mercoledì 19 ottobre 2016

Il rimborso delle pensioni (lavori in corso)

Il tema del rimborso sull'ammontare dell'assegno pensionistico, è tornato all'onore delle cronache grazie ad un misero e grottesco servizio televisivo trasmesso da canale 5 nel programma Striscia la Notizia il 10 ottobre 2016.
La vicenda si riferisce alla possibilità di avviare presso l'INPS e di proseguire eventualmente nelle aule giudiziarie, la richiesta di rimborso per il mancato adeguamento all'inflazione (perequazione) del proprio assegno pensionistico.
Il decreto legge emanato dal Governo Monti il 6 dicembre 2011 (il n.201), contenente alcune disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito nella legge n.214 il 22 dicembre 2011), ha previsto, con il lunghissimo articolo 24, che fa capo alle misure di riduzione per la spesa pensionistica, al comma 25, la modifica del meccanismo di rivalutazione automatica del trattamento pensionistico, fino ad allora regolato dalla legge 388 del 2000. In sintesi, la norma, ha riconosciuto per gli anni 2012 e 2013, la piena perequazione pensionistica, applicata nella misura del 100%, ai soli trattamenti d'importo complessivo fino a tre volte il trattamento pensionistico minimo INPS e l'ha invece bloccata per tutti gli altri assegni d'importo superiore.
La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 70 del 30 aprile 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione legislativa, ed il Governo Renzi, con il decreto legge 65/2015, ha corretto il tiro, tentando con l'articolo 1, di dare attuazione ai principi enunciati dalla Consulta. Il nuovo comma 25 ha sbloccato l'adeguamento pensionistico secondo specifici coefficienti percentuali, nel dettaglio: ha fissato nella misura del 40% l'adeguamento per gli assegni superiori a tre volte il minimo; al 20% per quelli superiori a quattro volte il minimo e pari o inferiori a cinque; al 10% quelli superiori a cinque volte il minimo ma pari o inferiori a sei ed infine ha lasciato completamente bloccato l'adeguamento al potere d'acquisto certificato dall'Istat, le pensioni d'importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS. Questa correzione ha originato i famosi rimborsi una tantum comparsi nei “cedolini” pensionistici di agosto 2015, ma che alcuni esimi giuristi hanno considerato inadeguati e non pienamente attuativi delle disposizioni sancite nella sentenza della Corte Costituzionale ed hanno perciò proposto ricorso in alcuni Tribunali.

mercoledì 12 ottobre 2016

Canone Rai addebitato per errore? Chiedi il rimborso

Come noto e come abbiamo potuto sperimentare direttamente sulle nostre tasche, dal I gennaio di quest'anno (2016), l'ammontare del costo per l'abbonamento alla televisione è diminuito alla cifra tonda di 100 euro (da 113,50 dell'anno precedente), ma viene addebitato (in 10 comode rate mensili) sulla bolletta elettrica, con buona pace dei recidivi evasori. Il dibattito sulla correttezza ed efficacia, cioè sul merito proprio, di quest'imposizione così generalmente odiata, sarà forse oggetto di un altro capitolo, per il momento la norma è in vigore e perciò degna di rispetto. Sì perché la legge di stabilità 2016, quell'insieme di disposizioni che formano il bilancio annuale e pluriennale dello Stato e catalogata negli archivi Istituzionali al numero 208 dell'anno 2015, prevede, ai commi 152 e seguenti (fino al 159), gli obblighi sommariamente descritti. La principale novità introdotta dalla Finanziaria 2016, sul tema in discussione, è stata l'introduzione della presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo dove fosse attiva un'utenza elettrica domestica. Sarà cura dell'utente dichiarare il non possesso eventuale.
La dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla Tv per uso privato, predisposta dalla direttrice dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, prevede due soli casi in cui si possa essere dispensati dal pagamento dell'odiato balzello: il primo è la mera dichiarazione di non detenzione della televisione; ed il secondo è quello in cui il canone viene già riscosso sull'utenza elettrica intestata ad un altro famigliare convivente. Tutti gli altri casi, come per esempio quello della titolarità di due utenze elettriche in capo allo stesso soggetto, dovrebbero regolarsi automaticamente, grazie all'incrocio dei dati anagrafici comunali con quelli in possesso degli altri enti coinvolti: quali i distributori e i venditori di energia. Per questo primo anno di sperimentazione della nuova modalità di riscossione del canone Rai nella bolletta elettrica, l'autocertificazione si sarebbe dovuta presentare entro il 16 maggio all'Agenzia delle Entrate, dal prossimo anno (2017) invece e per gli anni a seguire, il termine di scadenza di presentazione dell'istanza, se si vorrà essere dispensati dal pagamento dal I gennaio corrente, sarà fissato al 31 gennaio dell'anno in corso.
Nel caso in cui qualcosa si fosse inceppato nel meccanismo della riscossione del canone e l'addebito dello stesso in bolletta fosse avvenuto ingiustamente e/o per errore, è possibile, già dallo scorso 15 settembre, presentare all'Agenzia delle Entrate il modulo per la richiesta di rimborso. Questo andrà compilato in ogni sua parte: nella prima sezione s'inseriranno i dati generali del dichiarante; nella seconda si indicheranno gli estremi dell'utenza elettrica e delle fatture relative su cui è avvenuto l'addebito delle rate del canone ed il motivo della richiesta, identificato con un numero da 1 a 6 a seconda dei casi che ricorrono. Per esempio il caso in cui il richiedente abbia presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione sarà identificato con il numero 5. Infine nel riquadro descrizione si potrà descrivere sinteticamente il motivo dell'istanza.
Tutti i dettagli: istruzioni e moduli; sono reperibili sui siti web dell'Agenzia delle Entrate e della Rai, noi siamo a disposizione per l'assistenza nella compilazione dei modelli, fissa il tuo appuntamento negli orari di sportello.