mercoledì 28 ottobre 2020

I provvedimenti dell'AGCM contro le compagnie aeree


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all'inizio del mese di luglio appena trascorso, ha avviato alcuni procedimenti nei confronti di due compagnie aree: Alitalia e Volotea, per la vendita di biglietti aerei di voli poi cancellati a causa del Coronavirus, a cui si sono aggiunti quelli avviati, alla fine del mese di settembre, per la stessa ragione, nei confronti di Blue Panorama, Easy Jet, Rayan Air e Vueling.
L'Autorità, su impulso di molte segnalazioni ricevute dai consumatori e dalle loro associazioni rappresentative, nonché da rilevazioni effettuate dai propri uffici, ha proceduto contro le compagnie aeree per verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette.
I vettori aerei, come noto, durante il periodo di clausura, imposto dalle misure governative atte a contenere il diffondersi della pandemia da Covid-19, sono state costrette a cancellare i voli già programmati, i cui biglietti erano già stati acquistati dai passeggeri.
L'ormai famoso articolo 88 bis del Decreto Cura Italia (D.L.18/2020) convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, in cui si disciplinano le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e dei pacchetti turistici, ha consentito alle compagnie aeree, di rimborsare i passeggeri, con l'emissione di un voucher, in caso di voli cancellati. Buoni che sarebbero stati spendibili entro 18 mesi dalla data in cui sarebbero cessate le misure di limitazione agli spostamenti delle persone e rimborsabili in denaro dopo 12 mesi dall'emissione.
Il 3 giugno 2020, gli aerei avrebbero potuto decollare normalmente, e in caso di annullamento del viaggio, le compagnie aeree avrebbero dovuto, in questi casi, rimborsare i passeggeri seguendo le norme del Regolamento Comunitario 261/2004 e non più quelle previste dalla norma emergenziale. Perciò in caso di cancellazione del volo, causata da circostanze eccezionali (provabili dalla compagnia), il passeggero potrà scegliere, come disciplinato dal regolamento UE, tra la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto non usato, a cui dovrà aggiungersi, naturalmente, l'assistenza necessaria.
Quello che è avvenuto invece, così come segnalato all'Autorità, sarebbe stata la messa in opera, da parte delle compagnie aeree, di una modalità di rimborso riferita solo a quella disciplinata dal decreto Cura Italia, in contravvenzione, in questo caso, con quella prevista dalla norma Comunitaria. Comportamento, giudicato dall'Authority, lesivo dei diritti dei passeggeri. Come se questi fossero stati dei bancomat per le società, a cui vendere titoli di viaggio per voli arbitrariamente cancellati in seguito, invocando le restrizioni imposte dalla pandemia, quando queste invece erano già cessate, e rimborsando i passeggeri con l'emissione del famigerato buono, mantenendo così in cassa i soldi già sborsati dagli stessi. L'indebito ammontare trattenuto dalla sola Alitalia, secondo alcune fonti, sarebbe di 60 mln di euro, equivalente a 260 mila richieste di rimborso inevase, proprio in un momento economico-sociale, come quello attuale, così difficile da affrontare.
I procedimenti dell'AGCM hanno costretto le compagnie aeree a correggere il loro comportamento.

mercoledì 21 ottobre 2020

Pagamenti digitali istantanei, l'app Bancomat Pay


I pagamenti digitali istantanei, sono la naturale evoluzione del sistema di pagamenti elettronici, ormai ampiamente diffuso nella nostra società, fortemente digitalizzata e tecnologicamente avanzata. Carte contactless, smartphone Nfc e dispositivi wearable (indossabili come orologi digitali eccetera), hanno ampliato i metodi di pagamento e ridotto i tempi delle transazioni economiche.
Dall'introduzione della moneta unica, nel 2002, la tendenza delle istituzioni Europee, e di tutti gli stati membri che appartengono all'Unione, è stata quella di armonizzare i vari sistemi di pagamento statali, per uniformarli a un sistema continentale unico: il SEPA (Single Euro Payment Area). Sistema di pagamento regolato dalla direttiva Europea 2015/2366 la cosiddetta PSD2 (Payment Services Directive), che tutti noi abbiamo cominciato a conoscere, quando la nostra banca ci ha informato, che per effetto di quella normativa, dal 12 settembre 2019, sarebbe stata implementata la sicurezza operativa dei pagamenti elettronici, disposti via Home banking.
L'incremento progressivo della velocità con cui avvengono le transazioni economiche nell'era del commercio elettronico, sommata all'esigenza, sempre più emergente degli ordinamenti statali di tracciare i pagamenti per combattere i reati finanziari di evasione fiscale e di riciclaggio, hanno determinato lo sviluppo dei pagamenti elettronici istantanei, come il bonifico istantaneo che dispone un trasferimento di denaro verso il beneficiario, in una decina di secondi.
Lo schema di funzionamento è garantito e uniformato dal consorzio dei pagamenti europeo (EPC European Payment Consortium) che raduna tra i suoi membri le principali banche Europee e le loro associazioni rappresentative.
In Italia, Bancomat S.p.a, l'azienda che da oltre trent'anni gestisce i circuiti di pagamento più diffusi: PagoBancomat e Bancomat, dal I gennaio 2019, ha ampliato la propria offerta con il circuito Bancomat Pay, per i pagamenti digitali. L'applicazione integrata nelle applicazioni mobili proprie delle principali banche Italiane: da Unicredit a Intesa San Paolo passando per Bnl, Ubi e Widiba, o disponibile, per le altre che adottano i circuiti Bancomat, come applicazione singola; consente di trasferire denaro ai contatti della propria rubrica telefonica che abbiano naturalmente attivo tale servizio e di pagare presso gli esercenti abilitati con il qr-code. Un modo rapido, sicuro e naturalmente tracciabile per regolare le transazioni tra pari e per saldare gli acquisti di beni e servizi, senza l'uso della carta, ma attraverso il proprio telefono.

mercoledì 14 ottobre 2020

Rimborso di abbonamenti a palestre e spettacoli


Gli ormai famosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (abbreviati in DPCM), che durante il periodo di chiusura totale delle attività economiche e sociali (cosiddetto lockdown), adottati con il fine di limitare la propagazione dell'epidemia causata dal Covid-19; oltre a limitare i viaggi e le vacanze, hanno imposto anche la sospensione delle attività sportive, l'accesso ai musei e ad altri luoghi di cultura nonché la messa in scena di spettacoli e concerti.
I Decreti Legge, emanati dal Governo per fronteggiare l'emergenza economica scatenata dalle misure di confinamento, hanno previsto forme d'indennizzo per chi fosse stato in possesso di abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi in genere e di titoli di accesso a musei, spettacoli e altri luoghi della cultura.
Il Decreto Rilancio (D.L.34/2020), convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 216 comma 4, disciplina lo schema di rimborso dei contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. La premessa, come ormai abbiamo imparato a conoscere dal caso dell'annullamento dei viaggi e dei pacchetti turistici, è la dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), dalla data di entrata in vigore dei DPCM che dichiaravano la chiusura totale delle attività economiche e sociali. Questa dichiarazione, implica che nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata dalla prestazione dovuta (la palestra), non potrà chiedere la controprestazione (il pagamento dell'abbonamento) al consumatore, ma dovrà restituire quella che abbia già ricevuto. La norma, prevede che gli abbonati possano presentare istanza di rimborso della quota di abbonamento non fruita nei periodi di sospensione dell'attività sportiva. Tale richiesta dovrà essere inoltrata al gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, ovvero entro il 18 agosto 2020. Da parte sua, il gestore dell'impianto sportivo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, potrà indennizzare il cliente, con l'emissione di un buono di pari valore, spendibile entro un anno dalla data di cessazione delle misure di confinamento.
Analogamente, per il rimborso dei titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, anche cinematografici e teatrali, biglietti d'ingresso a musei e agli altri luoghi della cultura; si è ricorsi all'impossibilità sopravvenuta della prestazione. Questa volta è il Decreto Cura Italia (18/2020) convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, che all'articolo 88 dispone le modalità di erogazione del rimborso degli spettacoli annullati. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto: ovvero entro il 17 aprile 2020, o dalla data di cancellazione dell'evento, presenteranno all'organizzatore dello spettacolo, apposita istanza di rimborso, a cui l'organizzatore potrà provvedere con l'emissione del solito voucher di pari valore, utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.
Ora i termini di presentazione delle due tipologie d'istanza di rimborso, sono evidentemente scaduti, tuttavia siamo a disposizione per tutelare gli interessi di quei consumatori, che avendo seguito, entro i termini, lo schema di rimborso, si siano visti negati dal venditore i loro diritti.
Per appuntamento telefona allo 039 8943448

mercoledì 7 ottobre 2020

Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici


Il decreto legge 18/2020, cosiddetto Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese. Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo 88-bis, concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio, soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento dell'epidemia.
L'articolo in questione, enuncia, al suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria, risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale acconto già versato.
Il consumatore comunicherà al prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30 giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.
Quelle appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che l'erogazione del voucher assolvesse completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese turistiche.
Il 13 maggio 2020, una raccomandazione della Commissione Europea sul tema dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti, come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione, infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori turistici.
I correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia, con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge 77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero l'erogazione del voucher senza che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori turistici nel frattempo falliti.