Il Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi (FITD), l'Istituto che garantisce i correntisti delle banche
Italiane con patrimonio in giacenza sul proprio conto corrente fino a
100 mila euro, nel caso di fallimento dell'ente creditizio; è lo
strumento attraverso cui il Parlamento, con la legge 119/2016 (legge
di conversione del Decreto Legge governativo n.59 del 3 maggio 2016
recante: “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione” detto Decreto Banche), ha individuato quale gestore
del Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge di Stabilità 2016
(208/2015 art.1 c.855).
Originariamente previsto, dalla legge
di bilancio istitutiva, con una dotazione limitata a 100 milioni di
euro, ora, dopo la conversione del decreto legge, aumentata
illimitatamente fino a coprire le esigenze finanziarie connesse
all'erogazione delle prestazioni: ovvero fino alla copertura dei
volumi delle richieste di rimborso che giungeranno al Fondo stesso; è
alimentato dal patrimonio del Fondo Interbancario di Tutela dei
depositi, che ne gestisce (come detto) anche gli aspetti operativi e
amministrativi.
Il Fondo di Solidarietà è stato
istituito per attenuare le perdite finanziarie subite dai
risparmiatori che avevano comprato strumenti d'investimento emessi
dalle 4 banche risolte: Banca Marche, Etruria, CariFerrara e
CariChieti. Il risarcimento potrà arrivare fino all'80% del
patrimonio investito, al netto di costi e rendimenti. Per ottenerlo
sarà necessario avviare la procedura formalizzata dal Fondo
Interbancario, che si sostanzia nella compilazione dell'apposito
modulo predisposto e dall'invio come allegati, di alcuni documenti
comprovanti l'acquisto dei titoli finanziari oltre ad
un'autocertificazione in cui si dichiarino le condizioni patrimoniali
e/o di reddito. Già perché l'indennizzo è riservato ad investitori
che al 31 dicembre 2015 possedevano un patrimonio mobiliare inferiore
a 100 mila euro, o alternativamente al risparmiatore che abbia
dichiarato un reddito complessivo fino a 35 mila euro nell'anno
d'imposizione fiscale 2014. Tutti i dettagli sono nella sezione del sito dedicata a cui vi rimando, e per inoltrare l'istanza ci sarà
tempo fino al 3 febbraio 2017 (6 mesi decorrenti dal 3 luglio 2016: giorno di entrata in vigore della legge), pena decadenza del diritto.
Il fondo liquiderà l'indennizzo nel termine di 60 giorni dalla
presentazione della richiesta.
Resta sempre valida, in alternativa a
questa, la via giudiziaria canonica, anche se le lungaggini ed
i costi legali potrebbero scoraggiarne il suo imbocco.
Siamo disponibili per tutta
l'assistenza del caso, per fissare un appuntamento: tel.039 8943448.