Il prossimo 31 dicembre 2016 sarà il
termine ultimo entro cui adeguare gli impianti termici delle nostre
case alle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo 102/2014, di recepimento della direttiva Europea 2012/27 UE
sull'efficienza energetica, così come modificato dalle successive
integrazioni introdotte dal D.L.vo 141 del luglio scorso necessario a
completare l'attuazione della normativa Europea e a risolvere la
procedura di infrazione avviata dalla Commissione continentale nei
confronti dell'Italia.
L'articolo legislativo di riferimento è
il numero 9 del D.L.vo 102/2014 dal titolo emblematico: “Misurazione
e fatturazione dei consumi energetici”, nello specifico al comma 5
(scusatemi l'eccessiva tecnicalità normativa, ma sono proprio queste
disposizioni ad agire pervasivamente nelle nostre azioni personali,
sociali e comunitarie ed è perciò indispensabile conoscerne almeno
l'origine) si disciplinano gli aspetti regolatori tesi a favorire il
contenimento dei consumi energetici registrati in ciascuna unità
immobiliare, attraverso la contabilizzazione degli stessi e la
suddivisione delle spese in base ai consumi effettivamente misurati.
Per raggiungere il proposito appena
descritto, il legislatore ha imposto l'installazione, a cura degli
esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in
corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento del
condominio alla rete di teleriscaldamento, e all'interno di ciascun
condominio, i proprietari dovranno installare singoli sotto contatori
per misurare l'effettivo consumo di calore di ogni appartamento.
Quest'ultima installazione sarà obbligatoria anche in quegli edifici
in cui il riscaldamento di ogni unità che lo compone, avvenga
tramite una fonte centralizzata. Nel caso in cui il montaggio di
sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o i costi d'installazione siano
sproporzionati rispetto ai vantaggi di risparmio energetico
ottenibili, sarà necessario installare sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore su ogni singolo corpo scaldante
(termosifone) presente all'interno di ciascuna unità immobiliare.
La norma disciplina anche la corretta
suddivisione delle spese per i consumi energetici, che devono essere
ripartiti tra tutti gli utenti finali in base alla norma tecnica UNI
10200 dove applicabile. Nel caso in cui non lo fosse, la ripartizione
potrebbe avvenire in base ai millesimi di proprietà di ciascun
utente finale, ai metri quadri o cubi di consistenza dell'immobile
normalizzati ai fabbisogni energetici medi dello stesso. Per la prima
stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi
suddetti, sarà concessa la ripartizione dei consumi per soli
millesimi di proprietà.
La mancata ottemperanza alle
disposizioni fin qui sommariamente illustrate, comporterà
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
2.500 euro, irrogata dalla Regione o da Enti da essa delegati.