Cari associati, il consiglio direttivo di questa Federazione Provinciale della Confconsumatori, riunitosi nella giornata del 19 maggio 2016, ha deliberato l'aumento della quota associativa annuale: dagli attuali euro 30 ad euro 40. L'aumento sarà efficace dal prossimo I giugno 2016 ed è determinato dall'esigenza di raggiungere una certa uniformità territoriale (auspicabilmente almeno a livello regionale) espresso nell'assise Regionale Lombarda. I servizi a cui i soci avranno diritto, resteranno immutati e consisteranno in una prima consulenza per tutte le questioni e/o controversie di natura consumeristica che dovessero coinvolgervi nell'intero anno solare di validità dell'iscrizione, nonché in una prima lettera di reclamo che dovesse occorrere. Nelle controversie energetiche e telefoniche l'assistenza è compresa fino al completamento del tentativo di conciliazione laddove richiesto obbligatoriamente. Successivamente si potrà beneficiare dell'assistenza del legale dell'Associazione, previa definizione degli onorari direttamente con lo stesso. RingraziandoVi per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni eventualità, Vi saluto cordialmente.
Raul Goffo
Presidente Provinciale.
Prossimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448
lunedì 30 maggio 2016
mercoledì 25 maggio 2016
Il grano: duro e tenero
Il nome scientifico del grano è
Triticum, un genere che
raggruppa più di venti specie diverse di piante e che si inserisce
nella famiglia delle Poaceae, più
nota forse come famiglia delle Graminacee. È un cerale di antica
coltura, si ritiene infatti che la sua coltivazione, localizzata
principalmente nella Mezzaluna Fertile (la regione della Mesopotamia:
comprendente le valli in cui scorrono i quattro grandi fiumi: Nilo;
Giordano; Tigri ed Eufrate), abbia dato inizio alla prima nazione
dell'antichità: i Sumeri più di 5.000 anni prima della nascita di
Cristo. La produzione mondiale di grano supera le 700 milioni di
tonnellate l'anno ed il maggiore produttore è la Cina, seguito da
India, Stati Uniti, Russia e Francia. L'Italia coltiva e raccoglie
circa 8 milioni di tonnellate di frumento, principalmente concentrate
nella provincia di Foggia, nota anche come Granaio d'Italia. Le
varietà più diffuse e coltivate nel nostro Paese, sono il Triticum
durum (grano duro) e
Triticum aestivum (grano
tenero). Il principale criterio di distinzione è la facilità di
macinazione dei cariossidi (i chicchi ndr),
che è naturalmente più facile per la varietà tenera, da cui si
ricava la farina con cui fare il pane, la pizza ed altre deliziose
specialità dolciarie da forno, mentre dalla macinazione della
qualità dura si ottiene la semola che è invece l'ingrediente base
della pasta.
Vi
propongo la ricetta degli Spaghetti
alla Carbonara (mi
scuseranno i vegetariani)
come
li preparo io, le quantità saranno volutamente trascurate perché si
dovranno proporzionare al numero di commensali invitati.
Inizio dalla pasta: scelgo il nuovo formato di spaghetti quadri, bhè
trascuro ovviamente la parte dedicata alla cottura (acqua calda
portata ad ebollizione; manciata di sale grosso e giù gli spaghetti
come fossero un mazzo di shangai), fase in cui si ha però il tempo di preparare il condimento: nella padella faccio soffriggere lo
scalogno tritato, aggiungo la pancetta affumicata tagliata a cubetti,
stempero con acqua di cottura, spolvero con peperoncino Calabrese e
lascio cuocere a fuoco lento fino all'asciugatura del fondo. Nel
frattempo sbatto le uova a cui aggiungo copiose quantità di pecorino
romano (rigorosamente Dop) grattugiato. Scolo gli spaghetti, li tuffo
nella padella con la pancetta, aggiungo le uova sbattute con il
formaggio, salto qualche secondo sul fuoco et
voilà
il piatto è servito.
Scusate la digressione miei cari lettori, ma cosa c'è di meglio
di un'applicazione pratica per capire l'importanza ed il ruolo fondamentale svolto dal grano e dai
cereali in genere, nella nostra alimentazione e nella nostra vita.
[puoi proporre
originali ricette nei commenti – grazie per la collaborazione]
mercoledì 18 maggio 2016
Canone Rai nella bolletta elettrica, aggiornamento definitivo
In quest'ultimo post della serie
Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove
variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte
le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di
riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la
procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la
n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la
compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge
n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione,
dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima
modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100
€ da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la
detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la
fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del
canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale
ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà
dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da
gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche
utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la
tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di
tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate
(70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta
utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della
legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello
Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia
attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge,
da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio
2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva
per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere
consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere
interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di
criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di
tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione
del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico,
alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio
televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al
Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva
successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole)
dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016,
ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla
pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico
articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016
-n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria
delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché
si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica
residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò
l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del
direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il
modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio.
Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo
per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è
quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale
digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer,
smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di
sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande
vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e
per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.
mercoledì 11 maggio 2016
Il decreto banche e le misure a favore dei risparmiatori
Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore
il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia,
contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive
e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in
liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post
ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento
normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si
dettano le misure a favore degli investitori in banche in
liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro
banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria;
CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più
di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro
risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro
volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto
legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si
rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli
strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli
investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del
2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà
(gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei
depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari
subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del
provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti
beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a
parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica,
l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli
strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro
la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione
delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al
fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare
vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra
almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è
quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100
mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato
dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere
inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario
sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle
obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per
l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra
il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato
di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata
finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento
di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile,
determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo
dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i
documenti comprovanti la compravendita finanziaria e
un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere
verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa
procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto
Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale
del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni
di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora
alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di
prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto
l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella
procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.
mercoledì 4 maggio 2016
La fiducia dei consumatori (aprile 2016)
Il 27 aprile scorso l'Istat (l'Istituto Nazionale di Statistica)
ha diffuso (come avviene ogni mese dal 1982) i dati mensili (riferiti
ad Aprile 2016) del clima di fiducia espresso da consumatori e
imprese. L'indice per i consumatori nel mese di aprile diminuisce
leggermente rispetto al valore registrato nel mese precedente:
passando a 114,2 da 114,9 del mese di marzo, la base 100 è
coincidente con gennaio 2010. Il dato viene determinato secondo una
precisa nota metodologica armonizzata a livello Europeo, che prevede
la raccolta, nei primi 12 giorni del mese di riferimento, dei
risultati delle interviste telefoniche effettuate con il metodo Cati
(ovvero con l'assistenza del computer durante l'intervista), rivolte
a circa 2000 persone selezionate tra gli abbonati iscritti
nell'elenco telefonico. I consumatori così individuati sono chiamati
a rispondere a nove principali domande, su cui esprimono giudizi e
attese. In particolare valutano soggettivamente la situazione
economica dell'Italia, le attese sulla disoccupazione, la situazione
economica della Famiglia, le opportunità attuali e future di
risparmio, la propensione all'acquisto di beni durevoli ed esprimono
giudizi sul proprio bilancio familiare. L'aggregazione delle
risposte, permette l'elaborazione di sottoindici che concorrono
insieme alla determinazione del clima di fiducia complessivo. Nel
dettaglio possiamo osservare che il clima economico attuale, ovvero
il giudizio espresso sullo stato dell'economia Nazionale, è in
continua flessione da inizio anno: siamo scesi a 140,5 da 142,7 di
marzo, e da 152,4 di gennaio 2016. Anche lo stato del clima
personale: il termometro che misura i giudizi e le attese sulla
propria situazione economica, volge al depresso: il dato è di poco
superiore (104,8) a quello registrato a dicembre 2015 (104,5), ma in
discesa dal picco di gennaio, quando era a 107,6: allora i
consumatori avevano una visione decisamente più ottimistica della
loro condizione patrimoniale. La fiducia riposta nel futuro è
anch'essa in calo, il suo valore è 120,2, mentre a gennaio si
attestava su un più fiducioso 127,1. In generale possiamo però
consolarci se pensiamo che il peggio sembri essere passato: le serie
storiche dell'indice, evidenziano infatti un valore stagnante su
quota 80, mantenuto per un intero anno: dall'inizio del secondo
trimestre 2012 alla fine del primo trimestre 2013, quando forse
l'instabilità politica (ricordate? Terminava il sostegno
parlamentare al Governo Monti e ci si preparava ad affrontare le
nuove elezioni politiche) aveva minato l'intero clima di fiducia
riposto dai consumatori nel sistema economico Nazionale.
mercoledì 27 aprile 2016
Il Riso e le sue varietà
![]() |
| Risaia Vercellese Tenuta Colombara |
Il nome scientifico della pianta di
riso è Oryza Sativa
ed è classificata nella famiglia delle Gramineae o Graminacee. Viene
coltivata nei cinque continenti e non può fare a meno dell'acqua in
cui la piantina cresce dalla primavera alla fine dell'estate,
compiendo un ciclo vegetativo che può durare tra i 150 e 180 giorni.
Le fasi della coltivazione sono sostanzialmente quattro: la
preparazione del terreno; la sommersione degli appezzamenti e semina;
l'eliminazione delle erbe infestanti e la mietitura. In Italia viene
coltivata principalmente in Piemonte e Lombardia: nel cosiddetto
triangolo d'oro delle province di Vercelli Novara e Pavia, anche in
Veneto (nel Veronese e nel Vicentino), in Sardegna nella valle del
Tirso e in Calabria nella Piana di Sibari. Nel 2014 la produzione di
risone greggio si è attestata a 1,415 milioni di tonnellate, da cui
si sono prodotte 870 mila tonnellate di riso trasformato e vendibile.
Il nostro paese si piazza al ventisettesimo posto nella classifica
mondiale dei maggiori produttori di riso guidata da Cina, India,
Indonesia e dagli altri paesi Asiatici in cui si ritiene abbia avuto
origine, più di settemila anni fa, il consumo e la coltivazione del
prezioso cereale.
Il riso è classificato merceologicamente in quattro varietà in base
alla lunghezza e grossezza del chicco, al suo aspetto a alla sua
reazione durante la cottura: i chicchi dei risi comuni hanno una lunghezza inferiore a
5,4 mm; i semifini misurano tra 5,4 e 6,4 mm; mentre i fini e
superfini si estendono oltre i 6,4 mm, esistono inoltre talune
varietà Orientali che possono avere un aspetto aghiforme e
raggiungere lunghezze anche maggiori.
Un'altra classificazione più strettamente collegata alle proprietà
nutrizionali, alla preparazione alimentare e al consumo oltre che
alla zona di produzione, prevede le denominazioni: Carnaroli
(considerato tra i migliori risi italiani secondo rinomati
ristoratori); Arborio; Roma; Baldo; Ribe ecc... Sono riconosciute
nell'Unione Europea due specialità Italiane di riso ad Indicazione
Geografica Protetta (IGP): Il riso Nano Vialone Veronese
(riconosciuto e tutelato dal 1996) e quello del Delta del Po (dal
2009); mentre il Riso di Baraggia Biellese e Vercellese è
considerata una Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Infine l'Ente Nazionale Risi promuove il marchio Riso Italiano con lo
scopo di garantire l'origine, la natura e la qualità del riso
commercializzato dagli operatori italiani.
Ora che abbiamo
queste spicciole nozioni di base possiamo con maggiore consapevolezza
sperimentare la preparazione di nuove e succulente ricette a base di
riso.
mercoledì 20 aprile 2016
Il rimborso del sinistro stradale tramite Consap
L'articolo 189 del Nuovo Codice della
Strada (nuovo si fa per dire perché il D.L.vo 285 è del 30 aprile
1992 e tra pochi giorni; infatti taglierà il traguardo delle 24
primavere), disciplina il comportamento a cui si deve strettamente
attenere l'utente della strada in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento. Per semplificare la trattazione
della fattispecie e per rimanere nel tema oggetto di questo post,
ci limiteremo a considerare i casi di sinistro in cui siano
rilevabili danni alle sole cose: danneggiamenti ad oggetti
trasportati sul veicolo e danni al veicolo stesso, causati
dall'incauta condotta di guida del conducente. Il primo comportamento
da adottare (come sancito dal Codice della Strada), nel caso di
sinistri “lievi”, è evitare intralcio alla circolazione, il
secondo obbliga in ogni caso i conducenti a fornire le proprie
generalità, nonché le altre informazioni utili ai fini risarcitori,
alle persone danneggiate, o se queste non siano presenti comunicare
loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati […].
Generalmente il cosiddetto scambio dati
avviene mediante la compilazione del C.A.I (il modulo di
constatazione amichevole), che se sottoscritto congiuntamente dalle
parti, ha un duplice vantaggio: assolvere l'obbligo legislativo
sopra richiamato e dimezzare i tempi per il risarcimento dei danni. È
sempre il Codice della Strada (art.193) a prevedere l'obbligo
dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi per tutti i
veicoli a motore posti in circolazione sulla strada e dal I febbraio
2007, nel caso d'incidente in cui ci siano danni alle sole cose e/o
lesioni non gravi (quelle cioè che producono sulla persona un grado
di invalidità permanete inferiore al 9%), è in vigore la procedura
di risarcimento diretto: ossia nel caso in cui siano coinvolti solo
due veicoli il risarcimento dei danni subiti sarà richiesto alla
propria compagnia assicuratrice.
Il regolamento per l'indennizzo diretto
prevede che entro il termine di 60 giorni, l'assicuratore formuli
un'offerta risarcitoria (90 giorni nel caso di danni alle persone),
30 se la denuncia di sinistro viene comunicata con il modulo C.A.I.
La responsabilità in caso di sinistro stradale determina spesso un
incremento della classe di merito presso il proprio assicuratore, con
il conseguente aumento del premio annuale di polizza.
In alcuni casi, in cui per esempio
l'ammontare del danno causato sia inferiore all'aumento del costo
preventivato del premio assicurativo, potrebbe convenire procedere
direttamente al rimborso del sinistro. La procedura da seguire è
gestita da Consap (la concessionaria servizi assicurativi pubblici
partecipata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze),
che tra i suoi servizi assicurativi prevede proprio il rimborso del
sinistro. I sinistri riscattabili sono quelli avvenuti dopo il I
febbraio 2007 (dall'entrata in vigore del risarcimento diretto)
avvenuti tra due veicoli con danno alle sole cose o persone (lesioni
non gravi). Le modalità da seguire sono ben illustrate sul sito
internet della Società e prevede l'attivazione dell'iter attraverso
diversi canali: quello on-line garantirebbe l'evasione della
richiesta in tempi rapidissimi (2 giorni lavorativi).
La compilazione della richiesta prevede la comunicazione di alcuni
dati relativi al sinistro: la data in cui è avvenuto; le targhe dei
due veicoli coinvolti; le compagnie assicurative del responsabile e
del danneggiato oltre i dati anagrafici del contraente la polizza del
veicolo responsabile. Consap risponderà al richiedente con una
comunicazione indicante l'importo della somma rimborsata al
danneggiato e le modalità di pagamento della stessa tramite bonifico
bancario. A saldo avvenuto, la Concessionaria rilascerà inoltre al
richiedente l'attestato di avvenuta compensazione, che gli permetterà
di negoziare la classificazione del contratto presso il proprio
assicuratore.
mercoledì 13 aprile 2016
Bonus Mobili e Grandi Elettrodomestici: cos'è e quando usarlo
La detrazione fiscale per l'acquisto di
Mobili e di Grandi Elettrodomestici, riservata ai contribuenti che
già fruiscono dello sconto d'imposta collegato alle spese sostenute
per interventi di recupero e/o di riqualificazione energetica degli
edifici, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Leggen.63 del 4 giugno 2013, convertito con modificazioni nella legge 90 del 3 agosto 2013. Il provvedimento ha avuto la finalità di recepire
la Direttiva Europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica
nell'edilizia.
Per definire le procedure d'infrazione
avviate dalla Commissione Europea ai danni dell'Italia, il Governo di
allora ha scelto di incentivare, con lo strumento degli sgravi
fiscali, l'efficientamento energetico dell'intero patrimonio edilizio
Nazionale, aumentando la base imponibile (da 48 mila euro a 96 mila)
e l'aliquota di detrazione (dal 36% al 50%), le misure incentivanti
già previste nel testo unico delle imposte sui redditi
(D.P.R.917/1986 art.16-bis). Sono detraibili con i nuovi valori le
spese edilizie sostenute dal 26 giugno 2012 e fino, termine prorogato
dall'ultima legge di stabilità (208/2015 art.1 comma 74), al 31 dicembre 2016.
Il contribuente che abbia così
ottenuto lo sconto fiscale per gli interventi edili operati sul suo
immobile, potrà beneficiare, anche per quest'anno, della detrazione
sull'imposta lorda per l'equivalente di spesa (fino ad un massimo di
10.000 euro) sostenuta e finalizzata all'acquisto di mobili e di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ e A per i
forni, che comporranno l'arredo dell'immobile oggetto della
ristrutturazione, spesa detraibile al 50% e ripartita su dieci quote annuali equivalenti .
In più, sempre la legge finanziaria, estende il bonus mobili alle
giovani coppie in cui uno dei due componenti sia minore di 35 anni,
che abbiano acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale, e che sostengano la spesa per l'arredo della casa stessa
dal I gennaio al 31 dicembre 2016, in questo caso la somma massima da portare in detrazione
sarà di 16 mila euro, rimborsabile al 50% sullo stesso intervallo temporale decennale. La circolare 7/E dell'Agenzia delle Entrate (del 31 marzo 2016), a cui vi rimando per
gli opportuni approfondimenti del caso, specifica nel dettaglio gli
adempimenti da eseguire e i soggetti beneficiari del bonus.
mercoledì 6 aprile 2016
In calo le tariffe energetiche per il secondo trimestre dell'anno
L'aggiornamento delle tariffe di
elettricità e gas che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e
il sistema idrico (AEEGSI) svolge trimestralmente, prevede una
diminuzione dei costi di approvvigionamento energetico per il secondo
trimestre dell'anno (I aprile – 30 giugno 2016), a vantaggio dei
consumatori energivori appartenenti al mercato di maggior tutela. Nel
dettaglio un Kilo Watt ora (KWh) di energia elettrica costerà
complessivamente 17,91 centesimi di euro (0,1791 €/KWh), mentre per
un metro cubo (m3) di gas naturale (metano) pagheremo
69,38 centesimi (0,6938 €/m3). Il nuovo costo tariffario
determinerà un risparmio per la famiglia tipo (quella che consuma in
media, annualmente, 2.700 KWh di elettricità e 1.400 m3
di gas), proiettato sull'intero anno scorrevole (I luglio 2015 – 30
giugno 2016), di 8 euro per l'elettricità (la spesa sarà di 502 €
in decremento dell'1,6% sull'anno scorrevole precedente: I luglio
2014 – 30 giugno 2015) e di 59 € per il gas (1.076 € con una
diminuzione del 5,2% sull'anno trascorso). La diminuzione tariffaria
complessiva è dominata dal calo del prezzo della componente materia
prima, che complice la congiuntura economica internazionale, è
favorita nel suo acquisto dal basso costo registrato sui mercati
borsistici di riferimento. Componente energetica che incide nel suo
complesso per il 42,24 % (comprendendo il prezzo dell'energia
negoziato sul mercato, quello per il dispacciamento, la
commercializzazione e la perequazione) nella determinazione totale
del costo del KWh, il restante 57,76% è suddiviso tra le imposte
(Iva e accise) che incidono per il 13,60% (0,0243 €/KWh), la spesa
per il trasporto dell'energia e la gestione del contatore pari al
18,42% - 0,0300 €/KWh e la spesa per gli oneri di sistema pari a
0,0461 €/KWh: il 25,74% del totale.
Tra gli oneri di sistema, ovvero circa
quel quarto di torta con cui potremmo rappresentare l'intero costo
del KWh, si annoverano 6 componenti che si spartiscono, in
proporzioni variabili, lo spicchio appena definito. La parte del
leone è interpretata dalla componente A3, che remunera gli incentivi
alle fonti rinnovabili e assimilate e che si mangia l'85,77% pari a
0,0395 €/KWh, dell'intera spesa per gli oneri di sistema. Tradotto:
la famiglia tipo, che consuma 2.700 KWh all'anno, contribuisce al
finanziamento del Conto Energia (il sistema di remunerazione per
l'energia elettrica prodotta dalle fonti eco-friendly),
con 106,76 €/anno, che moltiplicato per le 36 milioni di utenze
domestiche attive nel nostro Paese, permette al Governo di
raggranellare per difetto l'astronomica somma annuale di circa 4
miliardi, con cui finanziare ed incentivare la produzione di energia
elettrica verde. La componente A2 e MTC si mangiano il 6,39% della
fetta e comprendono oneri per la messa in sicurezza del nucleare e
compensazioni territoriali, comprensivi di 135 mln/anno destinati al
bilancio dello stato. Con il 5,27% la componente UC7 finanzia la
promozione dell'efficienza energetica, la A4 (che incide per l'1,30%)
sostiene i regimi tariffari speciali per la società Rete Ferroviaria
Italiana, la UC4 con lo 0,69% finanzia le compensazioni per le
imprese elettriche minori, la A5 (0,43%) sostiene la ricerca di
sistema, la As (0,15%) per il bonus elettrico (contributo di
solidarietà per le famiglie a basso reddito con difficoltà
economiche) e la componente Ae ora azzerata ,che pagava le
agevolazioni per le imprese manifatturiere a forte consumo di energia
elettrica.
Sul fronte del gas naturale
invece la spesa per la materia prima rappresenta il 37,77% del costo
del m3,
mentre qui sono le imposte, con il 40,13%, a rappresentare la fetta
più grande della torta. Gli oneri di sistema incidono per 2,89%
sull'intera tariffa e la spesa per il trasporto dell'idrocarburo e la
gestione del contatore assorbono il 19,21% del prezzo al m3.
mercoledì 30 marzo 2016
Canone Rai: istruzioni e modello per la dichiarazione sostitutiva
Il provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, è finalmente arrivato.
Pubblicato il 24 marzo 2016 sul sito dell'Agenzia Governativa,
definisce le modalità e i termini di presentazione della
dichiarazione sostitutiva di non detenzione di alcun apparecchio Tv
per uso privato. Gli intestatari di forniture elettriche che non
possiedano alcun televisore, dovranno compilare e spedire all'Agenzia
delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello Abbonamenti TV –
Casella Postale 22 – 10121 Torino, entro il prossimo 30 aprile (se
spedito con plico raccomandato o 10 maggio se inoltrato
telematicamente), l'apposito modulo predisposto e disponibile sui
siti dell'Agenzia delle Entrate, della Rai e del Ministero
dell'Economia e delle Finanze. Eviteranno così l'addebito
dell'abbonamento alla televisione nelle bollette elettriche, che dal
prossimo Luglio (sulle quali, eccezionalmente per quest'anno, saranno
concentrate tutte e 7 le rate fin'allora scadute per complessivi 70
euro), vedranno il debutto della nuova modalità di riscossione del
canone Rai.
Il modulo si compone di 3 pagine: nella prima c'è l'informativa
sul trattamento dei dati personali; la seconda è dedicata ai dati
generali del dichiarante e nella terza si trovano il quadro A per la
dichiarazione sostitutiva di non detenzione, in cui il titolare di
utenza elettrica dichiara che in nessuna delle abitazioni in cui è
attivo un contratto elettrico a lui intestato, è detenuto un
apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia
anagrafica, oppure che non esista altro apparecchio oltre a quello
per cui si è già presentata (al 31 dicembre 2015) denuncia di
cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento. Nel
quadro B invece si dichiara che il canone di abbonamento alla
televisione per uso privato non deve essere addebitato su alcuna
delle utenze elettriche intestate al dichiarante perché viene già
corrisposto sulle bollette elettriche di un altro componente della
stessa famiglia anagrafica. Per ulteriori informazioni o per
assistenza nella compilazione del modello, non esitare a contattarci
039 8943448.
mercoledì 23 marzo 2016
Il fondo di solidarietà per le vittime del Salva Banche
Entro la fine del corrente mese di
marzo, il Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con
quello della Giustizia, dovrà emanare uno o più decreti con cui
definire le modalità di gestione del Fondo di Solidarietà,
istituito con la legge di stabilità 2016 al comma 855 dell'unico
articolo che la compone. Questo fondo solidale, gestito e alimentato
dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, sino a un massimo di
100 milioni di euro, erogherà prestazioni economiche in favore di
investitori che al 22 novembre 2015 (data di entrata in vigore del
cosiddetto Salva Banche D.L.183/2015 – abrogato e poi confluito
nella legge di Stabilità), detenevano strumenti finanziari
subordinati emessi dalle quattro banche risolte: Banca delle Marche
S.p.a; Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Cooperativa; Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a e Cassa di Risparmio
della provincia di Chieti S.p.a. Tali decreti disciplineranno
inoltre: le condizioni di accesso al fondo (riservato ai
risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, agricoli o
coltivatori diretti); i criteri di quantificazione delle prestazioni
determinate in importi corrispondenti alla perdita subita; le
procedure da esperire per ottenere la prestazione, che possono essere
in tutto o in parte anche di natura arbitrale e ulteriori
disposizioni per l'attuazione operativa del fondo di solidarietà.
Nel caso in cui il risparmiatore danneggiato decida di adire la
procedura arbitrale, l'erogazione della somma perduta
nell'investimento, sarà subordinata all'accertamento della
responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli
obblighi di informazione, diligenza correttezza e trasparenza (previsti dal D.L.vo 58/1998 -Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria-) nell'erogazione del servizio
finanziario prestato. Sarà il Presidente del Consiglio (Matteo
Renzi) su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze (Pier
Carlo Padoan) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e
sentite le competenti Commissioni parlamentari, a nominare, con
apposito decreto, gli arbitri o a definire i loro criteri di nomina,
che saranno scelti tra persone di comprovata imparzialità,
indipendenza, professionalità e onorabilità. Nello stesso
provvedimento saranno disciplinate anche le modalità di
funzionamento del collegio arbitrale e il supporto organizzativo
funzionale all'istituto che potrà svolgersi presso organismi
arbitrali già esistenti, i cui costi operativi sarebbero coperti dal
Fondo di Solidarietà. Resta salvo il diritto al risarcimento del
danno seguendo le canoniche vie giudiziarie, ma considerando i tempi
biblici con cui la nostra giustizia civile redime le controversie, vale forse la pena tentare lo strumento di risoluzione alternativa:
la Camera Arbitrale.
mercoledì 16 marzo 2016
Le sanzioni Antitrust e i progetti per i consumatori
La legge finanziaria del 2001 (legge
388/2000), all'articolo 148 prevede che: le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità Garante della
concorrenza e il mercato (detta anche Antitrust), siano destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori […]. Il Ministero del
Tesoro, con apposito decreto, destina tali proventi ad un fondo
costituito nello stato previsionale di spesa del Ministero dello
Sviluppo Economico (MSE), per essere destinati appunto ad iniziative
a favore dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto
Ministeriale, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari (di fatto le commissioni decima: Attività produttive,
commercio e turismo, di Camera e Senato).
Il Decreto Ministeriale del 6 agosto2015 individua l'ammontare dei fondi da destinarsi a tali iniziative (25
milioni di €), e le aree di azione su cui ripartirli. 3 mln vengono
destinati alla Direzione generale per il Mercato, la Concorrenza, il
Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica (DGMCCVNT) per
svolgere attività di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei
consumatori e sicurezza dei prodotti. La Direzione stipulerà
convenzioni con UnionCamere, Agenzia dei Monopoli e delle dogane,
Istituto Superiore di Sanità e altri enti pubblici, per la
realizzazione degli interventi previsti. 4 mln finanzieranno
l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori
riconosciuti dalla legislazione nazionale ed Europea in materia di
ADR (Alternative Dispute Resolution), ODR
(On-line Dispute Resolution) e
rete ECC-NET (organismi di risoluzione delle controversie
transfrontaliere), in questo caso la Direzione Generale agirà in
collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli
Utenti (CNCU). I fondi per le associazioni di consumatori iscritte
nell'elenco del Ministero, per la copertura economica delle
iniziative dirette a garantire l'assistenza ai consumatori
nell'esercizio dei loro diritti, ammonteranno a 4,5 mln di €. Alle
Regioni saranno assegnati 10 mln di € ed infine 3,5 milioni di euro
verranno usati per restituire ai beneficiari le somme versate per le
cosiddette polizze dormienti.
Il direttore generale
Gianfrancesco Vecchio, il 30 settembre 2015 ha decretato le regole e le modalità di ottenimento dei finanziamenti e di
presentazione dei progetti che le Associazioni dei Consumatori
proporranno in tema di facilitazione dell'esercizio dei diritti dei
consumatori e la divulgazione della conoscenza degli strumenti di
tutela previsti dal Codice del Consumo (D.L.vo 206/2005), in accordo
con le linee guida del Decreto Ministeriale. La Commissione di
valutazione ha già attribuito un punteggio ad ogni iniziativa e
stilato la relativa graduatoria di merito di ciascun progetto, non ci resta altro da fare che avviare
le attività promesse.
mercoledì 9 marzo 2016
Direttiva Mutui: la battaglia parlamentare
La settimana scorsa (mercoledì 2 marzo
2016) nel palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati,
alcuni onorevoli del Movimento 5 Stelle, hanno manifestato
pubblicamente contro lo schema di Decreto Legislativo proposto dal
Governo, con cui si recepisce nel nostro ordinamento i contenuti
della direttiva Europea 2014/17/UE sul credito ipotecario (Mortgage
Credit Directive – MCD). La
protesta si è consumata nei corridoi del palazzo: impedendo
l'accesso alla sala riunioni dei componenti della Commissione
Finanze ed in aula: nel semiciclo legislativo: determinando
l'espulsione dei dissidenti dall'attività dell'assemblea. L'oggetto
del dissenso sarebbe principalmente l'articolo 120-quinquesdecies
di nuova introduzione nel Testo
Unico Bancario (D.L.vo 385/1993), già perché la direttiva sui mutui
verrebbe adottata nel nostro Paese con l'introduzione di 14 nuovi
articoli (dal 120-quinques al
120-noviesdecies) nel
TUB. L'articolo incriminato, su cui è montata la polemica, dà
attuazione all'articolo 28 della MCD, che disciplina i casi in cui il
consumatore sia in ritardo nei pagamenti delle rate di rimborso del
credito e si proceda così all'avvio delle procedure esecutive. In
particolare le parti del contratto possono convenire, al momento
della stipula del contratto di credito o successivamente, che in caso
di inadempimento del consumatore, i proventi della vendita del bene
immobile oggetto di garanzia reale, estinguano il debito, fermo
restando il diritto del consumatore all'eccedenza eventualmente
risultante. Mentre in assenza di questa clausola dall'accordo, nel
caso i ricavi della vendita siano insufficienti alla copertura del
debito residuo, sarà il debitore obbligato al pagamento dopo 6 mesi
dalla conclusione dell'intera procedura esecutiva. Il valore
dell'immobile verrebbe stimato da un perito scelto di comune accordo
tra le parti dopo la conclamazione dello stato d'insolvenza del
consumatore. I “Grillini” sostengono che questo comma: ovvero la
possibilità di introdurre nel contratto la clausola di estinzione
del debito con la vendita della casa, faciliti le banche nell'azione
di esproprio dell'immobile in caso di inadempienza del debitore, che
potrebbero procedere alla vendita del bene senza attivare il
lunghissimo iter giudiziario. Inoltre lo stato di inadempienza si
manifesterebbe dopo il mancato pagamento di 7 rate ora corrette a 18
dopo le proteste Parlamentari.
In
realtà il provvedimento normativo (atto 256 del Governo i cui
contenuti sono sintetizzati nell'ottimo dossier del servizio studi
parlamentari) contiene tante altre disposizioni che dovrebbero
favorire il flusso informativo e la tutela dei consumatori
introducendo maggiore trasparenza nei contratti di mutuo per
l'acquisto della casa, d'altronde la finalità della Direttiva
sarebbe proprio quella di garantirci un elevato livello di
protezione.
Ora la parola passa al Senato i
cui organi consultivi dovranno esprimere un parere sull'atto
normativo prima dell'approvazione definitiva fissata per il 21 marzo
2016.
mercoledì 2 marzo 2016
Cure odontoiatriche: da Vitaldent all'inchiesta Smile
Il Servizio Sanitario Nazionale
garantisce l'assistenza odontoiatrica ai bambini e ragazzi fino a 14
anni di età, alle persone con particolare vulnerabilità sanitaria e
sociale e a tutti i cittadini per il trattamento delle urgenze. Per
accedere alla prestazione è necessaria la prescrizione del medico di
famiglia […]. Così recita il sito web del Ministero della Salute,
ma in realtà quanti di noi, in caso di interventi di cura al cavo
orale, ricorrono alle strutture pubbliche? Già nel 2001 un'inchiesta
giornalistica del programma Report,
evidenziava che meno del 7% dei pazienti con problemi dentali e di
questo solo l'1%, riuscisse a portare a termine l'intero ciclo di
cure in una struttura pubblica, il servizio odontoiatrico pubblico
presenta gravi inefficienze. La realtà è che la maggior parte di
noi, quando si tratta di cure dentali, vuoi per abitudine, per
convenienza, comodità, cultura o altro, preferisce scegliere tra i
numerosissimi professionisti privati che offrono le loro prestazioni
sul libero mercato. Tali scelte determinano però ingenti costi
economico-sociali: le tariffe dei servizi odontoiatrici privati
possono superare di 5 volte quelle pubbliche Nazionali, ed il rischio
d'incappare in medici dentisti improvvisati o dal codice etico assai
discutibile è sempre più elevato.
I due casi spunto del titolo, sono due
facce della stessa deteriorata medaglia: nel primo: in Vitaldent
emergono tutte le storture e le pieghe inaspettate che può assumere
l'attività odontoiatrica in un settore privato privo di regole e
controlli; mentre il secondo mostra l'indeclinabile stile italico
votato alla corruzione ed al malaffare nella gestione dei beni e dei
servizi pubblici.
Vitaldent:
la catena di cliniche dentali più diffusa in Spagna (se ne contano
350) ed anche in Italia (100), è balzata agli onori delle cronache
per l'arresto del suo fondatore: l'uruguaiano Colman Meno Ernesto,
avvenuto il 16 febbraio 2016 in terra Iberica con l'accusa di
riciclaggio e distrazione di capitale sociale. Il modello societario
adottato anche in Italia, per l'esercizio della professione
odontoiatrica, prevede la creazione di specifiche società a
responsabilità limitata, con esiguo capitale sociale versato:
nell'ordine delle decine di migliaia di euro, che hanno lo scopo di
organizzare (affittando i locali, l'attrezzatura, assumendo il
personale amministrativo paramedico e medico ecc...) la tipica
attività di uno studio dentistico. Queste società si affiliano
mediante appositi accordi in franchising
alla
capogruppo Vitaldent e sono autorizzate ad operare sotto il noto
marchio. I guai cominciano quando la società cessa l'attività
odontoiatrica ed i pazienti che avevano già pagato in anticipo tutte
le cure/prestazioni dentali (in contanti o con l'accensione di
finanziamenti) si trovano con i lavori parzialmente o malamente
eseguiti. Cliniche di tal genere fioriscono sempre più numerose
nelle nostre città.
Smile
l'inchiesta:
qui il già vituperato sistema odontoiatrico pubblico subisce un
ulteriore declassamento qualitativo, per dirottare i pazienti verso
il sistema privato: liste d'attesa artatamente allungate e
prestazioni di infima qualità, hanno assestato il colpo di grazia ai
servizi odontoiatrici fornite dalle aziende ospedaliere Brianzole.
Artefice del marchingegno l'imprenditrice Monzese Paola Canegrati,
che grazie ad attività illecite di corruzione e concussione ai danni
del consigliere regionale Lombardo Fabio Rizzi (autore dell'attuale
riforma sanitaria Lombarda), riusciva a vincere, con le proprie
aziende, le gare di appalto per l'affidamento del servizio
odontoiatrico ospedaliero.
I
tempi sembrano maturi per illuminare pienamente il settore
odontoiatrico Nazionale e riformarlo con criteri etici, efficienti ed economici.
mercoledì 17 febbraio 2016
Servizi di pagamento: bonifici; carte e Rid
La direttiva Europea 2007/64 Ce sui servizi di pagamento, nota
anche con l'acronimo PSD (Payment Services Directive), ha
la finalità di armonizzare in tutti i paesi dell'Unione Europea
regole e diritti disciplinanti i rapporti commerciali tra utenti e
prestatori di servizi. Nel nostro ordinamento la sua attuazione è
avvenuta con il Decreto Legislativo 11/2010, che ha introdotto
importanti novità nel panorama bancario finanziario:
dall'identificazione del conto corrente mediante il codice IBAN (un
codice alfanumerico di 27 cifre) che permette l'individuazione
internazionale di uno specifico conto di pagamento e per
semplificare: date di accredito e di valuta certe per le operazioni
di trasferimento fondi (bonifici), alle maggiori tutele nell'utilizzo
di carte di credito e Pagobancomat. Prima però di analizzare i
benefici che la norma ha adottato a favore dei consumatori, ma più
in generale per gli utilizzatori di servizi di pagamento, è
opportuno richiamare alcune definizioni, che lo stesso decreto
legislativo elenca: su quali siano i soggetti e le attività da essi
svolte regolate dal provvedimento. Iniziamo con la definizione di
Sistema di pagamento: è un sistema di trasferimento di fondi (per
fondi s'intendono: banconote e monete; moneta elettronica e moneta
scritturale) che avviene attraverso meccanismi di funzionamento
formali e standardizzati basati su regole comuni per il regolamento e
la compensazione delle operazioni di pagamento. Nel sistema di
pagamento sono compresi i servizi di pagamento: ovvero l'attività di
prelievo o deposito di contante nonché lo svolgimento di tutte
quelle operazioni richieste per la gestione di un conto corrente
anche mediante l'utilizzo di carte di pagamento o strumenti simili
detti appunto strumenti di pagamento. Ed infine veniamo
all'individuazione degli attori che svolgono questi servizi: i
prestatori dei servizi di pagamento, che possono essere Istituti di
moneta elettronica, banche, Poste Italiane S.p.a, la Banca Centrale e
quelle Nazionali quando svestono i panni di Autorità monetarie e le
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando smettono
il ruolo pubblico assegnatogli. L'articolo 7 del D.L.vo 11/2010
indica gli obblighi che l'utilizzatore dei servizi di pagamento deve
adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, che dovrà
avvenire nel rispetto di quanto stipulato e previsto nel contratto
quadro regolatore del servizio, a tal fine custodirà in totale
sicurezza i mezzi personalizzati che ne consentano l'utilizzo: quali
per esempio i codici di accesso all'operatività del sistema (banca
on-line), o il PIN
delle carte. Nell'articolo seguente sono elencati invece gli obblighi
a carico del prestatore di servizi in relazione agli strumenti di
pagamento e tra questi assicurarsi che i sistemi siano sicuri: ossia
inaccessibili ad utenti diversi dall'utilizzatore designato, dovrà
astenersi dall'inviare al consumatore strumenti non richiesti
ecc...Nel caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo
inesatto, l'utilizzatore dei servizi di pagamento dovrà comunicare
al prestatore (banca, istituto, poste ecc...) il disconoscimento
dell'operazione entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito
errato. Sarà onere del prestatore dei servizi di pagamento
dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata,
correttamente registrata e contabilizzata. Nel caso di pagamenti
ricorrenti Rid ora Sepa, l'utilizzatore ha 8 settimane di tempo,
dalla data di addebito, per richiamare il bonifico ed entro 10 giorni
la banca dovrà accreditargli l'importo. In caso di controversia o di
mancato rispetto delle norme, si potrà ricorrere con esposti alla
Banca d'Italia o adire l'Arbitro Bancario Finanziario, senza
pregiudicare tuttavia la possibilità di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria.
mercoledì 10 febbraio 2016
Povertà e Carità
L'Istituto Nazionale di statistica
(Istat) definisce la soglia di povertà assoluta il valore monetario,
a prezzi correnti, attribuito al paniere di beni e servizi
considerati essenziali per ciascuna famiglia, classificata in base
al numero e all'età dei suoi componenti, alla ripartizione
geografica e alla tipologia del comune di residenza [...]. Perciò una
famiglia è definita assolutamente povera se sostiene una spesa
mensile pari o inferiore a tale valore monetario. Il paniere
considerato essenziale è costituito da 3 macrocomponenti:
alimentare, abitazione e residuale (vestirsi, muoversi sul
territorio, istruirsi, informarsi ecc...) ed in funzione della
composizione del nucleo familiare e della sua area territoriale di
residenza: nord; centro e mezzogiorno e dell'ampiezza del Comune in
cui dimora: area metropolitana (oltre 250 mila abitanti); grande
comune (tra i 50 mila e i 250 mila abitanti) o piccolo Comune (con
popolazione residente inferiore a 50 mila unità), il calcolo del
valore soglia originerà risultati diversi tra loro. Le stime diffuse
dall'Istat quantificano in 1 milione e 470 mila le famiglie Italiane
che si trovano in uno stato di povertà assoluta, pari al 5,7% di
quelle residenti totali, equivalenti a 4 milioni e 102 mila persone,
concentrate nel mezzogiorno del Paese dove la percentuale sale
all'8,6%. Quante sono invece nella nostra provincia le famiglie
considerate assolutamente povere? Il dato specifico disaggregato non
risulta disponibile, però potremmo calcolarlo dai valori statistici
percentuali Istat forniti per l'area geografica Nord della Nazione,
in cui le famiglie povere sono il 4,2 % delle residenti e
proporzionarli agli abitanti del nostro territorio: che al I gennaio
2015 erano 862.684, organizzati, possiamo supporre, in circa 310 mila
nuclei familiari. Ipotizzando un'incidenza del 4,2% stimeremmo in
circa 13 mila famiglie quelle sotto la soglia di povertà assoluta,
tra cui si dovranno naturalmente distinguere le diverse intensità di
povertà. Il dato è tuttavia incerto mancando l'ufficialità della
fonte.
L'osservatorio Diocesano delle Povertà
e delle risorse (Centro di ricerche e studi della Caritas Ambrosiana)
con la sua pubblicazione dei dati suddivisi nelle 7 zone pastorali in
cui è articolato l'ente (quella di Monza è la quinta) e relativi
alle richieste di assistenza ricevute nei propri centri di ascolto
(differenziate per tipologie di bisogni), ha rilevato un incremento
di attività da parte dei cittadini Italiani, che nella nostra zona
si sono rivolti alla Caritas in 736, risultando il 38,7 % su un
totale di 1.902 contatti, aumentati di 130 unità rispetto all'anno
precedente: il 2013. La prima richiesta rivolta ai 7 centri del
territorio è la fornitura di beni materiali e servizi: sono gli
alimentari che soddisfano il principale bisogno richiesto.
Questo post avrebbe la pretesa di
stimolare un approfondimento politico-economico-sociale sull'origine
della ricchezza e della sua distribuzione su scala provinciale.
mercoledì 3 febbraio 2016
La legge annuale per la concorrenza e il mercato
Tra i volumi che raccolgono gli atti
normativi promulgati dagli organi costituzionali dello Stato e
conservati nell'archivio centrale Nazionale, ce n'è uno a cui il
governo, nella fattispecie il Ministro dello Sviluppo Economico:
Federica Guidi, ha deciso di dedicare la giusta attenzione. La norma
oggetto di nuovo spolvero era sepolta dal 23 luglio 2009 ed è la
legge numero 99, che tra le disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia, prevede, all'articolo 47 (Legge annuale per il mercato e la
concorrenza), la presentazione da parte del Governo su proposta del
Ministro dello Sviluppo Economico, alle Camere, il disegno di legge
annuale per il mercato e la concorrenza. Entro sessanta giorni dalla
trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità della
concorrenza e del mercato (adempimento da svolgere entro il 31 marzo
di ogni anno a partire dal 15 agosto 2009), l'Esecutivo presenterà
al parlamento il disegno di legge in parola con il fine di rimuovere
gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, di promuovere lo
sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori [...]
Per la prima volta da quando il
provvedimento è in vigore ovvero
dal 15 agosto 2009, il Governo attualmente in carica: il Renzi-I, ha
finalmente eseguito il dettame legislativo ed il 3 aprile 2015 il
disegno di legge per l'adozione della legge annuale per il mercato e
la concorrenza, ha iniziato il suo iter di conversione in legge alla
Camera dei Deputati, da cui è uscito con alcune modificazioni
rispetto al testo Ministeriale. Il 7 ottobre 2015 ha iniziato il suo
corso nell'altro ramo del Parlamento: il Senato, in cui ora è all'esame (al 28 gennaio 2016) della decima commissione permanente Industria, Commercio, Turismo.
Tra i settori
trattati dal ddl si trovano: i fondi pensione; le assicurazioni; le
comunicazioni e i servizi postali; l'energia e la distribuzione dei
carburanti e gas naturale; le banche e le professioni; la
distribuzione farmaceutica, insieme a rifiuti, servizi pubblici
locali, trasporto pubblico, porti e aeroporti. Le novità introdotte
in ciascun settore saranno oggetto di approfondimento nei prossimi
articoli quando la normativa sarà promulgata, per il momento non
resta altro da fare che seguire i lavori parlamentari.
mercoledì 27 gennaio 2016
Conversione Lire/Euro: riaperti i termini di prescrizione
La sentenza 216/2015 della Corte
Costituzionale depositata lo scorso novembre, ha giudicato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del Decreto Legge
201/2001 (noto come decreto Salva Italia, -siamo all'inizio
dell'attività del Governo Monti- ndr), che tra le misure
adottate per la riduzione del debito pubblico e contemplate nel
provvedimento legislativo, introdusse la prescrizione anticipata
delle lire in circolazione: anticipò infatti la possibilità di
convertirle in euro al 6 dicembre 2011, invece del 28 febbraio 2012
come previsto dalle disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento Nazionale (art.52 ter D.L.vo 213/1998). Il
controvalore, stimato in 1,3 miliardi di euro, venne contabilizzato
nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Nel comunicato della Banca d'Italia
datato 21 gennaio 2016, si annuncia che presso le filiali in cui si
svolge il servizio di tesoreria dello Stato (nella nostra Regione in
quella di Milano) sarà possibile dal 22 gennaio 2016 convertire
banconote e monete del vecchio conio in euro a patto di produrre
idonea documentazione che attesti la volontà di conversione svolta
allora, ma rifiutata dalla banca.
Il mio consiglio è quello di tentare comunque l'operazione di
cambio ed in caso di diniego farsi rilasciare almeno un'attestazione
scritta che certifichi il tentativo, per interrompere così i termini
di prescrizione in previsione di un'eventuale azione giudiziaria.
mercoledì 20 gennaio 2016
Canone Rai nella bolletta elettrica
Nella legge di stabilità 2016 (la n.208 del 28 dicembre 2015),
che contempla le disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato e che per inciso si compone di un solo
articolo suddiviso in quasi 1000 commi (sono 999 per la precisione),
viene introdotta un'importante novità in materia di canone per
l'abbonamento alla televisione. Sono i commi dal 152 e seguenti che
dettano le nuove regole per il pagamento del canone Rai. Innanzitutto
determinano il suo ammontare, che decresce da 113,50 € previsti per
il 2015 alla cifra tonda di 100 € per il 2016. Poi la modalità di
pagamento: viene suddiviso in 10 rate, ciascuna delle quali
addebitata nella bolletta elettrica successiva alla scadenza. In
particolare le rate s'intendono scadute il primo giorno del mese da
gennaio ad ottobre ed in fattura troveremo una distinta indicazione
dal resto del documento. Per consentire alle aziende elettriche di
adeguare il processo di fatturazione, nelle prossime bollette
elettriche, quelle estive: emesse successivamente al I luglio 2016,
troveremo l'ammontare delle 7 rate fin'allora scadute (da gennaio a
luglio: ovvero l'addebito di 70 €). Il regio decreto del 1938 il
n.246 poi convertito nella legge 880 del 4 giugno 1938 che ha
istituito per la prima volta la tassa di possesso dell'apparato
radiotelevisivo, subisce alcune rilevanti modificazioni: in
particolare si presume la presenza di un apparecchio atto o
adattabile alla ricezione del segnale radio-televisivo in ogni
abitazione in cui sia attiva un'utenza elettrica e sarà tenuto al
pagamento il soggetto intestatario della corrente che abbia in quella
dimora stabilito la propria residenza anagrafica. Perciò tutti gli
enti pubblici e privati: il Ministero dell'Interno; i Comuni;
l'Autorità di settore e le imprese elettriche, potranno scambiarsi
informazioni per individuare i soggetti obbligati all'addebito del
canone in bolletta. Non sarà più possibile chiedere il
suggellamento dell'apparecchio e la dichiarazione di non possesso
dovrà essere spedita all'Agenzia delle Entrate con la forma
dell'autocertificazione e sarà valida solo per l'anno in cui viene
presentata. Infine sale a 8000 euro la soglia di reddito annuo che
dispensa i 75 enni dal pagamento del canone. Per tutte le altre
novità non ci resta che attendere la scadenza del prossimo luglio.
mercoledì 13 gennaio 2016
Energia: diminuiscono le tariffe di gas ed elettricità
Nel comunicato stampa diffuso
dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico
(AGEESI) il 28 dicembre 2015: l'appuntamento fisso di fine anno in
cui si pubblicano le nuove tariffe per il primo trimestre di quello
nuovo, si annuncia la diminuzione dei costi del kilowattora e del
metro cubo di gas metano. In particolare dal I gennaio 2016 fino al
31 marzo 2016 il costo complessivo (in tutte le sue componenti: quota
energia; oneri di commercializzazione, distribuzione ecc...) del
Kilowattora di energia elettrica per i clienti del mercato “tutelato”
sarà di 18,84 centesimi di €,
mentre per un m3
di gas naturale sborseremo 76,93 centesimi di €. Queste
le tariffe per il cliente domestico/famiglia tipo che consuma
mediamente 2.700 KWH l'anno con potenza impegnata di 3KW e brucia con
riscaldamento autonomo 1.400 m3
di gas naturale e che vedrà un risparmio sulla bolletta di quasi 60
euro sull'intero anno scorrevole (dal I aprile 2015 al 31 marzo
2016). Il I gennaio 2016 segna anche altre due importanti novità nel
mercato energetico: le nuove regole per la trasmissione,
distribuzione e misura nel settore elettrico, improntate ad una
gestione più “intelligente” (smart)
ed
efficiente delle
reti,
che porterà un risparmio stimato per l'intero sistema di circa 700
milioni di euro per il solo 2016 e che congiunto agli analoghi
risparmi ottenibili dal settore gas farà lievitare la diminuzione
complessiva degli oneri generali di rete a circa 1 miliardo, con ovvi
benefici economici distribuiti anche sui consumatori finali. È in arrivo la
bolletta 2.0 dal formato semplificato e più leggibile, inoltre per
incentivare la distribuzione on-line
delle
fatture, i consumatori tutelati che avranno l'addebito automatico
delle bollette sul proprio conto corrente, le riceveranno solo
digitali ed avranno uno sconto annuale di 6 euro sui consumi.
L'immagine
grafica che accompagna il post, mostra le variazioni percentuali
delle tariffe di gas ed elettricità dal I trimestre 2009 quando il
Kwh costava 17,147 c€ ed il gas 79,33 c€/m3
già
in diminuzione del 5,1% e dell'1% rispettivamente, sui costi
dell'anno scorrevole precedente (I aprile 2008 – 31 marzo 2009),
così giusto per mera curiosità statistica.
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