domenica 30 luglio 2017

Il Contratto d'albergo

Il periodo più desiderato dell'anno è finalmente arrivato, l'inizio del prossimo mese di agosto, segnerà l'avvio ufficiale delle tanto agognate ferie estive. L'occasione è propizia per concedersi soggiorni in amene località esotiche oppure per esplorare la variegata offerta turistica proposta dalle mete domestiche.
I 38 milioni di Italiani che hanno scelto di andare in vacanza quest'estate (il 9% in più dello scorso anno), secondo quanto afferma una ricerca Coldiretti/Ixè, resteranno in maggioranza in Italia (il 78%) e quasi la metà di essi: il 49% dei vacanzieri, ha scelto la prenotazione delle strutture ricettive on-line.
La regolazione organica del settore è avvenuta con l'emanazione del Codice del Turismo (D.L.vo 79 del 23 maggio 2011) pesantemente modificato dalla sentenza n.80 del 2 aprile 2012 della Corte Costituzionale che ne ha abrogato alcuni articoli, delimitando il perimetro di podestà legislativa in capo alle Regioni, sforato dalla normativa Statale.
Il “Contratto d'albergo”, che sembra essere la forma più diffusa per l'acquisto del soggiorno turistico, è l'accordo mediante il quale l'albergatore si impegna nei confronti del cliente, dietro il pagamento di un prezzo, a fornire l'alloggio ed eventuali servizi accessori. Questo accordo, disciplina i diritti e i doveri del turista e dell'albergatore durante la fruizione delle strutture ricettive, che potremmo classificare in strutture alberghiere vere e proprie (alberghi, motels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere); ed extra-alberghiere (campeggi, bed&breakfast,agriturismo, villaggi turistici etc...).
Il primo elemento caratterizzante la stipula negoziale è la fase di prenotazione, che può avvenire per telefono, lettera, mediante agenzia o tour operator, e ancora via internet. Con la prenotazione, l'albergatore s'impegna a tenere a disposizione del turista l'alloggio e i servizi accessori eventualmente pattuiti. La prenotazione può essere semplice o rafforzata, nel primo caso l'impegno è solo formale, mentre nel secondo, la serietà del cliente è avvalorata dal versamento di una somma in denaro a titolo di anticipo e/o caparra. In quest'ultimo caso l'eventuale inadempienza all'impegno concordato potrebbe causare rilevanti danni economici per il consumatore.
Durante la fruizione del servizio, il cliente dovrà rispettare le regole interne della struttura, liberare la camera nei tempi previsti dall'albergatore e pagare l'importo concordato, controllando che sia conforme a quello pubblicizzato o pattuito e ricordando che il listino prezzi deve riportare i costi Iva inclusa. L'albergatore avrà l'obbligo di offrire i propri servizi a qualsiasi cliente senza discriminazioni; gli unici motivi validi per rifiutare un cliente sono l'indisponibilità di alloggi o l'omessa presentazione di un documento d'identità. Egli fornirà al turista la camera ed i servizi accessori in conformità a quanto concordato e garantirà la sorveglianza, l'igiene e la sicurezza dei luoghi in cui si svolge il servizio.
Infine l'albergo è responsabile dei beni dei clienti, che possono distinguersi in portati (gli oggetti di uso comune che si tengono in stanza) o depositati (carte valori, contanti, gioielli etc...) affidati alla custodia dell'albergatore. Nel caso dei beni portati che subissero danneggiamento o sottrazione, la responsabilità dell'albergatore sarà limitata fino al massimo di cento volte il prezzo della stanza; mentre sarà illimitata per i beni custoditi.

mercoledì 12 luglio 2017

Le tariffe, la Tutela Simile e la fine del mercato energetico tutelato

L'evoluzione del mercato energetico Nazionale, deriva, in massima parte, dall'accoglimento nel nostro ordinamento giuridico, di tutta la serie di provvedimenti regolatori, emanati dalle diverse istituzioni Europee nell'ultimo ventennio. La prima importante disposizione normativa, in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, è stato il Decreto Legge n.73 del 18 giugno 2007, convertito con modificazioni nella Legge n.125 del 3 agosto 2007 e successivamente aggiornata ai dettami imposti dalle direttive Europee del 2009. Questa norma ha diviso il mercato energetico in due segmenti: quello libero (in cui le condizioni economiche e le clausole contrattuali sono negoziate liberamente tra venditore e consumatore); e quello tutelato (dove invece le regole e i prezzi sono definiti dall'Autorità di settore: AEEGSI).
Nel mercato Tutelato, che rappresenta più del 65% delle utenze elettriche Nazionali (24 milioni e 208 mila punti di prelievo censiti a fine 2015, contro i 12 mln circa del mercato libero), le tariffe energetiche, sono fissate trimestralmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il trimestre corrente, iniziato lo scorso I luglio, ha visto un aumento del prezzo dell'energia elettrica del 2,8% sul trimestre precedente, mentre si registra una diminuzione per il costo del gas sceso a -2,9%. Tradotto in spesa corrente (il riferimento è a una famiglia tipo che consuma 2.700 Kwh/anno e 1.400 m3/anno calcolati sull'anno scorrevole: I ottobre 2016 – 30 settembre 2017), il costo della bolletta elettrica sarà 512,52 euro: 9 euro in più dell'anno scorrevole precedente; mentre per il gas, la famiglia tipo, pagherà 1.029 euro: corrispondente a un risparmio di circa 40 euro/anno.
Sarebbe utile, a questo punto, poter confrontare l'andamento dei prezzi nel mercato libero, così da riuscire a valutare oggettivamente la migliore convenienza economica dell'uno o dell'altro settore.
La totale liberalizzazione del mercato energetico, ovvero l'abolizione del servizio di Maggior Tutela, sarebbe, nelle intenzioni Governative, un forte stimolo per la concorrenza, a tutto vantaggio (almeno negli intendimenti) dei consumatori, tanto che nell'ormai famigerato Disegno di Legge omonimo (sulla concorrenza ndr), bloccato nell'eterno palleggio tra i due rami del Parlamento, in attesa dell'agognata conversione in legge, sarà previsto “il superamento delle residue regolamentazioni di prezzo per il gas naturale e per l'energia elettrica” a partire dal I giugno 2019, sempre che non intervengano ulteriori posticipi.
Con l'intenzione di accompagnare i consumatori verso la totale apertura del mercato energetico, l'Autorità di settore ha istituito (dallo scorso gennaio) una particolare forma contrattuale: la cosiddetta Tutela Simile, in cui le condizioni economiche sono simili alle attuali tutelate, la durata è di 12 mesi non rinnovabili ed è previsto un bonus applicato sulla prima bolletta.

mercoledì 5 luglio 2017

Saldi estivi 2017

L'inizio del mese di luglio, segna, da qualche anno a questa parte, l'avvio della stagione dei saldi estivi. Quelle vendite di fine stagione, disciplinate dalla legge Regionale 6/2010 costituente il testo unico in materia di commercio e fiere, che rappresentato una buona occasione di acquisti scontati per i consumatori. La delibera di giunta Regionale della nona legislatura: la n.2667 del 14 dicembre 2011, individua due specifici periodi dell'anno in cui gli operatori commerciali possono effettuare le vendite di fine stagione, e questi iniziano il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, per i saldi invernali e il primo sabato di luglio per quelli estivi. La loro durata massima è di sessanta giorni. Oggetto di queste vendite straordinarie sono i prodotti non alimentari, gli articoli di moda e tutti quei beni che se non sono venduti entro un certo tempo sono suscettibili di forte deprezzamento.
Gli operatori commerciali che intendono svolgere queste vendite a prezzi scontati, devono osservare alcune regole elencate nell'articolo 117 della Legge Regionale, rubricato con il titolo: “Informazione e tutela del consumatore”. Prima di tutto il prezzo: il prodotto venduto in saldo deve riportare obbligatoriamente esposto il prezzo originale di vendita e la percentuale di sconto o ribasso applicato, è facoltà del venditore indicare il valore risultante. I messaggi pubblicitari devono essere veritieri e non ingannevoli per il consumatore. La merce oggetto di vendita straordinaria deve essere fisicamente separata da quella venduta normalmente e naturalmente sono applicabili tutti i rimedi previsti dal Codice del Consumo in caso di vendita di prodotti difettosi: la cosiddetta garanzia post vendita applicata dal venditore.
Siamo a disposizione per ogni eventualità e buoni affari!