tag:blogger.com,1999:blog-80967194933518847342024-03-06T08:41:36.090+01:00Confconsumatori di Monza e BrianzaProssimo sportello: venerdì 12 novembre 2021, dalle ore 15 alle 18. Prenotati allo 039 8943448Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comBlogger216125tag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-48670739843251016252020-12-23T16:52:00.000+01:002020-12-23T16:52:00.312+01:00La nuova TV digitale<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbKsKjdorTLQkZ5b2zkuOYNNDyqJWEQ8Eg0YQ18_2oscPFNBNC5VSsOOUBrCz_WjGkdl0F2cpFG_0AhDr08BSg-HLZetkgHIRztJe66G_wz_A4j__K6G5h-FJr_dJTvDTxOZjuoNYxFQs/s750/dvb-t2.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="510" data-original-width="750" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbKsKjdorTLQkZ5b2zkuOYNNDyqJWEQ8Eg0YQ18_2oscPFNBNC5VSsOOUBrCz_WjGkdl0F2cpFG_0AhDr08BSg-HLZetkgHIRztJe66G_wz_A4j__K6G5h-FJr_dJTvDTxOZjuoNYxFQs/s320/dvb-t2.jpg" width="320" /></a></div><br />Il passaggio al nuovo <i>standard</i>
di trasmissione radiotelevisiva, denominato DVB-T2 (acronimo di
<i>Digital Video Broadcasting – Second Generation
Terrestrial)</i>, sarà necessario
per liberare la cosiddetta banda 700, ovvero la porzione di spettro
elettromagnetico individuata dalle frequenze 694-790 Mhz, ora già
assegnate ai servizi di trasmissione mobili 5G. La migrazione avverrà
in due fasi, la prima a settembre 2021 e la seconda nel mese di
giugno 2022.</div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Sarà necessario perciò,
verificare se la televisione ora in dotazione, sia compatibile con il
nuovo </span><i>standard</i><span style="font-style: normal;"> di
trasmissione. Apparecchi acquistati dopo il I gennaio 2017 saranno
sicuramente utilizzabili, televisioni acquistate prima di tale data
dovranno invece essere verificate. La prova tecnica si potrà
svolgere semplicemente: nel caso siano già visibili i canali in alta
definizione (HD) di Rai1, Canale 5 e La7, rispettivamente
sintonizzati sul 501, 505 e 507, il primo passaggio di settembre 2021
sarà superato. Per valutare se la televisione superi anche la
seconda prova, quella del passaggio definitivo previsto per giugno
2022, saranno i canali 100 e 200 quelli da sintonizzare e se apparirà
la scritta: “Test HEVC Main10” il test sarà superato,
diversamente sarà necessario, se si vorrà continuare a fruire dei
soliti programmi televisivi, acquistare un nuovo apparecchio o un
</span><i>decoder</i><span style="font-style: normal;"> compatibile.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">È disponibile un </span><i>bonus
</i><span style="font-style: normal;">da 50 euro per nuclei familiari
con ISEE inferiore a 20 mila euro, per l'acquisto di un nuovo
televisore o </span><i>decoder</i><span style="font-style: normal;">,
da utilizzare tra il 18 dicembre 2019 e il 31 dicembre 2022.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Per maggiori informazioni: <a href="https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/">nuovatvdigitale.mise.gov.it</a></span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-85849151172854362232020-12-16T16:23:00.001+01:002020-12-16T16:23:38.586+01:00La rottamazione delle Cartelle Esattoriali<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSvMROMfSMHr_9QgTkebFNCrnYWq5QyOXZ0pcZr237bn0Bs5GKFO_QEh4Zx0BHaa0W_DIDh6BTgCb788POnsc4OOOk2AMOmcdnnviscWkjinO2nBk-tp-246nbSN-Kio4nBf07ymAH0-U/s512/AgenziaRiscossione.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="384" data-original-width="512" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSvMROMfSMHr_9QgTkebFNCrnYWq5QyOXZ0pcZr237bn0Bs5GKFO_QEh4Zx0BHaa0W_DIDh6BTgCb788POnsc4OOOk2AMOmcdnnviscWkjinO2nBk-tp-246nbSN-Kio4nBf07ymAH0-U/s320/AgenziaRiscossione.jpg" width="320" /></a></div><br />Tra gli ultimi provvedimenti normativi del governo Renzi (che durò
in carica dal 22 febbraio 2014 al 7 dicembre 2016, torniamo alla XVII
legislatura), ci fu il decreto fiscale numero 193, del 22 ottobre
2016 (ne parlammo <a href="https://confbrianza.blogspot.com/2016/11/il-decreto-fiscale-e-la-procedura-per.html">qui</a>), convertito nella Legge 225 il I dicembre seguente. La norma, oltre
a contenere il finanziamento di esigenze indifferibili, introduceva
importanti e urgenti misure in materia fiscale e di
riscossione.</div>
<div style="text-align: left;">Questa fu la legge che decretò la fine dell'esperienza Equitalia
e che istituì, con decorrenza I luglio 2017, l'attuale Agenzia
della riscossione (controllata direttamente dall'agenzia delle
entrate), oggi deputata all'attività di riscossione, appunto, dei
debiti che i cittadini hanno pendenti con gli enti pubblici
creditori.</div>
<div style="text-align: left;">In virtù di questa importante innovazione, il Governo di allora,
decise di definire bonariamente e in modo agevolato, i carichi
affidati dai vari enti agli agenti della riscossione nel periodo 2000
– 2016. Tale definizione agevolata, divenne comunemente nota come
procedura di rottamazione delle cartelle esattoriali. I debitori, con
questo sistema di pagamento agevolato, avrebbero potuto pagare i
debiti notificati, sgravandoli delle sanzioni aggiuntive
eventualmente comminate per il mancato pagamento delle stesse imposte
evase. Sarebbe così rimasto a loro carico, l'ammontare della sola
tassa da versare e l'onere di riscossione sostenuto dall'agente
riscossore (Equitalia prima e Agenzia della Riscossione poi), speso per svolgere la procedura esecutiva di recupero del credito.</div>
<div style="text-align: left;">Il pagamento sarebbe potuto anche essere dilazionato in più rate,
su cui sarebbero stati applicati gli interessi, a patto che il 70%
della somma dovuta (depurata dalle sanzioni), venisse pagata entro
l'anno 2017 e il restante 30% nel 2018. L'adesione alla definizione
agevolata, andava manifestata entro il 31 marzo 2017. Il mancato
pagamento di una sola rata avrebbe determinato il decadimento di
tutta la procedura.</div>
<div style="text-align: left;">Il decreto fiscale dell'anno successivo: il
numero 148 del 16 ottobre 2017 (il Governo in carica era quello di
Paolo Gentiloni, sempre XVII legislatura), estese la procedura di
definizione agevolata, introdotta con la norma dell'anno prima, e
inaugurò così la Rottamazione <i>bis</i>. In questo caso il termine
per l'adesione sarebbe stato il 15 maggio 2018 e dal seguente mese di
luglio, sarebbe iniziato il pagamento della prima rata.</div>
<div style="text-align: left;">Arriviamo così alla Rottamazione <i>ter,</i><span style="font-style: normal;">
istituita con il Decreto Fiscale 119 del 23 ottobre 2018 (siamo
entrati nella XVIII legislatura con le elezioni del 13 marzo di
quell'anno e il Governo allora in carica era il Conte I), in cui
l'agevolazione per il contribuente moroso diventò molto conveniente.
I carichi pendenti oggetto della rottamazione </span><i>ter</i><span style="font-style: normal;">,
sono identici a quelli definiti nel primo decreto del 2016, salvo la
loro estensione temporale: vengono infatti ammessi quei debiti
iscritti a ruolo dall'anno 2000 al 31 dicembre 2017. Il maggiore
beneficio si ottiene con il pagamento rateale: le rate diventano
massimo 18 consecutive, ciascuna d'importo pari al 10% della somma
dovuta, le prime due con scadenza il 31 luglio 2019 e il 30 novembre
2019 e le restanti 16 pagabili in 4 comode rate annuali (l'ultimo
giorno dei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre,
rispettivamente), a partire dall'anno 2020. Entro il 30 aprile 2019 si
sarebbe dovuta manifestare, all'agente riscossore, l'adesione alla
terza procedura di definizione agevolata delle cartelle esattoriali.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Per arrivare alle notizie di
questi giorni, che riguardano gli aderenti all'ultima procedura di
rottamazione, in cui con il decreto ristori (il </span><i>quater</i><span style="font-style: normal;">:
numero 157 del 30 novembre 2020, in fase di conversione – nel
frattempo il Governo è cambiato: l'attuale è il Conte II, sempre
XVIII legislatura), si prorogano le date di scadenza delle rate
programmate per l'intero 2020, già rimandate con il decreto rilancio
di maggio, alla fine di dicembre. Il nuovo termine è il I marzo
2021, quel giorno si dovranno pagare: le quattro rate scadute nel 2020
e la I del 2021. Salvo ulteriori eventuali proroghe.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Per ulteriori approfondimenti: <a href="https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/">Agenzia della Riscossione</a></span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-26280433534021809522020-12-09T13:42:00.000+01:002020-12-09T13:42:14.870+01:00Operazione cashless (senza contanti)<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYu6oq5ccwy8fS135cn0ydP6F6X0M_99MbpZ-M8jzwj7Vy8Ij7gYXeaMnuqGHTnI_ncsRsDEyvhflNmSDuKO9goN1mgsoH8sRRpvxH4xfOvejqpfStypJhRYG5M-GWTnWyEIlcuqINxtk/s1280/cashback.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="896" data-original-width="1280" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYu6oq5ccwy8fS135cn0ydP6F6X0M_99MbpZ-M8jzwj7Vy8Ij7gYXeaMnuqGHTnI_ncsRsDEyvhflNmSDuKO9goN1mgsoH8sRRpvxH4xfOvejqpfStypJhRYG5M-GWTnWyEIlcuqINxtk/s320/cashback.jpg" width="320" /></a></div><br />Limitare l'uso del contante nelle
transazioni economico finanziarie, può avere numerose e rilevanti
finalità lagalitarie. Prima fra tutte, risulterebbe utile per il
contrasto all'evasione fiscale (ogni anno, secondo le valutazioni
della commissione Giovannini, in Italia, sono evasi circa 35 miliardi
di imposte sul valore aggiunto – Iva), poi rappresenterebbe
sicuramente un argine al dilagare delle attività illecite agite
dalla criminalità organizzata (in cui tipicamente, gli scambi
economici illegali avvengono in denaro contante), ed infine sarebbe
un'ulteriore misura di contrasto al terrorismo, le cui azioni sono
finanziate in moneta sonante.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">La possibilità di tracciare i
pagamenti, mediante l'uso di strumenti elettronici, quali le carte di
pagamento (di debito o credito) e altri sistemi digitali come la
diffusione di applicazioni informatiche, è senza dubbio il
principale strumento di contrasto all'illegalità.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">L'Italia è tra i Paesi Europei,
in cui la maggior parte dei pagamenti avviene in contanti, e le
raccomandazioni del Consiglio Europeo per l'anno in corso, sono tra
le altre, quella di limitarne proprio l'uso. Il Governo Italiano, ha
deciso di attuare questa limitazione, con due strumenti: quella di
porre una soglia limite al trasferimento di denaro contante tra
soggetti diversi, che dal I luglio 2020 è di 2.000 euro e dal I
gennaio 2022, si ridurrà a mille; e con l'incentivazione dell'uso
della moneta elettronica (<a href="https://www.cashlessitalia.it/">il piano </a></span><i><a href="https://www.cashlessitalia.it/">cashless</a></i><span style="font-style: normal;">).</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Questa lunga premessa per
introdurre e illustrare il nuovo piano governativo d'incentivo
all'uso dei pagamenti elettronici, pubblicizzato all'inizio del mese
con il roboante ed esotico termine di </span><i>Cashback </i><span style="font-style: normal;">(soldi
indietro, nella traduzione più prosaica). Il meccanismo,
differenziato in tre fasi, ha lo scopo di restituire fino a 300 euro
annui su almeno 100 transazioni fatte con le carte di credito, debito
e </span><i>app</i><span style="font-style: normal;">.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Il lancio dell'iniziativa, che ha
per il momento trovato grossi ostacoli tecnici, calendarizzato per
l'8 dicembre 2020: è il </span><i>CashBack</i><span style="font-style: normal;">
di Natale: la prima fase. Con almeno 10 pagamenti saldati attraverso
l'uso della moneta elettronica, fino al 31 dicembre 2020, si può
maturare la restituzione di massimo 150 euro. Viene applicato lo
sconto del 10% sul valore di ogni transazione fino al limite di 15
euro. Perciò per ottenere indietro la somma massima prevista, in
questa prima fase sperimentale; di 150 euro, si dovranno fare almeno
10 pagamenti di 150 euro ciascuno, diversamente si riceverà l'accredito della
somma degli sconti accumulati.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">L'attuazione dell'incentivo
prevede l'uso dell'applicazione <a href="https://io.italia.it/cashback/">IO: l'app dei servizi pubblici</a> a cui
accedere con la propria identità digitale (spid) o carta d'identità
elettronica. Qui si registrano le carte o gli altri sistemi di
pagamento abilitati, e l'Iban del conto corrente su cui verranno
accreditati gli sconti accumulati con le transazioni economiche, finalizzate all'acquisto di beni e servizi in locali fisici (sono esclusi quelli
</span><i>on-line).</i></div>
<div style="font-style: normal; text-align: left;">A regime, la seconda fase, ovvero dal I
gennaio 2021, si prevede che l'accredito degli sconti accumulati,
avverrà semestralmente fino ad un massimo di 150 euro a semestre per
almeno 50 transazioni elettroniche effettuate. Infine, terza fase,
tra i primi 100 mila partecipanti all'iniziativa, che nell'arco del
semestre abbiano fatto il numero più alto di pagamenti tracciabili,
potranno ricevere il S<i>uper Cash Back</i> di 1.500 euro.</div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-62151106356686320332020-12-02T06:00:00.004+01:002020-12-02T06:00:07.549+01:00La lotteria degli scontrini<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB2LLl_RWXDrn-Syy5stdg4FVT3NAAHNdLnDlecfoM1TH5yH_lGyMwTuxBA4zokn2FOVDJwYGxZiCHrXJye4pqRlL8hk7WifkwEwsJ_0PpiBoCWxhm7h23dMFBGHQdLktrPgWtkYWD4V0/s450/lotteria-scontrini.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="361" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjB2LLl_RWXDrn-Syy5stdg4FVT3NAAHNdLnDlecfoM1TH5yH_lGyMwTuxBA4zokn2FOVDJwYGxZiCHrXJye4pqRlL8hk7WifkwEwsJ_0PpiBoCWxhm7h23dMFBGHQdLktrPgWtkYWD4V0/s320/lotteria-scontrini.jpg" /></a></div><br />Al via il I gennaio 2021.</div>
<div style="text-align: left;">Il nostro Paese è vittima, annualmente, di un'evasione fiscale,
quantificata complessivamente, in circa cento dieci miliardi di euro.
L'imposta più evasa risulta essere l'IVA, con circa trentacinque
miliardi di ammanco: pari al 2% del PIL nazionale. Questi sono i dati
riportati nella <a href="http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/analisi_progammazione/documenti_programmatici/nadef_2020/Relazione_evasione_fiscale_e_contributiva__Allegato__NADEF_2020.pdf">Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione
fiscale e contributiva</a>, redatta ogni anno e pubblicata insieme alla
nota di aggiornamento del documento di economia e finanza (Nadef),
dalla <a href="https://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/rel_ev/index.html">Commissione</a> presieduta dal Prof. Enrico Giovannini.</div>
<div style="text-align: left;">Le raccomandazioni del Consiglio Europeo al Paese, inoltre,
prevedono l'adozione di politiche volte a contrastare l'evasione
fiscale, in particolare nella forma della omessa fatturazione e a
potenziare i pagamenti elettronici obbligatori, anche mediante un
abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.</div>
<div style="text-align: left;">La lotteria degli scontrini è un'operazione strategica
finalizzata al recupero dell'imposta evasa.</div>
<div style="text-align: left;">La sua istituzione, si può far risalire alla legge di bilancio
per l'anno 2017 (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-12-11;232">Legge 232</a> dell'11 dicembre 2016 articolo 1 commi
540 e seguenti), e il suo avvio sarebbe dovuto avvenire,
originariamente, il I gennaio 2018. Alcuni provvedimenti normativi,
ne hanno continuamente rinviato l'avvio, fino ad oggi, quando sembra
ormai certo che il I gennaio 2021, cominceranno le estrazioni dei
premi messi in palio.</div>
<div style="text-align: left;">Il meccanismo per partecipare è molto semplice: si raggiunge il
portale omonimo: <a href="https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/home">lotteriadegliscontrini.gov.it</a>, si sceglie:
“Partecipa Ora”, si inserisce il proprio codice fiscale e viene
così generato il proprio codice lotteria (stampabile o salvabile sul proprio
<i>smartphone</i>), da mostrare al negoziante prima che emetta lo
scontrino di acquisto di beni e/o servizi d'importo superiore a 1
euro.
</div>
<div style="text-align: left;">Lo scontrino così generato, darà origine, a un numero di biglietti
virtuali estraibili, pari a quello del suo importo, fino a un massimo
di mille. Per esempio lo scontrino da 36,50 euro originerà 37
biglietti della lotteria potenzialmente estraibili. Più spendi
maggiore sarà la probabilità di vincita.</div>
<div style="text-align: left;">Le estrazioni saranno: settimanali (il giovedì di ogni settimana,
la prima calendarizzata per il 14 gennaio 2021), in cui saranno
estratti i 7 premi da 5 mila euro ciascuno, tra i biglietti virtuali
trasmessi dagli esercenti nella settimana precedente: dal 4 al 10
gennaio; mensili (avverranno il secondo giovedì del mese successivo:
la prima l'11 febbraio 2021), tra gli scontrini emessi il mese
precedente, in cui si assegneranno 3 premi da 30 mila euro e infine
annuale (da calendarizzare con il provvedimento del Direttore
generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che assegnerà un
premio da 1 milione di euro allo scontrino estratto tra quelli emessi
e trasmessi all'agenzia delle entrate dagli esercenti, nell'arco
dell'anno precedente, escludendo quelli già risultati vincenti.</div>
<div style="text-align: left;">In più, se il pagamento avverrà con la moneta elettronica (carte
di credito, debito, prepagate e <i>app</i> connesse), si parteciperà,
oltre alle estrazioni ordinarie, a quelle dette: “zerocontanti”,
in cui a vincere saranno il consumatore e l'esercente. In quelle
settimanali sono 15 i premi ad essere assegnati: 25 mila euro per il consumatore e 5 mila per l'esercente. Nelle mensili ci sono 10 premi
da 100 mila euro per i consumatori e 10 da 20 mila per gli
esercenti. In quella annuale il premio sarà di 5 milioni per il
consumatore e 1 per l'esercente.</div>
<div style="text-align: left;">Le vincite saranno comunicate dall'Agenzia delle dogane via
lettera raccomandata o Pec, e ancora via sms se ci si registra
nell'area riservata, che verrà attivata quando inizierà la
lotteria.</div>
<div style="text-align: left;">Nel caso in cui l'esercente si rifiuti di registrare sullo
scontrino in emissione, il codice lotteria personale, potrà essere
segnalato dal consumatore, nell'area riservata del portale e
sarà oggetto di analisi da parte dell'Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza.</div>
<div style="text-align: left;">Con l'aiuto della dea fortuna contrastiamo l'evasione fiscale.</div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-41793647334718967112020-11-25T06:30:00.001+01:002020-11-25T06:30:07.479+01:00La morosità delle bollette energetiche e idriche<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp-uZ-xikCCLEDuO6JP7P8BDo-TLxQJ_yjfWtS1lFNQDO8WtVLTIKal5m192tT9zwFRgpwJW1DCuAvte5aQU7x0KqAhtBEW_dOY5X7k7xN78gwrvo5JYahxwBFOAK1z9sCbtmdYBOI9co/s1464/bollette-non-pagate.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="1247" data-original-width="1464" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgp-uZ-xikCCLEDuO6JP7P8BDo-TLxQJ_yjfWtS1lFNQDO8WtVLTIKal5m192tT9zwFRgpwJW1DCuAvte5aQU7x0KqAhtBEW_dOY5X7k7xN78gwrvo5JYahxwBFOAK1z9sCbtmdYBOI9co/s320/bollette-non-pagate.jpg" width="320" /></a></div><br />Nel corso della prima ondata epidemiologica da Covid-19, che ha
costretto il governo ad adottare provvedimenti di contenimento di
diffusione della malattia: il cosiddetto periodo di <i>lockdown</i>
(o clausura totale per dirlo in Italiano), l'Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (<a href="https://www.arera.it/it/news/coronavirus.htm">ARERA</a>), ha emanato una delibera (la
numero 60/2020/R/com del 12 marzo 2020), successivamente integrata
dalle seguenti tre sullo stesso tema (la 117, 124 e 148), in cui si
sono sospese le procedure d'interruzione delle forniture energetiche
(elettricità e gas) e idriche per i clienti finali in stato di
morosità.</div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Dal 10 marzo 2020 fino al 17
maggio 2020 (periodo di durata della prima chiusura), i fornitori di
energia elettrica, gas e acqua, sono stati obbligati a sospendere le
procedure d'interruzione di fornitura per i clienti finali che si
trovavano già, alla data del 10 marzo, o si sono venuti a trovare in
seguito, fino al 17 maggio, in uno stato d'insolvenza per il
pagamento delle fatture. Così come avviene usualmente nei territori
sconvolti da eventi sismici o da altre calamità naturali.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">La notizia, ormai, fortunatamente
superata, ci da lo spunto però per ripassare le diverse fasi
procedurali, che si susseguono nel caso del mancato pagamento di una
bolletta energetica entro la data di scadenza.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Se il cliente non paga la
bolletta entro la data di scadenza, il fornitore ha il diritto di
recuperare il proprio credito. Il primo passo che compie è quello di
comunicare la messa in mora del cliente (da qui lo stato di morosità
conseguente). Questa comunicazione avviene con lettera raccomandata o
con PEC (posta elettronica certificata). Il venditore indicherà il
termine ultimo entro cui effettuare il pagamento, decorso il quale
chiederà all'impresa distributrice di sospendere la fornitura. La
sospensione può essere richiesta solo dopo che siano trascorsi 3
giorni lavorativi dal termine ultimo intimato per il pagamento e
almeno 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la
notifica di costituzione in mora. Se la sospensione della fornitura
avviene senza il rispetto dei termini indicati, il consumatore ha
diritto a un indennizzo.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Per ulteriori approfondimenti
sull'argomento e su altri di rilevante interesse, consiglio la
consultazione dell'<a href="https://www.arera.it/atlante/">Atlante del Consumatore</a>, disponibile nella sezione
del sito istituzionale ARERA.</span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-49894126031465309402020-11-18T18:42:00.000+01:002020-11-18T18:42:15.094+01:00L'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione: Spid e IO<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihOUN6xJ9ZMxoioJaSoegCHj_QaG5pr4ofmflNPUC_C9ARz4naroXAB5lK4kyCa4vJZo3KNklP42aRPw1zJPVulfhUzuRKOAIg6H-18tpZkWyRroDbHeOGgHJmqQO4ofC0wdf8ABGSYcE/s960/card-spid.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="501" data-original-width="960" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEihOUN6xJ9ZMxoioJaSoegCHj_QaG5pr4ofmflNPUC_C9ARz4naroXAB5lK4kyCa4vJZo3KNklP42aRPw1zJPVulfhUzuRKOAIg6H-18tpZkWyRroDbHeOGgHJmqQO4ofC0wdf8ABGSYcE/s320/card-spid.jpg" width="320" /></a></div><br />Il recente decreto Semplificazione (per i cultori
dell'approfondimento i riferimenti normativi sono: <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-07-16;76!vig=2020-11-18">D.L.76/2020</a>
“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,
convertito con modificazioni nella Legge 120 dell' 11 settembre
2020), ha introdotto alcuni importanti aggiornamenti al Codice
dell'amministrazione digitale (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=2020-11-18">D.L.vo 82/2005</a>): il testo legislativo
base su cui si fonda il processo di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione.</div>
<div style="text-align: left;">Qui, troviamo definiti i concetti d'identità digitale e domicilio
digitale, regole di comunicazione e organizzazione digitale tra gli
enti istituzionali della Repubblica e ancora: modalità di fruizione
e conservazione dei dati delle pubbliche amministrazioni,
trasmissione informatica documentale e sistema pubblico di
connettività.</div>
<div style="text-align: left;">Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), e la Carta
d'identità Elettronica (CIE), dal prossimo 28 febbraio 2021, saranno
le uniche credenziali utili per l'accesso ai servizi digitali offerti
dalla pubblica amministrazione, da quella Nazionale alla territoriale
(Regioni e Comuni) passando per gli enti pubblici e le agenzie.
Perciò, per accedere, per esempio, alla dichiarazione dei redditi
pre-compilata, ci si dovrà autenticare sul sito dell'agenzia delle
entrate tramite Spid o Cie.</div>
<div style="text-align: left;">Ottenere un'identità digitale è piuttosto semplice: il primo
passo da compiere è quello di visitare il sito dell'Agenzia per
l'Italia Digitale: <a href="https://www.spid.gov.it/">spid.gov.it</a>, possedere un indirizzo di posta
elettronica <i>(e-mail) </i><span style="font-style: normal;">, il
numero di cellulare abitualmente in uso, carta d'identità e tessera
sanitaria. Il secondo passo da compiere è quello della scelta
dell'</span><i>Identity Provider </i><span style="font-style: normal;">(l'impresa
che materialmente offre e garantisce, in convenzione con l'agenzia
governativa, il servizio d'identità digitale), sono 9 quelli
accreditati, ciascuno dei quali fornisce diversi livelli di
sicurezza, e modalità di riconoscimento: di persona; via </span><i>webcam,
</i><span style="font-style: normal;">o con firma digitale. Una volta
espletate le formalità, al richiedente verrà assegnata la sua
identità digitale, costituita da un nome utente e una </span><i>password</i><span style="font-style: normal;">
associata, validi per l'accesso a tutti i servizi resi disponibili
dalla pubblica amministrazione. Una valida semplificazione se si
pensa alla scocciatura di dover affrontare ogni volta una nuova
procedura di registrazione per poter accedere ai diversi servizi
digitali pubblici.</span></div>
<div style="text-align: left;">L'uso della Carta d'identità Elettronica prevede il possesso di
un lettore da collegare al <i>computer</i> che riconosca i dati della
<i>smart card</i> abilitata.</div>
<div style="text-align: left;">Un'altra importante novità, è rappresentata dall'intenzione
d'implementare le potenzialità dell'applicazione per <i>smartphone
</i><span style="font-style: normal;"><a href="https://io.italia.it/">IO</a>, realizzata dalla società
pubblica PagoPa S.p.a con lo scopo di diffondere i servizi digitali
in Italia. L'applicazione, diffusasi la scorsa estate per
l'erogazione del Bonus Vacanze, diventerà il primo canale di accesso
ai servizi pubblici tramite </span><i>app</i><span style="font-style: normal;">.
Qui, trovano già spazio, ed entro il prossimo febbraio dovranno
renderli disponibili tutti gli enti locali, alcuni servizi di
notifica e pagamento dei tributi comunali (come Tari, Tasi e Imu),
attivi per i cittadini di Milano, Torino, Palermo, Venezia, Reggio
Emilia, Roma e altri comuni minori.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Il futuro ci attende, servizi
digitali semplici, accessibili e sicuri possono semplificarci la vita.</span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-24041276053041824042020-11-11T06:30:00.001+01:002020-11-11T06:30:03.319+01:00Il Buono Mobilità<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKwtQSJdp2YOUTGWgAFNc0zUQHkYIyodX_lbL9t_YhNPCAOjWLiZ_Sv3MpbujehRc6P3yNSdeMgAOuFpjZEq2Cygtf2iMq4RpLKxOTOGQSc_4i-wGhYUhrgeyuDz3ELj3JWZRsrlCnDPs/s770/bonus-mobilita.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="396" data-original-width="770" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKwtQSJdp2YOUTGWgAFNc0zUQHkYIyodX_lbL9t_YhNPCAOjWLiZ_Sv3MpbujehRc6P3yNSdeMgAOuFpjZEq2Cygtf2iMq4RpLKxOTOGQSc_4i-wGhYUhrgeyuDz3ELj3JWZRsrlCnDPs/s320/bonus-mobilita.jpg" width="320" /></a></div><br />I principali provvedimenti normativi, emanati per fronteggiare
l'emergenza economico – sociale, scatenatasi a valle delle
restrizioni adottate per limitare l'espansione della pandemia da
Covid-19, dal Decreto Cura Italia di marzo al Decreto Sviluppo di
maggio, hanno istituito nuove forme di indennizzo economico da
erogare sotto forma di buoni: da quello per le vacanze a quello per
la mobilità, passando per i <i>voucher </i>turistici
a quelli per palestre, musei e concerti. Il governo ha inaugurato la
saga del buono (se posso permettermi una banale considerazione
personale <i>ndr</i>).</div>
<div style="text-align: left;">In questo <i>post</i>,
analizzeremo l'introduzione e le modalità di fruizione del buono,
dedicato questa volta alla mobilità, il cui utilizzo ha mandato in
<i>tilt,</i> come emerso
dalle recenti cronache, alcune strutture informatiche pubbliche.</div>
<div style="text-align: left;">Iniziamo, dalla cornice normativa
che istituisce l'adozione di alcune misure per incentivare la
mobilità sostenibile. La norma di riferimento è il Decreto Legge
<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=2020-11-10">34/2020</a> (cosiddetto Decreto Sviluppo), convertito con modificazioni
nella legge 77 del 17 luglio 2020. L'articolo che ci interessa è il
229, in cui si disciplina il “Buono Mobilità”, riservato a
residenti maggiorenni in capoluoghi di regione, città Metropolitane,
nei capoluoghi di provincia ovvero in comuni con popolazione
superiore a 50 mila abitanti. Si definiscono così i soggetti
beneficiari. L'ammontare del buono sarà pari al 60% della spesa
(fino a un massimo di 500 euro) sostenuta per l'acquisto di
biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli a propulsione
elettrica (per semplificare monopattini), ovvero per l'acquisto di
servizi tipo <i>bike sharing </i>(servizi
di mobilità individuale condivisa). Buono spendibile dal 4 maggio
2020 fino al 31 dicembre 2020 e richiedibile una sola volta per le
finalità suddette.</div>
<div style="text-align: left;">Il successivo Decreto Ministeriale,
pubblicato dal Ministero dell'ambiente di concerto con quelli
dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti,
ha disciplinato le modalità di fruizione di detto Buono. La finalità
del programma, definito sperimentale, avrebbe il proposito di
incentivare forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto
pubblico locale, utili a fronteggiare le alterazioni climatiche
indotte dalle attività antropiche, e quelle epidemiologiche
provocate dalla diffusione del Covid-19.</div>
<div style="text-align: left;">Viene creata un'applicazione <i>web</i>
accessibile, previa autenticazione, ai beneficiari dell'incentivo e
ai fornitori di beni e servizi oggetto dello sconto finanziato, dal
nome accattivante: “<a href="https://www.buonomobilita.it/#/beneficiario/homePage">buonomobilita.it</a>”.</div>
<div style="text-align: left;">Il decreto ministeriale, prevede
che le risorse disponibili per l'intero 2020, pari a 210 milioni di
euro, così come annunciato dal Ministro Costa, siano assegnati
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze. Per inoltrare
la richiesta, sarà necessario accedere al portale, accreditarsi con
lo SPID, e compilare l'autodichiarazione sul requisito di residenza,
verrà così generato il buono spendibile entro 30 giorni dalla sua creazione, in uno dei fornitori di beni e servizi inseriti alla voce
del sito: “Dove usare i Buoni”. </div><div style="text-align: left;">Questa procedura è valida dal 3
novembre 2020 (dal sessantesimo giorno la data di pubblicazione del
decreto, avvenuta il 5 settembre). Tutti gli acquisti, fatti dopo il
4 maggio e fino al 3 novembre, saranno rimborsati presentando la
fattura di acquisto e il codice Iban su cui ricevere l'accredito del
beneficio: 60% della spesa fino a un massimo di 500,00 euro. Risorse
che però sono andate esaurite in poche ore. Da lunedì 9 novembre e fino
al 9 dicembre prossimo, sarà possibile pre-registrarsi, di modo che il
ministero dell'ambiente possa quantificare le risorse necessarie al
rifinanziamento del programma.</div><div style="text-align: left;">Resta valida invece l'erogazione del
buono, per cui saranno gli esercenti a chiederne il rimborso entro il
31 marzo 2021. </div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-9875541866069648762020-11-04T15:13:00.000+01:002020-11-04T15:13:41.308+01:00Bonus internet e pc / tablet<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi34X8NDw84FBhMrNbNQ4CkK2FJVTdlXvdmq8vvMw64nzPLAOql4e5Dnppc5gdItnT4BuuhnI-wcamCPy116Ba7bRjdDO_0q99Sm1owAz8GZGqy-MK8YzdVYieOaBom7g-dS5AM40vDHV0/s1920/BonusInternet.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="950" data-original-width="1920" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi34X8NDw84FBhMrNbNQ4CkK2FJVTdlXvdmq8vvMw64nzPLAOql4e5Dnppc5gdItnT4BuuhnI-wcamCPy116Ba7bRjdDO_0q99Sm1owAz8GZGqy-MK8YzdVYieOaBom7g-dS5AM40vDHV0/s320/BonusInternet.jpg" width="320" /></a></div></div><div style="text-align: left;">Il <a href="https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/piano-voucher-e-piano-scuola/decreto-piano-voucher-famiglie.pdf?la=it-it&hash=CDB08004E9A0E6D7C78FCB048C21DDA1BDC723B2">Decreto Ministeriale</a>, pubblicato il 7 agosto 2020 dal Ministero
dello Sviluppo Economico (MISE), ha dato avvio alla Fase 1 del Piano
<i>voucher </i>digitale per le
famiglie Italiane. Piano inserito nella più ampia strategia
settennale (2014-2020) di sviluppo della Banda Ultralarga nel nostro
Paese. Strategia approvata dal Consiglio dei Ministri nella sua
adunanza del 3 marzo 2015, in coerenza con l'Agenda digitale Europea
2020.</div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Il contributo stanziato per le
famiglie meno abbienti (saranno beneficiari solo quei nuclei
familiari con ISEE inferiore a 20 mila euro annui), erogherà uno
sconto totale fino a 500 euro sul costo del canone di connessione a
internet a una velocità minima garantita di 30 Mbit/s in </span><i>download</i><span style="font-style: normal;">
e sull'acquisto collegato di un </span><i>personal computer</i><span style="font-style: normal;">
(PC) o tablet, che consenta le fruizione del servizio.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">L'attuazione di tutto il processo
operativo, finalizzato all'erogazione del bonus, è affidato alla
società del Ministero: <a href="https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-manuale-operativo-e-documentazione">Infratel Italia</a>, che ha elaborato il manuale
operativo a cui i provider dei servizi di connessione elettronica,
dovranno scrupolosamente attenersi per la corretta distribuzione
degli sconti.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">In questo schema operativo, il
beneficiario, riceverà lo sconto a cui avrà diritto, direttamente
in bolletta telefonica sotto forma di rateazione del contributo
dilazionato per 12 rate. Saranno infatti gli operatori a svolgere il
ruolo di tramite con Infratel. Il consumatore dovrà solo
preoccuparsi di possedere i requisiti patrimoniali richiesti dalla
norma (ISEE inferiore a 20 mila euro/annui) e stipulare poi, con un
operatore telefonico abilitato, un contratto di connessione internet
a cui potrà essere agganciato l'acquisto di un terminale
eventualmente fornito dall'operatore stesso.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Il contributo massimo di 500 euro
verrà suddiviso tra: lo sconto sul canone di connessione per una
somma di almeno 200 euro e quello per l'acquisto di un terminale
fornito dall'operatore di una somma compresa tra i 100 e 300 euro
massimo. Il livello del servizio di connettività dovrà rispettare
il valore di velocità in </span><i>download</i><span style="font-style: normal;">
di almeno 30 Mbit/s con minimo di banda 15 Mbit/s e in </span><i>upload</i><span style="font-style: normal;">
di 15 Mbit/s con minimo garantito di 7,5 Mbit/s. Anche per tablet e
PC si avranno specifiche tecniche minime elencate nell'<a href="https://www.infratelitalia.it/-/media/infratel/documents/piano-voucher-e-piano-scuola/allegato-b---specifiche-tecniche-minime-tablet-e-pc.pdf?la=it-it&hash=CD9D1C55B1475E86580FE00A5C5C090EB9F6F2A4">allegato B</a> del
manuale operativo.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Gli operatori si registreranno al
portale gestito da Infratel e qui gestiranno l'erogazione del bonus
ai clienti che sottoscriveranno le offerte commerciali rispondenti ai
requisiti tecnici richiesti. Il cliente che vorrà beneficiare dello
sconto, dovrà aderire all'offerta proposta dall'operatore, fornire
copia del documento d'identità e codice fiscale, inoltre produrrà
un'autocertificazione in cui dichiarerà l'ammontare del suo ISEE,
facilmente ottenibile dal sito <a href="https://servizi2.inps.it/servizi/ISEEPrecompilato/Home.aspx">INPS</a>.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Sono disponibili 200 milioni di
euro gravanti sul Fondo Europeo di Sviluppo e Coesione (FSC) per 400
mila famiglie potenzialmente beneficiarie.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Ricapitoliamo la procedura per i
consumatori:</span></div>
<ul style="text-align: left;"><li>
verifica del possesso del
requisito patrimoniale: ISEE inferiore a 20 mila euro per nucleo
familiare;</li>
<li><p><span style="font-style: normal;">ricerca dell'offerta di
connessione internet a banda ultralarga tra i vari operatori (Tim,
Fastweb, Vodafone, WindTre ecc...) aderenti all'iniziativa;</span></p>
</li><li><p><span style="font-style: normal;">valutazione dell'eventuale
acquisto del terminale (Pc o Tablet) di cui si verrà proprietari
trascorsi 12 mesi, quando si concluderà la validità del bonus;</span></p>
</li><li><p><span style="font-style: normal;">adesione all'offerta
commerciale e verifica dei requisiti;</span></p>
</li><li><p><span style="font-style: normal;">erogazione dello sconto
dilazionato in fattura.</span></p>
</li></ul>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-17789093477961685982020-10-28T06:00:00.001+01:002020-10-28T06:00:06.089+01:00I provvedimenti dell'AGCM contro le compagnie aeree<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3PbCyyvnjt_80iG5QDv5di69z6QU1rAvmpBqambd7GxRmzYaSNh8DEj2w8mE1Mba0HGoUEdAE6JD37grZVmnnTkzqhKYSCzlWxAQHMCDoVVekqEDcdhElk0kFb7wI6SQlfMHsRPGMRcU/s800/voucherAerei.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="450" data-original-width="800" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg3PbCyyvnjt_80iG5QDv5di69z6QU1rAvmpBqambd7GxRmzYaSNh8DEj2w8mE1Mba0HGoUEdAE6JD37grZVmnnTkzqhKYSCzlWxAQHMCDoVVekqEDcdhElk0kFb7wI6SQlfMHsRPGMRcU/s320/voucherAerei.jpg" width="320" /></a></div><br />L'<a href="https://www.agcm.it/media/dettaglio?id=3319f282-a065-4319-a707-2c5179745d97">Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</a>, all'inizio
del mese di luglio appena trascorso, ha avviato alcuni procedimenti
nei confronti di due compagnie aree: Alitalia e Volotea, per la
vendita di biglietti aerei di voli poi cancellati a causa del
Coronavirus, a cui si sono <a href="https://www.agcm.it/media/dettaglio?id=c6031818-7caf-4528-a15c-242a4ebff281">aggiunti</a> quelli avviati, alla fine del
mese di settembre, per la stessa ragione, nei confronti di Blue
Panorama, Easy Jet, Rayan Air e Vueling.</div>
<div style="text-align: left;">L'Autorità, su impulso di molte segnalazioni ricevute dai
consumatori e dalle loro associazioni rappresentative, nonché da
rilevazioni effettuate dai propri uffici, ha proceduto contro le
compagnie aeree per verificare l'esistenza di pratiche commerciali
scorrette.</div>
<div style="text-align: left;">I vettori aerei, come noto, durante il periodo di clausura,
imposto dalle misure governative atte a contenere il diffondersi
della pandemia da Covid-19, sono state costrette a cancellare i voli
già programmati, i cui biglietti erano già stati acquistati dai
passeggeri.</div>
<div style="text-align: left;">L'ormai famoso articolo 88 bis del <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-10-27">Decreto Cura Italia</a>
(D.L.18/2020) convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, in cui si
disciplinano le modalità di rimborso dei titoli di viaggio, di
soggiorno e dei pacchetti turistici, ha consentito alle compagnie
aeree, di rimborsare i passeggeri, con l'emissione di un <i>voucher,</i><span style="font-style: normal;">
in caso di voli cancellati. Buoni che sarebbero stati spendibili
entro 18 mesi dalla data in cui sarebbero cessate le misure di
limitazione agli spostamenti delle persone e rimborsabili in denaro
dopo 12 mesi dall'emissione.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Il 3 giugno 2020, gli aerei
avrebbero potuto decollare normalmente, e in caso di annullamento del
viaggio, le compagnie aeree avrebbero dovuto, in questi casi,
rimborsare i passeggeri seguendo le norme del <a href="https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri">Regolamento Comunitario 261/2004</a> e non più quelle previste dalla norma emergenziale. Perciò
in caso di cancellazione del volo, causata da circostanze eccezionali
(provabili dalla compagnia), il passeggero potrà scegliere, come
disciplinato dal regolamento UE, tra la riprotezione su un volo
alternativo o il rimborso del biglietto non usato, a cui dovrà
aggiungersi, naturalmente, l'assistenza necessaria.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Quello che è avvenuto invece,
così come segnalato all'Autorità, sarebbe stata la messa in opera,
da parte delle compagnie aeree, di una modalità di rimborso riferita
solo a quella disciplinata dal decreto Cura Italia, in
contravvenzione, in questo caso, con quella prevista dalla norma
Comunitaria. Comportamento, giudicato dall'</span><i>Authority,</i><span style="font-style: normal;">
lesivo dei diritti dei passeggeri. Come se questi fossero stati dei
</span><i>bancomat</i><span style="font-style: normal;"> per le
società, a cui vendere titoli di viaggio per voli arbitrariamente
cancellati in seguito, invocando le restrizioni imposte dalla
pandemia, quando queste invece erano già cessate, e rimborsando i
passeggeri con l'emissione del famigerato buono, mantenendo così in cassa
i soldi già sborsati dagli stessi. L'indebito ammontare trattenuto
dalla sola Alitalia, secondo alcune fonti, sarebbe di 60 mln di euro,
equivalente a 260 mila richieste di rimborso inevase, proprio in un momento economico-sociale, come
quello attuale, così difficile da affrontare. </span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">I procedimenti dell'AGCM hanno
costretto le compagnie aeree a correggere il loro comportamento.</span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-30954506176439342502020-10-21T06:00:00.002+02:002020-10-22T13:37:57.569+02:00Pagamenti digitali istantanei, l'app Bancomat Pay<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE55bSY42YqeU8IHhrWtYgyrMmBI_-IB3p_dzYOtPFPl4-xZZZtAkAmG360QO7V8WPs5ZqBC0z4sBsq9BXio6rDQtDVU0LTHZXWcCFS7DRO2bHgWwSS06TDfJa0U2DDQMdi53n5upNKDo/s1920/Bancomat-Pay.webp" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1440" data-original-width="1920" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiE55bSY42YqeU8IHhrWtYgyrMmBI_-IB3p_dzYOtPFPl4-xZZZtAkAmG360QO7V8WPs5ZqBC0z4sBsq9BXio6rDQtDVU0LTHZXWcCFS7DRO2bHgWwSS06TDfJa0U2DDQMdi53n5upNKDo/w320-h240/Bancomat-Pay.webp" width="320" /></a></div><br />I pagamenti digitali istantanei, sono la naturale evoluzione del
sistema di pagamenti elettronici, ormai ampiamente diffuso nella
nostra società, fortemente digitalizzata e tecnologicamente
avanzata. Carte <i>contactless, smartphone</i>
Nfc e dispositivi <i>wearable </i>(indossabili
come orologi digitali eccetera), hanno ampliato i metodi di pagamento e ridotto i tempi delle
transazioni economiche.</div>
<div style="text-align: left;">Dall'introduzione della moneta unica, nel 2002, la tendenza delle
istituzioni Europee, e di tutti gli stati membri che appartengono
all'Unione, è stata quella di armonizzare i vari sistemi di
pagamento statali, per uniformarli a un sistema continentale unico:
il SEPA (<i>Single Euro Payment Area)</i><span style="font-style: normal;">.
Sistema di pagamento regolato dalla direttiva Europea 2015/2366 la
cosiddetta PSD2 (</span><i>Payment Services Directive)</i><span style="font-style: normal;">,
che tutti noi abbiamo cominciato a conoscere, quando la nostra banca
ci ha informato, che per effetto di quella normativa, dal 12
settembre 2019, sarebbe stata implementata la sicurezza operativa dei
pagamenti elettronici, disposti via </span><i>Home banking.</i></div>
<div style="font-style: normal; text-align: left;">L'incremento progressivo della velocità
con cui avvengono le transazioni economiche nell'era del commercio
elettronico, sommata all'esigenza, sempre più emergente degli
ordinamenti statali di tracciare i pagamenti per combattere i reati
finanziari di evasione fiscale e di riciclaggio, hanno determinato lo
sviluppo dei pagamenti elettronici istantanei, come il bonifico
istantaneo che dispone un trasferimento di denaro verso il
beneficiario, in una decina di secondi.</div>
<div style="font-style: normal; text-align: left;">Lo schema di funzionamento è garantito
e uniformato dal consorzio dei pagamenti europeo (<a href="https://www.europeanpaymentscouncil.eu/">EPC </a><i><a href="https://www.europeanpaymentscouncil.eu/">European
Payment Consortium</a>)</i> che raduna tra i suoi membri le principali
banche Europee e le loro associazioni rappresentative.</div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">In Italia, <a href="https://bancomat.it/it">Bancomat S.p.a</a>, l'azienda che
da oltre trent'anni gestisce i circuiti di pagamento più diffusi:
PagoBancomat e Bancomat, dal I gennaio 2019, ha ampliato la propria
offerta con il circuito Bancomat Pay, per i pagamenti digitali.
L'applicazione integrata nelle applicazioni mobili proprie delle
principali banche Italiane: da Unicredit a Intesa San Paolo passando
per Bnl, Ubi e Widiba, o disponibile, per le altre che adottano i
circuiti Bancomat, come applicazione singola; consente di trasferire
denaro ai contatti della propria rubrica telefonica che abbiano
naturalmente attivo tale servizio e di pagare presso gli esercenti abilitati con il </span><i>qr-code.</i> Un modo rapido, sicuro e
naturalmente tracciabile per regolare le transazioni tra pari e per saldare gli acquisti di beni e servizi, senza
l'uso della carta, ma attraverso il proprio telefono.</div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-27828939615719918942020-10-14T06:00:00.004+02:002020-10-14T06:00:03.177+02:00Rimborso di abbonamenti a palestre e spettacoli<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9H-LGX1LmX8OGtw8MCFe-G3KXdhP_ZUpTTpt2mvT8p7geGOfFBo_aJk_qxz19mhU9bsI3j8SGVud9m2_ifA8KhxAZplbGUPHhICK_6PAlmWfJHXW5KA3SZz-oEP2qXTMrtZ4yTxI_s4/s1600/concertoRock.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="840" data-original-width="1600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEis9H-LGX1LmX8OGtw8MCFe-G3KXdhP_ZUpTTpt2mvT8p7geGOfFBo_aJk_qxz19mhU9bsI3j8SGVud9m2_ifA8KhxAZplbGUPHhICK_6PAlmWfJHXW5KA3SZz-oEP2qXTMrtZ4yTxI_s4/s320/concertoRock.jpg" width="320" /></a></div><br />Gli ormai famosi Decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri (abbreviati in DPCM), che durante il
periodo di chiusura totale delle attività economiche e sociali
(cosiddetto <i>lockdown</i><span style="font-style: normal;">),
adottati</span> con il fine di limitare la propagazione dell'epidemia
causata dal Covid-19; oltre a limitare i viaggi e le vacanze, hanno
imposto anche la sospensione delle attività sportive, l'accesso ai
musei e ad altri luoghi di cultura nonché la messa in scena di
spettacoli e concerti.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">I Decreti Legge, emanati dal Governo
per fronteggiare l'emergenza economica scatenata dalle misure di
confinamento, hanno previsto forme d'indennizzo per chi fosse stato
in possesso di abbonamenti a palestre, piscine o centri sportivi in
genere e di titoli di accesso a musei, spettacoli e altri luoghi
della cultura.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Il Decreto Rilancio (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34!vig=2020-10-13">D.L.34/2020</a>),
convertito nella legge 77 del 17 luglio 2020, all'articolo 216 comma
4, disciplina lo schema di rimborso dei contratti di abbonamento per
l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. La
premessa, come ormai abbiamo imparato a conoscere dal caso
dell'annullamento dei viaggi e dei pacchetti turistici, è la
dichiarazione dell'impossibilità sopravvenuta (ex art.1463 Codice
Civile), dalla data di entrata in vigore dei DPCM che dichiaravano la
chiusura totale delle attività economiche e sociali. Questa
dichiarazione, implica che nei contratti con prestazioni
corrispettive, la parte liberata dalla prestazione dovuta (la
palestra), non potrà chiedere la controprestazione (il pagamento
dell'abbonamento) al consumatore, ma dovrà restituire quella che
abbia già ricevuto. La norma, prevede che gli abbonati possano
presentare istanza di rimborso della quota di abbonamento non fruita
nei periodi di sospensione dell'attività sportiva. Tale richiesta
dovrà essere inoltrata al gestore dell'impianto sportivo, entro 30
giorni dalla data di conversione in legge del decreto, ovvero entro
il 18 agosto 2020. Da parte sua, il gestore dell'impianto sportivo,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso, potrà
indennizzare il cliente, con l'emissione di un buono di pari valore,
spendibile entro un anno dalla data di cessazione delle misure di
confinamento.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Analogamente, per il rimborso dei
titoli di accesso a spettacoli di qualsiasi natura, anche
cinematografici e teatrali, biglietti d'ingresso a musei e agli altri
luoghi della cultura; si è ricorsi all'impossibilità sopravvenuta
della prestazione. Questa volta è il Decreto Cura Italia (<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-10-13">18/2020</a>)
convertito nella legge 27 del 24 aprile 2020, che all'articolo 88
dispone le modalità di erogazione del rimborso degli spettacoli
annullati. I soggetti acquirenti, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto: ovvero entro il 17 aprile 2020, o
dalla data di cancellazione dell'evento, presenteranno
all'organizzatore dello spettacolo, apposita istanza di rimborso, a
cui l'organizzatore potrà provvedere con l'emissione del solito
<i>voucher </i><span style="font-style: normal;">di pari valore,
utilizzabile entro 18 mesi dall'emissione.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Ora i
termini di presentazione delle due tipologie d'istanza di rimborso,
sono evidentemente scaduti, tuttavia siamo a disposizione per
tutelare gli interessi di quei consumatori, che avendo seguito, entro
i termini, lo schema di rimborso, si siano visti negati dal venditore
i loro diritti.</span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Per appuntamento telefona allo
039 8943448</span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-60075802383209830012020-10-07T06:00:00.005+02:002020-10-07T06:00:02.839+02:00Il Decreto Legge Cura Italia – Rimborso di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici<div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5N6sHXTZtkW95pVsw8GYEorvVurkfHkbz2zw-xtb3dZ1fvj7wSYZAaxYcS461tOtc3d46KqXZW7d4tmiQuLhQ2LiuNY57412_sK6sQnM1hIbCAGovz1tMn4lS-WSNo9MtFzyfWAPPwDA/s680/voucher_curaitalia.jpg" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="380" data-original-width="680" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5N6sHXTZtkW95pVsw8GYEorvVurkfHkbz2zw-xtb3dZ1fvj7wSYZAaxYcS461tOtc3d46KqXZW7d4tmiQuLhQ2LiuNY57412_sK6sQnM1hIbCAGovz1tMn4lS-WSNo9MtFzyfWAPPwDA/s320/voucher_curaitalia.jpg" width="320" /></a></div><br />Il decreto legge 18/2020, cosiddetto
Cura Italia, è stato il primo provvedimento normativo, adottato dal
Governo Italiano il 17 marzo 2020, per affrontare le prime
conseguenze economiche derivanti dagli effetti di propagazione
dell'epidemia Covid-19. Esso contiene varie disposizioni legislative
che hanno il proposito di sostenere famiglie, lavoratori e imprese.
Tra queste, iniziamo a valutare il contestatissimo articolo <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18!vig=2020-10-06">88-bis</a>,
concernente le regole per ottenere il rimborso di titoli di viaggio,
soggiorno e pacchetti turistici, inutilizzati a causa delle note
limitazioni di movimento imposte dalle misure di contenimento
dell'epidemia.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">L'articolo in questione, enuncia, al
suo primo comma, che si applica l'impossibilità sopravvenuta (ex
art.1463 Codice Civile), alla prestazione dovuta nei contratti di
trasporto aereo, ferroviario e marittimo; di soggiorno e di pacchetti
turistici, acquistati da soggetti posti in quarantena fiduciaria,
risultati positivi a Corona virus o avente destinazione stati esteri
dove sia impedito lo sbarco per ragioni sanitarie. Questo implica che
il venditore del titolo turistico, non potrà erogare la prestazione
per sopravvenuta impossibilità e altresì non potrà pretenderne il
pagamento dal consumatore ma anzi dovrà restituirgli l'eventuale
acconto già versato.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Il consumatore comunicherà al
prestatore di servizi turistici, entro 30 giorni, la sopravvenuta
impossibilità, e questi erogherà entro lo stesso termine di 30
giorni, il rimborso della somma versata o l'erogazione di un <i>voucher
</i><span style="font-style: normal;">di pari valore da utilizzare
entro 18 mesi dalla data di emissione. Allo stesso modo si procederà
nel caso di annullamento del viaggio da parte del vettore.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Quelle
appena illustrate sono le disposizioni attuali in vigore, ma
originariamente la spendibilità del buono era di solo 12 mesi ed
esplicitamente, il comma 12 dell'articolo, dopo la conversione in
legge del decreto, avvenuta il 24 aprile 2020, prevedeva che
l'erogazione del </span><i>voucher </i><span style="font-style: normal;">assolvesse
completamente gli obblighi di rimborso senza la necessaria
accettazione del destinatario, limitando la possibilità di scelta
del consumatore, con evidente squilibrio a favore delle imprese
turistiche.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><span style="font-style: normal;">Il 13
maggio 2020, una <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/recommendation_vouchers_it.pdf">raccomandazione della Commissione Europea</a> sul tema
dei buoni offerti ai viaggiatori in sostituzione dei rimborsi
monetari spettanti per l'annullamento di viaggi, soggiorni e
pacchetti turistici, ha raccomandato l'adozione legislativa, da parte
degli stati membri, di alcuni correttivi nelle disposizioni vigenti,
come la possibilità, nel caso il buono duri più di 12 mesi, di
poter ottenere la conversione in denaro allo scadere dell'anno e nel
caso alla scadenza non fosse utilizzato l'erogazione della somma
equivalente entro 14 giorni dalla richiesta. La raccomandazione,
infine consiglia di promuovere tra i consumatori l'accettazione dei
buoni, per salvaguardare l'attività economica degli operatori
turistici.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><span style="font-style: normal;">I
correttivi introdotti all'articolo 88-bis del decreto Cura Italia,
con la legge di conversione del Decreto Rilancio (D.L.34/2020), legge
77 del 17 luglio 2020, recepiscono i correttivi proposti dalla
raccomandazione Europea, e hanno modificato l'originario e contestato
comma 12. Mantengono lo stesso impianto originario: ovvero
l'erogazione del </span><i>voucher </i><span style="font-style: normal;">senza
che vi sia accettazione del consumatore, però si introducono altre
correzioni: si estende la validità da 12 a 18 mesi dalla data di
emissione, potrà essere utilizzato presso un altro operatore
appartenente al gruppo societario dell'emittente e nel caso di
inutilizzo, alla scadenza, o dopo 12 mesi dall'emissione, si potrà
richiedere la somma equivalente entro 14 giorni. Infine presso il ministero dei Beni Culturali e del Turismo
è istituito un fondo che rimborsa i buoni emessi da operatori
turistici nel frattempo falliti.</span></div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-51381153559784539232020-09-29T21:00:00.015+02:002020-10-06T16:35:40.866+02:00Il Decreto Legge Cura Italia – Sospensione Mutui prima casa<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ1PELNG0nm3fWdFJIZ9RZ9tt4MHPTVaTszioOTxSO4aD6OwA9Gj7kZgQG3GR5nNL711Q36C-_sH0tfYRlvQZ6WwPS2XaoEfqhq0nlyGocgZ4JA4zxEwqxqhrTnJMgzoz9dk7i0OPx0UY/s225/RateMutuo.jpg" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="225" data-original-width="225" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZ1PELNG0nm3fWdFJIZ9RZ9tt4MHPTVaTszioOTxSO4aD6OwA9Gj7kZgQG3GR5nNL711Q36C-_sH0tfYRlvQZ6WwPS2XaoEfqhq0nlyGocgZ4JA4zxEwqxqhrTnJMgzoz9dk7i0OPx0UY/w320-h320/RateMutuo.jpg" width="320" /></a></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><br /></span></td></tr></tbody></table><br />Il tema della prossima serie di post,
che inizierà con la pubblicazione di questo articolo, avrà la
presunzione di analizzare, quanto più dettagliatamente possibile, le
misure legislative adottate dal Governo e approvate dal Parlamento
Italiano, a favore dei consumatori in tema di aiuti
economico-finanziari, indispensabili a fronteggiare l'emergenza
sanitaria scatenata dalla pandemia Covid-19.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Qui ci occuperemo degli articoli 54 e
seguenti (D.L.18/2020 Cura Italia – convertito con modificazioni nella Legge
27/2020), che implementano il Fondo di Solidarietà “prima casa”,
cosiddetto Fondo <a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Federica_Rossi_Gasparrini">Gasparrini</a> in onore della ex deputata, che presentò,
come prima firmataria, nell'ormai lontano 29 marzo 2007, la legge di
istituzione del fondo di solidarietà per l'acquisto della prima
casa; poi inserita nella Legge Finanziaria di quell'anno.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Perciò, prima di valutare il contenuto
degli aggiornamenti e delle modifiche, apportate al regolamento del
fondo, dalle recenti disposizioni normative, sarà bene ripassarne
gli elementi costitutivi.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Come accennato, l'originaria proposta
di legge, formulata dall'allora deputata <a href="http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg15/include/contenitore_dati.asp?deputato=d302139&tipopagina=&source=%2Fdeputatism%2F240%2Fdocumentoxml.asp&position=Deputati%5CLa%20Scheda%20Personale&Pagina=/CartelleComuni/Leg15/Deputati/Composizione/SchedeDeputati/deputatoiniziativalegislativa.asp%3Fdeputato=d302139&Nominativo=ROSSI%20GASPARRINI%20Federica">Federica Rossi Gasparrini</a>,
venne recepita nella Legge Finanziaria 2008 (Legge 244/2007), con
l'articolo 2 e i commi 475 e seguenti. S'istituì così, presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di solidarietà per
i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione originaria
di 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009. Il mutuatario,
ricorrendo a tale fondo, può chiedere la sospensione del pagamento
delle rate del mutuo, per non più di due volte e per un periodo
complessivo massimo di 18 mesi, durante l'esecuzione contrattuale. In
tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie
per esso prestate, sarà prorogata per un termine equivalente a
quello della sospensione. Il regolamento ministeriale del 2010, ne
affida la gestione amministrativa e operativa alla società pubblica
<a href="https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/">Consap</a>, interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze (<a href="http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/">Mef</a>), e detta i requisiti patrimoniali dei richiedenti per
accedere al fondo, che nel frattempo, con la legge finanziaria del
2012 (L.214/2011), ne incrementa le dotazioni di altri 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Il succedersi di queste e
altre vicissitudini, ci hanno portato, finalmente, a illustrare
l'attuale procedura di ricorso a questo strumento di sospensione
temporanea del pagamento delle rate del mutuo sull'acquisto della
prima casa, così come modificata dalle recenti novità normative.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Il primo passo da compiere è quello di
collegarsi al sito internet istituzionale di <a href="https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-sospensione-mutui-per-l-acquisto-della-prima-casa/domanda-elenco-documenti-e-modalit%C3%A0-di-adesione-banche/">Consap</a>, davvero ricco di
utili informazioni. Il secondo è quello di valutare i presupposti di
accesso al fondo:</div>
<ul style="text-align: left;">
<li><div style="margin-bottom: 0cm;">l'importo del contratto di mutuo,
finalizzato all'acquisto della prima casa, dovrà essere inferiore o
uguale a 400.000 euro;</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">l'eventuale ritardo nel pagamento
delle rate non deve superare i 90 giorni consecutivi;</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">si può agire anche nel caso di
contratti cointestati.</div>
</li></ul>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Oltre ai presupposti, appena elencati,
per poter accedere al beneficio, ci si dovrà trovare in una delle
seguenti situazioni:</div>
<ul style="text-align: left;">
<li><div style="margin-bottom: 0cm;">perdita del rapporto di lavoro
subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato);</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">sospensione dal lavoro per almeno
30 giorni consecutivi;</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">riduzione dell'orario lavorativo
pari almeno al 20% dell'orario complessivo;</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">perdita di fatturato superiore al
33% per i lavoratori autonomi e/o professionisti;</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">riconoscimento di Handicap grave
ovvero di invalidità civile di almeno l'80%;</div>
</li><li><div style="margin-bottom: 0cm;">morte del mutuatario.</div>
</li></ul>
<div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">Verificato il possesso dei requisiti
richiesti, si potrà procedere alla compilazione del <a href="http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/interventi_finanziari/interventi_finanziari/ModuloSospensioneMutui2020.pdf">modulo</a> di
istanza, reperibile sul sito della concessionaria pubblica, che dovrà
essere presentata alla Banca con cui si è stipulato il contratto di
mutuo, accompagnata da tutta la documentazione comprovante lo stato
economico del richiedente. Per esempio: nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di
disoccupazione, in caso di contratto a tempo indeterminato, si dovrà
produrre la lettera di licenziamento, e così via per le altre cause
sopra elencate.</div>
<div style="text-align: left;">Siamo a disposizione per ogni
eventualità. Prenota il tuo appuntamento allo 039 8943448. </div>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-43371064488034986662020-09-23T15:29:00.005+02:002020-10-02T19:20:32.164+02:00Il caso Dentix<p style="margin-bottom: 0cm;"></p><blockquote style="border: none; margin: 0 0 0 40px; padding: 0px;"><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><blockquote style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: left;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqvelLPORVixgiXghaA-lAsXGMHNdgvmpo4nTRh5bVnucw4Br8HXZglx8iE4bpgkK2iTNjhungiFDSkAyIrcv1o78RG_EVSDFrhXg_IH6nqMHZW6UjCumQ17UoiRHN9bBuhOMO4f340bE/s900/dentixMonza.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="566" data-original-width="900" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgqvelLPORVixgiXghaA-lAsXGMHNdgvmpo4nTRh5bVnucw4Br8HXZglx8iE4bpgkK2iTNjhungiFDSkAyIrcv1o78RG_EVSDFrhXg_IH6nqMHZW6UjCumQ17UoiRHN9bBuhOMO4f340bE/s320/dentixMonza.jpg" width="320" /></a></div></span></span></span></blockquote></div></blockquote></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><blockquote style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; text-align: left;">
<span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;"><br />Dentix
Italia S.r.l è una società a responsabilità limitata costituita
nel mese di marzo 2014, con un capitale sociale di 110 mila euro.
L'oggetto sociale è quello di costituire, sviluppare, gestire e
amministrare cliniche odontoiatriche specializzate in odontoiatria
generale, chirurgia orale, impiantologia e protesi dentali. È
articolata in 57 unità locali attive sull'intero territorio
Nazionale: dalle provincie di Milano, Monza, Como, Cremona e Pavia a
quelle di Catania e Foggia, passando per Bologna, Firenze, Lucca fino
a Genova, Imperia e Novara (per citare alcune tra le più rilevanti).</span></span></span></blockquote>
</div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><div style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; orphans: 2; text-align: left; widows: 2;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">I
numerosi pazienti, diventati clienti dei vari ambulatori sparsi tra
le diverse province della penisola, hanno goduto delle prestazioni
odontoiatriche concordate, fino all'inizio del mese di marzo ultimo
scorso, quando a causa della nota pandemia virale, il Governo
Italiano ha imposto misure di contenimento sanitario tra cui la
chiusura di molte attività economiche.</span></span></span></div></div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">
<div style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; orphans: 2; text-align: left; widows: 2;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Il 18
maggio, dopo l'allentamento delle normative restrittive, le attività
delle cliniche Dentix, come quelle di tutti gli ambulatori
odontoiatrici, avrebbero potuto riprendere e i pazienti, che
avrebbero dovuto ultimare e/o iniziare le cure dentali pattuite,
hanno cominciato a telefonare alle sedi di cura, che risultavano però
irreperibili, anche il sito internet istituzionale era
irraggiungibile, e fuori l'ingresso delle varie cliniche Dentix, si
trovava un avviso di chiusura dell'attività.</span></span></span></div></div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">
<div style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; orphans: 2; text-align: left; widows: 2;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">La
maggioranza dei pazienti in cura, aveva finanziato i costi delle
prestazioni odontoiatriche, mediante la stipula di un prestito
finalizzato, erogato da alcune società finanziarie. Così ora, si
trovano a dover saldare le rate del prestito senza ricevere però le
cure dentali concordate.</span></span></span></div></div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">
<div style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; orphans: 2; text-align: left; widows: 2;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Alla
fine dello scorso mese di giugno, Dentix Italia S.r.l., ha presentato
ricorso al Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Fallimentare,
per accedere allo strumento del Concordato Preventivo previsto dalla
Legge Fallimentare, e i Giudici della Sezione hanno concesso il
termine del prossimo 23 novembre per la presentazione di una proposta
definitiva di ristrutturazione dei debiti.</span></span></span></div></div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">
<div style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; orphans: 2; text-align: left; widows: 2;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Le
azioni che stiamo attuando per tutelare i diritti dei pazienti
consumatori, prevedono la redazione e l'invio alla società Dentix,
di una cosiddetta diffida ad adempiere alle pattuizioni contrattuali
sottoscritte con i pazienti, entro il termine di 15 giorni previsto
dal Codice Civile. Trascorso invano tale termine, il contratto
s'intenderà risolto di diritto e si potrà agire nei confronti della
finanziaria, con cui si è contratto il prestito finalizzato, per
ottenere l'annullamento anche di quel contratto.</span></span></span></div></div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">
<div style="font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 0cm; orphans: 2; text-align: left; widows: 2;"><span style="color: black;"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: medium;">Per
fissare un appuntamento telefona allo 039 8943448. </span></span></span></div></div></blockquote><blockquote style="border: none; margin: 0px 0px 0px 40px; padding: 0px;"><div style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">
<p align="CENTER" style="margin-bottom: 0cm;"><br />
</p><br /></div></blockquote>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-88318515521140138522019-07-30T15:43:00.000+02:002019-07-30T15:43:39.082+02:00Pagamenti all'estero in valuta corrente €<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="float: right; margin-left: 1em; text-align: right;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKRutXrpu-d8p6Lg_N2tCyHSqj8LxRRtkZM2WJj8FIZFYlw4VG8kkzUeoskG7ACQR8GXpXhGZ_8wN5VF1DkHNPlrpMlcZCNWZFO87IKQAz_j4HNPQEbO2xcEMZANerx9P1orQ7FH5-aUk/s1600/Valuta.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; margin-bottom: 1em; margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" data-original-height="643" data-original-width="454" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKRutXrpu-d8p6Lg_N2tCyHSqj8LxRRtkZM2WJj8FIZFYlw4VG8kkzUeoskG7ACQR8GXpXhGZ_8wN5VF1DkHNPlrpMlcZCNWZFO87IKQAz_j4HNPQEbO2xcEMZANerx9P1orQ7FH5-aUk/s200/Valuta.jpg" width="140" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a href="https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-130_currency_conversion_scam_infographic.pdf">clicca per ingrandire</a></td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: right;">
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Ci siamo, le vacanze sono finalmente
arrivate, ma prima di partire verso la destinazione esotica tanto
sognata, è bene sapere in quale valuta effettuare i pagamenti o
prelevare il denaro, quando si è all'estero, specialmente se nel
paese scelto circola una moneta diversa dall'euro.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Decidere di prelevare con la carta o
pagare direttamente attraverso il <i>pos,</i><span style="font-style: normal;">
potrebbe risultare più costoso nel caso si scelga di operare la
transazione nella valuta propria ovvero in euro.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">Colpa
della cosiddetta </span><i>Dynamic Currency Conversion</i><span style="font-style: normal;">,
se da un lato il consumatore potrebbe trovare comodo pagare in moneta
propria, così da poter fare un rapido confronto con i prezzi in
patria e tenere sotto controllo le spese della vacanza, dall'altro il
tasso di cambio dinamico applicato arbitrariamente dalla banca che
offre il servizio di pagamento, risulta spesso svantaggioso per chi
paga.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">L'infografica
riportata a lato, mostra un semplice caso pratico: il confronto tra
la spesa per l'acquisto in valuta locale (qui è considerato il fiorino ungherese) e quello fatto in euro con
il tasso di conversione dinamica applicato, emerge che in
quest'ultimo caso il prodotto è costato di più.</span></div>
<span style="font-style: normal;">Consiglio: pagate sempre in
valuta locale quando siete all'estero e poi...Buone Vacanze!</span><br />
<br />Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-91719649723749012662019-07-29T17:19:00.001+02:002019-07-29T17:27:18.740+02:00Buy&Share: la faccia truffaldina dell'e-commerce<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja5rJpOlBeB-eCn2rVGyPijvGsOe7UPRg-k3kv9ceO01miP-5LGUjg18dKgru2Yij9HRBnIf0-AZedChZmwP6EJcqpa2GBW9okQleap2qoJqzyqXweCRc6QWcddMC3X9xHYDNc8Y3vdOg/s1600/buy_and_share-1.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="400" data-original-width="600" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEja5rJpOlBeB-eCn2rVGyPijvGsOe7UPRg-k3kv9ceO01miP-5LGUjg18dKgru2Yij9HRBnIf0-AZedChZmwP6EJcqpa2GBW9okQleap2qoJqzyqXweCRc6QWcddMC3X9xHYDNc8Y3vdOg/s320/buy_and_share-1.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<i>Buy and share </i><span style="font-style: normal;">si
tradurrebbe letteralmente, dall'inglese all'italiano, con
l'imperativo “compra e condividi”. Questo è diventato il motto
di numerosi siti web dal nome accattivante, che promettono l'acquisto
di telefoni, tablet, computer ecc.. a un prezzo scontatissimo: fino
al 70% di ribasso sul prezzo di listino.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">Il
principio ispiratore, come dichiarato da una società di vendita,
sarebbe quello che sta alla base della costituzione dei gruppi di
acquisto: in cui numerosi consumatori si consorziano per ottenere dal
venditore un numero consistente di beni ad un prezzo minore di quello
che si otterrebbe con l'acquisto singolo.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">Qui
però, nel caso del buy&share, il buon proposito dell'acquisto
collettivo, si deforma e sfocia invece in un sistema classico di tipo
piramidale.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">Il
meccanismo che muove la proliferazione di tali siti web (nascono ogni
giorno come i proverbiali funghi nel sottobosco digitale), così come
accertato dalle <a href="https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/12/Antitrust-sospende-alcuni-siti-che-vendevano-prodotti-secondo-il-meccanismo-di-buy-and-share">istruttorie avviate</a> dall'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM), risulta ingannevole e aleatorio per
il consumatore. Tipicamente, il sito propone in vendita l'ultimo
modello di i-phone ad un prezzo inferiore, anche di un terzo,
rispetto a quello proposto da Apple. Il consumatore che decide di
acquistarlo al valore scontato, versa la cifra ma non compie
l'acquisto del bene, ma solo la sua prenotazione. Perché possa
ricevere il prodotto desiderato, sarà necessario che altri
consumatori come lui, in numero variabile deciso dal professionista,
versino la stessa somma per l'acquisto dello stesso prodotto. Egli
entrerà a far parte di una vera e propria lista, la cui scalata fino
alla vetta (la posizione agognata che gli consentirà di ricevere il
bene), dipenderà dai nuovi consumatori che si aggiungeranno dopo di
lui. Il meccanismo funziona per i primi della lista, mentre già dopo
breve tempo questa tende a bloccarsi e a rimanere così bloccata
anche la somma già versata.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">L'AGCM
ha ritenuto scorrette ed ingannevoli tali pratiche di vendita e ha
sanzionato le società proprietarie degli spazi digitali e imposto loro l'oscuramento dei siti web che se ne avvalgono.</span></div>
<span style="font-style: normal;">Le società proprietarie delle
varie pagine web proliferanti nel vasto mondo dell'internet, hanno la
peculiarità di avere tutte la forma della Società di capitali a
responsabilità limitata semplificata. Questo vuol dire che alle
obbligazioni contratte dalla persona giuridica si risponde solo con
il capitale sociale, </span> il cui ammontare, nella forma semplificata, può essere di molto inferiore ai canonici diecimila euro necessari alla costituzione di una classica S.r.l, mentre il patrimonio personale dei soci non viene minimamente intaccato,. In
sostanza può accadere che le somme versate dai consumatori e
bloccate nelle liste, siano di gran lunga superiori all'ammontare
dell'intero capitale sociale e si possa perciò facilmente presumere
che la società non sia in grado di restituirle. Vere e proprie macchine dell'imbroglio.Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-23283608094361579992019-07-03T16:24:00.001+02:002019-07-03T16:24:14.447+02:00Tutto pronto per i saldi estivi 2019<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj1QshoV-tiB_F-bsmybRiyobU1oy1nBX13eRmwD-yrzCbm8YfOdgWq7KPtZLzBgz2Oe21z1kIbfGyf2pAVwieopjgtfx-ChVuLmUz6DMMXhNQ8jvJhHi58HRmsyIxgOX9nNYWamisQt0/s1600/saldi2019.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="330" data-original-width="600" height="176" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgj1QshoV-tiB_F-bsmybRiyobU1oy1nBX13eRmwD-yrzCbm8YfOdgWq7KPtZLzBgz2Oe21z1kIbfGyf2pAVwieopjgtfx-ChVuLmUz6DMMXhNQ8jvJhHi58HRmsyIxgOX9nNYWamisQt0/s320/saldi2019.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;">
I saldi estivi,
nella nostra regione (la <a href="https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/turismo-sport-e-tempo-libero/fare-shopping/ser-saldi-CMT/saldi">Lombardia</a>), inizieranno il prossimo sabato 6
luglio. Il primo sabato del mese di luglio, così come impone la
Delibera di Giunta Regionale n.<a href="https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3a383750-64da-41db-b230-d353e54845a1/Delibera+n.+2667+del+14+dicembre+2011+-+Aggiornamento+della+disciplina+dei+saldi+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-3a383750-64da-41db-b230-d353e54845a1-mEgxG3B">IX/2667</a> del 14 dicembre 2011. Potranno
avere una durata massima di sessanta giorni e termineranno perciò
martedì 3 settembre 2019.</div>
<div style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;">
I saldi, ovvero le
vendite di fine stagione, sono regolati dalla <a href="https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9b02bb65-30fc-4d0f-be6a-6292e5461fdf/LR+6-2010_Vendite+straordinarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-9b02bb65-30fc-4d0f-be6a-6292e5461fdf-mEgxG3Q">Legge Regionale 6 del 2 febbraio 2010</a>. Questa tipologia di vendite è “effettuata
dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa
stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari
di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti
che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili
di notevole deprezzamento”. Possono svolgersi soltanto in due
periodi dell'anno e avere una durata massima di sessanta giorni.</div>
<div style="font-weight: normal; margin-bottom: 0cm;">
La legge regionale
impone inoltre alcuni obblighi informativi in capo al venditore,
informazioni che saranno a tutela del consumatore. In primo luogo, si
dovranno obbligatoriamente esporre, sulla merce posta in saldo, il
cartellino del prezzo di vendita e la percentuale di sconto
applicata, sarà facoltà del commerciante indicare eventualmente il
prezzo finale ribassato. Inoltre le merci in vendita di fine
stagione, dovranno essere fisicamente separate da quelle vendute in
condizioni ordinarie, in modo che il consumatore non possa essere
tratto in inganno. Infine, durante queste vendite straordinarie, il
negoziante è comunque obbligato a sostituire i prodotti difettosi o
rimborsarne il presso pagato, così come previsto dalle norme sulla
garanzia post-vendita contenute nel Codice del Consumo.</div>
Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-3584425343110596402019-03-20T18:28:00.000+01:002019-03-20T18:28:00.861+01:00Bollette a 28 giorni: il calvario dei rimborsi<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPwxvnVDi558VbK1NYlvidJyp4K_sCLnPwVRgg1sJ1BjUFS-_mMdZ1gQ3tq4ayakdwGwezyV9rnTQcChh4eWFFWcuflhKEzszsiCdVGAA_Jc7JcpylIvynl1tm-1I6ifM8UQk6sx2yZG0/s1600/Indennizzi_bollette28.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="407" data-original-width="689" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgPwxvnVDi558VbK1NYlvidJyp4K_sCLnPwVRgg1sJ1BjUFS-_mMdZ1gQ3tq4ayakdwGwezyV9rnTQcChh4eWFFWcuflhKEzszsiCdVGAA_Jc7JcpylIvynl1tm-1I6ifM8UQk6sx2yZG0/s320/Indennizzi_bollette28.png" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La battaglia condotta dalle compagnie
telefoniche contro le delibere sanzionatorie assunte dall'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) nei loro confronti, si
sta combattendo da quasi due anni nelle aule della Giustizia
Amministrativa: tra ricorsi al famigerato TAR del Lazio e appelli
presentati al Consiglio di Stato.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
L'ultima <a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F19f17c0f-8714-4a93-b0ed-eef295b9e198&schema=cds&nrg=201809516&nomeFile=201901451_15.html&subDir=Provvedimenti">ordinanza</a> pronunciata dal
massimo organo della giustizia amministrativa: il Consiglio di Stato,
è stata pubblicata nella data odierna (20 marzo 2019), e ha lo scopo
di prorogare al 21 maggio 2019, giorno in cui tornerà a riunirsi la
sesta sezione giurisdizionale, la misura cautelare posta da
un'ordinanza precedente, in cui si concede alle parti attrici (le
quattro compagnie Telefoniche sanzionate dai provvedimenti
dell'Agcom: TIM; Fastweb; Wind-Tre e Vodafone) la possibilità di
procrastinare i rimborsi per gli utenti.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La questione annosa è quella della
periodicità di fatturazione delle bollette telefoniche, che a
partire dal 2015, con susseguente cadenza temporale, le principali
aziende di telefonia, hanno attuato: ovvero la riduzione a 28 giorni
per il periodo intercorrente tra l'emissione della fattura e la
seguente.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Questo accorgimento avrebbe determinato
un enorme vantaggio per le aziende di comunicazioni elettroniche,
aggravando però i costi per gli utenti, che di fatto si sarebbero
visti addebitare un conto in più all'anno (la tredicesima per le
compagnie), con un aumento della spesa telefonica annua di circa
l'8,6% .</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
L'agcom, con una sua delibera di marzo
2017 aveva; infatti imposto alle aziende una periodicità di
fatturazione almeno mensile, e obbligato le stesse ad adeguarsi al
provvedimento dal 23 giugno seguente.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
L'autorità, successivamente, aveva
rilevato l'inottemperanza delle compagnie telefoniche al suo
provvedimento e le aveva perciò sanzionate con ordinanze ingiunzioni
della fine del 2017. Le sanzioni avrebbero previsto il pagamento di
una “multa” per circa 1 milione di euro per azienda e un
indennizzo per i suoi clienti calcolato sui giorni di canone non
fruiti dal 23 giugno 2017 fino al giorno di adeguamento della
fatturazione mensile.</div>
Il ricorso al Tar da parte delle compagnie ha ottenuto l'effetto
di una riduzione delle sanzioni, e il differimento dell'emissione
delle fatture senza alcun indennizzo monetario, ossia: i giorni di
mancata fruizione del servizio se la fatturazione fosse stata
mensile, verranno scalati dal periodo fatturato nella prima bolletta
emessa alla fine del processo amministrativo, salvo che il Consiglio
di Stato sentenzi diversamente.<br />
Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-23510878006221124682019-03-07T17:41:00.000+01:002019-03-07T17:41:47.558+01:00Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidvfZ3X27Bgn8AV2WNruSG38MbjB2tmB4Q4Va2vaDAy0PNutrcE3_GGdr-ueO6Kn5RV8ysVfMLYaUpJN27JGFIjLkf9I0FiM2LMoXPPy_gT0C4uKRRXMNMYAwvHevVXTZnOv5SQxr-1DE/s1600/FIR.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="912" data-original-width="1280" height="228" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidvfZ3X27Bgn8AV2WNruSG38MbjB2tmB4Q4Va2vaDAy0PNutrcE3_GGdr-ueO6Kn5RV8ysVfMLYaUpJN27JGFIjLkf9I0FiM2LMoXPPy_gT0C4uKRRXMNMYAwvHevVXTZnOv5SQxr-1DE/s320/FIR.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145!vig=">La legge di Bilancio 2019</a>, la numero
145 del 30 dicembre 2018, all'articolo 1 commi 493 e seguenti, ha
istituito, presso il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF),
il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), con una dotazione di 525
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La
finalità di questo fondo, sarà quella di indennizzare i
risparmiatori che abbiano subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche aventi sede in Italia e poste in liquidazione coatta
amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del I gennaio 2018,
pregiudizio derivante dalla violazione massiva degli obblighi di
informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e
trasparenza, previsti dalle norme in materia di intermediazione
finanziaria.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Saranno risarciti quei risparmiatori
che al momento di liquidazione delle banche: Marche; Etruria;
CariFerrara e CariChieti ( in forza del provvedimento normativo del
15 novembre 2015 che dava attuazione alla direttiva del “<i>bail-in”</i><span style="font-style: normal;">)
e le due Banche Venete liquidate a luglio 2017, possedevano azioni
e/o obbligazioni subordinate dei sei Istituti liquidati. I primi, gli
azionisti, saranno risarciti per il 30% della somma investita fino a
un massimo di 100.000 euro, mentre i secondi, gli obbligazionisti
subordinati, vedranno restituita una percentuale pari al 95% del
costo di acquisto degli strumenti finanziari, fino alla soglia
massima di 100.000 euro.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">Con
decreto del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge Finanziaria, ovvero entro il 31 gennaio 2019, si
stabilirà la modalità di presentazione della domanda d'indennizzo e
si istituirà una commissione tecnica composta da 9 membri,
incaricata di esaminare le istanze pervenute entro 180 giorni dalla
pubblicazione di tale decreto Ministeriale.</span></div>
<span style="font-style: normal;">Fino qui le intenzioni della
maggioranza governativa potrebbero essere più o meno condivisibili,
ma il ritardo che sta segnando la pubblicazione del decreto
attuativo, sarebbe da ricercarsi nella contrarietà espressa dalla
commissaria Europea alla concorrenza: <a href="http://webtv.senato.it/4621?video_evento=994">Margrethe Vestager</a>, che in
audizione davanti alle commissioni congiunte di Camera e Senato del 5
marzo 2019, ha ravvisato una possibile violazione alla direttiva BRRD
(cosiddetta del Bail-in), in cui le perdite finanziarie di un
istituto di credito devono ripartirsi tra azionisti, obbligazionisti
e correntisti, senza coinvolgere la fiscalità generale. L'emanazione
del provvedimento ministeriale dovrà perciò necessariamente tener
conto delle rilevazioni commissariali.</span><br />
<br />Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-82091217204978348512019-02-06T15:36:00.000+01:002019-02-06T15:36:17.160+01:00Conti e depositi “dormienti”, scadenza dei termini<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUyP9MA3-VeRFpW-FRP4TpVAAvniE4zKr-8XiD3XU3YINqgHho69f_Cd4buDkV0O6dud9s7bQmH83JhCZ1MojAVi-iJgYg3ZUi9LNFVaPxtpsZzJ9Z1kAK4kpBGdHcqQ-Fai5F2G9mxt8/s1600/contiDormienti.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="283" data-original-width="424" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhUyP9MA3-VeRFpW-FRP4TpVAAvniE4zKr-8XiD3XU3YINqgHho69f_Cd4buDkV0O6dud9s7bQmH83JhCZ1MojAVi-iJgYg3ZUi9LNFVaPxtpsZzJ9Z1kAK4kpBGdHcqQ-Fai5F2G9mxt8/s320/contiDormienti.png" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il 7 agosto 2018, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, ha diramato un <a href="http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2018/comunicato_0127.html">comunicato stampa</a>, per
ricordare agli aventi diritto, che nel mese di novembre seguente
(2018), sarebbero iniziati a scadere i termini per l'esigibilità
delle somme dei conti “dormienti” affluiti nell'apposito fondo
dal mese di novembre 2008.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il Fondo Rapporto Dormienti è stato
istituito con la legge <a href="https://www.consap.it/media/1305/l-23122005-n266.pdf">Finanziaria del 2006</a> (L.266/2005 - articolo 1
commi 343 e seguenti), con lo scopo di indennizzare i risparmiatori
rimasti vittime di frodi finanziarie ed è alimentato: dalle somme
giacenti sui conti e sui rapporti bancari dormienti (ovvero quelli
che non registrano movimentazioni da almeno 10 anni); dagli assegni
circolari non riscossi entro la scadenza del relativo diritto; dagli
importi dovuti ai beneficiari di assicurazioni sulla vita non
reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto e
dagli importi dovuti ai beneficiari di buoni fruttiferi postali non
riscossi entro il termine di prescrizione decennale previsto.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La gestione di questo fondo è stata
affidata dal Ministero alla <a href="https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti">Consap</a>, sul cui sito web è possibile
consultare l'elenco dei rapporti confluiti nel fondo e avanzare la
richiesta di rimborso. Possono chiedere la restituzione delle somme
affluite al fondo, i titolari o gli aventi causa (es. eredi) di
rapporti dormienti: depositi di somme di danaro e depositi di
strumenti finanziari, entro il termine di prescrizione decennale
decorrente dalla data di conferimento al Fondo Rapporti Dormienti.
Mentre gli importi dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il
termine di prescrizione decennale e gli importi derivanti da
un'assicurazione sulla vita non riscossi e affluiti nel fondo non
saranno più rimborsabili.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Gli intermediari (Banche, Poste
ecc...), presso cui sono aperti i rapporti di deposito somme (conti
correnti) e/o deposito strumenti finanziari (conto titoli), hanno
l'obbligo, al verificarsi dell'inattività decennale di tale
rapporto, di invitare il titolare a movimentare le somme o gli
strumenti finanziari giacenti sui conti dormienti, entro 180 giorni
dalla data di ricezione della raccomandata con cui lo informano che
il rapporto contrattuale è divenuto dormiente. Decorso tale termine
la somma (che dovrà superare i cento euro) potrà alimentare il
fondo gestito da Consap.
</div>
L'ammontare del fondo al 31 dicembre 2017 era di 1,574 miliardi,
da cui si dovranno detrarre le somme rimborsate, che dal 2008 ad oggi
sono state nell'ordine del 10% del totale affluito (223 milioni sui
circa 2 mld affluiti), proventi che alimenteranno il bilancio dello
stato e che rappresenteranno un tesoretto prezioso per le dispendiose
iniziative governative.<br />
<br />Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-47132604369649362182019-01-04T10:31:00.001+01:002019-01-04T10:31:45.228+01:00Saldi invernali 2019<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYKXD6kB7kLJeVNEnNYs9HYWG1AGA29HqL2HKEfE416-gN97VR46hJ9dTPrsMouSZbx4jHQ-AL_olNQXG9Nsd2P94zJiMtRlVp3-tQZ4FpT4wGLiuWighfcVMrIpMIg_gkvfutkKDlpzY/s1600/saldi-invernali2019.png" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="638" height="170" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYKXD6kB7kLJeVNEnNYs9HYWG1AGA29HqL2HKEfE416-gN97VR46hJ9dTPrsMouSZbx4jHQ-AL_olNQXG9Nsd2P94zJiMtRlVp3-tQZ4FpT4wGLiuWighfcVMrIpMIg_gkvfutkKDlpzY/s320/saldi-invernali2019.png" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Puntuali come l'inizio di un nuovo
anno, da sabato 5 gennaio 2019 inizieranno, in <a href="http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/01-gennaio/1-6/mattinzoli-sabato-saldi">Regione Lombardia</a>, i
saldi invernali.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
I saldi sono una particolare tipologia
di vendita straordinaria, nello specifico sono classificati
tecnicamente, come vendite di fine stagione. La loro definizione,
deriva dalla <a href="http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/9b02bb65-30fc-4d0f-be6a-6292e5461fdf/LR+6-2010_Vendite+straordinarie.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9b02bb65-30fc-4d0f-be6a-6292e5461fdf">legge regionale 6 del 2010</a>, che ha riordinato tutta la
disciplina del commercio, la cui regolazione è stata demandata alle
Regioni da una legge statale del 1997.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
L'articolo 115 della legge Regionale,
definisce le vendite di fine stagione, come quelle effettuate
dall'operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa
stagione o entro un breve periodo di tempo, prodotti non alimentari
di carattere stagionale o articoli di moda, che se non venduti entro
un certo termine siano suscettibili di un notevole deprezzamento.
Tali vendite si possono svolgere in soli due periodi dell'anno,
decisi dalla Giunta Regionale (previa consultazione delle Camere di
Commercio e delle associazioni maggiormente rappresentative di
commercianti e consumatori), e possono avere una durata massima di 60
giorni.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La Delibera di Giunta regionale che
fissa i periodi di svolgimento dei saldi (sia invernali che estivi)
è la numero <a href="http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3a383750-64da-41db-b230-d353e54845a1/Delibera+n.+2667+del+14+dicembre+2011+-+Aggiornamento+della+disciplina+dei+saldi+.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=3a383750-64da-41db-b230-d353e54845a1">IX/2667 del 14 dicembre 2011</a>, in cui la data d'inizio
dei saldi invernali coincide con il primo giorno feriale antecedente
l'Epifania.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
I commercianti, infine, durante il
regime di vendita straordinaria, devono obbligatoriamente fornire
alcune informazioni basilari al consumatore (si veda l'articolo 117
L.R. 6/2010): devono esporre il prezzo di vendita normale e lo sconto
o il ribasso applicato espresso in percentuale (è facoltativa
l'indicazione del prezzo ribassato); le merci oggetto di vendite
scontate, devono essere fisicamente separate da quelle poste in
vendita a condizioni normali e in ultimo, il rivenditore, è comunque
tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsare il prezzo
pagato, in ossequio alla disciplina della Garanzia post-vendita
disciplinata dal Codice del Consumo.</div>
Per il resto...caccia ai buoni affari.<br />
Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-38059553792567134952018-10-30T11:42:00.000+01:002018-10-30T11:42:18.314+01:00La marca del distributore<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiqewZsRc5ne8cb5IZD0z5h71r9gayvqnotRbz7ZXP91k0E984mq0tyV32Xrv22-j4GCaHFUqFgMVcd8hmM_VklcvdkSuApPqRaEsd2YM-vAHUwnp-BU01FmvfPA-hb3REBL9iVCqBpJg/s1600/supermercati.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="516" data-original-width="774" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiqewZsRc5ne8cb5IZD0z5h71r9gayvqnotRbz7ZXP91k0E984mq0tyV32Xrv22-j4GCaHFUqFgMVcd8hmM_VklcvdkSuApPqRaEsd2YM-vAHUwnp-BU01FmvfPA-hb3REBL9iVCqBpJg/s320/supermercati.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Quando andiamo a fare la spesa, tra i
prodotti offerti in bella mostra sugli scaffali del supermercato,
troviamo, oltre a quelli delle marche più note, anche i beni propri
commercializzati con il marchio della catena distributrice in cui
stiamo facendo gli acquisti. Essi, naturalmente sono preparati da
aziende industriali terze (in molti casi le stesse delle etichette
più reclamizzate), ma venduti nella confezione del distributore.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La diffusione dei prodotti a marchio in
Italia, si può far risalire alla metà degli anni '80, essi possono
classificarsi in quattro macro categorie: i primi prezzi, dal costo
inferiore, fino al 50% dell'analogo prodotto della marca<i> leader</i><span style="font-style: normal;">,
venduti con un nome di fantasia (esempio la linea Fidel di
Esselunga); quelli a marca insegna, offerti a prezzi intorno al 25%
meno della marca di riferimento; i prodotti premium, che costano
anche il 30% in più ma in genere sono caratterizzati da alta qualità
(come i prodotti tipici regionali, Dop e Igp) e infine le altre
marche private (</span><i>private label), </i><span style="font-style: normal;">che
sono dedicate ai prodotti biologici, equo-solidali e per bambini.</span></div>
<span style="font-style: normal;">Il valore di mercato dei prodotti
a marca del distributore, è intorno al 19% ed in costante crescita
(come si afferma nel <a href="http://www.marca.bolognafiere.it/marca/osservatorio-marca/xiv-rapporto-marca-by-bolognafiere/5507.html">XIV Rapporto annuale</a> sulla marca del
distributore Osservatorio Marca-Iri), se pensiamo che la media
Europea è del 28% e che nei Paesi del Nord arriva a ritagliarsi una
quota del 40%. Nel nostro Paese le percentuali di vendita maggiori,
di questa tipologia di beni, si registrano nei </span><i>discount,
</i><span style="font-style: normal;">dove si raggiungono valori
intorno al 57% del totale dei prodotti offerti e venduti.
L'eliminazione degli intermediari e la riduzione delle spese di
</span><i>marketing,</i><span style="font-style: normal;">consentono a
queste catene di supermercati di proporre a prezzi più bassi
prodotti di qualità analoga a quella delle grandi marche.</span><br />
Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-37364032021999422132018-10-17T11:20:00.000+02:002018-10-17T11:20:34.250+02:00Prorogata la fine del mercato energetico tutelato<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlEEQtrkfEvp463cT0hDZ3CN3-f7RePWBHO1tSkLh0-DGeqhQN9Vp27_hJ-_gk5b1_23jMGFlYDsX43OUmXd4Q1dVnobDQa1ZFaaHDb8e836NidzJW_Fbp2OKY_h7dvMMQNycZJ6HOVWI/s1600/Milleproroghe.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="420" data-original-width="800" height="168" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlEEQtrkfEvp463cT0hDZ3CN3-f7RePWBHO1tSkLh0-DGeqhQN9Vp27_hJ-_gk5b1_23jMGFlYDsX43OUmXd4Q1dVnobDQa1ZFaaHDb8e836NidzJW_Fbp2OKY_h7dvMMQNycZJ6HOVWI/s320/Milleproroghe.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La fine del mercato di maggior tutela
per la fornitura di gas ed elettricità, è slittata al I luglio
2020, da questa data perciò, salvo ulteriori proroghe, tutte le
utenze energetiche saranno servite in regime di mercato libero.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
A dirlo è il Decreto Milleproroghe
(<a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91!vig=">D.L.91/2018</a>), che proroga alcuni termini previsti da disposizioni
legislative. In particolare, durante il processo parlamentare di
conversione in legge (L.108/2018), sono stati approvati alcuni
emendamenti, che hanno modificato l'articolo 3 del decreto
aggiungendovi il comma 1 bis lettere a) e b). Insomma per farla breve
e per non perdersi nei meandri dei tecnicismi normativi, dal I luglio
2020, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente smetterà
di determinare i prezzi di riferimento per la vendita di elettricità
e gas ai clienti domestici.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Originariamente, la fine del mercato
tutelato era stata fissata per il I luglio 2018, così come stabiliva
il <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-01;93!vig=">Decreto Legislativo 93/2011</a>, che dava e da' attuazione a due
direttive Comunitarie in materia di norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Poi la prima
proroga l'abbiamo avuta con l'entrata in vigore (il 14 agosto 2017),
della prima travagliata Legge annuale per il mercato e la
concorrenza, che ha spostato tale termine al I luglio 2019. Infine il
Milleproroghe ha ulteriormente rimandato la fine del mercato tutelato
di un altro anno: al I luglio 2020.
</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La decisione politica di questa
ulteriore proroga, sarebbe da ricercarsi, secondo alcune fonti di
stampa, nel ritardo d'implementazione della riforma: mancherebbe il
decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico nel quale si
dovrebbero definire (così come disposto dalla Legge sulla
concorrenza – art.1 comma 68), “le misure necessarie a garantire
la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi e l'ingresso
consapevole dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la
concorrenza e la pluralità di fornitori ed offerte, nel libero
mercato”.</div>
Nel frattempo, è già operativo il <a href="https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/">Portale Offerte</a>, per
cominciare ad impratichirsi con i criteri di scelta della migliore
proposta commerciale di fornitura energetica.<br />
Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-50671477908800146442018-10-03T08:00:00.000+02:002018-10-03T08:00:01.834+02:00Tariffe di pedaggio autostradale<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlUmSE92KQePa-dXdVFVvC7WZFzO3Vz83ST9Sg-KBwN1tP2dq67sa_o_NOKijRu-CYWceSvT1X6dUhyphenhyphenr2rH2Yr3BPnQwSzLY9xAKphseA405y_G9dk8SIskhx9hmJApusg6cv_R6MST94/s1600/ponte-morandi-genova-2.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="613" data-original-width="1000" height="196" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlUmSE92KQePa-dXdVFVvC7WZFzO3Vz83ST9Sg-KBwN1tP2dq67sa_o_NOKijRu-CYWceSvT1X6dUhyphenhyphenr2rH2Yr3BPnQwSzLY9xAKphseA405y_G9dk8SIskhx9hmJApusg6cv_R6MST94/s320/ponte-morandi-genova-2.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il crollo del ponte Morandi alla
vigilia di ferragosto 2018 (tratto cittadino sopraelevato sul
torrente Polcevera - città di Genova - del tronco autostradale A10
Genova-Savona), ha acceso il dibattito pubblico sul tema delle
concessioni autostradali e sull'ammontare dei pedaggi riscossi dai
concessionari.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
L'affidamento della gestione,
manutenzione e innovazione dei tratti autostradali a società private
(i concessionari), s'inserisce nell'ampio ciclo di <a href="http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/finanza_privatizzazioni/finanza_privatizzazioni/Libro_bianco_privatizzazioni_4603028-1-136.pdf">privatizzazioni</a>
che ha interessato numerosi enti e società pubbliche dal 1996 ai
primi anni 2000, avviato con l'intenzione di risanare il disastrato
bilancio statale ed erodere la montagna di debito pubblico che ancora
oggi ci sovrasta.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
La storia viaria del nostro Paese è
stata guidata, almeno negli ultimi 90 anni, dall'<a href="http://www.stradeanas.it/it">ANAS</a> (istituita nel
1928 e trasformata nel 1946 in Azienda Nazionale Autonoma delle
Strade e poi nel 2002 in Società per Azioni, dal I gennaio 2018 è
parte del Gruppo FS Italiane), che ha realizzato strade, ponti,
gallerie e ne ha curato la loro manutenzione. Oggi la gestione di
tale rete è parzialmente affidata ai privati, mediante la stipula di
apposite <a href="http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autostrade-concessioni-autostradali-direzione-generale-per-la-vigilanza-sulle">convenzioni</a>, originariamente contrattate tra ANAS
(concedente) e concessionario autostradale e successivamente
modificate e aggiornate dalla Struttura di Vigilanza sulle
concessionarie autostradali del <a href="http://www.mit.gov.it/">Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti</a> operativa dal I ottobre 2012, che ha sostituito nel suo
ruolo l'Anas.</div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il tanto bistrattato CIPE (il Comitato
interministeriale per la programmazione Economica), il 15 giugno 2007
ha emanato una <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=07A0769500100010110001&dgu=2007-08-25&art.dataPubblicazioneGazzetta=2007-08-25&art.codiceRedazionale=07A07695&art.num=1&art.tiposerie=SG">direttiva</a> in materia di regolazione economica del
settore autostradale, in cui si è definita la formula tariffaria per
calcolare la percentuale di variazione annuale a cui ciascun
concessionario può adeguare il costo del pedaggio della tratta
autostradale affidatagli. L'ammontare dell'adeguamento tariffario
annuale applicabile, si ottiene sottraendo dal tasso di inflazione
programmato, un parametro, espresso in percentuale, che tenga conto
(semplificando) di costi ed investimenti sostenuti dal
concessionario.</div>
Così: puntualmente, all'inizio di ogni anno assistiamo ad un più
o meno oneroso incremento delle tariffe dei pedaggi autostradali.<br />
Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8096719493351884734.post-85093116206789286162018-09-26T08:00:00.000+02:002018-09-26T14:17:30.739+02:00Diamanti da investimento: aggiornamento<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5OzNvpW6_wz-sCZ7AIUly2xnd8sMnA9smgWt4JlM_HQ_f0I-HCDP9UWXlVxZaViZ-i7X81p-7KGS4yyt2VBKv4DBPFQegMSXA7L8obrrVZKGv2f3cbuARjMJTUwUwvXOhAk6QTLW5sI/s1600/tagli-diamanti.jpg" imageanchor="1" style="clear: right; float: right; margin-bottom: 1em; margin-left: 1em;"><img border="0" data-original-height="420" data-original-width="560" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEie5OzNvpW6_wz-sCZ7AIUly2xnd8sMnA9smgWt4JlM_HQ_f0I-HCDP9UWXlVxZaViZ-i7X81p-7KGS4yyt2VBKv4DBPFQegMSXA7L8obrrVZKGv2f3cbuARjMJTUwUwvXOhAk6QTLW5sI/s320/tagli-diamanti.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
Il caso dei diamanti da investimento è
esploso nel mese di ottobre 2016, quando la puntata della
trasmissione <i><a href="http://www.report.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-40e1c6c9-5fa3-42f3-b142-d553b7ce308d.html">Report</a></i><span style="font-style: normal;">,
divulgava e approfondiva i contorni di una diffusa pratica di
compravendita delle pietre preziose. Le gemme, certificate e
classificate nelle loro caratteristiche fisico-chimiche da enti
accreditati, venivano proposte come strumento di investimento ai
risparmiatori clienti di alcune banche italiane, con lo scopo di
diversificare il patrimonio accantonato. Le due principali aziende
del settore sono la </span><i>Intermarket Diamond Business</i><span style="font-style: normal;">
(IDB), che vendeva le sue pietre attraverso gli sportelli di
Unicredit e Banco Bpm; e </span><i>Diamond Private Investment</i><span style="font-style: normal;">
(DPI) che si appoggiava invece al Monte dei Paschi di Siena (MpS) e a
Intesa Sanpaolo. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(AGCM), con due <a href="http://www.agcm.it/media/dettaglio?id=1cb51726-c11c-4223-820d-297a60bbc083">provvedimenti</a> emanati il 20 settembre 2017, ha
sanzionato tutti gli attori della filiera: le società venditrici e
le banche collocatrici, per un importo complessivo di oltre 15
milioni di euro, colpevoli di aver attuato pratiche di vendita
gravemente ingannevoli e omissive. I diamanti venduti ad un prezzo
presentato come quotazione di mercato, era invece stabilito
arbitrariamente dai professionisti (Idb e Dpi) e risultava fortemente
maggiorato rispetto al costo di acquisto della pietra stessa. Inoltre
anche l'incremento del valore dell'investimento, pubblicato sui più
diffusi quotidiani economici, era frutto di elaborazioni
arbitrariamente redatte dai venditori. Infine la prospettata
liquidità del mercato si riduceva alla possibilità che il
professionista trovasse altri acquirenti all'interno del proprio
circuito di vendita.</span></div>
<div style="margin-bottom: 0cm;">
<span style="font-style: normal;">Ora, i
risparmiatori ingannati da quelle mirabolanti promesse di guadagno,
si ritrovano proprietari di gemme preziose dal valore inferiore a
quello sborsato per l'acquisto. La loro vendita, ad un prezzo fissato
dal mercato istituzionale, genererebbe un'ingente perdita di
patrimonio investito.</span></div>
<span style="font-style: normal;">I reclami spediti dai consumatori
e dalle loro associazioni, direttamente alle società di vendita e
alle banche intermediarie, hanno ricevuto risposte diverse: quasi
tutti si sono dimostrati subito disposti a costituire tavoli di
conciliazione per risolvere extra giudizialmente i contenziosi.
Quelli più proficui sembrano essere le conciliazioni bancarie:
Unicredit; Intesa Sanpaolo e MpS, con ritualità diverse, arrivano a
rimborsare l'intera somma investita, mentre Banco Bpm risarcirebbe
fino al 50% del prezzo d'acquisto delle pietre e lascerebbe la loro
proprietà ai risparmiatori. Le società di vendita, convinte di aver
agito correttamente, hanno ricorso la procedura sanzionatoria
applicata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e
hanno adito il Tribunale Amministrativo: il Tar del Lazio in questo
caso, la cui pronuncia è attesa per il prossimo 17 ottobre 2018. La
decisione dell'organo amministrativo, nel caso confermasse la
sanzione dell'Autorità, potrà rappresentare un elemento favorevole
per il consumatore da far valere in un eventuale causa di giudizio.</span>Confconsumatori Brianzahttp://www.blogger.com/profile/09799327339152778839noreply@blogger.com