La
disciplina regolante il commercio è demandata alle Regioni, che normano il
settore seguendo le linee guida dettate dal D.Lgs 114/1998. Qui in Lombardia il
riferimento normativo è la Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010, in
particolare l’articolo 115 regola le vendite di fine stagione. Esse riguardano
prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che se non
venduti entro un certo periodo sono suscettibili di forte deprezzamento. Questo
genere di vendite può essere svolto solo in due periodi dell’anno, per la
durata massima di 60 giorni, secondo calendari deliberati dalla Giunta
Regionale. L’ultima delibera sul tema, la IX/2667 del 14 dicembre 2011, stabilisce
che i saldi invernali inizino il primo giorno feriale antecedente l’Epifania di
ogni anno (coincidente quest’anno con sabato 5 gennaio), e che quelli estivi
partano invece dal primo sabato di luglio (il prossimo 6). È l’articolo 117
della Legge Regionale ad indicare le forme d’informazione
e tutela del consumatore: tra cui l’obbligatoria esposizione, da parte del
commerciante, del prezzo normale di
vendita iniziale del bene, accompagnata dall’indicazione della percentuale di
sconto o ribasso applicata (è facoltà del venditore indicare anche il prezzo
ribassato). Garanzia e recesso: ricordiamo
brevemente questi due importanti diritti estratti dal Codice del Consumo (il
D.Lgs 206/2005). La garanzia è
quella forma di tutela prevista per il consumatore che dovesse incappare nell’acquisto
di un bene difettoso. In questo caso il venditore sarà obbligato a rimediare
con la riparazione del bene o provvedere alla sua sostituzione, finanche alla
restituzione del denaro pagato. È bene ricordare infine che il recesso, ovvero la possibilità di
restituire il bene, si applichi solo nel caso in cui gli acquisti avvengano a
distanza, ovvero fuori dai locali commerciali, e che si possa esercitare entro 10 giorni
lavorativi dalla data di acquisto. Siamo a disposizione per ogni eventualità e
non esitate a contattarci.