mercoledì 11 maggio 2016

Il decreto banche e le misure a favore dei risparmiatori

Il 4 maggio 2016 è entrato in vigore il Decreto Legge n.59 emanato dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia, contenente: “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, subito ribattezzato Decreto Banche. In questo post ci soffermeremo essenzialmente sul Capo secondo del provvedimento normativo, quello che si compone degli articoli 8, 9 e 10 in cui si dettano le misure a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ricorderete certamente la nota vicenda delle quattro banche risolte alla fine di novembre 2015: Banca Marche; Etruria; CariChieti e CariFerrara, quando si gettarono nella tragedia più di diecimila risparmiatori, che avevano investito gran parte dei loro risparmi nelle ormai famose obbligazioni subordinate e che si videro volatilizzare il proprio patrimonio con l'emanazione del decreto legge 183/2015, più noto come Decreto Salva Banche, in cui si rifondavano le quattro banche liquidate azzerando il valore degli strumenti finanziari (azioni ed obbligazioni) diffusi tra i piccoli investitori.
Il decreto in questione (il n.59 del 2016), dà attuazione all'istituzione del Fondo di solidarietà (gestito e alimentato dal Fondo Interbancario di Garanzia dei depositi) previsto dal comma 855 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2016, con la funzione di erogare prestazioni economiche a favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati delle quattro banche liquidate. Nell'articolo 8 del provvedimento si delinea il perimetro di azione ed i soggetti beneficiari: l'investitore che potrà ottenere l'erogazione diretta a parziale risarcimento dell'investimento fatto, è la persona fisica, l'imprenditore individuale anche agricolo che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati delle quattro banche risolte entro la data del 12 giugno 2014 e che li deteneva alla data di risoluzione delle banche in liquidazione. Questi investitori potranno chiedere al fondo l'erogazione di un indennizzo forfettario (il cui ammontare vedremo tra breve in che modo sarà determinato) a patto che ricorra almeno una delle due condizioni economiche qui elencate: la prima è quella di possedere un patrimonio mobiliare totale inferiore a 100 mila euro e la seconda è l'ammontare del reddito lordo dichiarato dal risparmiatore nell'anno 2015 ai fini IRPEF, che dovrà essere inferiore a 35.000 euro.
L'importo dell'indennizzo forfettario sarà pari all'80% del corrispettivo pagato per l'acquisto delle obbligazioni subordinate, al netto delle spese sostenute per l'operazione d'acquisto stessa, e della differenza (se positiva) tra il rendimento degli strumenti subordinati ed il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro Poliennale in corso di emissione con durata finanziaria equivalente o per interpolazione lineare del rendimento di Buoni con durata più vicina se il primo dato fosse indisponibile, determinata seguendo un apposito criterio matematico.
L'istanza di erogazione dell'indennizzo dovrà essere presentata al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto banche, corredata di tutti i documenti comprovanti la compravendita finanziaria e un'autodichiarazione attestante il possesso di almeno uno dei due requisiti patrimoniali prescritti in premessa. Il fondo dopo avere verificato la completezza della documentazione liquiderà la somma pattuita entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. In alternativa a questa procedura diretta sarà possibile adire quella arbitrale.
Infine da puntualizzare che il decreto Banche modifica: ampliandolo l'ammontare della dotazione patrimoniale del fondo di solidarietà, previsto inizialmente pari a 100 milioni di euro dalla legge di stabilità (comma 856 Legge 208/2015), ora alimentato dal Fondo Interbancario in base alle richieste di prestazioni che gli giungeranno.
Siamo disponibili a fornirti tutto l'ausilio necessario all'inoltro dell'istanza o a supportarti nella procedura di arbitrato appena saranno formalmente operative.