lunedì 30 marzo 2015

Assemblea Annuale dei soci 2015

CONFCONSUMATORI
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA
L'assemblea annuale degli associati è convocata nella sede sociale di via Correggio, 59 c/o la Casa del Volontariato, giovedì 16 aprile ore 12, ed in seconda convocazione Giovedì 16 aprile alle ore 16,00.
Ordine del giorno:
  • relazione del Presidente sull'attività svolta;
  • approvazione rendiconto economico-finanziario annuale;
  • varie ed eventuali.
Raul Goffo
il Presidente

I consumatori e le loro Associazioni


In questo articolo richiamerò l'importanza del ruolo di consumatore che rivestiamo costantemente durante la nostra vita politico-economica e quale vantaggio possa derivare dall'organizzarsi in associazioni. Lo strumento legislativo di riferimento è il Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005) in cui è stato ordinato armonicamente tutto (o quasi) il diritto consumeristico Italiano. Prima la disciplina dei rapporti di consumo era frammentata nella normativa dello specifico settore, che recepiva disordinatamente le varie direttive Europee. Ora, dopo la pubblicazione di questa importante opera, possiamo avere raggruppato in un unico testo il quadro completo dei nostri diritti di Consumatori: dalla pubblicità alla corretta informazione; dalle pratiche commerciali aggressive alle clausole vessatorie; dalla disciplina in materia di multiproprietà e di turismo organizzato, alla garanzia post vendita dei beni di consumo. È l'articolo 3 del Codice del Consumo che ci definisce: il consumatore o l'utente è la persona fisica che agisce [economicamente] per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e gli riconosce uno specifico ruolo all'interno del mercato. Mi perdoneranno gli esperti economisti per la rude semplificazione: il mercato potremmo definirlo come il luogo (sia esso fisico o virtuale) d'incontro della domanda e dell'offerta (di beni e di servizi), esplicitate dal Consumatore e dall'Imprenditore rispettivamente, ed è regolato da un terzo soggetto (il Legislatore) il cui scopo è quello di equilibrare le forze in gioco. Lo spazio d'azione è attualmente quello Europeo ed ecco spiegato il perché l'attività di regolazione sia condotta dal massimo livello legislativo riconosciuto, che legifera per armonizzare i diritti dei Consumatori in tutti e 28 i paesi dell'Unione Europea. Qualche volta capita che tali diritti siano lesi ed agire da soli per ottenere giustizia può rivelarsi in molti casi costoso e dall'esito imprevedibile. Perciò risulta vantaggioso e conveniente organizzarsi ed associarsi (et voilà ecco servite le Associazioni di Consumatori) in modo da condividere i saperi e le professionalità di ciascun consumatore ed acquisire così maggior potere negoziale ed autorevolezza. La costituzione di questi organismi (le Associazioni), la loro rappresentatività ed il loro riconoscimento all'interno del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti(CNCU), sono disciplinate dagli articoli 136 e seguenti del Codice del Consumo e dai regolamenti Ministeriali attuativi. Hanno come scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, attualmente sono ben 19 quelle attive e riconosciute nel Consiglio Nazionale tra cui la nostra, che ha come forma organizzativa quella federata: la Confederazione Nazionale è il risultato della federazione di associazioni provinciali (i nuclei basali) a loro volta costituite all'interno del livello Regionale. Nessun finanziamento pubblico diretto è erogato alle Associazioni dei Consumatori, che sopravvivono grazie al prezioso impegno di collaboratori spesso volontari, delle quote associative erogate dagli aderenti ed attraverso l'attuazione di progetti informativi finanziati dal Mse e dalle regioni con i proventi delle sanzioni irrogate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Sostieni la nostra attività con una donazione o rinnova la tua quota associativa, fai un bonifico sul nostro conto corrente IBAN: IT56 E076 0101 6000 0101 4815 409 intestato a Confconsumatori Federazione Provinciale di Monza e Brianza.

mercoledì 25 marzo 2015

Efficienza energetica: obiettivo 20-20

Per migliorare l'efficienza energetica nei Paesi dell'Unione Europea ed introdurre i conseguenti benefici ambientali economici e sociali, indispensabili ad uno sviluppo sostenibile dell'area, la Commissione, il Parlamento ed il Consiglio Europei, hanno adottato la direttiva n.27/2012, che attraverso tre principali linee guida si pone l'obiettivo di aumentare del 20% l'efficienza energetica nella produzione e nei consumi di energia dai livelli registrati nel primo decennio del 2000 al traguardo del 2020. Sul lato della produzione si prevede l'introduzione e la diffusione d'impianti di cogenerazione: elettricità e calore e l'implementazione di reti di teleriscaldamento e raffreddamento. Mentre sul fronte del consumo s'incentivano i miglioramenti del patrimonio edilizio con gli edifici pubblici a condurre primariamente il processo innovativo ed una generale diffusione tra i consumatori di informazioni per una maggiore consapevolezza nell'uso dell'energia. Nel nostro Paese è il decreto legislativo 52 del 2014 a recepire gli obiettivi Europei ed in esso si traccia la rotta per raggiungere lo scopo con l'indispensabile coinvolgimento di enti locali ( le Regioni) istituzioni pubbliche tecniche come l'ENEA, l'Autorità dell'energia ed i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e naturalmente le associazioni d'imprese e di consumatori. Il principale meccanismo per il finanziamento di questi buoni propositi, soprattutto per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici, sembra essere quello della detrazione fiscale, che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 con l'ultima legge finanziaria, e che prevede la detrazione fino al 65% della spesa sostenuta, spalmabile su dieci anni di dichiarazione, per gli interventi finalizzati a diminuire il fabbisogno energetico degli immobili. Azioni che possono interessare l'involucro dello stabile (coibentazione delle pareti, infissi vetri ecc..) e/o l'impianto termico e la rete distributiva comune. I risparmi derivanti da queste innovazioni, in concorso con gli incentivi pubblici ed il coinvolgimento d'istituti finanziari e di esperti nei servizi energetici come le ESCO e gli audit energetici (qui l'impulso occupazionale), renderanno il processo innovativo  autofinanziato ( sul lungo periodo: almeno nell'ordine di un decennio) innescando l'avvio di un circolo virtuoso. Anche la recente modifica delle norme in materia di condominio (il riferimento è alla modifica del codice civile di giugno 2013) ha semplificato le maggioranze assembleari necessarie alla deliberazione di innovazioni condominiali volte all'efficientamento energetico del condominio, riducendole alla semplice maggioranza: maggioranza dei millesimi di proprietà coniugata con la maggioranza degli intervenuti nell'assise. Per tutti gli approfondimenti sull'argomento vi rimando all'utilissimo sito dell'ENEA. Il fattore tempo è adesso determinante: solo un lustro ci separa dalla deadline fissata al 2020 e ciascuno dovrà fare la sua parte per non mancare l'obiettivo.

mercoledì 18 marzo 2015

Trasporto Ferroviario: diritti dei passeggeri e Trenord


I nostri diritti di passeggeri, quando viaggiamo con il treno, sono tutelati nell'intera Unione Europea. La politica dei trasporti all'interno dell'Unione è considerata strategica e mira a garantire la circolazione di persone e merci rendendola efficiente sicura e libera. I provvedimenti che adotterà nel prossimo futuro (da qui al 2050) sono descritti nel libro bianco del 2011: che comprende proprio una tabella di marcia (come recita il titolo) verso uno spazio unico europeo dei trasporti, per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. La rete integrata sfrutterà tutte le modalità di trasporto (su strada, ferroviario, per vie navigabili e per aereo) con l'obiettivo di ridurre del 60% le emissioni di gas serra attuali al traguardo del 2050 e di accrescere anche i livelli occupazionali. Realizzare uno spazio unico dei trasporti Europeo: cielo unico (aereo); cintura blu (nave); spazio ferroviario unico (treno) è il principale scopo della politica delineata nel libro bianco. Negli articoli precedenti (pubblicati su questo blog nei mesi scorsi), abbiamo visto i nostri diritti di passeggeri aerei e navali, qui daremo un'occhiata invece a quelli ferroviari. Il testo normativo di riferimento è il Regolamento Europeo 1371/2007 che per prima cosa definisce il contratto di trasporto: un contratto a titolo oneroso o gratuito concluso tra un'impresa ferroviaria o un venditore di biglietti e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi di trasporto. Il trasportatore s'impegna a trasportare il viaggiatore nel luogo di destinazione. Come per ogni contratto che si rispetti diritti e doveri delle parti sono disciplinati dalle sue condizioni generali, che devono essere conoscibili dal passeggero. Il titolo di trasporto, di viaggio (il biglietto insomma), consegnato al viaggiatore, attesta la stipulazione del contratto stesso. Tra i principali diritti di cui gode il passeggerto c'è senza dubbio quello all'informazione: prima del viaggio dovrà poter conoscere le condizioni applicabili al contratto, gli orari e le tariffe; e durante il viaggio dovrà essere informato sui ritardi o sulle eventuali interruzioni del servizio. Inoltre le imprese ferroviarie devono informare i trasportati sulle procedure di presentazione dei reclami. In caso di ritardi e soppressioni, il regolamento Europeo prevede, quando il ritardo superi almeno l'ora, l'assistenza gratuita con bevande cibo e sistemazione in albergo o la riprotezione su di un mezzo alternativo (es. autobus). Matura il diritto al compenso minimo pari al 25% del prezzo del biglietto, se il ritardo è compreso tra i 60 e 119 minuti. Il risarcimento sale al 50% nel caso superi i 120 minuti. Biciclette: le imprese ferroviarie (così come previsto dal regolamento) consentono ai passeggeri di portare sul treno le biciclette se sono facili da maneggiare e se ciò non pregiudica il servizio ferroviario ed il materiale rotabile lo consente. Se le imprese disattendono l'articolo 5 sono sanzionate (a norma del D.L.vo 70/2014) dall'Autorità di regolazione dei Trasporti con una sanzione amministrativa compresa tra 200 e 1000 € (applicabile con i criteri della legge 689/1981). Sul finale un breve cenno alla società Trenord (l'impresa che fa viaggiare il Malpensa Express) nata all'inizio di maggio 2011 dalla partecipazione di Trenitalia (divisione regionale Lombardia) e Gruppo Ferrovie Nord Milano (posseduta per il 57,57% da Regione Lombardia) dedicata esclusivamente al trasporto ferroviario pubblico sull'intera regione (unico esempio in Italia) dove si muovono col treno 650.000 persone ogni giorno. Il I dicembre 2014 ha adottato nuove condizioni generali di trasporto con l'intento di migliorare la trasparenza e l'informazione ai passeggeri.

mercoledì 11 marzo 2015

Credito al consumo: diritti; Taeg e Tegm

Il credito al consumo è un prestito finanziario concesso da banche e altre società finanziarie ai consumatori, ovvero a quei soggetti che operano nella propria attività economica al di fuori della professione eventualmente svolta. Tale servizio è disciplinato ed armonizzato nei paesi dell'Unione Europea dalla Direttiva 2008/48 CE recepita nella Legislazione Italiana dal D.Lgs.vo 141/2010. Il prestito per rientrare nella definizione di credito al consumo e perché così il richiedente/consumatore possa godere dei diritti previsti dalla normativa, deve essere d'importo variabile tra il limite minimo di 200 € e quello massimo di 75.000 €. Esistono varie tipologie di finanziamento principalmente riconducibili a 4 varietà: il prestito non finalizzato: in cui il consumatore chiede una certa disponibilità liquida da impiegare per le proprie e più svariate esigenze; il credito collegato: in cui invece il finanziamento è impiegato nell'acquisto di beni o servizi (in questo caso il contratto finanziario può essere veicolato dallo stesso venditore); l'apertura di credito in conto corrente e la carta di credito revolving. Il costo del prestito è indicato dai tassi d'interesse applicati: il Tan (il tasso annuo nominale) ovvero l'indicazione pura del tasso d'interesse annuo applicato ed il Taeg (tasso annuo effettivo globale) che comprende tutte le spese accessorie ed indica il costo reale del finanziamento e rappresenta l'indicatore di confrontabilità tra le varie offerte. Il Tegm è invece il tasso effettivo globale medio e serve per valutare il valore soglia usura per verificare l'eventuale illegalità del prestito. Il finanziatore concedente il finanziamento deve consegnare al consumatore, prima della stipula di qualsiasi contratto di finanziamento, il modulo SECCI (lo Standard European Consumer Credit Information) ovvero un modulo che contenga l'informazione di base sul credito per i consumatori Europei, dove siano valutabili tutti gli elementi utili per una migliore e trasparente comprensione delle condizioni del prodotto proposto. In caso di ripensamento da parte del consumatore egli potrà recedere dal contratto entro 14 giorni solari dalla data della firma con le modalità indicate dal finanziatore (via racc.a/r, fax, ecc...). Per un maggiore approfondimento sul tema consulta la Guida della Banca d'Italia e per ogni altra eventualità non esitare a contattarci.

mercoledì 4 marzo 2015

Rc-auto, i siti comparativi e l'indagine Ivass


La copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del
Codice Civile (“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla conduzione del veicolo [...]”) è obbligatoria. Le compagnie assicurative che offrono questo servizio nel nostro Paese (tra aziende propriamente Italiane ed estere autorizzate) sono 68, come certificato dall'Ivass (l'Istituto di vigilanza del settore) ed il conducente/consumatore deve destreggiarsi per trovare l'offerta con il premio migliore. Numerose sono le variabili che concorrono alla sua determinazione quali: il genere; l'età; la provincia e la regione di residenza. Nell'ultimo bollettino statistico del 20 febbraio 2015, l'Ivass ha analizzato le variazioni dei prezzi dei premi Rc-auto nel III trimestre 2014 e per esempio da esso emerge che nella nostra provincia: quella di Monza e Brianza, il costo medio registrato nel periodo è stato di 439,9 € in diminuzione dello 0,2% sul trimestre precedente. Per cercare di spuntare il miglior prezzo, i conducenti/consumatori (per lo meno quelli digitalmente evoluti) consultano i famosi siti comparatori, che sono proliferati come funghi nel panorama del sottobosco internettiano. L'istituto di vigilanza ha recentemente pubblicato un'indagine condotta a Novembre 2014 su 6 siti comparativi: Chiarezza.it; Comparameglio.it; Facile .it; Segugio.it; 6sicuro.it e Supermoney.eu ed ha evidenziato alcuni elementi di criticità. Sul piano del conflitto di interesse è emerso che i siti comparano solo (o prevalentemente) le imprese con cui hanno stipulato accordi e da cui percepiscono provvigioni sui contratti stipulati attraverso la loro intermediazione; infatti le società facenti capo alle pagine web risultano iscritte, nella loro qualità di Broker, al registro unico degli intermediari assicurativi (RUI). Il modello di comparazione è inoltre svolto esclusivamente sul prezzo del premio, trascurando invece i contenuti delle polizze come i massimali, le franchigie, le rivalse, le esclusioni ecc.. ed infine la trasparenza: il consumatore non ha l'immediata percezione che l'attività svolta dal comparatore sia di natura commerciale. Le conclusioni proposte dall'Ivass evidenziano una positiva potenzialità dello strumento a favore della concorrenza e dei possibili vantaggi per i consumatori a patto che vengano adottate specifiche misure correttive definiti come veri e propri interventi di Vigilanza. L'istituto ha chiesto di adottare entro il 31 gennaio 2015 i seguenti accorgimenti (qui riportati in sintesi): indicare in home page l'elenco delle imprese di assicurazione con cui sono stipulati accordi di partnership; indicare nell'output delle comparzioni le provvigioni corrisposte per ogni offerta comparata e proposta; modificare la procedura di raccolta del consenso per la privacy ed uniformare i messaggi pubblicitari alla vigente normativa in materia di pubblicità ingannevole. Più affidabile, imparziale e completo risulta essere invece il preventivatore istituzionale predisposto dall'Ivass e consultabile dal sito (TuoPreventivatore). Trasparenza del mercato e consapevolezza del consumatore sono, a mio avviso, caratteri indispensabili e migliorativi per ogni fiduciosa transazione commerciale. Non esitare a contattarci per ogni eventualità.