mercoledì 18 maggio 2016

Canone Rai nella bolletta elettrica, aggiornamento definitivo

In quest'ultimo post della serie Canone Rai (salvo naturalmente che ulteriori ed eventuali nuove variazioni impongano un puntuale aggiornamento), ripercorreremo tutte le fasi che hanno portato all'introduzione della nuova modalità di riscossione dell'abbonamento Tv: nella bolletta elettrica e la procedura da seguire per essere dispensati dal suo pagamento.
La legge di Stabilità 2016 (la n.208/2015), nei commi dal 152 al 159 dell'unico articolo che la compone, prevede tre essenziali modifiche al Regio Decreto Legge n.246 del 1938 istituente il canone di abbonamento alla televisione, dovuto da chiunque possedesse un apparecchio televisivo: la prima modifica interviene sull'ammontare dell'importo, che si riduce a 100 € da113,50 € riscossi in precedenza; la seconda presume la detenzione di un apparecchio televisivo ove esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica e la terza introduce l'addebito del canone Tv sulla bolletta elettrica riferita all'utenza residenziale ad uso domestico. Nel dettaglio, l'ammontare del canone verrà dilazionato in 10 rate (con scadenza il primo giorno del mese, da gennaio ad ottobre) ed addebitate sulle prime fatture elettriche utili. Quest'anno (2016), considerata la novità legislativa e la tempistica tecnica necessaria all'adeguamento normativo, da parte di tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), le prime sette rate (70 €) saranno contabilizzate complessivamente nella prima bolletta utile emessa dopo il I luglio.
Il comma 154 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 (n.208/2015), demanda al Ministero dello Sviluppo Economico, l'emanazione di un Decreto Ministeriale che dia attuazione pratica alle disposizioni normative contenute nella Legge, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore: I gennaio 2016. Verso la fine del mese di marzo, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso lo schema di decreto alla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, per ottenere un parere consultivo. Il Consiglio di Stato ha espresso un parere interlocutorio il 7 aprile 2016 in cui rilevava alcuni profili di criticità sul rispetto della legge sulla Privacy da parte di tutti i soggetti che saranno coinvolti nella procedura di riscossione del tributo: dagli enti locali, all'Autorità del settore energetico, alle aziende elettriche e sulla precisa definizione di apparecchio televisivo; e rinviava la revisione dello schema di provvedimento al Ministero stesso, che lo adeguava alle prescrizioni ed otteneva successivamente il via libera (ovvero il parere favorevole) dell'Autorità Amministrativa con la sua decisione del 27 aprile 2016, ed ora il Decreto Ministeriale dovrebbe essere prossimo alla pubblicazione.
Il comma 153 (sempre dell'unico articolo che compone la Legge di Stabilità per l'anno 2016 -n.208/2015), prevede che l'Agenzia delle Entrate sia destinataria delle dichiarazioni sostitutive di non possesso della Tv, già perché si possono verificare casi in cui sia attiva l'utenza elettrica residenziale, ma l'apparecchio televisivo non sia posseduto, perciò l'agenzia governativa ha predisposto, con autonomo provvedimento del direttore Rossella Orlandi, la procedura di comunicazione ed il modulo di dichiarazione da compilare e spedire entro il 16 maggio. Infine la nota del Mise ha chiarito che per apparecchio televisivo per cui è dovuto il pagamento del canone di abbonamento Tv, è quello in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, sono perciò esclusi computer, smartphone, tablet ed ogni altro dispositivo privo di sintonizzatore.
Per rispondere a tutte le altre domande vi rimando alla consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, e per ogni ulteriore dubbio o perplessità non esitate a contattarci.