Siete invitati all'incontro organizzato dalle Associazioni dei Consumatori con il contributo del Consorzio Patti Chiari del prossimo martedì 26 novembre 2013 alle ore 14,30 presso la Casa del Volontariato in via Correggio, 59 a Monza. Si parlerà di carte di pagamento, conti corrente e Arbitro Bancario Finanziario. Vi aspettiamo.
Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
sabato 23 novembre 2013
mercoledì 26 giugno 2013
Fondo di solidarietà mutui per l'acquisto prima casa
Dal 27 aprile scorso è di nuovo operativo il fondo
di solidarietà per i mutui finalizzati all'acquisto della prima
casa. Rifinanziato con 20 milioni di euro dal decreto Salva Italia.
Il beneficio consiste nella possibilità di sospendere il pagamento
delle rate per 2 volte e per una durata complessiva di 18 mesi, il
fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.
I beneficiari sono i titolari di mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, sita nel territorio nazionale. Requisiti soggettivi: essere proprietari dell'immobile oggetto del contratto di mutuo; importo erogato minore od uguale a 250 mila euro ed indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 ed essere classificato di lusso. L'ammissione al beneficio è subordinata all'accadimento di uno tra questi eventi (avvenuti successivamente alla stipula del contratto o nei tre anni precedenti la richiesta di ammissione e deve interessare il mutuatario o uno di essi nel caso di cointestazioni): cessazione del rapporto di lavoro subordinato, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e caso di morte o grave invalidità. Sono esclusi i mutui che presentino ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda.
La procedura si attiva attraverso la propria banca presentando l'apposito modulo reperibile sul sito Consap (gestore del fondo designato dal Dipartimento del Tesoro) debitamente compilato accompagnato dagli allegati richiesti. È gratuita: senza l'applicazione di alcuna commissione o spese d'istruttoria e senza la richiesta di garanzie aggiuntive. Il fondo pagherà alla banca, durante il periodo di sospensione accordato, la sola quota interessi al netto dello spread, la quota parte capitale della rata resterà invece a carico del mutuatario, che vedrà perciò prolungata la durata del prestito.
Contattaci per ogni eventualità e prenota il tuo appuntamento allo sportello.
mercoledì 19 giugno 2013
Carte Fedeltà: dal marketing alle operazioni a premi
il mio portafogli (immagine presa dalla rete) |
Come certamente saprete, la diffusione delle card (adesso anche smart: dotate di microchip) è una delle principali componenti della più ampia strategia di fidelizzazione che ogni attività commerciale (almeno tra quelle di medie e grandi dimensioni) adottano per mantenere una stretta e costante relazione con i propri clienti, ed indurli a fare i propri acquisti in quel tal negozio. Gli strateghi la chiamano CRM (customer relationship marketing). Il primo passo è la raccolta dei dati personali: nome cognome; indirizzo ma sopratutto numero di cellulare ed e-mail attraverso cui veicolare poi, offerte e proposte di acquisto con sconto. In questa fase di compilazione dei moduli di richiesta della carta, è importante prestare attenzione alle caselle che si decideranno di barrare (occhio alla Privacy) perché è qui che si deciderà il destino dei nostri contatti: ovvero la loro eventuale diffusione presso altri soggetti.
L'altro aspetto collegato a queste strategie di marketing e che di per se stessa ne rappresenta un'altra forma, è la raccolta punti per il raggiungimento della quota utile al ritiro di un premio, quelle che in gergo tecnico sono chiamate operazioni a premi. Esiste una specifica disciplina giuridica per regolamentare quest'attività, che demanda il ruolo di regolatore e controllore al Ministero dello Sviluppo Economico a cui l'azienda promotrice del concorso o dell'operazione, dovrà comunicare l'avvio, il contenuto ed il regolamento stesso che dovrà anche essere pubblicizzato tra i consumatori destinatari finali dei premi.
Questo è tutto, l'origine e l'evoluzione del fenomeno: “Fidelizzazione dei clienti” sarebbe poi un'altra storia.
Per approfondimenti e specifiche valutazioni, siamo sempre a disposizione presso lo sportello, telefona e prenota il tuo appuntamento.
martedì 28 maggio 2013
lunedì 6 maggio 2013
Assemblea annuale dei soci
Gentili
Associati,
E'
CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI della
FEDERAZIONE
PROVINCIALE DI MONZA E BRIANZA DI CONFCONSUMATORI,
il
15 MAGGIO 2013 in prima convocazione alle ore 10,30 ed in
SECONDA ALLE ORE 11.
Potranno
partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con la quota
associativa annuale corrente.
ORDINE
DEL GIORNO:
- relazione del presidente sull'attività svolta;
- approvazione del rendiconto annuale 2012;
- nomina delegati per le assemblee: regionale e nazionale;
- varie ed eventuali.
Confidando
in una consistente partecipazione colgo l'occasione per salutar Vi
cordialmente.
Raul
Goffo
(il
presidente)
giovedì 2 maggio 2013
Rc auto: contratto base e preventivatore
La copertura assicurativa sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, è obbligatoria. Essa; infatti garantisce il risarcimento, entro importi massimali definiti dalla legge, di danni cagionati a persone, animali e cose dovuti alla conduzione di auto, moto, ciclomotori ecc... I costi dell'assicurazione sui veicoli posseduti dalla famiglia media italiana, incidono annualmente per il 2% sull'intero paniere di spesa ed equivale a circa 600 euro l'anno, così come stimato dalla CGIA di Mestre su dati Istat elaborati.
Esistono poi forti disparità di trattamento tra automobilisti residenti nelle varie provincie del Paese, quelle classificate ad alta incidentalità registrano costi delle polizze che possono lievitare e superare anche i 1000 euro. Nel corso degli anni, diversi sono stati i provvedimenti governativi tesi a liberalizzare il settore, con l'intento di promuovere maggiore concorrenza tra le imprese assicurative e favorire le tasche dei consumatori. Si ricorderanno i benefici della legge 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani) in cui si attribuisce valore alla classe di merito: mutuando per esempio quella minore assegnata ad un familiare convivente per assicurare un nuovo veicolo della stessa categoria (auto-auto; moto-moto ecc...) e l'introduzione di un comparatore elettronico, consultabile sul sito dell'Ivass (l'autorità di vigilanza) che permetta un facile confronto tra le offerte delle varie compagnie,. L'introduzione dell'agente plurimandatario e l'obbligo dello stesso di sottoporre al cliente almeno tre preventivi di polizza proposte dalle diverse società, completano il quadro novellato. L'ultima variazione del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo 209/2005) è stata introdotta con l'articolo 22 del D.L.179/2012 (poi convertito in legge) il cosiddetto Sviluppo Bis (c'era ancora Monti alla guida dell'esecutivo), che introduce l'articolo 170bis: Durata del contratto. Dal I gennaio 2013 la durata sarà annuale, abrogata ogni forma di tacito ed automatico rinnovo. Resterà la copertura di quindici giorni dopo la scadenza. Trenta giorni prima della fatale data, la società assicurativa dovrà informare il contraente dell'imminente decesso contrattuale. Nel Decreto Sviluppo Bis, s'introduce inoltre una nuova tipologia contrattuale: il Contratto Base per l'Rc auto, le cui clausole e specifiche saranno (sono: imminente sarà la pubblicazione del D.M e la pubblicizzazione di detta forma contrattuale) elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico in accordo con l'Ania (l'associazione delle imprese) e le più rappresentative associazioni di consumatori. Definiti gli elementi base della polizza, ciascuna compagnia potrà venderla al prezzo più opportuno, facilitando così, nelle intenzioni governative, ancor più il consumatore nel conveniente confronto. Con la diffusione nell'uso degli strumenti offerti da Internet, sono proliferati portali-siti dedicati alla comparazione delle offerte: da Facile a Segugio passando per SuperMoney e 6sicuro, anche se il più affidabile e completo rimane sempre quello istituzionale: ilTuoPreventivatore, che permette il confronto tra tutte le compagnie assicurative e non si limita invece a considerarne solo alcune, come fanno i portali detti, che svolgono spesso anche l'attività di mediatore. Qui allo sportello possiamo insieme valutare l'offerta migliore per Te, prenota l'appuntamento.
mercoledì 17 aprile 2013
SpecialCash Postepay e Credito al Consumo
Questo post avrà inizialmente un
taglio confidenziale ed avvincente per introdurre il tema, ma poi
proseguendo la lettura assumerà uno stile più consono:
professionale e divulgativo, meglio adatto ad un blog del genere.
L'introduzione leggera e lo spunto
sull'argomento. L'altro giorno
mi trovavo all'ufficio postale di Triante, si, quello che affaccia
sul nuovo tunnel della Statale 36 e che i Monzesi senz'altro
conosceranno. È quello da cui mi servo per spedire tutta la
corrispondenza, in special modo le raccomandate, che la nostra
attività di tutela dei diritti di utenti e consumatori genera.
Attendevo che la spedizione venisse completata e nel frattempo venivo
attratto dal volantino pubblicitario esposto in bella mostra proprio
sul bancone dello sportello. La brouchure
pubblicizzava
un particolare contratto di credito al consumo, riservato ai soli
titolari di carta Postepay (la famosa carta prepagata distribuita da
Poste Italiane). Inizialmente pensavo all'ennesima proposta di Carta
Revolving, ma no, leggendo meglio scoprivo la fattispecie
contrattuale rientrante nella forma di Credito al Consumo. Da qui lo
spunto per richiamare la disciplina di settore. Prima però vediamo
una breve descrizione della pubblicazione, utile per familiarizzare
con alcuni soggetti/attori e termini/elementi che meglio
approfondiremo nella seconda parte più seria e nozionistica,
riservata alla legislazione. Sul volantino si riconoscono gli attori:
i consumatori (i titolari della citata carta); l'intermediario
creditizio (Poste Italiane S.p.a), che distribuisce il prestito in
virtù di un accordo distributivo non esclusivo sottoscritto con
Compass S.p.a (il creditore). Gli elementi essenziali del contratto,
quali il Tasso Effettivo Globale (Taeg per gli amici), e lo schema
esemplificativo di costo contrattuale, sono ben rappresentati in
accordo con la direttiva Europea del settore. Nel merito il
finanziamento SpecialCash prevede 3 piani di ricarica: da 750; 1.000
e 1.500 euro (l'importo scelto è subito accreditato sulla card),
che verrà restituito in 15; 20 e 24 rate mensili, rispettivamente,
con indici di costo pari al: 17,83%; 16,29% e 15,34%, decrescenti al
crescere dell'importo e della durata contrattuale. Le rate potranno
essere addebitate direttamente sul conto corrente postale o versate
con appositi bollettini. L'informativa pubblicitaria è schematica e
trasparente, c'è anche il rimando al documento reperibile negli
uffici abilitati denominato: Informazioni Europee di base sul Credito
ai Consumatori.
Gli
aspetti legislativi: Direttiva e D.L.vo 141/2010. La
direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo è la
2008/48/CE che abroga la precedente 87/102/CEE ed introduce
l'armonizzazione legislativa di tutela per i consumatori nei
contratti di Credito al Consumo, così da favorire la concorrenza e
l'apertura dei mercati nazionali verso quello unico della Comunità
Europea. L'intento è fornire uguali diritti a tutti i
mercoledì 10 aprile 2013
Diminuiscono le bollette di elettricità e gas
Prima di entrare nel merito della notizia pubblicizzata nel
titolo, è bene fare una breve premessa e distinguere i clienti
energetici (indichiamo così i consumatori di elettricità e gas) del
mercato tutelato, da quelli che invece sono attori in quello
liberalizzato. Ricordiamolo brevemente: la liberalizzazione dei
mercati energetici è avvenuta attraverso direttive dell'Unione
Europea che hanno dapprima aperto alla concorrenza il settore del gas
nel 2003 e poi quello elettrico dalla metà del 2007. I clienti
liberalizzati saranno esclusi dai benefici tariffari decisi
dall'Autorità, per la verità essi sono al riparo (almeno per tutta
la loro durata contrattuale) da ogni variazione di costo, mentre gli
altri: i tutelati, beneficeranno per l'intero trimestre: iniziato lo
scorso I aprile, di una diminuzione della bolletta elettrica pari
all'1% e del 4,2% su quella del gas. La prima cospicua diminuzione
dopo tre anni consecutivi di aumenti, come recita il comunicato
stampa dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Fissa un
appuntamento in sede, porta le bollette e scegliamo la tariffa più
conveniente per te.
mercoledì 3 aprile 2013
Canone Rai, scopri se sei esonerato dal suo pagamento
Hai più di 75 anni? Hai un reddito annuo inferiore a 6.714 euro?
Siete tu ed il tuo coniuge? Se hai risposto si a tutte e tre le
domande sei esonerato dal pagamento del canone Rai. La legge di
riferimento è la n.244/2007 (Finanziaria 2008) che all'articolo 1
comma 132 prevede il beneficio detto. I requisiti anagrafici ed
economici devono essere posseduti alle scadenze semestrali annuali:
31 gennaio e 31 luglio e devono essere comunicati all'Agenzia delle
Entrate mediante il modulo reperibile sul sito ufficiale o
direttamente negli Uffici territoriali e consegnato lì debitamente
compilato o spedito: meglio se raccomandata. Il modulo deve essere
inoltre accompagnato dalle dichiarazioni sostitutive attestanti i
requisiti di reddito, valutati secondo i criteri emanati dalla circolare dell'Agenzia, per esempio sono esclusi i redditi esenti da Irpef
(come le pensioni Inail o quelle di guerra), quelli derivanti
dall'abitazione principale e sue pertinenze ecc... e dalla copia del
documento d'identità. Con lo stesso modello è anche possibile
richiedere il rimborso per gli anni precedenti (a partire dal 2008
naturalmente) a patto che si possedessero già i requisiti previsti
ma si ignorava l'agevolazione. Per maggiori approfondimenti ed
assistenza nella procedura di compilazione siamo a completa
disposizione, contattaci attraverso i soliti canali e fissa
l'appuntamento qui in sede.
mercoledì 27 marzo 2013
Scegliere il Conto corrente (un'introduzione)
Iniziamo dalla definizione empirica di Conto Corrente: è uno
strumento di gestione del nostro denaro: attraverso esso possiamo
accreditare lo stipendio; pagare le utenze; addebitare la rata del
mutuo; ricaricare il telefono; eseguire pagamenti; disporre bonifici
ecc... Secondo il Codice Civile (mi perdoneranno i giuristi per
l'estrema semplificazione) è un vero e proprio contratto
disciplinante i servizi finanziari. Esistono 3 macro tipologie. Conti
Correnti Ordinari: ai costi
fissi di tenuta del rapporto bancario, si aggiungono quelli relativi
ad ogni operazione effettuata. Conti Correnti a Pacchetto:
si paga un canone annuale che consente di svolgere un certo numero di
attività. Conto Corrente di Base: rientra
nel genere di quelli a pacchetto però le condizioni e le
caratteristiche sono normate da un'apposita convenzione stipulata tra
il Ministero dell'Economia, la Banca d'Italia e l'Abi (l'associazione
delle banche Italiane), operativa da giugno 2012 come previsto
dall'articolo 12 del D.L.201/2011: contenente misure di contrasto
all'uso del contante. Gli elementi da considerare nella scelta del
Conto Corrente sono: quali e quante operazioni si svolgono e canale
scelto per disporle: sportello e/o internet. Fatta questa breve
introduzione siete pronti, cari consumatori, a cimentarvi con l'utile
strumento fornito dal consorzio PattiChiari e scegliere il conto
migliore per le Vostre esigenze. Ah! Dimenticavo: il confronto è
semplificato dall'indicazione dell'Indice Sintetico di Costo (l'ISC),
definito secondo specifici parametri regolati dalla Banca d'Italia.
In ultimo ci sarà poi da sommare la sofferta imposta di Bollo pari a
34,20 euro, da cui saranno però esonerati i correntisti basici con
un Isee sotto i 7.500 euro. Per consigli, valutazioni personalizzate,
dubbi, perplessità o altro, non esitate: contattateci.
mercoledì 20 marzo 2013
Garanzie Post-Vendita (mini guida)
Quest’articolo
prende spunto dalla campagna informativa “Guarda che Ti riguarda” sponsorizzata dal Ministero dello Sviluppo
Economico nell’ambito dei progetti finanziati per informare i consumatori ed
ideata ed elaborata da 5 associazioni, tra cui la nostra. Esamineremo i diritti
del consumatore e gli obblighi del venditore nel caso di compravendita di un
bene mobile (sono infatti esclusi dalla disciplina i beni immobili, l’energia
elettrica, l’acqua ed il gas quando non sono confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata ed infine i beni oggetto di vendita
forzata) che presenti difetti di conformità. La disciplina normativa di riferimento. Fino al 2002 (prima dell’emanazione
della direttiva 1999/44/CE confluita nel
Codice del Consumo D.L.vo 206/2005) la garanzia che il bene fosse venduto
esente da vizi, era ed è (ancora per molte fattispecie) normata dagli articoli
1490 e seguenti del Codice Civile, in cui il venditore garantisce per 1 anno
che il bene venduto sia esente da vizi e che l’acquirente debba denunciare il
vizio entro 8 giorni dalla sua scoperta. La norma speciale, introdotta con il
recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva di cui sopra (art.128 e
seguenti Codice Consumo), introduce maggiori tutele per il consumatore,
definito come la persona fisica che agisce economicamente al di fuori dell’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta e prevede l’estensione della
durata a 2 anni e a 2 mesi il termine
per denunciare il difetto. Quest’ultima disciplina (quella del Codice del
Consumo) oltre alla figura del consumatore si applica solo se il venditore
svolge quest’attività in forma professionale, per esempio nel caso di
compravendita di un’auto, che avvenga tra privati, si applicherà
la legge prevista dal Codice Civile. Il difetto
di conformità. Nel Codice del Consumo viene introdotto il concetto di
conformità del bene che deve essere non solo esente da vizi ma anche conforme
al contratto di vendita, perciò: il bene deve possedere le qualità o le
prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo; rispondere alle
caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità; idoneo all’uso
voluto dal consumatore (uso specificato dal venditore al momento dell’acquisto)
e l’installazione dev’essere perfetta. I
rimedi. Quando il bene acquistato presenta un difetto di conformità, il
venditore è obbligato a sanarlo ed i diritti che il consumatore può richiedere
sono la riparazione o la sua sostituzione (senza spese ed entro un congruo
termine) oppure la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale nel caso
i rimedi primari non siano esperibili. Per maggiori approfondimenti vi rimando
all’opuscolo informativo disponibile qui in sede e non esitate a contattarci
per ogni eventualità.
mercoledì 13 febbraio 2013
Trasparenza e libertà di recesso dai contratti telefonici (c.d. Legge Bersani)
La cosiddetta Legge
Bersani (la 40 del 2007), conversione del Decreto Legge 7/2007,
conteneva e contiene due serie di misure urgenti: una per la tutela
dei consumatori e l'altra per lo sviluppo imprenditoriale e la
promozione della concorrenza. Non vi nascondo che riproporre una
breve e sommaria analisi dei succitati provvedimenti (quelli a favore
dei consumatori naturalmente), nel conteso clima elettorale di queste
ultime settimane precedenti il voto, possa sembrare un endorsement
(come dicono gli Inglesi), ossia
un'adesione alle proposte politiche dell'ex ministro, ora
candidato Premier, presentate nel proprio programma elettorale,
chissà forse lo è. Bando alle ciance ed alle inutili precisazioni
ed introduzioni! Entriamo nel nocciolo del provvedimento: l'art.1
richiamato nel titolo. La norma introduce anche importanti misure e
strumenti come: la portabilità del mutuo (la surrogazione);
la concorrenza nel mercato assicurativo e maggiore trasparenza nelle
tariffe aeree. Questi argomenti potranno essere oggetto di successivi
approfondimenti (perciò cari lettori restate collegati). Ancora
preamboli? No, finalmente eccoci: i contratti stipulati con operatori
di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di
recedere o di trasferire le utenze presso altro operatore senza
vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non
giustificate dai costi dell'operatore, infine il preavviso (per la
risoluzione contrattuale) non può superare i trenta giorni. Chiaro?
Prima di ciò gli operatori di telefonia chiedevano penali per
l'estinzione anticipata del contratto, ora li chiamano costi per la
disattivazione del servizio (si in effetti la solfa è sempre quella).
Pertanto quando si decide di risolvere un contratto con un operatore
di comunicazioni elettroniche, si deve mettere in conto il pagamento
del contributo, che per inciso varia nell'ammontare tra i diversi
soggetti. Forse le intenzioni della norma non saranno proprio state
queste ed immagino che l'Autorità di vigilanza possa fare luce
sull'oscuro fenomeno dei costi di disattivazione che dovrebbero
essere documentati dagli Operatori, chiedendogli maggiore
trasparenza..
mercoledì 6 febbraio 2013
Prodotti tipici: DOP; IGP e STG, un argine alla contraffazione alimentare
Denominazione di Origine Protetta: le fasi di lavorazione del prodotto sono realizzate tutte nell'area geografica protetta e seguono i dettami del disciplinare tipo tutelato e controllato da un consorzio di tutela che riunisce i produttori;
Indicazione Geografica Protetta: almeno una fase della produzione avviene nella zona tutelata;
Specialità Tradizionale Garantita: l'alimento viene prodotto con metodi tradizionali da almeno 25 anni.
Il riconoscimento dei marchi di origine si ottiene seguendo l'iter previsto dal Regolamento Europeo ed il nostro Paese è il primo nella classifica per numero di prodotti tutelati: ne conta ben 246. In regione Lombardia se ne annoverano 26, di cui 17 Dop e 9 Igp: dai formaggi (il gorgonzola, il taleggio, il grana padano ed il parmigiano reggiano) ai salumi (la coppa di Parma, il salame Brianza, quello di Varzi ecc....) passando per gli olii e la frutta (la mela di Valtellina e la pera Mantovana).
Un semplice sguardo alla ricerca dei tre simboli raffigurati sui prodotti che preferiamo quando facciamo la spesa, può salvarci da spiacevoli mal di pancia.
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mercoledì 30 gennaio 2013
Percorso famiglia: sospensione delle rate del mutuo
Lo scorso 30 luglio l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 12 Associazioni di Consumatori (tra cui la nostra), hanno siglato un protocollo d'intesa articolato in 4 punti, che mira a sostenere la Famiglia nelle sue diverse fasi evolutive. L'intenzione dell'accordo sarebbe quella di proporre, in collaborazione anche con i competenti Ministeri, alcune modifiche a regolamenti attuativi delle principali disposizioni normative in materia. Sarebbero così liberate (stimano i bancari) risorse per 2,5 miliardi di euro senza gravare sul bilancio pubblico. Il primo punto (fase di costituzione della famiglia) prevede il sostegno per l'acquisto della casa, nel secondo (la realizzazione del progetto famiglia) si propone l'incremento del fondo per i nuovi nati, nella terza fase, il sostegno è per il percorso di studi dei pargoli e nella quarta, quella della maturità, si sostiene il nucleo familiare per fare fronte alla crisi economica in atto. Il percorso è l'evoluzione della prima rogatoria (era la fine del 2009 e si chiamava Piano famiglie) per la sospensione di 1anno delle rate di mutuo. Le condizioni per chiedere tale sospensiva sono: l'ammontare del capitale finanziato massimo 150 mila euro; reddito imponibile fino a 40 mila euro e mutazione del bilancio economico familiare causato dalla perdita di lavoro, cassa integrazione od eventi più traumatici come infortunio o peggio ancora morte. Fino alla primavera 2012, le Banche aderenti all'accordo, hanno sospeso il mutuo a 70 mila famiglie, liberando liquidità per ciascuna di esse pari a circa 7 mila euro l'anno. Queste le linee guida sommariamente illustrate (maggiori dettagli sul sito ABI: Accordo Tecnico a cui vi rimando) che ciascuna banca aderente (consulta l'elenco aggiornato) potrà liberamente implementare. Il termine di presentazione delle istanze di sospensione è il prossimo 31 gennaio, ma ci auguriamo che la scadenza dell'utile protocollo venga ulteriormente prorogata, considerato che la ripresa economica sembra lenta e forse ancora lontana.
mercoledì 23 gennaio 2013
I contratti-tipo: trasparenza e fiducia per i consumatori
mercoledì 16 gennaio 2013
Prezzi al consumo: la variazione annuale – 2012
L'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettività (NIC), compresi i tabacchi,
registra un aumento annuale (2012/2011) del 3% (fonte Istat).
Premessa metodologica: cos'è il
NIC? Com'è calcolato? Quest'indice
misura l'inflazione dell'intero sistema economico, ovvero considera
l'intera comunità come un'unica grande famiglia di consumatori. La
rilevazione dei prezzi avviene su base territoriale ed è riferita ad
un paniere di prodotti (che viene aggiornato annualmente) raggruppati
in 12 divisioni (dagli alimentari ai trasporti, passando per i costi
energetici e i servizi sanitari ecc...). Nel 2012 i dati sono stati
registrati in 42.000 unità di rilevazione sparse su 84 comuni di cui
20 capoluoghi di Regione e 64 di Provincia. Ciascuna divisione di
prodotti ha poi un suo specifico peso ponderato sull'intero indice:
gli alimentari e le bevande analcoliche pesano per il 16%; i
trasporti incidono al 15% e l'abitazione, l'acqua, l'elettricità ed
i combustibili per il 10,5%. La ponderazione è anche territoriale,
per esempio la Lombardia pesa per il 19% nel calcolo dell'indice. La
base di riferimento è il 2010, in cui l'indice stesso assume valore
100. Variazioni annuali precedenti partono dalla base 100 del 1995.
Aumenti
dell'indice nelle principali divisioni di spesa.
L'incremento maggiore, nell'anno appena concluso, si registra sui
prezzi dei beni energetici (elettricità, combustibili: benzina e
gasolio anche per riscaldamento), che incide per circa il 10% sul
paniere della spesa e raggiunge il valore di 7,1%. I trasporti
invece, che pesano il 15%, rilevano un aumento del NIC pari a 6,5%.
Sui tabacchi e gli alcolici, che contano per il 3% dell'intero
paniere, si arriva a quota 5,9%. L'unica divisione in diminuzione è
quella delle Comunicazioni (-1,5%) incidenti però solo il 2,5% sulla
spesa familiare. Infine gli alimentari registrano un incremento del
2,5%.
Conclusioni.
La
fotografia statistica sommariamente scattata (per un maggiore
dettaglio Vi rimando al sito Istat: navigherete nel meraviglioso mare
dei dati statistici), conferma il costante aumento tendenziale dei
prezzi al consumo, che si perpetua ormai da alcuni anni. Purtroppo la
sua entità, supera quella delle retribuzioni che aumentano invece di
circa la metà (1,5%) e questa discrepanza determina il generale
impoverimento registrato dalla maggioranza dei consumatori. Mi
sarebbe piaciuto analizzare i dati disaggregati per Provincia, ma
sono assenti, tuttavia ci sono altri elementi utili per inquadrare
statisticamente il nostro territorio, considerando anche ulteriori
aspetti oltre a quelli consumeristici. Commenti, spunti e
suggerimenti sono graditi.
mercoledì 9 gennaio 2013
Saldi: breve guida per un acquisto consapevole
La
disciplina regolante il commercio è demandata alle Regioni, che normano il
settore seguendo le linee guida dettate dal D.Lgs 114/1998. Qui in Lombardia il
riferimento normativo è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010, in
particolare l’articolo 115 regola le vendite di fine stagione. Esse riguardano
prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non
venduti entro un certo periodo sono suscettibili di forte deprezzamento. Questo
genere di vendite può essere svolto solo in due periodi dell’anno, per la
durata massima di 60 giorni, secondo calendari deliberati dalla Giunta
Regionale. L’ultima delibera sul tema, la IX/2667 del 14 dicembre 2011, stabilisce
che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di
ogni anno (coincidente quest’anno con sabato 5 gennaio), e che quelli estivi
partano invece dal primo sabato di luglio (il prossimo 6). È l’articolo 117
della Legge Regionale ad indicare le forme d’informazione
e tutela del consumatore: tra cui l’obbligatoria esposizione, da parte del
commerciante, del prezzo normale di
vendita iniziale del bene, accompagnata dall’indicazione della percentuale di
sconto o ribasso applicata (è facoltà del venditore indicare anche il prezzo
ribassato). Garanzia e recesso: ricordiamo
brevemente questi due importanti diritti estratti dal Codice del Consumo (il
D.Lgs 206/2005). La garanzia è
quella forma di tutela prevista per il consumatore che dovesse incappare nell’acquisto
di un bene difettoso. In questo caso il venditore sarà obbligato a rimediare
con la riparazione del bene o provvedere alla sua sostituzione, finanche alla
restituzione del denaro pagato. È bene ricordare infine che il recesso, ovvero la possibilità di
restituire il bene, si applichi solo nel caso in cui gli acquisti avvengano a
distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, e che si possa esercitare entro 10 giorni
lavorativi dalla data di acquisto. Siamo a disposizione per ogni eventualità e
non esitate a contattarci.
mercoledì 2 gennaio 2013
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a: storia di un investimento
La storia che voglio raccontarvi ha per protagonista un
piccolo azionista, che dopo una vita di lavoro, arriva all'agognato traguardo
della pensione e con i soldi della liquidazione decide d'investire nel mercato
finanziario. È ben consigliato dall'intermediario: la Banca nel Suo caso, il
profilo di rischio è basso: è un investitore prudente, il portafoglio è
diversificato. Esso è inizialmente composto (siamo alla fine del 1999: il 29
dicembre): da quote di fondi e titoli azionari tra cui 500 azioni ordinarie de
La Fondiaria Assicurazioni Spa (Isin: IT0001062097), acquistate per un
controvalore di 2.575 euro (l'azione era quotata a 5,15 €). La compagnia
assicurativa è ben valutata: ha una lunga storia: è nata a Firenze nel 1879 da
capitalisti Francesi e Liguri/Toscani. Nei primi tre anni, la società stacca
dividendi lordi (ante imposte) per 0,077 euro/az; 0,103 €/az e 0,105 €/az, fino
a giugno 2002 i dividendi netti raggiungono la somma totale di 125,02 €,
fin'allora l'acquisto aveva reso mediamente l'1,62% l'anno. Alla fine di
ottobre 2002, l'assemblea straordinaria degli azionisti, deliberava l'emissione
di warrant:“La Fondiaria 2002/2008” in ragione di 1 per ogni 10 azioni
possedute. I warrant sono strumenti che permettono l'acquisto a scadenza di un
titolo finanziario al prezzo fissato, in questo caso, esercitabili dal 30
giugno 2005 al 30 giugno 2008, consentivano l'acquisto di 1 azione per ogni
warrant presentato al prezzo di 0,52 euro. Anche gli warrant hanno un loro
segmento di mercato regolamentato. La fusione FonSai. A dicembre dello
stesso anno (2002) veniva annunciata la fusione per incorporazione in Sai
(Società Assicuratrice Industriale) S.p.a e fissato il prezzo di concambio: 1
azione Sai ordinaria (dal valore nominale di 1 euro) ogni 4 azioni La Fondiaria
(da 0,52 nominale), la nuova società assumerà la denominazione Fondiaria-Sai
S.p.a e così anche i titoli azionari di nuova emissione saranno poi quotati sul
mercato dal 2 gennaio 2003.
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