lunedì 13 luglio 2009

I consumi ed il credito

Il 18 febbraio 2009 si è svolto, nella sala convegni di Palazzo Mezzanotte a Milano, il seminario: i consumi ed il credito, il parere di vessatorietà sulle condizioni generali dei contratti di credito al consumo tramite le carte revolving, organizzato dalla Camera di Commercio di Milano (CCIAA).
Sergio Rossi (dirigente area sviluppo del territorio e del mercato CCIAA): il credito al consumo è un importante volano per l'economia, consente ad alcuni soggetti economicamente deboli di acquistare beni che altrimenti non potrebbero permettersi. Il servizio di armonizzazione del mercato delle Camere di Commercio, ha la funzione di creare i presupposti per un mercato sicuro e trasparente, mediante strumenti consultivi: i pareri sulla vessatorietà delle clausole contrattuali presenti nei diversi rapporti commerciali: mediazioni immobiliari; viaggio; multiproprietà; gas; telefonia; assicurazioni; energia elettrica; accesso a internet con banda larga e strumenti di controllo. I pareri sono redatti e pubblicati con l'auspicio che vengano accolti dagli operatori di settore.
Paolo Guggioli (Presidente Ordine Avvocati di Milano): in questi anni abbiamo assistito ad una progressiva crescita della sensibilità dimostrata alla tutela del consumatore, basti ricordare l'attenzione al tema rivolta dal legislatore con l'approvazione del Codice del Consumo. Quest'importante decreto legislativo ha armonizzato in 146 articoli (nella prima versione originale), più di 550 frammentati in altre norme vigenti. Si stabilisce una maggiore parità nei rapporti tra imprese e consumatori. Nell'ultima edizione sono stati aggiunti i titoli riferiti alle pratiche commerciali scorrette, la disciplina sulla class-action che dovrebbe avere funzionalità dal prossimo 30 giugno (sarà operativa dal I gennaio 2010 ndr).
Francesca Romana Ferri (direttrice generale per la tutela del consumatore AGCM): il parere qui presentato, rispecchia molto ciò che succede nel settore, sono diffuse le stipule di contratti a distanza tramite l'attivazione di carte revolving. La disciplina delle pratiche commerciali sleali è una forma di tutela riservata al consumatore (non si applica ai professionisti). Si rileva una violazione alla diligenza professionale, quando il comportamento del venditore falsa in misura apprezzabile quello del consumatore. Le pratiche commerciali diventano ingannevoli quando azioni, omissioni od informazioni ostacolino una decisione consapevole del consumatore. Nelle pratiche aggressive c'è anche la pressione psicologica esercitata dal professionista. Il classico esempio è il reclutamento di potenziali clienti, contattati telefonicamente per annunciargli la vincita di un premio che possono ritirare nel tal albergo, l'incontro si rivela invece un tentativo di vendita di una multiproprietà (quest'episodio di South Park può rendere l'idea: week end gratis ad Aspen per una Time share presentation. ndr) mediante lavaggio del cervello. Riceviamo segnalazioni da clienti possessori di carta revolving a cui veniva proposta, telefonicamente, l'adesione ad una polizza assicurativa, il cui premio sarebbe stato prelevato direttamente sulla linea di credito. Spesso il cliente non aveva la sensazione di sottoscrivere un contratto: nessun modulo gli veniva presentato, l'adesione telefonica era sufficiente, l'informativa per il recesso risultava poco chiara, così il consumatore non sapeva che avrebbe avuto 30 giorni di tempo per ripensarci. Il credito revolving è sostanzialmente un fido spendibile con apposita carta elettronica, con interessi elevati i cui tassi restano spesso ignoti. L'Autorità tutela il consumatore medio, quello mediamente consapevole.
Francesco Brigo (Ministero Sviluppo Economico DGMCC): la legge finanziaria del 2000 ha istituito un fondo per il finanziamento d'iniziative per l'informazione e la tutela dei consumatori. Il fondo è alimentato dai proventi delle sanzioni Antitrust. Per far ripartire i consumi è necessario che le regole del mercato siano chiare e trasparenti.
Ricccardo Marselli (prof. ordinario di Economia all'Università di Napoli Parthenope e componente della segreteria scientifica dell'osservatorio economia sana della CCIAA di Milano): confrontando il nostro mercato creditizio con quello di altri paesi, si osservano sensibili differenze: l'8% dei nuclei familiari francesi è indebitato, in Spagna si raggiungono valori del 14% e nei paesi anglosassoni tale percentuale arriva fino al 20. In Italia, il rapporto tra patrimonio e debito (fonte la relazione annuale della Banca d'Italia) è 8:1, in altri paesi invece questo parametro si fissa a 4:1. Una tale differenza può ragionevolmente riferirsi all'alta diffusione, tra le famiglie italiane, del possesso della casa in cui vivono. Dall'analisi del Credit Scoring delle famiglie italiane (sempre BankItalia), i contratti di credito al consumo hanno un costo che incide per il 30% del reddito familiare e l'ammontare della rata incide per l'1,4%. Per i consumatori italiani il costo del finanziamento, sintetizzato dal TAEG, è sistematicamente superiore a quello applicato agl'altri consumatori europei. Il credito finalizzato all'acquisto di beni o servizi, ha maggiori costi di gestione ed il 36% dell'intero mercato nazionale è governato da 5/6 operatori. Spesso i commercianti percepiscono una commissione sul contratto di credito finalizzato e si assiste alla loro trasformazione in mediatori del credito: dedicano più attenzione alla conclusione di questo contratto più che a quello di vendita del prodotto o servizio. Complessivamente il settore è ancora poco sviluppato rispetto alle medie europee ed abbiamo perciò la possibilità di favorire uno sviluppo equilibrato, in modo da rilanciare i consumi anche in questa fase di crisi. Da un recente sondaggio è emerso che il 70% circa degl'intervistati, non avrebbe consumato beni e servizi senza l'accesso al credito. In alcuni casi però, si rileva un uso improprio di questo strumento. Per esempio nel finanziamento dell'impresa immigrata: spesso l'imprenditore straniero trova difficoltà ad ottenere credito dai canali ordinari (banche ecc..): è considerato un soggetto rischioso, perciò subisce l'applicazione di maggiori costi, rispetto a quello italiano. Mentre è valutato con maggiore affidabilità nella veste di consumatore, pertanto molti imprenditori stranieri finanziano la propria attività ricorrendo al credito al consumo. La valutazione dell'affidabilità creditizia, avviene per mezzo di società e consorzi appositamente creati: le famigerate centrali rischi creditizi (SIC), che spesso si dimostrano però poco efficienti nella cicolazione dell'informazioni. In genere si registra una scarsa cultura finanziaria e ciò può causare una cattiva pianificazione economica con il rischio di trovarsi sovraindebitati. E' insufficiente la regolamentazione di agenti e mediatori creditizi e a volte si assiste a strategie di marketing aggressive: alcuni operatori si rivolgono a consumatori già indebitati.
Gaetano Presti (Ordinario di diritto commerciale all'Università Cattolica di Milano - membro della commissione clausole vessatorie CCIAA Milano): il parere è stato formulato in un periodo in cui le carte revolving godevano di un pregiudizio positivo, sono importanti per il sostegno alla domanda. Attualmente il quadro è un po' cambiato, il rischio di credito correlato è stato disseminato sul mercato finanziario con le cartolarizzazioni. Alcune considerazioni riguardano le penali ed il recesso. L'ammontare delle penalità, per inadempimento o ritardo nel pagamento delle rate, comprende il costo del recesso ed oneri accessori connessi all'attività di recupero del credito (a volte i costi per i solleciti telefonici incidono per il 10% dell'insoluto). Tali costi sono lasciati alla discrezionalità del finanziatore ed in alcuni casi raggiungono valori pari al 30% del capitale finanziato. La spesa del debitore per insolvenza è eccessiva. Certe clausole contrattuali raggiungono un'elevata complessità da risultare incomprensibili. In caso di furto e/o smarrimento della carta, sono a carico del consumatore 150 euro, se avviene un uso fraudolento della stessa nel periodo intercorrente tra la denuncia del fatto ed il blocco del servizio. Nel caso di recesso per modifica delle condizioni contrattuali (ex art.118 TUB), il rimborso del debito residuo, deve avvenire in un'unica soluzione o ratealmente alle condizioni ex ante? Sarebbe preferibile la seconda interpretazione con adeguata rateazione del soggetto recedente.
Luciano Pontiroli (Docente di Istituzioni di diritto dell'economia e del mercato finanziario presso l'Università Cattolica di Milano - Membro della Commissione clausole vessatorie della CCIAA): la lettura delle condizioni generali di contratto è sovente ostacolata dai caratteri minuti e dal gergo tecnico usato, a volte anche dall'overload informativo. Sorgono perciò difficoltà comprensive, causate: dal piccolo carattere di stampa con cui sono scritte; dal loro contenuto e dalla numerosità. I contratti sono complicati e c'è da chiedersi se adempiano alla loro funzione informativa e uniformante nella gestione del rischio contrattuale. In questo settore manca un ente analogo all'ABI che possa indicare e/o suggerire le migliori pratiche da imitare. Tra gli operatori sembra diffusa l'opinione che non valga la pena semplificare i contratti. Valutando il merito dei contenuti: si rileva un aspetto molto rischioso, rappresentato dalla sottoscrzione contrattuale di un coobbligato (frequentemente il coniuge), il cui ruolo non è mai esplicitamente dichiarato, è un fideiussore o un obbligato solidale? Questa scarsità informativa rende oscuri al soggetto i rischi che tale responsabilità comporterebbe, si ravvisa una scorrettezza commerciale ed un ulteriore grado di vessatorietà. Le corti Europee quando vengono coinvolte nelle controversie contrattuali del credito al consumo, accertano sempre più spesso, se il coobbligato al momento della firma fosse stato chiaramente edotto sui rischi connessi all'assunzione del ruolo.
Valentino Ghelli (Presidente Assofin): Il peso nel mercato del credito delle carte revolving è l'8% del totale. Si ricorre al credito anche per affrontare le spese della quarta settimana e dagl'interventi sin'ora svolti emergono pregiudizi negativi e toni apocalittici. Il confronto con le associazioni dei consumatori prosegue da più di diec'anni, complessivamente gli schemi contrattuali sono legittimi, eventuali vessatorietà possono sfuggire, errori se ne possono commettere. La normativa di settore vigente nel nostro paese è tra le più avanzate della comunità europea, tant'è che la prossima direttiva non introdurrà rilevanti cambiamenti. Il recesso determina la decadenza del beneficio del termine con pagamento in unica soluzione del debito residuo. La clausola risolutiva espressa non è vessatoria. Non c'è condivisione con le linee essenziali espresse nel parere.
Luca Artizzu (Direttore operativo di CTC consorzio di tutela del credito): è un consorzio no profit che raccoglie i dati dei soggetti che hanno stipulato un finanziamento. Le regole di condotta sono quelle redatte nel codice deontologico elaborato dal Garante della Privacy in collaborazione con le Associazioni dei Consumatori. L'informazione negativa viene registrata dopo il preavviso di 15 giorni inviato al consumatore ed avviene quando almeno 4 rate del finanziamento restano insolute. Quando sorge una contestazione nel contratto primario (quello cioè per l'acquisto del bene e/o servizio cui il finanziamento è collegato), nel sistema informativo la segnalazione è identificata da codice specifico.
Marisa Costelli (responsabile Adusbef - Lombardia): in questo momento di crisi generalizzato, sarebbe auspicabile evitare contrasti economici che sfocino poi in sede Giudiziaria. Nei formulari, è il consumatore che propone il contratto di finanziamento, figura cioè una situazione ribaltata, vogliamo cambiarla questa prassi?
Fiorelli Daniele (Legale Fiditalia): questi modelli contrattuali sono usate da almeno 7 anni e non abbiamo mai registrato una contestazione sulle clausole evidenziate come vessatorie. Nel parere è auspicata una responsabilità della società emittente la carta di credito, nei rapporti commerciali con il singolo esercente (esempio nel caso di mancata accettazione o disservizi tecnici), quest'attività di monitoraggio e controllo sarebbe impossibile per una società come la nostra che è attiva in tutto il mondo, è necessario coinvolgere i grandi circuiti internazionali. Il contratto non dev'essere elemento di concorrenza ed una generale uniformità è condivisibile. Tutto sommato il nostro parere sul documento è negativo, tuttavia rappresenta un utile momento di confronto.
Anna Vizzari (Economista Ufficio Studi economico giuridici - Euroconsumer Servizi - Altroconsumo): la nostra normativa è all'avanguardia, ma l'informazione prevista per il consumatore con i fogli informativi è sostituita da quella presente sulle brouchure pubblicitarie. La carta revolving è un utile strumento di pagamento e finanziamento ma i contratti sono complessi. I comportamenti virtuosi devono essere premiati, penalizzati gli altri, teniamo presente che il consumatore informato è utile a tutto il mercato. Accogliamo il parere favorevolmente.
Tommaso di Buono (Segretario Provinciale Adiconsum): esprimiamo pareri positivi su questo strumento di pagamento e l'approccio con cui è stato affrontato l'argomento. Auspichiamo che i rilievi espressi nel parere siano accolti nei formulari così da evitare i contenziosi a monte piuttosto che risolverli a valle nelle aulee Giuiziarie. Le associazioni di consumatori hanno anche la possibilità d'intraprendere azioni inibitorie. I due temi importanti su cui richiamare l'attenzione sono: il cosiddetto effetto sorpresa: il risultato inconsapevole di una richiesta di finanziamento, ti arriva a casa, te la trovi in tasca e prima o poi la usi; la questione del contratto di beni o servizi: se la merce non viene consegnata mi trovo lo stesso con un debito da pagare.


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