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mercoledì 25 novembre 2015
La guerra del latte
Questo è l'allarmante titolo usato da Coldiretti per
pubblicizzare tra l'opinione pubblica ed i consumatori Italiani, la
battaglia commerciale che sta conducendo contro le principali aziende
di trasformazione lattiero-caseario (vedi alla voce Lactalis) per il
basso prezzo d'acquisto fissato alla stalla del litro di latte, sceso
nel mese di ottobre a 34 centesimi/€ al litro, insufficiente
persino per coprire le spese di produzione: comprese tra i 38 e 41
cent/€ litro nelle stalle della Lombardia. La contestazione degli
allevatori ha raggiunto anche gli uffici dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (AGCM), dove il 13 novembre scorso è stato
“protocollato” un dossier pubblicato dalla stessa Coldiretti, che
fotografa lo stato dell'intera filiera. Sulla scorta delle decisioni
assunte dalle omologhe Autorità Francese e Spagnola (che hanno
multato le aziende nazionali per pratiche anticoncorrenziali), gli
allevatori nostrani auspicano che anche nel nostro Paese sia fatta
piena luce sulla liceità e legittimità delle pratiche commerciali
adottate dalle grandi multinazionali del latte. Roberto Moncalvo
(presidente di Coldiretti) sostiene che durante il passaggio dalla
stalla allo scaffale il prezzo per un litro di latte aumenti di 4
volte, determinando enormi profitti per le aziende di trasformazione
e distribuzione, a scapito dei produttori, mentre una maggiore equità
nella suddivisione dei margini di guadagno tra tutti gli attori del
comparto, favorirebbe l'intera economia di settore senza gravare sul
portafoglio del consumatore finale.
mercoledì 18 novembre 2015
Olio di oliva: classificazione e frodi
La redazione di questo post trae
origine dalla notizia diffusa alla stampa, lo scorso 13 novembre 2015
dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust –
AGCM), sull'avvio di sette istruttorie volte all'accertamento
dell'eventuale adozione di pratiche commerciali scorrette da parte di
alcune aziende commercianti in Olio di oliva, che avrebbero venduto
prodotto etichettato come Olio Extra-vergine di Oliva ma risultante,
da analisi di laboratorio condotte dall'Agenzia delle Dogane e
Monopoli, di qualità inferiore. I prodotti oggetto d'indagine sono:
“Carapelli il frantoio”; “Bertolli Gentile”; “Sasso
Classico”; “Carrefour Classico”; “Cirio 100% Italiano”; “De
Cecco Classico”; “Prima Donna Lidl”; “Pietro Corricelli
Selezione” e “Santa Sabina”.
La notizia ci da lo spunto per
approfondire i criteri e le normative in vigore usate per la
classificazione degli oli di oliva. Iniziamo proprio con la
definizione del prodotto: la legge riconosce come oli di oliva
vergini solo quelli ottenuti dal frutto dell'olivo, sottoposto a
processi di spremitura che non causino alterazioni dell'olio e che
non comprendano altri trattamenti diversi dal lavaggio, dalla
decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli elementi
considerati per una loro classificazione sono: il punteggio
organolettico (assegnato dalla commissione ufficiale di degustazione)
e da un esame chimico-fisico del prodotto il cui risultato è
espresso come contenuto di acido oleico. Per esempio l'extra-vergine
di oliva (il più pregiato) si caratterizza per un punteggio
organolettico che supera 6,5 ed un contenuto di acidità di 0,80 gr.
di acido oleico per 100 gr. di olio. La qualità vergine invece
raggiunge un punteggio massimo di 5,5 con una maggiore acidità: 2 gr
di acido oleico per 100 gr. di prodotto.
La vendita degli olii d'oliva vergine
deve avvenire mediante recipienti dalla capacità massima di 5 litri
dotati di un sistema di chiusura che perda la sua integrità dopo il
primo utilizzo, inoltre in etichetta devono essere indicati: la
denominazione di vendita (extra, vergine ecc...); il nome del
produttore e la sede di produzione o confezionamento; la quantità
nominale; il lotto; il termine minimo di conservazione; l'origine
delle olive e dell'olio indicando il Paese di provenienza se Europeo
o extra.
La frode più usuale nel settore
oleario è quella di miscelare olio di semi con quello di oliva e di farlo passare come extra-vergine con l'aggiunta di additivi quali
clorofilla e batacarotene. L'adozione di alcune precauzioni durante
l'acquisto di olio di oliva possono diminuire il rischio per il
consumatore d'incappare in frodi e queste sono: leggere con
attenzione l'etichetta e diffidare dalle confezioni che ne sono
prive, valutare il rapporto qualità/prezzo, evitare la vendita
porta-a-porta: spesso son persone che smerciano miscele di olii,
cercare aziende che per serietà e notorietà possano ispirare
fiducia sulla qualità dell'olio venduto.
mercoledì 11 novembre 2015
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è
un organismo indipendente ed imparziale nelle sue decisioni,
sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Istituito nel
2009 in attuazione dell'articolo 128 bis del Testo Unico Bancario
(TUB), introdotto dalla legge sul risparmio n.262/2005, svolge la
primaria attività di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
che possono sorgere tra i clienti di banche e di intermediari dei
servizi bancari e finanziari. Il sistema è organizzato in tre
collegi territoriali: Milano; Roma e Napoli ciascuno dei quali
formato da cinque membri: il presidente e quattro consiglieri. Il
Presidente e due consiglieri sono designati dalla Banca d'Italia, uno
dalle associazioni degli intermediari e l'ultimo dalle associazioni
che rappresentano i clienti (imprese e consumatori). Il Collegio di
coordinamento decide su ricorsi di particolare rilevanza o che
abbiano generato nei tre collegi territoriali orientamenti diversi,
in modo da uniformarne le decisioni. Esso si compone dei tre
Presidenti territoriali, un membro indicato dal Conciliatore Bancario
Finanziario (associazione degli intermediari) appartenente ad un
collegio territoriale e da un rappresentante dell'associazione dei
clienti. Tutti gli organi decisori sono supportati nella loro
attività dalle segreterie tecniche, che vagliano la regolarità e
l'ammissibilità dei ricorsi.
Il primo passo da compiere in caso di
controversia con la propria banca o intermediario di servizi bancari
finanziari, è quello di spedirgli un reclamo. La banca dovrà
rispondere entro 30 giorni, nel caso il temine fosse però disatteso
o la risposta risultasse insoddisfacente, si potrà attivare (entro
12 mesi dalla data di spedizione dell'esposto) la procedura presso
l'Arbitro. Le materie oggetto di ricorso saranno tutte quelle
riguardanti operazioni e servizi bancari come mutui, conti corrente
prestiti personali ecc..., saranno invece escluse quelle riferite ad
attività d'investimento come l'acquisto e la vendita di azioni o di
altri strumenti finanziari. Le decisioni dell'ABF non sono però
vincolanti come quelle del giudice: se non trovano applicazione
l'unica sanzione prevista per l'intermediario inadempiente è il
pubblico dileggio; infatti egli dovrà, a sue spese, pubblicare su
almeno due quotidiani nazionali di larga diffusione, l'inadempienza alla decisione arbitrale ed il suo nome comparirà anche
nell'elenco degli inadempienti consultabile nella sezione del sito
web dedicata. Per tutti gli approfondimenti del caso vi rimando alla
consultazione dell'utile sito ABF in cui è possibile consultare le
decisioni dei collegi raggruppati per temi d'interesse e seguire il
percorso guidato alla presentazione del reclamo. Possiamo prestarvi
assistenza nella compilazione delle richieste, supportate dalle
relative motivazioni, da presentare all'Arbitro nel modulo di ricorso
predisposto.
mercoledì 4 novembre 2015
Il canone Rai in bolletta
Nella prossima legge di stabilità (la
norma che detta le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato), il canone della Rai sarà
ridotto a 100 euro dagli attuali 113,50 e sarà addebitato
direttamente nella bolletta elettrica. Per la verità attualmente di
sicuro c'è solo l'annuncio diffuso pubblicamente dal premier
Matteo Renzi nella sua intervista rilasciata al programma In Mezz'ora
di Lucia Annunziata dello scorso 4 ottobre, perché il provvedimento
normativo, che si trova ora nella sua forma di Disegno di Legge,
dovrà essere esaminato ed approvato dal Parlamento e solo dopo
questo vaglio diventerà legge.
Il canone Rai è un'imposta sulla
detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione
dei programmi televisivi, istituita con il Regio Decreto Legge n.246
del 21 febbraio 1938. La richiesta del suo pagamento è basata sulla
presunzione che in ogni abitazione sia presente almeno un televisore.
L'ammontare dell'evasione di questa tassa, è stimato intorno ai 600
milioni di euro.
L'idea dell'addebito in bolletta ha già
trovato fermi oppositori tra i produttori e fornitori di energia
elettrica riuniti nell'associazione di categoria Assoelettrica, che
tramite il proprio presidente Chicco Testa, ha espresso tutte le
avversità alla proposta, che delineerebbe un ruolo di riscossore
d'imposte incompatibile per le aziende elettriche, dedite ad
un'attività di tutt'altra natura. Anche le associazioni dei
consumatori esprimono la loro contrarietà alla nuova modalità di
riscossione del canone, che si complicherebbe ulteriormente nel caso
di stati di morosità e d'insolvenza dei consumi elettrici, inoltre
non è sempre vero che ad ogni utenza elettrica corrisponda il
possesso di una televisione e ancora: come si potrà scorporare la
quota di canone da quella dell'elettricità nel caso di mancato
possesso dell'apparecchio o di disdetta?
La mia opinione in merito è che la
tassa sia ingiusta e che finanzi esclusivamente un servizio pubblico
dai connotati sempre più simili a quello privato. La legge di
riforma della Rai dovrebbe essere l'oggetto vero del dibattito e solo
dopo si potrebbero valutare le forme del suo finanziamento.
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