Il prestito ai consumatori contro
cessione del quinto dello stipendio o della pensione, è una
specifica forma di finanziamento consentita a lavoratori dipendenti
(pubblici o privati) e a pensionati, in cui la restituzione della
somma ricevuta a credito, avviene mediante il trattenimento della
rata, (il cui ammontare può raggiungere al massimo il quinto dello
stipendio), direttamente sulla busta paga del lavoratore o sulla
cedola pensionistica del pensionato. Il datore di lavoro o ente
pensionistico di riferimento, trasferirà tale trattenuta alla Banca
o alla società Finanziaria autorizzata, che ha concesso il
finanziamento.
La normativa di riferimento,
disciplinante il tema del credito ai consumatori, è contenuta nel
Decreto Legislativo 385 del primo settembre 1993 (noto anche come
Testo Unico Bancario –
TUB) precisamente si trova nel Titolo VI al
Capo II agli articoli 121 e seguenti (fino al 126), modificati dal
D.L.vo 141/2010 attraverso cui è stata recepita nel nostro
ordinamento la Direttiva Europea 2008/48 CE, relativa proprio ai
contratti di credito ai consumatori.
Innanzitutto delimitiamo il campo di
applicazione: rientrano in questo ambito le somme prestate al
consumatore d'importo compreso tra i 200 e 75.000 euro. Il
consumatore, così come definito dal Codice del Consumo, è la
persona fisica che agisce economicamente per scopi estranei
all'attività professionale eventualmente svolta. Per esempio
l'acquisto della stampante per l'ufficio è escluso da questa
casistica. I finanziatori e i fornitori di merci o prestatori di
servizi che agiscono come intermediari del credito, devono osservare
alcuni obblighi informativi precontrattuali: ovvero sono obbligati,
prima della conclusione del contratto di credito, a trasmettere al
consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, il
modulo contenente le “Informazioni Europee di base sul credito ai
consumatori”, così da permettere un facile confronto tra le varie
offerte presenti sul mercato creditizio. In caso di ripensamento è
possibile recedere dal contratto entro 14 giorni dalla stipula ed è
sempre possibile il rimborso anticipato. Nel rimborso anticipato il
consumatore avrà diritto ad una riduzione del costo totale del
prestito pari all'ammontare degli interessi ed ai costi dovuti per la
vita residua del finanziamento, però il finanziatore potrà
pretendere un indennizzo d'importo massimo pari all'1% della somma
rimborsata in anticipo, entro il limite della quota d'interessi
scontata (art.125-sexies).
Il principale termine di confronto ed
elemento guida nella scelta del finanziamento è sicuramente e
naturalmente il suo costo. Esso è composto: dagli interessi, dalle
commissioni (come le spese di apertura pratica e di gestione del
prestito), dalle imposte e dall'assicurazione. Il costo del prestito,
viene espresso mediante il TAEG (Tasso Annuale Effettivo Globale),
calcolato in percentuale sul credito concesso e su base annua.
In caso di contenzioso con il finanziatore si potrà adire
l'Arbitro Bancario Finanziario per risolvere stragiudizialmente la
controversia e di certo le
decisioni non mancano. Il
70% dei circa 15.000 ricorsi presentati ai collegi arbitrali nel
2016 hanno riguardato lo spinoso tema del Credito ai consumatori con
specifico riguardo verso la Cessione del quinto dello stipendio o
della pensione e l'annoso problema del calcolo della somma per la
riduzione del costo del prestito in caso di estinzione anticipata. In
genere quello che si verifica è che il finanziatore, come richiamato
sopra nell'art.125-
sexies del
TUB, in caso di estinzione anticipata del credito, sconta dalla somma
da rimborsare, l'ammontare degli interessi residui e gli eventuali
costi del prestito applicati come possono essere per esempio le spese
di incasso rata, mentre secondo gli orientamenti prevalenti e
consolidati espressi dalle varie decisioni arbitrali su casi di
controversie sul tema, l'Arbitro impone al finanziatore anche il
rimborso delle altre voci di costo non fruite quali: le commissioni
bancarie finanziarie, quelle spettanti all'intermediario finanziario,
agente mediatore e gli oneri assicurativi . Essi vengono calcolati
con questo semplice metodo: si considerano le diverse somme per
ciascuna voce di costo al momento della stipula contrattuale, si
calcola la loro incidenza su ogni rata (dividendo tali costi per il
numero di rate totali del prestito) e il risultato così ottenuto (il valore
pro-quota) viene moltiplicato per le rate residue insolute
al momento di estinzione anticipata del prestito, ottenendo gli
ulteriori oneri da scontare. Logico noh?