mercoledì 28 giugno 2017

Veneto Banca e Popolare Vicenza: in liquidazione

Si chiude così: con la liquidazione coatta amministrativa, decisa dal Governo in una riunione convocata nel pomeriggio di un'afosa domenica di giugno, la storia secolare delle due banche Venete. Nate con la forma delle società cooperative: l'una (Veneto Banca) a Montebelluna (Tv) nel 1877 e l'altra a Vicenza nel 1866, hanno contribuito entrambe alla crescita e allo sviluppo economico del florido Nord-est.
La decisione governativa è maturata in seguito alle determinazioni assunte nel Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) dello scorso 23 giugno, in cui l'organismo di vigilanza continentale “ha accertato che Veneto Banca S.p.a e Banca Popolare di Vicenza S.p.a. sono in dissesto o a rischio di dissesto, in seguito alla violazione dei requisiti patrimoniali di vigilanza”. Lo stretto monitoraggio a cui gli Istituti Veneti erano sottoposti già dal 2014, ha evidenziato forti carenze patrimoniali e nonostante tutti gli aumenti di capitale proposti nel corso degli anni, la situazione finanziaria delle due banche si è ulteriormente deteriorata nel 2017. Gli ultimi piani industriali sottoposti al vaglio della Banca Centrale non sono stati ritenuti credibili. Inoltre il Single Resolution Board (SRB), il comitato Europeo che garantisce la risoluzione ordinata delle banche in difficoltà con un minimo di impatto sull'economia reale e sulle finanze pubbliche degli Stati Europei, ha considerato Veneto Banca e Pop Vicenza escluse dal suo meccanismo di risoluzione, e ha demandato alle Autorità Nazionali il compito di guidare una liquidazione ordinata e amministrata delle due società Venete.
Nel pomeriggio di domenica 25 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri Italiano si è riunito nella sua sede di Palazzo Chigi ed ha deliberato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, il Decreto legge n.99 dettante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a e di Veneto Banca S.p.a. Il provvedimento normativo (che dovrà superare la conversione parlamentare in legge), presenta alcune misure costituenti aiuti di Stato, così come esplicitato nel suo articolo 1, compatibili però con la disciplina in materia contenuta nei trattati sul funzionamento dell'Unione Europea. La liquidazione delle due banche è disposta materialmente attraverso decreti Ministeriali concordati con la Banca d'Italia a cui riferiscono i commissari liquidatori designati. Innanzitutto, come previsto dal Decreto Legge, i commissari liquidatori avranno il compito di individuare un soggetto: il cessionario che acquisirà l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici, attività e passività in blocco o parziali. Saranno invece escluse dalla cessione alcune specifiche tipologie di passività, i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti in relazione alle offerte transattive dell'ultimo periodo e passività insorte a seguito di controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione che rimarranno in capo alla liquidazione. Il cessionario individuato è Intesa SanPaolo S.p.a, che con contratto di cessione di ramo di aziende bancarie, ha formalizzato l'acquisto simbolico delle attività buone dei due istituti dissestati.
Gli interventi finanziari dello Stato garantiranno per un massimo di 6,352 miliardi di euro gli obblighi di rimborso, in capo al soggetto in liquidazione, che dovessero emergere a seguito del finanziamento erogato dal cessionario (Intesa SanPaolo) a copertura di un eventuale sbilanciamento di cessione emergente da una ulteriore due diligence ovvero da una successiva accurata verifica sui bilanci delle aziende cedute. Inoltre la finanza pubblica garantirà per altri 4 mld il cessionario per i crediti ad alto rischio che lo stesso potrà retrocedere entro 3 anni al soggetto in liquidazione e altri complessivi 7 mld circa per garantire altre eventualità.
I crediti deteriorati accumulati dalle due banche Venete vengono ceduti alla Società per la Gestione di Attività (SGA): veicolo del Ministero del Tesoro impiegato per la valorizzazione dei crediti inesigibili, con l'obiettivo di massimizzarne il recupero.
Gli obbligazionisti subordinati potranno accedere al Fondo di solidarietà, mentre per gli azionisti non è previsto alcun ristoro, i loro diritti, come recitano i comunicati stampa dei due istituti, resteranno in capo alla liquidazione.

mercoledì 21 giugno 2017

Sospensione delle rate: l'accordo ABI – Consumatori [31-03-2015]

Il persistente stato di crisi in cui versa da quasi un decennio l'economia Italiana, sta generando gravi e devastanti ripercussioni negative sull'intera società Nazionale, tanto da far precipitare un numero sempre più alto di famiglie in una condizione di povertà.
Alcuni strumenti finanziari pubblici a sostegno del reddito e contro la povertà, attualmente oggetto di dibattito parlamentare e si spera di prossima emanazione, si propongono di sanare le disuguaglianze economiche dilaganti tra le famiglie italiane.
Tra questi rimedi proviamo ad analizzare l'accordo stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e 10 associazioni dei Consumatori, il 31 marzo 2015, per attuare una disposizione normativa. Il protocollo d'intesa è nato sull'impulso dei Ministeri dell'economia e delle finanze (MEF) e quello dello Sviluppo Economico (MISE), in attuazione del comma 246 dell'unico articolo che compone la legge di stabilità 2015 (la numero 190 del 23 dicembre 2014), in cui il legislatore aveva incaricato le due entità governative di promuovere e concordare con gli attori in gioco: banche; consumatori e imprese, tutte le misure necessarie a sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei prestiti a medio e lungo termine, con la possibilità di allungare il piano di ammortamento, nel biennio 2015-2017.
I termini dell'accordo risultante da quest'intesa prevedono la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti al consumo aventi una durata superiore a 24 mesi, e di mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale. La richiesta di sospensione può essere inviata al proprio finanziatore entro il 31 dicembre 2017 a patto che sia inserito nell'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo. Inoltre è necessario che si sia verificato, nell'arco dei due anni precedenti l'invio dell'istanza, almeno uno dei seguenti eventi in capo al richiedente: aver perso il posto di lavoro; in caso di morte del mutuatario la richiesta di sospensione potrà essere avviata dai cointestatari o dagli eredi; nel caso in cui sorga un handicap o una grave situazione di non autosufficienza o ancora se sia avvenuta la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Gli istituti di credito aderenti all'accordo s'impegnano ad informare i propri clienti sulle consuete comunicazioni periodiche e attraverso i propri siti internet, in cui mettono a disposizione il modulo per inoltrare la richiesta loro tramite.

mercoledì 14 giugno 2017

Veneto Banca sanzionata per 5 milioni di euro

Le vicende delle due banche Venete catturano ancora l'attenzione della cronaca. Questa volta oggetto di un provvedimento sanzionatorio comminato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per pratiche commerciali scorrette, è Veneto Banca. Nell'adunanza del 24 maggio ultimo scorso (2017), l'Autority ha condannato al pagamento di 5 milioni di euro complessivi, la Banca di Montebelluna, per aver commercializzato mutui e conti correnti tra i consumatori in cambio della sottoscrizione di azioni dell'Istituto di credito.
L'attività commerciale finita sotto la lente dell'Antitrust era iniziata nel secondo semestre del 2012 ed era proseguita fino alla fine del 2014. Lungo tutto questo arco temporale indagato dall'attività ispettiva promossa dall'Autorità stessa e iniziata alla fine di ottobre 2016, è emerso che le varie filiali di Veneto Banca, attive su tutto il territorio nazionale, proponevano ai consumatori richiedenti, mutui a condizioni agevolate, indicati con il termine prodotto di “Mutui Soci”, a patto che sottoscrivessero almeno 200 azioni emesse dalla Banca, dal valore nominale di 3 euro ciascuna, al prezzo di collocamento di 36 euro l'una e poi di 39,50 nel 2014, equivalente ad un esborso complessivo pari a circa 8 mila euro. Inoltre i funzionari condizionavano l'acquisto e la detenzione di tali prodotti finanziari all'apertura di un conto corrente e del relativo conto di deposito titoli.
Il contesto macro finanziario-giuridico in cui si è trovata ad operare la banca Veneta tra il 2012 e il 2014, era quello del recepimento del pacchetto di norme cosiddette Basilea 3, proposto dal Comitato interbancario Svizzero; quello di essere inserita tra le 15 banche Italiane considerate sistemiche a livello Europeo e di ricadere perciò all'interno del perimetro di vigilanza della BCE ed infine la chiusura del bilancio negativa. La concomitanza di tutti questi fattori ha imposto il lancio di un aumento di capitale, da deliberare una o più volte nell'arco di 5 anni (decorrenti dall'aprile 2012) con l'emissione di 15 milioni di azioni per complessivi 45 milioni di euro alla volta. L'intenzione di questa strategia era quella di raggiungere il necessario rafforzamento patrimoniale prescritto dalla nuova regolazione. I documenti acquisiti dall'Autorità durante la fase istruttoria del procedimento, hanno evidenziato come i funzionari di filiale fossero fortemente pressati dai loro vertici per collocare a qualunque costo le azioni di nuova emissione e garantire così il successo dell'operazione di patrimonializzazione, essi erano indotti a condizionare l'apertura di un qualunque rapporto bancario (dall'accensione del mutuo alla sottoscrizione di un conto corrente), all'acquisizione dello status di socio della Banca.
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha ritenuto queste pratiche commerciali scorrette “in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio, limitando considerevolmente la libertà di scelta del medesimo in relazione ai prodotti di mutuo, facendovi accedere solo sottoscrivendo titoli della Banca e che fosse necessario instaurare un rapporto di conto corrente presso Veneto Banca collegato al mutuo”. Per questi motivi ha irrogato una sanzione pecuniaria di 2,9 mln € relativamente alla concessione di mutuo subordinata all'acquisto delle azioni e di 2,1 mln di € per il fatto di avere condizionato tale concessione all'apertura di un conto corrente.
Il provvedimento ad oggi (data di pubblicazione del post ndr), può essere ancora impugnato presso il TAR del Lazio, e se il Tribunale Amministrativo dovesse confermarlo, i proventi andranno ad alimentare il fondo amministrato dal Ministero per lo sviluppo economico di finanziamento per i progetti a favore dei consumatori attuati dalle loro associazioni, dalle Regioni a dagli enti camerali. Saranno da valutare le eventuali conseguenze che un'azione giuridica potrà sortire sulla valenza contrattuale degli strumenti negoziati alla luce di questa condanna amministrativa.

mercoledì 7 giugno 2017

Il prestito vitalizio ipotecario

Questa particolare forma di finanziamento, mutuata dall'esperienza internazionale di matrice anglosassone (lì indicata con i termini lifetime mortgage o reverse mortgage ossia mutuo vitalizio o mutuo al contrario), prevede la possibilità, limitata a proprietari di casa con un'età superiore ai 60 anni, di chiedere, ad istituti bancari, un finanziamento d'importo massimo pari al valore di mercato dell'immobile di proprietà, rimborsabile a scadenza o alla morte del finanziato.
La prima apparizione normativa che ha regolato il prestito vitalizio, si può far risalire al lontano 2005 quando un decreto legge (il n.203 del 30 settembre 2005) del Governo Berlusconi II, promulgato dall'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, contenente misure urgenti per contrastare l'odiato fenomeno dell'evasione fiscale; introduceva nel nostro ordinamento, con l'articolo 11-quaterdecies comma 12, un prestito a medio-lungo termine, rimborsabile a scadenza, riservato a persone fisiche di età superiore a 65 anni, assistito da ipoteca di primo grado iscritta su immobili residenziali. La conversione in legge di quel decreto, l'attuazione della legge 44/2015 riformatrice dell'ambito e da ultimo l'emanazione recente del Decreto Ministeriale (il Ministero è quello dello Sviluppo Economico) datata 2 marzo 2016, hanno reso finalmente operativo il Prestito Vitalizio Ipotecario.
Vediamo quali sono gli elementi essenziali costituenti il Prestito Vitalizio Ipotecario: l'età: il richiedente deve avere almeno 60 anni compiuti; la proprietà di un immobile messo a garanzia del finanziamento; il rimborso integrale della somma finanziata potrà avvenire in un'unica soluzione alla morte del finanziato o alla scadenza contrattuale (esistono naturalmente clausole contrattuali di salvaguardia per il finanziatore nel caso mutino i diritti reali sull'immobile); regime fiscale agevolato e consolidati criteri di trasparenza nell'offerta del prestito esplicitati e garantiti dal regolamento ministeriale.