mercoledì 25 febbraio 2015

Il vino in etichetta: DOCG e DOC


“il vino è il prodotto della fermentazione alcolica operata dai lieviti presenti sulla buccia dell'acino, è una bevanda antichissima e tra i suoi numerossimi componenti ve ne sono di minori, se assunti in piccole quantità, che svolgono azioni positive sul nostro organismo: stimolano la digestione; la diuresi; abbassano il colesterolo; riducono l'invecchiamento cellulare, l'alcol etilico presente fluidifica il sangue, favorisce la prevenzione di malattie cardiovascolari e può fungere da parziale antidepressivo donando gioia all'organismo […] Nel 2013 (fonte Istat) sono stati prodotti 48 mln di ettolitri di cui il 36% rappresentato da produzioni Doc e Docg, il consumo procapite apparente è stato di 34 litri e le principali regioni produttrici sono risultate il Veneto e l'Emilia Romagna. Le produzioni di Origine Controllata e Garantita sono le denominazioni specifiche utilizzate dall'Italia per indicare le denominazioni di origine protetta (Dop) disciplinate dal Regolamento Europeo 1234/2007 (l'Italia conta ben 523 vini riconosciuti - consulta la E-Bacchus: il database europeo). Le produzioni vitivinicole che vogliano forgiarsi di questo marchio di qualità, devono produrre secondo standard disciplinati dai Consorzi di Tutela volontari a cui il Ministero delle Politiche Agricole riconosce anche poteri di vigilanza, ne sono censiti 92 variamente distribuiti tra le diverse regioni italiane. Per la Lombardia per esempio possiamo citare: il Consorzio Tutela Vini dell'Oltrepò Pavese; quello del Franciacorta; dei Vini di Valtellina e quello del San Colombano al Lambro: l'unico vino Doc di Milano. Tipicamente le bottiglie dei vini tutelati sono riconoscibili dalla presenza delle immancabili “fascette” realizzate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (contenenti il logo, la denominazione ecc... della docg) e sono distribuite ai consorziati dalle Camere di Commercio o su delega, dai consorzi stessi. L'apposizione della fascetta sulla bottiglia deve essere tale da poterne riscontrare l'avvenuta apertura. Sulle etichette devono inoltre trovare posto l'indicazione dell'imbottigliatore mediante l'utilizzo di espressioni quali: imbottigliato dall'azienda agricola... imbottiggliato all'origine dalla cantina sociale... imbottigliato nella zona di produzione... imbottigliato dal viticoltore... la dicitura integralmente prodotto può essere usata solo se il vino è ottenuto da uve raccolte nei vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate dalla stessa. Perciò occhio all'etichetta e bevete con moderazione, il vino è il gusto dei territori.

mercoledì 18 febbraio 2015

Il prezzo dei carburanti e quello del petrolio: loro variazioni


Nell'ultimo periodo le principali testate giornalistiche economiche riferiscono della favorevole combinazione astrale di tre fattori concomitanti, che potranno rappresentare il volano definitivo per il rilancio dell' economia nel nostro Paese. Mi riferisco al Quantative Easing (l'acquisto di Titoli di Stato) intrapreso dalla Bce (Banca Centrale Europea), alla svalutazione dell'euro ed al calo del prezzo del petrolio. In particolare mi soffermerò su quest'ultimo aspetto e confronterò la variazione del prezzo di acquisto del Brent (è la qualità di petrolio estratta nei giacimenti del Mare del Nord ed il valore di scambio dei contratti per lotti minimi di 1000 barili – 1 barile = 159 litri – negoziati sul Nymex, il mercato regolamentato di riferimento, rappresenta una delle quotazioni del greggio), con i prezzi alla pompa dei carburanti derivati. Consultando il grafico pubblicato nella sezione dedicata del sito de IlSole24Ore, si osserva come il prezzo di questa qualità di greggio: il Brent, abbia registrato una progressiva ed inesorabile diminuzione: si è passati dal suo valore massimo (il dato è riferito all'ultimo anno: 2014) di 110 $/barile raggiunto verso la fine di giugno, a quello minimo di 50 $/b registrato nell'intero mese di gennaio 2015, per poi risalire verso la soglia dei 60 $ superata nell'ultima negoziazione di venerdì. Il confronto che qui vorrei proporvi (miei cari lettori) è tra il prezzo dei carburanti (considererò solo benzina e gasolio) proposto ai consumatori nelle settimane del mese di luglio 2014, quando il prezzo del crude oil superava i 100 $ ed alla pompa la benzina verde veniva venduta ad un prezzo medio nazionale di 1,760 €/litro mentre il gasolio a 1,633 €/litro; con i costi dei carburanti offerti nelle settimane dello scorso mese di gennaio 2015, quando il “barile” veniva scambiato a 50 $ ed i suoi prodotti derivati invece venduti a 1,466 €/l la verde e 1,380 €/l il gasolio. I prezzi alla pompa sono quelli rilevati dall'osservatorio del Ministero dello Sviluppo Economico. Per svolgere alcune considerazioni è necessario premettere che le tariffe del litro di benzina e di gasolio sono formati per 2/3 da imposte (iva + accise) e che il restante terzo si compone del prezzo industriale e del margine lordo a copertura di tutti i costi (trasporto, margine gestore, pubblicità ecc...), perciò a fronte di un dimezzamento del costo industriale (il taglio netto della quotazione del barile) esso non si è tradotto in un analogo e proporzionale effetto sul costo alla pompa. Se ciò invece fosse avvenuto, la verde sarebbe dovuta costare 1,277 €/litro ed il gasolio 1,190 €/litro (secondo un mio semplice e modesto calcolo matematico), perciò gli unici soggetti a beneficiare dei bassi prezzi petroliferi sono in realtà le solite compagnie del settore, che incrementano ulteriormente il loro profitto, mentre ai consumatori lanciano solo le briciole. In chiusura vi segnalo, nel caso ancora non lo conosceste, l'utile strumento del MSE (Ministero Sviluppo Economico) per trovare l'esercente con il miglior prezzo alla pompa, è l'OsservaPrezziCarburanti dove confluiscono settimanalmente i prezzi praticati alla pompa con un dettaglio territoriale comunale.

mercoledì 11 febbraio 2015

Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo: il caso New Livingston S.p.a.

l'incidente aereo di Taiwan - febbraio 2015
Le (dis)avventure economico/gestionali delle società operanti nell'attività di trasporto dei passeggeri (ricorderete certamente il recente caso Go in Sardinia trattato proprio su questo stesso blog, lì però navigavamo per mare) ricadono tutte sui consumatori di questi servizi, che sono costretti a far valere i propri diritti (per fortuna tutelati dai provvidenziali regolamenti Europei) nelle sedi più opportune. La vicenda che qui vi voglio raccontare, miei cari lettori, è quella della compagnia aerea New Livingston S.p.a. con sede operativa in Cardano al Campo (Va) nell'area aeroportuale di Malpensa. Ho pensato di raccontarvi brevemente la sua storia e da lì focalizzare poi l'attenzione sui diritti garantiti nel nostro ruolo di passeggeri “avionici”, illustrandovi sul finale i contenuti salienti del Regolamento Europeo 261/2004. Iniziamo dunque dalla compagnia: nata sulle ceneri della Livingston S.p.a (Livingston Energy Flight) già erede della Lauda Air Italia S.p.a (si la compagnia aerea fondata agli inizi degli anni novanta proprio dal pilota di Formula1), passata sotto la proprietà del tour operator Viaggi del Ventaglio nel 2003 (il secondo per volumi d'affari dopo Alpitour, però aimhè fallito nel 2010). La New Livingston S.p.a era attiva, prima che l'Enac (l'Ente Nazionale per l'aviazione Civile) le sospendesse la licenza di volo (7 ottobre 2014), nei voli charter commissionati tramite accordi commerciali con i primari operatori turistici attivi nel nostro Paese: faceva infatti volare i passeggeri verso le più note mete turistiche del Mar Rosso ed operava, sotto l'incarico della Regione Sardegna, sul collegamento Alghero-Roma Fiumicino e ritorno. L'instabilità socio-politica dell'area mediorientale sfociata nella Primavera Araba, più tutta una serie di altri fattori strettamente economici legati a crediti insoluti dell'aeroporto di Rimini, hanno determinato Riccardo Toto (figlio del forse più noto Carlo) a capo della società, a sospendere l'attività d'impresa dopo quasi 3 anni di operatività ed ad avviarla lungo l'anticamera del fallimento, con la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato preventivo presso il Tribunale di Busto Arsizio (Va). Questo ha naturalmente originato la sospensione di tutti i voli operati con i 3 Airbus della flotta e causato gli immaginabili danni ai passeggeri rimasti a terra, che hanno avviato la procedura di rimborso dei bglietti inutilizzati secondo l'iter indicato dalla compagnia stessa.
Il Regolamento Europeo 261/2004 si applica solo nell'ambito dell'Unione Europea ovvero se la partenza avviene da qualsiasi aeroporto UE e se la destinazione è sempre all'interno dell'Unione solo però se la compagnia aerea è basata in un paese UE o di Islanda, Norvegia o Svizzera.
Gli eventi che possono pregiudicare il volo sono 3: negato imbarco (overbooking); Cancellazione del volo e Ritardo Prolungato. I rimedi per il passeggero sono: la riprotezione su volo alternativo o del bglietto inutilizzato; l'assistenza ed in alcuni casi la compensazione pecuniaria il cui ammontare varia tra i 250 e i 600 € in funzione della destinazione del volo: se intracomunitatio o internazionale e della lunghezza della tratta se tra i 1.500 o 3.500 km (per maggiori dettagli consulta la Carta dei diritti del passeggero). Il reclamo va inoltrato primariamente alla compagnia aerea (si può utilizzare il modulo predisposto dalla Commissione Europea) e se non si ricevesse risposta entro 6 settimane si dovrà interessare della vicenda l'Enac. Non esitare a contattarci per qualsiasi eventualità.

mercoledì 4 febbraio 2015

Rent to buy: paghi l'affitto e compri casa

Vabbhè il titolo è volutamente accattivante, ma traduce in un semplice slogan e rende subito l'idea di cosa possa essere questa nuova disciplina per l'acquisto della casa. La locuzione inglese Rent to buy potrebbe suonare in Italiano Affitto con riscatto, in “burocratese” invece è stata tradotta (come recita il titolo dell'articolo 23 del Decreto Legge n.133/2014 detto “Sblocca Italia”, che disciplina i relativi contratti) in: “Concessione del godimento di immobili in funzione della successiva alienazione”. Il meccanismo è piuttosto semplice, tuttavia la sua attuazione richiede, come avviene per i canonici contratti di compravendita immobiliare, l'assistenza di un professionista del campo (vedi alla voce Notaio) per l'indispensabile formazione e trascrizione dell'atto. Le parti in gioco sono il Concedente (che sarà il futuro venditore ed attuale proprietario dell'immobile) ed il Conduttore (il promissario acquirente), che si accordano per la stipula di un cotratto “misto”: ovvero di un accordo costituito da due sezioni: l'una che disciplina la conduzione dell'immobile (del tutto assimilabile ad un comune contratto di locazione): in cui si pattuiscono per esempio il canone periodico da corrispondere al concedente in virtù del godimento immediato dell'immobile e la durata della locazione stessa, che non potrà però superare dieci anni; e l'altra porzione contrattuale che normerà invece i termini per l'acquisto (come un vero e proprio contratto preliminare: detto anche “compromesso”), dove sarà definito il prezzo di alienazione dell'immobile, scontato della quota parte di canone ad esso destinato e già corrisposto. L'ammontare dell'affitto sarà perciò, probabilmente, superiore ai valori di mercato pubblicizzati nella zona, proprio perché comprenderà anche la rata destinata alla diminuzione del prezzo d'acquisto dell'appartamento. Per avere un'idea pratica su come possa essere redatto un tipico contratto Rent to buy e quali calusole possa contenere, vi consiglio la consultazione dell'ipotesi di schema pubblicata dal Consiglio Nazionale del Notariato (Schema contrattuale pdf) e l'utile guida sulle 10 cose da sapere, da cui ho preso spunto per questo post. Per ulteriori approfondimenti non esitare a contattarci: telefona allo 039 8943448 e prenota il tuo appuntamento.