mercoledì 25 aprile 2018

La prescrizione biennale dei consumi idrici ed energetici


La legge di bilancio dello stato (2018) la numero 205 del 27 dicembre 2017 al comma 4 del suo articolo 1, prevede che nei contratti di fornitura del servizio idrico, di energia elettrica e gas, il diritto a riscuoterne il corrispettivo si prescriva in due anni e non più in cinque come dettato dall'articolo 2948 del Codice Civile. Questo nuovo termine di prescrizione, in vigore dal I marzo 2018 per il settore elettrico, si applica ai contratti stipulati tra i consumatori, le microimprese e i professionisti con i venditori energetici, e da questi ultimi con i loro distributori. Al successivo comma 10, dell'articolo 1 della legge finanziaria, si specifica che la prescrizione biennale si applica, come detto, alle fatture elettriche la cui scadenza è successiva al primo marzo 2018, mentre per quelle del settore gas dal I gennaio 2019 e per quelle del sistema idrico dal I gennaio 2020.
L'implementazione di questa disposizione normativa, è stata affidata all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che con la sua delibera del 22 febbraio 2018: la 97/2018/R/com, ha dato attuazione al dettato legislativo. In dettaglio ha precisato che la prescrizione biennale decorre dal termine entro cui l'esercente il servizio (il venditore) ha l'obbligo di emettere il documento di fatturazione, ovvero entro il termine di 45 giorni dall'ultima data di consumo esposta in bolletta. Inoltre il venditore dovrà informare il cliente sulla possibilità di eccepire la prescrizione del credito relativo a importi che il venditore avrebbe dovuto fatturare più di due anni prima (nei casi di rilevanti ritardi); e del diritto a non versare importi fatturati relativi a rettifiche di misure di periodi superiori a due anni.
Lo scopo di questo provvedimento legislativo è quello di proteggere alcune categorie di soggetti: consumatori domestici e imprese di minima dimensione, dal rischio di vedersi fatturate le cosiddette maxi bollette ossia vedersi richiedere importi molto superiori al consueto derivanti: dal blocco della fatturazione; da rettifiche di misurazione e conguagli comunicati in ritardo o dalla totale assenza di letture del misuratore. Il nuovo termine di prescrizione biennale dovrebbe migliorare l'efficienza dell'intera filiera e garantire i consumatori da richieste esorbitanti di pagamenti a sorpresa.

mercoledì 18 aprile 2018

La nuova direttiva UE per i servizi di pagamento (PSD2)


Negli ultimi mesi, i prestatori dei servizi di pagamento (Banche; Banco Posta e Istituti di emissione di moneta elettronica), stanno aggiornando e modificando le condizioni contrattuali disciplinanti l'erogazione e fruizione di tali servizi, sottoscritte originariamente dai loro clienti. La proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che deve essere sottoposta all'approvazione del consumatore e da cui egli può svincolarsi risolvendo il contratto entro 60 giorni dalla ricezione, è all'origine dell'invio delle numerosissime missive da parte degli Istituti Bancari indirizzate ai propri clienti. L'introduzione delle necessarie modifiche contrattuali derivano dal recepimento, nel nostro ordinamento giuridico, della Direttiva UE 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento (Payment Services Directive - PSD2), che abroga la precedente del 2007 (da qui il 2 nell'acronimo: è infatti la seconda direttiva in materia).
Il Decreto Legislativo 218 del 15 dicembre 2017, recependo la direttiva in parola, introduce alcune variazioni migliorative per il consumatore dei servizi di pagamento, e modifica il D.L.vo 11/2010 che è lo strumento legislativo di attuazione della prima direttiva in merito.
Innanzitutto si riduce la franchigia prevista a carico dei clienti (da 150 euro a 50) in caso di pagamenti non autorizzati effettuati con strumenti di pagamento smarriti o rubati o utilizzati indebitamente; se il pagamento è fatto con carta il cliente non sopporta alcuna perdita: non si applica la franchigia stabilita dai circuiti di pagamento internazionali. Rimane invece tutto a carico del cliente se le perdite derivanti da operazioni non autorizzate rivelino un comportamento fraudolento con dolo o colpa grave attuato dal consumatore dei servizi.
Si riducono i tempi di risposta ai reclami dei clienti aventi ad oggetto i servizi di pagamento: da 30 giorni solari a 15 giorni lavorativi bancari.
Infine il Regolamento Europeo 751/2015 sul limite alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, viene implementato nel D.L.vo 11/2010 con un titolo dedicato: il IV bis.
La nuova disciplina normativa è in vigore dal 13 gennaio 2018 ed entro il 12 marzo tutti gli istituti di pagamento devono adeguare i propri schemi contrattuali alle novità introdotte.

mercoledì 11 aprile 2018

Qual è il momento migliore per acquistare il biglietto aereo?


La pianificazione di un viaggio, per motivi di svago o di lavoro, costringe sempre il viaggiatore ad una prima fondamentale scelta strategica, guidata dall'indole stessa dell'attore o da altri fattori contingenti del momento, ovvero: acquistare il pacchetto viaggio completo? o assemblarlo personalmente? Adottare una filosofia off-line (schema classico: agenzia viaggi; acquisto pacchetto turistico e godimento della vacanza), ci risparmia dall'attività di ricerca e confronto che svolge invece il turista on-line, a cui potrebbero interessare alcuni consigli utili per risparmiare sul costo del viaggio nella fase di acquisto del biglietto aereo.
Il rapporto annuale sul trasporto aereo, giunto alla sua quarta edizione, elaborato e pubblicato a dicembre 2017 da ARC (Airline Reporting Corporation: società Americana di servizi per le compagnie Aeree e le Agenzie di viaggio) e Expedia Group (agenzia di viaggi on-line proprietaria del marchio Trivago), si basa sull'analisi di un'ingente mole di dati, relativa ai prezzi dei voli venduti dalle compagnie aeree mondiali per le diverse classi di destinazione: domestiche ed internazionali, raccolti tra il I settembre 2016 e il 31 agosto 2017.
Acquistare il biglietto aereo almeno 30 giorni prima della data di partenza, generalmente, garantisce un certo risparmio sul costo del volo e viaggiare in classe business (per i turisti) risulta più conveniente se l'acquisto e il viaggio sono svolti nel fine settimana: quando i viaggiatori d'affari scarseggiano.
Il rapporto fornisce alcune tabelle di sintesi in cui è possibile, in base al paese di origine, valutare in quale giorno della settimana risulti più conveniente prenotare il volo e quello in cui iniziare il viaggio. Esaminando il caso Italiano emerge che il giorno migliore per la prenotazione di un volo internazionale è la domenica (il peggiore il venerdì), mentre per iniziare il viaggio è consigliato scegliere il venerdì (risulterebbe invece svantaggioso partire il sabato). Nei voli domestici il maggior risparmio si otterrebbe prenotando la domenica e partendo il sabato, sconsigliati il venerdì e il mercoledì per la prenotazione e la partenza rispettivamente.
Infine il mese migliore per l'acquisto di un volo internazionale sarebbe marzo, i peggiori: dicembre e agosto. Per volare su destinazioni domestiche, il miglior prezzo si spunterebbe in dicembre e il peggiore in luglio.
In conclusione: si ottengono i maggiori risparmi sul prezzo d'acquisto del biglietto aereo se la prenotazione avviene almeno un mese (30 giorni) prima della partenza e di domenica, scegliendo il volo del venerdì (per destinazioni internazionali).