Il periodo più desiderato dell'anno è
finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà
l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è
propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure
per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete
domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno
scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso
anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno
in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49%
dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive
on-line.
La regolazione
organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla
sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha
abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà
legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto
d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto
del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore
si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un
prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo
accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e
dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che
potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie
(alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico
alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi,
bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento
caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che
può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour
operator, e ancora via internet. Con la prenotazione,
l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista
l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La
prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso
l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del
cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo
di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale
inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni
economici per il consumatore.
Durante la
fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole
interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti
dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia
conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il
listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà
l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza
discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente
sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un
documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i
servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la
sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il
servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei
beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di
uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori,
contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore.
Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione,
la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di
cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i
beni custoditi.