mercoledì 17 febbraio 2016

Servizi di pagamento: bonifici; carte e Rid

La direttiva Europea 2007/64 Ce sui servizi di pagamento, nota anche con l'acronimo PSD (Payment Services Directive), ha la finalità di armonizzare in tutti i paesi dell'Unione Europea regole e diritti disciplinanti i rapporti commerciali tra utenti e prestatori di servizi. Nel nostro ordinamento la sua attuazione è avvenuta con il Decreto Legislativo 11/2010, che ha introdotto importanti novità nel panorama bancario finanziario: dall'identificazione del conto corrente mediante il codice IBAN (un codice alfanumerico di 27 cifre) che permette l'individuazione internazionale di uno specifico conto di pagamento e per semplificare: date di accredito e di valuta certe per le operazioni di trasferimento fondi (bonifici), alle maggiori tutele nell'utilizzo di carte di credito e Pagobancomat. Prima però di analizzare i benefici che la norma ha adottato a favore dei consumatori, ma più in generale per gli utilizzatori di servizi di pagamento, è opportuno richiamare alcune definizioni, che lo stesso decreto legislativo elenca: su quali siano i soggetti e le attività da essi svolte regolate dal provvedimento. Iniziamo con la definizione di Sistema di pagamento: è un sistema di trasferimento di fondi (per fondi s'intendono: banconote e monete; moneta elettronica e moneta scritturale) che avviene attraverso meccanismi di funzionamento formali e standardizzati basati su regole comuni per il regolamento e la compensazione delle operazioni di pagamento. Nel sistema di pagamento sono compresi i servizi di pagamento: ovvero l'attività di prelievo o deposito di contante nonché lo svolgimento di tutte quelle operazioni richieste per la gestione di un conto corrente anche mediante l'utilizzo di carte di pagamento o strumenti simili detti appunto strumenti di pagamento. Ed infine veniamo all'individuazione degli attori che svolgono questi servizi: i prestatori dei servizi di pagamento, che possono essere Istituti di moneta elettronica, banche, Poste Italiane S.p.a, la Banca Centrale e quelle Nazionali quando svestono i panni di Autorità monetarie e le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando smettono il ruolo pubblico assegnatogli. L'articolo 7 del D.L.vo 11/2010 indica gli obblighi che l'utilizzatore dei servizi di pagamento deve adottare nell'utilizzo degli strumenti di pagamento, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto stipulato e previsto nel contratto quadro regolatore del servizio, a tal fine custodirà in totale sicurezza i mezzi personalizzati che ne consentano l'utilizzo: quali per esempio i codici di accesso all'operatività del sistema (banca on-line), o il PIN delle carte. Nell'articolo seguente sono elencati invece gli obblighi a carico del prestatore di servizi in relazione agli strumenti di pagamento e tra questi assicurarsi che i sistemi siano sicuri: ossia inaccessibili ad utenti diversi dall'utilizzatore designato, dovrà astenersi dall'inviare al consumatore strumenti non richiesti ecc...Nel caso di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto, l'utilizzatore dei servizi di pagamento dovrà comunicare al prestatore (banca, istituto, poste ecc...) il disconoscimento dell'operazione entro 13 mesi dalla data di addebito/accredito errato. Sarà onere del prestatore dei servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata. Nel caso di pagamenti ricorrenti Rid ora Sepa, l'utilizzatore ha 8 settimane di tempo, dalla data di addebito, per richiamare il bonifico ed entro 10 giorni la banca dovrà accreditargli l'importo. In caso di controversia o di mancato rispetto delle norme, si potrà ricorrere con esposti alla Banca d'Italia o adire l'Arbitro Bancario Finanziario, senza pregiudicare tuttavia la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.