mercoledì 30 settembre 2015

Lo scandalo Volkswagen, origine e conseguenze

La casa automobilistica tedesca, nata dall'intuizione di un meccanico Cecoslovacco: Ferdinand Porsche a cui negli anni trenta Adolf Hitler commissionò l'auto del popolo: il celebre maggiolino, è ora al centro di uno scandalo esploso sul mercato dell'automotive Statunitense. Materia del contendere sono le emissioni di scarico dei motori TDI (turbo diesel) con cui sarebbero equipaggiati i diversi modelli di auto commercializzati con i vari marchi del gruppo (che è il primo produttore mondiale di autoveicoli seguito da Toyota). In particolare i 1.6 e 2.0 cc TDI di Golf, Passat, Tiguan, Skoda Yeti e Octavia, Audi Q3 e Seat Leon, rispettosi della direttiva Euro5 (venduti anche in Italia), sarebbero invece dotati di un software agente sulle centraline di comando dei propulsori in grado di falsare i risultati delle loro emissioni inquinanti in sede di omologazione. All'origine della scoperta c'è un'Organizzazione non Governativa (OnG) la International Council on Clean Trasportation (ICCT) dedicata a promuovere studi e ricerche sullo sviluppo di tecnologie pulite applicabili ai mezzi di trasporto. Uno dei suoi ricercatori: Peter Mock, convinto di mostrare come i modelli VolksWagen prodotti per il mercato Americano fossero meno inquinanti di quelli diffusi sul mercato Europeo ( i limiti di emissione degli ossidi di Azoto tollerati negli States sono più rigidi di quelli fissati nella Ue), ha testato due modelli VW: una passat e una jetta e una BMW X5 percorrendo la distanza che separa San Diego da Seattle (oltre 2000 Km) in diverse condizioni di guida e ha scoperto che le emissioni di NOx (ossidi di azoto) superavano di 15-30 volte i limiti dichiarati mentre la BMW restava nei parametri. I risultati della ricerca sono stati poi trasmessi all'Us Enviromental Protection Agency (Epa) che ha indagato sulla faccenda e costretto il colosso Tedesco a svelare il trucco. È così iniziata una campagna di richiamo dei veicoli incriminati da parte della casa automobilistica e una sospensione delle vendite delle autovetture Euro5 dotate di motore diesel tipo EA 189 comunicata ai concessionari Italiani con una lettera pubblicata anche dai maggiori organi di stampa. Vedremo nei fatti come sarà risolta l'anomalia e già si annunciano più realistiche prove tecniche di omologazione da adottare nel 2017.

mercoledì 23 settembre 2015

Banca Monte Paschi di Siena (BMPS), richiesta di risarcimento danni per gli azionisti

Il Monte dei Paschi di Siena è la più antica banca del mondo, nata nel 1472 come Monte di Pietà attivo tra la comunità Senese, si è sviluppata ed evoluta nei secoli fino ad occupare oggi il terzo posto nella classifica dei più importanti Istituti di credito operanti nel nostro Paese: preceduta da Unicredit e Intesa Sanpaolo. Le vicende del Banco sono passate agli onori delle cronache nei primi mesi del 2012, quando l'assemblea degli azionisti certificava un bilancio 2011 in forte perdita: il documento registrava un passivo di 8,4 miliardi di euro. Il valore dell'azione della banca precipitava al prezzo di 5,378 € registrato il 17 gennaio 2012, da valori di più di un terzo superiori (si pensi che a gennaio 2011, solo un anno prima, il suo valore era 18,72 €), determinando tragiche svalutazioni nel patrimonio degli azionisti. Spregiudicate operazioni finanziarie, oggetto d'indagini delle Procure della Repubblica di Siena e Milano, considerate ad alto rischio: dall'acquisizione Antonveneta ai derivati Santorini ed Alexandria, ideate ed attuate dal Consiglio di amministrazione della Banca e dal suo presidente Giuseppe Mussari, ora imputato in almeno due processi penali rimasto in carica dal 2006 e sostituito da Alessandro Profumo nel 2012, hanno determinato il crollo dell'Istituto Toscano. La diminuzione del prezzo dell'azione bancaria è proseguita inesorabile, salvo due picchi sporadici che l'hanno portato a superare la soglia psicologica di 10 € in due sole occasioni successive: marzo 2012 e giugno 2014 (dati Borsa Italiana), ma nella chiusura di mercato della scorsa settimana: quella di venerdì 18 settembre, il titolo ha raggiunto il valore minimo assoluto di 1,673 €/azione.
Il Tribunale di Milano Sezione Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di rinvio a Giudizio presentata il 24 aprile 2015 dai Pubblici Ministeri Giordano Baggio e Stefano Civardi, al Giudice per l'udienza preliminare (Gup) Livio Cristofano che ha fissato la prima udienza per il prossimo 12 ottobre alle ore 9,30 nell'aula del Palazzo di Giustizia Meneghino [avviso di fissazione]. Gli imputati Giuseppe Mussari nel suo ruolo di presidente della banca Monte dei Paschi di Siena, Antonio Vigni in quello di direttore Generale e Baldassarri Gianluca come Responsabile Area Finanza del Monte, oltre a Sayeed Sadeq Ceo di Nomura e Picci Raffaele responsabile vendite per l'Europa sempre di Nomura (Banca d'affari Giapponese), sono accusati di aver violato l'articolo 2622 del Codice Civile, ovvero di avere comunicato ai soci fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, violazione punibile con la reclusione da tre a otto anni, e di aver commesso il fatto in associazione e in un contesto internazionale. In estrema sintesi i soggetti avrebbero falsificato il bilancio societario 2009 occultando le perdite derivate dalle cosiddette notes Alexandria, facendo apparire un avanzo di gestione di circa 150 milioni di euro nella presentazione del documento all'assemblea dei soci il 27 aprile 2010.
Il Giudice ha riconosciuto tra le persone offese dal reato gli Azionisti della Banca oltre ad alcune associazioni di consumatori e di piccoli azionisti come BuongovernoMps. Il ruolo di questa figura assunta nel processo, consente ad essa di costituirsi parte civile e di intraprendere una vera e propria azione risarcitoria volta al riconoscimento ed al conseguente risarcimento del danno che essa denuncerà di aver subito.

Tutto questo per informarvi, miei cari lettori azionisti del Monte Paschi di Siena, che la nostra associazione Nazionale e questa Federazione Provinciale hanno avviato una campagna di adesione alla costituzione di Parte civile nel processo di Milano, per informazioni su procedura e costi contattateci allo 039 8943448, al 333 9511555 o via e-mail ConfconsumatoriMonza entro il 2 ottobre.

mercoledì 16 settembre 2015

L'indicatore dei consumi di Confcommercio

Il 9 settembre ultimo scorso l'Ufficio studi di Confcommercio, l'associazione che rappresenta più di 700 mila imprese Italiane, ha diffuso la periodica pubblicazione “Consumi & Prezzi”. I dati in essa contenuti hanno avuto molta risonanza sulla stampa Nazionale, perché certificano il consolidarsi della ripresa economica, che appare sì debole ma meno fragile del quadro congiunturale delineatosi nell'ultimo periodo. In particolare l'indice di riferimento è l'ICC (indicatore dei consumi di Confcommercio), un parametro originale elaborato direttamente dall'Ufficio Studi dell'associazione, che ha registrato un incremento dello 0,4% sul mese precedente (giugno 2015) e il 2,1% sulla proiezione annua. Detti così questi dati potrebbero essere difficilmente decifrabili e traducibili in termini reali e concreti per la maggior parte di noi, forse il solo fatto di essere positivi potrebbero indurci ad un generale ed immotivato sentimento di fiducia. Per questa ragione ho cercato di capire quale sia il significato dello sbandierato indice e quali elementi esso consideri. Le risposte a tal proposito le ho trovate nella Nota metodologica del 25 marzo 2011 e da lì ho scoperto che l'ICC registra i consumi di 8 categorie di Beni e Servizi, ciascuna delle quali assume un certo peso nel calcolo dell'indicatore. Per esempio i beni e servizi ricreativi (cinema sport, libri, riviste spettacoli ecc..) hanno un peso dell'11,6%, all'interno dell'indice, mentre i beni e servizi per la casa, gli alimentari e i tabacchi pesano il 18,3 e il 18,8% rispettivamente; alberghi, pasti e consumazioni fuori casa incidono per il 17%, i beni e servizi per la mobilità (automobili, motocicli, carburanti, pedaggi e trasporti aerei) pesano il 12,4% ed il restante 21% è equamente suddiviso tra comunicazione, abbigliamento e calzature, e beni e servizi per la cura della persona. I consumi di beni e servizi classificati in queste 8 categorie, sono reperiti mensilmente dalle varie fonti che li monitorano: per esempio l'Anmca fornisce i dati mensili delle immatricolazioni di motocicli e ciclomotori; dall'Aiscat sono tratti i dati sui pedaggi e dal Ministero dello sviluppo Economico quello sui carburati e così via per le altre classi. Schematicamente il calcolo dell'ICC inizia dai dati grezzi delle varie fonti, elaborati per omogeneizzare il valore e depurati da deflatori, infine destagionalizzati. Naturalmente quella appena descritta è solo un'introduzione all'argomento e vuole essere uno stimolo all'approfondimento.

mercoledì 9 settembre 2015

Mutui, evoluzione normativa della surrogazione

L'introduzione nel nostro ordinamento dello strumento della portabilità del mutuo o surrogazione, si deve al celeberrimo decreto legge: il numero 7, emanato dal II governo Prodi il 31 gennaio 2007, quando il posto di Ministro dello Sviluppo Economico era occupato dal tanto bistrattato Pier Luigi Bersani. Il provvedimento governativo venne convertito dal Parlamento nella legge 40 (c.d Legge Bersani) ed emanata il 2 aprile 2007. Essa contiene i semi delle liberalizzazioni (le lenzuolate) che sarebbero forse germogliati se il percorso di quel governo non fosse deragliato già all'inizio del 2008. Semi piantati in terreni di mercato cruciali allo sviluppo economico e alla tutela dei consumatori: dalle telecomunicazioni alle assicurazioni passando per le tariffe aeree arrivando alla pubblicità dei prezzi dei carburanti; all'estinzione dei mutui senza penali e alla portabilità degli stessi.
La portabilità del mutuo: la surrogazione, era disciplinata dall'articolo 8, che nel decreto originale (in vigore dal 2 febbraio al 2 aprile 2007) si componeva di soli 4 commi. Nel primo si concedeva la facoltà al debitore di ricorrere alla surrogazione (prevista dall'articolo 1202 del Codice Civile - ovvero la possibilità per un debitore di subentrare ad un mutuante nei diritti del creditore anche senza il consenso di quest'ultimo) nel caso di credito non esigibile o con la pattuizione di un termine a favore del creditore. Nel secondo comma l'annotamento della surrogazione poteva essere chiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Il terzo prevedeva la nullità di ogni clausola e/o patto che impedisse l'esercizio della facoltà di surrogazione del debitore ed infine nel quarto si mantenevano i benefici fiscali previsti per l'acquisto della prima casa.
Il primo aggiornamento/modifica all'articolo si ebbe già con la conversione in legge, a cui vennero aggiunti i commi 4 bis, ter e quater che escludono (tuttora in vigore) l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dispongono il finanziamento per tale esclusione.
In seguito la legge finanziaria 2008 (la legge 244/2007) ha modificato il comma 3 introducendo la possibilità del debitore e del creditore di pattuire la variazione senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata; ed ha aggiunto il comma 3 bis in cui si prevede che il contratto di mutuo in essere venga trasferito alla banca surrogante (subentrante) alle nuove condizioni pattuite, con l'esclusione di penali o altri oneri, inoltre non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo relative all'istruttoria e agli accertamenti catastali, che si svolgono con procedure di collaborazione interbancaria.
Il recepimento della direttiva Europea 2008/48 relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha introdotto e traslato nel decreto Legislativo 385/1993 (il Testo Unico Bancario: TUB) i dettami della Legge 40; infatti adesso quelle disposizioni si trovano nel Titolo VI del Tub all'articolo 120 quater, che in più al comma 7 prevede il termine di trenta giorni entro cui si deve perfezionare la surrogazione dalla data della richiesta, pena un indennizzo del'1% dell'importo finanziabile per mese o frazione di mese di ritardo a favore del debitore-richiedente.
Grandi cambiamenti (peggiorativi secondo molti analisti) si affacciano all'orizzonte dei primi mesi del 2016, quando l'applicazione della direttiva 2014/17 Mortgage Credit Directive potrebbe minacciare la re-introduzione di un indennizzo (penale) a favore delle banche per l'estinzione anticipata del mutuo.
Questa è solo un'introduzione all'argomento che sarà approfondito nelle prossime “puntate” considerato l'alto tasso (il 64,4% del totale -manca però il dato assoluto- nel I semestre 2015 dati MutuiOnline) di richieste di mutuo finalizzate alla sostituzione e surroga del contratto in essere, complice il persistente calo dei tassi d'interesse.

mercoledì 2 settembre 2015

L'imposta di soggiorno: suo gettito

Miei cari affezionati lettori, l'inizio del mese di settembre sancisce la fine ufficiale delle vacanze estive, la riapertura delle scuole ed il ritorno dell'articolo del mercoledì, pubblicato su questo pioneristico blog. L'ambizioso argomento che qui vorrei trattare (facilmente intuibile dal titolo) riguarda l'imposta o tassa di soggiorno che abbiamo pagato durante la nostra permanenza nell'amena località turistica nazionale scelta per trascorrere le ferie. La necessaria premessa nozionistica prevede una breve cronistoria sulla nascita ed applicazione del balzello. Dobbiamo riportarci con la mente al lontano (?) 2009 quando il Parlamento di allora (era l'inizio del mese di maggio), approvava la legge numero 42 di Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In estrema sintesi la finalità del provvedimento, da attuare con uno o più decreti Legislativi di origine Governativa, era ed è quella di assicurare l'autonomia finanziaria di Comuni, province, città metropolitane e Regioni, attraverso la definizione di principi fondamentali di coordinamento con la finanza pubblica. L'imposta di soggiorno è istituita con l'articolo 4 del Decreto Legislativo numero 23 del 14 marzo 2011, e prevede la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, l'unione di comuni ed i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte; di istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità ed in proporzione al prezzo fino ad un massimo di 5 euro per notte di soggiorno. Il gettito ricavato sarà destinato a finanziare interventi in materia di turismo. Un utile approfondimento sull'argomento è rappresentato dal Rapporto di ricerca annuale dell'Osservatorio sulla fiscalità locale promosso da Federalberghi (al quale vi rimando per tutti i dettagli del caso), che si dichiara fermamente contraria all'imposizione della tassa. Dalla pubblicazione emerge che sono 735 i comuni che applicano l'imposta di soggiorno o sbarco (per le Isole) il 9,1% del totale, mentre potenzialmente potrebbero introdurla il 17,7%, si evidenzia inoltre che la maggior parte di essi si trova nel nord-est del Paese. Il gettito complessivo derivato dalla riscossione della tassa è stato di 337,3 milioni di euro nel 2014 e secondo i bilanci di previsione approvati dagli enti locali per il 2015 si dovrebbero raccogliere 428 milioni di euro. Infine la destinazione degli introiti riscossi: finanzia genericamente attività culturali ambientali che possono tuttavia indirettamente implementare la promozione turistica del territorio.