno i portali detti, che svolgono spesso anche l'attività di mediatore. Qui allo sportello possiamo insieme valutare l'offerta migliore per Te, prenota l'appuntamento.
mercoledì 17 aprile 2013
SpecialCash Postepay e Credito al Consumo
L'introduzione leggera e lo spunto
sull'argomento. L'altro giorno
mi trovavo all'ufficio postale di Triante, si, quello che affaccia
sul nuovo tunnel della Statale 36 e che i Monzesi senz'altro
conosceranno. È quello da cui mi servo per spedire tutta la
corrispondenza, in special modo le raccomandate, che la nostra
attività di tutela dei diritti di utenti e consumatori genera.
Attendevo che la spedizione venisse completata e nel frattempo venivo
attratto dal volantino pubblicitario esposto in bella mostra proprio
sul bancone dello sportello. La brouchure
pubblicizzava
un particolare contratto di credito al consumo, riservato ai soli
titolari di carta Postepay (la famosa carta prepagata distribuita da
Poste Italiane). Inizialmente pensavo all'ennesima proposta di Carta
Revolving, ma no, leggendo meglio scoprivo la fattispecie
contrattuale rientrante nella forma di Credito al Consumo. Da qui lo
spunto per richiamare la disciplina di settore. Prima però vediamo
una breve descrizione della pubblicazione, utile per familiarizzare
con alcuni soggetti/attori e termini/elementi che meglio
approfondiremo nella seconda parte più seria e nozionistica,
riservata alla legislazione. Sul volantino si riconoscono gli attori:
i consumatori (i titolari della citata carta); l'intermediario
creditizio (Poste Italiane S.p.a), che distribuisce il prestito in
virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto con
Compass S.p.a (il creditore). Gli elementi essenziali del contratto,
quali il Tasso Effettivo Globale (Taeg per gli amici), e lo schema
esemplificativo di costo contrattuale, sono ben rappresentati in
accordo con la direttiva Europea del settore. Nel merito il
finanziamento SpecialCash prevede 3 piani di ricarica: da 750; 1.000
e 1.500 euro (l'importo scelto è subito accreditato sulla card),
che verrà restituito in 15; 20 e 24 rate mensili, rispettivamente,
con indici di costo pari al: 17,83%; 16,29% e 15,34%, decrescenti al
crescere dell'importo e della durata contrattuale. Le rate potranno
essere addebitate direttamente sul conto corrente postale o versate
con appositi bollettini. L'informativa pubblicitaria è schematica e
trasparente, c'è anche il rimando al documento reperibile negli
uffici abilitati denominato: Informazioni Europee di base sul Credito
ai Consumatori.
Gli
aspetti legislativi: Direttiva e D.L.vo 141/2010. La
direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo è la
2008/48/CE che abroga la precedente 87/102/CEE ed introduce
l'armonizzazione legislativa di tutela per i consumatori nei
contratti di Credito al Consumo, così da favorire la concorrenza e
l'apertura dei mercati nazionali verso quello unico della Comunità
Europea. L'intento è fornire uguali diritti a tutti i
mercoledì 10 aprile 2013
Diminuiscono le bollette di elettricità e gas
Prima di entrare nel merito della notizia pubblicizzata nel
titolo, è bene fare una breve premessa e distinguere i clienti
energetici (indichiamo così i consumatori di elettricità e gas) del
mercato tutelato, da quelli che invece sono attori in quello
liberalizzato. Ricordiamolo brevemente: la liberalizzazione dei
mercati energetici è avvenuta attraverso direttive dell'Unione
Europea che hanno dapprima aperto alla concorrenza il settore del gas
nel 2003 e poi quello elettrico dalla metà del 2007. I clienti
liberalizzati saranno esclusi dai benefici tariffari decisi
dall'Autorità, per la verità essi sono al riparo (almeno per tutta
la loro durata contrattuale) da ogni variazione di costo, mentre gli
altri: i tutelati, beneficeranno per l'intero trimestre: iniziato lo
scorso I aprile, di una diminuzione della bolletta elettrica pari
all'1% e del 4,2% su quella del gas. La prima cospicua diminuzione
dopo tre anni consecutivi di aumenti, come recita il comunicato
stampa dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fissa un
appuntamento in sede, porta le bollette e scegliamo la tariffa più
conveniente per te.
mercoledì 3 aprile 2013
Canone Rai, scopri se sei esonerato dal suo pagamento
Hai più di 75 anni? Hai un reddito annuo inferiore a 6.714 euro?
Siete tu ed il tuo coniuge? Se hai risposto si a tutte e tre le
domande sei esonerato dal pagamento del canone Rai. La legge di
riferimento è la n.244/2007 (Finanziaria 2008) che all'articolo 1
comma 132 prevede il beneficio detto. I requisiti anagrafici ed
economici devono essere posseduti alle scadenze semestrali annuali:
31 gennaio e 31 luglio e devono essere comunicati all'Agenzia delle
Entrate mediante il modulo reperibile sul sito ufficiale o
direttamente negli Uffici territoriali e consegnato lì debitamente
compilato o spedito: meglio se raccomandata. Il modulo deve essere
inoltre accompagnato dalle dichiarazioni sostitutive attestanti i
requisiti di reddito, valutati secondo i criteri emanati dalla circolare dell'Agenzia, per esempio sono esclusi i redditi esenti da Irpef
(come le pensioni Inail o quelle di guerra), quelli derivanti
dall'abitazione principale e sue pertinenze ecc... e dalla copia del
documento d'identità. Con lo stesso modello è anche possibile
richiedere il rimborso per gli anni precedenti (a partire dal 2008
naturalmente) a patto che si possedessero già i requisiti previsti
ma si ignorava l'agevolazione. Per maggiori approfondimenti ed
assistenza nella procedura di compilazione siamo a completa
disposizione, contattaci attraverso i soliti canali e fissa
l'appuntamento qui in sede.mercoledì 27 marzo 2013
Scegliere il Conto corrente (un'introduzione)
Iniziamo dalla definizione empirica di Conto Corrente: è uno
strumento di gestione del nostro denaro: attraverso esso possiamo
accreditare lo stipendio; pagare le utenze; addebitare la rata del
mutuo; ricaricare il telefono; eseguire pagamenti; disporre bonifici
ecc... Secondo il Codice Civile (mi perdoneranno i giuristi per
l'estrema semplificazione) è un vero e proprio contratto
disciplinante i servizi finanziari. Esistono 3 macro tipologie. Conti
Correnti Ordinari: ai costi
fissi di tenuta del rapporto bancario, si aggiungono quelli relativi
ad ogni operazione effettuata. Conti Correnti a Pacchetto:
si paga un canone annuale che consente di svolgere un certo numero di
attività. Conto Corrente di Base: rientra
nel genere di quelli a pacchetto però le condizioni e le
caratteristiche sono normate da un'apposita convenzione stipulata tra
il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione
delle banche Italiane), operativa da giugno 2012 come previsto
dall'articolo 12 del D.L.201/2011: contenente misure di contrasto
all'uso del contante. Gli elementi da considerare nella scelta del
Conto Corrente sono: quali e quante operazioni si svolgono e canale
scelto per disporle: sportello e/o internet. Fatta questa breve
introduzione siete pronti, cari consumatori, a cimentarvi con l'utile
strumento fornito dal consorzio PattiChiari e scegliere il conto
migliore per le Vostre esigenze. Ah! Dimenticavo: il confronto è
semplificato dall'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (l'ISC),
definito secondo specifici parametri regolati dalla Banca d'Italia.
In ultimo ci sarà poi da sommare la sofferta imposta di Bollo pari a
34,20 euro, da cui saranno però esonerati i correntisti basici con
un Isee sotto i 7.500 euro. Per consigli, valutazioni personalizzate,
dubbi, perplessità o altro, non esitate: contattateci.
mercoledì 20 marzo 2013
Garanzie Post-Vendita (mini guida)
Quest’articolo
prende spunto dalla campagna informativa “Guarda che Ti riguarda” sponsorizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell’ambito dei progetti finanziati per informare i consumatori ed
ideata ed elaborata da 5 associazioni, tra cui la nostra. Esamineremo i diritti
del consumatore e gli obblighi del venditore nel caso di compravendita di un
bene mobile (sono infatti esclusi dalla disciplina i beni immobili, l’energia
elettrica, l’acqua ed il gas quando non sono confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata ed infine i beni oggetto di vendita
forzata) che presenti difetti di conformità. La disciplina normativa di riferimento. Fino al 2002 (prima dell’emanazione
della direttiva 1999/44/CE confluita nel
Codice del Consumo D.L.vo 206/2005) la garanzia che il bene fosse venduto
esente da vizi, era ed è (ancora per molte fattispecie) normata dagli articoli
1490 e seguenti del Codice Civile, in cui il venditore garantisce per 1 anno
che il bene venduto sia esente da vizi e che l’acquirente debba denunciare il
vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. La norma speciale, introdotta con il
recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva di cui sopra (art.128 e
seguenti Codice Consumo), introduce maggiori tutele per il consumatore,
definito come la persona fisica che agisce economicamente al di fuori dell’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta e prevede l’estensione della
durata a 2 anni e a 2 mesi il termine
per denunciare il difetto. Quest’ultima disciplina (quella del Codice del
Consumo) oltre alla figura del consumatore si applica solo se il venditore
svolge quest’attività in forma professionale, per esempio nel caso di
compravendita di un’auto, che avvenga tra privati, si applicherà
la legge prevista dal Codice Civile. Il difetto
di conformità. Nel Codice del Consumo viene introdotto il concetto di
conformità del bene che deve essere non solo esente da vizi ma anche conforme
al contratto di vendita, perciò: il bene deve possedere le qualità o le
prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; rispondere alle
caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; idoneo all’uso
voluto dal consumatore (uso specificato dal venditore al momento dell’acquisto)
e l’installazione dev’essere perfetta. I
rimedi. Quando il bene acquistato presenta un difetto di conformità, il
venditore è obbligato a sanarlo ed i diritti che il consumatore può richiedere
sono la riparazione o la sua sostituzione (senza spese ed entro un congruo
termine) oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale nel caso
i rimedi primari non siano esperibili. Per maggiori approfondimenti vi rimando
all’opuscolo informativo disponibile qui in sede e non esitate a contattarci
per ogni eventualità.
mercoledì 13 febbraio 2013
Trasparenza e libertà di recesso dai contratti telefonici (c.d. Legge Bersani)
La cosiddetta Legge
Bersani (la 40 del 2007), conversione del Decreto Legge 7/2007,
conteneva e contiene due serie di misure urgenti: una per la tutela
dei consumatori e l'altra per lo sviluppo imprenditoriale e la
promozione della concorrenza. Non vi nascondo che riproporre una
breve e sommaria analisi dei succitati provvedimenti (quelli a favore
dei consumatori naturalmente), nel conteso clima elettorale di queste
ultime settimane precedenti il voto, possa sembrare un endorsement
(come dicono gli Inglesi), ossia
un'adesione alle proposte politiche dell'ex ministro, ora
candidato Premier, presentate nel proprio programma elettorale,
chissà forse lo è. Bando alle ciance ed alle inutili precisazioni
ed introduzioni! Entriamo nel nocciolo del provvedimento: l'art.1
richiamato nel titolo. La norma introduce anche importanti misure e
strumenti come: la portabilità del mutuo (la surrogazione);
la concorrenza nel mercato assicurativo e maggiore trasparenza nelle
tariffe aeree. Questi argomenti potranno essere oggetto di successivi
approfondimenti (perciò cari lettori restate collegati). Ancora
preamboli? No, finalmente eccoci: i contratti stipulati con operatori
di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di
recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate dai costi dell'operatore, infine il preavviso (per la
risoluzione contrattuale) non può superare i trenta giorni. Chiaro?
Prima di ciò gli operatori di telefonia chiedevano penali per
l'estinzione anticipata del contratto, ora li chiamano costi per la
disattivazione del servizio (si in effetti la solfa è sempre quella).
Pertanto quando si decide di risolvere un contratto con un operatore
di comunicazioni elettroniche, si deve mettere in conto il pagamento
del contributo, che per inciso varia nell'ammontare tra i diversi
soggetti. Forse le intenzioni della norma non saranno proprio state
queste ed immagino che l'Autorità di vigilanza possa fare luce
sull'oscuro fenomeno dei costi di disattivazione che dovrebbero
essere documentati dagli Operatori, chiedendogli maggiore
trasparenza..
mercoledì 6 febbraio 2013
Prodotti tipici: DOP; IGP e STG, un argine alla contraffazione alimentare
Denominazione di Origine Protetta: le fasi di lavorazione del prodotto sono realizzate tutte nell'area geografica protetta e seguono i dettami del disciplinare tipo tutelato e controllato da un consorzio di tutela che riunisce i produttori;
Indicazione Geografica Protetta: almeno una fase della produzione avviene nella zona tutelata;
Specialità Tradizionale Garantita: l'alimento viene prodotto con metodi tradizionali da almeno 25 anni.
Il riconoscimento dei marchi di origine si ottiene seguendo l'iter previsto dal Regolamento Europeo ed il nostro Paese è il primo nella classifica per numero di prodotti tutelati: ne conta ben 246. In regione Lombardia se ne annoverano 26, di cui 17 Dop e 9 Igp: dai formaggi (il gorgonzola, il taleggio, il grana padano ed il parmigiano reggiano) ai salumi (la coppa di Parma, il salame Brianza, quello di Varzi ecc....) passando per gli olii e la frutta (la mela di Valtellina e la pera Mantovana).
Un semplice sguardo alla ricerca dei tre simboli raffigurati sui prodotti che preferiamo quando facciamo la spesa, può salvarci da spiacevoli mal di pancia.
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