In regione Lombardia le vendite straordinarie di fine stagione
sono disciplinate dalla Legge regionale n.6 del 2 febbraio 2010
(Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
più precisamente al titolo III (Regolazione della condotta) e capo
II (vendite straordinarie) articoli 113 e seguenti. In particolare
l'articolo 115 recita che le vendite di fine stagione sono effettuate
dal commerciante al fine di smerciare più facilmente prodotti non
alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non
venduti entro un certo tempo siano suscettibili di notevole
deprezzamento. Queste vendite di fine stagione possono essere svolte
soltanto in due periodi dell'anno della durata massima di 60 giorni ciascuno,
periodi che vengono determinati dalla Giunta Regionale sentiti i
pareri delle Camere di Commercio, delle Associazioni dei commercianti
e di quelle dei consumatori. La prima delibera di Giunta Regionale
volta ad individuare i suddetti periodi dopo l'approvazione della
legge è stata quella del 17 novembre 2010 (la n.IX/785) in cui si
fissava l'inizio dei saldi invernali il giorno 6 gennaio di ogni anno
e quelli estivi il primo sabato del mese di luglio. Nella delibera di
Giunta del 14 dicembre 2011 (la n. IX/2667) si sostituiva la data
d'inizio dei saldi invernali con il primo giorno feriale antecedente
l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio per quelli estivi.
Quest'anno (2015), secondo la regola i saldi sarebbero dovuti
iniziare lunedì 5 gennaio, mentre la Giunta regionale con
l'immancabile delibera 2946 del 19 dicembre, ha anticipato a sabato 3
gennaio la possibilità per i commercianti di svolgere le previste
vendite straordinarie (saldi) con l'intento di favorire lo shopping
prefestivo e proseguiranno fino al 3 marzo 2015.
L'articolo 117 della legge Regionale 6 (Informazione e tutela per
i consumatori) impone alcuni obblighi per l'operatore commerciale:
prima di tutto l'indicazione del prezzo: nelle vendite straordinarie
è obbligatoriamente esposto il prezzo normale di vendita e la
percentuale di sconto o ribasso applicato (è facoltà del venditore
indicare anche il prezzo definitivo); i messaggi pubblicitari
relativi alle vendite straordinarie devono essere presenti (anche
graficamente) in modo non ingannevole per il consumatore; le merci
oggetto di vendite straordinarie devono essere fisicamente separate
da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie e nel caso in
cui ciò non sia possibile l'operatore commerciale deve indicare con
cartelli o altri mezzi idonei le merci che non sono oggetto di
vendita straordinaria, sempre che ciò possa essere fatto in modo
inequivoco e non ingannevole per il consumatore; infine il
rivenditore anche nel corso di vendite straordinarie è tenuto a
sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare il prezzo pagato.
Tutto chiaro? Nel caso di dubbi e/o perplessità non esitare a
contattarci, per il resto non rimane altro che augurarti buoni
acquisti.