mercoledì 23 marzo 2016

Il fondo di solidarietà per le vittime del Salva Banche

Entro la fine del corrente mese di marzo, il Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con quello della Giustizia, dovrà emanare uno o più decreti con cui definire le modalità di gestione del Fondo di Solidarietà, istituito con la legge di stabilità 2016 al comma 855 dell'unico articolo che la compone. Questo fondo solidale, gestito e alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, sino a un massimo di 100 milioni di euro, erogherà prestazioni economiche in favore di investitori che al 22 novembre 2015 (data di entrata in vigore del cosiddetto Salva Banche D.L.183/2015 – abrogato e poi confluito nella legge di Stabilità), detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche risolte: Banca delle Marche S.p.a; Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Cooperativa; Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti S.p.a. Tali decreti disciplineranno inoltre: le condizioni di accesso al fondo (riservato ai risparmiatori persone fisiche, imprenditori individuali, agricoli o coltivatori diretti); i criteri di quantificazione delle prestazioni determinate in importi corrispondenti alla perdita subita; le procedure da esperire per ottenere la prestazione, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale e ulteriori disposizioni per l'attuazione operativa del fondo di solidarietà.
Nel caso in cui il risparmiatore danneggiato decida di adire la procedura arbitrale, l'erogazione della somma perduta nell'investimento, sarà subordinata all'accertamento della responsabilità dell'intermediario finanziario per violazione degli obblighi di informazione, diligenza correttezza e trasparenza (previsti dal D.L.vo 58/1998 -Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria-) nell'erogazione del servizio finanziario prestato. Sarà il Presidente del Consiglio (Matteo Renzi) su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze (Pier Carlo Padoan) previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti Commissioni parlamentari, a nominare, con apposito decreto, gli arbitri o a definire i loro criteri di nomina, che saranno scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità. Nello stesso provvedimento saranno disciplinate anche le modalità di funzionamento del collegio arbitrale e il supporto organizzativo funzionale all'istituto che potrà svolgersi presso organismi arbitrali già esistenti, i cui costi operativi sarebbero coperti dal Fondo di Solidarietà. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno seguendo le canoniche vie giudiziarie, ma considerando i tempi biblici con cui la nostra giustizia civile redime le controversie, vale forse la pena tentare lo strumento di risoluzione alternativa: la Camera Arbitrale.